Casi Pratici di Fiscalità per ODV: Guida Operativa

Questa guida è strutturata per problematiche specifiche, con l'obiettivo di fornire risposte concrete e immediatamente applicabili.

Introduzione

Le Organizzazioni di Volontariato (ODV) si trovano quotidianamente ad affrontare numerose questioni fiscali che richiedono soluzioni pratiche e conformi alla normativa vigente. Questa guida raccoglie una serie di casi reali, analizzati e risolti con indicazioni operative, per supportare gli amministratori e i responsabili delle ODV nella gestione degli aspetti fiscali più comuni e complessi.

Il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) ha introdotto importanti novità per le ODV, che si aggiungono alle disposizioni specifiche già previste dalla L. 266/1991. In attesa della piena operatività della riforma fiscale del Terzo Settore (prevista dal 1° gennaio 2026), le ODV devono destreggiarsi tra il regime transitorio e le nuove disposizioni già in vigore.

Questa guida è strutturata per problematiche specifiche, con l’obiettivo di fornire risposte concrete e immediatamente applicabili.

1. Attività Commerciali e Non Commerciali

Caso 1.1: Vendita occasionale di prodotti artigianali

Situazione: Una ODV che si occupa di assistenza a persone con disabilità organizza due volte l’anno una vendita di prodotti artigianali realizzati dagli assistiti. Il ricavato viene interamente utilizzato per finanziare le attività istituzionali.

Problema: Come inquadrare fiscalmente questa attività? Quali adempimenti sono necessari?

Soluzione:

  • L’attività può essere inquadrata come raccolta fondi occasionale ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 117/2017.
  • I fondi raccolti non costituiscono reddito imponibile ai sensi dell’art. 79, comma 4, lett. a) del CTS.
  • Adempimenti necessari:
    1. Predisporre un rendiconto specifico per ogni evento, con indicazione delle entrate e delle spese sostenute (art. 87, comma 6, CTS).
    2. Inserire il rendiconto all’interno del rendiconto o bilancio annuale.
    3. Conservare la documentazione relativa alle spese sostenute.
    4. Non è necessaria l’apertura di partita IVA se l’attività è occasionale e non abituale.

Attenzione: Se la vendita diventasse abituale (più di 2-3 volte l’anno) o assumesse carattere professionale, potrebbe configurarsi come attività commerciale, con conseguenti obblighi fiscali.

Caso 1.2: Organizzazione di corsi a pagamento

Situazione: Una ODV che si occupa di protezione civile organizza corsi di primo soccorso aperti alla cittadinanza, richiedendo un contributo di 50 euro per coprire i costi.

Problema: Si tratta di attività commerciale? È necessario emettere fattura?

Soluzione:

  • Se i corsi sono strettamente connessi alle finalità istituzionali dell’ODV e il contributo è finalizzato a coprire i costi, l’attività può essere considerata non commerciale ai sensi dell’art. 79, comma 2, del CTS.
  • Condizioni da rispettare:
    1. I corsi devono essere svolti a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superino i costi effettivi.
    2. È necessario tenere una contabilità analitica che dimostri che i contributi non superano i costi.
  • Non è necessario emettere fattura, ma è opportuno rilasciare una ricevuta non fiscale con la dicitura “Contributo per corso di primo soccorso – Attività non commerciale ai sensi dell’art. 79, comma 2, D.Lgs. 117/2017”.

Attenzione: Se i contributi superassero sistematicamente i costi effettivi, l’attività potrebbe essere riqualificata come commerciale, con conseguente obbligo di apertura della partita IVA e di emissione di fatture.

Caso 1.3: Convenzione con ente pubblico

Situazione: Una ODV stipula una convenzione con un Comune per il servizio di trasporto di persone anziane, ricevendo un rimborso forfetario di 15.000 euro annui.

Problema: Come inquadrare fiscalmente il rimborso? È soggetto a IVA?

Soluzione:

  • Se la convenzione è stipulata ai sensi dell’art. 56 del CTS, il rimborso è considerato non commerciale e quindi non soggetto a IVA, a condizione che:
    1. La convenzione preveda esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
    2. L’ODV impieghi prevalentemente volontari per l’attività oggetto della convenzione.
  • Adempimenti:
    1. Tenere una contabilità separata per le spese relative alla convenzione.
    2. Presentare al Comune un rendiconto dettagliato delle spese sostenute.
    3. Emettere una nota di debito (non fattura) per il rimborso ricevuto, specificando “Operazione non soggetta a IVA ai sensi dell’art. 10, comma 2, D.Lgs. 117/2017”.

Attenzione: Se il rimborso fosse manifestamente superiore alle spese effettivamente sostenute, o se la convenzione prevedesse un corrispettivo anziché un rimborso, l’operazione potrebbe essere riqualificata come commerciale.

2. Rimborsi ai Volontari

Caso 2.1: Rimborsi analitici (a piè di lista)

Situazione: Un volontario di una ODV utilizza la propria auto per svolgere attività di assistenza domiciliare, percorrendo 500 km in un mese. Inoltre, sostiene spese per pasti durante il servizio.

Problema: Come gestire correttamente i rimborsi? Quali documenti sono necessari?

