Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l’art. 6 della Legge 29 dicembre 1990, n.405 prescrive l’obbligo, per i soggetti passivi IVA, di procedere al pagamento di un acconto sull’imposta sul valore aggiunto relativa all’ultimo periodo dell’anno (mese o trimestre), da effettuarsi entro il giorno 27 del mese di dicembre di ogni anno. Conseguentemente, per il 2021, l’adempimento in parola deve essere assolto entro il prossimo 27 dicembre 2021. Il contribuente tenuto al versamento dell’anticipo IVA ha a disposizione tre modalità di determinazione dello stesso:
  • metodo storico, che prevede il pagamento dell’88% di quanto pagato nella liquidazione IVA del mese di dicembre 2020 o del quarto trimestre 2020 (da calcolare sommando l’acconto versato e il saldo versato l’anno successivo);
  • metodo previsionale, che comporta il versamento dell’88% dell’IVA effettivamente dovuta sul mese di dicembre 2021 o sul quarto trimestre 2021 (calcolo, in via generale, difficile da ipotizzare con il rischio di versare un acconto di valore inferiore al dovuto);
  • metodo analitico che si perfeziona con il pagamento del 100% dell’IVA a debito dovuta in riferimento alle operazioni effettuate fino al 20 dicembre 2021.

Il soggetto passivo può, pertanto, scegliere il metodo maggiormente favorevole o di più agevole adozione. In ogni caso, l’acconto IVA non è dovuto se l’importo determinato dal contribuente è inferiore ad euro 103,29. Il pagamento dell’ammontare così quantificato, da effettuarsi mediante modello di pagamento F24, non può formare oggetto di rateizzazione: in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’acconto IVA, trova applicazione la sanzione amministrativa del 30% di quanto non versato, ovvero del 15% (sanzione del 30% ridotta del 50%) se il versamento è effettuato entro 90 giorni dalla scadenza del termine ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158. È comunque possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, mediante versamento dell’acconto dovuto, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte a seconda di quando lo stesso verrà perfezionato.

Premessa

L’obbligo di versamento di un anticipo (acconto) sull’IVA dovuta per l’ultimo periodo dell’anno (mese o trimestre) è disposto dall’art. 6 della L. 29.12.90 n. 405.

In linea generale, sono tenuti al versamento tutti i soggetti passivi, obbligati alla liquidazione periodica del tributo, sia su base mensile sia su base trimestrale (per “natura” o per opzione).

Il termine per il versamento dell’acconto è fissato il giorno 27 del mese di dicembre di ogni anno. Per l’anno 2021, dunque, tale termine scade il giorno mercoledì 27.12.2021.

Di seguito si propone un riepilogo della procedura di versamento dell’acconto e si forniscono alcuni esempi di calcolo.

Ambito applicativo

In linea generale, sono tenuti a versare l’acconto IVA tutti i soggetti passivi obbligati alla liquidazione periodica del tributo:

  • su base mensile (art. 1 del DPR 23.3.98 n. 100);
  • su base trimestrale “per natura” (artt. 73 co. 1 lett. e) e 74 co. 4 del DPR 633/72);
  • su base trimestrale “per opzione” (art. 7 del DPR 14.10.99 n. 542).
Soggetti esonerati

Sono esonerati dall’obbligo di versamento dell’acconto IVA:

