Guida al Regime Forfetario Legge 398/1991

Questa guida cerca di fornire un quadro il più possibile completo e dettagliato, affrontando gli aspetti normativi, pratici e interpretativi del regime, arricchito da esempi, checklist e un glossario.

Sommario:

  1. Introduzione
  2. Quadro Normativo di Riferimento
  3. Soggetti Ammessi al Regime
  4. Condizioni di Accesso e Permanenza
  5. Determinazione Forfetaria del Reddito Imponibile (IRES)
  6. Semplificazioni ai Fini IVA
  7. Adempimenti Contabili e Fiscali
  8. Rapporti con il Lavoro Sportivo e i Compensi
  9. Interazioni con il Codice del Terzo Settore (CTS)
  10. Interazioni con la Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021)
  11. Casi Pratici ed Esempi Applicativi
  12. Controlli Fiscali e Sanzioni
  13. Checklist Riepilogativa degli Adempimenti
  14. Glossario dei Termini Chiave
  15. Riferimenti Normativi e Bibliografia Essenziale

1. Introduzione al Regime della Legge 398/1991

Il regime fiscale agevolato previsto dalla Legge 16 dicembre 1991, n. 398, rappresenta una delle più significative e durature misure di semplificazione per il mondo associativo italiano, in particolare per le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e le Società Sportive Dilettantistiche (SSD). Nato con l’intento di alleggerire gli oneri burocratici e contabili per realtà spesso basate sul volontariato e con limitate risorse strutturali, questo regime forfetario ha consentito per oltre trent’anni a migliaia di enti di operare con maggiore agilità.

Scopo e logica del regime

Lo scopo primario della Legge 398/1991 è quello di fornire un quadro normativo che, pur garantendo il rispetto dei principi di trasparenza fiscale, tenga conto della specificità del settore sportivo dilettantistico. La logica sottostante si basa sulla forfetizzazione sia del reddito imponibile ai fini IRES (Imposta sul Reddito delle Società) sia dell’IVA dovuta sulle operazioni commerciali connesse agli scopi istituzionali.

Principali vantaggi

  1. Semplificazioni contabili: notevole riduzione degli obblighi di tenuta delle scritture contabili rispetto al regime ordinario.
  2. Determinazione forfetaria del reddito: l’imponibile IRES viene calcolato applicando un coefficiente di redditività fisso (3%) ai proventi commerciali conseguiti, indipendentemente dai costi effettivamente sostenuti.
  3. Forfetizzazione IVA: l’IVA sugli acquisti è indetraibile, ma l’IVA a debito viene determinata forfetariamente al 50% di quella incassata.
  4. Esonero da diversi adempimenti: scritture contabili ordinarie, dichiarazione IVA annuale, LIPE, ISA, ecc.

Il quadro 2026: una svolta strutturale

Va detto subito con chiarezza, perché è la novità più importante dell’ultimo periodo. Dal 1° gennaio 2026 la Legge 398/1991 è applicabile esclusivamente alle ASD e SSD non iscritte al RUNTS. Per effetto dell’art. 89, comma 1, lettera c) del Codice del Terzo Settore, le associazioni culturali, ricreative, le Pro Loco, le associazioni bandistiche e in generale tutte le “associazioni senza fini di lucro” diverse dagli enti sportivi non possono più applicare questo regime, indipendentemente dalla loro iscrizione al RUNTS.

Per le ASD e SSD, invece, il regime resta pienamente in vigore, ma con una condizione: non essere iscritte al RUNTS. Le ASD/SSD che si iscrivono al RUNTS come ETS devono optare per uno dei regimi del Codice del Terzo Settore (analitico, art. 80, o, se ne ricorrono i presupposti, art. 86). I due regimi non sono cumulabili.

Obiettivo della guida

Questa guida analizza in dettaglio il funzionamento del regime forfetario della Legge 398/1991 nel suo perimetro applicativo attuale, esaminandone i presupposti, le modalità applicative, gli adempimenti e le criticità, con un focus particolare sulle implicazioni pratiche per ASD e SSD e sulle interazioni con la Riforma del Terzo Settore e la Riforma dello Sport.

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2. Quadro Normativo di Riferimento

