IVA e Terzo settore: proroga al 2036. Cosa cambia davvero per ETS, ASD e SSD

Proroga IVA al 2036 per enti del Terzo settore e associazioni sportive: esclusione IVA confermata, nuovi regimi forfetari ETS a 85.000 euro e regimi agevolati ASD/SSD spiegati con esempi pratici.​​

Introduzione

La lunga attesa per la piena operatività fiscale degli Enti del Terzo Settore (ETS) si arricchisce di un capitolo fondamentale: la proroga al 1° gennaio 2036 dell’entrata in vigore del nuovo regime IVA per gli enti associativi. Questa decisione, approvata in esame definitivo dal Consiglio dei Ministri il 20 novembre 2025, stabilizza il quadro normativo per il non profit e lo sport dilettantistico, mantenendo per un lungo periodo l’attuale regime di esclusione IVA per molte operazioni verso soci e tesserati.

Il decreto legislativo approvato, che attua la delega per la riforma fiscale (Legge n. 111/2023), introduce anche importanti modifiche al regime forfetario per ODV e APS (soglia corretta a 85.000 euro), e adeguamenti significativi per le Imprese Sociali e gli enti sportivi dilettantistici (ASD e SSD), con soglia 400.000 euro per il regime L. 398/1991.

Se vuoi ripercorrere la storia dei rinvii IVA che hanno portato fino a qui, ne ho parlato anche in “IVA e Terzo Settore: continui rinvii e nuove incertezze. Serve davvero un’altra proroga?“.

1. Proroga Decennale: Esclusione vs. Esenzione IVA

La modifica normativa

La modifica principale riguarda l’art. 1, comma 683, della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), che posticipa l’applicazione del nuovo regime IVA dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2036.

Cosa è stato rinviato e perché

Il rinvio decennale mira a congelare il passaggio dal regime pluridecennale di esclusione (Art. 4, DPR 633/1972) al regime di esenzione (Art. 10, DPR 633/1972), originariamente introdotto dal D.L. n. 146/2021.

La normativa preesistente (Art. 4, commi 4 e 6, DPR 633/1972) escludeva dall’IVA le prestazioni rese, in conformità alle finalità istituzionali, agli associati, tesserati o partecipanti da parte di:

  • Associazioni politiche
  • Sindacali
  • Religiose
  • Assistenziali
  • Culturali
  • Di promozione sociale
  • Sportive dilettantistiche
  • Della formazione extrascolastica

La differenza cruciale tra i due regimi

Questa è la distinzione più importante da comprendere:

Esclusione IVA (ATTUALE fino al 2036):

  • Le operazioni non sono considerate rilevanti ai fini IVA
  • Nessun obbligo di fatturazione per le operazioni verso soci/tesserati
  • Nessun obbligo di tenuta di registri IVA per queste operazioni
  • Nessun versamento IVA
  • Massima semplicità amministrativa (perfetta per piccole associazioni)

Esenzione IVA (DAL 2036):

  • L’operazione è assoggettata formalmente all’IVA
  • Obbligo di emettere fattura (anche se IVA non dovuta)
  • Obbligo di tenuta di registri IVA (contabilità IVA più complessa)
  • Sebbene l’imposta non sia dovuta, gli oneri strumentali sono significativi
  • Diritto di detrazione IVA sui costi (con limiti)

Il contesto europeo: la procedura di infrazione

L’Unione Europea, attraverso la procedura di infrazione 2008/2010, aveva censurato il regime italiano di esclusione IVA, ritenendo che tali operazioni avessero natura economica e dovessero rientrare nel campo di applicazione dell’IVA, pur potendo beneficiare dell’esenzione secondo le regole comunitarie.

La proroga al 2036 è stata la soluzione negoziale con Bruxelles per dare tempo al legislatore italiano di armonizzarsi senza impatti economici improvvisi sul Terzo Settore. Durante questo decennio, il legislatore avrà l’occasione di trovare un equilibrio più maturo.

