Compilazione Statuto ETS (Presidente eletto dall’Assemblea)

Compilazione Statuto ETS (Presidente eletto dall’Assemblea)

Compila i campi sottostanti per generare lo statuto per il tuo Ente del Terzo Settore (ETS) con Presidente eletto dall’Assemblea.

Art.1 – Denominazione, sede e durata

Indicare la denominazione completa dell’associazione.
Indicare il comune dove ha sede l’associazione.
Indicare l’indirizzo completo della sede legale (via, numero civico).
Indicare la provincia in cui opera l’associazione.
Indicare eventuali altri ambiti territoriali in cui l’associazione intende operare oltre alla provincia indicata. Lasciare vuoto se non applicabile.

Art.2 & Art.3 – Attività di interesse generale, Finalità e Attività Specifiche

Come specificato dall’art.5 del Codice del Terzo settore, per essere enti del Terzo settore è necessario esercitare, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale, selezionabili dal menù qui sotto. La Nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.3650 del 12 aprile 2019 ha chiarito come non sia possibile riportare nello statuto pedissequamente tutte le 26 attività di interesse generale elencate dal Codice, dovendo infatti l’ente selezionare quella o quelle effettivamente svolte. Le attività di interesse generale qui elencate devono essere svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio. Gli obblighi di trasparenza e conoscibilità nei confronti degli associati e dei terzi impongono inoltre che le attività di interesse generale individuate siano collegate e coerenti con le finalità e le attività specifiche svolte dall’ente.
Indicare le finalità specifiche che l’associazione intende perseguire.
Indicare le attività concrete che l’associazione intende svolgere per perseguire le proprie finalità. Alla fine dell’elenco verrà automaticamente aggiunta la clausola: “svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento”.

Art.16 – Consiglio Direttivo

Indicare il numero minimo di membri del Consiglio Direttivo (almeno 3).
Indicare il numero massimo di membri del Consiglio Direttivo.
Indicare la durata in anni del mandato dei membri del Consiglio Direttivo (es. 3 anni).
Indicare se i consiglieri sono rieleggibili senza limiti o se è previsto un numero massimo di mandati consecutivi.

Art.20 – Il Presidente

Indicare la durata in anni del mandato del Presidente (solitamente coincide con quella del Consiglio Direttivo).

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