Casi Pratici di Fiscalità per ODV: Guida Operativa

Questa guida è strutturata per problematiche specifiche, con l'obiettivo di fornire risposte concrete e immediatamente applicabili.

Introduzione

Le Organizzazioni di Volontariato (ODV) si trovano quotidianamente ad affrontare numerose questioni fiscali che richiedono soluzioni pratiche e conformi alla normativa vigente. Questa guida raccoglie una serie di casi reali, analizzati e risolti con indicazioni operative, per supportare gli amministratori e i responsabili delle ODV nella gestione degli aspetti fiscali più comuni e complessi.

Il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) ha introdotto importanti novità per le ODV, che si aggiungono alle disposizioni specifiche già previste dalla L. 266/1991 (oggi abrogata). Dal 1° gennaio 2026, con la piena operatività del Titolo X del CTS, sono finalmente applicabili gli artt. 84 (regime di favore per ODV sotto 65.000 € di entrate) e 86 (regime forfetario per attività commerciali) ai fini IRES. Sul fronte IVA, la proroga al 2036 ha congelato il quadro previgente per dieci anni.

Questa guida è strutturata per problematiche specifiche, con l’obiettivo di fornire risposte concrete e immediatamente applicabili.

💡 Tool consigliato: per verificare la qualifica della tua ODV, parti dal Test di Non Commercialità per gli ETS. Per il quadro complessivo degli adempimenti, Checklist Operativa ETS 2026 e Checklist Adempimenti per Enti Non Profit.

1. Attività Commerciali e Non Commerciali

Caso 1.1: Vendita occasionale di prodotti artigianali realizzati dagli assistiti

Situazione: Una ODV che si occupa di assistenza a persone con disabilità organizza due volte l’anno una vendita di prodotti artigianali realizzati dagli assistiti. Il ricavato viene interamente utilizzato per finanziare le attività istituzionali. Entrate complessive della ODV: 50.000 €.

Problema: come inquadrare fiscalmente questa attività? Quali adempimenti sono necessari?

Soluzione: l’attività può essere inquadrata in due modi alternativi, entrambi favorevoli:

  1. Decommercializzazione strutturale ex art. 84 c. 1 lett. b) CTS: se la ODV ha entrate complessive sotto 65.000 €, la cessione di beni prodotti dagli assistiti è decommercializzata, purché svolta senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente. Vale la pena verificare se ricorrono i requisiti.
  2. Raccolta fondi occasionale ex art. 7 CTS: se gli eventi sono in concomitanza con celebrazioni o ricorrenze (es. Natale, fiera di paese), e i beni offerti hanno valore simbolico, l’attività rientra nelle raccolte fondi pubbliche occasionali, fuori IRES e IVA.

In entrambi i casi i fondi raccolti non costituiscono reddito imponibile (art. 79 c. 4 lett. b CTS).

Adempimenti necessari:

  1. Predisporre un rendiconto specifico per ogni evento (art. 87 c. 6 CTS), con entrate e spese sostenute.
  2. Inserire il rendiconto come allegato al bilancio annuale.
  3. Conservare la documentazione delle spese per 10 anni.
  4. Non è necessaria l’apertura di partita IVA se l’attività resta occasionale.

Attenzione: se la vendita diventasse abituale (più di 2-3 volte l’anno con organizzazione strutturata), potrebbe configurarsi come attività commerciale. In tal caso, l’art. 84 c. 1 lett. b) decommercializza sempre (sotto i 65.000 €), purché senza mezzi professionali; sopra la soglia, regime art. 86 (1% per ODV) o ordinario.

Caso 1.2: Organizzazione di corsi a pagamento

Situazione: una ODV che si occupa di protezione civile organizza corsi di primo soccorso aperti alla cittadinanza, richiedendo un contributo di 50 euro per coprire i costi. Ricavi annui: 8.000 €. Costi diretti: 7.500 €.

Problema: si tratta di attività commerciale? È necessario emettere fattura?

Soluzione:

  • Se i corsi sono strettamente connessi alle finalità istituzionali della ODV (formazione e sensibilizzazione sulla protezione civile è attività di interesse generale ex art. 5 CTS) e il contributo è finalizzato a coprire i costi, l’attività può essere considerata non commerciale ai sensi dell’art. 79 c. 2 CTS.
  • Test costi/ricavi: 8.000/7.500 = scostamento 6,7%. Eccede di poco la tolleranza del 6% prevista dall’art. 79 c. 2-bis. Va monitorato anno per anno: se per più di 3 esercizi consecutivi si supera la tolleranza, l’attività diventa commerciale.
  • Se il rapporto è entro la tolleranza, l’attività resta non commerciale per non più di 3 periodi d’imposta consecutivi. Al quarto anno deve esserci avanzo zero o negativo.

Condizioni operative:

  1. I corsi devono essere svolti a titolo gratuito oppure dietro corrispettivi che non superano i costi effettivi (o entro la tolleranza 6%).
  2. È necessario tenere una contabilità analitica che dimostri il rispetto del test costi/ricavi.

Adempimenti:

  1. Non è necessario emettere fattura.
  2. Rilasciare ricevuta non fiscale con la dicitura “Contributo per corso di primo soccorso. Attività non commerciale ai sensi dell’art. 79 c. 2, D.Lgs. 117/2017”.
  3. Tenere un registro analitico costi/ricavi per ogni corso o per ciclo annuale.

Attenzione: se i contributi superassero sistematicamente i costi effettivi oltre la tolleranza, l’attività verrebbe riqualificata come commerciale. In quel caso, la ODV può accedere al regime art. 86 (coefficiente 1%): per 8.000 € di ricavi commerciali, IRES = 8.000 × 1% × 24% = 19,20 €.

Caso 1.3: Convenzione con ente pubblico

Situazione: una ODV stipula una convenzione con un Comune per il servizio di trasporto di persone anziane, ricevendo un rimborso forfetario di 15.000 € annui.

Problema: come inquadrare fiscalmente il rimborso? È soggetto a IVA?

Soluzione:

  • Se la convenzione è stipulata ai sensi dell’art. 56 del CTS, il rimborso è mero rimborso spese, non commerciale e fuori campo IVA. Lo strumento è stato confermato compatibile con il diritto europeo dalla sentenza CGUE C-353/2024 (luglio 2025).

Condizioni:

  1. La convenzione deve prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate (no margini, no corrispettivi forfettari slegati dai costi).
  2. La ODV deve impiegare prevalentemente volontari per l’attività oggetto della convenzione.
  3. La ODV deve essere iscritta al RUNTS da almeno 6 mesi.

