Indirizzo
Strada Prati, 12/3
65124 Pescara
Questa guida cerca di fornire un quadro il più possibile completo e dettagliato, affrontando gli aspetti normativi, pratici e interpretativi del regime, arricchito da esempi, checklist e un glossario.
Sommario:
Il regime fiscale agevolato previsto dalla Legge 16 dicembre 1991, n. 398, rappresenta una delle più significative e durature misure di semplificazione per il mondo associativo italiano, in particolare per le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e le Società Sportive Dilettantistiche (SSD). Nato con l’intento di alleggerire gli oneri burocratici e contabili per realtà spesso basate sul volontariato e con limitate risorse strutturali, questo regime forfetario ha consentito per oltre trent’anni a migliaia di enti di operare con maggiore agilità.
Scopo e logica del regime
Lo scopo primario della Legge 398/1991 è quello di fornire un quadro normativo che, pur garantendo il rispetto dei principi di trasparenza fiscale, tenga conto della specificità del settore sportivo dilettantistico. La logica sottostante si basa sulla forfetizzazione sia del reddito imponibile ai fini IRES (Imposta sul Reddito delle Società) sia dell’IVA dovuta sulle operazioni commerciali connesse agli scopi istituzionali.
Principali vantaggi
Il quadro 2026: una svolta strutturale
Va detto subito con chiarezza, perché è la novità più importante dell’ultimo periodo. Dal 1° gennaio 2026 la Legge 398/1991 è applicabile esclusivamente alle ASD e SSD non iscritte al RUNTS. Per effetto dell’art. 89, comma 1, lettera c) del Codice del Terzo Settore, le associazioni culturali, ricreative, le Pro Loco, le associazioni bandistiche e in generale tutte le “associazioni senza fini di lucro” diverse dagli enti sportivi non possono più applicare questo regime, indipendentemente dalla loro iscrizione al RUNTS.
Per le ASD e SSD, invece, il regime resta pienamente in vigore, ma con una condizione: non essere iscritte al RUNTS. Le ASD/SSD che si iscrivono al RUNTS come ETS devono optare per uno dei regimi del Codice del Terzo Settore (analitico, art. 80, o, se ne ricorrono i presupposti, art. 86). I due regimi non sono cumulabili.
Obiettivo della guida
Questa guida analizza in dettaglio il funzionamento del regime forfetario della Legge 398/1991 nel suo perimetro applicativo attuale, esaminandone i presupposti, le modalità applicative, gli adempimenti e le criticità, con un focus particolare sulle implicazioni pratiche per ASD e SSD e sulle interazioni con la Riforma del Terzo Settore e la Riforma dello Sport.
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Fonti normative primarie
Prassi amministrativa
L’Agenzia delle Entrate ha fornito numerosi chiarimenti interpretativi:
Giurisprudenza
Le sentenze della Corte di Cassazione e delle Commissioni Tributarie di merito forniscono interpretazioni rilevanti sui requisiti soggettivi, sul rispetto del plafond, sulla qualificazione dei proventi commerciali, sui controlli e accertamenti.
Dal 1° gennaio 2026 l’ambito soggettivo del regime è cambiato in modo strutturale per effetto dell’art. 89, c. 1, lett. c) del Codice del Terzo Settore. Vediamolo con precisione.
Le ASD restano destinatarie naturali del regime, a condizione che:
Il decreto attuativo della delega fiscale del 22 luglio 2025 ha eliminato definitivamente le incertezze interpretative, confermando l’applicabilità del regime anche alle SSD a condizione che:
Per le SSD costituite come società di capitali, considerate soggetti passivi IRES, il coefficiente del 3% si applica a tutti i proventi e componenti positivi che concorrono a formare il reddito complessivo, esclusi le plusvalenze.
Questo è il punto su cui voglio essere particolarmente chiaro, perché è la novità del 2026 che spiazza più persone.
Non possono più applicare la Legge 398/1991 dal 1° gennaio 2026:
Per questi soggetti, dal 2026 le alternative sono:
Per le ASD/SSD, l’applicazione del regime 398/1991 è il regime “naturale” se ne rispettano i presupposti, attraverso comportamento concludente. È comunque prassi consolidata:
L’opzione è vincolante per almeno un triennio.
L’applicazione del regime richiede il possesso effettivo dei requisiti soggettivi (forma giuridica corretta, statuto conforme, iscrizione al RASD). La perdita di tali requisiti, anche in corso d’anno, comporta la decadenza dal regime con conseguenze fiscali e contabili significative.
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Limite: 400.000 euro annui di proventi commerciali (art. 90 c. 2 L. 289/2002).
Proventi da considerare: solo quelli di natura commerciale ai sensi delle imposte sui redditi e dell’IVA. Sono esclusi:
Esempi di proventi commerciali rilevanti:
Periodo di riferimento: per l’accesso si considera l’anno solare precedente; per la permanenza si monitora l’anno solare in corso.
