Indirizzo
Strada Prati, 12/3
65124 Pescara
Questa guida è strutturata per problematiche specifiche, con l'obiettivo di fornire risposte concrete e immediatamente applicabili.
Le Organizzazioni di Volontariato (ODV) si trovano quotidianamente ad affrontare numerose questioni fiscali che richiedono soluzioni pratiche e conformi alla normativa vigente. Questa guida raccoglie una serie di casi reali, analizzati e risolti con indicazioni operative, per supportare gli amministratori e i responsabili delle ODV nella gestione degli aspetti fiscali più comuni e complessi.
Il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) ha introdotto importanti novità per le ODV, che si aggiungono alle disposizioni specifiche già previste dalla L. 266/1991 (oggi abrogata). Dal 1° gennaio 2026, con la piena operatività del Titolo X del CTS, sono finalmente applicabili gli artt. 84 (regime di favore per ODV sotto 65.000 € di entrate) e 86 (regime forfetario per attività commerciali) ai fini IRES. Sul fronte IVA, la proroga al 2036 ha congelato il quadro previgente per dieci anni.
Questa guida è strutturata per problematiche specifiche, con l’obiettivo di fornire risposte concrete e immediatamente applicabili.
💡 Tool consigliato: per verificare la qualifica della tua ODV, parti dal Test di Non Commercialità per gli ETS. Per il quadro complessivo degli adempimenti, Checklist Operativa ETS 2026 e Checklist Adempimenti per Enti Non Profit.
Situazione: Una ODV che si occupa di assistenza a persone con disabilità organizza due volte l’anno una vendita di prodotti artigianali realizzati dagli assistiti. Il ricavato viene interamente utilizzato per finanziare le attività istituzionali. Entrate complessive della ODV: 50.000 €.
Problema: come inquadrare fiscalmente questa attività? Quali adempimenti sono necessari?
Soluzione: l’attività può essere inquadrata in due modi alternativi, entrambi favorevoli:
In entrambi i casi i fondi raccolti non costituiscono reddito imponibile (art. 79 c. 4 lett. b CTS).
Adempimenti necessari:
Attenzione: se la vendita diventasse abituale (più di 2-3 volte l’anno con organizzazione strutturata), potrebbe configurarsi come attività commerciale. In tal caso, l’art. 84 c. 1 lett. b) decommercializza sempre (sotto i 65.000 €), purché senza mezzi professionali; sopra la soglia, regime art. 86 (1% per ODV) o ordinario.
Situazione: una ODV che si occupa di protezione civile organizza corsi di primo soccorso aperti alla cittadinanza, richiedendo un contributo di 50 euro per coprire i costi. Ricavi annui: 8.000 €. Costi diretti: 7.500 €.
Problema: si tratta di attività commerciale? È necessario emettere fattura?
Soluzione:
Condizioni operative:
Adempimenti:
Attenzione: se i contributi superassero sistematicamente i costi effettivi oltre la tolleranza, l’attività verrebbe riqualificata come commerciale. In quel caso, la ODV può accedere al regime art. 86 (coefficiente 1%): per 8.000 € di ricavi commerciali, IRES = 8.000 × 1% × 24% = 19,20 €.
Situazione: una ODV stipula una convenzione con un Comune per il servizio di trasporto di persone anziane, ricevendo un rimborso forfetario di 15.000 € annui.
Problema: come inquadrare fiscalmente il rimborso? È soggetto a IVA?
Soluzione:
Condizioni:
Adempimenti:
Trattamento fiscale:
Attenzione: se il rimborso fosse manifestamente superiore alle spese effettivamente sostenute, o se la convenzione prevedesse un corrispettivo anziché un rimborso, l’operazione potrebbe essere riqualificata come commerciale. Eventuali piccoli avanzi rientrano nella tolleranza 6% triennale dell’art. 79 c. 2-bis.
