Quote Associative e Corrispettivi Specifici negli ETS
Questa guida si propone di analizzare in dettaglio il trattamento fiscale di quote associative e corrispettivi specifici per gli ETS, con un focus particolare sulle Organizzazioni di Volontariato (ODV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS), evidenziando le differenze tra il regime attuale e quello futuro.
⚠️ NOTA IMPORTANTE SULLA DECORRENZA Le regole descritte in questo articolo per i corrispettivi specifici (passaggio da esclusione a esenzione IVA) entreranno in vigore solo dal 1° gennaio 2036, a seguito della proroga approvata dal CdM il 20 novembre 2025. 👉 Leggi la guida aggiornata alla proroga 2036 per ETS e ASD >
Introduzione
La corretta qualificazione e il trattamento fiscale delle somme percepite dagli Enti del Terzo Settore (ETS) dai propri associati e da terzi sono fondamentali per una gestione conforme alla normativa. Due categorie di entrate che richiedono particolare attenzione sono le quote associative e i corrispettivi specifici.
Le quote associative rappresentano il contributo versato dagli associati per partecipare alla vita dell’ente e sostenerne le finalità istituzionali. Generalmente, non sono considerate corrispettivi per prestazioni di servizi e godono di un regime fiscale agevolato.
I corrispettivi specifici, invece, sono somme versate a fronte di beni ceduti o servizi resi dall’ente. Il loro trattamento fiscale dipende dalla natura dell’attività (commerciale o non commerciale), dal soggetto che riceve la prestazione (associato o terzo) e dal regime fiscale applicabile all’ETS (regime transitorio basato sull’art. 148 TUIR, o nuovo regime fiscale ETS previsto dal Titolo X del Codice del Terzo Settore, operativo dal 1° gennaio 2026).
Questa guida si propone di analizzare in dettaglio il trattamento fiscale di quote associative e corrispettivi specifici per gli ETS, con un focus particolare sulle Organizzazioni di Volontariato (ODV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS), evidenziando le differenze tra il regime attuale e quello futuro.
A chi è destinata la guida
Dirigenti, amministratori e tesorieri di ETS (ODV, APS, altri ETS).
Commercialisti e consulenti che assistono gli ETS.
Associati e volontari interessati a comprendere la gestione finanziaria del proprio ente.
1. Quadro Normativo di Riferimento
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR):
Art. 148: Disciplina il regime fiscale degli enti non commerciali di tipo associativo, inclusa la decommercializzazione di determinate quote e corrispettivi specifici nel regime previgente (ancora rilevante nel periodo transitorio).
D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore – CTS):
Art. 4: Definizioni, inclusa quella di ETS.
Art. 79: Disposizioni generali in materia di imposte sui redditi per gli ETS. Definisce i criteri di commercialità e non commercialità delle attività e dei proventi.
Art. 84: Regime fiscale specifico per le ODV (operativo dal 1° gennaio 2026).
Art. 85: Regime fiscale specifico per le APS (operativo dal 1° gennaio 2026).
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Disciplina IVA): Con le modifiche previste per gli ETS, la cui entrata in vigore è attesa per il 1° gennaio 2026.
Circolari e prassi amministrativa dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2. Le Quote Associative
Definizione e Natura
Le quote associative sono somme periodiche (o una tantum all’atto dell’iscrizione) versate dagli associati per il solo fatto di appartenere all’ente e per sostenerne l’attività istituzionale. Non sono legate a una specifica controprestazione o a un servizio individualizzato reso all’associato.
Caratteristiche principali:
Obbligatorietà: Generalmente previste dallo statuto come condizione per essere socio.
Periodicità: Spesso annuali, ma possono avere cadenze diverse.
Finalità: Sostegno generale all’ente e alle sue attività istituzionali.
Assenza di sinallagma diretto: Non costituiscono il pagamento per un servizio specifico e individualizzato.