Soluzione:

  • I rimborsi analitici (a piè di lista) sono fiscalmente neutri sia per l’ODV che per il volontario, a condizione che siano:
    1. Effettivamente sostenuti per l’attività di volontariato.
    2. Debitamente documentati.
  • Procedura corretta:
    1. Il volontario deve compilare una nota spese con indicazione dettagliata dei km percorsi (date, tragitti, motivazioni).
    2. Per il rimborso chilometrico, applicare le tabelle ACI (es. 0,35 €/km).
    3. Per i pasti, allegare gli scontrini/ricevute fiscali originali.
    4. L’ODV deve autorizzare preventivamente le spese e conservare tutta la documentazione.
  • Non è necessario includere i rimborsi nella Certificazione Unica, né il volontario deve dichiararli nel 730/Redditi.

Attenzione: I rimborsi devono essere occasionali e non sistematici, altrimenti potrebbero configurarsi come compensi mascherati, soggetti a tassazione.

Caso 2.2: Rimborsi forfetari

Situazione: Una ODV vorrebbe adottare un sistema di rimborsi forfetari per semplificare la gestione amministrativa.

Problema: È possibile erogare rimborsi forfetari ai volontari? A quali condizioni?

Soluzione:

  • I rimborsi forfetari sono ammessi solo alle condizioni previste dall’art. 17, comma 4, del CTS:
    1. Non possono superare i 10 euro giornalieri e i 150 euro mensili.
    2. L’organo sociale competente deve deliberare sulle tipologie di spese e attività per cui è ammesso il rimborso forfetario.
    3. Il volontario deve presentare un’autocertificazione attestante che il rimborso non supera le spese effettivamente sostenute.
  • Adempimenti:
    1. Adottare un regolamento interno sui rimborsi spese.
    2. Predisporre un modulo standard di autocertificazione.
    3. Registrare i rimborsi nel libro volontari e nella contabilità.

Attenzione: I rimborsi forfetari che non rispettano questi limiti sono considerati redditi imponibili e devono essere assoggettati a ritenuta d’acconto del 20%.

Caso 2.3: Rimborsi a volontari stranieri

Situazione: Una ODV che opera nell’ambito dell’accoglienza ai migranti coinvolge come volontari anche alcuni cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.

Problema: È possibile rimborsare le spese a volontari stranieri? Ci sono adempimenti particolari?

Soluzione:

  • I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti possono svolgere attività di volontariato e ricevere rimborsi spese alle stesse condizioni dei cittadini italiani.
  • Adempimenti specifici:
    1. Verificare che il volontario sia in possesso di un permesso di soggiorno valido.
    2. Se il volontario non ha un conto corrente italiano, i rimborsi in contanti devono rispettare il limite di 1.000 euro.
    3. Per i rimborsi analitici, la documentazione deve essere in italiano o accompagnata da traduzione.
    4. Per i rimborsi forfetari, l’autocertificazione deve essere redatta in italiano.

Attenzione: L’attività di volontariato non costituisce un requisito per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, né può sostituire un rapporto di lavoro.

3. Raccolte Fondi e Donazioni

Caso 3.1: Raccolta fondi tramite crowdfunding

Situazione: Una ODV vuole lanciare una campagna di crowdfunding per finanziare l’acquisto di un’ambulanza.

Problema: Come gestire fiscalmente i fondi raccolti? Quali adempimenti sono necessari?

Soluzione:

  • I fondi raccolti tramite crowdfunding sono considerati liberalità e non costituiscono reddito imponibile per l’ODV.
  • Se la piattaforma di crowdfunding trattiene una commissione, questa è un costo deducibile per l’ODV.
  • Adempimenti:
    1. Predisporre un rendiconto specifico della raccolta fondi, anche se effettuata online.
    2. Indicare chiaramente nella campagna la finalità della raccolta e l’utilizzo previsto dei fondi.
    3. Documentare l’effettivo utilizzo dei fondi per l’acquisto dell’ambulanza.
    4. Se la piattaforma rilascia le certificazioni ai donatori, verificare che contengano tutti i dati necessari per la detrazione/deduzione fiscale.

Attenzione: Se la raccolta fondi prevede una controprestazione (es. gadget, servizi), potrebbe configurarsi come attività commerciale, con conseguenti obblighi fiscali.

Caso 3.2: Donazioni in natura

Situazione: Un’azienda dona a una ODV attrezzature informatiche usate del valore di 5.000 euro.

Problema: Come contabilizzare la donazione? Quali documenti sono necessari?

Soluzione:

  • Le donazioni in natura sono fiscalmente neutrali per l’ODV ricevente.
  • Per il donante (azienda), la donazione è deducibile dal reddito d’impresa nei limiti del 10% del reddito complessivo dichiarato (art. 83, comma 2, CTS).
  • Adempimenti:
    1. L’azienda deve predisporre un documento di trasporto e una dichiarazione scritta con la descrizione dei beni e il loro valore.
    2. L’ODV deve rilasciare una ricevuta di donazione con la descrizione dei beni ricevuti e il loro valore.
    3. L’ODV deve iscrivere i beni nel registro dei beni ammortizzabili (se durevoli) o nel registro dei beni di terzi (se in comodato).
    4. Se il valore complessivo supera 30.000 euro, è necessaria una perizia giurata.

Attenzione: Se i beni donati vengono successivamente venduti, il ricavato costituisce provento commerciale, salvo che la vendita avvenga nell’ambito di una raccolta fondi occasionale.

