Panoramica della Fase
L’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) rappresenta un passaggio fondamentale per gli enti che intendono acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) e accedere ai relativi benefici e agevolazioni previsti dalla Riforma.
Descrizione generale
Il RUNTS, istituito dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), è il registro pubblico nazionale che raccoglie e certifica tutti gli Enti del Terzo Settore. Operativo dal 23 novembre 2021, il RUNTS ha sostituito i precedenti registri settoriali (Registro ODV, Registro APS, Anagrafe Unica ONLUS) unificando in un’unica piattaforma telematica la gestione di tutti gli ETS. La fase transitoria di trasmigrazione automatica delle ODV e APS si è ormai conclusa, e dal 1° gennaio 2026 anche l’Anagrafe Unica delle ONLUS è soppressa.
L’iscrizione al RUNTS:
- Attribuisce la qualifica di Ente del Terzo Settore.
- Consente l’accesso alle agevolazioni fiscali previste dal CTS (oggi pienamente operative grazie al D.L. 84/2025).
- Permette di utilizzare la denominazione di ETS (o ODV, APS, ecc.) nei documenti, comunicazioni, atti.
- Garantisce pubblicità e trasparenza alle informazioni dell’ente.
- Abilita alla stipula di convenzioni con enti pubblici (artt. 56-57 CTS).
- Consente l’accesso a contributi e finanziamenti dedicati, incluso il 5×1000.
- Consente di chiedere il riconoscimento della personalità giuridica con procedura semplificata (art. 22 CTS).
Il RUNTS è strutturato in sette sezioni:
- Sezione a): Organizzazioni di Volontariato (ODV).
- Sezione b): Associazioni di Promozione Sociale (APS).
- Sezione c): Enti filantropici.
- Sezione d): Imprese sociali (comprese le cooperative sociali).
- Sezione e): Reti associative.
- Sezione f): Società di Mutuo Soccorso.
- Sezione g): Altri Enti del Terzo Settore.
💡 Approfondisci: consulta la guida Le 7 sezioni del RUNTS per scegliere la sezione più adatta.
Importanza e criticità
L’iscrizione al RUNTS è fondamentale per diverse ragioni:
- Riconoscimento ufficiale: attribuisce formalmente la qualifica di ETS.
- Accesso ai benefici: consente di usufruire delle agevolazioni fiscali e delle opportunità riservate agli ETS.
- Trasparenza: garantisce visibilità e accessibilità alle informazioni dell’ente.
- Credibilità: rafforza l’affidabilità dell’ente verso stakeholder e donatori.
- Possibilità di collaborazione: facilita le partnership con enti pubblici e privati.
- Accesso al 5×1000: consente l’iscrizione automatica nell’elenco dei beneficiari.
Le principali criticità di questa fase includono:
- La complessità della procedura di iscrizione (sebbene semplificata dal DM 2/2026).
- La necessità di adeguare lo statuto ai requisiti del CTS.
- I tempi di attesa per la verifica da parte degli uffici competenti.
- Gli adempimenti successivi all’iscrizione (deposito bilanci, aggiornamento dati sociali).
- La gestione delle comunicazioni con l’ufficio del RUNTS via portale telematico.
- Il mantenimento dei requisiti nel tempo, soggetto a verifica periodica.
Tempistiche tipiche
Il processo di iscrizione al RUNTS segue tempistiche definite dalla normativa (art. 47 CTS, DM 106/2020):
- Presentazione della domanda: in qualsiasi momento dell’anno.
- Istruttoria: entro 60 giorni dalla presentazione, l’Ufficio RUNTS verifica i requisiti sostanziali e formali.
- Eventuale richiesta di integrazione: sospende il termine di 60 giorni. L’ente ha 30 giorni per rispondere.
- Iscrizione: in caso di esito positivo, comunicata all’ente. Silenzio-assenso: se l’Ufficio non si pronuncia entro 60 giorni dalla presentazione della domanda (al netto delle sospensioni), l’iscrizione si intende perfezionata.
- Comunicazione di diniego: in caso di mancanza dei requisiti, l’Ufficio comunica un provvedimento motivato di diniego, impugnabile davanti al TAR.
Procedure speciali per enti con personalità giuridica (art. 22 CTS):
- Iscrizione tramite notaio, che svolge il controllo di legalità sull’atto costitutivo.
- Il notaio deposita l’atto al RUNTS entro 20 giorni.
- L’Ufficio RUNTS si pronuncia entro 60 giorni; in assenza di diniego, l’iscrizione si perfeziona.
- Per enti che adottano modelli statutari standard (decreto ministeriale ex art. 22 CTS), tempi procedimentali ridotti.
Attori coinvolti
I principali soggetti coinvolti nel processo di iscrizione al RUNTS sono:
- Ente richiedente: attraverso il suo legale rappresentante (con SPID o CIE) o, dal 9 aprile 2026, attraverso un soggetto delegato del legale rappresentante (D.M. 2/2026).
- Ufficio del RUNTS: competente per territorio (regionale o provinciale, a seconda della tipologia di ente).
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: responsabile del RUNTS a livello nazionale.
- Notaio: per gli enti che richiedono o possiedono il riconoscimento della personalità giuridica (art. 22 CTS).
- Consulenti (commercialisti, avvocati): possono supportare l’ente nella procedura, e dal 9 aprile 2026 possono essere designati come soggetti delegati del legale rappresentante (D.M. 2/2026).