Trattamento Fiscale delle Quote Associative
Ai fini IRES (Imposta sul Reddito delle Società)
Regime generale per ETS non commerciali: Le quote associative versate dagli associati non sono considerate proventi commerciali e, pertanto, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRES. Questo principio è consolidato sia nella prassi previgente (basata sull’art. 148 TUIR per gli enti associativi) sia nel nuovo quadro delineato dall’art. 79, comma 1, lett. c) del CTS, che esclude dalla base imponibile IRES degli ETS “i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell’ente e i beni ceduti a titolo gratuito”.
Questa esclusione si applica a condizione che l’ente mantenga la qualifica di ETS non commerciale e che le quote siano effettivamente versate a titolo di partecipazione associativa e non mascherino corrispettivi per servizi.
Ai fini IVA (Imposta sul Valore Aggiunto)
Le quote associative, non essendo considerate corrispettivi per prestazioni di servizi o cessioni di beni, sono fuori dal campo di applicazione dell’IVA per mancanza del presupposto oggettivo.
L’ente non deve quindi applicare l’IVA sulle quote associative ricevute.
3. I Corrispettivi Specifici
Definizione e Natura
I corrispettivi specifici sono somme versate dagli associati o da terzi a fronte di una specifica prestazione di servizi resa dall’ente o della cessione di un bene.
Caratteristiche principali:
Sinallagma: Esiste un rapporto di scambio tra la somma versata e il servizio/bene ricevuto.
Specificità: Il pagamento è legato a una prestazione individualizzata e identificabile.
Volontarietà (della fruizione): L’associato o il terzo sceglie se fruire del servizio o acquistare il bene e, di conseguenza, se versare il corrispettivo.
Trattamento Fiscale dei Corrispettivi Specifici
Il trattamento fiscale dei corrispettivi specifici è più complesso e dipende da diversi fattori:
A) Regime Transitorio (fino al 31 dicembre 2025 – basato sull’art. 148 TUIR per enti associativi)
Per gli enti associativi non commerciali (incluse molte ODV e APS nel regime transitorio), l’art. 148 del TUIR prevede la “decommercializzazione” di determinati corrispettivi specifici, a condizione che:
Siano resi in conformità alle finalità istituzionali.
Siano resi a soci, associati o partecipanti (e loro familiari conviventi).
Lo statuto preveda determinate clausole (intrasmissibilità della quota, divieto di distribuzione utili, obbligo di devoluzione patrimonio, ecc.).
Esempi di corrispettivi decommercializzati ex art. 148 TUIR (se resi a soci/tesserati da enti associativi con statuto conforme):
Quote per la partecipazione a corsi sportivi da parte di ASD.
Corrispettivi per la partecipazione a eventi culturali o formativi organizzati per i soci.
Conseguenze della decommercializzazione ex art. 148 TUIR:
IRES: I corrispettivi decommercializzati non concorrono a formare il reddito imponibile.
IVA: Le operazioni sono considerate non commerciali e quindi fuori campo IVA (o escluse/esenti a seconda dei casi specifici previsti dall’art. 4 DPR 633/72).
I corrispettivi specifici che non rientrano nelle condizioni di decommercializzazione dell’art. 148 TUIR (es. resi a terzi, o da enti senza statuto conforme) sono considerati commerciali e quindi imponibili ai fini IRES e IVA, salvo regimi forfetari (es. L. 398/1991).
B) Nuovo Regime Fiscale ETS (dal 1° gennaio 2026 – basato sul CTS)
Con l’entrata in vigore del Titolo X del CTS, il trattamento dei corrispettivi specifici sarà disciplinato principalmente dagli artt. 79, 84 (ODV) e 85 (APS) del CTS.
1. Principio Generale (Art. 79 CTS):
Attività di interesse generale non commerciali: L’art. 79, comma 2, CTS stabilisce che non si considerano commerciali le attività di interesse generale svolte dagli ETS a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici degli enti e al netto dei contributi pubblici. Questa regola si applica sia ai servizi resi a terzi sia a quelli resi agli associati, se non rientrano nelle specifiche decommercializzazioni degli artt. 84 e 85.
