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65124 Pescara
La Legge n. 398/91 prevede a favore delle ASD ed SSD particolari modalità di determinazione forfetaria sia del reddito imponibile che dell'IVA da versare, nonché l'esonero dagli adempimenti contabili.

Aggiornato a marzo 2026 — include le novità del D.Lgs. 192/2025 e la guida pratica per esercitare l’opzione
Prima di parlare di esoneri e adempimenti, è fondamentale rispondere a una domanda preliminare: la tua associazione ha i requisiti per applicare questo regime nel 2026?
Dal 1° gennaio 2026 il perimetro si è ristretto in modo preciso. La Legge 398/91 è accessibile solo a:
La Legge 398/1991 sopravvive esclusivamente per le ASD e SSD che non sono iscritte al RUNTS. Se la tua ASD ha fatto il percorso di iscrizione al RUNTS come ETS, non puoi più applicare questo regime: per te valgono le disposizioni del Codice del Terzo Settore (in particolare l’art. 86 CTS).
Se invece sei una ASD “pura” (iscritta al RASD, senza iscrizione al RUNTS, con proventi commerciali sotto la soglia) benvenuto nel regime più conveniente dell’intero panorama fiscale sportivo.
Una nota sul plafond da 400.000 euro: se nel corso dell’anno superi questa soglia, il regime agevolato cessa automaticamente dal mese successivo a quello in cui è venuto meno il requisito oggettivo, e dal quel momento si passa al regime ordinario. Occhio quindi a monitorare i proventi commerciali nel corso dell’anno, non solo a consuntivo.
Le ASD e SSD che aderiscono al regime forfettario sono esonerate dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili ordinarie, dagli obblighi di cui al Titolo II del DPR 633/1972 e, in particolare, dall’obbligo di fatturazione, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie.
In termini pratici, cosa non devi più fare:
Adempimenti IVA da cui sei esonerato:
Adempimenti contabili da cui sei esonerato:
L’esonero non è totale. Ecco cosa rimane obbligatorio per chi applica la 398/91:
Le ASD e SSD devono annotare, anche con un’unica registrazione, entro il giorno 15 del mese successivo, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente; effettuare il versamento trimestrale dell’IVA entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento; annotare distintamente nel registro IVA minori i proventi che non costituiscono reddito imponibile, le plusvalenze patrimoniali, nonché le operazioni intracomunitarie.
Riepilogando:
Anche in regime 398/91 esistono tre operazioni per cui la fattura deve sempre essere emessa:
Attenzione alla fatturazione elettronica: dal 1° gennaio 2024, anche le ASD e SSD in regime 398/91 devono emettere queste fatture in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio (SdI). Non è più possibile emettere la fattura cartacea tradizionale per queste operazioni.
Questo è il capitolo che ha creato più confusione. Proviamo a raccontarlo con ordine, perché se hai letto notizie contraddittorie negli ultimi mesi, è normale.
Marzo 2025 — La “sorpresa” del D.Lgs. 33/2025. Nel quadro di un riordino generale delle norme sulla riscossione, il decreto legislativo 33/2025 ha abrogato (con decorrenza 1° gennaio 2026) l’articolo 25 della Legge 133/1999. Quella norma conteneva due regole molto importanti per chi applica la 398/91:
Un esame approfondito del testo aveva evidenziato aspetti contraddittori che facevano pensare a un errore materiale: nell’elencazione delle norme abrogate era stato indicato l’intero art. 25, anziché il solo comma 1, che conteneva la disciplina della ritenuta sui compensi sportivi ormai trasfusa nel nuovo testo unico. Insomma, quella abrogazione sembrava (e in buona parte era) una svista.
Dicembre 2025 — Il rimedio: D.Lgs. 192/2025. Un rimedio è stato posto in chiusura d’anno con il D.Lgs. correttivo n. 192 del 18 dicembre 2025. L’art. 18, comma 4, lettera dd) n. 2 ha reintrodotto le disposizioni precedentemente abrogate. In sostanza, il legislatore ha fatto un passo indietro.
Il risultato pratico nel 2026:
✅ La detassazione dei due eventi annui è ripristinata. Puoi continuare ad avvalerti dell’agevolazione per i proventi da attività connesse agli scopi istituzionali, per un massimo di due eventi all’anno, nel limite di €51.645,69, ai fini IRES e IRAP.
⚠️ L’obbligo di tracciabilità ≥ €1.000 è anch’esso ripristinato. I pagamenti a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche e i versamenti da queste effettuati di importo pari o superiore a €1.000 devono essere effettuati tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati.
Una delle notizie più rilevanti per chi gestisce una ASD o SSD riguarda il rinvio dell’applicazione del regime di esenzione IVA per le prestazioni rese ai propri soci. Il D.Lgs. 186/2025 ha rinviato dall’1 gennaio 2026 all’1 gennaio 2036 l’abolizione del regime di esclusione IVA per le operazioni rese dalle associazioni nei confronti della propria base associativa in conformità alle finalità istituzionali.
Cosa significa in pratica? Che per altri dieci anni le quote associative, le iscrizioni ai corsi, la partecipazione alle gare e agli allenamenti (tutto ciò che fai per i tuoi soci in linea con lo scopo dell’associazione) resta fuori dal campo IVA. Non devi aprire partita IVA per queste attività, non devi fare dichiarazioni IVA, non cambia nulla rispetto a oggi.