- Rete associativa: per gli enti aderenti, può presentare istanze su mandato.
- Ufficio del Registro delle Imprese: per le imprese sociali (iscrizione unica art. 11 c. 3 CTS) e per gli ETS che svolgono attività in forma di impresa commerciale (doppia iscrizione, Nota MLPS 7741/2026).
Passaggi Chiave
1. Verifica dei requisiti per l’iscrizione
Prima di avviare la procedura, è fondamentale verificare il possesso dei requisiti necessari:
Requisiti soggettivi
- Essere un’organizzazione senza scopo di lucro.
- Avere una delle forme giuridiche previste (associazione riconosciuta, associazione non riconosciuta, fondazione, comitato, società per imprese sociali, ente religioso civilmente riconosciuto, ecc.).
- Perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- Rispettare i requisiti specifici per la sezione scelta (es. 7 persone fisiche o 3 ODV/APS per le rispettive sezioni; soglie minime di patrimonio per fondazioni; requisiti di rete associativa per la sezione e).
Requisiti statutari
- Denominazione con l’indicazione di ETS o della specifica tipologia (ODV, APS, ecc.).
- Assenza di scopo di lucro (art. 8 CTS, divieto di distribuzione diretta e indiretta degli utili).
- Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- Attività di interesse generale (tra quelle elencate all’art. 5 CTS).
- Patrimonio destinato allo svolgimento dell’attività statutaria.
- Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento (art. 9 CTS).
- Bilancio/rendiconto e relativi criteri di redazione.
- Democraticità della struttura (per le associazioni).
- Limiti ai compensi degli amministratori (art. 8 c. 3 CTS).
- Altri requisiti specifici per la sezione scelta.
Requisiti formali
- Atto costitutivo e statuto registrati presso l’Agenzia delle Entrate (registro fisso 200 € per ETS).
- Codice fiscale dell’ente.
- Sede legale in Italia.
- Nomina degli organi sociali (consiglio direttivo, presidente, eventuale organo di controllo).
- PEC propria dell’ETS: dal D.M. 2/2026 è obbligatorio che l’ETS disponga di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (art. 6 c. 3 DM 106/2020 modificato). Non è più ammesso indicare la PEC del legale rappresentante o di un terzo soggetto.
- Eventuale riconoscimento della personalità giuridica (procedura ex art. 22 CTS, con atto notarile).
2. Adeguamento dello statuto
Per gli enti già esistenti, è spesso necessario adeguare lo statuto ai requisiti del CTS:
Modifiche obbligatorie
- Inserimento della denominazione ETS o della specifica tipologia.
- Individuazione delle attività di interesse generale (art. 5 CTS).
- Previsione dell’assenza di scopo di lucro.
- Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento.
- Bilancio/rendiconto secondo i modelli ministeriali (D.M. 39/2020 e D.M. 18 febbraio 2026).
- Libri sociali obbligatori (art. 15 CTS).
- Diritti e obblighi degli associati (per le associazioni).
- Competenze dell’assemblea (per le associazioni).
- Clausole di democraticità (per le associazioni).
- Limiti ai compensi e ai rimborsi (art. 8 c. 3 e art. 17 CTS).
Modelli statutari standard
L’art. 22 CTS prevede la possibilità di adottare modelli statutari standard approvati con decreto del Ministero del Lavoro. Per gli enti che adottano tali modelli, la procedura di iscrizione con riconoscimento della personalità giuridica è semplificata e accelerata. Va indicato espressamente nell’istanza l’utilizzo del modello standard.
Procedura di modifica
- Predisposizione del nuovo testo statutario.
- Convocazione dell’assemblea straordinaria (per le associazioni).
- Approvazione delle modifiche secondo le maggioranze previste dallo statuto o dal codice civile.
- Registrazione dello statuto modificato presso l’Agenzia delle Entrate.
- Conservazione della documentazione per l’iscrizione al RUNTS.
Tempistiche
- Per le modifiche di adeguamento al CTS, sono state previste maggioranze semplificate in fase transitoria (art. 101 CTS, ormai chiuse).
- Per le modifiche ordinarie, si applicano le maggioranze previste dal codice civile (artt. 21 e ss.) o dallo statuto vigente.
💡 Tool consigliato: per la redazione dello statuto, consulta i Modelli di Statuto per Enti del Terzo Settore.
3. Preparazione della documentazione
La documentazione necessaria per l’iscrizione varia in base alla tipologia di ente e alla sezione scelta:
Documenti comuni a tutte le sezioni
- Atto costitutivo e statuto registrati.
- Verbali di nomina degli amministratori e del consiglio direttivo.
- Dichiarazione di possesso dei requisiti per la sezione scelta (ex DPR 445/2000).
- Ultimo bilancio/rendiconto approvato (per enti già esistenti, ultimi due bilanci se disponibili).
- Documento d’identità del legale rappresentante.
- PEC dell’ETS (obbligatoria propria, ex D.M. 2/2026).
Documenti specifici per sezione
- Sezione a) ODV: elenco dei volontari non occasionali, dichiarazione sul numero minimo di associati (7 persone fisiche o 3 ODV).
- Sezione b) APS: elenco degli associati (almeno 7 persone fisiche o 3 APS), dichiarazione sull’attività verso associati/terzi.
- Sezione c) Enti filantropici: documentazione sul patrimonio e sui criteri di erogazione.