Il valore strategico della proroga

Mantiene l’attuale regime di esclusione per una vasta platea di enti, garantendo:

  • Continuità operativa senza impatti immediati
  • Semplificazione degli adempimenti burocratici, un fattore cruciale soprattutto per le piccole associazioni
  • Un decennio per pianificare il passaggio a regime di esenzione

2. Riforma IVA ETS: contesto normativo essenziale

La riforma IVA per il Terzo settore nasce dall’art. 5, comma 15‑quater, del D.L. 146/2021, che interviene sull’art. 4 del D.P.R. 633/1972 per superare il regime di esclusione IVA su molte attività degli enti associativi (politici, religiosi, culturali, sportivi dilettantistici, APS, ecc.). La decorrenza di queste norme, inizialmente fissata al 2024, è stata rinviata più volte e ora, con il decreto del 20 novembre 2025, viene spostata al 1° gennaio 2036.

Il rinvio nasce dal confronto con la Commissione europea e concede al legislatore un “decennio” per riallineare IVA, Codice del Terzo Settore e disciplina degli ETS in modo più graduale. Per un inquadramento complessivo della fiscalità degli enti non commerciali puoi vedere “La fiscalità degli enti non commerciali”.​

3. Coordinamento delle Esenzioni IVA: la fine della disciplina ONLUS

Il decreto interviene anche per coordinare le esenzioni IVA storicamente riconosciute alle ONLUS e ora estese agli ETS, a partire dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025.

Cosa cambia per le esenzioni

Le prestazioni educative, sanitarie e socio-assistenziali (ex Art. 10, nn. 12, 15, 19, 20 e 27-ter, DPR 633/1972) saranno riferite alla generalità degli Enti del Terzo Settore non commerciali.

L’esenzione non si applica alle Imprese Sociali costituite in forma societaria (le imprese sociali non societarie invece potranno accedere alle esenzioni).

Fine della disciplina ONLUS

L’operatività della disciplina delle ONLUS (D.Lgs. n. 460/1997) viene meno a partire dal 1° gennaio 2026. La relativa anagrafe ONLUS sarà soppressa, e l’esenzione IVA sarà riconosciuta unicamente agli ETS non commerciali iscritti nel RUNTS.

Implicazione pratica urgente

Se sei una ONLUS, hai un’azione urgente da compiere: dovrai scegliere di trasformarti in ETS oppure gestire l’estinzione della tua qualifica ONLUS. Questa transizione è obbligatoria entro il 31 marzo 2026.

Non fare nulla significa perdere automaticamente lo status ONLUS e tutte le agevolazioni fiscali collegate (IRES, IRPEF, IVA).


4. Effetti della proroga IVA 2036 per ETS, ODV e APS

Per ETS, ODV, APS e altri enti non commerciali la proroga IVA al 2036 significa:

  • mantenere fino al 2035 l’esclusione IVA per molte prestazioni verso soci e tesserati, senza obbligo di aprire partita IVA solo per queste entrate;
  • concentrare l’attenzione sulla gestione IVA e fiscale delle sole attività commerciali verso terzi (sponsorizzazioni, vendite, servizi a non soci).

Dal periodo d’imposta successivo al 31.12.2025 è operativo un regime forfetario ETS dedicato a ODV e APS con soglia di proventi commerciali a 85.000 euro, che semplifica molto IVA e imposte sui redditi. Per una panoramica completa dei regimi fiscali possibili (ordinario, art. 80, art. 86 CTS) ti rimando a “I regimi fiscali per gli ETS”.

5. APS e ODV: Le Vere Novità – Soglia Corretta a 85.000 euro

Il decreto introduce importanti novità per le Organizzazioni di Volontariato (ODV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS) che si qualificano come ETS.

Novità 1: Innalzamento della Soglia Regime Forfetario

La soglia di ricavi commerciali per l’accesso al regime forfetario ex Art. 86 CTS è stata corretta a 85.000 euro per le APS e ODV.

Attenzione: questa non è un’estensione rispetto ai 130.000 euro inizialmente previsti, ma una ridefinizione più conservativa. Tuttavia, mantiene comunque un’importante soglia di sicurezza per le piccole associazioni che gestiscono sponsorizzazioni o attività marginali.

Novità 2: Esonero dalla Certificazione Corrispettivi

Le ODV e APS che optano per il regime forfetario dell’Art. 86 CTS saranno esonerate dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi. Tale regime prevede:

  • Coefficienti di redditività molto ridotti:
    • 1% per ODV
    • 3% per APS
  • Esonero da ritenute alla fonte
  • Nessuna dichiarazione IVA (quando si applica il regime)
  • Nessun versamento IVA sul corrispettivo

Questo regime forfetario (Art. 86 CTS) rappresenta una valida alternativa per ODV e APS che fino ad oggi potevano usare il regime 398/1991.