IRES: I corrispettivi che non superano i costi effettivi non sono imponibili.
IVA: Anche ai fini IVA, tali operazioni potrebbero essere considerate fuori campo o esenti, a seconda delle nuove disposizioni IVA per gli ETS (attese dal 1° gennaio 2026).
Attività di interesse generale commerciali: Se i corrispettivi superano i costi effettivi (o se l’attività è strutturata con criteri imprenditoriali), l’attività è considerata commerciale. I relativi corrispettivi sono imponibili IRES e IVA, salvo regimi forfetari (es. art. 80 o 86 CTS).
2. Regime Specifico per le ODV (Art. 84 CTS – dal 1° gennaio 2026):
L’art. 84 CTS prevede che non si considerano commerciali, ai fini IRES e IVA, le seguenti attività svolte dalle ODV, purché i ricavi non superino complessivamente 65.000 euro annui:
Attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito ai fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario.
Cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, sempre che la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario.
Attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.
I corrispettivi derivanti da queste attività, entro il limite di 65.000 euro, sono quindi decommercializzati.
Per le attività commerciali residue (diverse da quelle sopra o che superano il limite), le ODV possono optare per un regime forfetario IRES con coefficiente di redditività dell’1% (art. 86 CTS).
3. Regime Specifico per le APS (Art. 85 CTS – dal 1° gennaio 2026):
L’art. 85 CTS prevede che non si considerano commerciali, ai fini IRES e IVA, le attività svolte dalle APS in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici in favore di:
Propri associati.
Familiari conviventi degli associati.
Associati di altre APS che fanno parte della medesima rete associativa nazionale.
Questa è una decommercializzazione molto ampia per le attività rese alla base associativa.
Limiti: Non si applica alle cessioni di beni (nuovi o usati), alle attività pubblicitarie commerciali, e a determinate prestazioni di servizi (alloggio, balneari, ristorazione) se non strettamente complementari.
I corrispettivi derivanti da queste attività decommercializzate non sono imponibili IRES e sono fuori campo IVA.
Per le attività commerciali residue (es. verso terzi, o quelle escluse dalla decommercializzazione dell’art. 85), le APS possono optare per un regime forfetario IRES con coefficiente di redditività del 3% (art. 86 CTS).
4. Distinzione Chiave: Quota Associativa vs Corrispettivo Specifico
Caratteristica
Quota Associativa
Corrispettivo Specifico
Natura
Contributo per appartenenza, sostegno istituzionale
Pagamento per un bene/servizio specifico e individualizzato
Sinallagma
Assente o indiretto
Presente e diretto
Obbligatorietà
Generalmente obbligatoria per essere socio
Volontario (legato alla fruizione del bene/servizio)
Trasparenza: È fondamentale che lo statuto e i regolamenti interni distinguano chiaramente tra quote associative e corrispettivi specifici.
Contabilità: Le quote associative vanno registrate come entrate istituzionali. I corrispettivi specifici vanno tracciati in modo da poter applicare il corretto regime fiscale (decommercializzato o commerciale).
Documentazione: Per i corrispettivi specifici, è necessario emettere idonea documentazione (ricevute, fatture se attività commerciale imponibile IVA).
Rendicontazione: Il bilancio deve riflettere correttamente la natura delle diverse entrate.
Serve davvero aprire la partita IVA? La risposta dipende dall’orizzonte temporale. Dal 2026 diventerà obbligatorioL’obbligo generalizzato scatterà solo dal 1° gennaio 2036. Fino a quella data, per i soli corrispettivi specifici verso soci e tesserati (es. quote corsi, laboratori), non è necessario aprire partita IVA se l’ente non svolge altre attività commerciali.
Conclusioni
La corretta gestione fiscale delle quote associative e dei corrispettivi specifici è essenziale per gli Enti del Terzo Settore. Mentre le quote associative godono di un regime di esclusione da IRES e IVA, i corrispettivi specifici richiedono un’attenta analisi per determinare se rientrano in casi di decommercializzazione (previsti dall’art. 148 TUIR nel transitorio, e dagli artt. 79, 84, 85 del CTS a regime dal 1° gennaio 2026) o se costituiscono proventi di natura commerciale.