  • i soggetti che devono versare un acconto inferiore a 103,29 euro;
  • i soggetti che hanno cessato l’attività nel corso del 2021 e non sono tenuti ad effettuare alcuna liquidazione periodica dell’imposta relativa al mese di dicembre 2021 (contribuenti “mensili”) oppure all’ultimo trimestre 2021 (contribuenti “trimestrali”), in quanto non hanno registrato alcuna operazione dopo l’inizio di tale mese o trimestre;
  • i produttori agricoli in regime di esonero ai sensi dell’art. 34 co. 6 del DPR 633/72;
  • i soggetti che esercitano attività di intrattenimento in regime speciale di cui all’art. 74 co. 6 del DPR 633/72;
  • le società e le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni in genere che applicano il regime forfetario di cui alla L. 16.12.91 n. 398;
  • i soggetti che applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile di cui al-l’art. 27 co. 1 – 2 del DL 6.7.2011 n. 98;
  • i soggetti che applicano il regime forfetario per gli autonomi di cui all’art. 1 co. 54 – 89 della L. 23.12.2014 n. 190;
  • i soggetti che, nel periodo d’imposta, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili o esenti agli effetti dell’IVA;
  • i soggetti che hanno effettuato esclusivamente operazioni attive con applicazione del meccanismo dello “split payment”.
A fronte della possibilità di applicare il metodo di determinazione dell’acconto IVA “più favorevole”, sono di fatto esonerati dal versamento dell’acconto IVA:
  • i soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2021;
  • i contribuenti “mensili” che hanno evidenziato un credito IVA nella liquidazione relativa al mese di dicembre 2020;
  • i contribuenti trimestrali “per natura” che hanno evidenziato un credito IVA nella liquidazione relativa all’ultimo trimestre del 2020;
  • i contribuenti trimestrali “per opzione” che hanno evidenziato un credito IVA nella dichiarazione annuale relativa al 2020;
  • i soggetti che prevedono di evidenziare un credito IVA nell’ultima liquidazione (mensile o trimestrale) relativa al 2021 o nella dichiarazione IVA annuale relativa al 2021.
Metodi di determinazione dell’acconto

I soggetti passivi tenuti al versamento dell’acconto IVA 2021 possono determinare l’importo dovuto in base a una delle seguenti modalità:

  • metodo c.d. “storico”;
  • metodo c.d. “previsionale”;
  • metodo c.d. “analitico” (o “effettivo”).
Il contribuente ha, in ogni caso, la facoltà di versare l’acconto applicando il metodo a lui più favorevole o di più semplice adozione, ovvero di non versare alcun importo qualora, in base al metodo scelto, non risulti dovuta alcuna somma.
Metodo storico

Il metodo storico (art. 6 co. 2 della L. 405/90) costituisce il metodo “ordinario” di determinazione dell’acconto IVA e prevede il versamento di un importo pari all’88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per l’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente.

Più specificamente, la base di calcolo per l’acconto IVA 2021 coincide con:
  • il debito d’imposta relativo al mese di dicembre 2020, per i contribuenti “mensili”;
  • il debito d’imposta relativo al quarto trimestre 2020, per i contribuenti trimestrali “per natura”;
  • il saldo risultante dalla dichiarazione annuale relativa all’anno 2020, per i contribuenti trimestrali “per opzione”.

Si ricorda che la base di calcolo utilizzata deve essere considerata al lordo dell’eventuale acconto versato nel mese di dicembre 2020 e al netto degli eventuali interessi che erano dovuti in sede di dichiarazione annuale per il 2020.

Contribuente mensile (metodo storico)
Acconto versato per il 2020: euro 2.000,00         
Saldo IVA dicembre 2020: euro 5.000,00 
Totale IVA dovuta per dicembre 2020: euro 7.000,00          
Acconto dovuto per il 2021: euro 6.160,00= (7.000,00 * 88%)
Contribuente trimestrale “per natura” (metodo storico)
Acconto versato per il 2020: euro 2.000,00         
Saldo IVA ultimo trimestre 2020: euro 4.000,00
Totale IVA dovuta per l’ultimo trimestre 2020: euro 6.000,00           
Acconto dovuto per il 2021: euro 5.280,00 = (6.000,00 * 88%)
Contribuente trimestrale “per opzione” (metodo storico)
Acconto versato per il 2020: euro  5.000,00       
Saldo IVA dichiarazione annuale 2020: euro  9.090,00         
di cui interessi 1%: euro 90,00      
Totale IVA dovuta per l’ultimo trimestre 2020: euro 14.000,00 = (5.000,00 + 9.090,00 – 90,00)  Acconto dovuto per il 2021: euro 12.320,00 = (14.000,00 * 88%)
Metodo previsionale

Qualora si ricorra al metodo previsionale (art. 6 co. 2 della L. 405/90), la base di calcolo dell’acconto è determinata effettuando una stima delle operazioni riferite all’ultimo mese o trimestre del 2021.

