Panoramica della Fase
Gli adempimenti fiscali rappresentano un aspetto cruciale nella gestione di un ente del Terzo Settore, richiedendo particolare attenzione per garantire la conformità normativa e preservare le agevolazioni fiscali previste dalla legge.
Descrizione generale
La fase degli adempimenti fiscali comprende l’insieme delle attività necessarie per rispettare gli obblighi tributari a cui sono soggetti gli enti del Terzo Settore. Questi adempimenti variano in base alla tipologia di ente (ODV, APS, altri ETS, ASD/SSD), alle attività svolte e al regime fiscale adottato.
Gli adempimenti fiscali includono:
- Dichiarazioni fiscali periodiche e annuali.
- Versamenti di imposte e contributi.
- Certificazioni e comunicazioni obbligatorie (CU, 770, comunicazione erogazioni liberali).
- Adempimenti IVA (se applicabili).
- Rendicontazioni specifiche (5×1000, raccolte fondi, contributi pubblici).
- Gestione delle agevolazioni fiscali del Titolo X CTS.
- Bilancio e deposito al RUNTS (entro il 30 giugno).
Dal 1° gennaio 2026 il Titolo X del CTS è pienamente operativo, dopo la comfort letter UE del 7 marzo 2025 e il D.L. 84/2025 conv. L. 108/2025. Le agevolazioni fiscali specifiche del Terzo Settore sono ora applicabili a tutti gli ETS iscritti al RUNTS, con regimi differenziati per tipologia di ente (ODV, APS, Altri ETS).
Importanza e criticità
Una corretta gestione degli adempimenti fiscali è fondamentale per diverse ragioni:
- Conformità normativa: evita sanzioni, interessi e contestazioni.
- Mantenimento delle agevolazioni: preserva i benefici fiscali previsti per gli ETS.
- Trasparenza: garantisce correttezza nei confronti di associati, donatori e stakeholder.
- Pianificazione: permette una gestione consapevole delle risorse finanziarie.
- Credibilità: rafforza l’affidabilità dell’ente verso l’esterno.
- Sostenibilità: ottimizza il carico fiscale nel rispetto della normativa.
Le principali criticità di questa fase includono:
- La complessità della normativa fiscale del Terzo Settore, ulteriormente arricchita dalle novità del 2025-2026.
- La necessità di competenze specifiche in ambito tributario.
- La distinzione tra attività istituzionali, attività diverse e attività commerciali.
- La corretta applicazione delle agevolazioni fiscali dei vari articoli del Titolo X.
- La gestione delle scadenze e degli adempimenti periodici.
- L’evoluzione normativa continua: ogni anno arrivano correttivi, decreti attuativi, prassi di Agenzia delle Entrate e MLPS.
Calendario scadenze tipico
Gli adempimenti fiscali seguono un calendario che si ripete ciclicamente. Di seguito le principali scadenze ricorrenti (verificare sempre la data effettiva, che può slittare se cade in giorno festivo):
Scadenze mensili
- Entro il 16 di ogni mese: versamento ritenute, contributi previdenziali, liquidazioni IVA mensili (per ETS in regime ordinario IVA).
Scadenze trimestrali
- 16 marzo, 16 giugno (slittato), 16 settembre, 16 dicembre: versamenti IVA trimestrali (per ETS in regime trimestrale).
- Entro fine secondo mese successivo al trimestre: comunicazioni LIPE (Liquidazioni Periodiche IVA): 31 maggio, 16 settembre, 30 novembre, ultimo giorno del mese di febbraio.
Scadenze annuali tipiche
- 16 marzo: invio Certificazione Unica (CU) all’Agenzia delle Entrate (termine modificato dal D.Lgs. 1/2024, prima era 31 marzo).
- 16 marzo: versamento saldo IVA (se dovuto, per chi presenta dichiarazione IVA autonoma).
- 16 marzo: comunicazione erogazioni liberali ricevute (dal 2026 obbligo generalizzato).
- 30 aprile: presentazione dichiarazione IVA annuale (se in regime IVA ordinario).
- 30 giugno: deposito bilancio al RUNTS, dichiarazione dei redditi (Modello REDDITI ENC) e IRAP, versamento saldo imposte 2025 e primo acconto 2026, pubblicazione contributi pubblici sopra 10.000 €, aggiornamento annuale dati sociali al RUNTS (D.M. 2/2026).
- 30 luglio: versamento imposte con maggiorazione 0,40% (per chi non ha versato entro il 30 giugno).
- 30 settembre (slittabile): rendicontazione 5×1000 per beneficiari (con remissione in bonis fino al 30 settembre con sanzione 250 €).
- 31 ottobre: presentazione Modello 770 (dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta), salvo modalità semplificata.
- 30 novembre: versamento secondo acconto imposte 2026.
💡 Approfondisci: consulta la guida Checklist Adempimenti per Enti Non Profit e la Checklist Operativa ETS 2026.
Attori coinvolti
I principali soggetti coinvolti nella gestione degli adempimenti fiscali sono:
- Legale rappresentante: responsabile ultimo degli adempimenti.