La distinzione tra le due tipologie di entrate deve essere chiara sia a livello statutario sia nella prassi gestionale e contabile dell’ente. Con l’entrata in vigore del nuovo regime fiscale ETS, le ODV e le APS avranno regole specifiche che, pur con differenze, mirano a valorizzare le attività istituzionali e quelle rivolte alla base associativa.
Si raccomanda sempre una consulenza fiscale specifica per valutare correttamente la natura delle entrate e applicare il regime fiscale più appropriato, soprattutto in vista delle imminenti novità normative.
Riferimenti Normativi Essenziali (Riepilogo)
D.P.R. 917/1986 (TUIR), art. 148.
D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), artt. 4, 79, 84, 85.
Sono un dottore commercialista appassionato di nuove tecnologie ed offro consulenza a liberi professionisti, imprenditori e società. Il mio lavoro non consiste solo nel gestire la contabilità e redigere le dichiarazioni dei redditi ma soprattutto prestare assistenza e fornire una soluzione ai problemi e ai dubbi che possono sorgere nell’amministrazione di un'azienda. Il mio intento è quello di aiutare coloro che vogliono intraprendere nuove attività imprenditoriali con entusiasmo e passione, la stessa che dedico al mio lavoro.
La nostra associazione fa promozione del territorio per coloro che vogliono venire a visitarci ed ai nostri associati promuoviamo iniziative turistiche per visitare altri luoghi. Naturalmente gli introiti sono le fonti della nostra sopravvivenza oltre al tesseramento (che non basta). Paghiamo l’IVA con la legge 398, ma dal 1° gennaio 2026, che non possiamo pagare più tramite la SIAE, quale sistema di pagamento si prevede per le APS come la nostra? Roberto
Ciao Roberto, ottima domanda — tocca tantissime APS come la vostra che vivono di tesseramento e piccole iniziative turistiche. Cosa succede dal 1° gennaio 2026
Per effetto della riforma, le operazioni verso soci/tesserati che oggi sono fuori campo IVA diventeranno operazioni esenti IVA. In pratica entrano nel “mondo IVA”, ma con aliquota zero: non si versa l’imposta, però cambiano gli adempimenti. La decorrenza al 2026 è stata confermata dai provvedimenti di fine 2024 e dal DL fiscale 84/2025. Serve davvero aprire la partita IVA?
Di fatto sì, per tutte le associazioni che effettuano queste operazioni (anche solo verso i propri soci). Passando da “fuori campo” a esenti, l’ente diventa soggetto IVA e deve identificarsi (partita IVA), emettere documenti fiscali (fattura/scontrino elettronico dove richiesto) e tenere le registrazioni minime. Ci sono eccezioni?
Se un’associazione non effettua alcun corrispettivo (solo quote associative “pure” e donazioni vere e proprie), può rimanere senza partita IVA perché non compie operazioni rilevanti ai fini IVA. Ma attenzione: basta iniziare a chiedere un corrispettivo specifico per un servizio (es. partecipazione a una gita, un pacchetto turistico per i soci, ecc.) e dal 2026 si rientra nell’IVA esente con i relativi obblighi. Conviene quindi mappare bene le entrate voce per voce. Dal 2026 il regime 398/91 non sarà più utilizzabile dagli enti associativi diversi dalle A.S.D./S.S.D.: niente più versamenti/adempimenti tramite SIAE. Si passerà agli strumenti ordinari (quando dovuti): F24 verso l’Agenzia delle Entrate per imposte e ritenute e fatturazione elettronica per i corrispettivi. Per molte prestazioni esenti non ci sarà IVA da versare, ma restano gli obblighi formali (documenti, registri, eventuali comunicazioni). Semplificazioni possibili
– Se svolgete solo operazioni esenti, potete valutare la dispensa dagli adempimenti IVA (art. 36-bis DPR 633/72): riduce fatturazione/registrazioni e (in certi casi) anche dichiarazione IVA. È una scelta da ponderare perché implica rinuncia alla detrazione e va verificata caso per caso.