6. Esempio APS: sponsorizzazione da 10.000 euro nel regime forfetario ETS 85.000

Prendiamo una APS la “Piccoli Passi Associazione di Promozione Sociale” nel 2026:

  • 40.000 euro: quote associative e corrispettivi specifici da soci per attività istituzionali (laboratori, corsi interni).​
  • 10.000 euro: contratto di sponsorizzazione con un’azienda locale (logo su magliette, sito, eventi).

6.1 Trattamento IVA: esclusione per i soci, commerciale per gli sponsor

Con la proroga IVA al 2036:

  • i 40.000 euro verso soci restano in esclusione IVA, quindi la APS non deve emettere fattura né versare IVA solo per queste entrate, purché correttamente inquadrate come quote e corrispettivi specifici istituzionali;​
  • i 10.000 euro di sponsorizzazione sono attività commerciale e richiedono l’apertura della partita IVA se la APS gestisce queste entrate con continuità.

Per ripassare definizioni e casi pratici di quote e corrispettivi specifici negli ETS puoi vedere “Quote Associative e Corrispettivi Specifici negli ETS”.​

6.2 Regime forfetario ETS per APS (soglia 85.000 euro)

L’APS può optare per il regime forfetario ETS ex art. 86 CTS se i proventi commerciali restano entro 85.000 euro annui:

  • emette fatture senza IVA in rivalsa per le sponsorizzazioni;
  • non presenta dichiarazione IVA e non versa IVA, ma è comunque soggetta a IRES su un reddito calcolato in modo forfetario.​

La soglia di 85.000 euro va verificata sulle somme effettivamente incassate nell’anno, secondo il principio di cassa tipico dei regimi forfetari.

Sulla scelta tra regime ordinario e regimi agevolati ti rimando anche a “Guida pratica alla scelta del regime fiscale per gli ETS”.​

6.3 Tassazione dei 10.000 euro di sponsorizzazione (esempio numerico)

Nel regime forfetario ETS per APS:

  • il reddito imponibile IRES è pari a una percentuale forfetaria dei ricavi commerciali;
  • per APS, il coefficiente è tipicamente il 3% (art. 86 CTS).​

Calcolo sul caso “Piccoli Passi”:10.000×3%=300 euro di reddito imponibile10.000 \times 3\% = 300 \text{ euro di reddito imponibile}10.000×3%=300 euro di reddito imponibile

Applicando l’aliquota IRES del 24%:300×24%=72 euro di IRES300 \times 24\% = 72 \text{ euro di IRES}300×24%=72 euro di IRES

Quindi:

  • l’APS incassa 10.000 euro senza versare IVA sul corrispettivo;
  • ai fini IRES paga circa 72 euro di imposta su quell’operazione.​

6.4 Esempio dicitura fattura sponsorizzazione APS (senza IVA)

Struttura semplice della fattura:

  • Imponibile: 10.000,00 euro
  • IVA: non addebitata
  • Totale fattura: 10.000,00 euro

Dicitura possibile da inserire:

“Operazione effettuata da Associazione di Promozione Sociale in regime forfetario ai sensi degli articoli 80 e 86 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore). Operazione senza addebito d’imposta ai sensi del regime forfetario ETS – IVA non esposta in fattura.”​

La formula va sempre adattata al caso concreto, ma il richiamo espresso al Codice del Terzo Settore e al regime ETS forfetario aiuta anche in caso di controlli.​


7. Esempio ODV: 70.000 euro di entrate istituzionali e soglia 85.000

Consideriamo ora la ODV “Mani Unite” nel 2026:

  • 70.000 euro: contributi e corrispettivi specifici da aderenti per servizi resi ai soci.
  • Nessuna attività commerciale verso terzi.

Con la proroga IVA 2036 e il regime forfetario ETS:

  • la ODV resta sotto la soglia di 85.000 euro e può avvalersi del regime agevolato con esonero dalla certificazione dei corrispettivi e gestione fiscale semplificata;
  • le entrate interne mantengono il trattamento di esclusione IVA, evitando il nuovo regime di esenzione e i relativi obblighi strumentali.