Fonti normative primarie

  1. Legge 16 dicembre 1991, n. 398: fonte istitutiva del regime, ne definisce ambito di applicazione, meccanismi di forfetizzazione e semplificazioni.
  2. D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR): art. 148 sulla qualificazione di “ente non commerciale” e decommercializzazione di corrispettivi specifici; art. 145 (regime forfetario alternativo per gli enti non commerciali); altre disposizioni rilevanti per la determinazione del reddito d’impresa.
  3. D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Legge IVA): regole generali IVA, per quanto non derogato dalla L. 398/1991.
  4. Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge Finanziaria 2003), art. 90: requisiti statutari per le ASD e fissazione del plafond a 400.000 euro.
  5. D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 134/2012, art. 61 c. 3: estendeva storicamente il regime ad associazioni senza fini di lucro e Pro Loco. Disposizione superata dal 1° gennaio 2026 per effetto dell’art. 89 c. 1 lett. c) del CTS.
  6. D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore):
    • Art. 89, comma 1, lettera c): riserva l’applicabilità della L. 398/1991 ai soli enti sportivi dilettantistici (ASD e SSD) dal 1° gennaio 2026.
    • Art. 80: regime forfetario alternativo per gli ETS non commerciali.
    • Art. 86: regime forfetario specifico per ODV e APS.
  7. D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 (Riforma dello Sport): riordina la materia degli enti sportivi dilettantistici e introduce il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD), oggi requisito necessario per le ASD/SSD.
  8. Decreto attuativo della delega fiscale del 22 luglio 2025: ha esteso esplicitamente l’applicabilità del regime 398/91 sia alle ASD sia alle SSD senza scopo di lucro, risolvendo definitivamente alcune incertezze interpretative.
  9. D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33: dal 1° gennaio 2026 abroga l’art. 25 della L. 133/1999. Conseguenza: scompare la detassazione dei proventi commerciali derivanti da massimo due eventi annui per importi fino a 51.645,69 euro.
  10. D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186 (correttivo del CTS): ha coordinato il perimetro del regime 398/91 con il quadro definitivo della Riforma del Terzo Settore.

Prassi amministrativa

L’Agenzia delle Entrate ha fornito numerosi chiarimenti interpretativi:

  • Circolare Ministero delle Finanze n. 1/E del 19 gennaio 1992: primi chiarimenti sulla L. 398/1991.
  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 21/E del 22 aprile 2003: chiarimenti sull’art. 90 della L. 289/2002.
  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 18/E del 1° agosto 2018: documento di prassi che riassume e coordina vari aspetti della fiscalità degli enti associativi.
  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19 febbraio 2026: fiscalità ETS, rilevante per il coordinamento tra L. 398/91 e regimi CTS.

Giurisprudenza

Le sentenze della Corte di Cassazione e delle Commissioni Tributarie di merito forniscono interpretazioni rilevanti sui requisiti soggettivi, sul rispetto del plafond, sulla qualificazione dei proventi commerciali, sui controlli e accertamenti.


3. Soggetti Ammessi al Regime della Legge 398/1991

Dal 1° gennaio 2026 l’ambito soggettivo del regime è cambiato in modo strutturale per effetto dell’art. 89, c. 1, lett. c) del Codice del Terzo Settore. Vediamolo con precisione.

A. Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD)

Le ASD restano destinatarie naturali del regime, a condizione che:

  • Siano enti non commerciali ai sensi dell’art. 148 del TUIR.
  • Siano affiliate a Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Discipline Sportive Associate (DSA) o Enti di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI o dal Dipartimento per lo Sport.
  • Siano iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD).
  • Rispettino i requisiti statutari previsti dall’art. 90 della L. 289/2002 (democraticità, gratuità delle cariche, devoluzione del patrimonio).
  • Non siano iscritte al RUNTS come ETS. L’iscrizione al RUNTS comporta l’applicazione obbligatoria dei regimi del Codice del Terzo Settore in alternativa alla L. 398/91.

B. Società Sportive Dilettantistiche (SSD) senza fini di lucro

Il decreto attuativo della delega fiscale del 22 luglio 2025 ha eliminato definitivamente le incertezze interpretative, confermando l’applicabilità del regime anche alle SSD a condizione che:

  • Siano costituite nella forma di società di capitali (S.r.l. o S.p.A.) o cooperative.
  • Prevedano statutariamente l’assenza di scopo di lucro e l’obbligo di reinvestire gli utili nell’attività sportiva.
  • Siano iscritte al RASD.
  • Non siano iscritte al RUNTS.

Per le SSD costituite come società di capitali, considerate soggetti passivi IRES, il coefficiente del 3% si applica a tutti i proventi e componenti positivi che concorrono a formare il reddito complessivo, esclusi le plusvalenze.

C. Soggetti esclusi dal 1° gennaio 2026

Questo è il punto su cui voglio essere particolarmente chiaro, perché è la novità del 2026 che spiazza più persone.

Non possono più applicare la Legge 398/1991 dal 1° gennaio 2026:

  • Associazioni culturali, ricreative, sociali senza scopo di lucro non sportive.
  • Pro Loco.
  • Associazioni bandistiche, cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare non sportive.
  • Associazioni religiose non sportive.
  • Organizzazioni di Volontariato (ODV) e Associazioni di Promozione Sociale (APS), sia iscritte sia non iscritte al RUNTS.
  • Qualunque altro ETS non sportivo iscritto al RUNTS.

Per questi soggetti, dal 2026 le alternative sono:

  • Se iscritti al RUNTS: regime ordinario degli ETS, regime forfetario art. 80 CTS o, per ODV e APS, regime forfetario art. 86 CTS (con soglia 85.000 euro).
  • Se non iscritti al RUNTS: regime ordinario o regime forfetario art. 145 del TUIR, con coefficienti di redditività generalmente meno favorevoli del 3% della L. 398/91 e senza forfetizzazione IVA.