– Per le imposte dirette (non l’IVA) dal 2026 partono i regimi forfettari ETS/APS previsti dal Codice del Terzo Settore, che sostituiranno la 398/91 per gli enti che rientrano nei limiti: sono utili per semplificare IRES/IRAP, ma non cambiano le regole IVA.
Fammi sapere se ho compreso a pieno il tuo quesito, diversamente posso tornare sull’argomento se non sono stato sufficientemente chiaro.
Un caro saluto
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La nostra associazione fa promozione del territorio per coloro che vogliono venire a visitarci ed ai nostri associati promuoviamo iniziative turistiche per visitare altri luoghi. Naturalmente gli introiti sono le fonti della nostra sopravvivenza oltre al tesseramento (che non basta). Paghiamo l’IVA con la legge 398, ma dal 1° gennaio 2026, che non possiamo pagare più tramite la SIAE, quale sistema di pagamento si prevede per le APS come la nostra? Roberto
Ciao Roberto, ottima domanda — tocca tantissime APS come la vostra che vivono di tesseramento e piccole iniziative turistiche.
Cosa succede dal 1° gennaio 2026
Per effetto della riforma, le operazioni verso soci/tesserati che oggi sono fuori campo IVA diventeranno operazioni esenti IVA. In pratica entrano nel “mondo IVA”, ma con aliquota zero: non si versa l’imposta, però cambiano gli adempimenti. La decorrenza al 2026 è stata confermata dai provvedimenti di fine 2024 e dal DL fiscale 84/2025.
Serve davvero aprire la partita IVA?
Di fatto sì, per tutte le associazioni che effettuano queste operazioni (anche solo verso i propri soci). Passando da “fuori campo” a esenti, l’ente diventa soggetto IVA e deve identificarsi (partita IVA), emettere documenti fiscali (fattura/scontrino elettronico dove richiesto) e tenere le registrazioni minime.
Ci sono eccezioni?
Se un’associazione non effettua alcun corrispettivo (solo quote associative “pure” e donazioni vere e proprie), può rimanere senza partita IVA perché non compie operazioni rilevanti ai fini IVA. Ma attenzione: basta iniziare a chiedere un corrispettivo specifico per un servizio (es. partecipazione a una gita, un pacchetto turistico per i soci, ecc.) e dal 2026 si rientra nell’IVA esente con i relativi obblighi. Conviene quindi mappare bene le entrate voce per voce.
Dal 2026 il regime 398/91 non sarà più utilizzabile dagli enti associativi diversi dalle A.S.D./S.S.D.: niente più versamenti/adempimenti tramite SIAE. Si passerà agli strumenti ordinari (quando dovuti): F24 verso l’Agenzia delle Entrate per imposte e ritenute e fatturazione elettronica per i corrispettivi. Per molte prestazioni esenti non ci sarà IVA da versare, ma restano gli obblighi formali (documenti, registri, eventuali comunicazioni).
Semplificazioni possibili
– Se svolgete solo operazioni esenti, potete valutare la dispensa dagli adempimenti IVA (art. 36-bis DPR 633/72): riduce fatturazione/registrazioni e (in certi casi) anche dichiarazione IVA. È una scelta da ponderare perché implica rinuncia alla detrazione e va verificata caso per caso.
– Per le imposte dirette (non l’IVA) dal 2026 partono i regimi forfettari ETS/APS previsti dal Codice del Terzo Settore, che sostituiranno la 398/91 per gli enti che rientrano nei limiti: sono utili per semplificare IRES/IRAP, ma non cambiano le regole IVA.
Fammi sapere se ho compreso a pieno il tuo quesito, diversamente posso tornare sull’argomento se non sono stato sufficientemente chiaro.
Un caro saluto