Per un focus dedicato vedi “La fiscalità delle Organizzazioni di Volontariato (ODV)”.​

8. Il “Doppio Binario” IVA-Redditi: Art. 148 TUIR in Scadenza

Attenzione a una criticità importante: l’entrata in vigore del Titolo X del Codice del Terzo Settore dal 1° gennaio 2026 comporta l’inapplicabilità di molte previsioni del TUIR per gli ETS, inclusa la decommercializzazione dei corrispettivi specifici (Art. 148, comma 3, TUIR).

Cosa significa nella pratica

Le Associazioni Culturali non ETS che dal 1° gennaio 2026 non potranno più applicare l’Art. 148, comma 3, TUIR per la decommercializzazione dei corrispettivi specifici dai soci, dovranno considerare tali corrispettivi rilevanti ai fini reddituali (tassati).

Per gli ETS “generici” diversi dalle APS, la decommercializzazione dei corrispettivi specifici non è prevista dal nuovo regime, e tali proventi dovranno essere considerati rilevanti ai fini reddituali, a meno che le attività siano svolte nel rispetto delle condizioni di non commercialità (Art. 79, commi 2 e 2-bis, CTS).

Il rischio del “disallineamento”

Fino al 2036, restano in esclusione IVA (nessun versamento) ma in molti casi diventano tassabili ai fini IRES (bisogna dichiarare il reddito). Questo è il cosiddetto “doppio binario IVA-redditi”.

Esempio: Un’APS che incassa 20.000 euro da soci per corsi interni:

  • IVA: esclusione (non versamento IVA)
  • IRES: potrebbe diventare reddito tassabile (se non si applica Art. 86 CTS forfetario)

Azione pratica consigliata

Valuta insieme al tuo consulente se conviene:

  1. Passare al regime forfetario dell’Art. 86 CTS (per APS/ODV) per snellire tutto
  2. Estendere l’aliquota IVA ridotta del 5% a determinate attività
  3. Applicare l’esenzione IVA fin da subito (Art. 10 DPR)

Piuttosto che mantenere questa ambiguità normativa tra IVA (esclusione) e IRES (tassazione).


9. Proroga IVA 2036 e ASD/SSD: cosa cambia per lo sport dilettantistico

Per ASD e SSD, la proroga IVA al 2036 conferma l’esclusione IVA su quote e corrispettivi specifici versati dai tesserati per le attività sportive istituzionali, rinviando il passaggio a un regime di esenzione molto più strutturato. Sul fronte delle entrate commerciali (sponsorizzazioni, pubblicità, merchandising) resta centrale il regime forfetario di cui alla L. 398/1991, spesso preferito rispetto a un inquadramento ordinario.

Per altri esempi e casistiche ti rimando a “Casi Pratici di Fiscalità per ASD/SSD: Guida Operativa”.​

10. Esempio ASD: “Sport Insieme” con 60.000 euro di sponsor

Dati 2026:
  • 110.000 euro: quote e corsi per tesserati (allenamenti, campionati interni)
  • 60.000 euro: sponsorizzazioni e pubblicità (banner, maglie, sito)
Con la proroga IVA 2036:
  • 110.000 euro verso tesserati, se qualificati come attività istituzionale, restano “fuori campo IVA / esclusi IVA” fino al 2036
  • 60.000 euro sono proventi commerciali che l’ASD può gestire con un regime forfetario ex L. 398/1991 finché resta sotto i 400.000 euro annui di proventi commerciali complessivi
Nel regime forfetario ex L. 398/1991:
  • L’ASD emette fatture di sponsorizzazione con IVA (es. 22%) ma versa solo una quota pari al 50% dell’IVA incassata (detrazione forfetaria)
  • Il reddito imponibile è calcolato applicando un coefficiente di redditività pari al 3% dei ricavi commerciali, con tassazione complessiva molto più leggera rispetto al regime ordinario

Per un inquadramento specifico di questo regime puoi consultare “Guida al Regime Forfetario Legge 398/1991” e “Quali sono le agevolazioni tributarie per ASD e SSD?”.​

11 Esempio SSD: “Fitness S.S.D. A RL”

Dati 2026:

  • 220.000 euro: abbonamenti di tesserati per attività sportive.
  • 150.000 euro: sponsorizzazioni, merchandising, pubblicità.

Scenario con proroga IVA:

  • la SSD, come ente sportivo dilettantistico non ETS, beneficia del rinvio IVA sulle operazioni verso tesserati e continua a trattare le quote come prestazioni istituzionali non soggette a IVA fino al 2036;
  • sui 150.000 euro commerciali può valutare l’uso del regime agevolati di cui alla L. 398/91 finché resta sotto i 400.000 euro, pianificando nel frattempo se restare fuori dal Terzo Settore o valutare un futuro inquadramento come ETS sportivo.