- Tesoriere/Amministratore: responsabile operativo della gestione fiscale.
- Commercialista/Consulente fiscale: supporto professionale per gli adempimenti. Dal 9 aprile 2026 può essere designato come soggetto delegato per le pratiche RUNTS (D.M. 2/2026).
- Organo di controllo: verifica della corretta gestione fiscale (obbligatorio per ETS con patrimonio > 110.000 € o ricavi > 220.000 € o lavoratori > 5).
- Agenzia delle Entrate: ente di riferimento per imposte e dichiarazioni.
- INPS/INAIL: enti di riferimento per contributi e assicurazioni.
- Ministero del Lavoro e Politiche Sociali: per rendicontazioni specifiche (5×1000, RUNTS).
- Ufficio del RUNTS: per verifiche sulla permanenza dei requisiti e deposito bilanci.
Passaggi Chiave
1. Inquadramento fiscale dell’ente
Il primo passo fondamentale è determinare il corretto inquadramento fiscale dell’ente:
Qualificazione fiscale (art. 79 CTS)
- Ente non commerciale: la maggior parte degli ETS rientra in questa categoria. La qualifica si misura sull’attività di interesse generale: l’attività è non commerciale se i corrispettivi specifici non superano i costi effettivi (con tolleranza del 6% per massimo 3 esercizi consecutivi, art. 79 c. 2 e 2-bis CTS).
- Ente commerciale: se la commercialità delle attività è prevalente in modo strutturale. Va distinta dalla nozione civilistica di “forma di impresa commerciale” (art. 2082 c.c.) che, secondo la Nota MLPS n. 7741 del 15 maggio 2026, può comportare l’obbligo di doppia iscrizione (RUNTS + Registro Imprese, art. 11 c. 2 CTS).
- Impresa sociale: regime specifico del D.Lgs. 112/2017.
Regimi fiscali applicabili
- Regime ordinario analitico: determinazione del reddito per differenza tra ricavi e costi. Conveniente quando i costi reali sono elevati. IRES 24%, IRAP 3,9% (aliquote ordinarie, variabili per Regione).
- Regime forfetario ex art. 80 CTS (per tutti gli ETS): nessuna soglia massima, coefficienti a scaglioni:
- Prestazioni di servizi: 7% fino a 130.000 €, 10% da 130.001 a 300.000 €, 17% oltre 300.000 €.
- Altre attività: 5% fino a 130.000 €, 7% da 130.001 a 300.000 €, 14% oltre 300.000 €.
- Regime forfetario ex art. 86 CTS (solo ODV e APS): ricavi commerciali fino a 85.000 € (soglia ridotta dal D.Lgs. 186/2025; era 130.000 €), coefficiente 1% per ODV e 3% per APS, IVA franchigia, semplificazioni contabili. Opzione triennale.
- Regime L. 398/91: dal 1° gennaio 2026 applicabile solo alle ASD/SSD non iscritte al RUNTS (art. 89 c. 1 lett. c CTS). Plafond 400.000 €, coefficiente IRES 3%, IVA forfetaria al 50% (uniforme, salvo casi peculiari per diritti TV/radio).
- Regime impresa sociale (D.Lgs. 112/2017): regime specifico con specifiche disposizioni.
Attività istituzionali, decommercializzate, commerciali, diverse
- Attività istituzionali in modalità non commerciale: non soggette a imposizione fiscale (art. 79 CTS).
- Attività decommercializzate per legge: per ODV (art. 84 CTS, soglia 65.000 € entrate complessive), APS (art. 85 CTS, corrispettivi specifici verso soci e familiari conviventi).
- Attività commerciali residue: soggette a imposizione, con regime forfetario o ordinario.
- Attività diverse (art. 6 CTS): secondarie e strumentali, criteri DM 107/2021 (30% ricavi o 66% costi). Soggette a imposizione separata.
💡 Approfondisci: Guida all’inquadramento fiscale degli ETS e Test di non commercialità per gli ETS.
2. Gestione delle imposte dirette
La gestione delle imposte dirette richiede particolare attenzione:
IRES (Imposta sul Reddito delle Società)
- Base imponibile: somma dei redditi fondiari, di capitale, d’impresa e diversi.
- Aliquota: 24% (aliquota ordinaria, applicabile in modo uniforme; le agevolazioni del passato sono state superate dal regime CTS).
- Esenzioni e regimi di favore specifici: previsti dall’art. 84 per ODV (esclusione di quote, contributi, liberalità, rimborsi convenzioni), dall’art. 85 per APS (decommercializzazione corrispettivi verso soci), dall’art. 86 per ODV e APS (forfetario 1%/3%), dall’art. 80 per tutti gli ETS (forfetario generale a scaglioni).
Esempi pratici:
- ODV in regime art. 86: 40.000 € ricavi commerciali × 1% × 24% = 96 € di IRES.
- APS in regime art. 86: 40.000 € × 3% × 24% = 288 € di IRES.
- ETS in regime art. 80 (servizi sotto 130.000 €): 100.000 € × 7% × 24% = 1.680 € di IRES.
IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive)
- Soggetti obbligati: ETS che svolgono anche attività commerciale o che hanno dipendenti.
- Base imponibile: varia in base al metodo di determinazione (retributivo o da bilancio). In regime art. 86 CTS, la base imponibile IRAP è data dal reddito determinato forfettariamente più i compensi corrisposti ai lavoratori.
- Aliquota: 3,9% (con variazioni regionali).
- Esenzioni: previste da alcune regioni per specifiche categorie di ETS. Verificare la normativa regionale.
Dichiarazione dei redditi
- Modello REDDITI ENC: per enti non commerciali.
- Scadenza: 30 giugno dell’anno successivo (rinviabile al 30 luglio con maggiorazione 0,40%).
- Contenuti principali:
- Dati identificativi dell’ente.
- Determinazione del reddito complessivo (analitico o forfetario).
- Calcolo delle imposte (IRES, IRAP, addizionali regionali e comunali).
- Crediti d’imposta e detrazioni.
- Versamenti e compensazioni.
- Eventuale opzione per regime forfetario art. 80 o 86 CTS (vincolo triennale).
3. Gestione dell’IVA
Per gli ETS che svolgono attività commerciali, la gestione dell’IVA è un aspetto rilevante. Il D.Lgs. 186/2025 art. 6 ha prorogato al 1° gennaio 2036 l’entrata in vigore della riforma IVA per il Terzo Settore, mantenendo per dieci anni il regime previgente.
Operazioni rilevanti ai fini IVA
- Cessioni di beni: nell’ambito di attività commerciali.
- Prestazioni di servizi: nell’ambito di attività commerciali.
- Operazioni esenti: specifiche attività previste dall’art. 10 DPR 633/72 (es. prestazioni socio-sanitarie, formazione professionale).
- Operazioni escluse: attività istituzionali non commerciali, corrispettivi specifici verso soci e tesserati per attività istituzionali (art. 4 c. 4 DPR 633/72, in vigore fino al 31 dicembre 2035).
Adempimenti IVA
- Fatturazione elettronica: obbligatoria dal 1° gennaio 2024 (D.L. 36/2022) per le partite IVA, salvo eccezioni residuali.
- Registrazione: tenuta dei registri IVA (acquisti, vendite, corrispettivi).
- Liquidazioni: mensili o trimestrali.
- Versamenti: entro il 16 del mese successivo (mensili) o del secondo mese successivo (trimestrali, con maggiorazione 1%).
- LIPE (Liquidazioni Periodiche IVA): comunicazione trimestrale all’AdE entro fine secondo mese successivo al trimestre di riferimento.
- Dichiarazione annuale: entro il 30 aprile dell’anno successivo.
Regimi IVA specifici
- Regime forfetario art. 86 CTS (per ODV e APS): esonero dagli adempimenti IVA: niente registri IVA, niente liquidazioni periodiche, niente LIPE, niente dichiarazione IVA annuale. Restano gli adempimenti per reverse charge, acquisti intracomunitari, importazioni.
- Regime forfetario L. 398/91 (per ASD/SSD non RUNTS): IVA forfetaria al 50% dell’IVA incassata (uniforme sulle operazioni commerciali: sponsorizzazioni, pubblicità, vendite, somministrazione). Eccezione peculiarissima: per la cessione dei diritti di ripresa televisiva e radiofonica, l’IVA forfetaria è del 33% (caso che riguarda pochissime ASD).
- Regime ordinario: applicazione delle regole generali, con detrazione IVA sugli acquisti e versamento IVA sulle vendite.
4. Ritenute e sostituti d’imposta
Gli ETS che erogano compensi sono tenuti ad operare come sostituti d’imposta:
Tipologie di compensi soggetti a ritenuta
- Lavoro dipendente: stipendi e salari (ritenuta IRPEF a scaglioni).
- Lavoro autonomo: compensi a professionisti (ritenuta 20% sul lordo, art. 25 DPR 600/1973).
- Collaborazioni coordinate e continuative: compensi a collaboratori (ritenuta IRPEF a scaglioni).
- Compensi sportivi: per ASD/SSD (regime speciale con franchigia 15.000 € IRPEF e 5.000 € previdenziale, art. 36 D.Lgs. 36/2021).
- Premi sportivi: regime DL 38/2026 (dal 28/3/2026 al 31/12/2026, esenzione ritenuta 20% fino a 300 € per sostituto d’imposta).
- Altri redditi: diritti d’autore, premi, occasionali.
Adempimenti del sostituto d’imposta
- Calcolo e trattenuta delle ritenute fiscali e contributive.
- Versamento entro il 16 del mese successivo (Modello F24, codici tributo specifici).
- Certificazione Unica (CU): rilascio ai percipienti entro il 16 marzo dell’anno successivo (termine modificato dal D.Lgs. 1/2024, “Decreto Adempimenti”).
- Invio telematico CU all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo.
- Modello 770: dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta entro il 31 ottobre dell’anno successivo. Novità: il D.Lgs. 1/2024 ha introdotto la modalità semplificata di presentazione tramite invio mensile dei “dati aggiuntivi” con il Mod. F24/770, in alternativa alla dichiarazione annuale.
