Casi Pratici di Fiscalità per ASD/SSD: Guida Operativa

Questa guida è strutturata per problematiche specifiche, con l'obiettivo di fornire risposte concrete e immediatamente applicabili.

Introduzione

Le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e le Società Sportive Dilettantistiche (SSD) si trovano quotidianamente ad affrontare numerose questioni fiscali che richiedono soluzioni pratiche e conformi alla normativa vigente. Questa guida raccoglie una serie di casi reali, analizzati e risolti con indicazioni operative, per supportare gli amministratori e i responsabili delle ASD/SSD nella gestione degli aspetti fiscali più comuni e complessi.

La Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021 e decreti correlati) e le novità del 2026 (piena operatività del Titolo X del CTS, proroga IVA al 2036) hanno ridisegnato il quadro fiscale del settore sportivo dilettantistico. Le ASD/SSD devono ora destreggiarsi tra il nuovo quadro normativo e le agevolazioni tradizionali, come il regime forfetario della Legge 398/1991 (oggi applicabile esclusivamente ad ASD/SSD non iscritte al RUNTS).

Questa guida è strutturata per problematiche specifiche, con l’obiettivo di fornire risposte concrete e immediatamente applicabili.

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1. Regime Fiscale e Agevolazioni

Caso 1.1: Scelta tra regime forfetario L. 398/1991 e regime ordinario

Situazione: una ASD di nuova costituzione, che prevede ricavi commerciali per circa 80.000 € annui, deve scegliere il regime fiscale più conveniente.

Problema: quali sono i vantaggi e gli svantaggi dei diversi regimi fiscali? Come effettuare la scelta più conveniente?

Soluzione:

Il regime forfetario L. 398/1991 è generalmente più vantaggioso per le ASD/SSD non iscritte al RUNTS con attività commerciali, e prevede:

  1. Determinazione forfetaria del reddito: 3% dei ricavi commerciali.
  2. Versamento forfetario dell’IVA: 50% dell’IVA incassata sulle operazioni commerciali.
  3. Semplificazioni contabili significative.

Condizioni per accedere al regime forfetario:

  1. Ricavi commerciali non superiori a 400.000 € annui.
  2. Iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD).
  3. Affiliazione a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva.
  4. Non essere iscritti al RUNTS: dal 1° gennaio 2026, per effetto dell’art. 89 c. 1 lett. c) del CTS, le ASD/SSD che si iscrivono al RUNTS perdono l’accesso al regime 398/91.

Procedura per l’opzione:

  1. Comunicare la scelta tramite comportamento concludente, oppure formalmente all’Ufficio SIAE e nella dichiarazione IVA del primo anno di applicazione.
  2. L’opzione è vincolante per un triennio, salvo superamento del limite di ricavi.
  3. Tenere il registro IVA minimo previsto dal D.M. 11/02/1997.

Esempio numerico (ASD con 80.000 € ricavi commerciali, regime 398/91):

  • IRES: 80.000 × 3% × 24% = 576 €.
  • IVA forfetaria: 50% dell’IVA incassata sulle operazioni commerciali.

Attenzione: il regime forfetario è conveniente quando i costi effettivi sono superiori al 3% dei ricavi. Se l’ASD ha costi elevati (es. per affitto impianti, attrezzature costose), potrebbe essere più vantaggioso il regime ordinario che consente la deduzione analitica dei costi. Vale anche valutare l’iscrizione al RUNTS come APS: l’art. 86 CTS (coefficiente 3%) per le APS è equivalente alla 398/91 sul fronte IRES, ma con accesso a 5×1000 e detrazioni per i donatori. La scelta va fatta con i numeri completi sotto mano.

💡 Approfondisci: per il quadro completo del regime 398/91, consulta la Guida al Regime Forfetario Legge 398/1991.

Caso 1.2: Gestione dell’IVA nel regime forfetario L. 398/91

Situazione: una SSD che applica il regime forfetario L. 398/1991 ha dubbi sulla gestione dell’IVA per diverse tipologie di attività.

Problema: come gestire correttamente l’IVA per sponsorizzazioni, pubblicità, corsi sportivi e altre attività?

Soluzione:

Nel regime forfetario L. 398/1991, l’IVA si versa in modo forfetario:

  • 50% dell’IVA incassata sulle operazioni commerciali (sponsorizzazioni, pubblicità, vendita di beni, somministrazione, ecc.).
  • Eccezione: per le cessioni di diritti di ripresa televisiva e radiofonica, l’IVA forfetaria è del 33% (caso peculiare che riguarda pochissime ASD).

Adempimenti specifici:

  1. Emettere regolarmente fatture con IVA per le operazioni commerciali.
  2. Annotare le fatture emesse nel registro IVA minimo entro il 15 del mese successivo.
  3. Versare l’IVA forfetaria trimestralmente (senza maggiorazione dell’1%).
  4. L’IVA sugli acquisti non è detraibile.