Adempimenti:

  1. Tenere una contabilità separata per le spese relative alla convenzione.
  2. Presentare al Comune un rendiconto dettagliato delle spese sostenute, con documentazione probatoria (fatture carburante, manutenzione mezzi, assicurazione, rimborsi volontari, ecc.).
  3. Emettere una richiesta di rimborso (non fattura), specificando “Rimborso spese ai sensi dell’art. 56 D.Lgs. 117/2017, operazione fuori campo IVA”.

Trattamento fiscale:

  • IRES: fuori dal reddito imponibile (rimborso, non corrispettivo).
  • IRAP: il costo del personale eventualmente impiegato rientra nella base imponibile con metodo retributivo; salvo esenzioni regionali.
  • IVA: fuori campo IVA fino al 1° gennaio 2036 per effetto della proroga.

Attenzione: se il rimborso fosse manifestamente superiore alle spese effettivamente sostenute, o se la convenzione prevedesse un corrispettivo anziché un rimborso, l’operazione potrebbe essere riqualificata come commerciale. Eventuali piccoli avanzi rientrano nella tolleranza 6% triennale dell’art. 79 c. 2-bis.

💡 Approfondisci: consulta la guida Aspetti Fiscali delle Convenzioni tra Enti Pubblici ed ETS (Art. 56 CTS).

2. Rimborsi ai Volontari

Caso 2.1: Rimborsi analitici (a piè di lista)

Situazione: un volontario di una ODV utilizza la propria auto per svolgere attività di assistenza domiciliare, percorrendo 500 km in un mese. Inoltre, sostiene spese per pasti durante il servizio.

Problema: come gestire correttamente i rimborsi? Quali documenti sono necessari?

Soluzione:

I rimborsi analitici (a piè di lista) sono fiscalmente neutri sia per la ODV sia per il volontario, a condizione che siano:

  1. Effettivamente sostenuti per l’attività di volontariato.
  2. Debitamente documentati.

Procedura corretta:

  1. Il volontario compila una nota spese con indicazione dettagliata: date, tragitti, motivazioni, km percorsi, scontrini per altre spese.
  2. Per il rimborso chilometrico, applicare le tabelle ACI aggiornate (verifica annuale).
  3. Per i pasti, allegare scontrini fiscali o ricevute originali.
  4. La ODV deve autorizzare preventivamente le spese (almeno per gli importi più rilevanti, con delibera del direttivo o procedura interna) e conservare tutta la documentazione.
  5. Pagamento tracciabile per importi superiori a 1.000 €.

Adempimenti:

  • Non è necessario includere i rimborsi nella Certificazione Unica.
  • Il volontario non deve dichiararli nel 730/Redditi.
  • Conservazione documentazione per 10 anni.

Attenzione: i rimborsi devono essere occasionali e proporzionati. Erogare rimborsi sistematici e di importo elevato a un singolo volontario può far insorgere il sospetto di compenso mascherato, con conseguente riqualificazione e applicazione di ritenute e contributi.

Caso 2.2: Rimborsi forfetari ai volontari ETS: oggi non più ammessi

Situazione: una ODV aveva adottato in passato un sistema di rimborsi forfetari ai volontari (10 €/giorno e 150 €/mese) per semplificare la gestione amministrativa. Vorrebbe continuare nel 2026 e oltre.

Problema: è ancora possibile erogare rimborsi forfetari ai volontari ETS?

Soluzione: questo è un punto cruciale che è cambiato in modo sostanziale e va capito bene.

Il rimborso forfettario autocertificato di 10 €/giorno e 150 €/mese, previsto dal vecchio art. 17 c. 4 del CTS per attività svolte fuori dal territorio comunale, è stato ABROGATO dal 1° giugno 2024.

Per i volontari ETS in generale (art. 17 CTS), oggi sono ammessi esclusivamente i rimborsi analitici documentati (come da Caso 2.1). Erogare rimborsi forfetari non documentati espone la ODV a contestazioni: in caso di accertamento, le somme erogate possono essere riqualificate come compenso non documentato, con recupero IRPEF, contributi previdenziali e sanzioni.

Per i volontari sportivi (ipotesi che riguarda solo le ASD/SSD, non le ODV), vale invece l’art. 29 D.Lgs. 36/2021: rimborsi forfettari fino a 400 €/mese, ma solo per eventi e manifestazioni riconosciuti, con delibera preventiva e comunicazione al RASD.

Cosa fare se nel 2024-2025 si erano erogati rimborsi forfetari?

  1. Fare una valutazione del rischio con il commercialista.
  2. Eventualmente regolarizzare con ravvedimento operoso (sanzioni ridotte) per le somme erogate dopo il 1° giugno 2024.
  3. Dal 2026 in poi, transitare integralmente a rimborsi solo analitici.

Adempimenti operativi per rimborsi analitici:

  1. Predisporre un modello standard di nota spese da fornire ai volontari.
  2. Adottare un regolamento interno sui rimborsi spese, deliberato dall’organo competente.
  3. Verificare ogni nota spese prima del rimborso (autorizzazione presidenziale o tesoriere).
  4. Registrare ogni rimborso nella contabilità con riferimento al volontario e all’attività.

Attenzione: alcune ODV continuano a erogare “piccoli rimborsi” forfetari sostenendo che siano “spese vive non documentabili”. Tecnicamente, non sono ammessi. Se proprio si vogliono coprire piccole spese non documentabili (es. ingressi a manifestazioni, mance, parcheggi su strada), conviene strutturare la nota spese con voce specifica “Spese minute non documentabili” e tenerle entro limiti modesti, con autocertificazione dettagliata.

Caso 2.3: Rimborsi a volontari stranieri

Situazione: una ODV che opera nell’ambito dell’accoglienza ai migranti coinvolge come volontari anche alcuni cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.

Problema: è possibile rimborsare le spese a volontari stranieri? Ci sono adempimenti particolari?

Soluzione: i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti possono svolgere attività di volontariato e ricevere rimborsi spese alle stesse condizioni dei cittadini italiani.

Adempimenti specifici:

  1. Verificare che il volontario sia in possesso di un permesso di soggiorno valido.
  2. Per pagamenti tracciati, preferire bonifico (anche su conto estero del volontario). Pagamenti in contanti sopra 1.000 € sono vietati.
  3. Per i rimborsi analitici, la documentazione (fatture, scontrini) può essere in lingua originale, ma la nota spese va redatta in italiano.
  4. Per i rimborsi su attività svolte all’estero, verificare le tabelle delle indennità e le regole specifiche.