L’importo da versare a titolo di acconto sarà pari all’88% dell’IVA che si prevede di dover versare in riferimento a tale periodo, vale a dire:
  • per il mese di dicembre 2021, se si tratta di contribuenti “mensili”;
  • per il quarto trimestre del 2021, se si tratta di contribuenti trimestrali “per natura”;
  • in sede di dichiarazione annuale per il 2021, se si tratta di contribuenti trimestrali “per opzione”.

Tale metodo espone, tuttavia, al rischio dell’applicazione di sanzioni per versamento insufficiente nell’ipotesi in cui la liquidazione definitiva evidenzi un saldo a debito eccedente rispetto alla previsione.

Metodo analitico (o effettivo)

Adottando il metodo analitico o effettivo (art. 6 co. 3-bis della L. 405/90), la base di calcolo dell’acconto IVA è determinata tenendo conto dell’importo risultante da un’apposita liquidazione dell’imposta, relativamente alle operazioni effettuate nell’ultimo periodo dell’anno (mese o trimestre), fino alla data del 20.12.2021.

Più precisamente, l’acconto è pari al 100% dell’imposta risultante dall’apposita liquidazione effettuata al 20.12.2021, la quale tiene conto delle operazioni riportate nella seguente tabella.


Contribuente
Operazioni attiveOperazioni passive
TrimestraleOperazioni effettuate nel periodo
1.10.2021 – 20.12.2021
Operazioni registrate nel periodo
1.10.2021 – 20.12.2021
MensileOperazioni effettuate nel periodo
1.12.2021 – 20.12.2021
Operazioni registrate nel periodo
1.12.2021 – 20.12.2021
Come si evince dalla tabella, i contribuenti “mensili”, per determinare l’imposta afferente le operazioni effettuate nel periodo 1.12.2021 – 20.12.2021, devono prendere in considerazione sia le operazioni già registrate nel suddetto periodo, sia le operazioni per le quali si siano verificati i presupposti che integrano il momento impositivo (es. nel caso dell’emissione differita della fattura).

Analogamente, i soggetti “trimestrali”, per determinare l’imposta afferente le operazioni effettuate nel periodo 1.10.2021 – 20.12.2021, devono prendere in considerazione non solo le operazioni già registrate nel suddetto periodo, ma anche le operazioni per le quali si siano verificati i presupposti che integrano il momento impositivo del tributo. Va infine considerato, ai fini della determinazione dell’acconto, l’eventuale riporto del saldo a credito relativo al periodo precedente (o del debito non superiore a 25,82 euro).

Contribuente “mensile” (metodo analitico)
IVA su fatture emesse 1.12.2021 – 20.12.2021: euro 11.500,00       
IVA su cessioni effettuate entro il 20.12.2021 con fatturazione differita: euro 500,00  
IVA detraibile su fatture di acquisto registrate 1.12.2021 – 20.12.2021: euro 6.000,00
Saldo a credito mese di novembre 2021: euro 800,00  
Acconto dovuto per il 2021: euro 5.200,00 = (11.500 + 500 – 6.000 – 800)
Contribuente “trimestrale” (metodo analitico)
IVA su fatture emesse 1.10.2021 – 20.12.2021: euro 15.500,00       
IVA su cessioni effettuate entro il 20.12.2021 con fatturazione differita: euro 1.000,00           
IVA detraibile su fatture di acquisto registrate 1.10.2021 – 20.12.2021: euro  8.000,00         
Saldo a credito terzo trimestre 2021: euro 1.500,00        
Acconto dovuto per il 2021: euro 7.000,00 = (15.500 + 1.000 – 8.000 –1.500)
Scomputo dell’acconto

L’importo versato a titolo di acconto per l’anno 2021 deve essere scomputato, rispettivamente, dall’importo risultante:

  • dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2021, per i contribuenti “mensili”;
  • dalla liquidazione relativa all’ultimo trimestre 2021, per i contribuenti trimestrali “per natura”;
  • dal saldo relativo all’anno 2021, per i contribuenti trimestrali “per opzione”.
ContribuenteScomputo dell’acconto da:
“Mensile”Liquidazione relativa al mese di dicembre 2021 (entro il 16.1.2022)
Trimestrale “per natura”Liquidazione relativa all’ultimo trimestre 2021 (entro il 17.2.2022)
Trimestrale “per opzione”Dichiarazione annuale IVA per il 2021 (entro il 16.3.2022)
Versamento dell’acconto

Il versamento dell’acconto deve essere effettuato utilizzando il modello F24, esclusivamente in via telematica, secondo le seguenti modalità.

