Indirizzo
Strada Prati, 12/3
65124 Pescara
La possibilità di associarsi e costituire un'associazione è un diritto garantito dalla costituzione a tutti i cittadini. Anche i dipendenti pubblici possono partecipare alla costituzione di un'associazione e fare parte del Consiglio Direttivo dell'ente.

Gentile Dottore, lo scorso settembre sono stata chiamata per prendere servizio in una scuola media pubblica con una cattedra di ruolo e contratto di lavoro full-time. Devo dimettermi dalla mia carica di Presidente di ASD? Non posso più percepire compensi sportivi? esistono delle particolari incompatibilità?

Aggiornamento. La risposta che segue applica l’art. 90, comma 23, della L. 289/2002, che il D.Lgs. 36/2021 ha abrogato. Oggi la materia è regolata dall’art. 25, comma 6, del D.Lgs. 36/2021: il dipendente pubblico può prestare attività come volontario nelle associazioni e società sportive dilettantistiche fuori dall’orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio e previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza; se l’attività rientra nel lavoro sportivo e prevede un corrispettivo superiore a 5.000 euro annui, serve l’autorizzazione dell’amministrazione, che si intende concessa se non arriva risposta entro trenta giorni. L’articolo è in corso di aggiornamento.
Gentilissima, la collaborazione del dipendente pubblico in ambito sportivo è regolata dall’art.90 comma 23 della Legge 289/2002.
La norma dice chiaramente che:
I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell’ambito di società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall’orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità e i rimborsi di cui all’art.81 comma 1 lettera m del TUIR
ART. 90 comma 23 L. 289/2002
Quindi, detta con parole semplici, puoi continuare a svolgere attività sportiva per l’associazione che amministri, ma dovrai farlo fuori dall’orario di lavoro e a titolo gratuito.
Ciò significa che non potrai stipulare alcun tipo di contratto con l’Ente, e di conseguenza, percepire una retribuzione come lavoratore dipendente.
Puoi continuare a percepire compensi sportivi che, per espressa disposizione normativa, sono considerati “redditi diversi” e non “redditi da lavoro” (art.81 – ora 67 – comma 1, lettera m del TUIR).
Attenzione però: l’attività da te svolta deve riguardare direttamente attività sportive riconosciute dal CONI.