5. Comunicazione delle erogazioni liberali ricevute (novità 2026)
Con la piena operatività del Titolo X CTS dal 1° gennaio 2026 cambia il quadro della comunicazione delle erogazioni liberali ricevute all’Agenzia delle Entrate (utile per alimentare la dichiarazione precompilata dei donatori):
Tempistiche
- Per le erogazioni ricevute nel 2025 (comunicazione entro il 16 marzo 2026): obbligo solo per gli ETS che nel 2024 hanno superato 220.000 € di entrate. Per gli altri, comunicazione facoltativa.
- Per le erogazioni ricevute nel 2026 (comunicazione entro il 16 marzo 2027): obbligo per tutti gli ETS, indipendentemente dal volume di entrate. Eccezione: imprese sociali in forma societaria. Le cooperative sociali rientrano nell’obbligo.
Cosa va comunicato
- Dati delle erogazioni da donatori continuativi con anagrafica completa (codice fiscale, nome, cognome, importo).
- Dati delle altre donazioni solo se dal pagamento risulta il codice fiscale del donatore.
- Pagamenti tracciabili (bonifico, carta, assegno bancario o postale).
- Non vanno comunicati i versamenti cumulativi (un soggetto che bonifica per più persone).
Riferimento operativo
Provvedimento direttoriale AdE del 4 marzo 2024. Trasmissione telematica tramite il software dell’Agenzia delle Entrate.
Consiglio operativo: dotatevi di un registro dei donatori con dati anagrafici, importi, modalità di pagamento, data. Vi farà risparmiare ore di lavoro in vista delle scadenze.
6. Rendicontazioni specifiche
Oltre agli adempimenti fiscali standard, gli ETS sono tenuti a specifiche rendicontazioni:
Bilancio/rendiconto annuale (D.M. 39/2020 + D.M. 18 febbraio 2026)
- Entrate ≤ 60.000 €: rendiconto per cassa in forma aggregata (Modello E), introdotto dal D.M. 18 febbraio 2026 in attuazione dell’art. 13 c. 2-bis CTS (L. 104/2024). Applicabile dal bilancio 2026 (approvato nel 2027). Per il bilancio 2025 si utilizza il Modello D. Chiarimenti applicativi nella Circolare MLPS n. 6 del 17 aprile 2026.
- Entrate tra 60.000 € e 220.000 €: rendiconto per cassa ordinario (Modello D).
- Entrate > 220.000 €: stato patrimoniale, rendiconto gestionale, relazione di missione (Modelli A, B, C).
- Entrate > 1 milione € (o 5+ dipendenti): obbligo aggiuntivo di bilancio sociale (art. 14 CTS, D.M. 4 luglio 2019).
- Deposito al RUNTS: entro il 30 giugno di ogni anno.
Rendicontazione 5×1000
- Soggetti obbligati: beneficiari del contributo 5×1000.
- Tempistica: entro 12 mesi dalla ricezione del contributo. Pubblicazione sul sito web entro 7 giorni dalla redazione.
- Contenuti: utilizzo delle somme percepite, suddiviso per voci di spesa.
- Modalità: redazione di un rendiconto e di una relazione illustrativa.
- Conservazione: documentazione per 10 anni.
Rendicontazione raccolte fondi occasionali (art. 7 CTS)
- Soggetti obbligati: ETS che effettuano raccolte fondi occasionali (Linee guida MLPS 9 gennaio 2025).
- Tempistica: insieme al bilancio annuale.
- Contenuti: entrate e spese relative a ciascun evento, fini perseguiti, beneficiari.
- Modalità: rendiconto specifico per ogni iniziativa, allegato al bilancio.
Pubblicazione contributi pubblici (L. 124/2017)
- Soggetti obbligati: enti che ricevono contributi pubblici superiori a 10.000 € annui da pubbliche amministrazioni o società controllate dallo Stato (art. 1 c. 125-129 L. 124/2017).
- Tempistica: entro il 30 giugno di ogni anno.
- Contenuti: elenco di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti, vantaggi economici.
- Modalità: pubblicazione sul sito web dell’ETS o, in mancanza, sulla pagina dei social media.
Aggiornamento annuale dati sociali al RUNTS (D.M. 2/2026)
Dal 9 aprile 2026, le informazioni relative a numero di associati, volontari, dipendenti e lavoratori parasubordinati devono essere aggiornate una sola volta all’anno, entro il 30 giugno (semplificazione rispetto al precedente obbligo di aggiornamento al verificarsi di ogni variazione).
7. Agevolazioni fiscali specifiche
Gli ETS possono beneficiare di numerose agevolazioni fiscali:
Agevolazioni per gli enti
- Imposte indirette (art. 82 CTS): esenzioni da imposta di successione e donazione, registro fisso 200 €, esenzione imposta di bollo, ipotecaria e catastale fisse 200 € ciascuna.
- Imposte locali:
- IMU: esenzione per immobili utilizzati per attività di interesse generale in modalità non commerciale (art. 82 c. 6 CTS).