- Sezione d) Imprese sociali: iscrizione contestuale alla sezione speciale del Registro Imprese (art. 11 c. 3 CTS).
- Sezione e) Reti associative: elenco degli enti aderenti (minimo 50 ETS, o 100 per reti nazionali), accordo di rete.
- Sezione f) Società di Mutuo Soccorso: documentazione sulla struttura mutualistica.
- Sezione g) Altri ETS: documentazione specifica in base all’attività svolta. Per ETS in forma di impresa commerciale, doppia iscrizione anche al Registro delle Imprese (Nota MLPS 7741/2026).
Documentazione specifica per enti con personalità giuridica (procedura art. 22 CTS, modifiche DM 2/2026)
- Atto pubblico notarile di costituzione (per enti di nuova costituzione) o modifica statutaria (per enti che richiedono il riconoscimento successivo).
- Patrimonio minimo: 15.000 € per le associazioni riconosciute, 30.000 € per le fondazioni. Il D.M. 2/2026 ha modificato l’art. 16 c. 2 DM 106/2020 ammettendo come prova della disponibilità finanziaria del patrimonio in denaro l’assegno circolare non trasferibile intestato all’ente.
- Relazione giurata sulla composizione e valore del patrimonio (per apporti diversi dal denaro): il D.M. 2/2026 ha modificato l’art. 17 DM 106/2020 prevedendo che, per gli enti già dotati di personalità giuridica che si iscrivono al RUNTS, la relazione giurata può essere sostituita da una situazione patrimoniale aggiornata e certificata dal revisore legale dell’ente (per enti con organo di controllo che includa un revisore legale, o per enti soggetti a revisione legale).
- Verifica notarile dei requisiti formali e sostanziali.
- Deposito dell’atto al RUNTS entro 20 giorni dalla stipula.
Formato dei documenti
- Tutti i documenti devono essere in formato PDF/A (formato di conservazione di lungo periodo, conforme allo standard ISO 19005).
- Gli atti costitutivi e statuti devono essere copie conformi all’originale.
- I verbali devono essere sottoscritti dal legale rappresentante o dal segretario verbalizzante.
- Le dichiarazioni devono essere rese ai sensi del DPR 445/2000 (autocertificazione).
4. Procedura di iscrizione telematica
L’iscrizione al RUNTS avviene esclusivamente in modalità telematica:
Accesso al portale
- Tramite il portale servizi.lavoro.gov.it.
- Autenticazione con SPID o CIE del legale rappresentante. La firma digitale resta personale ed è utilizzata per validare l’invio della domanda.
- Possibilità di delega a soggetti fiduciari (dal 9 aprile 2026, art. 8 c. 2-bis DM 106/2020 introdotto dal D.M. 2/2026): il legale rappresentante può delegare un professionista o persona di fiducia per la gestione delle pratiche RUNTS. Due tipologie di delega:
- Delega alla compilazione e invio: il delegato compila la pratica e la invia, ma la firma digitale resta del legale rappresentante.
- Delega alla compilazione, sottoscrizione e invio: il delegato compila, sottoscrive e invia la pratica.
- La delega è conferita e revocata direttamente online sul portale, che genera automaticamente il documento di delega da allegare alla pratica.
- Oggetto della delega: istanze di iscrizione, variazioni statutarie o di cariche, cancellazione, accreditamento 5×1000, deposito bilanci.
Compilazione della domanda
- Selezione della sezione di iscrizione.
- Inserimento dei dati dell’ente (denominazione, codice fiscale, sede legale, PEC).
- Indicazione delle attività di interesse generale ex art. 5 CTS.
- Eventuale indicazione delle attività diverse ex art. 6 CTS.
- Inserimento dei dati degli amministratori e del legale rappresentante.
- Caricamento della documentazione richiesta (in formato PDF/A).
- Dichiarazioni di responsabilità sul possesso dei requisiti.
- Firma digitale della domanda.
Invio e protocollazione
- Invio telematico della domanda tramite il portale.
- Ricezione della ricevuta di protocollazione (con numero di protocollo e data di presentazione).
- Possibilità di monitorare lo stato della pratica dal portale.
Per gli enti con personalità giuridica
La procedura è gestita dal notaio, che:
- Stipula l’atto costitutivo o di modifica statutaria.
- Verifica i requisiti formali e sostanziali (controllo di legalità).
- Deposita l’atto al RUNTS entro 20 giorni dalla stipula.
- L’Ufficio RUNTS verifica e iscrive l’ente entro 60 giorni (silenzio-assenso).
💡 Approfondisci: consulta le guide Cos’è il RUNTS, Procedura di iscrizione, Adempimenti post-iscrizione, FAQ sul RUNTS.
5. Gestione dell’istruttoria
Dopo l’invio della domanda, inizia la fase di istruttoria da parte dell’Ufficio del RUNTS:
Verifica formale
- Controllo della completezza della documentazione.
- Eventuale richiesta di regolarizzazione, con sospensione dei termini.
Verifica sostanziale
- Analisi dei requisiti per l’iscrizione.
- Verifica della conformità dello statuto al CTS.
- Controllo della sussistenza delle condizioni per la sezione scelta.
Richiesta di integrazioni
- L’Ufficio può richiedere documenti o chiarimenti aggiuntivi.
- Il termine di 30 giorni per rispondere sospende il termine di 60 giorni per l’istruttoria.
- La mancata risposta comporta il rigetto della domanda.
