Indirizzo
Strada Prati, 12/3
65124 Pescara
Fermo restando il termine del 28 febbraio per l’effettuazione delle operazioni di conguaglio, a decorrere dall’anno 2021, i termini di consegna della Certificazione Unica sintetica ai percipienti e di trasmissione della Certificazione Unica ordinaria all’Agenzia delle Entrate sono ricondotti ad un’unica data: il 16 marzo.
A seguito delle modifiche apportate ai commi 6-quater e 6-quinquies, articolo 4 del DPR n. 322/1998 ad opera dell’articolo 16-bis del D.L. n. 124/2019 (c.d. Decreto Fiscale 2020), infatti, il termine di
In relazione alla verifica della tempestività delle Certificazioni Uniche trasmesse, si considerano tempestive anche quelle inviate entro i termini previsti (16 marzo), ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto.
Nel caso in cui il sostituto debba rilasciare una nuova Certificazione Unica dopo il 16 marzo, è tenuto a comunicare al percipiente, tramite un’apposita annotazione (codice CF) che, se quest’ultimo intende avvalersi della dichiarazione precompilata, dovrà procedere a modificarne il contenuto sulla base dei dati forniti dall’ultima certificazione unica rilasciata dal sostituto.
Rimangono confermati
REGIME SANZIONATORIO
L’inadempienza agli obblighi di consegna della Certificazione Unica al percipiente e di trasmissione della stessa all’Agenzia delle Entrate comporta l’applicazione di specifiche sanzioni aministrative.
Nello specifico, nell’ipotesi di mancata consegna della Certificazione Unica sintetica al percipiente trova applicazione la sanzione amministrativa da euro 250a euro 2.000.
In linea teorica, la sanzione troverebbe applicazione anche nell’ipotesi di consegna tardiva. Tuttavia, nella suddetta ipotesi, si ritiene possa trovare applicazione l’esimente prevista dall’art. 6, comma 5-bis), D.Lgs n. 472/1997 che sancisce la non applicazione di sanzioni in caso di violazioni che non incidono né sull’attività di accertamento né sulla determinazione dell’imponibile o dell’imposta. Ciò a condizione che il sostituto adempia spontaneamente alla prescrizione normativa e la consegna della Certificazione Unica avvenga in tempo utile per consentire al contribuente di adempiere agli obblighi dichiarativi a suo carico.
OMESSA, TARDIVA, ERRATA TRASMISSIONE DELLA CERTIFICAZIONE UNICA ORDINARIA
Per ogni Certificazione Unica ordinaria omessa, tardiva, errata, si applica la sanzione di euro 100 per ciascuna certificazione con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta.
Nei casi di errata trasmissione nei termini (dunque entro il 16 marzo), la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi all’invio (termine ultimo 21 marzo).
Se la certificazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dal 16 marzo (vale a dire, entro il 15 maggio), la sanzione è ridotta a un terzo (euro 33,33), con un massimo di euro 20.000.
Tipo violazione | Sanzione |
Certificazione Unica omessa / tardiva / errata presentazione | euro 100 per singola Certificazione Unica, con limite massimo di euro 50.000 per anno e sostituto d’imposta |
Certificazione Unica errata trasmessa entro 16 marzo poi corretta e ritrasmessa entro 5 giorni (21 marzo) | nessuna sanzione |
Certificazione Unica errata trasmessa entro 16 marzo poi corretta e ritrasmessa entro 60 giorni (15 maggio) | euro 33,33 per singola Certificazione Unica, con limite massimo di euro 20.000 per anno e per sostituto d’imposta |