D. Opzione per il regime

Per le ASD/SSD, l’applicazione del regime 398/1991 è il regime “naturale” se ne rispettano i presupposti, attraverso comportamento concludente. È comunque prassi consolidata:

  • Comunicare l’opzione all’Ufficio SIAE competente per domicilio fiscale, prima dell’inizio dell’anno solare di applicazione.
  • Comunicarla all’Agenzia delle Entrate compilando il quadro VO nella prima dichiarazione IVA utile.

L’opzione è vincolante per almeno un triennio.

E. Importanza dei requisiti formali

L’applicazione del regime richiede il possesso effettivo dei requisiti soggettivi (forma giuridica corretta, statuto conforme, iscrizione al RASD). La perdita di tali requisiti, anche in corso d’anno, comporta la decadenza dal regime con conseguenze fiscali e contabili significative.

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4. Condizioni di Accesso e Permanenza nel Regime (Plafond dei Proventi Commerciali)

A. Il plafond dei proventi commerciali

Limite: 400.000 euro annui di proventi commerciali (art. 90 c. 2 L. 289/2002).

Proventi da considerare: solo quelli di natura commerciale ai sensi delle imposte sui redditi e dell’IVA. Sono esclusi:

  • Quote associative, contributi liberali, corrispettivi specifici decommercializzati ai sensi dell’art. 148 TUIR.
  • Contributi pubblici non aventi natura sinallagmatica.
  • Proventi da raccolte pubbliche di fondi occasionali nei limiti normativi.
  • Proventi finanziari non derivanti da attività commerciale abituale.

Esempi di proventi commerciali rilevanti:

  • Sponsorizzazioni e pubblicità.
  • Cessione di beni o servizi a terzi non soci/tesserati o a soci/tesserati non rientranti nelle attività istituzionali decommercializzate.
  • Gestione di bar o punti di ristoro aperti al pubblico.
  • Vendita di merchandising (abbigliamento, gadget).
  • Organizzazione di eventi a pagamento aperti al pubblico.
  • Affitto di spazi o attrezzature a terzi.

Periodo di riferimento: per l’accesso si considera l’anno solare precedente; per la permanenza si monitora l’anno solare in corso.

B. Modalità di calcolo

Il calcolo segue il principio di cassa (proventi effettivamente incassati), coerentemente con le semplificazioni del regime (Circolare 18/E/2018). Per le SSD costituite come società di capitali che redigono il bilancio per competenza, la questione richiede attenta valutazione di coordinamento.

C. Conseguenze del superamento del plafond

  1. Fuoriuscita automatica dal regime dal mese successivo a quello in cui il limite è stato superato (art. 1 c. 2 L. 398/1991).
  2. Passaggio al regime ordinario o ad altri regimi compatibili, con obbligo di contabilità ordinaria, liquidazioni IVA secondo regole generali, determinazione analitica dell’IRES.
  3. Aggravio adempimenti: dichiarazioni periodiche, LIPE, ISA, scritture contabili integrali.
  4. Per rientrare nel regime, l’anno successivo i proventi commerciali dell’anno di superamento devono essere stati inferiori al plafond. In caso contrario si attende un anno intero sotto soglia prima di poter riaccedere.

Esempio: se il limite viene superato il 15 settembre, il regime 398/91 si applica fino al 30 settembre; dal 1° ottobre si passa al regime ordinario.

D. Accesso per nuovi enti

Le ASD/SSD di nuova costituzione possono accedere al regime fin dal primo anno, purché prevedano di non superare il plafond, eventualmente ragguagliato ad anno se il primo periodo d’imposta è inferiore a 365 giorni.

E. Opzione per il regime ordinario

Anche in possesso dei requisiti per la 398/91, l’ente può sempre optare per il regime ordinario. L’opzione è vincolante per almeno un triennio. Può essere conveniente quando i costi effettivi sono elevati e renderebbero più vantaggiosa la determinazione analitica.


5. Determinazione Forfetaria del Reddito Imponibile (IRES)

A. Principio di forfetizzazione

Il reddito imponibile IRES non è determinato per differenza tra ricavi e costi, ma applicando un coefficiente fisso ai proventi commerciali.

B. Coefficiente di redditività

Coefficiente: 3% dei proventi commerciali conseguiti nel periodo d’imposta.

A questo importo si aggiungono integralmente le plusvalenze patrimoniali realizzate.

Per le SSD costituite come società di capitali, il coefficiente del 3% si applica a tutti i proventi e componenti positivi che concorrono al reddito complessivo, escluse le plusvalenze.

C. Aliquota IRES

Aliquota ordinaria: 24% (art. 77 TUIR).

D. Formula di calcolo

Reddito imponibile IRES = Proventi commerciali × 3% + plusvalenze

IRES dovuta = Reddito imponibile × 24%

E. Esempio pratico

Una ASD in regime 398/1991 ha conseguito nell’anno proventi commerciali per 50.000 euro, senza plusvalenze.

  • Reddito imponibile IRES: 50.000 × 3% = 1.500 euro.
  • IRES dovuta: 1.500 × 24% = 360 euro.

A fronte di 50.000 euro di ricavi commerciali, l’imposta è di soli 360 euro, indipendentemente dai costi sostenuti. È questo il principale motivo per cui la 398/91 resta, per le ASD/SSD che ne hanno i requisiti, uno dei regimi più convenienti in assoluto.

