Guida per Fondazioni e Altri ETS – Alessio Cipollone
Hub Fondazioni e Altri ETS

Guida per Fondazioni e Altri ETS

Procedura art. 22 CTS, patrimonio minimo, doppia iscrizione, fiscalità degli Altri ETS. Il percorso completo per amministratori, segretari generali e dirigenti di enti filantropici, fondazioni, comitati e reti associative.

Sei l’amministratore o il segretario generale di una fondazione, di un ente filantropico, di un comitato o di un’associazione che si è iscritta al RUNTS nella sezione g “Altri ETS”? La tua categoria ha specificità che meritano attenzione dedicata: procedura art. 22 CTS, patrimonio minimo, doppia iscrizione per chi opera in forma di impresa commerciale, governance della fondazione (no assemblea), rapporto con i grandi donatori. Qui trovi il percorso completo nel quadro normativo 2026.

Il tuo percorso di lettura

Sei blocchi tematici, dal posizionamento nel RUNTS alla fiscalità avanzata. Leggi nell’ordine o salta al blocco che ti interessa.

Le 5 domande che ricevo più spesso

Le domande tipiche di amministratori di fondazioni e Altri ETS. Clicca per aprire la risposta.

La nostra fondazione svolge attività museale a pagamento: dobbiamo iscriverci anche al Registro Imprese?

Probabilmente sì, secondo la Nota MLPS 7741 del 15 maggio 2026. Gli ETS che svolgono attività di interesse generale in forma di impresa commerciale (organizzazione professionale ex art. 2082 c.c., con strutturazione tipica dell’impresa) sono tenuti alla doppia iscrizione: RUNTS + Registro delle Imprese (art. 11 c. 2 CTS). Per le imprese sociali l’iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese assolve anche all’obbligo RUNTS (art. 11 c. 3 CTS). La nozione civilistica di impresa commerciale è autonoma rispetto alla qualifica fiscale di ente commerciale. Approfondisci nella guida Altri ETS.

Possiamo usare l’assegno circolare come prova del patrimonio minimo?

Sì, è la semplificazione più rilevante del D.M. 2/2026. L’art. 16 c. 2 DM 106/2020 modificato prevede che il notaio attesti la sussistenza del patrimonio minimo (15.000 € associazioni riconosciute, 30.000 € fondazioni e comitati art. 22 CTS) ammettendo come prova della disponibilità finanziaria l’assegno circolare non trasferibile intestato all’ente. Soluzione molto più semplice rispetto alla precedente certificazione bancaria del deposito vincolato. Per enti già dotati di personalità giuridica che si iscrivono al RUNTS, la relazione giurata può essere sostituita da una situazione patrimoniale certificata dal revisore legale (art. 17 modificato). Approfondisci sulla procedura.

Come funziona la devoluzione patrimoniale in caso di scioglimento?

Il D.M. 2/2026 ha dettagliato le procedure (artt. 23-25 DM 106/2020 modificati). Va distinto tra devoluzione dell’intero patrimonio residuo e devoluzione del solo incremento patrimoniale. Importante: l’incremento patrimoniale da devolvere si riferisce non solo al periodo RUNTS, ma anche agli esercizi precedenti nei registri previgenti (ODV ex L. 266/1991, APS ex L. 383/2000, ONLUS ex D.Lgs. 460/97). Nuova ipotesi di scioglimento senza liquidazione (art. 23 lett. a-bis) se l’ente non ha debiti aperti. Va richiesto parere devolutivo all’Ufficio RUNTS prima di realizzare la devoluzione. Vedi la procedura aggiornata.

Quali sono le agevolazioni fiscali per i nostri grandi donatori?

Per gli “Altri ETS” (incluse fondazioni ed enti filantropici), le agevolazioni dell’art. 83 CTS prevedono: detrazione IRPEF 30% su erogazioni fino a 30.000 € annui per persone fisiche; oppure deduzione fino al 10% del reddito complessivo in alternativa, eccedenza riportabile in 4 anni; deduzione 10% del reddito complessivo per enti e società. Per i grandi donatori la deduzione è spesso più conveniente della detrazione. Social Bonus art. 81 CTS: credito d’imposta 65% (persone fisiche) o 50% (imprese) sulle erogazioni per recupero immobili pubblici inutilizzati o beni confiscati. Attenzione alla riduzione art. 16-ter TUIR per redditi sopra 50.000 €. Comunicale ai tuoi sostenitori.

I titoli di solidarietà art. 77 CTS sono già operativi?

No, ancora sospesi. Nonostante il via libera UE del 7 marzo 2025 al Titolo X CTS (che ha reso operative le agevolazioni fiscali degli artt. 79-89), l’art. 77 sui Titoli di Solidarietà resta tra le poche disposizioni in attesa di specifica autorizzazione UE separata. Il decreto attuativo MEF previsto dall’art. 77 c. 15 CTS non è ancora stato emanato. A maggio 2026 non risultano emissioni concrete di Titoli di Solidarietà ex art. 77 CTS. Se sentite parlare di iniziative analoghe, verificate se si tratta dell’art. 77 CTS o di altri strumenti finanziari (es. Social Bonus, microcredito imprenditoriale ex D.M. 211/2024). Approfondisci nella guida.

La tua fondazione ha bisogno di una mano?

Scrivimi: ti rispondo con indicazioni operative su procedura art. 22 CTS, patrimonio minimo, doppia iscrizione, fiscalità degli Altri ETS, convenzioni con la PA. Materia tecnica, risposte concrete.