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Proroga IVA al 2036 per enti del Terzo settore e associazioni sportive: esclusione IVA confermata, nuovi regimi forfetari ETS a 85.000 euro e regimi agevolati ASD/SSD spiegati con esempi pratici.

La lunga attesa per la piena operatività fiscale degli Enti del Terzo Settore (ETS) si arricchisce di un capitolo fondamentale: la proroga al 1° gennaio 2036 dell’entrata in vigore del nuovo regime IVA per gli enti associativi. Questa decisione, approvata in esame definitivo dal Consiglio dei Ministri il 20 novembre 2025, stabilizza il quadro normativo per il non profit e lo sport dilettantistico, mantenendo per un lungo periodo l’attuale regime di esclusione IVA per molte operazioni verso soci e tesserati.
Il decreto legislativo approvato, che attua la delega per la riforma fiscale (Legge n. 111/2023), introduce anche importanti modifiche al regime forfetario per ODV e APS (soglia corretta a 85.000 euro), e adeguamenti significativi per le Imprese Sociali e gli enti sportivi dilettantistici (ASD e SSD), con soglia 400.000 euro per il regime L. 398/1991.
Se vuoi ripercorrere la storia dei rinvii IVA che hanno portato fino a qui, ne ho parlato anche in “IVA e Terzo Settore: continui rinvii e nuove incertezze. Serve davvero un’altra proroga?“.
La modifica normativa
La modifica principale riguarda l’art. 1, comma 683, della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), che posticipa l’applicazione del nuovo regime IVA dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2036.
Il rinvio decennale mira a congelare il passaggio dal regime pluridecennale di esclusione (Art. 4, DPR 633/1972) al regime di esenzione (Art. 10, DPR 633/1972), originariamente introdotto dal D.L. n. 146/2021.
La normativa preesistente (Art. 4, commi 4 e 6, DPR 633/1972) escludeva dall’IVA le prestazioni rese, in conformità alle finalità istituzionali, agli associati, tesserati o partecipanti da parte di:
Questa è la distinzione più importante da comprendere:
Esclusione IVA (ATTUALE fino al 2036):
Esenzione IVA (DAL 2036):
L’Unione Europea, attraverso la procedura di infrazione 2008/2010, aveva censurato il regime italiano di esclusione IVA, ritenendo che tali operazioni avessero natura economica e dovessero rientrare nel campo di applicazione dell’IVA, pur potendo beneficiare dell’esenzione secondo le regole comunitarie.
La proroga al 2036 è stata la soluzione negoziale con Bruxelles per dare tempo al legislatore italiano di armonizzarsi senza impatti economici improvvisi sul Terzo Settore. Durante questo decennio, il legislatore avrà l’occasione di trovare un equilibrio più maturo.
Mantiene l’attuale regime di esclusione per una vasta platea di enti, garantendo:
La riforma IVA per il Terzo settore nasce dall’art. 5, comma 15‑quater, del D.L. 146/2021, che interviene sull’art. 4 del D.P.R. 633/1972 per superare il regime di esclusione IVA su molte attività degli enti associativi (politici, religiosi, culturali, sportivi dilettantistici, APS, ecc.). La decorrenza di queste norme, inizialmente fissata al 2024, è stata rinviata più volte e ora, con il decreto del 20 novembre 2025, viene spostata al 1° gennaio 2036.
Il rinvio nasce dal confronto con la Commissione europea e concede al legislatore un “decennio” per riallineare IVA, Codice del Terzo Settore e disciplina degli ETS in modo più graduale. Per un inquadramento complessivo della fiscalità degli enti non commerciali puoi vedere “La fiscalità degli enti non commerciali”.
Il decreto interviene anche per coordinare le esenzioni IVA storicamente riconosciute alle ONLUS e ora estese agli ETS, a partire dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025.
Le prestazioni educative, sanitarie e socio-assistenziali (ex Art. 10, nn. 12, 15, 19, 20 e 27-ter, DPR 633/1972) saranno riferite alla generalità degli Enti del Terzo Settore non commerciali.
L’esenzione non si applica alle Imprese Sociali costituite in forma societaria (le imprese sociali non societarie invece potranno accedere alle esenzioni).
L’operatività della disciplina delle ONLUS (D.Lgs. n. 460/1997) viene meno a partire dal 1° gennaio 2026. La relativa anagrafe ONLUS sarà soppressa, e l’esenzione IVA sarà riconosciuta unicamente agli ETS non commerciali iscritti nel RUNTS.