Casi particolari:

  1. Sponsorizzazioni e pubblicità: soggette a IVA 22%, con versamento del 50% (quindi 11% effettivo sull’imponibile).
  2. Corsi sportivi a soci/tesserati: non soggetti a IVA in quanto attività istituzionali ex art. 4 c. 4 DPR 633/72 (fuori campo IVA fino al 1° gennaio 2036 per effetto della proroga del D.Lgs. 186/2025).
  3. Corsi sportivi a non soci: soggetti a IVA 22%, con versamento del 50%.
  4. Somministrazione di alimenti e bevande verso non soci: soggetta a IVA 10% o 22%, con versamento del 50%.
  5. Vendita di merchandising/abbigliamento sportivo verso non soci: soggetta a IVA 22%, con versamento del 50%.

Esempio numerico: una SSD emette fattura di sponsorizzazione per 5.000 € + IVA al 22% (1.100 €). L’IVA da versare è 1.100 × 50% = 550 €. L’associazione trattiene 550 € come finanziamento.

Fatturazione elettronica: dal 1° gennaio 2024 obbligo di fatturazione elettronica anche per le ASD/SSD in regime 398/91 (D.L. 36/2022), senza più soglie di esonero.

Caso 1.3: Corrispettivi specifici e quote associative

Situazione: una ASD offre corsi di tennis ai propri associati, richiedendo una quota associativa annuale di 50 € e un corrispettivo mensile di 80 € per la partecipazione ai corsi.

Problema: come inquadrare fiscalmente questi importi? Sono soggetti a imposte?

Soluzione:

Gli importi ricevuti dalle ASD/SSD possono essere distinti in:

  1. Quote associative: contributi versati per acquisire lo status di associato. Sempre non commerciali, fuori da IRES e IVA.
  2. Corrispettivi specifici: somme versate per usufruire di specifici servizi o attività.

I corrispettivi specifici sono decommercializzati (non soggetti a IRES) se:

  1. Sono versati da associati o tesserati per partecipare alle attività istituzionali.
  2. L’associazione è iscritta al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD).
  3. Lo statuto è conforme alle disposizioni di legge (art. 90 L. 289/2002 e art. 148 c. 8 TUIR).
  4. L’art. 89 c. 4 del CTS ha riservato dal 2026 la decommercializzazione dell’art. 148 c. 3 TUIR alle sole ASD/SSD iscritte al RASD. Per le associazioni “generiche” non sportive non più applicabile.

Adempimenti:

  1. Rilasciare una ricevuta non fiscale per la quota associativa (dicitura “Quota associativa anno 20XX”).
  2. Per i corrispettivi specifici, rilasciare ricevuta non fiscale con la dicitura “Corrispettivo specifico non soggetto a IVA ai sensi dell’art. 4, comma 4, DPR 633/72”.
  3. Tenere un registro degli associati aggiornato.
  4. Mantenere lo statuto conforme alle clausole di democraticità.

Attenzione: se i servizi sono offerti anche a non soci o se l’associazione non rispetta i requisiti statutari, i corrispettivi sono considerati commerciali e soggetti a imposizione fiscale. Aprire i corsi al pubblico significa snaturare la decommercializzazione.

💡 Approfondisci: per il distinguo tra quote e corrispettivi, consulta la guida Quote Associative e Corrispettivi Specifici negli ETS.

2. Compensi Sportivi e Lavoro Sportivo

Caso 2.1: Inquadramento dei compensi agli istruttori

Situazione: una ASD vuole avvalersi di istruttori per i corsi sportivi e ha dubbi su come inquadrare fiscalmente i compensi.

Problema: quali sono le opzioni per i compensi agli istruttori dopo la Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021)? Quali agevolazioni sono applicabili?

Soluzione:

Con la Riforma dello Sport, i compensi agli istruttori si inquadrano nel lavoro sportivo (art. 25 D.Lgs. 36/2021), che si articola in:

  • Lavoro sportivo subordinato (art. 26).
  • Lavoro sportivo autonomo (art. 27).
  • Co.co.co. sportive (art. 28): presunte tali se la prestazione non supera 24 ore settimanali ed è coordinata sotto il profilo tecnico-sportivo.

Soglie di favore fiscale e previdenziale (D.Lgs. 36/2021):

  • Franchigia fiscale IRPEF: i compensi sportivi non costituiscono base imponibile IRPEF fino a 15.000 € annui (art. 36 c. 6).
  • Franchigia previdenziale: i compensi non costituiscono base imponibile contributiva fino a 5.000 € annui (art. 35 c. 8-bis).
  • Riduzione del 50% dell’imponibile contributivo fino al 31 dicembre 2027 (regime transitorio art. 35 c. 8-bis).