💡 Approfondisci: consulta la guida Aspetti Fiscali delle Convenzioni tra Enti Pubblici ed ETS (Art. 56 CTS).
Situazione: un volontario di una ODV utilizza la propria auto per svolgere attività di assistenza domiciliare, percorrendo 500 km in un mese. Inoltre, sostiene spese per pasti durante il servizio.
Problema: come gestire correttamente i rimborsi? Quali documenti sono necessari?
Soluzione:
I rimborsi analitici (a piè di lista) sono fiscalmente neutri sia per la ODV sia per il volontario, a condizione che siano:
Procedura corretta:
Adempimenti:
Attenzione: i rimborsi devono essere occasionali e proporzionati. Erogare rimborsi sistematici e di importo elevato a un singolo volontario può far insorgere il sospetto di compenso mascherato, con conseguente riqualificazione e applicazione di ritenute e contributi.
Situazione: una ODV aveva adottato in passato un sistema di rimborsi forfetari ai volontari (10 €/giorno e 150 €/mese) per semplificare la gestione amministrativa. Vorrebbe continuare nel 2026 e oltre.
Problema: è ancora possibile erogare rimborsi forfetari ai volontari ETS?
Soluzione: questo è un punto cruciale che è cambiato in modo sostanziale e va capito bene.
Il rimborso forfettario autocertificato di 10 €/giorno e 150 €/mese, previsto dal vecchio art. 17 c. 4 del CTS per attività svolte fuori dal territorio comunale, è stato ABROGATO dal 1° giugno 2024.
Per i volontari ETS in generale (art. 17 CTS), oggi sono ammessi esclusivamente i rimborsi analitici documentati (come da Caso 2.1). Erogare rimborsi forfetari non documentati espone la ODV a contestazioni: in caso di accertamento, le somme erogate possono essere riqualificate come compenso non documentato, con recupero IRPEF, contributi previdenziali e sanzioni.
Per i volontari sportivi (ipotesi che riguarda solo le ASD/SSD, non le ODV), vale invece l’art. 29 D.Lgs. 36/2021: rimborsi forfettari fino a 400 €/mese, ma solo per eventi e manifestazioni riconosciuti, con delibera preventiva e comunicazione al RASD.
Cosa fare se nel 2024-2025 si erano erogati rimborsi forfetari?
Adempimenti operativi per rimborsi analitici:
Attenzione: alcune ODV continuano a erogare “piccoli rimborsi” forfetari sostenendo che siano “spese vive non documentabili”. Tecnicamente, non sono ammessi. Se proprio si vogliono coprire piccole spese non documentabili (es. ingressi a manifestazioni, mance, parcheggi su strada), conviene strutturare la nota spese con voce specifica “Spese minute non documentabili” e tenerle entro limiti modesti, con autocertificazione dettagliata.
Situazione: una ODV che opera nell’ambito dell’accoglienza ai migranti coinvolge come volontari anche alcuni cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.
Problema: è possibile rimborsare le spese a volontari stranieri? Ci sono adempimenti particolari?
Soluzione: i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti possono svolgere attività di volontariato e ricevere rimborsi spese alle stesse condizioni dei cittadini italiani.
Adempimenti specifici:
Attenzione: l’attività di volontariato non costituisce un requisito per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, né può sostituire un rapporto di lavoro. Va inoltre tenuto presente che, per cittadini extracomunitari in particolare condizioni di soggiorno, l’attività di volontariato deve essere realmente tale e non mascherare un rapporto di lavoro non autorizzato.
Situazione: una ODV vuole lanciare una campagna di crowdfunding per finanziare l’acquisto di un’ambulanza.
Problema: come gestire fiscalmente i fondi raccolti? Quali adempimenti sono necessari?
Soluzione: i fondi raccolti tramite crowdfunding sono generalmente qualificabili come liberalità (donazioni) o come raccolte fondi pubbliche occasionali ex art. 7 CTS, in entrambi i casi non imponibili IRES per la ODV (art. 79 c. 4 lett. a e b CTS).