F. Base imponibile IRAP

Anche l’IRAP segue una determinazione forfetaria: si parte dal reddito forfetizzato al 3%, vi si sommano gli eventuali costi del personale e gli interessi passivi, e si applica l’aliquota IRAP regionale (aliquota base 3,90%, variabile per regione). Le esenzioni IRAP per enti sportivi sono materia regionale e vanno verificate caso per caso.


6. Semplificazioni ai Fini IVA

A. Il meccanismo forfetario

L’IVA dovuta non si calcola come differenza tra IVA a debito e IVA a credito, come nel regime ordinario. Nel regime 398/91:

  • L’IVA sugli acquisti non è detraibile (diventa quindi un costo vivo per l’associazione).
  • L’IVA a debito sulle operazioni attive commerciali viene determinata in modo forfetario, con detrazione forfetaria del 50% sull’IVA incassata.

B. Aliquota effettiva

In pratica, l’ASD/SSD versa allo Stato il 50% dell’IVA incassata sulle operazioni commerciali (sponsorizzazioni, pubblicità, vendite, ecc.).

C. Esempio pratico

Una ASD emette una fattura di sponsorizzazione di 1.000 euro + IVA al 22% (220 euro).

  • IVA incassata: 220 euro.
  • IVA da versare: 220 × 50% = 110 euro.
  • L’associazione trattiene i restanti 110 euro per autofinanziarsi.

D. Liquidazioni IVA

L’IVA da versare si liquida con cadenza trimestrale, entro il 16 del secondo mese successivo a ogni trimestre solare, senza obbligo di dichiarazione IVA annuale né di LIPE.

E. Operazioni rilevanti

Sono assoggettate al meccanismo forfetario:

  • Sponsorizzazioni e pubblicità.
  • Cessioni di beni a terzi.
  • Prestazioni di servizi a terzi.
  • Tutte le altre operazioni di natura commerciale.

F. Aliquota IVA applicabile

Sulle operazioni attive si applica l’aliquota IVA propria del bene/servizio (ordinariamente 22%), con la forfetizzazione che opera sulla detrazione, non sull’aliquota.


7. Adempimenti Contabili e Fiscali

A. Semplificazioni contabili

Le ASD/SSD in regime 398/91 sono esonerate da:

  • Tenuta delle scritture contabili ordinarie.
  • Registri IVA acquisti e vendite.
  • Dichiarazione IVA annuale.
  • LIPE (comunicazioni trimestrali liquidazioni periodiche IVA).
  • ISA (Indici Sintetici di Affidabilità).
  • Obbligo di emissione di scontrini e ricevute fiscali per determinate operazioni.

B. Adempimenti residui

Restano obbligatori:

  • Numerazione e conservazione delle fatture di acquisto.
  • Fatturazione delle operazioni commerciali verso soggetti passivi IVA (sponsorizzazioni, pubblicità, ecc.).
  • Registro di cui al D.M. 11 febbraio 1997: registro IVA “minori” in cui annotare mensilmente gli incassi commerciali, entro il giorno 15 del mese successivo.
  • Liquidazioni IVA trimestrali.
  • Versamento IRES annuale (saldo e acconti).
  • Modello REDDITI ENC (per le ASD) o Modello REDDITI SC (per le SSD).
  • Conservazione di tutta la documentazione fiscale per il termine di legge.

C. Tracciabilità dei pagamenti

Per le ASD/SSD è obbligatorio l’uso di mezzi di pagamento tracciabili (bonifico, carta di credito/debito, assegno) per incassi e pagamenti superiori a 1.000 euro. La violazione comporta sanzioni e la decadenza dal regime in caso di reiterazione.


8. Rapporti con il Lavoro Sportivo e i Compensi

Il regime 398/91 si interseca con la disciplina del lavoro sportivo introdotta dal D.Lgs. 36/2021 (Riforma dello Sport). Per le ASD/SSD in 398/91 vale tutto il quadro generale del lavoro sportivo dilettantistico, in particolare:

  • Franchigia fiscale: i compensi di lavoro sportivo dilettantistico non costituiscono base imponibile IRPEF fino a 15.000 euro annui (art. 36 c. 6 D.Lgs. 36/2021).
  • Franchigia previdenziale: i compensi non costituiscono base imponibile previdenziale fino a 5.000 euro annui (art. 35 c. 8-bis D.Lgs. 36/2021), con riduzione transitoria del 50% dell’imponibile contributivo fino al 31 dicembre 2027.
  • Co.co.co. sportive: tipizzate dall’art. 28, presunte tali se non superano 24 ore settimanali e sono coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo.
  • Volontari sportivi: rimborsi forfettari fino a 400 euro/mese (solo per eventi e manifestazioni riconosciuti, con delibera preventiva e comunicazione al RASD) o rimborsi analitici documentati.

Per approfondire, consulta la guida dedicata La Disciplina Fiscale dei Compensi Sportivi sul sito.