Il calcolo segue il principio di cassa (proventi effettivamente incassati), coerentemente con le semplificazioni del regime (Circolare 18/E/2018). Per le SSD costituite come società di capitali che redigono il bilancio per competenza, la questione richiede attenta valutazione di coordinamento.
Esempio: se il limite viene superato il 15 settembre, il regime 398/91 si applica fino al 30 settembre; dal 1° ottobre si passa al regime ordinario.
Le ASD/SSD di nuova costituzione possono accedere al regime fin dal primo anno, purché prevedano di non superare il plafond, eventualmente ragguagliato ad anno se il primo periodo d’imposta è inferiore a 365 giorni.
Anche in possesso dei requisiti per la 398/91, l’ente può sempre optare per il regime ordinario. L’opzione è vincolante per almeno un triennio. Può essere conveniente quando i costi effettivi sono elevati e renderebbero più vantaggiosa la determinazione analitica.
Il reddito imponibile IRES non è determinato per differenza tra ricavi e costi, ma applicando un coefficiente fisso ai proventi commerciali.
Coefficiente: 3% dei proventi commerciali conseguiti nel periodo d’imposta.
A questo importo si aggiungono integralmente le plusvalenze patrimoniali realizzate.
Per le SSD costituite come società di capitali, il coefficiente del 3% si applica a tutti i proventi e componenti positivi che concorrono al reddito complessivo, escluse le plusvalenze.
Aliquota ordinaria: 24% (art. 77 TUIR).
Reddito imponibile IRES = Proventi commerciali × 3% + plusvalenze
IRES dovuta = Reddito imponibile × 24%
Una ASD in regime 398/1991 ha conseguito nell’anno proventi commerciali per 50.000 euro, senza plusvalenze.
A fronte di 50.000 euro di ricavi commerciali, l’imposta è di soli 360 euro, indipendentemente dai costi sostenuti. È questo il principale motivo per cui la 398/91 resta, per le ASD/SSD che ne hanno i requisiti, uno dei regimi più convenienti in assoluto.
Anche l’IRAP segue una determinazione forfetaria: si parte dal reddito forfetizzato al 3%, vi si sommano gli eventuali costi del personale e gli interessi passivi, e si applica l’aliquota IRAP regionale (aliquota base 3,90%, variabile per regione). Le esenzioni IRAP per enti sportivi sono materia regionale e vanno verificate caso per caso.
L’IVA dovuta non si calcola come differenza tra IVA a debito e IVA a credito, come nel regime ordinario. Nel regime 398/91:
In pratica, l’ASD/SSD versa allo Stato il 50% dell’IVA incassata sulle operazioni commerciali (sponsorizzazioni, pubblicità, vendite, ecc.).
Una ASD emette una fattura di sponsorizzazione di 1.000 euro + IVA al 22% (220 euro).
L’IVA da versare si liquida con cadenza trimestrale, entro il 16 del secondo mese successivo a ogni trimestre solare, senza obbligo di dichiarazione IVA annuale né di LIPE.
Sono assoggettate al meccanismo forfetario:
Sulle operazioni attive si applica l’aliquota IVA propria del bene/servizio (ordinariamente 22%), con la forfetizzazione che opera sulla detrazione, non sull’aliquota.
Le ASD/SSD in regime 398/91 sono esonerate da:
Restano obbligatori:
Per le ASD/SSD è obbligatorio l’uso di mezzi di pagamento tracciabili (bonifico, carta di credito/debito, assegno) per incassi e pagamenti superiori a 1.000 euro. La violazione comporta sanzioni e la decadenza dal regime in caso di reiterazione.
Il regime 398/91 si interseca con la disciplina del lavoro sportivo introdotta dal D.Lgs. 36/2021 (Riforma dello Sport). Per le ASD/SSD in 398/91 vale tutto il quadro generale del lavoro sportivo dilettantistico, in particolare:
Per approfondire, consulta la guida dedicata La Disciplina Fiscale dei Compensi Sportivi sul sito.
Dal 1° gennaio 2026, per effetto dell’art. 89, c. 1, lett. c) del CTS, la L. 398/1991 è applicabile esclusivamente alle ASD e SSD non iscritte al RUNTS. Il regime ETS e il regime 398/91 sono alternativi e non cumulabili.
Una ASD/SSD può legittimamente decidere di iscriversi al RUNTS per acquisire la qualifica di ETS, in particolare di Associazione di Promozione Sociale (APS) se ne ricorrono i presupposti, dato che l’attività sportiva dilettantistica è inclusa tra le attività di interesse generale (art. 5 c. 1 lett. t CTS).
