Circoli e somministrazione di alimenti e bevande

Questa guida si propone di analizzare il trattamento fiscale della somministrazione di alimenti e bevande per gli ETS, con un focus particolare su circoli ODV e APS.

Introduzione

La gestione di attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, spacci interni) da parte di circoli, associazioni ed Enti del Terzo Settore (ETS) presenta numerose complessità dal punto di vista fiscale. È fondamentale comprendere quando tale attività rientra nell’ambito istituzionale e quando, invece, assume natura commerciale, con tutte le conseguenze che ne derivano ai fini IRES, IRAP e IVA.

Questa guida analizza il trattamento fiscale della somministrazione di alimenti e bevande per gli ETS, con un focus particolare su circoli, Organizzazioni di Volontariato (ODV) e Associazioni di Promozione Sociale (APS), tenendo conto sia delle disposizioni del Codice del Terzo Settore pienamente operative dal 1° gennaio 2026, sia della proroga decennale del regime IVA che mantiene fino al 1° gennaio 2036 l’esclusione IVA per molte operazioni verso soci e tesserati.

A chi è destinata la guida

  • Dirigenti, amministratori e gestori di circoli, ODV, APS e altri ETS che svolgono attività di somministrazione.
  • Commercialisti e consulenti che assistono gli ETS.
  • Associati e volontari interessati a comprendere la gestione fiscale del bar o ristorante del proprio ente.

💡 Tool consigliato: se sei dirigente di un circolo o associazione e vuoi inquadrare correttamente la natura della tua attività, parti dal Test di Non Commercialità per gli ETS.

1. Quadro Normativo di Riferimento

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR):
    • Art. 148: regime fiscale degli enti non commerciali di tipo associativo. Il c. 3 lett. a) e il c. 5 sono rilevanti per la somministrazione ai soci.
  • D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore – CTS):
    • Art. 5: attività di interesse generale.
    • Art. 6: attività diverse (secondarie e strumentali).
    • Art. 79: disposizioni generali in materia di imposte sui redditi per gli ETS.
    • Art. 84: regime fiscale specifico per le ODV.
    • Art. 85: regime fiscale specifico per le APS.
    • Art. 86: regime forfetario per ODV e APS (soglia 85.000 euro).
  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Decreto IVA):
    • Art. 4, c. 4 e 6: regime di esclusione IVA per le operazioni degli enti associativi verso soci.
    • Art. 10: operazioni esenti.
  • L. 25 agosto 1991, n. 287, art. 3, c. 6, lett. e): definizione delle APS le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno.
  • D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186, art. 6: proroga al 1° gennaio 2036 dell’entrata in vigore della riforma IVA per il Terzo Settore.
  • Leggi regionali e comunali in materia di autorizzazioni amministrative (SCIA, licenze per la somministrazione).
  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19 febbraio 2026: prassi sulla fiscalità ETS.

2. Natura dell’Attività di Somministrazione: Istituzionale o Commerciale?

La qualificazione dell’attività di somministrazione come istituzionale (non commerciale) o commerciale è il primo passo per determinarne il corretto trattamento fiscale. La distinzione opera in modo diverso ai fini IRES/IRAP e ai fini IVA, e nel quadro attuale 2026 conviene tenerle separate.

A. Ai fini IRES e IRAP

A.1. Enti associativi non commerciali generici (art. 148 TUIR)

Per gli enti associativi non commerciali che non hanno acquisito la qualifica di ETS (associazioni “generiche” rimaste fuori dal RUNTS):

  • Somministrazione ai soci: ai sensi dell’art. 148, c. 3 lett. a) e c. 5 TUIR, la somministrazione effettuata presso la sede dell’ente, in favore dei soli soci, associati o partecipanti e dei loro familiari conviventi, dietro corrispettivi specifici che non eccedano i costi di diretta imputazione, non si considera commerciale a determinate condizioni: stretta complementarità rispetto alle attività di diretta attuazione degli scopi istituzionali, presenza delle clausole di democraticità e trasparenza nello statuto (art. 148, c. 8 TUIR).
  • Somministrazione a terzi non soci: è sempre commerciale, con proventi imponibili IRES.