Distinzione tra le due tipologie:
Adempimenti:
Attenzione: se la raccolta fondi prevede una controprestazione di valore proporzionato (es. l’acquisto di un evento, di un servizio, di un prodotto), siamo fuori dalla logica della donazione e dentro l’attività commerciale, con conseguenti obblighi.
Situazione: un’azienda dona a una ODV attrezzature informatiche usate del valore di 5.000 euro.
Problema: come contabilizzare la donazione? Quali documenti sono necessari?
Soluzione:
Le donazioni in natura sono fiscalmente neutrali per la ODV ricevente. Per l’azienda donante, la donazione è deducibile dal reddito d’impresa fino al 10% del reddito complessivo dichiarato (art. 83 c. 2 CTS).
Adempimenti per l’azienda donante:
Adempimenti per la ODV ricevente:
Valorizzazione: il D.M. 28 novembre 2019 prevede criteri specifici per la valutazione dei beni donati. Per beni usati, si fa riferimento al valore di mercato del bene nelle stesse condizioni d’uso.
Attenzione: se i beni donati vengono successivamente venduti dalla ODV, il ricavato costituisce provento commerciale, salvo che la vendita avvenga nell’ambito di una raccolta fondi occasionale ex art. 7 CTS o nella decommercializzazione dell’art. 84 c. 1 lett. a) CTS (vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito ai fini di sovvenzione).
Situazione: una ODV riceve un lascito testamentario consistente in un appartamento e una somma di denaro.
Problema: quali sono gli adempimenti fiscali? Ci sono imposte da pagare?
Soluzione:
I lasciti testamentari a favore delle ODV sono integralmente esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni, e dalle imposte ipotecarie e catastali (art. 82 c. 2 CTS).
Adempimenti:
Aspetti gestionali post-acquisizione:
Attenzione: ricevere un lascito immobiliare è un evento gestionalmente impegnativo per una ODV. Valutate sempre con un notaio esperto in materia di Terzo Settore. Per immobili particolarmente onerosi (es. con debiti, mutui, contenziosi), l’accettazione con beneficio d’inventario è quasi obbligatoria.
Situazione: una ODV di nuova costituzione deve scegliere il regime contabile più adatto. Prevede di svolgere sia attività istituzionali sia alcune attività commerciali marginali (vendita di gadget all’ingresso degli eventi).
Problema: quale regime adottare? Quali sono i pro e i contro?
Soluzione: per le ODV iscritte al RUNTS con attività commerciali marginali, sono disponibili dal 2026:
Vantaggi del regime art. 86 per le ODV:
Esempio numerico: ODV con 30.000 € di ricavi commerciali residui in regime art. 86: 30.000 × 1% × 24% = 72 € di IRES.
Attenzione: la L. 398/1991 dal 1° gennaio 2026 NON è più applicabile alle ODV (art. 89 c. 1 lett. c CTS). Resta applicabile solo alle ASD/SSD non iscritte al RUNTS. Le ODV che storicamente la utilizzavano (raramente, perché era pensata per il mondo sportivo) devono transitare al regime art. 86, che peraltro è equivalente o più favorevole.
Adempimenti minimi (regime art. 86):
Attenzione: anche nel regime art. 86 è necessario tenere separate le attività commerciali da quelle istituzionali, attraverso una contabilità separata gestionale o un sistema di rilevazione che permetta di distinguere le diverse tipologie di entrate e uscite.
💡 Approfondisci: consulta la guida La fiscalità delle Organizzazioni di Volontariato (ODV) per il quadro completo.
Situazione: una ODV che applica il regime forfetario art. 86 supera il limite di 85.000 € di ricavi commerciali nell’anno in corso.
Problema: quali sono le conseguenze? Come gestire il passaggio?