Se ti interessa il tema delle iscrizioni ai registri sportivi e dei collegamenti con le agevolazioni, leggi anche “ASD e SSD: benefici fiscali solo con l’iscrizione al nuovo Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche”.​


12. ETS non commerciale: rapporto tra attività istituzionali e commerciali

La qualifica di ETS non commerciale non dipende solo dall’etichetta formale, ma dal peso relativo di attività istituzionali e attività diverse/commerciali. A partire dal 1° gennaio 2026, l’Art. 79 CTS richiede che le attività di interesse generale svolte in forma non commerciale restino prevalenti.

Cosa è “non commerciale” per l’Art. 79 CTS

Un’attività è considerata “non commerciale” quando:

  • Svolta verso i soci/beneficiari senza scopo di lucro
  • Al costo o a prezzo non superiore al costo (Art. 79, comma 2, CTS)
  • O quando il margine è reinvestito nell’attività istituzionale (Art. 79, comma 2-bis)
Il rischio di perdere la qualifica ETS

Se le tue attività commerciali (sponsor, vendite verso terzi) superano il 50% dei ricavi totali, rischi di essere riclassificato come “ente commerciale”, con effetti cascata su:

  • Perdita di agevolazioni fiscali (IRES, IVA)
  • Iscrizione separata al RUNTS come “ente commerciale”
  • Applicazione del regime IRES ordinario
  • Perdita di benefit normativi del Codice del Terzo Settore
Nel caso dell’APS “Piccoli Passi”
  • 40.000 euro istituzionali verso soci
  • 10.000 euro commerciali (sponsor)

L’ente mantiene una chiara prevalenza dell’area istituzionale (80% istituzionale, 20% commerciale) e resta ETS non commerciale.

Ma se, ad esempio, le sponsorizzazioni salissero a 60.000 euro su 40.000 istituzionali (60% commerciale, 40% istituzionale), il peso delle attività commerciali diventerebbe significativo e andrebbe rivalutata la qualifica fiscale, con effetti su:

  • Accesso alle agevolazioni del Codice del Terzo Settore
  • Obblighi contabili, dichiarativi e IVA
  • Modalità di tassazione del reddito complessivo
Azioni fondamentali

Per questo è fondamentale:

  • Monitorare ogni anno il rapporto tra attività istituzionali e attività diverse
  • Tenere una contabilità che separi con chiarezza le due aree
  • Adeguare statuto e gestione ai paletti degli artt. 6, 79 e 86 CTS

Su questi aspetti puoi approfondire con “Guida all’inquadramento fiscale degli ETS” e “La Contabilità Separata per gli ETS che svolgono Attività Commerciali”.​


13. Tabella Comparativa: Chi Cosa Paga dal 2026 in Avanti

SoggettoRegime IVA (fino 2035)Regime IRES dal 2026Soglia CommercialeNote Critiche
ETS Non Commerciale (generico)Esclusione (Art. 4)Titolo X CTS; inapplicabile Art. 148 TUIRN/ARischio riclassificazione se commerciale supera 50% ricavi
APS e ODVEsclusione (Art. 4)Titolo X CTS; Opzione Art. 86 (forfetario 3-1%)85.000 €Esonero certificazione corrispettivi nel forfetario
ASD e SSD (non ETS)Esclusione (Art. 4)Regime L. 398/1991 (forfetario)400.000 €Decommercializzazione corrispettivi via Art. 148 TUIR
Imprese Sociali non societarieAccesso esenzioni ETSRegime Titolo X CTSDipende da iscrizione al RUNTSVerificare se societarie o non societarie
ONLUS (in transizione)Esenzione (ex art. 10) da 2026 solo se ETSEstinzione ONLUS; obbligo adeguamento ETSN/AScadenza transizione 31/03/2026 – URGENTE

14. Il “Decennio di Transizione” (2026-2036): Pianificazione Strategica

La proroga IVA al 2036 non chiude il tema IVA per ETS, ASD e SSD: lo sposta in avanti e crea una finestra di dieci anni per fare scelte consapevoli, senza la pressione di una riforma immediata.