Attenzione: l’attività di volontariato non costituisce un requisito per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, né può sostituire un rapporto di lavoro. Va inoltre tenuto presente che, per cittadini extracomunitari in particolare condizioni di soggiorno, l’attività di volontariato deve essere realmente tale e non mascherare un rapporto di lavoro non autorizzato.

3. Raccolte Fondi e Donazioni

Caso 3.1: Raccolta fondi tramite crowdfunding

Situazione: una ODV vuole lanciare una campagna di crowdfunding per finanziare l’acquisto di un’ambulanza.

Problema: come gestire fiscalmente i fondi raccolti? Quali adempimenti sono necessari?

Soluzione: i fondi raccolti tramite crowdfunding sono generalmente qualificabili come liberalità (donazioni) o come raccolte fondi pubbliche occasionali ex art. 7 CTS, in entrambi i casi non imponibili IRES per la ODV (art. 79 c. 4 lett. a e b CTS).

Distinzione tra le due tipologie:

  • Donation crowdfunding: pure donazioni senza controprestazione. Trattamento da erogazione liberale (art. 83 CTS), con possibilità di detrazione/deduzione per i donatori.
  • Reward crowdfunding: donazioni con piccole “ricompense” simboliche (gadget, ringraziamenti). Se il valore della ricompensa è modico, può rientrare nella raccolta fondi occasionale ex art. 7 CTS, fuori IRES e IVA. Se il valore della ricompensa è equivalente alla donazione, l’operazione si riqualifica come cessione di bene commerciale.

Adempimenti:

  1. Predisporre un rendiconto specifico della campagna ex art. 87 c. 6 CTS, anche se gestita online.
  2. Indicare chiaramente nella campagna la finalità della raccolta e l’utilizzo previsto dei fondi.
  3. Documentare l’effettivo utilizzo dei fondi (acquisto ambulanza, contratti, fatture).
  4. Se la piattaforma rilascia certificazioni ai donatori, verificare che contengano i dati necessari per la detrazione/deduzione fiscale (tracciabilità, dati ODV, importo, causale).
  5. Le commissioni trattenute dalla piattaforma sono costi della raccolta.

Attenzione: se la raccolta fondi prevede una controprestazione di valore proporzionato (es. l’acquisto di un evento, di un servizio, di un prodotto), siamo fuori dalla logica della donazione e dentro l’attività commerciale, con conseguenti obblighi.

Caso 3.2: Donazioni in natura

Situazione: un’azienda dona a una ODV attrezzature informatiche usate del valore di 5.000 euro.

Problema: come contabilizzare la donazione? Quali documenti sono necessari?

Soluzione:

Le donazioni in natura sono fiscalmente neutrali per la ODV ricevente. Per l’azienda donante, la donazione è deducibile dal reddito d’impresa fino al 10% del reddito complessivo dichiarato (art. 83 c. 2 CTS).

Adempimenti per l’azienda donante:

  1. Documento di trasporto (DDT) e dichiarazione scritta con descrizione dei beni e relativo valore.
  2. Per beni del valore complessivo superiore a 15.000 € annui, comunicazione preventiva via PEC all’Agenzia delle Entrate (D.M. 25 maggio 2007, attuato secondo le specifiche del D.M. 28 novembre 2019).
  3. Iscrizione della donazione nei registri contabili come deducibilità.

Adempimenti per la ODV ricevente:

  1. Ricevuta di donazione in natura con descrizione dei beni e valore.
  2. Iscrivere i beni nel registro dei beni ammortizzabili (se durevoli e di importo significativo) o nelle attività correnti (se di consumo).
  3. Conservare DDT e documentazione del donante.
  4. Se il valore complessivo dei beni donati supera 30.000 €, è opportuna (non sempre obbligatoria) una perizia giurata che attesti il valore.

Valorizzazione: il D.M. 28 novembre 2019 prevede criteri specifici per la valutazione dei beni donati. Per beni usati, si fa riferimento al valore di mercato del bene nelle stesse condizioni d’uso.

Attenzione: se i beni donati vengono successivamente venduti dalla ODV, il ricavato costituisce provento commerciale, salvo che la vendita avvenga nell’ambito di una raccolta fondi occasionale ex art. 7 CTS o nella decommercializzazione dell’art. 84 c. 1 lett. a) CTS (vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito ai fini di sovvenzione).

Caso 3.3: Lasciti testamentari

Situazione: una ODV riceve un lascito testamentario consistente in un appartamento e una somma di denaro.

Problema: quali sono gli adempimenti fiscali? Ci sono imposte da pagare?

Soluzione:

I lasciti testamentari a favore delle ODV sono integralmente esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni, e dalle imposte ipotecarie e catastali (art. 82 c. 2 CTS).

Adempimenti:

  1. Accettare formalmente l’eredità (consigliabile con beneficio d’inventario per evitare di rispondere di eventuali debiti del de cuius con il patrimonio della ODV).
  2. Presentare la dichiarazione di successione entro 12 mesi dall’apertura della successione, indicando l’esenzione ex art. 82 c. 2 CTS.
  3. Trascrivere l’acquisto dell’immobile presso la Conservatoria, pagando solo le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa di 200 € ciascuna (totale 400 €).
  4. Contabilizzare il lascito come provento non commerciale nel bilancio.
  5. Se il testamento prevede un vincolo di destinazione (es. utilizzo dell’appartamento per una specifica attività), rispettarlo e documentarne l’adempimento.

Aspetti gestionali post-acquisizione:

  • Se l’immobile è destinato alle attività istituzionali della ODV, beneficia dell’esenzione IMU ex art. 82 c. 6 CTS.
  • Se viene affittato a terzi (non a un ETS collegato in comodato), i canoni sono provento commerciale.
  • Se viene venduto, la plusvalenza è generalmente non imponibile per gli ETS non commerciali, ma vale la verifica caso per caso.

Attenzione: ricevere un lascito immobiliare è un evento gestionalmente impegnativo per una ODV. Valutate sempre con un notaio esperto in materia di Terzo Settore. Per immobili particolarmente onerosi (es. con debiti, mutui, contenziosi), l’accettazione con beneficio d’inventario è quasi obbligatoria.

4. Regime Forfetario e Contabilità

Caso 4.1: Scelta del regime contabile

Situazione: una ODV di nuova costituzione deve scegliere il regime contabile più adatto. Prevede di svolgere sia attività istituzionali sia alcune attività commerciali marginali (vendita di gadget all’ingresso degli eventi).

Problema: quale regime adottare? Quali sono i pro e i contro?