Soluzione: il superamento del limite di 85.000 € comporta l’uscita dal regime forfetario art. 86 a partire dal periodo d’imposta successivo (non immediato, quindi nell’anno del superamento si continua ad applicare il regime).
Opzioni dal periodo d’imposta successivo:
Adempimenti per il passaggio:
Confronto convenienza (esempio: ODV con 100.000 € ricavi commerciali):
In questo esempio, l’art. 80 è più conveniente. Ma se i costi reali fossero 96.000 € (margine ridotto), il regime ordinario darebbe IRES su 4.000 € = 960 €, più conveniente. Vale sempre la simulazione caso per caso.
Attenzione: se il superamento è strutturale e non occasionale, conviene programmare il passaggio con il commercialista già nell’anno del superamento, per avere già pronte le scritture contabili al 1° gennaio dell’anno successivo.
Situazione: una ODV svolge sia attività istituzionali sia commerciali e ha optato per il regime ordinario.
Problema: come organizzare la contabilità separata? Quali sono gli obblighi specifici?
Soluzione:
La contabilità separata è obbligatoria per gli ETS non commerciali con attività commerciale (art. 13 c. 2 CTS, art. 87 CTS). La Circolare AdE 1/E del 19 febbraio 2026 ha però ammesso una valutazione unitaria semplificata per gli ETS con proventi complessivi inferiori a 300.000 €.
Modalità pratiche:
Criteri di ripartizione dei costi promiscui:
Adempimenti:
Attenzione: la mancata tenuta della contabilità separata, dove obbligatoria, può comportare la riqualificazione dell’ente come commerciale (con perdita delle agevolazioni fiscali) o l’applicazione presunta delle regole più sfavorevoli (es. tassazione integrale degli incassi). Anche dove vale la valutazione unitaria semplificata della Circolare 1/E/2026, conviene mantenere almeno una contabilità separata gestionale.
Situazione: una ODV è proprietaria di un immobile utilizzato come sede e per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali. In una parte dell’immobile (circa 20%) gestisce un piccolo bar aperto al pubblico, considerato attività commerciale.
Problema: come gestire l’IMU su questo immobile?
Soluzione:
L’art. 82 c. 6 del CTS prevede l’esenzione IMU per gli immobili posseduti e utilizzati dalla ODV per lo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività istituzionali.
Gestione di immobili a uso misto (parte istituzionale, parte commerciale):
Criteri di ripartizione:
Adempimenti:
Estensione dell’esenzione al comodato (L. 213/2023):
Dal 2024, l’esenzione IMU si applica anche agli immobili in comodato d’uso gratuito tra ETS collegati funzionalmente o strutturalmente, e agli immobili temporaneamente non utilizzati. La Circolare MEF n. 2/DF del 16 luglio 2024 ha fornito i chiarimenti operativi. Per la vostra ODV, se in futuro voleste concedere l’immobile in comodato a un’altra ODV collegata, l’esenzione IMU si manterrebbe per la parte istituzionale.
Attenzione: la “modalità non commerciale” dell’uso istituzionale dell’immobile è una condizione sostanziale. Se la ODV percepisse corrispettivi per l’uso dell’immobile (anche solo dai propri soci), questi devono rispettare il test costi/ricavi dell’art. 79 c. 2 (con tolleranza 6%). Altrimenti l’uso si riqualifica come commerciale e perde l’esenzione.
💡 Approfondisci: consulta la guida IMU e Tributi Locali per gli ETS.
Situazione: una ODV iscritta al RUNTS vuole accedere al 5×1000 ma è la prima volta.
Problema: quali sono gli adempimenti per l’iscrizione e la successiva rendicontazione?
Soluzione:
Le ODV iscritte al RUNTS sono automaticamente accreditate al 5×1000 se rientrano nell’elenco permanente. In caso contrario, devono presentare istanza di accreditamento.