9. Interazioni con il Codice del Terzo Settore (CTS)

A. Il principio cardine dal 2026

Dal 1° gennaio 2026, per effetto dell’art. 89, c. 1, lett. c) del CTS, la L. 398/1991 è applicabile esclusivamente alle ASD e SSD non iscritte al RUNTS. Il regime ETS e il regime 398/91 sono alternativi e non cumulabili.

B. Le ASD/SSD che si iscrivono al RUNTS

Una ASD/SSD può legittimamente decidere di iscriversi al RUNTS per acquisire la qualifica di ETS, in particolare di Associazione di Promozione Sociale (APS) se ne ricorrono i presupposti, dato che l’attività sportiva dilettantistica è inclusa tra le attività di interesse generale (art. 5 c. 1 lett. t CTS).

In questo caso, la 398/91 non si applica più e l’ente sceglierà tra:

  • Regime ordinario analitico del TUIR.
  • Regime forfetario generale art. 80 CTS: coefficienti di redditività a scaglioni, senza soglia massima (per prestazioni di servizi: 7% fino a 130.000 €, 10% da 130.001 a 300.000 €, 17% oltre 300.000 €; per altre attività: 5%-7%-14%).
  • Regime forfetario art. 86 CTS (se l’ASD si iscrive come APS e ne rispetta i requisiti): coefficiente 3%, soglia di accesso ricavi commerciali non superiori a 85.000 euro (soglia ridotta dal D.Lgs. 186/2025).

C. La scelta strategica

La valutazione tra rimanere in 398/91 fuori dal RUNTS o iscriversi al RUNTS deve considerare:

Vantaggi della 398/91 (fuori RUNTS):

  • Coefficiente 3% IRES su tutti i proventi commerciali fino a 400.000 €.
  • Forfetizzazione IVA al 50%.
  • Adempimenti contabili minimi.

Vantaggi del regime ETS (RUNTS):

  • Accesso al 5×1000.
  • Detrazioni e deduzioni per i donatori (art. 83 CTS).
  • Agevolazioni sulle imposte indirette (art. 82 CTS).
  • Accesso a finanziamenti dedicati al Terzo Settore.
  • Trasparenza e credibilità verso stakeholder.

Svantaggi del regime ETS:

  • Coefficienti IRES potenzialmente più elevati nel forfetario art. 80 (5%-17% a seconda dell’attività e dello scaglione).
  • Soglia art. 86 più bassa (85.000 € contro i 400.000 € della 398/91).
  • IVA con regole ordinarie (salvo regime art. 86 per APS).
  • Adempimenti contabili e di bilancio più stringenti.

D. Decommercializzazione dei corrispettivi specifici

A seguito della riforma dell’art. 148 c. 3 TUIR ad opera del CTS, la decommercializzazione dei corrispettivi specifici verso soci e tesserati sarà riservata alle sole ASD e SSD iscritte al RASD. Per le associazioni culturali, ricreative e simili non iscritte al RUNTS, questa decommercializzazione viene meno.

E. Abrogazione dei due eventi annui

Una perdita importante per la pianificazione fiscale: il D.Lgs. 33/2025 abroga, dal 1° gennaio 2026, l’art. 25 della L. 133/1999, che consentiva la detassazione dei proventi commerciali derivanti da massimo due eventi annui fino a 51.645,69 euro. Per le ASD/SSD in 398/91 questa agevolazione storica non è più disponibile.

💡 Approfondisci: per il quadro completo delle alternative al regime 398/91, consulta la guida sulle Agevolazioni Fiscali per gli Enti del Terzo Settore.


10. Interazioni con la Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021)

A. Il RASD come requisito essenziale

Le ASD/SSD che intendono applicare il regime 398/91 devono essere iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD), gestito da Sport e Salute S.p.A., che ha sostituito il vecchio Registro CONI.

B. La presunzione legale sulle sponsorizzazioni

Una leva di particolare importanza per le ASD/SSD in 398/91 è la presunzione legale assoluta di deducibilità delle sponsorizzazioni a loro favore, originariamente prevista dall’art. 90 c. 8 della L. 289/2002 e oggi confluita nell’art. 12, comma 3, del D.Lgs. 36/2021. Le spese di sponsorizzazione a favore di ASD/SSD fino a 200.000 € annui costituiscono per legge “spese di pubblicità” per lo sponsor, e quindi integralmente deducibili. È un argomento decisivo per attrarre sponsor.

C. Il decreto attuativo del 22 luglio 2025

Il decreto attuativo della delega fiscale ha confermato definitivamente l’applicabilità del regime 398/91 sia alle ASD sia alle SSD senza scopo di lucro, eliminando le ambiguità interpretative che si erano accumulate negli anni.

D. La nuova disciplina IVA per le prestazioni sportive

Dal 1° gennaio 2026 le prestazioni sportive dilettantistiche sono passate dal regime di esclusione IVA (art. 4 DPR 633/72) al regime di esenzione IVA (per le associazioni che svolgono le attività verso soci). Per le ASD/SSD in 398/91, le semplificazioni contabili del regime continuano a garantire un trattamento favorevole sul fronte IVA, anche dopo l’avvio delle novità.