Soluzione: per le ODV iscritte al RUNTS con attività commerciali marginali, sono disponibili dal 2026:

  1. Art. 84 CTS (decommercializzazione strutturale): se la ODV ha entrate complessive sotto 65.000 €, alcune attività tipiche (vendita beni gratuiti, beni dei volontari, somministrazione occasionale) sono automaticamente non commerciali. Per altre attività commerciali residue, coefficiente 1% IRES.
  2. Art. 86 CTS (regime forfetario): se la ODV supera la soglia dell’art. 84 ma ha ricavi commerciali sotto 85.000 €, può optare per il regime forfetario con coefficiente 1% IRES e semplificazioni IVA.
  3. Art. 80 CTS (regime forfetario generale): per ODV con ricavi commerciali oltre 85.000 €, coefficienti a scaglioni (5%-7%-14% per altre attività, 7%-10%-17% per servizi). Nessuna soglia massima.
  4. Regime ordinario: utile se i costi reali sono elevati, perché consente la deduzione analitica.

Vantaggi del regime art. 86 per le ODV:

  1. Coefficiente 1% IRES sui ricavi commerciali (3% per le APS): è il coefficiente più favorevole dell’intero ordinamento.
  2. Semplificazioni IVA: esonero da versamento, dichiarazione e tenuta dei registri IVA, fermo l’obbligo di numerare e conservare le fatture di acquisto.
  3. Adempimenti contabili semplificati: contabilità separata semplificata.
  4. Nessun vincolo triennale: si può rivedere ogni anno la convenienza.

Esempio numerico: ODV con 30.000 € di ricavi commerciali residui in regime art. 86: 30.000 × 1% × 24% = 72 € di IRES.

Attenzione: la L. 398/1991 dal 1° gennaio 2026 NON è più applicabile alle ODV (art. 89 c. 1 lett. c CTS). Resta applicabile solo alle ASD/SSD non iscritte al RUNTS. Le ODV che storicamente la utilizzavano (raramente, perché era pensata per il mondo sportivo) devono transitare al regime art. 86, che peraltro è equivalente o più favorevole.

Adempimenti minimi (regime art. 86):

  1. Tenere il bilancio secondo i modelli ministeriali (D.M. 39/2020 e D.M. 18 febbraio 2026), in base al volume delle entrate:
    • Entrate ≤ 60.000 €: rendiconto per cassa in forma aggregata (Modello E), applicabile dall’esercizio in corso al 21 marzo 2026 (bilancio 2026 approvato nel 2027).
    • Entrate tra 60.000 € e 220.000 €: rendiconto per cassa ordinario (Modello D).
    • Entrate > 220.000 €: bilancio per competenza con stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione (Modelli A, B, C).
  2. Conservare e numerare le fatture di acquisto.
  3. Annotare i ricavi commerciali entro il 15 del mese successivo.
  4. Esercitare l’opzione in dichiarazione annuale.

Attenzione: anche nel regime art. 86 è necessario tenere separate le attività commerciali da quelle istituzionali, attraverso una contabilità separata gestionale o un sistema di rilevazione che permetta di distinguere le diverse tipologie di entrate e uscite.

💡 Approfondisci: consulta la guida La fiscalità delle Organizzazioni di Volontariato (ODV) per il quadro completo.

Caso 4.2: Superamento dei limiti del regime forfetario

Situazione: una ODV che applica il regime forfetario art. 86 supera il limite di 85.000 € di ricavi commerciali nell’anno in corso.

Problema: quali sono le conseguenze? Come gestire il passaggio?

Soluzione: il superamento del limite di 85.000 € comporta l’uscita dal regime forfetario art. 86 a partire dal periodo d’imposta successivo (non immediato, quindi nell’anno del superamento si continua ad applicare il regime).

Opzioni dal periodo d’imposta successivo:

  1. Regime forfetario art. 80 CTS (regime forfetario generale per ETS non commerciali): nessuna soglia massima, coefficienti a scaglioni 5%-7%-14% per “altre attività”, 7%-10%-17% per “prestazioni di servizi”. Per molte ODV resta più conveniente del regime ordinario.
  2. Regime ordinario analitico: determinazione del reddito per differenza tra ricavi e costi inerenti, aliquota IRES 24%. Conveniente se i costi reali sono elevati.

Adempimenti per il passaggio:

  1. Comunicare in dichiarazione annuale la cessazione del regime art. 86 e l’opzione per il nuovo regime.
  2. Iniziare a tenere le scritture contabili e i registri IVA previsti dal regime ordinario (se applicabile).
  3. Emettere fatture con IVA ordinaria se l’attività è imponibile (la fatturazione elettronica è obbligatoria dal 1° gennaio 2024 per tutti gli ETS che svolgono attività commerciali, senza più soglie di esonero).
  4. Presentare la dichiarazione IVA annuale (se applicabile).

Confronto convenienza (esempio: ODV con 100.000 € ricavi commerciali):

  • Art. 80 (coefficiente 7% per servizi sotto 130k): reddito imponibile 100.000 × 7% = 7.000 €, IRES = 1.680 €.
  • Regime ordinario (con costi reali di 90.000 €): reddito imponibile 10.000 €, IRES = 2.400 €.

In questo esempio, l’art. 80 è più conveniente. Ma se i costi reali fossero 96.000 € (margine ridotto), il regime ordinario darebbe IRES su 4.000 € = 960 €, più conveniente. Vale sempre la simulazione caso per caso.

Attenzione: se il superamento è strutturale e non occasionale, conviene programmare il passaggio con il commercialista già nell’anno del superamento, per avere già pronte le scritture contabili al 1° gennaio dell’anno successivo.

Caso 4.3: Contabilità separata per attività commerciale

Situazione: una ODV svolge sia attività istituzionali sia commerciali e ha optato per il regime ordinario.

Problema: come organizzare la contabilità separata? Quali sono gli obblighi specifici?

Soluzione:

La contabilità separata è obbligatoria per gli ETS non commerciali con attività commerciale (art. 13 c. 2 CTS, art. 87 CTS). La Circolare AdE 1/E del 19 febbraio 2026 ha però ammesso una valutazione unitaria semplificata per gli ETS con proventi complessivi inferiori a 300.000 €.

Modalità pratiche:

  1. Piano dei conti distinto: sezioni separate per attività istituzionale, attività commerciale, raccolte fondi.
  2. Centri di costo/ricavo: attribuire ogni operazione al centro appropriato.
  3. Costi promiscui: ripartirli con criteri oggettivi e documentabili.

Criteri di ripartizione dei costi promiscui:

  • Spazi: in base ai mq utilizzati per le diverse attività (utenze, affitto).
  • Tempo: in base alle ore di utilizzo (personale, attrezzature).
  • Ricavi: in proporzione ai ricavi delle diverse attività.
  • Utilizzo effettivo: in base a parametri specifici (consumi energetici, registri ingressi).