Scadenze ricorrenti annuali:
Adempimenti operativi:
Rendicontazione:
💡 Approfondisci: consulta la guida 5×1000: Guida Completa alla Gestione e Rendicontazione.
Situazione: una ODV riceve una donazione di 5.000 € da un imprenditore con reddito di 80.000 €. Il donatore chiede informazioni su come ottenere il beneficio fiscale.
Problema: detrazione o deduzione? Cosa conviene al donatore?
Soluzione:
Le erogazioni liberali a favore delle ODV iscritte al RUNTS godono delle agevolazioni dell’art. 83 CTS. Il donatore ha due opzioni alternative:
Opzione A. Detrazione IRPEF del 35% (art. 83 c. 1 CTS):
Opzione B. Deduzione dal reddito complessivo fino al 10% (art. 83 c. 2 CTS):
Conclusione per il caso: le due opzioni danno risparmio simile per redditi medi (35-43%). Per redditi alti (oltre 50.000 €), la deduzione è generalmente più conveniente perché non subisce la riduzione dell’art. 16-ter. Per redditi medio-bassi (sotto 50.000 €), la detrazione del 35% può essere preferibile.
Adempimenti per la ODV:
💡 Approfondisci: consulta la guida Agevolazioni Fiscali per i Donatori di Enti del Terzo Settore.
La fiscalità delle ODV, dal 2026, è uscita dalla fase transitoria. I punti da fissare:
💡 Tool e guide consigliate:
Sì, e con una certa urgenza. Già prima del 2024 questa prassi era irregolare: un rimborso forfetario non documentato e sistematico configura un compenso, non un rimborso, indipendentemente dalla denominazione che gli date. Con l’abrogazione del rimborso forfettario autocertificato dal 1° giugno 2024, la situazione si è ulteriormente chiarita: non c’è più alcuna copertura normativa per erogazioni forfettarie. Le vie di regolarizzazione: a) smettere di erogare i 100 €/mese e passare al rimborso analitico documentato (note spese con scontrini); b) se volete davvero remunerare l’impegno di alcuni collaboratori chiave, formalizzare il rapporto come collaborazione coordinata e continuativa (con conseguenti contributi INPS Gestione Separata e ritenute IRPEF) o lavoro autonomo occasionale; c) per le erogazioni già fatte dal 1° giugno 2024 in poi, valutate con il commercialista un ravvedimento operoso (sanzioni ridotte). Continuare con la prassi attuale espone la ODV a contestazioni fiscali e contributive che possono essere onerose.
Procedura: a) la ditta donante predispone DDT e dichiarazione scritta con descrizione del veicolo, dati identificativi, valore (€ 8.000); b) voi rilasciate ricevuta di donazione in natura; c) iscrivete il veicolo nel registro dei beni ammortizzabili (se durevole). Sotto i 15.000 €, non c’è obbligo di comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate per la ditta. Sotto i 30.000 €, non è obbligatoria la perizia giurata (basta una stima ragionata). La ditta potrà dedurre la donazione fino al 10% del reddito complessivo dichiarato. Aspetti gestionali: la titolarità del veicolo va volturata al PRA, dovrete pagare bollo e assicurazione. Se il veicolo verrà usato esclusivamente per attività istituzionali non commerciali, le spese sono parte dei costi istituzionali della ODV. Se il veicolo verrà usato anche per attività commerciali (es. eventi a pagamento, trasporti per i quali si percepisce un contributo che eccede i costi), va prevista una ripartizione gestionale.
