Gentile Dottore, io ed un mio amico vorremmo costituire un ETS, non volendo costituire una ODV ne tanto meno una APS, allo stato attuale volevo chiederLe qual è il numero minimo di soci? Bastano tre soci?
Marco – Pianella (PE)

Gentilissimo,

i soci fondatori di un ETS generico possono benissimo essere tre. Il Codice del Terzo Settore, stabilisce che, soltanto per alcune specifiche tipologie di associazioni come le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS) occorre un numero minimo di 7 soci persone fisiche oppure di 3 associazioni.

Per l’Ente costituito in forma di ETS generico, un limite di associati non è indicato; gli articoli 1 e 2 del Codice del Terzo Settore, titolati “Finalità ed oggetto” e “Principi generali”, parlano di cittadini, coesione, partecipazione, pluralismo, sottolineando la pluralità che ci deve essere.

I tre soci fondatori, che solitamente vanno a costituire il primo Consiglio Direttivo, nei ruoli del presidente, vicepresidente e segretario.

Lo stesso articolo 26, parlando di Organo di Amministrazione, ne parla al plurale specificando che deve essere nominato, il primo, nell’atto costitutivo e fra gli associati.

La norma dice chiaramente che:

Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore deve essere nominato un organo di amministrazione. Salvo quanto previsto dall’articolo 25, comma 2, la nomina degli amministratori spetta all’assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell’atto costitutivo.

ART. 26 comma 1 D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117

Alessio Cipollone
Alessio Cipollone

Sono un dottore commercialista appassionato di nuove tecnologie ed offro consulenza a liberi professionisti, imprenditori e società. Il mio lavoro non consiste solo nel gestire la contabilità e redigere le dichiarazioni dei redditi ma soprattutto prestare assistenza e fornire una soluzione ai problemi e ai dubbi che possono sorgere nell’amministrazione di un'azienda. Il mio intento è quello di aiutare coloro che vogliono intraprendere nuove attività imprenditoriali con entusiasmo e passione, la stessa che dedico al mio lavoro.

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2 commenti

  1. Buonasera dottore,
    vorrei chiederLe se un immobile donato a ETS, attualmente utilizzato come sede operativa (sala conferenze/proiezioni), possa essere venduto a terzi.

    Cordialità
    -bruno

    • Gentilissimo,
      La vendita di immobili donati è valida e consentita dalla legge italiana, a patto che siano rispettati tutti i requisiti legali e fiscali, …e ovviamente che ciò sia previsto dallo statuto dell’Ente e sia compatibile con gli scopi per i quali lo stesso sia stato costituito.
      Tuttavia, è importante considerare alcune implicazioni legali e fiscali:
      – Eredi legittimari: Se l’immobile è stato donato da una persona che in seguito è deceduta, gli eredi legittimari potrebbero avere diritto a una quota dell’eredità (la legittima). Se ritengono che la donazione abbia leso i loro diritti, possono intraprendere un’azione legale per ridurre la donazione.
      – Vincoli della donazione: Alcune donazioni possono includere vincoli specifici imposti dal donante che potrebbero limitare la possibilità di vendere l’immobile.
      – Tutela dell’Acquirente: È importante che l’ente del terzo settore assicuri la trasparenza nella vendita dell’immobile donato, per tutelare sia se stesso che l’acquirente.
      Prima di procedere con la vendita, è consigliabile consultare un notaio o un avvocato specializzato per assicurarsi che tutte le azioni siano conformi alle normative vigenti e per valutare eventuali implicazioni di carattere legale.
      Un caro saluto.

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