- Estensione 2024: la L. 213/2023 ha esteso l’esenzione agli immobili in comodato d’uso gratuito tra ETS collegati funzionalmente o strutturalmente (Circolare MEF n. 2/DF del 16 luglio 2024).
- Imposte sui redditi: regimi forfetari art. 80, 86 CTS, non imponibilità delle attività istituzionali, decommercializzazione specifica per ODV (art. 84) e APS (art. 85).
- IVA: regimi speciali (art. 86 CTS franchigia, L. 398/91 forfetaria), esenzioni per specifiche operazioni (art. 10 DPR 633/72), esclusione corrispettivi soci (art. 4 c. 4, fino al 2035).
Agevolazioni per donatori e sostenitori (art. 83 CTS)
- Persone fisiche – Detrazione IRPEF: 35% per ODV, 30% per altri ETS (APS, fondazioni, enti filantropici, “Altri ETS”), su erogazioni fino a 30.000 € annui. Attenzione: dal 2024 si applica la riduzione dell’art. 16-ter TUIR per redditi sopra 50.000 €.
- Persone fisiche – Deduzione: in alternativa, deduzione fino al 10% del reddito complessivo (eccedenza riportabile in 4 anni).
- Enti e società – Deduzione: fino al 10% del reddito complessivo dichiarato.
- Social Bonus (art. 81 CTS): credito d’imposta del 65% per persone fisiche o del 50% per imprese sulle erogazioni per recupero di immobili pubblici inutilizzati o beni confiscati alla criminalità organizzata.
- Art Bonus (per erogazioni a sostegno della cultura): credito d’imposta 65%.
Altre agevolazioni
- Imposte di successione e donazione: esenzione per trasferimenti a favore di ETS.
- Imposta di registro: fissa 200 € per atti costitutivi e modifiche statutarie.
- Imposta di bollo: esenzione per atti, documenti, istanze, contratti relativi all’attività istituzionale.
- Imposte ipotecaria e catastale: misura fissa 200 € ciascuna per gli immobili istituzionali.
💡 Approfondisci: consulta la guida Agevolazioni Fiscali per i Donatori di Enti del Terzo Settore da condividere con i vostri sostenitori.
Casi Pratici
Caso 1: Adempimenti per una piccola ODV (entrate 40.000 €)
Situazione: ODV con entrate annue di 40.000 € (di cui 25.000 € da contributi pubblici, 10.000 € da raccolte fondi occasionali, 5.000 € da quote associative), iscritta al RUNTS dal 2023.
Adempimenti per il 2026 (per le attività svolte nel 2025):
- Bilancio 2025: Modello D (rendiconto per cassa ordinario, entrate sopra 60.000 € soglia Modello E ma in questo caso 40.000 €… applicabile Modello E dal bilancio 2026). Approvazione assembleare entro 4 mesi dalla chiusura esercizio. Deposito al RUNTS entro il 30 giugno 2026.
- Inquadramento fiscale: ente non commerciale, regime art. 84 CTS (entrate complessive sotto 65.000 €). Nessuna attività commerciale residua.
- Imposte dirette: nessuna IRES da versare (assenza di attività commerciale).
- IVA: niente partita IVA (assenza di attività commerciale verso terzi).
- CU e 770: solo se l’ODV ha effettuato ritenute (es. a professionisti). In assenza, no obblighi 770.
- Comunicazione erogazioni liberali: facoltativa per il 2025 (entrate 2024 sotto 220.000 €), obbligatoria per il 2026 (per tutti gli ETS).
- Aggiornamento dati sociali al RUNTS: entro il 30 giugno 2026 (D.M. 2/2026).
- Rendicontazione raccolte fondi occasionali: incluso nel bilancio (art. 7 CTS).
Adempimenti 2027 (per il bilancio 2026): applicare il Modello E rendiconto per cassa in forma aggregata (D.M. 18 febbraio 2026).
Caso 2: APS sportiva con ricavi commerciali (60.000 €)
Situazione: APS sportiva iscritta al RUNTS, con ricavi commerciali 2025 di 60.000 € (sponsorizzazioni 40.000 €, vendita merchandising 20.000 €), entrate totali 120.000 €.
Adempimenti per il 2026:
- Opzione regime art. 86 CTS (in dichiarazione annuale): ricavi commerciali sotto 85.000 €. Coefficiente 3% per APS, IVA franchigia.
- Calcolo imposte: IRES = 60.000 × 3% × 24% = 432 €. IRAP: applicare la base imponibile prevista per il forfettario art. 86.
- Dichiarazione REDDITI ENC: entro il 30 giugno 2026 (rinviabile al 30 luglio con maggiorazione 0,40%).
- IVA: niente dichiarazione IVA (regime franchigia art. 86 CTS).
- Bilancio 2025: Modello D (entrate 120.000 €, tra 60.000 e 220.000 €). Deposito al RUNTS entro il 30 giugno 2026.
- Importante: L. 398/91 NON PIÙ APPLICABILE dal 1° gennaio 2026 (art. 89 c. 1 lett. c CTS). Se prima del 2026 era applicata la 398/91, transito automatico al regime art. 86 o art. 80 CTS.