Dipende dal testamento. Se il testatore ha previsto un vincolo di destinazione (es. “lascio 200.000 € alla ODV X per la realizzazione di un centro diurno per anziani”), siete tenuti a rispettarlo: utilizzare le somme per altre attività configurerebbe inadempimento e potrebbe esporre la ODV a contestazioni da parte degli eredi o di altri beneficiari. Se il lascito è senza vincoli, potete utilizzarlo liberamente nell’ambito delle vostre finalità istituzionali. Adempimenti fiscali: il lascito è esente da imposta sulle successioni (art. 82 c. 2 CTS), va presentata dichiarazione di successione entro 12 mesi indicando l’esenzione. Aspetti gestionali consigliati: con 200.000 € di liquidità improvvisa, è opportuno deliberare in consiglio direttivo un piano di utilizzo del lascito (anche su più anni), evidenziarlo nel bilancio in una posta specifica, e comunicare ai donatori abituali e ai soci come state utilizzando questa risorsa. La trasparenza è la migliore difesa anche reputazionale.
Sì, alle condizioni previste dalla L. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), art. 1 c. 71, chiarite dalla Circolare MEF n. 2/DF del 16 luglio 2024. Condizioni cumulative: a) entrambi gli enti devono essere enti non commerciali (ODV iscritte al RUNTS è il caso più tipico); b) deve esserci un collegamento funzionale (l’attività del comodatario è accessoria o integrativa alle finalità del comodante: es. entrambi vi occupate di assistenza ai disabili) o strutturale (uno dei due enti ha facoltà di nominare i componenti dell’organo di gestione dell’altro); c) contratto di comodato in forma scritta, registrato (con imposta in misura fissa di 200 €); d) il comodatario svolge nell’immobile attività agevolate ex art. 5 CTS in modalità non commerciale. Documentazione da tenere pronta: contratto di comodato registrato, delibere dei due enti sul collegamento, evidenza dell’attività svolta nell’immobile. Presentate dichiarazione IMU ENC al Comune dove si trova l’immobile, indicando l’esenzione e allegando la documentazione. È una delle agevolazioni più importanti per le ODV con patrimonio immobiliare.
I casi pratici sono il modo migliore per capire come le norme della fiscalità ODV si applicano alle situazioni reali. Tra art. 84 con la decommercializzazione strutturale, art. 86 al 1% per i ricavi commerciali, esenzione IMU anche in comodato, erogazioni liberali con detrazione 35% o deduzione 10%, le ODV italiane oggi hanno a disposizione un sistema fiscale tra i più favorevoli mai pensati per il non profit. Resta una macchina da governare con metodo: scelta del regime giusto, contabilità separata, tracciabilità dei rimborsi, rendicontazione delle raccolte fondi.
Raccontatemi nei commenti la vostra situazione: la casistica è infinita e ogni ODV ha le sue specificità. Per i presidenti di ODV che hanno appena assunto l’incarico e si trovano a fronteggiare casi mai gestiti prima, una considerazione finale: non temete di rivolgervi al commercialista per ogni dubbio, anche apparentemente banale. Tante “sviste” si trasformano in mesi di angoscia (e a volte in lettere spaventose) solo perché al momento giusto manca una telefonata di chiarimento. La fiscalità del Terzo Settore è un terreno tecnico, ma con un professionista esperto al vostro fianco diventa governabile. E il valore di una buona consulenza, in questo settore, si misura proprio nella tranquillità con cui potete dedicare l’energia alle attività che la vostra ODV svolge sul campo.
Buongiorno Dottore,
ho letto nella sua nota per le donazioni in natura ricevute da una ODV che “Le donazioni in natura sono fiscalmente neutrali per l’ODV ricevente” e lei cita il caso di una donazione di attrezzatura informatica proponendo:
L’ODV deve iscrivere i beni nel registro dei beni ammortizzabili (se durevoli) o nel registro dei beni di terzi (se in comodato)
E’ corretto rilevare come contropartita il ricavo di pari importo tra i Proventi straordinari in natura? (Regime di cassa)
E, nel caso di donazione di derrate alimentari da parte di un supermercato, che l’Ente distribuisce gratuitamente ai più bisognosi, quale registrazione contabile deve essere fatta (regime di cassa) ?