ContribuentePeriodoCodice tributo sezione ErarioNote
Mensile20216013Possibilità di compensazione con altri crediti
Trimestrale20216035Possibilità di compensazione con altri crediti
Non sono dovuti interessi
Si ricorda che:
  • il contribuente con cadenza di liquidazione trimestrale “per opzione” non deve versare la maggiorazione dell’1%;
  • non è possibile rateizzare il versamento dell’acconto, resta ferma la possibilità di compensazione con eventuali crediti d’imposta o contributivi, rispettando i limiti previsti in materia.
Sanzioni e ravvedimento

Nei casi di versamento omesso, tardivo o insufficiente, la sanzione applicabile è determinata in misura del 30%, ai sensi dell’art. 13 co. 1 del DLgs. 471/97.

La predetta sanzione:
  • è ridotta al 15%, se il ritardo nel versamento è contenuto nei 90 giorni;
  • è ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo, ove il ritardo medesimo sia contenuto nei 14 giorni.

Il soggetto passivo può, inoltre, regolarizzare la propria posizione mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97, salvo che siano già stati notificati gli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi dell’art. 54-bis del DPR 633/72 (art. 13 co. 1-ter del DLgs. 472/97).

Il ravvedimento operoso si esegue pagando il tributo, la sanzione ridotta e gli interessi legali.

La sanzione amministrativa (del 30% o del 15%) è ridotta:

  • all’1,5% (1/10 del 15%) dell’imposta non versata o versata tardivamente, se il ravvedimento avviene entro 30 giorni dalla scadenza (salve le maggiori riduzioni previste per ritardi non superiori a 14 giorni);
  • all’1,67% (1/9 del 15%) dell’imposta non versata o versata tardivamente, se il ravvedimento avviene tra 31 giorni e 90 giorni dalla scadenza;
  • al 3,75% (1/8 del 30%) dell’imposta non versata o versata tardivamente, se il ravvedimento avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione;
  • al 4,29% (1/7 del 30%) dell’imposta non versata o versata tardivamente, se il ravvedimento avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione;
  • al 5% (1/6 del 30%) dell’imposta non versata o versata tardivamente, se il ravvedimento avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
Ravvedimento operosoSanzione ridottaTermine per ravvedimento
Entro 30 giorni da scadenza (salvo maggiori riduzioni per primi 14 giorni)1,5%27.1.2022
Fra 31 giorni e 90 giorni da scadenza1,67%26.3.2022
Entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA per il 20213,75%30.4.2022
Entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA per il 20224,29%30.4.2021
Oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA per il 20225%
Interessi legali

Oltre al versamento dell’acconto IVA dovuto e alla relativa sanzione per omesso versamento (ridotta in relazione al giorno in cui è perfezionato il ravvedimento), il contribuente dovrà corrispondere gli interessi moratori al tasso legale (codice tributo 1991), con maturazione giorno per giorno:

  • pari allo 0,01% in ragione d’anno a partire dal 1° gennaio 2021 (D.M. 11 dicembre 2020);
  • salve eventuali modifiche applicabili dal 1° gennaio 2022, da stabilire con Decreto Ministeriale da pubblicare sulla G.U. entro il 15 dicembre 2021.
Codici tributo

I codici tributo da utilizzare nel modello F24 per il ravvedimento operoso sono i seguenti:

  • 8904, per la sanzione;
  • 1991, per gli interessi legali.
Resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti
Alessio Cipollone
Alessio Cipollone

Sono un dottore commercialista appassionato di nuove tecnologie ed offro consulenza a liberi professionisti, imprenditori e società. Il mio lavoro non consiste solo nel gestire la contabilità e redigere le dichiarazioni dei redditi ma soprattutto prestare assistenza e fornire una soluzione ai problemi e ai dubbi che possono sorgere nell’amministrazione di un'azienda. Il mio intento è quello di aiutare coloro che vogliono intraprendere nuove attività imprenditoriali con entusiasmo e passione, la stessa che dedico al mio lavoro.

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