Aliquota Gestione Separata INPS: per i co.co.co. sportivi e collaboratori non titolari di altra copertura previdenziale, 25% IVS + 2,03% per prestazioni assistenziali = 27,03% (per il 2024-2026, verifica annuale del tasso). Ripartizione: 2/3 a carico dell’ASD/SSD (committente), 1/3 a carico del collaboratore. Per soggetti già coperti da altra previdenza o pensionati, aliquota ridotta al 24% solo IVS.

Esempio numerico (anno 2026): ASD eroga 8.000 € a un istruttore senza altra copertura previdenziale.

  • IRPEF: 0 € (compenso sotto i 15.000 € di franchigia).
  • Base imponibile previdenziale: (8.000 – 5.000) × 50% (regime transitorio fino al 2027) = 1.500 €.
  • Contributi totali (27,03%): 1.500 × 27,03% = 405,45 €.
  • A carico ASD (2/3): 270,30 €.
  • A carico istruttore (1/3): 135,15 €.

Adempimenti per i compensi sportivi:

  1. Iscrizione del rapporto di collaborazione nel Libro Unico del Lavoro (LUL) entro il giorno 30 del mese successivo (per le co.co.co. sportive). Per il Lavoro sportivo amministrativo-gestionale, entro 30 giorni dalla fine dell’anno di riferimento.
  2. Comunicazione al RASD dell’instaurazione del rapporto.
  3. Iscrizione del collaboratore alla Gestione Separata INPS se non già iscritto.
  4. Calcolo e versamento dei contributi previdenziali mensile (modello F24).
  5. Certificazione Unica entro il 16 marzo dell’anno successivo per i compensi che superano la franchigia fiscale.

💡 Tool consigliato: per il calcolo dei contributi sui compensi sportivi, usa il Calcolatore Compensi Co.co.co. Sportivi. Per il quadro completo, consulta la guida La Disciplina Fiscale dei Compensi Sportivi (D.Lgs. 36/2021).

Attenzione: è necessario monitorare attentamente il superamento delle soglie di 5.000 e 15.000 €, considerando tutti i compensi sportivi percepiti dal lavoratore da qualsiasi ASD/SSD nell’anno. L’istruttore dovrebbe fornire all’ASD un’autocertificazione aggiornata sui compensi già percepiti.

Caso 2.2: Rimborsi ai volontari sportivi

Situazione: una ASD si avvale di volontari che collaborano alle attività sportive e vorrebbe riconoscere loro un rimborso.

Problema: è possibile erogare rimborsi? A quali condizioni e con quali limiti?

Soluzione:

La Riforma dello Sport ha introdotto la figura del volontario sportivo (art. 29 D.Lgs. 36/2021), distinta dal lavoratore sportivo. Il volontario:

  • Svolge l’attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, per il tramite di un’ASD/SSD.
  • Non riceve compensi per la sua attività.
  • Può ricevere solo rimborsi delle spese, secondo le modalità di legge.

Rimborsi ammessi al volontario sportivo:

  1. Rimborsi analitici (a piè di lista): sempre ammessi se documentati e inerenti all’attività. Nessun limite quantitativo specifico, ma devono essere effettivamente sostenuti per la trasferta o l’attività.
  2. Rimborsi forfettari fino a 400 € mensili: ammessi solo per eventi e manifestazioni riconosciuti (art. 29 c. 2 D.Lgs. 36/2021), con delibera preventiva dell’organo di amministrazione e comunicazione al RASD.

Importante: il rimborso forfettario autocertificato di 150 €/mese (vecchio meccanismo per attività fuori dal territorio comunale) è stato abrogato dal 1° giugno 2024. Non è più ammesso. Le ASD/SSD che continuano a erogarlo creano una posizione di rischio fiscale e contributivo.

Condizioni operative per i rimborsi forfettari (art. 29):

  1. Delibera preventiva dell’organo di amministrazione che individui evento/manifestazione e identifica i volontari beneficiari.
  2. Riconoscimento dell’evento da parte di FSN, DSA, EPS o equivalenti.
  3. Comunicazione al Registro Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) dell’evento e dei rimborsi.
  4. Limite massimo di 400 € mensili per volontario.

Implicazioni fiscali:

I rimborsi forfettari concorrono al superamento delle soglie di non imponibilità fiscale (15.000 €) e previdenziale (5.000 €) previste per i lavoratori sportivi. Se il volontario percepisce anche compensi come lavoratore sportivo, i rimborsi forfettari si sommano a tali compensi ai fini del calcolo delle soglie.

Attenzione: il volontario non può ricevere compensi per l’attività svolta. Se l’ASD volesse erogare anche compensi, dovrebbe formalizzare il rapporto come lavoro sportivo (art. 25 ss. D.Lgs. 36/2021), uscendo dalla figura del volontario.