Grazie
Gentile Dottor Sacripanti,
La ringrazio per il suo puntuale e interessante quesito, che offre l’opportunità di approfondire aspetti cruciali della fiscalità e contabilità delle Organizzazioni di Volontariato (ODV), in particolare per quanto concerne le donazioni in natura e la loro gestione nel regime di cassa. La sua domanda è particolarmente pertinente in un contesto di continua evoluzione normativa per il Terzo Settore.
1. Neutralità Fiscale delle Donazioni in Natura per le ODV
Confermo quanto da lei citato dal mio articolo: le donazioni in natura sono, in linea di principio, fiscalmente neutrali per l’ODV ricevente. Questo significa che il valore dei beni ricevuti in donazione non concorre alla formazione del reddito imponibile dell’ente. Tale principio è fondamentale per incentivare le liberalità a favore degli enti non profit e per riconoscere la loro funzione sociale.
La neutralità fiscale si riflette anche negli adempimenti documentali, che prevedono la predisposizione di un documento di trasporto e una dichiarazione scritta da parte del donante, e il rilascio di una ricevuta di donazione da parte dell’ODV, con la descrizione e il valore dei beni.
2. Registrazione Contabile delle Donazioni di Beni Durevoli (Regime di Cassa)
La sua domanda sulla corretta registrazione contabile della donazione di attrezzatura informatica è molto pertinente. Nel regime di cassa, la logica contabile si concentra sui flussi finanziari (entrate e uscite monetarie). Tuttavia, le donazioni in natura, pur non generando un’entrata di cassa, rappresentano un incremento del patrimonio dell’ente e devono essere tracciate.
La sua proposta di rilevare un ricavo di pari importo tra i proventi straordinari in natura è concettualmente corretta, anche se la terminologia può variare. Più precisamente, nel rendiconto per cassa, le donazioni in natura non vengono registrate come un’entrata di cassa, ma è necessario darne evidenza in calce al rendiconto stesso o in una nota integrativa, specificandone la natura e il valore.
L’iscrizione dei beni durevoli nel registro dei beni ammortizzabili è un adempimento fondamentale, anche in regime di cassa, per diverse ragioni:
• Tracciabilità e controllo: Permette di avere un inventario aggiornato dei beni dell’associazione.
• Trasparenza: Fornisce una visione completa del patrimonio dell’ente, anche ai fini della rendicontazione verso gli stakeholder.
• Gestione: È essenziale per la gestione operativa e la pianificazione degli investimenti futuri.
Quindi, pur non avendo una manifestazione finanziaria, la donazione in natura di beni durevoli deve essere valorizzata e iscritta nell’inventario e nel registro dei beni ammortizzabili, e il suo valore deve essere menzionato nel rendiconto annuale per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale dell’ente.
3. Registrazione Contabile delle Donazioni di Derrate Alimentari (Regime di Cassa)
Il caso delle donazioni di derrate alimentari da parte di un supermercato, destinate alla distribuzione gratuita ai più bisognosi, presenta delle specificità. Anche in questo caso, trattandosi di donazioni in natura, non si genera un flusso di cassa in entrata. Pertanto, nel rendiconto per cassa, non si avrà una registrazione diretta come ricavo.
Tuttavia, è fondamentale che l’ODV mantenga una tracciabilità accurata di tali beni. Questo può avvenire attraverso un registro dei beni in natura ricevuti e distribuiti, dove si annotano:
• La data di ricezione.
• La descrizione e la quantità delle derrate alimentari.
• Il valore stimato dei beni (che può essere il valore normale o il costo di acquisto per il donante, se documentato).
• La data e le modalità di distribuzione.
Sebbene non si rilevi un ricavo monetario, la valorizzazione di queste donazioni è importante per la trasparenza e per la rendicontazione sociale dell’ODV, dimostrando l’entità delle risorse gestite e l’impatto delle proprie attività. È altresì consigliabile menzionare queste donazioni e la loro gestione nella relazione di missione o in una nota esplicativa al rendiconto per cassa.