Esito dell’istruttoria
- Iscrizione: comunicata all’ente o tacita in caso di silenzio-assenso dopo 60 giorni.
- Diniego: comunicato con provvedimento motivato entro 60 giorni, impugnabile davanti al TAR competente per territorio.
- Iscrizione in sezione diversa: proposta dall’Ufficio in caso di mancanza dei requisiti specifici per la sezione richiesta ma sussistenza dei requisiti generali di ETS.
6. Adempimenti post-iscrizione
L’iscrizione al RUNTS comporta una serie di adempimenti successivi:
Obblighi di comunicazione
- Modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto: entro 30 giorni.
- Variazioni di sede legale: entro 30 giorni.
- Deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, scioglimento: entro 30 giorni.
- Variazioni degli amministratori: entro 30 giorni.
- Variazioni delle attività svolte: entro 30 giorni.
Aggiornamento annuale dei dati sociali (novità D.M. 2/2026)
Dal 9 aprile 2026, le informazioni relative a numero di associati, volontari, dipendenti e lavoratori parasubordinati devono essere aggiornate una sola volta all’anno, entro il 30 giugno. Si tratta di una semplificazione: prima andavano aggiornate al verificarsi di ogni variazione. Ora il D.M. 2/2026 prevede un aggiornamento annuale unico.
Deposito atti e documenti
- Bilancio/rendiconto annuale: entro il 30 giugno di ogni anno, secondo i modelli ministeriali (D.M. 39/2020 e D.M. 18 febbraio 2026).
- Entrate ≤ 60.000 €: Modello E rendiconto per cassa in forma aggregata (applicabile dal bilancio 2026 approvato nel 2027; chiarimenti applicativi nella Circolare MLPS n. 6 del 17 aprile 2026).
- Entrate tra 60.000 € e 220.000 €: Modello D (rendiconto per cassa ordinario).
- Entrate > 220.000 €: Modelli A, B, C (stato patrimoniale, rendiconto gestionale, relazione di missione).
- Bilancio sociale (se obbligatorio: ETS con entrate > 1 milione € o 5+ dipendenti): entro il 30 giugno di ogni anno (art. 14 CTS, D.M. 4 luglio 2019).
- Rendicontazione 5×1000 (se percepito): secondo le scadenze specifiche.
- Deliberazioni di modifiche statutarie: entro 30 giorni.
Verifiche periodiche
- L’Ufficio del RUNTS verifica periodicamente la permanenza dei requisiti.
- Possibilità di controlli e ispezioni.
- Obbligo di rispondere alle richieste di informazioni e documenti.
Doppia iscrizione per ETS in forma di impresa commerciale
La Nota direttoriale MLPS n. 7741 del 15 maggio 2026 ha chiarito che gli ETS (diversi dalle imprese sociali) che svolgono la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono tenuti alla doppia iscrizione: RUNTS e Registro delle Imprese (art. 11 c. 2 CTS). La distinzione tra forma civilistica di impresa commerciale (art. 2082 c.c.) e qualifica fiscale di ente commerciale (art. 79 c. 5 CTS) resta autonoma: la doppia iscrizione scatta sulla nozione civilistica di impresa.
7. Cancellazione dal RUNTS (procedure aggiornate dal D.M. 2/2026)
Il D.M. 2/2026 ha riscritto in modo dettagliato le procedure di cancellazione e devoluzione del patrimonio.
Cause di cancellazione
- Richiesta dell’ente (volontaria).
- Accertamento d’ufficio della mancanza dei requisiti.
- Mancato deposito del bilancio per due anni consecutivi.
- Mancato svolgimento di attività per due anni consecutivi.
- Estinzione o scioglimento dell’ente (con o senza liquidazione).
- Trasferimento in altra sezione.
Scioglimento con e senza liquidazione (D.M. 2/2026, art. 23 c. 1 lett. a-bis DM 106/2020)
Una novità importante: il D.M. 2/2026 ha introdotto la lett. a-bis all’art. 23 c. 1 DM 106/2020, che contempla l’ipotesi di un ente che, deliberato lo scioglimento, non abbia la necessità di attivare una procedura di liquidazione (per assenza di rapporti debitori/creditori da chiudere). In questo caso la cancellazione opera direttamente, semplificando notevolmente la procedura.
Procedura di cancellazione
- Comunicazione dell’avvio del procedimento (per cancellazione d’ufficio) o istanza dell’ente (per cancellazione volontaria).
- Termine per presentare controdeduzioni (30 giorni, per cancellazione d’ufficio).
- Richiesta di parere devolutivo al competente Ufficio RUNTS, allegando documentazione economico-patrimoniale (art. 25 c. 1-bis, 1-ter, 1-quater DM 106/2020 modificato).
- Acquisizione del parere devolutivo dall’Ufficio.
- Realizzazione della devoluzione del patrimonio.
- Deposito della documentazione comprovante l’avvenuta devoluzione entro 30 giorni dall’ultimo atto (art. 25 c. 2-bis DM 106/2020).
- Provvedimento di cancellazione.
Devoluzione del patrimonio (artt. 24-25 DM 106/2020 modificati)
Il D.M. 2/2026 ha dettagliato le procedure di devoluzione, distinguendo tra:
- Devoluzione dell’intero patrimonio residuo (in alcune ipotesi di cancellazione).
- Devoluzione del solo incremento patrimoniale (in altre ipotesi).