11. Casi Pratici ed Esempi Applicativi

Caso 1: ASD calcistica dilettantistica con sponsorizzazioni

Una ASD calcistica nell’anno X ha incassato:

  • Quote associative: 8.000 €.
  • Contributi liberali da soci: 3.000 €.
  • Sponsorizzazioni: 45.000 € + IVA 9.900 €.
  • Vendita merchandising: 5.000 € + IVA 1.100 €.
  • Gestione bar (aperto al pubblico): 15.000 € + IVA 3.300 €.

Verifica plafond: proventi commerciali = 45.000 + 5.000 + 15.000 = 65.000 € (sotto i 400.000 €, regime applicabile).

Calcolo IRES:

  • Reddito imponibile: 65.000 × 3% = 1.950 €.
  • IRES: 1.950 × 24% = 468 €.

Calcolo IVA:

  • IVA incassata: 9.900 + 1.100 + 3.300 = 14.300 €.
  • IVA da versare: 14.300 × 50% = 7.150 €.

Caso 2: SSD a r.l. che supera il plafond in corso d’anno

Una SSD a r.l. che gestisce una scuola sci sportiva dilettantistica supera la soglia di 400.000 € il 20 novembre dell’anno X.

Conseguenze:

  • Regime 398/91 applicabile fino al 30 novembre.
  • Dal 1° dicembre: passaggio al regime ordinario, contabilità ordinaria, liquidazioni IVA con regole generali, determinazione analitica del reddito d’impresa.
  • L’anno successivo: se i proventi commerciali dell’anno X eccedono 400.000 €, l’ente non può rientrare nel 398/91 nell’anno X+1. Dovrà attendere un anno intero sotto soglia per poter riaccedere.

Caso 3: Pro Loco nel 2026

Una Pro Loco che applicava la L. 398/91 fino al 31 dicembre 2025: dal 1° gennaio 2026 non può più applicare il regime, indipendentemente dall’iscrizione al RUNTS. Le alternative sono:

  • Iscrizione al RUNTS come APS (se ne ricorrono i requisiti) con applicazione dei regimi CTS (analitico, art. 80 o art. 86).
  • Non iscrizione al RUNTS con applicazione del regime ordinario o, se in possesso dei requisiti, del regime forfetario art. 145 TUIR.

In entrambi i casi, il carico fiscale sarà generalmente superiore rispetto alla 398/91.

Caso 4: ASD che valuta l’iscrizione al RUNTS

Una ASD con 50.000 € di proventi commerciali da sponsorizzazioni e 200 soci sta valutando se iscriversi al RUNTS come APS. Confronto fiscale:

  • In 398/91 (fuori RUNTS): IRES 50.000 × 3% × 24% = 360 €. IVA al 50% sulla parte incassata.
  • In RUNTS come APS, regime art. 86: IRES 50.000 × 3% × 24% = 360 € (uguale). Soglia 85.000 €, ampio margine.
  • In RUNTS come APS, regime art. 80: IRES 50.000 × 7% × 24% = 840 € (se prestazioni di servizi). IVA con regole ordinarie.

La 398/91 e il regime art. 86 producono lo stesso carico IRES; la differenza si gioca sui benefici accessori (5×1000, detrazioni donatori, accesso a finanziamenti) e sugli oneri (adempimenti più stringenti per ETS). La scelta va fatta con i numeri completi alla mano, tenendo conto anche del lato IVA.


12. Controlli Fiscali e Sanzioni

A. Cosa controlla l’Agenzia delle Entrate

I controlli sulle ASD/SSD in 398/91 si concentrano principalmente su:

  • Rispetto del plafond di 400.000 €: verifica della corretta qualificazione dei proventi (commerciali vs. istituzionali).
  • Requisiti soggettivi: iscrizione al RASD, conformità statutaria, affiliazione, effettivo svolgimento dell’attività sportiva.
  • Effettività dell’attività sportiva dilettantistica: presenza di iscritti, partecipazione a competizioni, calendario delle attività.
  • Tracciabilità dei pagamenti sopra 1.000 €.
  • Decommercializzazione dei corrispettivi specifici: verifica che le quote per attività sportive verso soci/tesserati rispettino i requisiti dell’art. 148 TUIR.
  • Sponsorizzazioni: documentazione della prestazione promozionale effettiva.

B. Conseguenze della decadenza

In caso di accertamento e disconoscimento del regime:

  • Ricostruzione analitica del reddito secondo le regole ordinarie, con possibile rideterminazione dell’imposta IRES dovuta.
  • Recupero dell’IVA indebitamente non versata.
  • Sanzioni proporzionali (dal 90% al 180% dell’imposta evasa, con possibilità di riduzione in caso di ravvedimento).
  • Interessi di mora.

C. Difesa

La migliore difesa è la documentazione preventiva: statuto conforme, verbali assembleari, contratti scritti di sponsorizzazione, registri di iscritti, calendario gare e allenamenti, conservazione completa di fatture e ricevute, tracciabilità dei movimenti finanziari.

💡 Approfondisci: per come prepararsi a un controllo, consulta la guida Controlli sugli ETS iscritti al RUNTS: come prepararsi al nuovo triennio di verifiche, che tratta principi applicabili anche al mondo sportivo.