Caso 2.3: Assunzione di dipendenti

Situazione: una SSD vuole assumere un dipendente part-time per la segreteria e un istruttore con contratto di lavoro subordinato.

Problema: quali sono le opzioni contrattuali? Esistono agevolazioni specifiche?

Soluzione:

Le ASD/SSD possono assumere dipendenti con diverse tipologie contrattuali:

  1. Contratto di lavoro subordinato sportivo (art. 26 D.Lgs. 36/2021) per gli istruttori e tecnici.
  2. Contratto di lavoro subordinato ordinario per il personale amministrativo, salvo le specificità del “lavoro sportivo amministrativo-gestionale” ex art. 25 c. 4 D.Lgs. 36/2021.
  3. Contratto di apprendistato per i giovani.

Agevolazioni specifiche per il lavoro sportivo subordinato:

  • I primi 15.000 € di compenso non costituiscono base imponibile IRPEF (art. 36 c. 6).
  • I primi 5.000 € di compenso non costituiscono base imponibile contributiva (art. 35 c. 8-bis).
  • Riduzione del 50% dell’imponibile contributivo per la parte eccedente la franchigia, fino al 31 dicembre 2027.

Altre agevolazioni eventualmente disponibili:

  • Decontribuzione Sud per le ASD/SSD con sede nel Mezzogiorno (verificare annualmente).
  • Incentivi per l’assunzione di specifiche categorie di lavoratori (giovani, donne, disoccupati di lunga durata, lavoratori del Sud).
  • Credito d’imposta per l’incremento occupazionale (verificare le leggi di bilancio annuali).

Adempimenti principali:

  1. Comunicazione preventiva al Centro per l’Impiego (modello UNILAV).
  2. Stipula del contratto di lavoro, applicando il CCNL più attinente all’attività svolta.
  3. Apertura delle posizioni INPS e INAIL.
  4. Elaborazione mensile delle buste paga (consigliabile affidarsi a un consulente del lavoro).
  5. Versamento mensile di contributi e ritenute (F24).
  6. Adempimenti annuali (Certificazione Unica, modello 770, autoliquidazione INAIL).

Attenzione: l’assunzione di dipendenti comporta responsabilità e costi significativi. È consigliabile valutare attentamente il fabbisogno di personale e le alternative disponibili (es. co.co.co. sportive, servizi esterni). La materia giuslavoristica è delicata: si consiglia il supporto di un consulente del lavoro esperto del settore sportivo.

3. Attività Commerciali e Sponsorizzazioni

Caso 3.1: Gestione del bar associativo

Situazione: una ASD vuole aprire un bar interno frequentato dai soci e dai frequentatori dell’impianto sportivo.

Problema: come gestire fiscalmente questa attività? Quali adempimenti sono necessari?

Soluzione:

La somministrazione di alimenti e bevande presso il bar associativo è considerata attività commerciale, ma può beneficiare del regime forfetario L. 398/1991 se:

  1. L’ASD rispetta i requisiti per accedere al regime forfetario.
  2. I ricavi complessivi da attività commerciali non superano i 400.000 € annui.

Adempimenti necessari:

  1. Ottenere le autorizzazioni amministrative necessarie (SCIA, notifica sanitaria, eventuale licenza di somministrazione).
  2. Aprire partita IVA se non già posseduta.
  3. Emettere scontrini o ricevute fiscali per ogni operazione tramite registratore telematico.
  4. Annotare i corrispettivi nel registro IVA minimo entro il 15 del mese successivo.
  5. Versare l’IVA forfetaria 50% dell’IVA incassata trimestralmente.
  6. Includere i ricavi del bar nel calcolo del reddito forfetario (3% dei ricavi commerciali).

Aliquote IVA:

  • Bevande: 22%.
  • Somministrazione di pasti: 10%.
  • Vendita di bevande e generi alimentari “da banco”: 22% o 10% a seconda del prodotto.

Particolarità per le ASD:

  1. Se il bar è riservato ai soli soci, può rientrare in alcuni casi nella decommercializzazione ex art. 148 c. 3 TUIR, purché lo statuto sia conforme e i prezzi non eccedano i costi di diretta imputazione. È necessario apporre un cartello che indichi la limitazione ai soci.
  2. Se il bar è aperto anche ai non soci, è sempre commerciale e occorre rispettare tutte le normative previste per i pubblici esercizi.
  3. IVA verso soci: fuori campo IVA fino al 1° gennaio 2036 per effetto della proroga (art. 4 c. 4 DPR 633/72).

Attenzione: la gestione del bar deve essere strumentale all’attività sportiva e non può diventare l’attività principale dell’associazione, pena la perdita della qualifica di ASD e delle relative agevolazioni.

