Fermo restando il termine del 28 febbraio per l’effettuazione delle operazioni di conguaglio, a decorrere dall’anno 2021, i termini di consegna della Certificazione Unica sintetica ai percipienti e di trasmissione della Certificazione Unica ordinaria all’Agenzia delle Entrate sono ricondotti ad un’unica data: il 16 marzo.

A seguito delle modifiche apportate ai commi 6-quater e 6-quinquies, articolo 4 del DPR n. 322/1998 ad opera dell’articolo 16-bis del D.L. n. 124/2019 (c.d. Decreto Fiscale 2020), infatti, il termine di

  • consegna al percipiente della Certificazione Unica (c.d. sintetica) viene anticipato dal 31 marzo al 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti;
  • trasmissione telematica della Certificazione Unica (c.d. ordinaria) all’Agenzia delle Entrate viene posticipato dal 7 marzo al 16 marzodell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.

In relazione alla verifica della tempestività delle Certificazioni Uniche trasmesse, si considerano tempestive anche quelle inviate entro i termini previsti (16 marzo), ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto.

Nel caso in cui il sostituto debba rilasciare una nuova Certificazione Unica dopo il 16 marzo, è tenuto a comunicare al percipiente, tramite un’apposita annotazione (codice CF) che, se quest’ultimo intende avvalersi della dichiarazione precompilata, dovrà procedere a modificarne il contenuto sulla base dei dati forniti dall’ultima certificazione unica rilasciata dal sostituto.

Rimangono confermati

  • il termine di consegna della Certificazione Unica entro dodici giorni dalla richiesta del percipiente in caso di interruzione del rapporto di lavoro;
  • il termine di trasmissione entro il 31 ottobre per le sole Certificazioni Uniche contenentiesclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (Mod. 730), analogamente a quanto previsto per il Mod. 770. Sebbene la norma faccia riferimento a Certificazioni Uniche “contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili” con il Mod. 730, si ritiene che il differimento al 31 ottobre del termine di trasmissione operi anche in relazione alle Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente dati assicurativi (ad esempio, le Certificazioni Uniche dei soci assicurati all’INAIL) in quanto anch’esse non hanno alcun impatto sulla dichiarazione precompilata.

REGIME SANZIONATORIO

L’inadempienza agli obblighi di consegna della Certificazione Unica al percipiente e di trasmissione della stessa all’Agenzia delle Entrate comporta l’applicazione di specifiche sanzioni aministrative.

Nello specifico, nell’ipotesi di mancata consegna della Certificazione Unica sintetica al percipiente trova applicazione la sanzione amministrativa da euro 250a euro 2.000.

In linea teorica, la sanzione troverebbe applicazione anche nell’ipotesi di consegna tardiva. Tuttavia, nella suddetta ipotesi, si ritiene possa trovare applicazione l’esimente prevista dall’art. 6, comma 5-bis), D.Lgs n. 472/1997 che sancisce la non applicazione di sanzioni in caso di violazioni che non incidono né sull’attività di accertamento né sulla determinazione dell’imponibile o dell’imposta. Ciò a condizione che il sostituto adempia spontaneamente alla prescrizione normativa e la consegna della Certificazione Unica avvenga in tempo utile per consentire al contribuente di adempiere agli obblighi dichiarativi a suo carico.

OMESSA, TARDIVA, ERRATA TRASMISSIONE DELLA CERTIFICAZIONE UNICA ORDINARIA

Per ogni Certificazione Unica ordinaria omessatardivaerrata, si applica la sanzione di euro 100 per ciascuna certificazione con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta.

Nei casi di errata trasmissione nei termini (dunque entro il 16 marzo), la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi all’invio (termine ultimo 21 marzo).

Se la certificazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dal 16 marzo (vale a dire, entro il 15 maggio), la sanzione è ridotta a un terzo (euro 33,33), con un massimo di euro 20.000.

Tipo violazioneSanzione
Certificazione Unica omessa / tardiva / errata presentazioneeuro 100 per singola Certificazione Unica, con limite massimo di euro 50.000 per anno e sostituto d’imposta
Certificazione Unica errata trasmessa entro 16 marzo poi corretta e ritrasmessa entro 5 giorni (21 marzo)nessuna sanzione
Certificazione Unica errata trasmessa entro 16 marzo poi corretta e ritrasmessa entro 60 giorni (15 maggio)euro 33,33 per singola Certificazione Unica, con limite massimo di euro 20.000 per anno e per sostituto d’imposta
  • ESEMPIO N. 01 – Invio tardivo: Il sostituto d’imposta con 45 dipendenti in forza nel 2020. Trasmette, entro il 16 marzo 2021, 43 CU omettendone 2.In data 10 aprile 2021, rilevata l’omessa trasmissione delle 2 CU, provvede alla relativa regolarizzazione. La sanzione applicabile è pari ad euro 200 (100 x 2);
  • ESEMPIO N. 02 – Reinvio entro il 21 marzo: Il sostituto d’imposta con 15 dipendenti in forza nel 2020, per i quali ha trasmesso le CU il 16 marzo 2021. In seguito, rileva la presenza di errori in 1 CU, provvede alla relativa correzione e nuova trasmissione entro il 21 marzo 2021 (entro 5 giorni dal termine di invio).Non trova applicazione alcuna sanzione;
  • ESEMPIO N. 03 – Reinvio entro il 15 maggio: Il sostituto d’imposta con 30 dipendenti in forza nel 2020, per i quali ha trasmesso le CU entro il 16 marzo 2021. In seguito, rileva la presenza di errori in 10 CU, provvede alla relativa correzione e nuova trasmissione entro il 15 maggio 2021 (entro 60 giorni dal 16 marzo 2021).La sanzione applicabile è pari ad euro 333,33 (33,33 x 10);
  • ESEMPIO N. 04 – Reinvio dopo il 15 maggio: Il sostituto d’imposta con 20 dipendenti in forza nel 2020, per i quali ha trasmesso le CU entro il 16 marzo 2021. In seguito, rileva la presenza di errori in 7 CU, provvede alla relativa correzione e nuova trasmissione oltre il 15 maggio 2021 (oltre 60 giorni dal 16 marzo 2021).La sanzione applicabile è pari ad euro 700 (100 x 7).
Alessio Cipollone
Alessio Cipollone

Sono un dottore commercialista appassionato di nuove tecnologie ed offro consulenza a liberi professionisti, imprenditori e società. Il mio lavoro non consiste solo nel gestire la contabilità e redigere le dichiarazioni dei redditi ma soprattutto prestare assistenza e fornire una soluzione ai problemi e ai dubbi che possono sorgere nell’amministrazione di un'azienda. Il mio intento è quello di aiutare coloro che vogliono intraprendere nuove attività imprenditoriali con entusiasmo e passione, la stessa che dedico al mio lavoro.

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