- CU per istruttori sportivi: entro il 16 marzo 2026. Calcolo con franchigie 15.000 € IRPEF e 5.000 € previdenziale.
- Modello 770: entro il 31 ottobre 2026 (oppure modalità semplificata F24/770).
Caso 3: Fondazione ETS con entrate 500.000 € (Modelli A, B, C)
Situazione: fondazione ETS iscritta al RUNTS, sezione g) “Altri ETS”, entrate annue 500.000 € (di cui 200.000 € attività commerciale di servizi, 200.000 € contributi pubblici e privati, 100.000 € erogazioni liberali ricevute).
Adempimenti per il 2026:
- Bilancio 2025: Modelli A, B, C (stato patrimoniale, rendiconto gestionale, relazione di missione). Approvazione entro 4 mesi.
- Regime fiscale: opzione art. 80 CTS per attività commerciali. Ricavi servizi 200.000 €: coefficiente 7% fino a 130.000 € (130.000 × 7% = 9.100 €) + 10% sui restanti 70.000 € (70.000 × 10% = 7.000 €) = reddito imponibile 16.100 €. IRES 24% = 3.864 €.
- IVA ordinaria sulle attività commerciali: liquidazioni trimestrali, dichiarazione IVA annuale entro 30 aprile.
- Fatturazione elettronica obbligatoria.
- CU e 770: per compensi a collaboratori e professionisti, entro le scadenze ordinarie.
- Comunicazione erogazioni liberali: obbligo per il 2025 (entrate 2024 sopra 220.000 €) e per il 2026.
- Pubblicazione contributi pubblici sopra 10.000 €: sul sito web entro il 30 giugno.
- Verifica obbligo doppia iscrizione (Nota MLPS 7741/2026): se l’attività è strutturata in forma di impresa commerciale (organizzazione professionale, attività continuativa), verificare con il commercialista l’eventuale obbligo di iscrizione anche al Registro delle Imprese.
Caso 4: ASD non iscritta al RUNTS (regime L. 398/91)
Situazione: ASD iscritta al RASD (non al RUNTS), ricavi commerciali 2025 di 150.000 € (sponsorizzazioni 100.000 €, biglietti gare 30.000 €, vendita merchandising 20.000 €).
Adempimenti per il 2026:
- Conferma regime L. 398/91: applicabile alle ASD/SSD non iscritte al RUNTS (art. 89 c. 1 lett. c CTS), plafond 400.000 €.
- IRES: 150.000 × 3% × 24% = 1.080 €.
- IVA forfetaria: 50% dell’IVA incassata sulle sponsorizzazioni, biglietti e merchandising. Versamento trimestrale entro F24.
- Esonero dichiarazione IVA annuale, scritture contabili ordinarie, LIPE (regime L. 398/91).
- Registro IVA minore (D.M. 11 febbraio 1997): annotazione proventi commerciali entro il 15 del mese successivo.
- Fatturazione elettronica obbligatoria dal 1° gennaio 2024.
- Dichiarazione REDDITI ENC entro il 30 giugno 2026 con quadro specifico per L. 398/91.
- Compensi sportivi: regime Riforma Sport (franchigia 15.000 € IRPEF, 5.000 € previdenziale, riduzione 50% imponibile contributivo fino al 31/12/2027).
Conclusioni e Raccomandazioni
Gli adempimenti fiscali per gli ETS nel 2026 sono finalmente in un quadro chiaro e operativo, ma richiedono attenzione metodica. I punti da fissare:
- Calendario delle scadenze: tenete un calendario aggiornato (mensile, trimestrale, annuale). Le scadenze 2026 sono in larga parte le stesse di sempre, ma alcune (CU, 770) sono state modificate dal D.Lgs. 1/2024.
- Scelta del regime fiscale: ODV → preferenzialmente art. 86 (1%); APS → art. 86 (3%) sotto 85.000 €, art. 80 sopra; Altri ETS → art. 80; ASD non RUNTS → L. 398/91.
- Modello E rendiconto in forma aggregata: nuova opportunità per ETS sotto 60.000 € dal bilancio 2026 (D.M. 18 febbraio 2026).
- Comunicazione erogazioni liberali: dal 2026 obbligo generalizzato. Predisponete un registro donatori adeguato.
- Delega del legale rappresentante al RUNTS (D.M. 2/2026): dal 9 aprile 2026 potete delegare il commercialista per le pratiche RUNTS.
- Aggiornamento annuale dati sociali: una sola volta l’anno, entro il 30 giugno.
- IVA prorogata al 2036: scenario stabile, niente sconvolgimenti.
- Detrazione donazioni: 35% per ODV, 30% per altri ETS. Comunicatela bene ai donatori.
- Pubblicazione contributi pubblici sopra 10.000 €: obbligo da non dimenticare.
- Sanzioni: il D.Lgs. 87/2024 ha ridotto alcune sanzioni (omesso versamento ora 25% dal 1° settembre 2024). Conoscere le sanzioni aiuta a valutare convenienza di ravvedimento operoso.