Caso 3.3: Lasciti testamentari

Situazione: Una ODV riceve un lascito testamentario consistente in un appartamento e una somma di denaro.

Problema: Quali sono gli adempimenti fiscali? Ci sono imposte da pagare?

Soluzione:

  • I lasciti testamentari a favore delle ODV sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni, dalle imposte ipotecarie e catastali (art. 82, comma 2, CTS).
  • Adempimenti:
    1. Accettare formalmente l’eredità (preferibilmente con beneficio d’inventario).
    2. Presentare la dichiarazione di successione, indicando l’esenzione ai sensi dell’art. 82, comma 2, del CTS.
    3. Trascrivere l’acquisto dell’immobile, pagando solo le imposte in misura fissa (200 euro per imposta ipotecaria e 200 euro per imposta catastale).
    4. Contabilizzare il lascito come provento non commerciale nel rendiconto o bilancio.
    5. Se il testamento prevede un vincolo di destinazione, rispettarlo e documentarne l’adempimento.

Attenzione: Se l’immobile viene successivamente utilizzato per attività commerciale, potrebbero sorgere obblighi fiscali (es. IMU, redditi fondiari).

4. Regime Forfetario e Contabilità

Caso 4.1: Scelta del regime contabile

Situazione: Una ODV di nuova costituzione deve scegliere il regime contabile più adatto. Prevede di svolgere sia attività istituzionali che alcune attività commerciali marginali.

Problema: Quale regime contabile adottare? Quali sono i pro e i contro?

Soluzione:

  • Per le ODV con attività commerciali marginali, il regime più vantaggioso è generalmente il regime forfetario previsto dall’art. 86 del CTS (in attesa dell’autorizzazione UE, si applica la L. 398/1991).
  • Condizioni per accedere al regime forfetario:
    1. Ricavi commerciali non superiori a 130.000 euro annui.
    2. Prevalenza delle attività istituzionali su quelle commerciali.
  • Vantaggi del regime forfetario:
    1. Determinazione forfetaria del reddito (coefficiente di redditività del 3% sui ricavi).
    2. Versamento forfetario dell’IVA (50% per le prestazioni di servizi, 33% per le altre operazioni).
    3. Esonero dalla tenuta delle scritture contabili ai fini fiscali.
  • Adempimenti minimi:
    1. Tenere il rendiconto di cassa o il bilancio ai sensi dell’art. 13 del CTS.
    2. Conservare e numerare le fatture di acquisto e di vendita.
    3. Annotare i corrispettivi e i proventi commerciali entro il 15 del mese successivo.

Attenzione: Anche nel regime forfetario è necessario tenere separate le attività commerciali da quelle istituzionali, attraverso una contabilità separata o un sistema di rilevazione che permetta di distinguere le diverse tipologie di entrate e uscite.

Caso 4.2: Superamento dei limiti del regime forfetario

Situazione: Una ODV che applica il regime forfetario supera il limite di 130.000 euro di ricavi commerciali nell’anno in corso.

Problema: Quali sono le conseguenze? Come gestire il passaggio al regime ordinario?

Soluzione:

  • Il superamento del limite di 130.000 euro comporta l’uscita dal regime forfetario a partire dall’anno successivo.
  • Adempimenti immediati:
    1. Comunicare all’Agenzia delle Entrate l’uscita dal regime forfetario entro 30 giorni dal superamento del limite.
    2. Iniziare a tenere le scritture contabili previste per il regime ordinario (libro giornale, libro inventari, registri IVA).
    3. Emettere fatture con IVA ordinaria (non più in regime forfetario) a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo.
  • Adempimenti per l’anno successivo:
    1. Presentare la dichiarazione IVA annuale.
    2. Determinare il reddito secondo le regole ordinarie (non più con il coefficiente forfetario del 3%).
    3. Versare l’IVA secondo le regole ordinarie (non più in modo forfetario).

Attenzione: Se il superamento è significativo e non occasionale, è consigliabile adottare il regime ordinario già durante l’anno in corso, per evitare complicazioni nella gestione del passaggio.

Caso 4.3: Contabilità separata per attività commerciale

Situazione: Una ODV svolge sia attività istituzionali che commerciali e ha optato per il regime ordinario.

Problema: Come organizzare la contabilità separata? Quali sono gli obblighi specifici?

Soluzione:

  • La contabilità separata è obbligatoria per gli enti non commerciali che svolgono anche attività commerciale (art. 144, comma 2, TUIR).
  • Modalità pratiche:
    1. Piano dei conti distinto: creare sezioni separate per attività istituzionale e commerciale.
    2. Centri di costo/ricavo: attribuire ogni operazione al centro di costo appropriato.
    3. Costi promiscui: ripartirli in base a criteri oggettivi (es. percentuale di utilizzo, metri quadri, numero di persone).
  • Adempimenti specifici:
    1. Tenere i registri IVA (acquisti, vendite, corrispettivi) per l’attività commerciale.
    2. Predisporre un prospetto di ripartizione dei costi promiscui.
    3. Conservare separatamente la documentazione relativa alle due attività.
    4. Presentare la dichiarazione dei redditi (Modello ENC) e la dichiarazione IVA.

Attenzione: La mancata tenuta della contabilità separata può comportare la riqualificazione dell’ente come commerciale, con conseguente perdita delle agevolazioni fiscali.