Adempimenti:

  1. Tenere i registri IVA (acquisti, vendite, corrispettivi) per l’attività commerciale, se non si è nel regime art. 86 con semplificazioni.
  2. Predisporre un prospetto annuale di ripartizione dei costi promiscui, con criteri deliberati dall’organo di amministrazione.
  3. Conservare separatamente la documentazione relativa alle due attività.
  4. Presentare la dichiarazione dei redditi (REDDITI ENC) e la dichiarazione IVA se dovuta.

Attenzione: la mancata tenuta della contabilità separata, dove obbligatoria, può comportare la riqualificazione dell’ente come commerciale (con perdita delle agevolazioni fiscali) o l’applicazione presunta delle regole più sfavorevoli (es. tassazione integrale degli incassi). Anche dove vale la valutazione unitaria semplificata della Circolare 1/E/2026, conviene mantenere almeno una contabilità separata gestionale.

5. Imposte Locali e Altre Imposte

Caso 5.1: IMU su immobili utilizzati dalla ODV

Situazione: una ODV è proprietaria di un immobile utilizzato come sede e per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali. In una parte dell’immobile (circa 20%) gestisce un piccolo bar aperto al pubblico, considerato attività commerciale.

Problema: come gestire l’IMU su questo immobile?

Soluzione:

L’art. 82 c. 6 del CTS prevede l’esenzione IMU per gli immobili posseduti e utilizzati dalla ODV per lo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività istituzionali.

Gestione di immobili a uso misto (parte istituzionale, parte commerciale):

  • Si applica l’esenzione IMU proporzionalmente alla parte dell’immobile utilizzata per attività non commerciali.
  • La parte utilizzata per attività commerciali (in questo caso, il bar) è soggetta a IMU secondo le regole ordinarie.

Criteri di ripartizione:

  1. In base alla superficie: se la parte commerciale è chiaramente identificabile, si ripartisce in base ai mq dedicati. Nel caso: 80% esente, 20% imponibile.
  2. In base al tempo di utilizzo: se la parte commerciale e quella istituzionale si alternano sullo stesso spazio (es. la sala riunioni usata anche per eventi a pagamento), si ripartisce in base alle ore di utilizzo.
  3. In via residuale, in base ai ricavi: criterio meno rigoroso, da utilizzare solo quando gli altri non sono praticabili.

Adempimenti:

  1. Comunicazione al Comune della ripartizione applicata, con documentazione che la giustifichi (planimetria, calcolo mq, delibera del consiglio direttivo).
  2. Versamento IMU sulla quota imponibile: secondo le scadenze ordinarie (16 giugno acconto, 16 dicembre saldo).
  3. Dichiarazione IMU ENC se ci sono variazioni o per il primo anno di utilizzo misto.

Estensione dell’esenzione al comodato (L. 213/2023):

Dal 2024, l’esenzione IMU si applica anche agli immobili in comodato d’uso gratuito tra ETS collegati funzionalmente o strutturalmente, e agli immobili temporaneamente non utilizzati. La Circolare MEF n. 2/DF del 16 luglio 2024 ha fornito i chiarimenti operativi. Per la vostra ODV, se in futuro voleste concedere l’immobile in comodato a un’altra ODV collegata, l’esenzione IMU si manterrebbe per la parte istituzionale.

Attenzione: la “modalità non commerciale” dell’uso istituzionale dell’immobile è una condizione sostanziale. Se la ODV percepisse corrispettivi per l’uso dell’immobile (anche solo dai propri soci), questi devono rispettare il test costi/ricavi dell’art. 79 c. 2 (con tolleranza 6%). Altrimenti l’uso si riqualifica come commerciale e perde l’esenzione.

💡 Approfondisci: consulta la guida IMU e Tributi Locali per gli ETS.

Caso 5.2: 5×1000

Situazione: una ODV iscritta al RUNTS vuole accedere al 5×1000 ma è la prima volta.

Problema: quali sono gli adempimenti per l’iscrizione e la successiva rendicontazione?

Soluzione:

Le ODV iscritte al RUNTS sono automaticamente accreditate al 5×1000 se rientrano nell’elenco permanente. In caso contrario, devono presentare istanza di accreditamento.

Scadenze ricorrenti annuali:

  • 10 aprile: scadenza ordinaria per l’iscrizione al 5×1000.
  • 20 aprile: pubblicazione elenco provvisorio degli enti accreditati.
  • 30 settembre: scadenza per la remissione in bonis (con sanzione di 250 €, codice tributo 8115).
  • 31 dicembre: termine ultimo per l’iscrizione effettiva al RUNTS, condizione per accedere al 5×1000.

Adempimenti operativi:

  1. Verificare/inserire l’IBAN dell’ODV nella piattaforma RUNTS.
  2. Verificare la corretta esposizione dei dati identificativi della ODV nell’elenco degli accreditati.
  3. Promuovere la propria scelta ai contribuenti (campagne di comunicazione, codice fiscale dell’ente sul sito, materiale informativo).

Rendicontazione:

  • Contributo ≤ 20.000 €: modulistica del D.D. 488/2021, conservazione 10 anni, pubblicazione sul sito web.
  • Contributo > 20.000 €: piattaforma informatica obbligatoria, modulistica del D.D. 396/2022.
  • Termine: entro 12 mesi dalla percezione del contributo, con pubblicazione sul sito web entro i successivi 60 giorni.
  • Sanzione per omessa pubblicazione: 25% del contributo percepito.

💡 Approfondisci: consulta la guida 5×1000: Guida Completa alla Gestione e Rendicontazione.

Caso 5.3: Erogazioni liberali ricevute con detrazione/deduzione per il donatore

Situazione: una ODV riceve una donazione di 5.000 € da un imprenditore con reddito di 80.000 €. Il donatore chiede informazioni su come ottenere il beneficio fiscale.

Problema: detrazione o deduzione? Cosa conviene al donatore?

Soluzione:

Le erogazioni liberali a favore delle ODV iscritte al RUNTS godono delle agevolazioni dell’art. 83 CTS. Il donatore ha due opzioni alternative:

Opzione A. Detrazione IRPEF del 35% (art. 83 c. 1 CTS):

  • Detrazione del 35% su un importo massimo di 30.000 € annui.
  • Per il caso (donazione 5.000 €): detrazione = 5.000 × 35% = 1.750 €.
  • Per redditi sopra 50.000 €, si applica la riduzione di 260 € dell’art. 16-ter TUIR (e ulteriori per scaglioni più alti). Per il caso (reddito 80.000 €): detrazione effettiva ridotta a circa 1.490 €.