Importante novità: l’incremento patrimoniale da devolvere si riferisce non solo al periodo di iscrizione al RUNTS, ma anche agli esercizi precedenti in cui l’ente risultava iscritto, senza soluzione di continuità, nei registri previgenti (ODV ex L. 266/1991, APS ex L. 383/2000, ONLUS ex D.Lgs. 460/97).
Dichiarazione di accettazione: in tutti i casi di sussistenza di un patrimonio da devolvere, la richiesta di parere deve essere accompagnata dalla dichiarazione di accettazione della devoluzione da parte dell’ETS (o degli ETS) beneficiari.
Effetti della cancellazione
- Perdita della qualifica di ETS.
- Divieto di utilizzo della denominazione “ETS” o di acronimi che rinviano a tale qualifica (art. 25-bis c. 2 DM 106/2020 introdotto dal D.M. 2/2026).
- Perdita delle agevolazioni fiscali.
- Devoluzione del patrimonio secondo le procedure sopra descritte.
- Possibilità di nuova iscrizione se vengono ripristinati i requisiti.
Comunicazioni post-cancellazione
L’art. 6 c. 3 DM 106/2020 modificato prevede che, per gli enti già cancellati dal registro, le interlocuzioni con gli Uffici RUNTS possono avvenire via PEC (per esempio per completare la devoluzione del patrimonio), in deroga al canale prioritario del portale RUNTS.
8. Casi particolari di iscrizione
Esistono procedure specifiche per alcune categorie di enti:
Enti con personalità giuridica (art. 22 CTS)
- Iscrizione tramite notaio, che svolge il controllo di legalità.
- Verifica notarile dei requisiti formali e sostanziali.
- Deposito dell’atto al RUNTS entro 20 giorni dalla stipula.
- Iscrizione entro 60 giorni in assenza di diniego (silenzio-assenso).
- Patrimonio minimo documentato: per apporti in denaro, assegno circolare non trasferibile intestato all’ente (art. 16 c. 2 modificato); per altri apporti, relazione giurata o (per enti già dotati di personalità giuridica) situazione patrimoniale certificata dal revisore legale.
Reti associative (sezione e)
- Iscrizione presso l’Ufficio nazionale del RUNTS.
- Possibilità di iscrizione contemporanea in più sezioni (esempio: rete che svolge anche attività di interesse generale in proprio).
- Soglia minima: 50 ETS aderenti (100 per le reti nazionali).
- Procedura semplificata per gli enti aderenti: la rete può presentare istanze su mandato.
Enti religiosi civilmente riconosciuti
- Iscrizione limitata alle attività di interesse generale ex art. 4 c. 3 CTS.
- Necessità di un regolamento specifico sulle attività di interesse generale (art. 14 DM 106/2020), che sostituisce atto costitutivo e statuto.
- Obbligo di costituire un patrimonio destinato all’attività di interesse generale.
- Contabilità separata per le attività di interesse generale rispetto a quelle religiose/di culto.
Ex-ONLUS iscritte all’Anagrafe Unica (dopo il 31 marzo 2026)
A seguito della soppressione dell’Anagrafe Unica delle ONLUS dal 1° gennaio 2026, le ex-ONLUS avrebbero dovuto iscriversi al RUNTS entro il 31 marzo 2026. La Nota direttoriale MLPS n. 6665 del 28 aprile 2026 ha chiarito che è comunque possibile presentare l’istanza anche dopo il termine, con due conseguenze:
- Perdita della qualifica fiscale di ONLUS dal 1° gennaio 2026.
- Obbligo di devoluzione patrimoniale: il notaio incaricato della presentazione dell’istanza deve verificare preliminarmente che la sussistenza del patrimonio minimo (art. 22 c. 4 CTS) non sia compromessa dalla quota destinata alla devoluzione.
Imprese sociali (sezione d)
- Iscrizione unica nella sezione speciale del Registro delle Imprese (art. 5 c. 2 D.Lgs. 112/2017): assolve anche all’obbligo di iscrizione al RUNTS (art. 11 c. 3 CTS).
- Niente doppia iscrizione per le imprese sociali, a differenza degli altri ETS in forma di impresa commerciale (Nota MLPS 7741/2026).
Aspetti Legali e Fiscali
Normativa di riferimento
L’iscrizione al RUNTS è regolata principalmente da:
- D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), in particolare gli artt. 11-22 (registrazione e personalità giuridica) e 45-54 (RUNTS).
- D.M. 15 settembre 2020, n. 106 (Regolamento RUNTS), come modificato dal D.M. n. 2 del 13 gennaio 2026 (operativo dal 9 aprile 2026).
- Decreto direttoriale n. 36 del 31 marzo 2026 (aggiornamento allegati tecnici DM 106/2020).
- D.M. 19 maggio 2021, n. 107 (Attività diverse).
- L. 26 luglio 2024, n. 104 (Disposizioni in materia di Terzo Settore).
- D.L. 17 giugno 2025, n. 84, convertito in L. 108/2025 (operatività del Titolo X dal 1° gennaio 2026).
- D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186 (correttivo CTS, soglia 85.000 € art. 86, proroga IVA al 2036).
- Circolari e note del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
- Normative regionali per gli uffici territoriali del RUNTS.
Obblighi specifici
L’iscrizione al RUNTS comporta specifici obblighi:
- Utilizzo della denominazione ETS o della specifica tipologia in tutti gli atti e comunicazioni.
- Trasparenza e pubblicità delle informazioni (pubblicazione bilanci, emolumenti amministratori sopra 100.000 € di ricavi).