5. Imposte Locali e Altre Imposte

Caso 5.1: IMU su immobili utilizzati dalla ODV

Situazione: Una ODV è proprietaria di un immobile utilizzato come sede e per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali. In una parte dell’immobile viene svolta anche un’attività commerciale marginale.

Problema: L’immobile è soggetto a IMU? In che misura?

Soluzione:

  • Gli immobili posseduti e utilizzati dalle ODV iscritte al RUNTS sono esenti da IMU ai sensi dell’art. 82, comma 6, del CTS, a condizione che siano:
    1. Destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.
    2. Utilizzati con modalità non commerciali.
  • Nel caso di utilizzo misto (istituzionale e commerciale):
    1. L’esenzione si applica solo alla frazione di unità immobiliare destinata all’attività non commerciale.
    2. È necessario calcolare la percentuale di utilizzo commerciale (es. in base ai metri quadri o al tempo di utilizzo).
    3. L’IMU va pagata solo sulla percentuale di utilizzo commerciale.
  • Adempimenti:
    1. Presentare la dichiarazione IMU, indicando la percentuale di utilizzo commerciale.
    2. Conservare la documentazione che attesta l’utilizzo dell’immobile.

Attenzione: L’esenzione IMU si applica solo se l’ODV è iscritta al RUNTS. Durante il periodo transitorio, si applica alle ODV iscritte nei registri regionali/provinciali.

Caso 5.2: Imposta di bollo su ricevute e documenti

Situazione: Una ODV deve rilasciare ricevute per donazioni ricevute e presentare vari documenti alla pubblica amministrazione.

Problema: Quali documenti sono esenti dall’imposta di bollo? Quando è necessario applicarla?

Soluzione:

  • Le ODV iscritte al RUNTS godono dell’esenzione dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 82, comma 5, del CTS per:
    1. Atti, documenti, istanze, contratti, copie, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni.
    2. Ricevute per donazioni e contributi.
  • Procedura per beneficiare dell’esenzione:
    1. Indicare sugli atti e documenti la dicitura “Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 82, comma 5, D.Lgs. 117/2017”.
    2. Per le istanze alla pubblica amministrazione, specificare l’iscrizione al RUNTS (o al registro ODV durante il periodo transitorio).
  • Casi in cui l’esenzione non si applica:
    1. Documenti relativi ad attività commerciali (es. fatture).
    2. Atti di trasferimento di immobili o di costituzione/trasferimento di diritti reali immobiliari.

Attenzione: Durante il periodo transitorio, l’esenzione si applica alle ODV iscritte nei registri regionali/provinciali, in attesa dell’operatività del RUNTS.

Caso 5.3: Tassa automobilistica (bollo auto)

Situazione: Una ODV possiede diversi veicoli utilizzati per le proprie attività istituzionali.

Problema: I veicoli sono soggetti al pagamento della tassa automobilistica? Ci sono esenzioni?

Soluzione:

  • L’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per le ODV è disciplinata dalle leggi regionali, in quanto la tassa è un tributo regionale.
  • Regole generali (da verificare con la normativa della specifica regione):
    1. Molte regioni prevedono l’esenzione per i veicoli intestati alle ODV e utilizzati esclusivamente per le attività istituzionali.
    2. Alcune regioni limitano l’esenzione a specifiche categorie di veicoli (es. ambulanze, veicoli per trasporto disabili).
    3. Generalmente è richiesta l’iscrizione al registro regionale delle ODV (o al RUNTS).
  • Procedura per richiedere l’esenzione:
    1. Presentare domanda all’ufficio tributi della regione o all’ACI.
    2. Allegare copia del certificato di iscrizione al registro ODV/RUNTS.
    3. Dichiarare che il veicolo è utilizzato esclusivamente per le attività istituzionali.
    4. Rinnovare periodicamente la richiesta di esenzione (in alcune regioni).

Attenzione: I veicoli utilizzati anche per attività commerciali non godono generalmente dell’esenzione. In caso di utilizzo misto, è necessario verificare la normativa regionale specifica.

6. Lavoro e Collaborazioni

Caso 6.1: Compensi a collaboratori occasionali

Situazione: Una ODV necessita di un esperto per tenere un corso di formazione e intende riconoscergli un compenso di 500 euro.

Problema: Come inquadrare fiscalmente il compenso? Quali adempimenti sono necessari?

Soluzione:

  • Il compenso può essere inquadrato come prestazione occasionale (art. 67, comma 1, lett. l, TUIR), se:
    1. La prestazione è episodica e non abituale.
    2. Non c’è coordinamento con l’organizzazione del committente.
    3. Il compenso annuo dallo stesso committente non supera 5.000 euro.
  • Adempimenti:
    1. Far compilare al collaboratore una ricevuta per prestazione occasionale con indicazione della ritenuta d’acconto del 20%.
    2. Versare la ritenuta d’acconto con modello F24 entro il 16 del mese successivo.
    3. Rilasciare la Certificazione Unica entro il 16 marzo dell’anno successivo.
    4. Includere il compenso nel modello 770.
  • Non è necessario aprire una posizione INPS se il compenso annuo complessivo non supera 5.000 euro.

