Test di Non Commercialità ETS 2026 | Calcolatore Gratuito – alessiocipollone.it
Strumento gratuito 2026

Test di Non Commercialità
per gli ETS

Verifica se le attività di interesse generale del tuo ente superano il test dell’art. 79 CTS, aggiornato con la Circolare AdE n. 1/E del 19 febbraio 2026.

Art. 79, co. 2 e 2-bis D.Lgs. 117/2017 Circ. AdE n. 1/E — 19/02/2026 D.L. 84/2025 · decorrenza 01/01/2026
Gratuito · nessuna registrazione
Monitoraggio contatore triennale
Valido per OdV, APS, Altri ETS
1° e 2° test soggettivo inclusi
Aggiornato Circ. 1/E 2026

Calcola il tuo test

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Dati dell’ente
Tipo di ETS e informazioni generali
APS — art. 85 CTS: Le attività svolte verso gli associati in diretta attuazione degli scopi istituzionali sono de-commercializzate e non vanno inserite nei corrispettivi del test. Inserisci solo i ricavi da terzi (non soci).

Eccezione forfettario (Circ. 1/E 2026): Anche se l’APS assume natura commerciale, può comunque accedere al regime forfettario dell’art. 86 CTS (aliquota di redditività 3% sui proventi commerciali fino a 85.000 €). La qualificazione commerciale non preclude questo regime agevolato.
OdV — art. 84 CTS: Le attività con prevalente impiego di volontari beneficiano di de-commercializzazione rafforzata. I contributi a fondo perduto non entrano nel test; i corrispettivi da PA convenzionata sì.

Eccezione forfettario (Circ. 1/E 2026): Anche se l’OdV assume natura commerciale, può comunque accedere al regime forfettario dell’art. 86 CTS (aliquota di redditività 1% sui proventi commerciali fino a 85.000 €). La qualificazione commerciale non preclude questo regime agevolato.
1° Test — Attività di Interesse Generale (art. 79, co. 2 e 2-bis)
Inserisci corrispettivi e costi per ogni periodo d’imposta — fino a 4 anni

Corrispettivi AIG a terzi: ricavi per beni/servizi + contributi pubblici corrispettivi. Escludi: quote associative, liberalità, contributi non corrispettivi, 5×1000, ticket sanitari.

Anno Corrispettivi AIG a terzi (€)
?
Ricavi da prestazioni/cessioni a terzi + contributi pubblici con natura corrispettiva. Non includere liberalità, quote associative, contributi non corrispettivi.
Costi effettivi AIG (€)
?
Tutti i costi diretti + indiretti + generali (compresi finanziari e tributari) imputabili all’AIG. Escludi i costi figurativi (es. valore del lavoro volontario).
t1
2° Test — Qualificazione soggettiva dell’ente (art. 79, co. 5) facoltativo
Verifica se l’ente è commerciale o non commerciale ai fini IRES

Inserisci i dati dell’ultimo esercizio. I proventi commerciali includono l’AIG che ha fallito il 1° test e le attività diverse ex art. 6 CTS. Il campo si auto-compila se l’ultimo anno è commerciale.

Nota legale: Questo strumento ha finalità esclusivamente informativa e didattica. I risultati non costituiscono parere professionale. Per una consulenza specifica, contatta lo studio.

Risultati del Test

Aggiornamento in tempo reale

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Legenda soglie
✓ Non comm.
Corrispettivi ≤ costi. Non commerciale senza riserve.
▲ Tolleranza
Scostamento 0÷6% per max 3 anni consecutivi. Non commerciale con contatore attivo.
✗ Commerciale
Scostamento >6% (immediato) o qualsiasi avanzo al 4° anno. Nessuna tolleranza.

Come funziona il test

La logica dell’art. 79 CTS secondo la Circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026 dell’Agenzia delle Entrate

01
Regola base

Corrispettivi ≤ Costi (co. 2)

L’attività è non commerciale se i corrispettivi da terzi non superano i costi effettivi (diretti + indiretti + generali, compresi finanziari e tributari). Quote associative e liberalità non entrano nel confronto.

02
Tolleranza triennale

Scostamento ≤6% per max 3 anni (co. 2-bis)

Se i corrispettivi superano i costi fino al 6%, l’attività resta non commerciale per massimo 3 anni consecutivi. Al 4° anno lo scostamento deve azzerarsi (corrispettivi ≤ costi effettivi).

03
Commercialità immediata

Scostamento >6%: commerciale subito

Se lo scostamento supera il 6% in qualsiasi anno, l’attività diventa commerciale immediatamente, senza possibilità di usare il triennio. Si torna non commerciali solo con scostamento ≤ 0.

04
Prima applicazione

Decorrenza 1° gennaio 2026

Il nuovo regime Titolo X CTS decorre dal 1/1/2026. Il contatore triennale parte da zero: gli anni precedenti non rilevano ai fini del test.

05
⭐ Circ. 1/E 2026 — Art. 86 CTS

Eccezione: forfettario per OdV e APS commerciali

La Circolare 1/E 2026 definitiva chiarisce che OdV e APS possono accedere al regime forfettario dell’art. 86 CTS anche se assumono natura commerciale. OdV: aliquota 1% sui proventi commerciali (soglia 85.000 €). APS: aliquota 3% (stessa soglia). La qualificazione commerciale non preclude questo regime agevolato — differentemente da quanto ipotizzato nelle bozze.

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