- Aggiornamento costante dei dati nel registro (modifiche entro 30 giorni; dati sociali annualmente entro il 30 giugno).
- Deposito annuale del bilancio/rendiconto entro il 30 giugno.
- Comunicazione tempestiva delle modifiche rilevanti.
- Rispetto dei requisiti per la sezione di appartenenza.
- Adempimento degli obblighi previsti dal CTS (organi di controllo se obbligatori, revisione legale se obbligatoria).
- Comunicazione erogazioni liberali all’AdE (dal 2026 obbligo generalizzato, Provvedimento direttoriale AdE 4 marzo 2024).
Conseguenze dell’inadempimento
Il mancato rispetto degli obblighi può comportare:
- Diffida da parte dell’Ufficio del RUNTS.
- Cancellazione dal registro (mancato deposito bilancio per 2 anni consecutivi, mancata attività per 2 anni consecutivi, etc.).
- Perdita delle agevolazioni fiscali.
- Sanzioni amministrative in casi specifici.
- Responsabilità degli amministratori verso l’ente e i terzi.
- Obbligo di devoluzione del patrimonio in caso di cancellazione definitiva, secondo le procedure dettagliate del D.M. 2/2026.
Opportunità di ottimizzazione
Nella gestione dell’iscrizione è possibile ottimizzare diversi aspetti:
- Scelta strategica della sezione più adatta alle caratteristiche dell’ente.
- Pianificazione delle modifiche statutarie in un’unica soluzione.
- Adozione di modelli statutari standard per la procedura semplificata art. 22 CTS.
- Predisposizione di procedure interne per gli adempimenti periodici.
- Monitoraggio costante dei requisiti di iscrizione.
- Uso della delega del legale rappresentante (D.M. 2/2026) per affidare a un consulente la gestione operativa delle pratiche.
- Formazione specifica per gli amministratori.
Documentazione Necessaria
Documenti per l’iscrizione
- Atto costitutivo e statuto registrati presso l’Agenzia delle Entrate (PDF/A).
- Verbali di nomina degli amministratori e del consiglio direttivo.
- Dichiarazione di possesso dei requisiti per la sezione scelta.
- Ultimi due bilanci/rendiconti approvati (per enti già esistenti).
- Documento d’identità del legale rappresentante.
- Codice fiscale dell’ente.
- PEC propria dell’ETS attiva.
- Eventuali documenti specifici per la sezione scelta (elenchi soci, volontari, accordo di rete, etc.).
- Per enti con personalità giuridica: atto pubblico notarile, documentazione patrimonio minimo (assegno circolare o relazione patrimoniale/certificazione revisore).
Documenti per gli adempimenti successivi
- Bilancio/rendiconto annuale secondo i modelli ministeriali (D.M. 39/2020 + D.M. 18 febbraio 2026).
- Bilancio sociale (se obbligatorio).
- Verbali di modifica dello statuto o dell’atto costitutivo.
- Verbali di nomina di nuovi amministratori.
- Deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, scioglimento.
- Rendicontazione 5×1000 (se percepito).
- Relazioni di missione o documenti equivalenti.
- Comunicazione erogazioni liberali ricevute all’AdE (dal 2026).
Modulistica e format
- Modelli di bilancio (D.M. 39/2020 + D.M. 18 febbraio 2026 per il Modello E).
- Format per il bilancio sociale (D.M. 4 luglio 2019).
- Modelli statutari standard (art. 22 CTS) per procedura semplificata.
- Modelli di verbali per le modifiche statutarie.
- Format per le comunicazioni al RUNTS.
- Modelli di dichiarazioni sostitutive (DPR 445/2000).
Strumenti di supporto
- Manuali operativi del RUNTS.
- Guide ministeriali all’iscrizione.
- Video tutorial del Ministero (es. sulla nuova funzionalità di delega del legale rappresentante).
- FAQ ufficiali del Ministero del Lavoro.
- Circolari interpretative (Circolare MLPS, Circolare AdE).
- Documenti di prassi amministrativa (note direttoriali).
- Strumenti di monitoraggio dello stato della pratica sul portale RUNTS.
Conclusioni e Raccomandazioni
L’iscrizione al RUNTS è oggi un processo maturo, sostenuto da una piattaforma telematica consolidata e da una prassi che si sta affinando rapidamente. I punti da fissare:
- Verifica preventiva dei requisiti: prima di avviare la procedura, controllate statuto, sede, codice fiscale, PEC propria dell’ETS, atto costitutivo registrato.
- Scelta strategica della sezione: ogni sezione ha implicazioni diverse su agevolazioni, adempimenti, eventuale doppia iscrizione.
- Delega del legale rappresentante (DM 2/2026): dal 9 aprile 2026 potete delegare un commercialista o consulente di fiducia per la gestione delle pratiche, evitando di dover usare ogni volta il vostro SPID.
- PEC propria dell’ETS: obbligatoria, non è più ammesso usare la PEC di un terzo soggetto. Costo modesto, va attivata prima dell’iscrizione.
- Patrimonio minimo per personalità giuridica: ora è possibile usare l’assegno circolare non trasferibile come prova della disponibilità finanziaria (semplificazione D.M. 2/2026).
- Modello E rendiconto in forma aggregata: utile per gli ETS più piccoli (entrate sotto 60.000 €) dal bilancio 2026.