Attenzione: Se il collaboratore supera 5.000 euro di compensi occasionali nell’anno solare (da tutti i committenti), scatta l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS per la parte eccedente.

Caso 6.2: Assunzione di un dipendente part-time

Situazione: Una ODV vuole assumere un dipendente part-time per la segreteria.

Problema: Quali agevolazioni sono disponibili? Come gestire gli adempimenti?

Soluzione:

  • Le ODV possono beneficiare di alcune agevolazioni per l’assunzione di dipendenti:
    1. Decontribuzione Sud per le ODV con sede nel Mezzogiorno.
    2. Incentivi per l’assunzione di specifiche categorie di lavoratori (es. giovani, disoccupati).
    3. Credito d’imposta per l’incremento occupazionale (verificare le leggi di bilancio annuali).
  • Adempimenti principali:
    1. Comunicazione preventiva al Centro per l’Impiego (modello UNILAV).
    2. Stipula del contratto di lavoro, applicando il CCNL più attinente all’attività svolta.
    3. Apertura delle posizioni INPS e INAIL.
    4. Elaborazione mensile delle buste paga (consigliabile affidarsi a un consulente del lavoro).
    5. Versamento mensile di contributi e ritenute.
    6. Adempimenti annuali (CU, modello 770, autoliquidazione INAIL).

Attenzione: Il costo del personale dipendente impiegato nelle attività istituzionali è deducibile dal reddito commerciale dell’ODV in proporzione all’utilizzo per tali attività.

Caso 6.3: Collaborazione con professionisti con partita IVA

Situazione: Una ODV necessita di un commercialista per la tenuta della contabilità e di un grafico per il restyling del logo.

Problema: Come gestire fiscalmente queste collaborazioni? Ci sono particolarità per le ODV?

Soluzione:

  • Le prestazioni di professionisti con partita IVA sono soggette alle regole ordinarie:
    1. Il professionista emette fattura con IVA (22% o altra aliquota applicabile).
    2. La ODV è sostituto d’imposta e deve applicare la ritenuta d’acconto del 20% sul compenso.
  • Adempimenti per la ODV:
    1. Versare la ritenuta d’acconto con modello F24 entro il 16 del mese successivo al pagamento.
    2. Rilasciare la Certificazione Unica entro il 16 marzo dell’anno successivo.
    3. Includere i compensi nel modello 770.
  • Particolarità per le ODV:
    1. Se la prestazione è relativa all’attività istituzionale, l’IVA rappresenta un costo indetraibile.
    2. Se la prestazione è relativa all’attività commerciale, l’IVA è detraibile secondo le regole ordinarie (o forfetarie se in regime L. 398/1991).
    3. Il costo è deducibile dal reddito commerciale solo per la parte riferibile a tale attività.

Attenzione: È consigliabile stipulare un contratto scritto con i professionisti, specificando l’oggetto della prestazione, il compenso e le modalità di pagamento.

7. Rendicontazione e Trasparenza

Caso 7.1: Redazione del rendiconto per cassa

Situazione: Una ODV con entrate inferiori a 220.000 euro deve redigere il rendiconto per cassa.

Problema: Come strutturare correttamente il rendiconto? Quali voci includere?

Soluzione:

  • Il rendiconto per cassa deve essere redatto secondo il modello ministeriale previsto dal D.M. 5 marzo 2020 (Allegato B).
  • Struttura del rendiconto:
    1. Sezione A: Uscite e entrate della gestione (suddivise per aree gestionali).
    2. Sezione B: Uscite e entrate in conto capitale.
    3. Sezione C: Variazione delle disponibilità liquide.
  • Adempimenti:
    1. Approvare il rendiconto entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio.
    2. Allegare una relazione illustrativa che descriva le attività svolte.
    3. Predisporre un rendiconto specifico per ogni raccolta fondi occasionale.
    4. Depositare il rendiconto al RUNTS entro il 30 giugno (durante il periodo transitorio, seguire le indicazioni regionali).

Attenzione: Anche nel rendiconto per cassa è necessario tenere separate le entrate e le uscite relative alle attività diverse (commerciali) da quelle istituzionali.

Caso 7.2: Pubblicazione dei contributi pubblici

Situazione: Una ODV ha ricevuto nell’anno contributi pubblici per un totale di 12.000 euro.

Problema: Quali sono gli obblighi di trasparenza e pubblicità? Come adempiervi correttamente?

Soluzione:

  • Le ODV che ricevono contributi pubblici sono soggette agli obblighi di trasparenza previsti dalla L. 124/2017:
    1. Se i contributi superano 10.000 euro complessivi nell’anno, è obbligatoria la pubblicazione.
    2. Le informazioni devono essere pubblicate entro il 30 giugno dell’anno successivo.
  • Modalità di pubblicazione:
    1. Per le ODV con sito web: pubblicare le informazioni sul proprio sito.
    2. Per le ODV senza sito web: pubblicare le informazioni sulla pagina Facebook o, in assenza, sul sito web della rete associativa a cui aderiscono.
  • Informazioni da pubblicare:
    1. Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente.
    2. Denominazione del soggetto erogante.
    3. Somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico.
    4. Data di incasso.
    5. Causale del contributo.

Attenzione: La mancata pubblicazione comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti, con un minimo di 2.000 euro, oltre all’obbligo di pubblicazione.