Arriviamo alla parte operativa, quella che interessa concretamente chi deve fare le cose. Esercitare l’opzione per la Legge 398/91 richiede due passaggi distinti, che coinvolgono due enti diversi.
Che ruolo ha la SIAE? La Società Italiana degli Autori ed Editori non è solo l’ente che gestisce i diritti d’autore: nel contesto della Legge 398/91, svolge anche una funzione di ausilio all’Agenzia delle Entrate nella verifica degli adempimenti degli enti sportivi. La SIAE effettua controlli sulle ASD e SSD in regime 398/91, verificando la regolarità della gestione e degli adempimenti connessi al regime agevolato. È per questo che la prima comunicazione dell’opzione va indirizzata proprio a lei.
L’opzione al regime 398/91 si esercita con apposita comunicazione all’Ufficio SIAE competente per domicilio fiscale, prima dell’inizio dell’anno solare per il quale l’associazione intende usufruire del regime.
In concreto:
Consiglio pratico: conserva sempre la ricevuta della raccomandata e l’avviso di ricevimento firmato dalla SIAE. Sono la tua prova di avere adempiuto. In caso di controllo, quella carta vale oro.
Per quanto riguarda la comunicazione all’Agenzia delle Entrate, è con il quadro VO della dichiarazione IVA che è necessario esercitare l’opzione. In pratica, nella prima dichiarazione IVA utile (o nel modello Redditi ENC) successiva all’inizio dell’applicazione del regime, si barra l’apposita casella nel quadro VO. Di questo si occupa normalmente il tuo commercialista.
L’opzione per il regime fiscale deve essere comunicata alla SIAE prima dell’inizio dell’anno solare di riferimento, ha effetto fino a quando non viene revocata ed è vincolante per un quinquennio. Questo significa che, una volta entrata, non puoi uscire liberamente prima di cinque anni: devi restare nel regime per almeno un quinquennio, salvo il superamento del plafond di 400.000 euro che determina la fuoriuscita automatica.
Di seguito trovi il modello di lettera raccomandata da utilizzare. Personalizzalo con i dati della tua associazione e invialo all’ufficio SIAE competente per il territorio in cui ha sede legale la tua ASD o SSD.
[Carta intestata dell’associazione o intestazione manuale]
Luogo, data
Spett.le Ufficio SIAE di [Città] [Indirizzo ufficio SIAE]
Oggetto: Comunicazione di opzione per il regime fiscale agevolato di cui alla Legge 16 dicembre 1991, n. 398 — art. 9, comma 2, D.P.R. 18 dicembre 1999, n. 544
Il/La sottoscritto/a [Nome e Cognome], in qualità di [Presidente / Legale Rappresentante] dell’associazione/società sportiva dilettantistica [Denominazione completa], con sede legale in [Indirizzo completo, CAP, Città], codice fiscale [CF dell’ente], iscritta al RASD al n. [numero di iscrizione],
comunica
che il predetto ente intende avvalersi, a partire dal 1° gennaio [anno], del regime fiscale forfetario di cui alla Legge 16 dicembre 1991, n. 398, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.P.R. 18 dicembre 1999, n. 544.
Si dichiara che l’ente:
Si allega copia del codice fiscale dell’ente e copia del documento di identità del firmatario.
Distinti saluti,
[Nome e Cognome del Presidente / Legale Rappresentante] (firma)
Come inviarla: raccomandata A/R presso l’ufficio SIAE della provincia della sede legale. Conserva la ricevuta di spedizione e l’avviso di ricevimento. Puoi trovare l’elenco degli uffici SIAE sul sito siae.it.
| Adempimento | Stato 2026 |
|---|---|
| Scritture contabili ordinarie | ✅ Esonero confermato |
| Dichiarazione IVA annuale | ✅ Esonero confermato |
| Liquidazioni periodiche IVA (Li.Pe.) | ✅ Esonero confermato |
| Ricevuta fiscale / scontrino | ✅ Esonero confermato |
| Fattura per sponsor / pubblicità / diritti TV | ❌ Obbligo (in formato elettronico via SdI) |
| Registro mensile corrispettivi | ❌ Obbligo confermato |
| Versamento IVA trimestrale | ❌ Obbligo confermato |
| Rendiconto economico-finanziario annuale | ❌ Obbligo confermato |
| Detassazione 2 eventi/anno (art. 25 co. 3 L. 133/99) | ✅ Ripristinata dal D.Lgs. 192/2025 |
| Tracciabilità pagamenti ≥ €1.000 | ✅ Ripristinata (solo sanzione pecuniaria in caso di violazione) |
| Esclusione IVA attività istituzionali ai soci | ✅ Prorogata al 1° gennaio 2036 |
| Plafond proventi commerciali | ⬆️ €400.000 (innalzato rispetto ai vecchi €250.000) |
Articolo aggiornato a marzo 2026. Le informazioni contenute hanno carattere informativo generale e non sostituiscono una consulenza professionale personalizzata. Per una valutazione specifica della situazione della tua ASD o SSD, contattami direttamente.