Se sei una ONLUS, hai un’azione urgente da compiere: dovrai scegliere di trasformarti in ETS oppure gestire l’estinzione della tua qualifica ONLUS. Questa transizione è obbligatoria entro il 31 marzo 2026.
Non fare nulla significa perdere automaticamente lo status ONLUS e tutte le agevolazioni fiscali collegate (IRES, IRPEF, IVA).
Per ETS, ODV, APS e altri enti non commerciali la proroga IVA al 2036 significa:
Dal periodo d’imposta successivo al 31.12.2025 è operativo un regime forfetario ETS dedicato a ODV e APS con soglia di proventi commerciali a 85.000 euro, che semplifica molto IVA e imposte sui redditi. Per una panoramica completa dei regimi fiscali possibili (ordinario, art. 80, art. 86 CTS) ti rimando a “I regimi fiscali per gli ETS”.
Il decreto introduce importanti novità per le Organizzazioni di Volontariato (ODV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS) che si qualificano come ETS.
La soglia di ricavi commerciali per l’accesso al regime forfetario ex Art. 86 CTS è stata corretta a 85.000 euro per le APS e ODV.
Attenzione: questa non è un’estensione rispetto ai 130.000 euro inizialmente previsti, ma una ridefinizione più conservativa. Tuttavia, mantiene comunque un’importante soglia di sicurezza per le piccole associazioni che gestiscono sponsorizzazioni o attività marginali.
Le ODV e APS che optano per il regime forfetario dell’Art. 86 CTS saranno esonerate dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi. Tale regime prevede:
Questo regime forfetario (Art. 86 CTS) rappresenta una valida alternativa per ODV e APS che fino ad oggi potevano usare il regime 398/1991.
Prendiamo una APS la “Piccoli Passi Associazione di Promozione Sociale” nel 2026:
Con la proroga IVA al 2036:
Per ripassare definizioni e casi pratici di quote e corrispettivi specifici negli ETS puoi vedere “Quote Associative e Corrispettivi Specifici negli ETS”.
L’APS può optare per il regime forfetario ETS ex art. 86 CTS se i proventi commerciali restano entro 85.000 euro annui:
La soglia di 85.000 euro va verificata sulle somme effettivamente incassate nell’anno, secondo il principio di cassa tipico dei regimi forfetari.
Sulla scelta tra regime ordinario e regimi agevolati ti rimando anche a “Guida pratica alla scelta del regime fiscale per gli ETS”.
Nel regime forfetario ETS per APS:
Calcolo sul caso “Piccoli Passi”:10.000×3%=300 euro di reddito imponibile10.000 \times 3\% = 300 \text{ euro di reddito imponibile}10.000×3%=300 euro di reddito imponibile
Applicando l’aliquota IRES del 24%:300×24%=72 euro di IRES300 \times 24\% = 72 \text{ euro di IRES}300×24%=72 euro di IRES
Quindi:
Struttura semplice della fattura:
Dicitura possibile da inserire:
“Operazione effettuata da Associazione di Promozione Sociale in regime forfetario ai sensi degli articoli 80 e 86 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore). Operazione senza addebito d’imposta ai sensi del regime forfetario ETS – IVA non esposta in fattura.”
La formula va sempre adattata al caso concreto, ma il richiamo espresso al Codice del Terzo Settore e al regime ETS forfetario aiuta anche in caso di controlli.
Consideriamo ora la ODV “Mani Unite” nel 2026:
Con la proroga IVA 2036 e il regime forfetario ETS:
Per un focus dedicato vedi “La fiscalità delle Organizzazioni di Volontariato (ODV)”.
Attenzione a una criticità importante: l’entrata in vigore del Titolo X del Codice del Terzo Settore dal 1° gennaio 2026 comporta l’inapplicabilità di molte previsioni del TUIR per gli ETS, inclusa la decommercializzazione dei corrispettivi specifici (Art. 148, comma 3, TUIR).
Le Associazioni Culturali non ETS che dal 1° gennaio 2026 non potranno più applicare l’Art. 148, comma 3, TUIR per la decommercializzazione dei corrispettivi specifici dai soci, dovranno considerare tali corrispettivi rilevanti ai fini reddituali (tassati).
Per gli ETS “generici” diversi dalle APS, la decommercializzazione dei corrispettivi specifici non è prevista dal nuovo regime, e tali proventi dovranno essere considerati rilevanti ai fini reddituali, a meno che le attività siano svolte nel rispetto delle condizioni di non commercialità (Art. 79, commi 2 e 2-bis, CTS).