Opzione B. Deduzione dal reddito complessivo fino al 10% (art. 83 c. 2 CTS):

  • Deduzione fino al 10% del reddito complessivo, senza limite quantitativo (l’eccedenza si riporta nei 4 periodi d’imposta successivi).
  • Per il caso (reddito 80.000 €): tetto massimo deducibile = 8.000 €. Donazione 5.000 € interamente deducibile.
  • Risparmio fiscale = 5.000 × aliquota marginale IRPEF (per 80.000 € = 35%) = 1.750 € (+ addizionali regionali e comunali).

Conclusione per il caso: le due opzioni danno risparmio simile per redditi medi (35-43%). Per redditi alti (oltre 50.000 €), la deduzione è generalmente più conveniente perché non subisce la riduzione dell’art. 16-ter. Per redditi medio-bassi (sotto 50.000 €), la detrazione del 35% può essere preferibile.

Adempimenti per la ODV:

  1. Ricevere il pagamento in modalità tracciata (bonifico, carta di credito, assegno). Le donazioni in contanti sopra i limiti di legge non sono ammesse all’agevolazione.
  2. Rilasciare ricevuta con causale “Erogazione liberale ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. 117/2017”, importo, dati del donatore, IBAN ODV.
  3. Conservare la documentazione per 10 anni.
  4. Comunicazione all’Anagrafe Tributaria per donazioni superiori a 220.000 € annui da un singolo donatore (in tal caso, informare il donatore di questo aspetto).

💡 Approfondisci: consulta la guida Agevolazioni Fiscali per i Donatori di Enti del Terzo Settore.

Conclusioni e Raccomandazioni

La fiscalità delle ODV, dal 2026, è uscita dalla fase transitoria. I punti da fissare:

  1. Sotto 65.000 € di entrate complessive, l’art. 84 CTS è il vostro alleato: decommercializzazione strutturale di vendita beni gratuiti, beni dei volontari e somministrazione occasionale. Più coefficiente 1% sui residui commerciali.
  2. Sopra 65.000 €, opzione regime art. 86 sotto 85.000 € di ricavi commerciali (coefficiente 1%) o art. 80 senza soglia massima.
  3. Rimborsi forfetari ai volontari ETS aboliti dal 1° giugno 2024: solo rimborsi analitici documentati. Adottate un regolamento interno e un modello di nota spese.
  4. Convenzioni ex art. 56 con la PA: la sentenza CGUE C-353/2024 ha confermato la solidità dello strumento. Documentate sempre il mero rimborso delle spese.
  5. Imposte indirette pienamente agevolate: registro fisso 200 €, esenzione bollo, successioni/donazioni, IMU sugli immobili istituzionali (anche in comodato dal 2024).
  6. Erogazioni liberali al 35% detrazione o 10% deduzione: leva potente per i donatori. Per redditi alti, deduzione quasi sempre più conveniente.
  7. IVA prorogata al 2036: niente obbligo generalizzato di partita IVA fino a quella data.

💡 Tool e guide consigliate:

Riferimenti Normativi Essenziali (Riepilogo)

  • D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (CTS), artt. 5, 6, 7, 17, 32-34, 56, 79, 82, 83, 84, 86, 87, 89.
  • D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186 (correttivo CTS), artt. 2 e 6.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 16-ter, 143-149.
  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Decreto IVA), art. 4 c. 4.
  • L. 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024), art. 1 c. 71.
  • Direttiva UE 2020/285 (recepita per la soglia 85.000 € art. 86).
  • D.M. 28 novembre 2019 (donazioni in natura).
  • D.M. 39/2020 (modelli bilancio ETS).
  • D.M. 107/2021 (attività diverse).
  • Sentenza CGUE C-353/2024 (luglio 2025).
  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19 febbraio 2026.
  • Circolare MEF n. 2/DF del 16 luglio 2024.
  • L. 26 luglio 2024, n. 104 – Introduzione dell’art. 13 c. 2-bis CTS.
  • D.M. 18 febbraio 2026 (GU n. 67 del 21 marzo 2026) – Modello E rendiconto per cassa in forma aggregata.

FAQ Operative

La nostra ODV eroga da anni 100 € al mese a 5 volontari “storici” come compenso per il loro impegno. Dobbiamo regolarizzare?

Sì, e con una certa urgenza. Già prima del 2024 questa prassi era irregolare: un rimborso forfetario non documentato e sistematico configura un compenso, non un rimborso, indipendentemente dalla denominazione che gli date. Con l’abrogazione del rimborso forfettario autocertificato dal 1° giugno 2024, la situazione si è ulteriormente chiarita: non c’è più alcuna copertura normativa per erogazioni forfettarie. Le vie di regolarizzazione: a) smettere di erogare i 100 €/mese e passare al rimborso analitico documentato (note spese con scontrini); b) se volete davvero remunerare l’impegno di alcuni collaboratori chiave, formalizzare il rapporto come collaborazione coordinata e continuativa (con conseguenti contributi INPS Gestione Separata e ritenute IRPEF) o lavoro autonomo occasionale; c) per le erogazioni già fatte dal 1° giugno 2024 in poi, valutate con il commercialista un ravvedimento operoso (sanzioni ridotte). Continuare con la prassi attuale espone la ODV a contestazioni fiscali e contributive che possono essere onerose.

Una ditta vuole donarci un’auto usata del valore di 8.000 € da usare per le attività istituzionali. Cosa dobbiamo fare?

Procedura: a) la ditta donante predispone DDT e dichiarazione scritta con descrizione del veicolo, dati identificativi, valore (€ 8.000); b) voi rilasciate ricevuta di donazione in natura; c) iscrivete il veicolo nel registro dei beni ammortizzabili (se durevole). Sotto i 15.000 €, non c’è obbligo di comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate per la ditta. Sotto i 30.000 €, non è obbligatoria la perizia giurata (basta una stima ragionata). La ditta potrà dedurre la donazione fino al 10% del reddito complessivo dichiarato. Aspetti gestionali: la titolarità del veicolo va volturata al PRA, dovrete pagare bollo e assicurazione. Se il veicolo verrà usato esclusivamente per attività istituzionali non commerciali, le spese sono parte dei costi istituzionali della ODV. Se il veicolo verrà usato anche per attività commerciali (es. eventi a pagamento, trasporti per i quali si percepisce un contributo che eccede i costi), va prevista una ripartizione gestionale.

Abbiamo ricevuto un lascito di 200.000 € in denaro. Possiamo usarlo subito o ci sono vincoli?