💡 Tool e guide consigliate:
Riferimenti Normativi Essenziali (Riepilogo)
- D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (CTS), artt. 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 30, 31, 56, 71, 72, 79-89.
- D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 (Impresa Sociale).
- D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186 (correttivo CTS), artt. 2 e 6.
- L. 26 luglio 2024, n. 104: art. 13 c. 2-bis CTS (rendiconto aggregato).
- L. 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024), art. 1 c. 71.
- L. 7 agosto 2017, n. 124, art. 1 c. 125-129 (trasparenza contributi pubblici).
- D.L. 17 giugno 2025, n. 84, conv. in L. 108/2025.
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 16-ter, 143-149.
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Decreto IVA), art. 4 c. 4 e art. 10.
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 25, 78 c. 25.
- L. 16 dicembre 1991, n. 398 (regime forfetario ASD/SSD non RUNTS).
- D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 (Riforma Sport).
- D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1 (Decreto Adempimenti): modifiche scadenze CU, Modello 770 semplificato F24/770.
- D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 (Riforma sanzioni tributarie).
- D.M. 106/2020 (RUNTS), come modificato dal D.M. n. 2 del 13 gennaio 2026.
- D.M. 107/2021 (attività diverse).
- D.M. 39/2020 (bilanci ETS), integrato dal D.M. 18 febbraio 2026 (Modello E).
- D.M. 4 luglio 2019 (bilancio sociale).
- D.M. 11 febbraio 1997 (registro IVA L. 398/91).
- Provvedimento direttoriale AdE del 4 marzo 2024 (comunicazione erogazioni liberali).
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19 febbraio 2026 (fiscalità ETS).
- Circolare MEF n. 2/DF del 16 luglio 2024 (IMU ETS).
- Circolare MLPS n. 6 del 17 aprile 2026 (rendiconto aggregato).
- Nota direttoriale MLPS n. 7741 del 15 maggio 2026 (doppia iscrizione).
- Linee guida MLPS del 9 gennaio 2025 (raccolte fondi).
FAQ Operative
Quali sono le scadenze fiscali più importanti che un ETS deve ricordare nel corso dell’anno? Le scadenze chiave sono: 16 marzo (invio Certificazione Unica all’AdE, comunicazione erogazioni liberali ricevute, modificate dal D.Lgs. 1/2024); 30 aprile (dichiarazione IVA annuale, per ETS in regime IVA ordinario); 30 giugno (deposito bilancio al RUNTS, dichiarazione REDDITI ENC e IRAP, versamento saldo imposte 2025 e primo acconto 2026, pubblicazione contributi pubblici sopra 10.000 €, aggiornamento annuale dati sociali al RUNTS); 30 luglio (versamento imposte con maggiorazione 0,40% per chi non ha versato a giugno); 31 ottobre (Modello 770, salvo modalità semplificata F24/770); 30 novembre (secondo acconto imposte 2026). A queste si aggiungono scadenze mensili (16 di ogni mese: versamento ritenute, contributi, IVA per regime mensile) e trimestrali (LIPE entro fine secondo mese successivo al trimestre). Consiglio operativo: tenete un calendario fiscale aggiornato, magari con notifiche automatiche, oppure affidatevi a un commercialista per la gestione metodica delle scadenze. Le sanzioni per omesso versamento sono ora del 25% (D.Lgs. 87/2024, dal 1° settembre 2024), riducibili a meno della metà con ravvedimento operoso entro un anno.
La nostra ODV è piccola, entrate annue 30.000 €. Quanto dobbiamo davvero “fare” in termini di adempimenti? Pochi, se l’ODV non svolge attività commerciali. Adempimenti minimi: a) Bilancio annuale: Modello E (rendiconto per cassa in forma aggregata) dal bilancio 2026, applicabile per entrate ≤ 60.000 €. Per il bilancio 2025, Modello D. Approvazione assembleare entro 4 mesi dalla chiusura esercizio, deposito al RUNTS entro il 30 giugno. b) Libri sociali: libro soci, verbali assemblee, verbali consiglio direttivo, registro dei volontari. c) Aggiornamento annuale dati sociali al RUNTS entro il 30 giugno (D.M. 2/2026). d) Assicurazione obbligatoria dei volontari (art. 18 CTS). e) Eventuale rendicontazione 5×1000 se beneficiari. f) Comunicazione erogazioni liberali: facoltativa nel 2025 (sotto soglia 220.000 €), obbligatoria dal 2026 per le erogazioni ricevute. Non dovute (in assenza di attività commerciali e di compensi erogati): dichiarazione REDDITI ENC, dichiarazione IVA, CU, Modello 770, IRAP. Costo gestionale tipico: tra 800 e 2.000 € l’anno con un commercialista esperto del Terzo Settore, importo variabile in base alla complessità. Per piccole ODV in regola e ben organizzate, può essere anche minore.
