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Questa guida si propone di approfondire il concetto di attività commerciali marginali per le ODV, analizzando il quadro normativo di riferimento, i criteri per la loro identificazione, le implicazioni fiscali (IRES, IRAP, IVA) e fornendo esempi pratici.
Le Organizzazioni di Volontariato (ODV), quali Enti del Terzo Settore (ETS), sono caratterizzate dalla prevalenza dell’attività di volontariato e dal perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, operando generalmente in regime di non commercialità. Tuttavia, il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e la prassi riconoscono la possibilità per le ODV di svolgere, a determinate condizioni, anche attività di natura commerciale. Queste attività, definite spesso “marginali”, “secondarie” o “strumentali”, devono comunque sottostare a precisi limiti quantitativi e qualitativi per non snaturare l’identità dell’ODV e per mantenere i benefici fiscali connessi alla qualifica.
Questa guida si propone di approfondire il concetto di attività commerciali marginali per le ODV, analizzando il quadro normativo di riferimento, i criteri per la loro identificazione, le implicazioni fiscali (IRES, IRAP, IVA) alla luce del Titolo X del CTS pienamente operativo dal 1° gennaio 2026, e fornendo esempi pratici.
💡 Tool consigliato: per verificare l’inquadramento della tua ODV, parti dal Test di Non Commercialità per gli ETS. Per il quadro complessivo, Checklist Operativa ETS 2026.
La possibilità per le ODV di svolgere attività commerciali è disciplinata principalmente da:
Per le ODV, che per presunzione legale (art. 79, c. 5, CTS) sono considerate enti non commerciali, le attività commerciali assumono un carattere di “marginalità” o “secondarietà” rispetto alle attività istituzionali di interesse generale.
Si possono distinguere due macro-categorie di attività che possono avere natura commerciale per una ODV:
Per le attività di interesse generale, il CTS prevede un meccanismo di tolleranza importante. L’attività resta non commerciale anche quando i ricavi superano i costi, fino al 6% di scostamento, per non più di tre periodi d’imposta consecutivi.
Al quarto periodo d’imposta deve necessariamente esserci un avanzo zero o negativo (ricavi pari o inferiori ai costi), altrimenti l’attività diventa commerciale a prescindere dall’entità dello scostamento. La Circolare 1/E/2026 ha precisato che il triennio decorre dal primo periodo d’imposta successivo a quello in cui l’ETS ha rispettato la condizione “pura” di non commercialità.
Per le attività diverse dell’art. 6 CTS, il DM 107/2021 stabilisce due criteri quantitativi alternativi (è sufficiente rispettarne uno):
Il superamento di questi limiti per due esercizi consecutivi può comportare la perdita della qualifica di ETS o la necessità di rivedere l’assetto delle attività.
Importante: i due criteri valgono per le attività diverse (art. 6 CTS). Per le attività di interesse generale svolte in modo commerciale non si applica questa soglia, ma si applica il test costi/ricavi dell’art. 79 con la tolleranza del 6%.
Per le ODV con entrate complessive non superiori a 65.000 euro annui, l’art. 84 CTS prevede la decommercializzazione strutturale ai fini IRES di tre tipologie di attività, purché svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato:
a) Vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito ai fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’ODV senza alcun intermediario.
b) Cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, sempre che la vendita sia curata direttamente dall’ODV senza intermediari.
c) Somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.
Per le ODV che superano la soglia di 65.000 euro di entrate complessive, l’art. 84 non si applica più: l’ente passa al regime ordinario (art. 79) e, per le attività commerciali residue, può optare per il regime forfetario dell’art. 86.
Per le ODV che svolgono attività commerciali residue (non rientranti nelle decommercializzazioni dell’art. 84 o nei criteri dell’art. 79), il CTS prevede un regime forfetario opzionale particolarmente conveniente:
Esempio numerico: ODV con 40.000 € di ricavi commerciali residui. Reddito imponibile: 40.000 × 1% = 400 €. IRES dovuta: 400 × 24% = 96 €.
Se la ODV supera gli 85.000 € di ricavi commerciali e non rientra nel regime forfetario, le alternative sono:
Punto su cui voglio essere particolarmente chiaro, perché è cambiato in modo sostanziale rispetto al passato.