Caso 7.3: Bilancio sociale

Situazione: Una ODV con entrate superiori a 1 milione di euro deve redigere il bilancio sociale.

Problema: Come strutturare il bilancio sociale? Quali informazioni includere?

Soluzione:

  • Il bilancio sociale deve essere redatto secondo le linee guida ministeriali (D.M. 4 luglio 2019).
  • Struttura del bilancio sociale:
    1. Metodologia: criteri di redazione.
    2. Informazioni generali: identità e missione dell’ente.
    3. Struttura e governance: sistema di governo e controllo.
    4. Persone: volontari, dipendenti, collaboratori.
    5. Obiettivi e attività: risultati sociali raggiunti.
    6. Situazione economico-finanziaria: provenienza e utilizzo delle risorse.
    7. Altre informazioni: contenziosi, impatto ambientale, ecc.
    8. Monitoraggio: attività dell’organo di controllo.
  • Adempimenti:
    1. Approvare il bilancio sociale insieme al bilancio d’esercizio.
    2. Depositarlo al RUNTS entro il 30 giugno.
    3. Pubblicarlo sul sito web dell’ODV.

Attenzione: Il bilancio sociale è obbligatorio anche per le ODV con entrate inferiori a 1 milione di euro se gestiscono patrimoni destinati ad uno specifico affare.

8. Casi Particolari e Situazioni Critiche

Caso 8.1: Perdita della qualifica di ODV

Situazione: Una ODV ha progressivamente aumentato le attività commerciali, che ora rappresentano il 60% delle entrate complessive.

Problema: Quali sono le conseguenze fiscali della perdita della qualifica di ODV? Come gestire la transizione?

Soluzione:

  • La perdita della qualifica di ODV si verifica quando:
    1. L’ente non rispetta più i requisiti previsti dall’art. 32 del CTS (es. prevalenza dell’attività di volontariato).
    2. Le attività diverse (commerciali) diventano prevalenti rispetto a quelle di interesse generale.
  • Conseguenze fiscali:
    1. Perdita delle agevolazioni fiscali specifiche per le ODV.
    2. Possibile riqualificazione come ente commerciale se l’attività commerciale diventa prevalente.
    3. Obbligo di versare le imposte non pagate grazie alle agevolazioni (per gli ultimi 5 anni).
  • Come gestire la transizione:
    1. Valutare la trasformazione in altro tipo di ETS (es. associazione di promozione sociale).
    2. Adeguare lo statuto alla nuova qualifica.
    3. Comunicare la variazione al RUNTS.
    4. Adottare il regime fiscale corrispondente alla nuova qualifica.

Attenzione: La perdita della qualifica di ODV non comporta automaticamente la perdita della qualifica di ETS, se permangono i requisiti generali previsti dal CTS.

Caso 8.2: Verifica fiscale e contestazioni

Situazione: Una ODV riceve un avviso di verifica fiscale dall’Agenzia delle Entrate, che contesta la natura non commerciale di alcune attività.

Problema: Come comportarsi durante la verifica? Come difendersi dalle contestazioni?

Soluzione:

  • Durante la verifica fiscale:
    1. Collaborare con i verificatori, fornendo la documentazione richiesta.
    2. Tenere un registro delle richieste e dei documenti consegnati.
    3. Farsi assistere da un professionista (commercialista o avvocato).
    4. Non rilasciare dichiarazioni affrettate o non supportate da documenti.
  • Per difendersi dalle contestazioni:
    1. Raccogliere tutta la documentazione che dimostra la natura non commerciale delle attività contestate (es. convenzioni, delibere, rendiconti analitici).
    2. Verificare se le attività contestate rientrano tra quelle decommercializzate ai sensi dell’art. 79 del CTS.
    3. Preparare un memoriale difensivo con le argomentazioni a sostegno della propria posizione.
    4. Valutare l’opportunità di un accertamento con adesione o di un ricorso tributario.

Attenzione: La mancanza di una contabilità separata tra attività istituzionali e commerciali può rendere più difficile dimostrare la natura non commerciale delle attività contestate.

Caso 8.3: Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Situazione: Una ODV decide di sciogliersi per cessazione dell’attività.

Problema: Come gestire fiscalmente lo scioglimento? A chi devolvere il patrimonio residuo?

Soluzione:

  • Lo scioglimento di una ODV comporta i seguenti adempimenti fiscali:
    1. Presentare la dichiarazione di cessazione attività all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni.
    2. Presentare le dichiarazioni fiscali finali (redditi, IRAP, IVA) entro i termini ordinari.
    3. Chiudere le posizioni INPS e INAIL (se presenti).
  • Devoluzione del patrimonio:
    1. Il patrimonio residuo deve essere devoluto ad altri ETS, previo parere positivo dell’Ufficio del RUNTS (art. 9 CTS).
    2. La scelta dell’ente beneficiario deve essere deliberata dall’assemblea.
    3. La devoluzione a enti non ETS è nulla e comporta la responsabilità degli amministratori.
  • Aspetti fiscali della devoluzione:
    1. La devoluzione del patrimonio ad altri ETS non è soggetta a imposte sui trasferimenti.
    2. I beni devono essere trasferiti al valore contabile, senza emersione di plusvalenze.
    3. È necessario redigere un inventario dettagliato dei beni trasferiti.