Piano d’azione concreto

URGENTE – Entro il 31 dicembre 2025:

  •  Se sei una ONLUS, inizia il processo di transizione a ETS (scadenza 31/03/2026)
  •  Verifica se la tua attuale forma giuridica (ASD, APS, ODV, ETS generico) è ancora conveniente
  •  Consulta un commercialista sui tempi di transizione

PRIMO ANNO – Nel 2026:

  •  Separa contabilità: istituzionale vs. commerciale
  •  Calcola il rapporto % tra ricavi istituzionali e commerciali
  •  Scegli il regime fiscale più adatto (Art. 80, 84, 86 CTS oppure L. 398/1991 per ASD)
  •  Valuta il “doppio binario” IVA-redditi per le attività verso soci
  •  Adegua eventualmente lo statuto ai paletti dell’Art. 79 CTS

CONSOLIDAMENTO – Negli anni 2027-2035:

  •  Monitora annualmente il rapporto commercialità
  •  Prepara la transizione progressiva a esenzione IVA (che arriverà dal 2036)
  •  Adegua statuti e regolamenti ai paletti dell’Art. 79 CTS
  •  Alloca risorse per l’aggiornamento dei sistemi contabili

NUOVO REGIME – Dal 2036:

  •  Tutti gli enti dovranno gestire l’esenzione IVA (più onerosa di oggi)
  •  Ma se avrai pianificato bene, il passaggio sarà morbido
Risorse per approfondire

Guide Fiscali per il Terzo Settore

Guida pratica alla scelta del regime fiscale per gli ETS

La Contabilità Separata per gli ETS che svolgono Attività Commerciali

15. Conclusione: Da Rinvio a Opportunità Strategica

La proroga al 2036 non è solo un rinvio: è un’opportunità strategica per il Terzo Settore italiano di mettere in ordine la propria casa fiscale senza il terrore di una scadenza imminente.

Le vere novità da ricordare
  1. Soglia 85.000 € per APS/ODV (regime forfetario Art. 86 CTS con esonero certificazione corrispettivi)
  2. Soglia 400.000 € per ASD/SSD (regime L. 398/1991 prolungato)
  3. Fine della disciplina ONLUS (obbligo transizione ETS entro 31/03/2026)
  4. Disallineamento IVA-redditi fino al 2036 (doppio binario)
  5. Sospensione plusvalenza per mutamento qualifica
  6. Revisione detrazione IVA con contabilità separata
Se sei un presidente, volontario o consulente, il tempo di agire è adesso: i prossimi 10 anni sono il momento giusto per trasformare questa proroga da semplice rinvio normativo in un vero piano di messa in sicurezza fiscale del tuo ente.

Non attendere il 2036: pianifica adesso.


📋 Checklist Operativa – Cosa Fare Entro Marzo 2026

Usa questa checklist per verificare se il tuo ente è “pronto” per il decennio di transizione:

Urgente – Entro 31 dicembre 2025:

  •  Verifica se sei ONLUS: se sì, è urgente iniziare la transizione a ETS
  •  Contatta un commercialista per valutare i tempi
  •  Raccogli la documentazione amministrativa attuale (statuto, iscrizioni RUNTS, contabilità 2025)

Entro 31 marzo 2026:

  •  Completa la transizione ONLUS → ETS (se applicabile)
  •  Verifica qualifica attuale: APS, ODV, ASD, SSD, ETS generico?
  •  Calcola la % ricavi istituzionali vs. commerciali (2025)
  •  Valuta convenienza Art. 86 CTS (APS/ODV) vs. mantenere status quo
  •  Avvia separazione contabilità: istituzionale e commerciale
  •  Consulta un commercialista su Art. 148 TUIR e “doppio binario” IVA-redditi
  •  Adegua eventualmente lo statuto ai paletti dell’Art. 79 CTS

Nei mesi successivi (2026-2027):

  •  Implementa il regime fiscale scelto
  •  Struttura la contabilità secondo il modello separato
  •  Avvia formazione interna su nuovi obblighi
  •  Programma revisione annuale del rapporto commercialità

Per approfondimenti personalizzati su APS, ODV, ASD, SSD, ETS e Imprese Sociali:

👉 I regimi fiscali per gli ETS
👉 Guida pratica alla scelta del regime fiscale per gli ETS
👉 Guide Fiscali per il Terzo Settore
👉 La Contabilità Separata per gli ETS che svolgono Attività Commerciali

Alessio Cipollone
Alessio Cipollone

Sono un dottore commercialista appassionato di nuove tecnologie ed offro consulenza a liberi professionisti, imprenditori e società. Il mio lavoro non consiste solo nel gestire la contabilità e redigere le dichiarazioni dei redditi ma soprattutto prestare assistenza e fornire una soluzione ai problemi e ai dubbi che possono sorgere nell’amministrazione di un'azienda. Il mio intento è quello di aiutare coloro che vogliono intraprendere nuove attività imprenditoriali con entusiasmo e passione, la stessa che dedico al mio lavoro.