Dipende dal testamento. Se il testatore ha previsto un vincolo di destinazione (es. “lascio 200.000 € alla ODV X per la realizzazione di un centro diurno per anziani”), siete tenuti a rispettarlo: utilizzare le somme per altre attività configurerebbe inadempimento e potrebbe esporre la ODV a contestazioni da parte degli eredi o di altri beneficiari. Se il lascito è senza vincoli, potete utilizzarlo liberamente nell’ambito delle vostre finalità istituzionali. Adempimenti fiscali: il lascito è esente da imposta sulle successioni (art. 82 c. 2 CTS), va presentata dichiarazione di successione entro 12 mesi indicando l’esenzione. Aspetti gestionali consigliati: con 200.000 € di liquidità improvvisa, è opportuno deliberare in consiglio direttivo un piano di utilizzo del lascito (anche su più anni), evidenziarlo nel bilancio in una posta specifica, e comunicare ai donatori abituali e ai soci come state utilizzando questa risorsa. La trasparenza è la migliore difesa anche reputazionale.

Abbiamo un appartamento in un comune diverso da quello della sede principale, lo abbiamo concesso in comodato a un’altra ODV con cui collaboriamo. Possiamo non pagare l’IMU?

Sì, alle condizioni previste dalla L. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), art. 1 c. 71, chiarite dalla Circolare MEF n. 2/DF del 16 luglio 2024. Condizioni cumulative: a) entrambi gli enti devono essere enti non commerciali (ODV iscritte al RUNTS è il caso più tipico); b) deve esserci un collegamento funzionale (l’attività del comodatario è accessoria o integrativa alle finalità del comodante: es. entrambi vi occupate di assistenza ai disabili) o strutturale (uno dei due enti ha facoltà di nominare i componenti dell’organo di gestione dell’altro); c) contratto di comodato in forma scritta, registrato (con imposta in misura fissa di 200 €); d) il comodatario svolge nell’immobile attività agevolate ex art. 5 CTS in modalità non commerciale. Documentazione da tenere pronta: contratto di comodato registrato, delibere dei due enti sul collegamento, evidenza dell’attività svolta nell’immobile. Presentate dichiarazione IMU ENC al Comune dove si trova l’immobile, indicando l’esenzione e allegando la documentazione. È una delle agevolazioni più importanti per le ODV con patrimonio immobiliare.


📩 La parola a te

I casi pratici sono il modo migliore per capire come le norme della fiscalità ODV si applicano alle situazioni reali. Tra art. 84 con la decommercializzazione strutturale, art. 86 al 1% per i ricavi commerciali, esenzione IMU anche in comodato, erogazioni liberali con detrazione 35% o deduzione 10%, le ODV italiane oggi hanno a disposizione un sistema fiscale tra i più favorevoli mai pensati per il non profit. Resta una macchina da governare con metodo: scelta del regime giusto, contabilità separata, tracciabilità dei rimborsi, rendicontazione delle raccolte fondi.

  • La vostra ODV ha aspetti operativi specifici non coperti da questa guida e volete capire come affrontarli?
  • Avete dubbi sul passaggio dai rimborsi forfetari ai rimborsi analitici e su come gestire la transizione con i volontari “storici”?
  • State per firmare la prima convenzione ex art. 56 con un ente pubblico e volete confrontarvi sulla rendicontazione dei costi?

Raccontatemi nei commenti la vostra situazione: la casistica è infinita e ogni ODV ha le sue specificità. Per i presidenti di ODV che hanno appena assunto l’incarico e si trovano a fronteggiare casi mai gestiti prima, una considerazione finale: non temete di rivolgervi al commercialista per ogni dubbio, anche apparentemente banale. Tante “sviste” si trasformano in mesi di angoscia (e a volte in lettere spaventose) solo perché al momento giusto manca una telefonata di chiarimento. La fiscalità del Terzo Settore è un terreno tecnico, ma con un professionista esperto al vostro fianco diventa governabile. E il valore di una buona consulenza, in questo settore, si misura proprio nella tranquillità con cui potete dedicare l’energia alle attività che la vostra ODV svolge sul campo.

Alessio Cipollone
Alessio Cipollone

Sono un dottore commercialista appassionato di nuove tecnologie ed offro consulenza a liberi professionisti, imprenditori e società. Il mio lavoro non consiste solo nel gestire la contabilità e redigere le dichiarazioni dei redditi ma soprattutto prestare assistenza e fornire una soluzione ai problemi e ai dubbi che possono sorgere nell’amministrazione di un'azienda. Il mio intento è quello di aiutare coloro che vogliono intraprendere nuove attività imprenditoriali con entusiasmo e passione, la stessa che dedico al mio lavoro.

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2 commenti

  1. Buongiorno Dottore,
    ho letto nella sua nota per le donazioni in natura ricevute da una ODV che “Le donazioni in natura sono fiscalmente neutrali per l’ODV ricevente” e lei cita il caso di una donazione di attrezzatura informatica proponendo:
    L’ODV deve iscrivere i beni nel registro dei beni ammortizzabili (se durevoli) o nel registro dei beni di terzi (se in comodato)
    E’ corretto rilevare come contropartita il ricavo di pari importo tra i Proventi straordinari in natura? (Regime di cassa)
    E, nel caso di donazione di derrate alimentari da parte di un supermercato, che l’Ente distribuisce gratuitamente ai più bisognosi, quale registrazione contabile deve essere fatta (regime di cassa) ?