In questo caso, la 398/91 non si applica più e l’ente sceglierà tra:
La valutazione tra rimanere in 398/91 fuori dal RUNTS o iscriversi al RUNTS deve considerare:
Vantaggi della 398/91 (fuori RUNTS):
Vantaggi del regime ETS (RUNTS):
Svantaggi del regime ETS:
A seguito della riforma dell’art. 148 c. 3 TUIR ad opera del CTS, la decommercializzazione dei corrispettivi specifici verso soci e tesserati sarà riservata alle sole ASD e SSD iscritte al RASD. Per le associazioni culturali, ricreative e simili non iscritte al RUNTS, questa decommercializzazione viene meno.
Una perdita importante per la pianificazione fiscale: il D.Lgs. 33/2025 abroga, dal 1° gennaio 2026, l’art. 25 della L. 133/1999, che consentiva la detassazione dei proventi commerciali derivanti da massimo due eventi annui fino a 51.645,69 euro. Per le ASD/SSD in 398/91 questa agevolazione storica non è più disponibile.
💡 Approfondisci: per il quadro completo delle alternative al regime 398/91, consulta la guida sulle Agevolazioni Fiscali per gli Enti del Terzo Settore.
Le ASD/SSD che intendono applicare il regime 398/91 devono essere iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD), gestito da Sport e Salute S.p.A., che ha sostituito il vecchio Registro CONI.
Una leva di particolare importanza per le ASD/SSD in 398/91 è la presunzione legale assoluta di deducibilità delle sponsorizzazioni a loro favore, originariamente prevista dall’art. 90 c. 8 della L. 289/2002 e oggi confluita nell’art. 12, comma 3, del D.Lgs. 36/2021. Le spese di sponsorizzazione a favore di ASD/SSD fino a 200.000 € annui costituiscono per legge “spese di pubblicità” per lo sponsor, e quindi integralmente deducibili. È un argomento decisivo per attrarre sponsor.
Il decreto attuativo della delega fiscale ha confermato definitivamente l’applicabilità del regime 398/91 sia alle ASD sia alle SSD senza scopo di lucro, eliminando le ambiguità interpretative che si erano accumulate negli anni.
Dal 1° gennaio 2026 le prestazioni sportive dilettantistiche sono passate dal regime di esclusione IVA (art. 4 DPR 633/72) al regime di esenzione IVA (per le associazioni che svolgono le attività verso soci). Per le ASD/SSD in 398/91, le semplificazioni contabili del regime continuano a garantire un trattamento favorevole sul fronte IVA, anche dopo l’avvio delle novità.
Una ASD calcistica nell’anno X ha incassato:
Verifica plafond: proventi commerciali = 45.000 + 5.000 + 15.000 = 65.000 € (sotto i 400.000 €, regime applicabile).
Calcolo IRES:
Calcolo IVA:
Una SSD a r.l. che gestisce una scuola sci sportiva dilettantistica supera la soglia di 400.000 € il 20 novembre dell’anno X.
Conseguenze:
Una Pro Loco che applicava la L. 398/91 fino al 31 dicembre 2025: dal 1° gennaio 2026 non può più applicare il regime, indipendentemente dall’iscrizione al RUNTS. Le alternative sono:
In entrambi i casi, il carico fiscale sarà generalmente superiore rispetto alla 398/91.
Una ASD con 50.000 € di proventi commerciali da sponsorizzazioni e 200 soci sta valutando se iscriversi al RUNTS come APS. Confronto fiscale:
La 398/91 e il regime art. 86 producono lo stesso carico IRES; la differenza si gioca sui benefici accessori (5×1000, detrazioni donatori, accesso a finanziamenti) e sugli oneri (adempimenti più stringenti per ETS). La scelta va fatta con i numeri completi alla mano, tenendo conto anche del lato IVA.
I controlli sulle ASD/SSD in 398/91 si concentrano principalmente su:
In caso di accertamento e disconoscimento del regime:
La migliore difesa è la documentazione preventiva: statuto conforme, verbali assembleari, contratti scritti di sponsorizzazione, registri di iscritti, calendario gare e allenamenti, conservazione completa di fatture e ricevute, tracciabilità dei movimenti finanziari.
💡 Approfondisci: per come prepararsi a un controllo, consulta la guida Controlli sugli ETS iscritti al RUNTS: come prepararsi al nuovo triennio di verifiche, che tratta principi applicabili anche al mondo sportivo.