💡 Approfondisci: per il quadro completo della somministrazione presso circoli e ETS, consulta la guida Circoli e somministrazione di alimenti e bevande.

Caso 3.2: Contratti di sponsorizzazione

Situazione: una ASD riceve una proposta di sponsorizzazione da un’azienda locale per 10.000 € + IVA.

Problema: come gestire fiscalmente il contratto di sponsorizzazione? Quali adempimenti sono necessari?

Soluzione:

I contratti di sponsorizzazione sono attività commerciale per le ASD/SSD, ma possono beneficiare del regime forfetario L. 398/1991.

Procedura corretta:

  1. Stipulare un contratto scritto di sponsorizzazione, specificando durata, importo, modalità di pagamento e obblighi promozionali delle parti.
  2. Documentare la prestazione promozionale effettuata (foto di striscioni, materiali pubblicitari, presenza del marchio sui social, ecc.).
  3. Emettere fattura elettronica con IVA 22% all’azienda sponsor.
  4. Annotare la fattura nel registro IVA minimo entro il 15 del mese successivo.
  5. Versare l’IVA forfetaria (50% dell’IVA incassata, quindi 11% dell’imponibile) trimestralmente.
  6. Includere i ricavi da sponsorizzazione nel calcolo del reddito forfetario (3% dei ricavi commerciali).

Esempio numerico: contratto di sponsorizzazione 10.000 € + IVA 22% (2.200 €). Importo fatturato: 12.200 €.

  • IVA da versare: 2.200 × 50% = 1.100 €.
  • Reddito forfetario imponibile: 10.000 × 3% = 300 €.
  • IRES dovuta: 300 × 24% = 72 €.

Vantaggi per l’azienda sponsor (presunzione legale assoluta):

L’art. 12 c. 3 del D.Lgs. 36/2021 (che ha sostituito l’art. 90 c. 8 L. 289/2002) prevede una presunzione legale assoluta di deducibilità delle sponsorizzazioni a favore di ASD/SSD fino a 200.000 € annui per sponsor. Questo significa che:

  1. Il costo è deducibilità integralmente come spesa di pubblicità (art. 108 c. 2 TUIR).
  2. L’azienda detrae l’IVA secondo le regole ordinarie.
  3. Non è contestabile la congruità delle spese da parte del Fisco, purché la prestazione sia effettivamente eseguita.
  4. La giurisprudenza più recente (Cass. 20900/2024, 30036/2025, 375/2026) ha consolidato la solidità di questa presunzione.

Attenzione: è importante distinguere tra:

  • Sponsorizzazione (rapporto sinallagmatico, promozione del marchio): deducibile integralmente come spesa di pubblicità, presunzione legale fino a 200.000 €.
  • Erogazione liberale (donazione, senza controprestazione): trattamento fiscale diverso, con limiti di deducibilità più restrittivi.

La differenza si gioca sull’effettiva prestazione promozionale erogata dall’ASD allo sponsor: senza prestazione effettiva, l’operazione è riqualificabile come erogazione liberale o, peggio, come pagamento di favore (con conseguenze sanzionatorie).

💡 Approfondisci: per il quadro completo, consulta la guida Sponsorizzazioni e Pubblicità: aspetti fiscali per enti sportivi ed ETS.

Caso 3.3: Vendita di materiale sportivo e merchandising

Situazione: una SSD vuole vendere materiale sportivo (abbigliamento, attrezzature) con il proprio logo ai soci e ai frequentatori dell’impianto.

Problema: come gestire fiscalmente questa attività? È compatibile con le agevolazioni fiscali?

Soluzione:

La vendita di materiale sportivo è attività commerciale, ma può beneficiare del regime forfetario L. 398/1991 se:

  1. È accessoria all’attività sportiva principale.
  2. I ricavi complessivi da attività commerciali non superano i 400.000 € annui.

Adempimenti necessari:

  1. Emettere scontrini o ricevute fiscali tramite registratore telematico.
  2. Annotare i corrispettivi nel registro IVA minimo entro il 15 del mese successivo.
  3. Versare l’IVA forfetaria (50% dell’IVA incassata) trimestralmente.
  4. Includere i ricavi delle vendite nel calcolo del reddito forfetario (3% dei ricavi commerciali).

Particolarità per le ASD/SSD:

  1. Se la vendita è riservata ai soli soci e il materiale è necessario per la pratica sportiva (es. divise ufficiali, attrezzatura tecnica obbligatoria), può rientrare nella decommercializzazione ex art. 148 c. 3 TUIR.
  2. Se la vendita è aperta anche ai non soci o riguarda articoli non strettamente necessari per la pratica sportiva (es. gadget, magliette firmate), è sempre commerciale.

Attenzione: la vendita di materiale sportivo non deve diventare l’attività principale dell’associazione, pena la perdita della qualifica di ASD/SSD e delle relative agevolazioni. È consigliabile mantenere i ricavi da questa attività sotto il 30% dei ricavi complessivi.