È importante sottolineare che per le cessioni gratuite di derrate alimentari e prodotti farmaceutici, la normativa fiscale prevede specifiche agevolazioni per il donante, che non dovrà indicare separatamente l’IVA.
4. Ultime Novità Fiscali e Interpretazioni per il Terzo Settore
Il panorama fiscale del Terzo Settore è in costante evoluzione, con diverse novità che impattano anche le ODV. Tra le più recenti e rilevanti, è opportuno considerare:
• Riforma Fiscale e Codice del Terzo Settore (CTS): L’entrata in vigore piena della riforma fiscale del Terzo Settore, con le disposizioni del CTS, ha ridefinito molti aspetti, inclusi quelli relativi alle donazioni. L’articolo 83 del CTS, ad esempio, disciplina le detrazioni e deduzioni per le erogazioni liberali a favore degli ETS, fornendo un quadro chiaro per i donatori.
• Principi Contabili per gli ETS (OIC 35): L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha emanato il principio contabile OIC 35 specificamente per gli Enti del Terzo Settore. Sebbene le ODV in regime di cassa non siano tenute alla contabilità in partita doppia, i principi generali di trasparenza e corretta rappresentazione dei fatti di gestione, anche per le donazioni in natura, rimangono un riferimento importante. L’OIC 35, ad esempio, suggerisce la valorizzazione delle donazioni in natura al fair value alla data di acquisizione, quando determinabile.
• Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate: L’Agenzia delle Entrate ha fornito nel tempo diverse circolari e risoluzioni che chiariscono l’applicazione delle norme fiscali agli ETS, comprese quelle relative alle donazioni in natura. È sempre consigliabile consultare le ultime pubblicazioni per avere un quadro aggiornato. Ad esempio, il D.I. 28 novembre 2019 ha individuato le tipologie di beni in natura che danno diritto alla detrazione e ha stabilito i criteri di valorizzazione.
Queste novità rafforzano l’importanza di una gestione contabile e amministrativa rigorosa, anche per le ODV che adottano il regime di cassa, al fine di garantire la massima trasparenza e conformità normativa.
Conclusioni e Raccomandazioni Operative
In sintesi, Dottor Sacripanti, la sua intuizione sulla neutralità fiscale delle donazioni in natura è corretta. Per quanto riguarda la registrazione contabile nel regime di cassa, è fondamentale distinguere tra la rilevazione di un ricavo (che non si verifica per le donazioni in natura) e la necessità di una corretta tracciabilità e valorizzazione dei beni ricevuti.
Per le ODV che adottano il regime di cassa, le raccomandazioni operative sono le seguenti:
• Beni Durevoli (es. attrezzatura informatica): Iscrivere i beni nel registro dei beni ammortizzabili (o inventario) indicandone il valore. Non si rileva un ricavo nel rendiconto per cassa, ma si deve dare evidenza della donazione in calce al rendiconto o in nota integrativa, specificando il valore e la natura del bene. La sua idea di “provento straordinario in natura” è un buon modo per concettualizzare l’incremento patrimoniale, anche se formalmente non è un ricavo di cassa.
• Derrate Alimentari: Mantenere un registro interno dettagliato delle derrate ricevute e distribuite, con indicazione di quantità, valore stimato e date di movimentazione. Anche in questo caso, non si rileva un ricavo nel rendiconto per cassa, ma la gestione di tali beni deve essere trasparente e documentata, con menzione nella relazione di missione o in nota esplicativa.
• Documentazione: Conservare sempre la documentazione completa relativa alle donazioni (documento di trasporto, dichiarazione del donante, ricevuta dell’ODV) per garantire la tracciabilità e la conformità normativa.
Spero che queste precisazioni possano esserle d’aiuto per rispondere in modo esaustivo e tecnicamente ineccepibile al suo interlocutore, fornendo al contempo utili spunti per la gestione contabile e fiscale della sua ODV.
Un caro saluto