Fino al 2036, restano in esclusione IVA (nessun versamento) ma in molti casi diventano tassabili ai fini IRES (bisogna dichiarare il reddito). Questo è il cosiddetto “doppio binario IVA-redditi”.
Esempio: Un’APS che incassa 20.000 euro da soci per corsi interni:
Valuta insieme al tuo consulente se conviene:
Piuttosto che mantenere questa ambiguità normativa tra IVA (esclusione) e IRES (tassazione).
Per ASD e SSD, la proroga IVA al 2036 conferma l’esclusione IVA su quote e corrispettivi specifici versati dai tesserati per le attività sportive istituzionali, rinviando il passaggio a un regime di esenzione molto più strutturato. Sul fronte delle entrate commerciali (sponsorizzazioni, pubblicità, merchandising) resta centrale il regime forfetario di cui alla L. 398/1991, spesso preferito rispetto a un inquadramento ordinario.
Per altri esempi e casistiche ti rimando a “Casi Pratici di Fiscalità per ASD/SSD: Guida Operativa”.
Per un inquadramento specifico di questo regime puoi consultare “Guida al Regime Forfetario Legge 398/1991” e “Quali sono le agevolazioni tributarie per ASD e SSD?”.
Dati 2026:
Scenario con proroga IVA:
Se ti interessa il tema delle iscrizioni ai registri sportivi e dei collegamenti con le agevolazioni, leggi anche “ASD e SSD: benefici fiscali solo con l’iscrizione al nuovo Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche”.
La qualifica di ETS non commerciale non dipende solo dall’etichetta formale, ma dal peso relativo di attività istituzionali e attività diverse/commerciali. A partire dal 1° gennaio 2026, l’Art. 79 CTS richiede che le attività di interesse generale svolte in forma non commerciale restino prevalenti.
Un’attività è considerata “non commerciale” quando:
Se le tue attività commerciali (sponsor, vendite verso terzi) superano il 50% dei ricavi totali, rischi di essere riclassificato come “ente commerciale”, con effetti cascata su:
L’ente mantiene una chiara prevalenza dell’area istituzionale (80% istituzionale, 20% commerciale) e resta ETS non commerciale.
Ma se, ad esempio, le sponsorizzazioni salissero a 60.000 euro su 40.000 istituzionali (60% commerciale, 40% istituzionale), il peso delle attività commerciali diventerebbe significativo e andrebbe rivalutata la qualifica fiscale, con effetti su:
Per questo è fondamentale:
Su questi aspetti puoi approfondire con “Guida all’inquadramento fiscale degli ETS” e “La Contabilità Separata per gli ETS che svolgono Attività Commerciali”.
| Soggetto | Regime IVA (fino 2035) | Regime IRES dal 2026 | Soglia Commerciale | Note Critiche |
|---|---|---|---|---|
| ETS Non Commerciale (generico) | Esclusione (Art. 4) | Titolo X CTS; inapplicabile Art. 148 TUIR | N/A | Rischio riclassificazione se commerciale supera 50% ricavi |
| APS e ODV | Esclusione (Art. 4) | Titolo X CTS; Opzione Art. 86 (forfetario 3-1%) | 85.000 € | Esonero certificazione corrispettivi nel forfetario |
| ASD e SSD (non ETS) | Esclusione (Art. 4) | Regime L. 398/1991 (forfetario) | 400.000 € | Decommercializzazione corrispettivi via Art. 148 TUIR |
| Imprese Sociali non societarie | Accesso esenzioni ETS | Regime Titolo X CTS | Dipende da iscrizione al RUNTS | Verificare se societarie o non societarie |
| ONLUS (in transizione) | Esenzione (ex art. 10) da 2026 solo se ETS | Estinzione ONLUS; obbligo adeguamento ETS | N/A | Scadenza transizione 31/03/2026 – URGENTE |
La proroga IVA al 2036 non chiude il tema IVA per ETS, ASD e SSD: lo sposta in avanti e crea una finestra di dieci anni per fare scelte consapevoli, senza la pressione di una riforma immediata.
URGENTE – Entro il 31 dicembre 2025:
PRIMO ANNO – Nel 2026:
CONSOLIDAMENTO – Negli anni 2027-2035:
NUOVO REGIME – Dal 2036:
“Guide Fiscali per il Terzo Settore“
“Guida pratica alla scelta del regime fiscale per gli ETS“
“La Contabilità Separata per gli ETS che svolgono Attività Commerciali“
La proroga al 2036 non è solo un rinvio: è un’opportunità strategica per il Terzo Settore italiano di mettere in ordine la propria casa fiscale senza il terrore di una scadenza imminente.