4. Gestione Immobiliare e Impianti

Caso 4.1: Gestione di un impianto sportivo comunale

Situazione: una ASD ottiene in concessione un impianto sportivo comunale, versando un canone annuo di 5.000 € e incassando le tariffe dagli utenti.

Problema: come gestire fiscalmente questa attività?

Soluzione:

La gestione di un impianto sportivo comunale può essere inquadrata in due modi:

  • Concessione amministrativa: rapporto di natura pubblicistica, in cui l’ASD si impegna a gestire l’impianto secondo le indicazioni del Comune.
  • Locazione commerciale: contratto privatistico tra Comune e ASD.

Trattamento fiscale:

  1. Canone versato al Comune: costo per l’ASD, generalmente non soggetto a IVA (operazione fuori campo per il Comune se la gestione è in concessione di servizi pubblici).
  2. Tariffe incassate dagli utenti:
    • Se gli utenti sono soci/tesserati: corrispettivi specifici decommercializzati (art. 148 c. 3 TUIR + art. 4 c. 4 DPR 633/72 fino al 2036).
    • Se gli utenti sono non soci: ricavi commerciali soggetti al regime fiscale dell’ASD (398/91 o ordinario).

Adempimenti:

  1. Tenere contabilità separata tra parte istituzionale e parte commerciale.
  2. Emettere scontrini/ricevute per le tariffe da non soci.
  3. Versare IVA forfetaria sulle tariffe commerciali (in regime 398/91).
  4. Manutenzione e oneri: le spese sostenute per la gestione dell’impianto sono parte dei costi dell’attività; in regime 398/91 non sono deducibili analiticamente, ma in regime ordinario sì.

Caso 4.2: Acquisto/locazione di un immobile

Situazione: una ASD vuole acquistare o prendere in locazione un immobile da destinare alle proprie attività sportive.

Problema: quali sono gli aspetti fiscali da considerare?

Soluzione:

Acquisto immobile:

  1. Imposta di registro: 9% sul valore catastale (per ASD non ETS) o 200 € fissi (per ETS iscritti al RUNTS, art. 82 c. 2 CTS).
  2. IVA: se l’immobile è acquistato da un’impresa costruttrice, generalmente con IVA al 22% (10% per immobili abitativi).
  3. IMU: dovuta annualmente, salvo esenzioni per immobili destinati ad attività istituzionali non commerciali (art. 1 c. 759 lett. g L. 160/2019 e art. 82 c. 6 CTS per ETS).

Locazione immobile:

  1. IVA sull’affitto: dipende dalla natura del locatore (esente o imponibile).
  2. Imposta di registro: 1% sull’ammontare del canone annuale (per contratti registrati).
  3. Cedolare secca: non applicabile alle ASD/SSD (riservata a persone fisiche).

💡 Approfondisci: per gli aspetti IMU degli ETS e dei circoli sportivi, consulta la guida IMU e Tributi Locali per gli ETS.

5. Adempimenti Amministrativi

Caso 5.1: Bilancio e contabilità

Situazione: una ASD in regime forfetario L. 398/91 si domanda quali registri tenere e come predisporre il bilancio.

Soluzione:

Adempimenti contabili in regime L. 398/91:

  1. Registro IVA minimo (D.M. 11/02/1997) con annotazione mensile degli incassi.
  2. Numerazione e conservazione delle fatture di acquisto (anche se non si detrae l’IVA).
  3. Libro Unico del Lavoro (LUL) per i collaboratori sportivi.
  4. Bilancio: per le ASD non ETS non c’è un modello vincolante ministeriale, ma è buona pratica predisporre un rendiconto annuale (stato patrimoniale + rendiconto gestionale), da approvare in assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio.
  5. Verbali assembleari e del Consiglio Direttivo: tenuta obbligatoria nel libro sociale.

💡 Tool consigliato: per la redazione del bilancio della tua ASD, dai un’occhiata al Tool Gratuito per la stesura del Bilancio delle Associazioni Sportive Dilettantistiche.

Caso 5.2: Verifica annuale dei requisiti

Situazione: una ASD vuole sapere quali requisiti deve verificare ogni anno per mantenere il regime 398/91 e la qualifica sportiva.

Soluzione:

Check-up annuale per ASD/SSD in regime 398/91:

  1. Plafond 400.000 € di ricavi commerciali: verifica annuale.
  2. Iscrizione attiva al RASD.
  3. Affiliazione attiva a FSN/DSA/EPS.
  4. Conformità statutaria (clausole democraticità, no scopo di lucro, devoluzione del patrimonio).
  5. Effettività dell’attività sportiva: presenza di iscritti, calendario gare/allenamenti, registro presenze.
  6. Tracciabilità dei pagamenti sopra 1.000 €.
  7. Conservazione documentale per almeno 10 anni.