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4 commenti

  1. Buongiorno, chiedo una cortesia…. si parla di proroga IVA per ETS, SSD e ASD ma non si cita mai la situazione di quelle associazioni che non sono e non si iscriveranno al RUNTS per vari motivi o perchè impossibilitate.
    La proroga abbraccia tutti gli entri “non commerciali” (es. associazioni politiche o di rappresentanza sindacale che non sono iscrivibili al RUNTS – bande, cori, filodrammatiche che per non burocratizzarsi troppo decidono di non iscriversi al RUNTS) oppure solamente gli ETS – Enti del Terzo Settore e cioè gli enti che sono iscritti all’apposito Registro che da loro la qualifica di ETS?
    Grazie mille per la cortese precisazione.
    Domenico

    • Buongiorno Domenico,
      la ringraziamo per la sua precisazione. Il punto che solleva è estremamente rilevante e merita un chiarimento sul processo normativo in atto.
      È vero, c’è stata una svolta decisiva, ma è importante distinguere tra la decorrenza delle norme fiscali ETS (Imposte Dirette) e la decorrenza delle modifiche IVA.
      1. Il Regime Fiscale ETS (Imposte Dirette): Autorizzazione Sbloccata
      Lei ha ragione nel notare che l’autorizzazione dell’Unione Europea è arrivata:
      Sblocco ETS: La Commissione Europea (attraverso la comfort letter del 7 marzo 2025) ha confermato che le principali regole fiscali previste dal Titolo X del Codice del Terzo Settore (CTS) non costituiscono aiuti di Stato.
      Decorrenza ETS: Il legislatore ha recepito tale orientamento, eliminando la clausola di sospensione originariamente prevista, e stabilendo che le disposizioni fiscali del Titolo X del CTS (Art. 79 e seguenti), che riguardano l’IRES e la determinazione della commercialità, sono applicabili a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (quindi dal 1° gennaio 2026 per gli enti con esercizio coincidente con l’anno solare).
      Tuttavia, l’IVA è stata gestita con un intervento normativo separato, che ha subito una proroga decennale.
      2. La Proroga dell’Esclusione IVA al 2036
      L’intervento normativo approvato dal Governo il 20 novembre 2025 ha confermato la proroga dell’entrata in vigore del nuovo regime IVA (quello che avrebbe trasformato l’esclusione in esenzione, introducendo maggiori obblighi contabili) dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2036.
      Questo significa che l’attuale regime di esclusione IVA (più favorevole per le associazioni) rimane in vigore per altri 10 anni.
      Ambito di Applicazione della Proroga (Associazioni Non ETS)
      La proroga al 2036 riguarda l’applicazione delle previgenti disposizioni in materia di IVA (il vecchio art. 4, comma 4 del D.P.R. 633/1972) per una vasta platea di enti associativi non commerciali.
      Rispondendo al suo specifico quesito:
      1. Enti Non Iscrivibili al RUNTS (Es. Associazioni Politiche, Sindacali):
      o Le associazioni politiche, i sindacati e gli enti espressione della Pubblica amministrazione non sono e non potranno mai essere ETS, per espresso divieto del Codice del Terzo Settore.
      o Questi enti associativi (politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e di promozione sociale) continueranno a beneficiare dell’esclusione dall’IVA fino al 1° gennaio 2036 per le prestazioni e cessioni di beni effettuate nei confronti dei propri soci, associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali.
      2. Associazioni che Potrebbero Iscriversi al RUNTS ma Non lo Fanno (Es. Bande, Cori, Filodrammatiche):
      o Anche queste associazioni godono della proroga dell’esclusione IVA fino al 2036 per le operazioni rese ai soci/tesserati.
      o Tuttavia, l’efficacia dal 2026 delle norme ETS ha importanti impatti sulle Imposte Dirette (IRES):
       Per tutti gli ETS che si iscriveranno al RUNTS (anche quelli “generici” nella Sezione G), le vecchie agevolazioni fiscali (come gli artt. 143, 148, 149 del TUIR e la Legge 398/1991) non si applicheranno più a partire dal 1° gennaio 2026.
       Le associazioni culturali o filodrammatiche che operavano con la Legge 398/1991 (Regime SIAE) ne perderanno la possibilità di utilizzo se non si iscrivono al RUNTS (solo le ASD e SSD non ETS mantengono la 398/1991).
      In sintesi, la proroga al 2036 dell’esclusione IVA (art. 4 DPR 633/1972) si applica alla vasta platea di enti associativi non commerciali (ETS o non ETS, come politici e sindacali) e non è limitata solo agli ETS iscritti al RUNTS. Questo rinvio è stato adottato proprio per garantire la continuità operativa e la semplificazione degli adempimenti burocratici per una vasta platea di associazioni.
      Tuttavia, le associazioni che non diventeranno ETS (ad eccezione di associazioni politiche, sindacali, religiose e ASD/SSD, che hanno regimi speciali nel TUIR), potrebbero trovarsi in una posizione di svantaggio sul fronte IRES a causa dell’abrogazione delle vecchie agevolazioni.