Adempimenti annuali per una ASD/SSD in regime 398/91:
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No, e questa è purtroppo la novità più sgradita per il vostro tipo di ente. Dal 1° gennaio 2026, per effetto dell’art. 89 c. 1 lett. c) del Codice del Terzo Settore, la Legge 398/91 è applicabile esclusivamente ad ASD e SSD non iscritte al RUNTS. Le Pro Loco, anche se senza scopo di lucro, non rientrano più nel perimetro del regime. Le alternative concrete sono due: iscrivervi al RUNTS come APS (se ne avete i requisiti) e applicare uno dei regimi del CTS (art. 80 senza soglia, art. 86 con soglia 85.000 €), oppure restare fuori dal RUNTS e applicare il regime ordinario o quello forfetario art. 145 TUIR. Nessuna di queste alternative è altrettanto favorevole della 398/91, quindi vi consiglio una simulazione comparativa accurata con il vostro commercialista prima di decidere.
Fuori dal RUNTS in 398/91: IRES su 300.000 × 3% × 24% = 2.160 €. IVA al 50% della incassata. Dentro al RUNTS come APS: il regime art. 86 non è disponibile (soglia 85.000 €), quindi resta l’art. 80 (per prestazioni di servizi: 7% fino a 130.000, 10% fino a 300.000, quindi nel vostro caso 130.000 × 7% + 170.000 × 10% = 9.100 + 17.000 = 26.100 € di reddito imponibile, IRES 6.264 €) oppure il regime analitico (dipende dai costi reali). Quindi sull’IRES la 398/91 resta molto più favorevole. La scelta va fatta valutando i benefici accessori del RUNTS: 5×1000, detrazioni per i donatori, accesso a bandi del Terzo Settore. Se sponsorizzazioni e attività commerciali sono il vostro driver principale, conviene restare fuori dal RUNTS. Se invece puntate su donazioni e 5×1000, può convenire entrarci. Fate i conti completi, non solo sull’IRES.
Operativamente succede una cosa precisa: il regime 398/91 cessa di applicarsi dal mese successivo a quello di superamento, quindi dal 1° novembre passate al regime ordinario. Da quella data dovete tenere contabilità ordinaria, fare le liquidazioni IVA con regole generali (detrazione analitica IVA su acquisti), determinare il reddito d’impresa per differenza tra ricavi e costi, presentare LIPE e dichiarazione IVA annuale. Per il periodo gennaio-ottobre resta valida la 398/91. Per l’anno successivo, dato che nell’anno X avete superato il plafond, non potete rientrare nella 398/91 nell’anno X+1, anche se prevedete di rimanere sotto soglia. Dovete aspettare un anno solare intero sotto i 400.000 € prima di poter riopzionare il regime. Consiglio: appena vedete avvicinarsi la soglia, fate un piano di gestione fiscale con il commercialista per ridurre l’impatto del passaggio, soprattutto sul fronte dell’IVA a credito non recuperabile sugli acquisti già effettuati.
Cambia molto, e va detto in modo chiaro. Il D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33 ha abrogato l’art. 25 L. 133/1999 dal 1° gennaio 2026: la detassazione fino a 51.645,69 € su massimo due eventi annui non è più disponibile. Quei 60.000 € totali (30.000 × 2) entrano ora pienamente tra i proventi commerciali e concorrono sia al plafond di 400.000 € (rilevanti per la permanenza nel regime) sia alla base di calcolo IRES con coefficiente 3% e all’IVA forfetaria al 50%. In termini puramente di IRES, l’impatto è contenuto (60.000 × 3% × 24% = 432 € in più), ma sull’IVA fa la differenza: prima quei proventi non erano fatturati IVA, ora vanno fatturati con aliquota propria (di solito 22%) e l’IVA va versata al 50%. Per due eventi da 30.000 € significano circa 6.600 € di IVA in più. Vi consiglio di rivedere il pricing e l’organizzazione degli eventi tenendo conto di questa novità: l’agevolazione storica non c’è più, e questo cambia la sostenibilità economica dell’evento.
Per le ASD e SSD italiane la Legge 398/91 è da decenni il “porto sicuro” della gestione fiscale: un regime semplice, conveniente, comprensibile. Le novità del 2026 hanno ridotto il suo perimetro applicativo solo agli enti sportivi dilettantistici fuori dal RUNTS, ma per chi rientra in quel perimetro la 398/91 resta uno strumento eccezionale: 3% di coefficiente IRES e 50% di IVA forfetaria, con un plafond di 400.000 euro, sono numeri difficili da battere.
Raccontatemi nei commenti il vostro caso. Sulla 398/91 si vincono o si perdono soldi veri ogni anno, e il confronto pratico tra esperienze diverse è quasi sempre più formativo della teoria pura. Per i dirigenti di Pro Loco e associazioni culturali che leggeranno questa guida con un certo dispiacere: il quadro nuovo è quello, ma non significa che la fiscalità sia per forza peggiore. Vuol dire solo che la scelta del regime va fatta in modo più consapevole. Vi auguro di trovare con il vostro consulente la combinazione migliore, e se servono chiarimenti specifici sono qui.