    Grazie

    • Gentile Dottor Sacripanti,
      La ringrazio per il suo puntuale e interessante quesito, che offre l’opportunità di approfondire aspetti cruciali della fiscalità e contabilità delle Organizzazioni di Volontariato (ODV), in particolare per quanto concerne le donazioni in natura e la loro gestione nel regime di cassa. La sua domanda è particolarmente pertinente in un contesto di continua evoluzione normativa per il Terzo Settore.
      1. Neutralità Fiscale delle Donazioni in Natura per le ODV
      Confermo quanto da lei citato dal mio articolo: le donazioni in natura sono, in linea di principio, fiscalmente neutrali per l’ODV ricevente. Questo significa che il valore dei beni ricevuti in donazione non concorre alla formazione del reddito imponibile dell’ente. Tale principio è fondamentale per incentivare le liberalità a favore degli enti non profit e per riconoscere la loro funzione sociale.
      La neutralità fiscale si riflette anche negli adempimenti documentali, che prevedono la predisposizione di un documento di trasporto e una dichiarazione scritta da parte del donante, e il rilascio di una ricevuta di donazione da parte dell’ODV, con la descrizione e il valore dei beni.
      2. Registrazione Contabile delle Donazioni di Beni Durevoli (Regime di Cassa)
      La sua domanda sulla corretta registrazione contabile della donazione di attrezzatura informatica è molto pertinente. Nel regime di cassa, la logica contabile si concentra sui flussi finanziari (entrate e uscite monetarie). Tuttavia, le donazioni in natura, pur non generando un’entrata di cassa, rappresentano un incremento del patrimonio dell’ente e devono essere tracciate.
      La sua proposta di rilevare un ricavo di pari importo tra i proventi straordinari in natura è concettualmente corretta, anche se la terminologia può variare. Più precisamente, nel rendiconto per cassa, le donazioni in natura non vengono registrate come un’entrata di cassa, ma è necessario darne evidenza in calce al rendiconto stesso o in una nota integrativa, specificandone la natura e il valore.
      L’iscrizione dei beni durevoli nel registro dei beni ammortizzabili è un adempimento fondamentale, anche in regime di cassa, per diverse ragioni:
      • Tracciabilità e controllo: Permette di avere un inventario aggiornato dei beni dell’associazione.
      • Trasparenza: Fornisce una visione completa del patrimonio dell’ente, anche ai fini della rendicontazione verso gli stakeholder.
      • Gestione: È essenziale per la gestione operativa e la pianificazione degli investimenti futuri.
      Quindi, pur non avendo una manifestazione finanziaria, la donazione in natura di beni durevoli deve essere valorizzata e iscritta nell’inventario e nel registro dei beni ammortizzabili, e il suo valore deve essere menzionato nel rendiconto annuale per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale dell’ente.
      3. Registrazione Contabile delle Donazioni di Derrate Alimentari (Regime di Cassa)
      Il caso delle donazioni di derrate alimentari da parte di un supermercato, destinate alla distribuzione gratuita ai più bisognosi, presenta delle specificità. Anche in questo caso, trattandosi di donazioni in natura, non si genera un flusso di cassa in entrata. Pertanto, nel rendiconto per cassa, non si avrà una registrazione diretta come ricavo.
      Tuttavia, è fondamentale che l’ODV mantenga una tracciabilità accurata di tali beni. Questo può avvenire attraverso un registro dei beni in natura ricevuti e distribuiti, dove si annotano:
      • La data di ricezione.
      • La descrizione e la quantità delle derrate alimentari.
      • Il valore stimato dei beni (che può essere il valore normale o il costo di acquisto per il donante, se documentato).
      • La data e le modalità di distribuzione.
      Sebbene non si rilevi un ricavo monetario, la valorizzazione di queste donazioni è importante per la trasparenza e per la rendicontazione sociale dell’ODV, dimostrando l’entità delle risorse gestite e l’impatto delle proprie attività. È altresì consigliabile menzionare queste donazioni e la loro gestione nella relazione di missione o in una nota esplicativa al rendiconto per cassa.
      È importante sottolineare che per le cessioni gratuite di derrate alimentari e prodotti farmaceutici, la normativa fiscale prevede specifiche agevolazioni per il donante, che non dovrà indicare separatamente l’IVA.
      4. Ultime Novità Fiscali e Interpretazioni per il Terzo Settore
      Il panorama fiscale del Terzo Settore è in costante evoluzione, con diverse novità che impattano anche le ODV. Tra le più recenti e rilevanti, è opportuno considerare:
      • Riforma Fiscale e Codice del Terzo Settore (CTS): L’entrata in vigore piena della riforma fiscale del Terzo Settore, con le disposizioni del CTS, ha ridefinito molti aspetti, inclusi quelli relativi alle donazioni. L’articolo 83 del CTS, ad esempio, disciplina le detrazioni e deduzioni per le erogazioni liberali a favore degli ETS, fornendo un quadro chiaro per i donatori.
      • Principi Contabili per gli ETS (OIC 35): L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha emanato il principio contabile OIC 35 specificamente per gli Enti del Terzo Settore. Sebbene le ODV in regime di cassa non siano tenute alla contabilità in partita doppia, i principi generali di trasparenza e corretta rappresentazione dei fatti di gestione, anche per le donazioni in natura, rimangono un riferimento importante. L’OIC 35, ad esempio, suggerisce la valorizzazione delle donazioni in natura al fair value alla data di acquisizione, quando determinabile.
      • Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate: L’Agenzia delle Entrate ha fornito nel tempo diverse circolari e risoluzioni che chiariscono l’applicazione delle norme fiscali agli ETS, comprese quelle relative alle donazioni in natura. È sempre consigliabile consultare le ultime pubblicazioni per avere un quadro aggiornato. Ad esempio, il D.I. 28 novembre 2019 ha individuato le tipologie di beni in natura che danno diritto alla detrazione e ha stabilito i criteri di valorizzazione.
      Queste novità rafforzano l’importanza di una gestione contabile e amministrativa rigorosa, anche per le ODV che adottano il regime di cassa, al fine di garantire la massima trasparenza e conformità normativa.
      Conclusioni e Raccomandazioni Operative
      In sintesi, Dottor Sacripanti, la sua intuizione sulla neutralità fiscale delle donazioni in natura è corretta. Per quanto riguarda la registrazione contabile nel regime di cassa, è fondamentale distinguere tra la rilevazione di un ricavo (che non si verifica per le donazioni in natura) e la necessità di una corretta tracciabilità e valorizzazione dei beni ricevuti.
      Per le ODV che adottano il regime di cassa, le raccomandazioni operative sono le seguenti:
      • Beni Durevoli (es. attrezzatura informatica): Iscrivere i beni nel registro dei beni ammortizzabili (o inventario) indicandone il valore. Non si rileva un ricavo nel rendiconto per cassa, ma si deve dare evidenza della donazione in calce al rendiconto o in nota integrativa, specificando il valore e la natura del bene. La sua idea di “provento straordinario in natura” è un buon modo per concettualizzare l’incremento patrimoniale, anche se formalmente non è un ricavo di cassa.
      • Derrate Alimentari: Mantenere un registro interno dettagliato delle derrate ricevute e distribuite, con indicazione di quantità, valore stimato e date di movimentazione. Anche in questo caso, non si rileva un ricavo nel rendiconto per cassa, ma la gestione di tali beni deve essere trasparente e documentata, con menzione nella relazione di missione o in nota esplicativa.
      • Documentazione: Conservare sempre la documentazione completa relativa alle donazioni (documento di trasporto, dichiarazione del donante, ricevuta dell’ODV) per garantire la tracciabilità e la conformità normativa.
      Spero che queste precisazioni possano esserle d’aiuto per rispondere in modo esaustivo e tecnicamente ineccepibile al suo interlocutore, fornendo al contempo utili spunti per la gestione contabile e fiscale della sua ODV.
      Un caro saluto

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