  2. Buonasera, una ODV iscritta al RUNTS i cui proventi provengono principalmente da una convenzione con una PA (asl) può continuare ad operare senza apertura di Partita Iva e senza emissione di fattura elettronica fino al 2036? Grazie

    • Gentilissima, la domanda che pone coglie un punto fondamentale che sta generando molta confusione: la proroga al 2036 non è “totale”, ma riguarda esclusivamente una specifica tipologia di operazioni associative.
      La proroga al 1° gennaio 2036 dell’entrata in vigore del regime IVA riguarda esclusivamente le prestazioni rese dagli enti associativi (come le ODV) nei confronti dei propri soci, associati o tesserati. Le convenzioni con una Pubblica Amministrazione (come l’ASL), essendo rese nei confronti di un soggetto terzo (la PA) e avendo natura corrispettiva (pagamento a fronte di un servizio), non rientrano in questa proroga decennale.
      Fino al 31 dicembre 2025, le ODV possono ancora avvalersi della Legge 266/91 (Art. 8, comma 2), che permette di considerare le attività commerciali marginali o i trasporti sanitari come “fuori campo IVA”. Tuttavia, dal 1° gennaio 2026, con la piena operatività del Titolo X del Codice del Terzo Settore (CTS), queste agevolazioni della Legge 266/91 verranno abrogate.
      Poiché la convenzione con l’ASL non è un’attività verso i soci, dal 2026 l’operazione dovrà essere gestita secondo le regole ordinarie o speciali dell’IVA:
      • Esenzione IVA: Le prestazioni di trasporto di malati o feriti rese da ETS (incluse le ODV) diventano Operazioni Esenti ai sensi dell’Art. 10, comma 1, n. 15 del DPR 633/1972.
      • Soggettività passiva: Essere “esenti” (Art. 10) è diverso dall’essere “esclusi” (Art. 4). L’esenzione comporta comunque l’assoggettamento formale all’imposta, il che richiede l’apertura della Partita IVA e l’obbligo di fatturazione elettronica.
      Anche se dovrà aprire la Partita IVA, l’ODV può valutare due strade per ridurre la burocrazia:
      • Regime Forfettario Art. 86 CTS: Se i ricavi commerciali (inclusi quelli da convenzione ASL) sono inferiori a 85.000 euro annui, l’ODV può optare per questo regime che prevede l’esonero dalla dichiarazione IVA, dalle LIPE e dalla certificazione dei corrispettivi.
      • Dispensa per operazioni esenti (Art. 36-bis): Se l’ente effettua esclusivamente operazioni esenti, può optare per la dispensa dagli adempimenti (niente fatturazione, salvo richiesta, e niente registri IVA), ma dovrà comunque numerare e conservare le fatture d’acquisto.
      In sintesi cara Barbara, la risposta alla sua domanda è un “NO”. L’ODV non può aspettare il 2036 per le convenzioni ASL. Dal 1° gennaio 2026 dovrà dotarsi di Partita IVA e gestire la fatturazione elettronica per i servizi resi alla PA, poiché questi diventeranno operazioni esenti ai sensi del nuovo quadro normativo per gli ETS

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