Conclusioni e Raccomandazioni

Per le ASD/SSD italiane, gestire la fiscalità richiede attenzione su molti fronti: regime fiscale (398/91 o art. 86 CTS se iscritti al RUNTS), lavoro sportivo (franchigie e contributi), attività commerciali (bar, merchandising, sponsorizzazioni), gestione immobiliare. I punti da fissare:

  1. Verifica annualmente il plafond 398/91: 400.000 € è il limite invalicabile. Superare la soglia significa passaggio automatico al regime ordinario dal mese successivo.
  2. Conosci le franchigie sportive: 15.000 € IRPEF e 5.000 € previdenziale per lavoratore, con riduzione 50% dell’imponibile contributivo fino al 2027. Calcoli da fare con attenzione.
  3. Niente rimborso 150 €/mese ai volontari: abrogato dal 1° giugno 2024. Solo rimborsi analitici documentati o forfettari 400 €/mese per eventi riconosciuti.
  4. Sponsorizzazioni con la presunzione legale: fino a 200.000 €/anno, integralmente deducibili per lo sponsor. È la leva commerciale più potente delle ASD/SSD.
  5. Statuto e RASD sono la base: senza iscrizione al RASD niente regime 398/91, niente decommercializzazione, niente sponsorizzazioni con presunzione legale.
  6. Tracciabilità sempre sopra 1.000 €: pagamenti tracciabili obbligatori. Le violazioni reiterate possono comportare la decadenza dal regime 398/91.

💡 Tool e guide consigliate:

Riferimenti Normativi Essenziali (Riepilogo)

  • L. 16 dicembre 1991, n. 398 – Regime forfetario.
  • D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 (Riforma dello Sport): artt. 12 c. 3 (sponsorizzazioni), 25-29 (lavoro sportivo e volontari), 35 (contributi), 36 (compensi).
  • L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 90 – Requisiti statutari ASD.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 108, 148.
  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Decreto IVA), art. 4 c. 4.
  • D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (CTS), art. 89 c. 1 lett. c) e art. 89 c. 4.
  • D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186 (correttivo CTS), art. 6 (proroga IVA al 2036).
  • Decreto attuativo della delega fiscale del 22 luglio 2025.
  • D.M. 11 febbraio 1997 (registro IVA “minori” L. 398/91).
  • Circolare INPS n. 88 del 31 ottobre 2023 – Lavoro sportivo, contributi.
  • Circolare INPS n. 24 del 2024 – Aliquote contributive Gestione Separata.
  • Cassazione nn. 20900/2024, 30036/2025, 375/2026 – Presunzione legale sponsorizzazioni.

FAQ Operative

Abbiamo una ASD iscritta al RASD ma non al RUNTS, con 200.000 € di ricavi commerciali. Possiamo continuare con la L. 398/91 nel 2026 e oltre?

Sì, pienamente. La L. 398/91 dal 1° gennaio 2026 è applicabile esclusivamente alle ASD/SSD non iscritte al RUNTS (art. 89 c. 1 lett. c CTS). Voi rispettate questo requisito, quindi potete continuare con il regime: coefficiente IRES 3%, IVA forfetaria al 50%, plafond 400.000 €. Con 200.000 € siete ampiamente sotto soglia. L’unico monitoraggio costante è il plafond: se nei prossimi anni dovesse crescere oltre 400.000 €, scattano il passaggio al regime ordinario dal mese successivo al superamento e regole più complesse. Conviene fare già ora una proiezione sui prossimi 2-3 anni, per anticipare un eventuale cambio di regime e prepararsi senza fretta.

Un nostro istruttore percepisce 12.000 € dalla nostra ASD e 4.000 € da un’altra ASD. Come calcoliamo i contributi?

Le soglie del D.Lgs. 36/2021 si applicano al totale dei compensi sportivi percepiti dal lavoratore nell’anno, non singolarmente per ciascuna ASD. Quindi i 16.000 € totali superano la franchigia previdenziale di 5.000 € di 11.000 €. Su questi 11.000 € si applica la riduzione del 50% dell’imponibile contributivo (regime transitorio fino al 31/12/2027): base imponibile contributiva = 11.000 × 50% = 5.500 €. Aliquota 27,03% (per soggetti senza altra copertura): contributi totali = 1.486,65 €. La quota va ripartita pro-quota tra le due ASD in base ai compensi versati: voi (12.000/16.000 = 75%) versate il 75% di 1.486,65 = 1.115 € ca. Sul fronte fiscale, sotto i 15.000 € totali di franchigia IRPEF, l’istruttore non paga IRPEF su questi compensi. Consiglio operativo: fatevi sempre rilasciare dall’istruttore un’autocertificazione aggiornata sui compensi sportivi già percepiti da altre ASD nell’anno, prima di erogare il vostro.