- Aggiornamento annuale dati sociali: una sola volta l’anno, entro il 30 giugno (semplificazione D.M. 2/2026).
- Doppia iscrizione per ETS in forma di impresa commerciale: tema cruciale chiarito dalla Nota MLPS 7741/2026.
- Procedure di cancellazione e devoluzione: nuove regole dettagliate dal D.M. 2/2026, da conoscere anche per chi non è in fase di chiusura.
- Investimento iniziale ripagato: il tempo dedicato a una buona iscrizione si traduce in anni di operatività serena, con accesso pieno alle agevolazioni del Titolo X CTS.
💡 Tool e guide consigliate:
Riferimenti Normativi Essenziali (Riepilogo)
- D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (CTS), artt. 5, 6, 8, 9, 11-22, 30, 31, 45-54.
- D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 (Impresa Sociale), art. 5 c. 2 e art. 11 c. 3 CTS (iscrizione unica imprese sociali).
- D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186 (correttivo CTS).
- L. 26 luglio 2024, n. 104 (politiche sociali e ETS).
- D.L. 17 giugno 2025, n. 84, convertito in L. 108/2025.
- D.M. 15 settembre 2020, n. 106 (RUNTS), come modificato dal D.M. n. 2 del 13 gennaio 2026 (in GU n. 66 del 20 marzo 2026, operativo dal 9 aprile 2026).
- Decreto direttoriale n. 36 del 31 marzo 2026 (aggiornamento allegati tecnici).
- D.M. 19 maggio 2021, n. 107 (Attività diverse).
- D.M. 5 marzo 2020, n. 39 (Bilanci ETS), integrato dal D.M. 18 febbraio 2026 (Modello E rendiconto in forma aggregata).
- D.M. 4 luglio 2019 (Bilancio sociale).
- DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (autocertificazione).
- Nota direttoriale MLPS n. 7741 del 15 maggio 2026 (doppia iscrizione ETS in forma di impresa).
- Nota direttoriale MLPS n. 6665 del 28 aprile 2026 (iscrizione tardiva ex-ONLUS).
- Circolare MLPS n. 6 del 17 aprile 2026 (rendiconto aggregato).
- Nota direttoriale MLPS n. 5003 del 27 marzo 2026 (quesiti generali ETS).
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19 febbraio 2026.
FAQ Operative
Posso far iscrivere la nostra associazione al RUNTS dal mio commercialista senza dovergli passare il mio SPID ogni volta? Sì, dal 9 aprile 2026 è possibile, grazie alla nuova delega del legale rappresentante introdotta dal D.M. 2/2026 (art. 8 c. 2-bis DM 106/2020). La procedura: a) accedete al portale RUNTS con SPID o CIE; b) selezionate la funzione “Delega”; c) indicate il codice fiscale del soggetto delegato (es. il vostro commercialista); d) scegliete il tipo di delega (compilazione e invio, oppure compilazione+sottoscrizione+invio); e) selezionate gli ambiti delegati (iscrizione, variazioni, cancellazione, accreditamento 5×1000, deposito bilanci); f) confermate. Il portale genera automaticamente il documento di delega. Da quel momento il delegato può accedere con il proprio SPID e operare per conto dell’ente. La delega è revocabile in qualsiasi momento dal legale rappresentante. Costo: nessuno. Documento: rilasciato dal portale, da conservare. Consiglio operativo: la delega “compilazione+sottoscrizione+invio” è la più completa e snellisce davvero il lavoro. Quella alla “sola compilazione e invio” mantiene la firma del legale rappresentante. Scegliete in base alla fiducia che riponete nel professionista e al livello di controllo che volete mantenere.
La nostra fondazione vuole iscriversi al RUNTS con personalità giuridica. Quanto deve essere il patrimonio iniziale e come lo documentiamo? Per le fondazioni che richiedono il riconoscimento della personalità giuridica tramite l’iscrizione al RUNTS, il patrimonio minimo è di 30.000 € (per le associazioni riconosciute è 15.000 €). Va documentato così: a) Per apporti in denaro: dal D.M. 2/2026 (art. 16 c. 2 DM 106/2020 modificato), il notaio attesta la sussistenza del patrimonio minimo ammettendo l’uso dell’assegno circolare non trasferibile intestato all’ente come prova della disponibilità finanziaria. È la semplificazione più importante: prima si dovevano dimostrare i fondi con estratti conto, bonifici, depositi vincolati. Ora basta l’assegno circolare. b) Per apporti in beni diversi dal denaro (immobili, partecipazioni, beni strumentali, opere d’arte): relazione giurata sulla composizione e valore del patrimonio, redatta da esperto designato dal tribunale o da revisore legale. c) Per enti già dotati di personalità giuridica che si iscrivono al RUNTS (es. fondazioni ex DPR 361/2000 che vogliono entrare nel registro): la relazione giurata può essere sostituita da una situazione patrimoniale aggiornata e certificata dal revisore legale dell’ente (per enti con organo di controllo che includa un revisore legale, o per enti soggetti a revisione legale). Semplificazione importante per le grandi fondazioni storiche. Procedura completa: rivolgetevi a un notaio esperto di Terzo Settore, che gestirà l’atto costitutivo o lo statuto modificato, la verifica del patrimonio, il deposito al RUNTS entro 20 giorni, le interlocuzioni con l’Ufficio RUNTS.