13. Checklist Riepilogativa degli Adempimenti

Adempimenti annuali per una ASD/SSD in regime 398/91:

  • Verifica plafond proventi commerciali (≤ 400.000 €) sull’anno precedente.
  • Verifica iscrizione attiva al RASD.
  • Verifica conformità statutaria ai requisiti art. 90 L. 289/2002.
  • Verifica affiliazione attiva a FSN/DSA/EPS.
  • Tenuta del registro IVA “minori” con annotazione mensile degli incassi entro il 15 del mese successivo.
  • Numerazione e conservazione delle fatture di acquisto.
  • Emissione fatture per operazioni rilevanti IVA (sponsorizzazioni, pubblicità, ecc.).
  • Liquidazioni IVA trimestrali entro il 16 del secondo mese successivo a ogni trimestre.
  • Versamento IRES (saldo entro il 30 giugno, acconti).
  • Presentazione Modello REDDITI ENC o SC.
  • Tracciabilità pagamenti sopra 1.000 €.
  • Conservazione documentazione fiscale per il termine di legge (almeno 10 anni).
  • Verifica trasversale di altri adempimenti (RASD, comunicazioni co.co.co. sportive, CU dei collaboratori, ecc.).

💡 Tool consigliato: per la gestione contabile e il bilancio della tua ASD, dai un’occhiata al Tool Gratuito per la stesura del Bilancio delle Associazioni Sportive Dilettantistiche.


14. Glossario dei Termini Chiave

  • ASD: Associazione Sportiva Dilettantistica, ente non commerciale che svolge attività sportiva senza scopo di lucro.
  • SSD: Società Sportiva Dilettantistica, costituita come società di capitali o cooperativa, senza scopo di lucro.
  • RASD: Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, gestito da Sport e Salute S.p.A.
  • RUNTS: Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
  • Plafond: limite massimo di proventi commerciali per l’accesso/permanenza in un regime fiscale agevolato.
  • Coefficiente di redditività: percentuale applicata ai proventi per determinare forfetariamente il reddito imponibile.
  • Decommercializzazione: meccanismo per cui determinati corrispettivi, pur essendo riscossi dietro pagamento, non sono considerati commerciali ai fini fiscali.
  • Plusvalenza patrimoniale: differenza positiva tra il valore di realizzo di un bene e il suo costo non ammortizzato.
  • Comportamento concludente: applicazione di un regime fiscale attraverso comportamenti operativi coerenti, senza necessità di opzione formale.
  • Sponsorizzazione: contratto a prestazioni corrispettive in cui un soggetto eroga un contributo a un altro che si impegna a divulgarne nome, marchio o prodotti.

15. Riferimenti Normativi e Bibliografia Essenziale

  • Legge 16 dicembre 1991, n. 398.
  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 90.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), in particolare artt. 145, 148.
  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Decreto IVA).
  • D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), in particolare artt. 79, 80, 86, 89 c. 1 lett. c).
  • D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 (Riforma dello Sport), art. 12 c. 3.
  • D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33 (abrogazione art. 25 L. 133/1999).
  • D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186 (correttivo CTS).
  • Decreto attuativo delega fiscale del 22 luglio 2025.
  • D.M. 11 febbraio 1997 (registro IVA “minori” per L. 398/91).
  • Circolare Ministero delle Finanze n. 1/E del 19 gennaio 1992.
  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 21/E del 22 aprile 2003.
  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 18/E del 1° agosto 2018.
  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19 febbraio 2026.

FAQ Operative

La nostra Pro Loco ha sempre applicato la 398/91. Continuiamo così anche nel 2026?

No, e questa è purtroppo la novità più sgradita per il vostro tipo di ente. Dal 1° gennaio 2026, per effetto dell’art. 89 c. 1 lett. c) del Codice del Terzo Settore, la Legge 398/91 è applicabile esclusivamente ad ASD e SSD non iscritte al RUNTS. Le Pro Loco, anche se senza scopo di lucro, non rientrano più nel perimetro del regime. Le alternative concrete sono due: iscrivervi al RUNTS come APS (se ne avete i requisiti) e applicare uno dei regimi del CTS (art. 80 senza soglia, art. 86 con soglia 85.000 €), oppure restare fuori dal RUNTS e applicare il regime ordinario o quello forfetario art. 145 TUIR. Nessuna di queste alternative è altrettanto favorevole della 398/91, quindi vi consiglio una simulazione comparativa accurata con il vostro commercialista prima di decidere.

La nostra ASD ha 300.000 € di proventi commerciali e sta pensando di iscriversi al RUNTS. Cosa cambia fiscalmente?