Se sei un presidente, volontario o consulente, il tempo di agire è adesso: i prossimi 10 anni sono il momento giusto per trasformare questa proroga da semplice rinvio normativo in un vero piano di messa in sicurezza fiscale del tuo ente.
Non attendere il 2036: pianifica adesso.
Usa questa checklist per verificare se il tuo ente è “pronto” per il decennio di transizione:
Urgente – Entro 31 dicembre 2025:
Entro 31 marzo 2026:
Nei mesi successivi (2026-2027):
Per approfondimenti personalizzati su APS, ODV, ASD, SSD, ETS e Imprese Sociali:
👉 I regimi fiscali per gli ETS
👉 Guida pratica alla scelta del regime fiscale per gli ETS
👉 Guide Fiscali per il Terzo Settore
👉 La Contabilità Separata per gli ETS che svolgono Attività Commerciali
Buongiorno, chiedo una cortesia…. si parla di proroga IVA per ETS, SSD e ASD ma non si cita mai la situazione di quelle associazioni che non sono e non si iscriveranno al RUNTS per vari motivi o perchè impossibilitate.
La proroga abbraccia tutti gli entri “non commerciali” (es. associazioni politiche o di rappresentanza sindacale che non sono iscrivibili al RUNTS – bande, cori, filodrammatiche che per non burocratizzarsi troppo decidono di non iscriversi al RUNTS) oppure solamente gli ETS – Enti del Terzo Settore e cioè gli enti che sono iscritti all’apposito Registro che da loro la qualifica di ETS?
Grazie mille per la cortese precisazione.
Domenico
Buongiorno Domenico,
la ringraziamo per la sua precisazione. Il punto che solleva è estremamente rilevante e merita un chiarimento sul processo normativo in atto.
È vero, c’è stata una svolta decisiva, ma è importante distinguere tra la decorrenza delle norme fiscali ETS (Imposte Dirette) e la decorrenza delle modifiche IVA.
1. Il Regime Fiscale ETS (Imposte Dirette): Autorizzazione Sbloccata
Lei ha ragione nel notare che l’autorizzazione dell’Unione Europea è arrivata:
• Sblocco ETS: La Commissione Europea (attraverso la comfort letter del 7 marzo 2025) ha confermato che le principali regole fiscali previste dal Titolo X del Codice del Terzo Settore (CTS) non costituiscono aiuti di Stato.
• Decorrenza ETS: Il legislatore ha recepito tale orientamento, eliminando la clausola di sospensione originariamente prevista, e stabilendo che le disposizioni fiscali del Titolo X del CTS (Art. 79 e seguenti), che riguardano l’IRES e la determinazione della commercialità, sono applicabili a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (quindi dal 1° gennaio 2026 per gli enti con esercizio coincidente con l’anno solare).
Tuttavia, l’IVA è stata gestita con un intervento normativo separato, che ha subito una proroga decennale.
2. La Proroga dell’Esclusione IVA al 2036
L’intervento normativo approvato dal Governo il 20 novembre 2025 ha confermato la proroga dell’entrata in vigore del nuovo regime IVA (quello che avrebbe trasformato l’esclusione in esenzione, introducendo maggiori obblighi contabili) dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2036.
Questo significa che l’attuale regime di esclusione IVA (più favorevole per le associazioni) rimane in vigore per altri 10 anni.
Ambito di Applicazione della Proroga (Associazioni Non ETS)
La proroga al 2036 riguarda l’applicazione delle previgenti disposizioni in materia di IVA (il vecchio art. 4, comma 4 del D.P.R. 633/1972) per una vasta platea di enti associativi non commerciali.
Rispondendo al suo specifico quesito:
1. Enti Non Iscrivibili al RUNTS (Es. Associazioni Politiche, Sindacali):
o Le associazioni politiche, i sindacati e gli enti espressione della Pubblica amministrazione non sono e non potranno mai essere ETS, per espresso divieto del Codice del Terzo Settore.
o Questi enti associativi (politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e di promozione sociale) continueranno a beneficiare dell’esclusione dall’IVA fino al 1° gennaio 2036 per le prestazioni e cessioni di beni effettuate nei confronti dei propri soci, associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali.