Il D.Lgs. 186/2025, art. 6 ha prorogato al 1° gennaio 2036 l’entrata in vigore della riforma IVA per il Terzo Settore. Quindi, per le ODV:
💡 Approfondisci: per il quadro completo della proroga IVA, consulta la guida IVA e Terzo Settore: proroga al 2036.
Situazione: ODV con entrate complessive di 30.000 € annui (donazioni 20.000 € + raccolta fondi natalizia 5.000 € + vendita di calendari realizzati dai volontari 5.000 €).
Situazione: ODV che gestisce un mercatino solidale ogni sabato pomeriggio per vendere oggetti donati. Entrate complessive: 50.000 € (donazioni 40.000 € + ricavi mercatino 10.000 €).
Situazione: ODV organizza un corso di primo soccorso a pagamento (50 € a partecipante), aperto al pubblico. Ricavi annui: 25.000 €. Costi diretti: 22.000 €. Entrate complessive ODV: 100.000 €.
Situazione: ODV che gestisce un piccolo bar all’interno della sede, aperto solo ai soci e volontari, ricavi annui di 18.000 €. Entrate complessive: 90.000 €.
Lo svolgimento di attività commerciali, anche se marginali, comporta per le ODV specifici adempimenti:
💡 Tool consigliato: per il quadro complessivo della tua ODV, dai un’occhiata anche alla Checklist Adempimenti per Enti Non Profit.
Le ODV possono svolgere attività commerciali marginali, a condizione che queste siano effettivamente secondarie e strumentali rispetto alle finalità istituzionali e che vengano rispettati i limiti normativi e statutari. I punti da fissare:
💡 Tool e guide consigliate:
- La fiscalità delle ODV (Organizzazioni di Volontariato) per il quadro fiscale complessivo.
- Agevolazioni Fiscali per gli Enti del Terzo Settore.
- Quote Associative e Corrispettivi Specifici negli ETS.
- La fiscalità delle Raccolte Fondi per gli ETS per le raccolte occasionali.
No. La soglia di 65.000 € dell’art. 84 si riferisce alle entrate complessive dell’ODV (ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate), non solo a quelle delle attività decommercializzate. Con 70.000 € totali siete sopra la soglia. Però le 50.000 € di donazioni restano comunque non imponibili IRES (art. 79 c. 4 lett. a CTS, sono erogazioni liberali). Per le 20.000 € di vendita oggetti, potete optare per il regime forfetario art. 86 CTS (coefficiente 1% per le ODV, soglia 85.000 €): pagherete 20.000 × 1% × 24% = 48 € di IRES. Per il futuro, valutate la possibilità di ridurre o riorganizzare alcune attività per rientrare nella soglia dell’art. 84, dove il trattamento è ancora più favorevole.
Sì, rientrate pienamente nei requisiti dell’art. 84 c. 1 lett. c) del CTS: somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni e celebrazioni a carattere occasionale. La sagra e il mercatino di Natale sono esattamente il tipo di eventi occasionali coperti dalla norma. I ricavi non concorrono al reddito imponibile IRES e restano fuori campo IVA. Attenzione però: la decommercializzazione vale solo se l’ODV resta sotto la soglia di 65.000 € di entrate complessive (somma di donazioni, contributi, ricavi commerciali, tutto), e se la somministrazione è davvero occasionale, non una pizzeria sotto le feste che apre ogni weekend per dodici mesi. Documentate sempre la natura occasionale degli eventi (delibere, locandine, comunicazioni pubbliche).
Tecnicamente sì, ma con regole precise. Un bar interno continuativo, anche se solo per soci, non rientra nella decommercializzazione dell’art. 84 c. 1 lett. c) che vale solo per somministrazione occasionale in eventi. Quindi è attività commerciale ai fini IRES. La buona notizia è che, se i ricavi del bar restano sotto 85.000 €, potete applicare il regime forfetario art. 86 CTS con coefficiente 1%: per 15.000 € di ricavi annui, pagate 36 € di IRES. Una cifra trascurabile. Sul fronte IVA, per la parte verso soci resta fuori campo IVA fino al 2035 (proroga D.Lgs. 186/2025 art. 6). Dovete però rispettare: tracciabilità pagamenti sopra 1.000 €, contabilità separata del bar, eventuali autorizzazioni SCIA/sanitarie. Attenzione anche al totale: se le entrate complessive della ODV (donazioni + bar + altre attività) sfondano i 65.000 €, perdete l’accesso all’art. 84 per le altre attività (es. raccolte fondi occasionali, vendita oggetti dai volontari).