Attenzione: Durante il periodo transitorio, il parere sulla devoluzione del patrimonio deve essere richiesto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Conclusioni

La gestione fiscale delle ODV richiede attenzione e competenza, soprattutto in questa fase di transizione verso la piena operatività della Riforma del Terzo Settore. I casi pratici illustrati in questa guida offrono soluzioni concrete alle problematiche più comuni, ma è sempre consigliabile consultare un professionista per le situazioni più complesse o specifiche.

Le ODV devono prestare particolare attenzione alla distinzione tra attività istituzionali e commerciali, alla corretta gestione dei rimborsi ai volontari e agli adempimenti di rendicontazione e trasparenza. Solo così potranno beneficiare pienamente delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa e concentrarsi sulla loro missione sociale.

Riferimenti Normativi

  • D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)
  • D.Lgs. 105/2018 (Disposizioni integrative e correttive al CTS)
  • L. 266/1991 (Legge quadro sul volontariato)
  • D.P.R. 917/1986 (TUIR)
  • D.P.R. 633/1972 (Decreto IVA)
  • L. 398/1991 (Regime forfetario per associazioni)
  • D.M. 5 marzo 2020 (Modelli di bilancio degli ETS)
  • D.M. 4 luglio 2019 (Linee guida per il bilancio sociale)
  • Circolari e risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate
Alessio Cipollone
Alessio Cipollone

Sono un dottore commercialista appassionato di nuove tecnologie ed offro consulenza a liberi professionisti, imprenditori e società. Il mio lavoro non consiste solo nel gestire la contabilità e redigere le dichiarazioni dei redditi ma soprattutto prestare assistenza e fornire una soluzione ai problemi e ai dubbi che possono sorgere nell’amministrazione di un'azienda. Il mio intento è quello di aiutare coloro che vogliono intraprendere nuove attività imprenditoriali con entusiasmo e passione, la stessa che dedico al mio lavoro.

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2 commenti

  1. Buongiorno Dottore,
    ho letto nella sua nota per le donazioni in natura ricevute da una ODV che “Le donazioni in natura sono fiscalmente neutrali per l’ODV ricevente” e lei cita il caso di una donazione di attrezzatura informatica proponendo:
    L’ODV deve iscrivere i beni nel registro dei beni ammortizzabili (se durevoli) o nel registro dei beni di terzi (se in comodato)
    E’ corretto rilevare come contropartita il ricavo di pari importo tra i Proventi straordinari in natura? (Regime di cassa)
    E, nel caso di donazione di derrate alimentari da parte di un supermercato, che l’Ente distribuisce gratuitamente ai più bisognosi, quale registrazione contabile deve essere fatta (regime di cassa) ?

