I vantaggi dell’iscrizione al RUNTS

Benefici fiscali, economici e operativi per gli Enti del Terzo Settore (ETS), con indicazioni pratiche e note di compliance.

Risposta rapida: l’iscrizione al RUNTS consente di acquisire la qualifica di ETS e di accedere ai regimi e alle agevolazioni del Codice del Terzo Settore (fisco, raccolta fondi, rapporti con la PA, trasparenza), nel rispetto dei requisiti e delle procedure applicabili.

Fisco (CTS)

Agevolazioni su imposte indirette (registro, bollo, ipotecarie e catastali) e regole fiscali dedicate agli ETS, a regime dal 2026.

Raccolta fondi

Maggiore attrattività per erogazioni liberali (detrazioni/deduzioni) e strumenti dedicati come Social Bonus, quando ricorrono i presupposti.

Finanza sociale

Accesso a strumenti come i “titoli di solidarietà” (art. 77 CTS) e ad altre forme di finanza sociale, secondo le regole previste.

PA e credibilità

Trasparenza, rendicontazione e possibilità di collaborazione con la PA (coprogrammazione/cop progettazione e convenzioni), in base al quadro CTS.

Prima di tutto: un vantaggio “base”

L’iscrizione al RUNTS non è solo un adempimento: è il presupposto che rende l’ente riconoscibile come ETS e consente di applicare correttamente regole e agevolazioni del Codice del Terzo Settore.
Nota di compliance: molti benefici non sono automatici. Dipendono da requisiti soggettivi (sezione RUNTS), requisiti oggettivi (attività svolte) e corretta gestione documentale.

1) Vantaggi fiscali (imposte indirette)

L’art. 82 CTS prevede un sistema di agevolazioni sulle imposte indirette per gli ETS iscritti al RUNTS.
  • Registro in misura fissa per atti costitutivi e modifiche statutarie (incluse fusioni/scissioni/trasformazioni).
  • Esenzione dall’imposta di bollo per atti, documenti, istanze e contratti degli ETS.
  • Misura fissa per ipotecaria e catastale, secondo i casi previsti dall’art. 82 CTS.

Approfondimento: Imposta di registro e imposte indirette per ETS.

2) Agevolazioni per chi dona

Le erogazioni liberali a favore degli ETS possono beneficiare di detrazioni/deduzioni secondo le regole del CTS e del TUIR (con differenze tra persone fisiche e soggetti IRES).
  • Detrazioni/deduzioni, nei limiti e con le condizioni previste.
  • Tracciabilità del pagamento e corretta documentazione.
  • Attenzione al coordinamento tra diverse agevolazioni (non sempre cumulabili).
Nota: le agevolazioni per il donatore dipendono anche da modalità di versamento e documentazione rilasciata dall’ente.

3) Social Bonus (art. 81 CTS)

Il Social Bonus è un credito d’imposta per chi effettua erogazioni liberali a sostegno di progetti di recupero di beni pubblici inutilizzati o confiscati assegnati a ETS, secondo la disciplina dell’art. 81 CTS e dei decreti attuativi.
  • Richiede progetto e iter autorizzativo/ammissivo.
  • Vincolo di utilizzo per attività di interesse generale con modalità non commerciali.
  • Per il donatore: credito d’imposta con percentuali differenziate tra persone fisiche e soggetti IRES, secondo norma.

4) Accesso al 5×1000

Gli ETS iscritti al RUNTS possono accedere al 5×1000 secondo le procedure di accreditamento e i requisiti previsti.
  • Iscrizione/Accreditamento secondo regole e finestre temporali.
  • Obblighi di rendicontazione e trasparenza sui contributi ricevuti.
  • Opportunità di raccolta fondi stabile se comunicata correttamente.
Nota: evita di impostare il budget su importi “stimati”: il 5×1000 varia per anno e per scelte dei contribuenti.

5) Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Il CTS prevede strumenti di collaborazione e affidamento che valorizzano gli ETS (coprogrammazione, coprogettazione, convenzioni), oltre a misure su utilizzo di beni pubblici.
  • Partecipazione a percorsi di programmazione territoriale.
  • Convenzioni per attività di interesse generale (quando applicabili).
  • Possibilità di concessioni/usi agevolati di beni pubblici, in base a norme e procedure.

6) Credibilità, trasparenza, accountability

La pubblicità dei dati nel RUNTS e gli obblighi di rendicontazione aumentano la fiducia di donatori, partner e PA.
  • Informazioni accessibili e verificabili.
  • Standard di rendicontazione più strutturati.
  • Maggiore “bancabilità” del progetto e della governance.

Confronto rapido: ETS iscritto RUNTS vs ente non iscritto

Area ETS iscritto al RUNTS Ente non iscritto
Status Qualifica ETS e disciplina CTS applicabile. Disciplina ordinaria (ente non profit “generico”), senza qualifica ETS.
Imposte indirette Agevolazioni art. 82 CTS (registro/bollo/ipotecarie/catastali), ove spettanti. Regole ordinarie (nessuna agevolazione “CTS”).
Donazioni Possibile maggiore attrattività per detrazioni/deduzioni, secondo requisiti. Agevolazioni più limitate o diverse a seconda del soggetto.
PA Strumenti CTS di collaborazione (quando applicabili) e maggiore riconoscibilità. Accesso possibile, ma con minori leve “speciali” e meno standardizzazione.

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