Dipende dalla scala dell’operazione. L’art. 84 c. 1 lett. b) decommercializza la “cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari”, purché svolta direttamente dall’ODV (senza intermediari) e senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato. Un piccolo sito web con vendita occasionale di pochi prodotti, gestito dai volontari stessi senza staff retribuito, può rientrare nei requisiti. Un e-commerce strutturato con marketing aggressivo, magazzino dedicato, gestione professionale degli ordini, dipendenti dedicati, ha “modalità professionali per fini di concorrenzialità sul mercato” e ne uscirebbe. In quest’ultimo caso, l’attività è commerciale, e si applica il regime art. 86 (sotto 85.000 €) o l’art. 80/regime ordinario sopra. Documentate la dimensione “artigianale” dell’attività (assenza di staff retribuito specifico, volumi contenuti, prezzi non concorrenziali con il mercato): è il modo migliore per difendere la decommercializzazione in caso di controllo.
Per le ODV italiane, il confine tra “attività di interesse generale” e “attività commerciale marginale” è uno dei terreni più delicati della fiscalità. Sbagliare la qualificazione di un’attività può significare perdere l’agevolazione del regime art. 84 o, peggio, mettere in discussione la qualifica complessiva di ente non commerciale. La buona notizia è che dal 2026 il quadro è più chiaro: la Circolare 1/E ha sciolto molti nodi, le soglie sono definite (65.000 € per l’art. 84, 85.000 € per l’art. 86), i coefficienti sono favorevolissimi (1% IRES per le ODV nel regime forfetario).
Raccontatemi nei commenti la vostra situazione: per le ODV piccole e medie, la valutazione caso per caso è quasi sempre più utile della teoria generale, e ogni territorio ha specificità che fanno la differenza. Per i presidenti di ODV che stanno avviando per la prima volta un’attività di autofinanziamento, una considerazione finale: non sottovalutate il valore difensivo della documentazione. Una delibera ben fatta dell’organo direttivo, che inquadra l’attività come integrativa rispetto alle finalità istituzionali, una contabilità separata almeno gestionale, una buona descrizione delle modalità non professionali di svolgimento (volontari, orari limitati, prezzi calmierati), è il modo migliore per dormire sonni tranquilli. La qualifica di “non commerciale” non si difende a parole in caso di accertamento, si difende con la carta. E la carta va preparata adesso, non quando arriva la lettera della Guardia di Finanza.
Buon pomeriggio, Grazie per la utile guida. Se un’associazione di volontariato odv, organizza occasionalmente cene e rinfreschi richiesti da persone vicine all’associazione, che la conoscono, per piccoli eventi come cene di classe o festeggiamenti di venticinquesimi….Questo tipo di attività è da considerarsi attività marginale diversa , secondaria e strumentale rispetto le finalità associative, che sono di beneficenza?
Grazie
Carla
Gentile Carla,
il caso che descrivi per la tua ODV rientra in una categoria molto specifica della Riforma del Terzo Settore.
Ecco i punti tecnici per inquadrare correttamente queste cene:
1- Se queste cene sono saltuarie e finalizzate a raccogliere risorse per i vostri progetti di beneficenza, non sono considerate “attività diverse” (Art. 6 CTS), ma raccolte fondi occasionali ai sensi degli Art. 7 e 84 del Codice del Terzo Settore;
2- Per le ODV, la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni o celebrazioni a carattere occasionale è considerata non commerciale ai fini IRES, a patto che sia gestita direttamente dall’associazione senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente (come insegne o pubblicità massiva);
3- Trattandosi di raccolte fondi occasionali, tali entrate restano escluse dal campo IVA (fino al 2036 per i soci, e comunque come raccolte fondi per i terzi sovventori) e non concorrono alla formazione del reddito dell’ente;
4- Anche se non pagate tasse su questi incassi, dovete redigere per ogni cena un rendiconto specifico (entrate e uscite) accompagnato da una breve relazione illustrativa che spieghi come i fondi raccolti siano stati destinati alle vostre attività di beneficenza.
In sintesi, finché l’attività resta sporadica e legata al sostegno dell’ODV, non dovete temere che venga riqualificata come “impresa” commerciale.