Cosa significa “PEC propria dell’ETS” e perché è diventata obbligatoria? Significa che l’ETS deve dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata intestato all’ente, non più del legale rappresentante o di un terzo soggetto. La novità è introdotta dal D.M. 2/2026 (art. 6 c. 3 DM 106/2020 modificato): “l’ETS non può più indicare quello appartenente a un diverso soggetto, ma deve dotarsi di un proprio indirizzo di posta certificata”. Perché: a) tracciabilità: le comunicazioni ufficiali dell’Ufficio RUNTS vanno alla PEC dell’ETS, che è un dato dell’ente non legato alla persona del legale rappresentante (che può cambiare). b) continuità: anche al ricambio degli amministratori, l’ente continua a ricevere le comunicazioni. c) professionalità: separare i canali di comunicazione personali da quelli istituzionali è una buona pratica organizzativa. Come fare: a) scegliere un gestore PEC autorizzato (es. Aruba, Poste, Register, Namirial, InfoCert): costo tipicamente 10-50 €/anno. b) Intestare la PEC all’ente (denominazione + codice fiscale). c) Aggiornare l’indirizzo al RUNTS tramite il portale, nelle variazioni dei dati anagrafici. Tempistica: chi non l’ha già fatto, dovrebbe procedere quanto prima. L’Ufficio RUNTS può chiedere l’aggiornamento in occasione di interlocuzioni o controlli. Consiglio: nominate un amministratore con accesso alla PEC e configurate un alert (email di notifica) per non perdere comunicazioni importanti, soprattutto in vista delle scadenze di deposito bilanci e aggiornamento dati sociali.
La nostra ex-ONLUS non si è iscritta al RUNTS entro il 31 marzo 2026. Cosa possiamo fare ora? Potete ancora iscrivervi, ma con due conseguenze importanti chiarite dalla Nota MLPS n. 6665 del 28 aprile 2026: a) Perdita della qualifica fiscale di ONLUS dal 1° gennaio 2026 (l’Anagrafe Unica delle ONLUS è stata soppressa, e il termine del 31 marzo 2026 era il termine ultimo per mantenere la continuità). Per il periodo intercorso tra il 1° gennaio 2026 e la data di iscrizione al RUNTS, il regime fiscale ONLUS non è applicabile (verificare con il commercialista gli adempimenti del periodo “scoperto”, possibili ravvedimenti operosi o ricalcoli fiscali). b) Obbligo di devoluzione patrimoniale: il patrimonio “incrementale” maturato sotto regime ONLUS deve essere devoluto ai sensi dell’art. 10 c. 1 lett. f) D.Lgs. 460/97. Il notaio incaricato dell’istanza al RUNTS deve verificare preliminarmente che la sussistenza del patrimonio minimo (art. 22 c. 4 CTS, per chi richiede la personalità giuridica) non sia compromessa dalla quota destinata alla devoluzione. Cosa fare ora: 1) Presentare l’istanza di iscrizione al RUNTS senza ulteriori indugi (la situazione si aggrava nel tempo). 2) Scegliere la sezione più adatta: tipicamente APS (sezione b), ODV (sezione a) se ricorrono i requisiti di volontariato prevalente, o “Altri ETS” (sezione g). 3) Affidarsi a un notaio esperto di Terzo Settore per la verifica patrimoniale e l’istanza (specialmente se siete in possesso di personalità giuridica). 4) Verificare con il commercialista gli adempimenti fiscali del periodo intercorso. Affrontate il tema con calma ma senza rinviare: la procedura, una volta avviata, può chiudersi in 60-120 giorni. Più aspettate, più il rischio di sanzioni e complicazioni cresce.
📩 La parola a te
L’iscrizione al RUNTS è il momento di passaggio cruciale per qualunque ente che voglia operare come ETS, e nel 2026 il quadro procedurale è finalmente maturo: piattaforma telematica consolidata, possibilità di delega al commercialista (DM 2/2026), procedure semplificate per il patrimonio minimo, Modello E di rendiconto per gli ETS più piccoli. Ma resta un percorso che richiede attenzione: scelta della sezione, adeguamento statutario, documentazione precisa, PEC propria, gestione degli adempimenti post-iscrizione.
- State costituendo un nuovo ETS e cercate orientamento sulla sezione di iscrizione più adatta e sui passaggi da seguire?
- Avete un ente già operativo (associazione, fondazione, comitato) che vuole entrare nel RUNTS e dovete capire come adeguare lo statuto e la documentazione?
- Siete una fondazione che chiede il riconoscimento della personalità giuridica contestualmente all’iscrizione al RUNTS (procedura art. 22 CTS) e cercate consulenza per la fase notarile?
- Avete una ex-ONLUS che non si è iscritta entro il 31 marzo 2026 e volete regolarizzare?
Raccontatemi nei commenti la vostra situazione: l’iscrizione al RUNTS è uno di quei terreni dove ogni caso ha le sue specificità, e dove un’iscrizione “fatta bene” si traduce in anni di operatività serena. Per chi sta per iniziare il percorso, una considerazione finale: investite tempo nella preparazione. Statuto solido, PEC attiva, documentazione completa, scelta della sezione meditata: sono le quattro colonne portanti di un’iscrizione che vi dia accesso ordinato a tutte le agevolazioni del Titolo X CTS. E ricordate che dal 9 aprile 2026, con la delega al legale rappresentante, potete affidare la gestione operativa delle pratiche RUNTS al vostro commercialista, liberando energie per l’attività che davvero vi appassiona.