    Grazie

    • Gentile Dottor Sacripanti,
      La ringrazio per il suo puntuale e interessante quesito, che offre l’opportunità di approfondire aspetti cruciali della fiscalità e contabilità delle Organizzazioni di Volontariato (ODV), in particolare per quanto concerne le donazioni in natura e la loro gestione nel regime di cassa. La sua domanda è particolarmente pertinente in un contesto di continua evoluzione normativa per il Terzo Settore.
      1. Neutralità Fiscale delle Donazioni in Natura per le ODV
      Confermo quanto da lei citato dal mio articolo: le donazioni in natura sono, in linea di principio, fiscalmente neutrali per l’ODV ricevente. Questo significa che il valore dei beni ricevuti in donazione non concorre alla formazione del reddito imponibile dell’ente. Tale principio è fondamentale per incentivare le liberalità a favore degli enti non profit e per riconoscere la loro funzione sociale.
      La neutralità fiscale si riflette anche negli adempimenti documentali, che prevedono la predisposizione di un documento di trasporto e una dichiarazione scritta da parte del donante, e il rilascio di una ricevuta di donazione da parte dell’ODV, con la descrizione e il valore dei beni.
      2. Registrazione Contabile delle Donazioni di Beni Durevoli (Regime di Cassa)
      La sua domanda sulla corretta registrazione contabile della donazione di attrezzatura informatica è molto pertinente. Nel regime di cassa, la logica contabile si concentra sui flussi finanziari (entrate e uscite monetarie). Tuttavia, le donazioni in natura, pur non generando un’entrata di cassa, rappresentano un incremento del patrimonio dell’ente e devono essere tracciate.
      La sua proposta di rilevare un ricavo di pari importo tra i proventi straordinari in natura è concettualmente corretta, anche se la terminologia può variare. Più precisamente, nel rendiconto per cassa, le donazioni in natura non vengono registrate come un’entrata di cassa, ma è necessario darne evidenza in calce al rendiconto stesso o in una nota integrativa, specificandone la natura e il valore.
      L’iscrizione dei beni durevoli nel registro dei beni ammortizzabili è un adempimento fondamentale, anche in regime di cassa, per diverse ragioni:
      • Tracciabilità e controllo: Permette di avere un inventario aggiornato dei beni dell’associazione.
      • Trasparenza: Fornisce una visione completa del patrimonio dell’ente, anche ai fini della rendicontazione verso gli stakeholder.
      • Gestione: È essenziale per la gestione operativa e la pianificazione degli investimenti futuri.
      Quindi, pur non avendo una manifestazione finanziaria, la donazione in natura di beni durevoli deve essere valorizzata e iscritta nell’inventario e nel registro dei beni ammortizzabili, e il suo valore deve essere menzionato nel rendiconto annuale per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale dell’ente.
      3. Registrazione Contabile delle Donazioni di Derrate Alimentari (Regime di Cassa)
      Il caso delle donazioni di derrate alimentari da parte di un supermercato, destinate alla distribuzione gratuita ai più bisognosi, presenta delle specificità. Anche in questo caso, trattandosi di donazioni in natura, non si genera un flusso di cassa in entrata. Pertanto, nel rendiconto per cassa, non si avrà una registrazione diretta come ricavo.
      Tuttavia, è fondamentale che l’ODV mantenga una tracciabilità accurata di tali beni. Questo può avvenire attraverso un registro dei beni in natura ricevuti e distribuiti, dove si annotano:
      • La data di ricezione.
      • La descrizione e la quantità delle derrate alimentari.
      • Il valore stimato dei beni (che può essere il valore normale o il costo di acquisto per il donante, se documentato).
      • La data e le modalità di distribuzione.
      Sebbene non si rilevi un ricavo monetario, la valorizzazione di queste donazioni è importante per la trasparenza e per la rendicontazione sociale dell’ODV, dimostrando l’entità delle risorse gestite e l’impatto delle proprie attività. È altresì consigliabile menzionare queste donazioni e la loro gestione nella relazione di missione o in una nota esplicativa al rendiconto per cassa.
      È importante sottolineare che per le cessioni gratuite di derrate alimentari e prodotti farmaceutici, la normativa fiscale prevede specifiche agevolazioni per il donante, che non dovrà indicare separatamente l’IVA.
      4. Ultime Novità Fiscali e Interpretazioni per il Terzo Settore
      Il panorama fiscale del Terzo Settore è in costante evoluzione, con diverse novità che impattano anche le ODV. Tra le più recenti e rilevanti, è opportuno considerare:
      • Riforma Fiscale e Codice del Terzo Settore (CTS): L’entrata in vigore piena della riforma fiscale del Terzo Settore, con le disposizioni del CTS, ha ridefinito molti aspetti, inclusi quelli relativi alle donazioni. L’articolo 83 del CTS, ad esempio, disciplina le detrazioni e deduzioni per le erogazioni liberali a favore degli ETS, fornendo un quadro chiaro per i donatori.
      • Principi Contabili per gli ETS (OIC 35): L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha emanato il principio contabile OIC 35 specificamente per gli Enti del Terzo Settore. Sebbene le ODV in regime di cassa non siano tenute alla contabilità in partita doppia, i principi generali di trasparenza e corretta rappresentazione dei fatti di gestione, anche per le donazioni in natura, rimangono un riferimento importante. L’OIC 35, ad esempio, suggerisce la valorizzazione delle donazioni in natura al fair value alla data di acquisizione, quando determinabile.
      • Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate: L’Agenzia delle Entrate ha fornito nel tempo diverse circolari e risoluzioni che chiariscono l’applicazione delle norme fiscali agli ETS, comprese quelle relative alle donazioni in natura. È sempre consigliabile consultare le ultime pubblicazioni per avere un quadro aggiornato. Ad esempio, il D.I. 28 novembre 2019 ha individuato le tipologie di beni in natura che danno diritto alla detrazione e ha stabilito i criteri di valorizzazione.
      Queste novità rafforzano l’importanza di una gestione contabile e amministrativa rigorosa, anche per le ODV che adottano il regime di cassa, al fine di garantire la massima trasparenza e conformità normativa.
      Conclusioni e Raccomandazioni Operative
      In sintesi, Dottor Sacripanti, la sua intuizione sulla neutralità fiscale delle donazioni in natura è corretta. Per quanto riguarda la registrazione contabile nel regime di cassa, è fondamentale distinguere tra la rilevazione di un ricavo (che non si verifica per le donazioni in natura) e la necessità di una corretta tracciabilità e valorizzazione dei beni ricevuti.
      Per le ODV che adottano il regime di cassa, le raccomandazioni operative sono le seguenti:
      • Beni Durevoli (es. attrezzatura informatica): Iscrivere i beni nel registro dei beni ammortizzabili (o inventario) indicandone il valore. Non si rileva un ricavo nel rendiconto per cassa, ma si deve dare evidenza della donazione in calce al rendiconto o in nota integrativa, specificando il valore e la natura del bene. La sua idea di “provento straordinario in natura” è un buon modo per concettualizzare l’incremento patrimoniale, anche se formalmente non è un ricavo di cassa.
      • Derrate Alimentari: Mantenere un registro interno dettagliato delle derrate ricevute e distribuite, con indicazione di quantità, valore stimato e date di movimentazione. Anche in questo caso, non si rileva un ricavo nel rendiconto per cassa, ma la gestione di tali beni deve essere trasparente e documentata, con menzione nella relazione di missione o in nota esplicativa.
      • Documentazione: Conservare sempre la documentazione completa relativa alle donazioni (documento di trasporto, dichiarazione del donante, ricevuta dell’ODV) per garantire la tracciabilità e la conformità normativa.
      Spero che queste precisazioni possano esserle d’aiuto per rispondere in modo esaustivo e tecnicamente ineccepibile al suo interlocutore, fornendo al contempo utili spunti per la gestione contabile e fiscale della sua ODV.
      Un caro saluto

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