Fuori dal RUNTS in 398/91: IRES su 300.000 × 3% × 24% = 2.160 €. IVA al 50% della incassata. Dentro al RUNTS come APS: il regime art. 86 non è disponibile (soglia 85.000 €), quindi resta l’art. 80 (per prestazioni di servizi: 7% fino a 130.000, 10% fino a 300.000, quindi nel vostro caso 130.000 × 7% + 170.000 × 10% = 9.100 + 17.000 = 26.100 € di reddito imponibile, IRES 6.264 €) oppure il regime analitico (dipende dai costi reali). Quindi sull’IRES la 398/91 resta molto più favorevole. La scelta va fatta valutando i benefici accessori del RUNTS: 5×1000, detrazioni per i donatori, accesso a bandi del Terzo Settore. Se sponsorizzazioni e attività commerciali sono il vostro driver principale, conviene restare fuori dal RUNTS. Se invece puntate su donazioni e 5×1000, può convenire entrarci. Fate i conti completi, non solo sull’IRES.

Siamo una SSD a r.l. che il 10 ottobre ha superato i 400.000 € di proventi commerciali. Cosa succede operativamente?

Operativamente succede una cosa precisa: il regime 398/91 cessa di applicarsi dal mese successivo a quello di superamento, quindi dal 1° novembre passate al regime ordinario. Da quella data dovete tenere contabilità ordinaria, fare le liquidazioni IVA con regole generali (detrazione analitica IVA su acquisti), determinare il reddito d’impresa per differenza tra ricavi e costi, presentare LIPE e dichiarazione IVA annuale. Per il periodo gennaio-ottobre resta valida la 398/91. Per l’anno successivo, dato che nell’anno X avete superato il plafond, non potete rientrare nella 398/91 nell’anno X+1, anche se prevedete di rimanere sotto soglia. Dovete aspettare un anno solare intero sotto i 400.000 € prima di poter riopzionare il regime. Consiglio: appena vedete avvicinarsi la soglia, fate un piano di gestione fiscale con il commercialista per ridurre l’impatto del passaggio, soprattutto sul fronte dell’IVA a credito non recuperabile sugli acquisti già effettuati.

La nostra ASD organizzava ogni anno due eventi importanti che ci portavano circa 30.000 € a evento, e li detassavamo con l’art. 25 L. 133/1999. Nel 2026 cosa cambia?

Cambia molto, e va detto in modo chiaro. Il D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33 ha abrogato l’art. 25 L. 133/1999 dal 1° gennaio 2026: la detassazione fino a 51.645,69 € su massimo due eventi annui non è più disponibile. Quei 60.000 € totali (30.000 × 2) entrano ora pienamente tra i proventi commerciali e concorrono sia al plafond di 400.000 € (rilevanti per la permanenza nel regime) sia alla base di calcolo IRES con coefficiente 3% e all’IVA forfetaria al 50%. In termini puramente di IRES, l’impatto è contenuto (60.000 × 3% × 24% = 432 € in più), ma sull’IVA fa la differenza: prima quei proventi non erano fatturati IVA, ora vanno fatturati con aliquota propria (di solito 22%) e l’IVA va versata al 50%. Per due eventi da 30.000 € significano circa 6.600 € di IVA in più. Vi consiglio di rivedere il pricing e l’organizzazione degli eventi tenendo conto di questa novità: l’agevolazione storica non c’è più, e questo cambia la sostenibilità economica dell’evento.


📩 La parola a te

Per le ASD e SSD italiane la Legge 398/91 è da decenni il “porto sicuro” della gestione fiscale: un regime semplice, conveniente, comprensibile. Le novità del 2026 hanno ridotto il suo perimetro applicativo solo agli enti sportivi dilettantistici fuori dal RUNTS, ma per chi rientra in quel perimetro la 398/91 resta uno strumento eccezionale: 3% di coefficiente IRES e 50% di IVA forfetaria, con un plafond di 400.000 euro, sono numeri difficili da battere.

  • State valutando se la vostra ASD/SSD debba o no entrare nel RUNTS, e i conti tra 398/91 e regimi CTS non vi tornano?
  • Avete un evento importante in arrivo e volete capire come gestirlo dopo l’abrogazione dell’art. 25 L. 133/1999?
  • Vi siete avvicinati al plafond di 400.000 euro e vi serve un piano per non subire passivamente il passaggio al regime ordinario?

Raccontatemi nei commenti il vostro caso. Sulla 398/91 si vincono o si perdono soldi veri ogni anno, e il confronto pratico tra esperienze diverse è quasi sempre più formativo della teoria pura. Per i dirigenti di Pro Loco e associazioni culturali che leggeranno questa guida con un certo dispiacere: il quadro nuovo è quello, ma non significa che la fiscalità sia per forza peggiore. Vuol dire solo che la scelta del regime va fatta in modo più consapevole. Vi auguro di trovare con il vostro consulente la combinazione migliore, e se servono chiarimenti specifici sono qui.

Alessio Cipollone
Alessio Cipollone

Sono un dottore commercialista appassionato di nuove tecnologie ed offro consulenza a liberi professionisti, imprenditori e società. Il mio lavoro non consiste solo nel gestire la contabilità e redigere le dichiarazioni dei redditi ma soprattutto prestare assistenza e fornire una soluzione ai problemi e ai dubbi che possono sorgere nell’amministrazione di un'azienda. Il mio intento è quello di aiutare coloro che vogliono intraprendere nuove attività imprenditoriali con entusiasmo e passione, la stessa che dedico al mio lavoro.

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