La nostra APS riceve erogazioni liberali da 80 donatori per circa 12.000 € l’anno. Come gestire la comunicazione all’AdE dal 2026? Dal 2026 l’obbligo è generalizzato per tutti gli ETS. Per le erogazioni ricevute nel 2026, la comunicazione va effettuata entro il 16 marzo 2027 all’Agenzia delle Entrate. Procedura operativa: 1) Tenere un registro dedicato dei donatori: nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, data dell’erogazione, importo, modalità di pagamento. È il documento di base. 2) Richiedere il codice fiscale ai donatori: per le donazioni continuative o di importo significativo. Per piccole donazioni occasionali, basta che il CF risulti dal pagamento (es. bonifico con CF nella causale). 3) Verificare la tracciabilità: bonifici bancari, carte di credito/debito, assegni bancari o postali. Le donazioni in contanti non danno diritto alla detrazione e non vanno comunicate. 4) Trasmissione telematica entro il 16 marzo 2027: tramite il software dell’Agenzia delle Entrate (specifiche tecniche nel Provvedimento direttoriale AdE 4 marzo 2024). 5) Eccezione: non vanno comunicati i versamenti cumulativi da un unico soggetto per conto di più donatori (es. una raccolta che convoglia attraverso un’unica persona). Consiglio strategico: comunicate ai vostri donatori che inserirete le loro donazioni nella dichiarazione precompilata. È un valore aggiunto per loro (detrazione automatica senza dover conservare ricevute), e per voi è un argomento di fidelizzazione. Comunicate anche la detrazione 30% / deduzione 10% applicabile per le APS (35% solo per ODV).
Abbiamo dimenticato di versare l’IVA trimestrale entro il 16. Cosa rischiamo? L’omesso versamento IVA è una violazione abbastanza comune e c’è una strada per regolarizzare. Sanzione base: dal 1° settembre 2024 (D.Lgs. 87/2024), la sanzione per omesso versamento è del 25% (prima era del 30%, una riduzione strutturale apprezzabile). Riduzioni con ravvedimento operoso: a) Ravvedimento entro 14 giorni: sanzione ridotta a 1/15 per giorno di ritardo (es. 7 giorni di ritardo = sanzione 25% × 7/15 = 1,67% × 1/10 = circa 0,17%). b) Ravvedimento entro 30 giorni dalla scadenza: sanzione ridotta a 1/10 della sanzione minima = 2,5%. c) Ravvedimento entro 90 giorni: 1/9 = circa 2,78%. d) Ravvedimento entro un anno: 1/8 = 3,125%. e) Ravvedimento entro due anni: 1/7 = circa 3,57%. f) Ravvedimento oltre due anni: 1/6 = circa 4,17%. Più gli interessi legali (attualmente 2% annuo, verificare il tasso aggiornato). Procedura operativa: 1) Calcolare l’IVA dovuta, la sanzione ridotta e gli interessi legali. 2) Versare con Modello F24, con i codici tributo specifici (codice IVA, codice sanzione 8904, codice interessi 1991). 3) Il ravvedimento è automaticamente perfezionato con il pagamento. Quando NON è più possibile il ravvedimento: dopo notifica di accertamento o di processo verbale di constatazione (PVC). Consiglio: appena vi accorgete dell’omesso versamento, regolarizzate. La sanzione cresce nel tempo, ma resta molto inferiore alla sanzione del 25% applicabile in caso di accertamento.
📩 La parola a te
Gli adempimenti fiscali per gli ETS, dal 2026, sono finalmente in un quadro chiaro e maturo. Le agevolazioni del Titolo X CTS sono operative, i regimi forfetari art. 80 e 86 sono ben delineati, le novità procedurali (Modello E, delega RUNTS, comunicazione erogazioni liberali) si stanno consolidando. Resta una macchina da governare con metodo: calendario delle scadenze, scelta del regime giusto, tenuta della documentazione, rendicontazione delle attività.
- Avete una piccola ODV o APS e volete capire quali sono gli adempimenti minimi che vi spettano davvero?
- State transitando dal regime L. 398/91 al regime art. 86 CTS e cercate orientamento sui calcoli e sui passaggi pratici?
- Avete superato per la prima volta la soglia 85.000 € di ricavi commerciali e dovete capire come gestire il passaggio al regime art. 80 o ordinario?
- State organizzando per la prima volta la comunicazione delle erogazioni liberali all’AdE (obbligo generalizzato dal 2026) e cercate consigli operativi?
Raccontatemi nei commenti la vostra situazione: gli adempimenti fiscali del Terzo Settore sono un terreno tecnico ma con regole sempre più chiare, e mettere a confronto casi reali è il modo migliore per capire dove sta la convenienza per la vostra organizzazione. Per chi sta affrontando per la prima volta il quadro 2026, una considerazione finale: investite tempo nella scelta del regime fiscale. Una scelta meditata in dichiarazione annuale, in base ai numeri reali della vostra organizzazione, vi farà risparmiare migliaia di euro nel triennio (l’opzione è vincolante). E ricordate che dal 9 aprile 2026, con la delega del legale rappresentante al RUNTS (D.M. 2/2026), potete affidare al vostro commercialista la gestione operativa di tutti gli adempimenti, liberando energie per le attività di interesse generale che davvero contano.