2. Associazioni che Potrebbero Iscriversi al RUNTS ma Non lo Fanno (Es. Bande, Cori, Filodrammatiche):
o Anche queste associazioni godono della proroga dell’esclusione IVA fino al 2036 per le operazioni rese ai soci/tesserati.
o Tuttavia, l’efficacia dal 2026 delle norme ETS ha importanti impatti sulle Imposte Dirette (IRES):
Per tutti gli ETS che si iscriveranno al RUNTS (anche quelli “generici” nella Sezione G), le vecchie agevolazioni fiscali (come gli artt. 143, 148, 149 del TUIR e la Legge 398/1991) non si applicheranno più a partire dal 1° gennaio 2026.
Le associazioni culturali o filodrammatiche che operavano con la Legge 398/1991 (Regime SIAE) ne perderanno la possibilità di utilizzo se non si iscrivono al RUNTS (solo le ASD e SSD non ETS mantengono la 398/1991).
In sintesi, la proroga al 2036 dell’esclusione IVA (art. 4 DPR 633/1972) si applica alla vasta platea di enti associativi non commerciali (ETS o non ETS, come politici e sindacali) e non è limitata solo agli ETS iscritti al RUNTS. Questo rinvio è stato adottato proprio per garantire la continuità operativa e la semplificazione degli adempimenti burocratici per una vasta platea di associazioni.
Tuttavia, le associazioni che non diventeranno ETS (ad eccezione di associazioni politiche, sindacali, religiose e ASD/SSD, che hanno regimi speciali nel TUIR), potrebbero trovarsi in una posizione di svantaggio sul fronte IRES a causa dell’abrogazione delle vecchie agevolazioni.
Buonasera, una ODV iscritta al RUNTS i cui proventi provengono principalmente da una convenzione con una PA (asl) può continuare ad operare senza apertura di Partita Iva e senza emissione di fattura elettronica fino al 2036? Grazie
Gentilissima, la domanda che pone coglie un punto fondamentale che sta generando molta confusione: la proroga al 2036 non è “totale”, ma riguarda esclusivamente una specifica tipologia di operazioni associative.
La proroga al 1° gennaio 2036 dell’entrata in vigore del regime IVA riguarda esclusivamente le prestazioni rese dagli enti associativi (come le ODV) nei confronti dei propri soci, associati o tesserati. Le convenzioni con una Pubblica Amministrazione (come l’ASL), essendo rese nei confronti di un soggetto terzo (la PA) e avendo natura corrispettiva (pagamento a fronte di un servizio), non rientrano in questa proroga decennale.
Fino al 31 dicembre 2025, le ODV possono ancora avvalersi della Legge 266/91 (Art. 8, comma 2), che permette di considerare le attività commerciali marginali o i trasporti sanitari come “fuori campo IVA”. Tuttavia, dal 1° gennaio 2026, con la piena operatività del Titolo X del Codice del Terzo Settore (CTS), queste agevolazioni della Legge 266/91 verranno abrogate.
Poiché la convenzione con l’ASL non è un’attività verso i soci, dal 2026 l’operazione dovrà essere gestita secondo le regole ordinarie o speciali dell’IVA:
• Esenzione IVA: Le prestazioni di trasporto di malati o feriti rese da ETS (incluse le ODV) diventano Operazioni Esenti ai sensi dell’Art. 10, comma 1, n. 15 del DPR 633/1972.
• Soggettività passiva: Essere “esenti” (Art. 10) è diverso dall’essere “esclusi” (Art. 4). L’esenzione comporta comunque l’assoggettamento formale all’imposta, il che richiede l’apertura della Partita IVA e l’obbligo di fatturazione elettronica.
Anche se dovrà aprire la Partita IVA, l’ODV può valutare due strade per ridurre la burocrazia:
• Regime Forfettario Art. 86 CTS: Se i ricavi commerciali (inclusi quelli da convenzione ASL) sono inferiori a 85.000 euro annui, l’ODV può optare per questo regime che prevede l’esonero dalla dichiarazione IVA, dalle LIPE e dalla certificazione dei corrispettivi.
• Dispensa per operazioni esenti (Art. 36-bis): Se l’ente effettua esclusivamente operazioni esenti, può optare per la dispensa dagli adempimenti (niente fatturazione, salvo richiesta, e niente registri IVA), ma dovrà comunque numerare e conservare le fatture d’acquisto.
In sintesi cara Barbara, la risposta alla sua domanda è un “NO”. L’ODV non può aspettare il 2036 per le convenzioni ASL. Dal 1° gennaio 2026 dovrà dotarsi di Partita IVA e gestire la fatturazione elettronica per i servizi resi alla PA, poiché questi diventeranno operazioni esenti ai sensi del nuovo quadro normativo per gli ETS