Il nostro volontario percepisce da noi un piccolo rimborso forfettario per i viaggi. Possiamo continuare con i 150 €/mese?

No. Il rimborso forfettario autocertificato di 150 €/mese è stato abrogato dal 1° giugno 2024. Continuare a erogarlo espone l’ASD a contestazioni fiscali (i 150 €/mese diventano “compenso” non documentato) e contributive (mancato versamento degli oneri). Le alternative oggi disponibili sono due: rimborsi analitici (a piè di lista), sempre ammessi, basati su spese effettivamente sostenute e documentate (carburante, biglietti dei mezzi, pasti durante le trasferte); oppure il rimborso forfettario fino a 400 €/mese previsto dall’art. 29 c. 2 D.Lgs. 36/2021, ma solo per eventi e manifestazioni riconosciuti da FSN/DSA/EPS, con delibera preventiva dell’organo di amministrazione e comunicazione al RASD. Per l’attività ordinaria di routine, l’unica strada percorribile è il rimborso analitico documentato.

4. Abbiamo ricevuto una sponsorizzazione da 250.000 € da una grande azienda. La presunzione legale dei 200.000 € viene meno?

Per la parte fino a 200.000 € si applica la presunzione legale assoluta di deducibilità dell’art. 12 c. 3 D.Lgs. 36/2021: questi 200.000 € sono integralmente deducibili come spese di pubblicità per lo sponsor, senza possibilità di contestazione della congruità da parte del Fisco. Per i 50.000 € eccedenti, lo sponsor deve dimostrare la congruità della spesa secondo i criteri ordinari (effettività della prestazione promozionale, proporzionalità rispetto alla visibilità ottenuta). Non c’è automatica indeducibilità della parte eccedente: c’è solo “venire meno della presunzione automatica”, quindi spostamento dell’onere della prova. Suggerimento per la vostra ASD: strutturate il contratto in modo da documentare bene la prestazione promozionale (foto di striscioni, presenza su materiali ufficiali, social, ecc.). Per importi così rilevanti, la documentazione fa la differenza. E nulla vieta di “spalmare” la sponsorizzazione tra due esercizi (200k nell’anno X e 50k nell’anno X+1), se il contratto lo consente.


📩 La parola a te

La fiscalità delle ASD/SSD è uno dei terreni più ricchi di sfumature operative del sistema fiscale italiano. Tra la L. 398/91, la Riforma dello Sport, le nuove franchigie e le sponsorizzazioni con presunzione legale, le possibilità di gestione efficiente sono molte, ma anche gli errori possono costare cari. La buona notizia è che, una volta capiti i meccanismi base, il sistema è meno complicato di quanto sembri a prima vista, e con un buon commercialista del settore sportivo accanto si può davvero ottimizzare ogni euro a disposizione del progetto sportivo.

  • Avete una ASD che si avvicina al plafond di 400.000 € e volete capire come prepararvi al possibile passaggio di regime?
  • State assumendo il primo istruttore retribuito e avete dubbi su soglie, contributi, modalità di erogazione del compenso?
  • Avete una sponsorizzazione importante in arrivo e volete strutturarla nel modo giusto per beneficiare della presunzione legale dell’art. 12 c. 3?

Raccontatemi nei commenti la vostra situazione: la fiscalità sportiva è uno di quei mondi dove ogni caso ha sfumature diverse, e mettere a confronto soluzioni concrete è sempre il modo migliore per imparare. Per i nuovi presidenti di ASD che leggono questa guida con l’incarico fresco di nomina, una considerazione finale: non sottovalutate l’aspetto contabile. Tantissimi presidenti si concentrano sul progetto sportivo e trascurano la “macchina” fiscale-amministrativa, salvo poi trovarsi in serata con il commercialista che presenta lo scenario di un’iscrizione tardiva al RASD, un compenso fuori soglia, una sponsorizzazione mal documentata. Investire un’ora al mese nella verifica degli adempimenti, anche solo con una buona checklist alla mano, è il modo più semplice per dormire sonni tranquilli e dedicare l’energia alle cose belle che lo sport sa dare.

Alessio Cipollone
Alessio Cipollone

Sono un dottore commercialista appassionato di nuove tecnologie ed offro consulenza a liberi professionisti, imprenditori e società. Il mio lavoro non consiste solo nel gestire la contabilità e redigere le dichiarazioni dei redditi ma soprattutto prestare assistenza e fornire una soluzione ai problemi e ai dubbi che possono sorgere nell’amministrazione di un'azienda. Il mio intento è quello di aiutare coloro che vogliono intraprendere nuove attività imprenditoriali con entusiasmo e passione, la stessa che dedico al mio lavoro.

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