A.2. ODV iscritte al RUNTS (art. 84 CTS)

Per le ODV, dal 1° gennaio 2026 vale la specifica decommercializzazione dell’art. 84, c. 1, lett. c) del CTS: non si considera commerciale la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale, purché i ricavi complessivi delle attività decommercializzate dall’art. 84 non superino 65.000 euro annui.

Importante: questa decommercializzazione vale solo per la somministrazione occasionale legata a eventi (sagre, raduni, feste, anniversari). La somministrazione continuativa di un bar interno svolta da una ODV, anche se solo ai soci, se non rientra nella copertura dei costi effettivi ex art. 79 c. 2 CTS (eventualmente con la tolleranza del 6% triennale), è tendenzialmente commerciale. Per la parte commerciale, la ODV può optare per il regime forfetario art. 86 CTS (coefficiente 1%) se rispetta la soglia di 85.000 € di ricavi commerciali.

A.3. APS iscritte al RUNTS (art. 85 CTS)

Per le APS, l’art. 85, c. 1 CTS prevede che non si considerino commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici in favore dei propri associati, dei familiari conviventi e degli associati di altre APS della medesima rete nazionale.

Attenzione: il comma 7 dell’art. 85 esclude espressamente da questa decommercializzazione le attività di somministrazione di alimenti e bevande, salvo che siano rese in conformità alle finalità istituzionali e strettamente complementari alle attività di interesse generale (esempio classico: il rinfresco offerto al termine di un convegno). La gestione continuativa di un bar interno, anche se solo ai soci, è quindi generalmente commerciale ai fini IRES per le APS.

Per la parte commerciale, le APS possono optare per il regime forfetario art. 86 CTS (coefficiente 3%) se rispettano la soglia di 85.000 € di ricavi commerciali.

A.4. APS con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell’Interno

Per le APS che rientrano tra gli enti di cui all’art. 3, c. 6 lett. e) della L. 287/1991, con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell’Interno, l’art. 4 c. 6 del DPR 633/72 prevede una disciplina di favore: la somministrazione di alimenti e bevande presso le sedi istituzionali, anche verso pagamento di corrispettivi specifici, non si considera commerciale, purché sia strettamente complementare alle attività di diretta attuazione degli scopi istituzionali ed effettuata nei confronti di soci, associati o partecipanti.

B. Ai fini IVA: la proroga al 2036 cambia tutto

Qui sta il punto su cui voglio essere particolarmente chiaro, perché è cambiato in modo sostanziale rispetto a quanto si scriveva fino a un anno fa.

Il D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186, art. 6, ha prorogato al 1° gennaio 2036 l’entrata in vigore delle nuove regole IVA per il Terzo Settore introdotte dal D.L. 146/2021. Quelle regole avrebbero portato in campo IVA (seppur in esenzione) molte operazioni che oggi sono fuori campo IVA, con conseguente obbligo per moltissime associazioni di aprire la partita IVA e gestire fatturazione elettronica, registri, LIPE e dichiarazione annuale.

Cosa significa concretamente per i circoli e gli enti che gestiscono bar interni:

  • Fino al 31 dicembre 2035 resta in vigore il regime di esclusione IVA (art. 4, c. 4 DPR 633/72) per i corrispettivi specifici versati da associati, partecipanti o tesserati per lo svolgimento delle attività istituzionali.
  • Per le APS con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell’Interno, resta in vigore l’esclusione IVA sulla somministrazione di alimenti e bevande presso le sedi istituzionali verso soci, associati e partecipanti, purché l’attività sia strettamente complementare a quella istituzionale (art. 4 c. 6 DPR 633/72).
  • Non scatta l’obbligo generalizzato di aprire la partita IVA per circoli e associazioni che operano solo verso soci.
  • La partita IVA resta obbligatoria solo per le attività commerciali verso terzi non soci: sponsorizzazioni, vendite e prestazioni a non soci, eventi a pagamento aperti al pubblico.

Il punto chiave da fissare: per la maggior parte dei circoli con bar interno verso soci, fino al 2036 non cambia nulla sul fronte IVA. Quello che cambia dal 2026 sono le regole IRES/IRAP, su cui agiscono le decommercializzazioni dell’art. 84 (ODV) e dell’art. 85 (APS) e i regimi forfetari del CTS. Non esiste, alla data attuale, un obbligo generalizzato di apertura della partita IVA dal 2026.

💡 Approfondisci: per il quadro completo della proroga IVA, consulta la guida IVA e Terzo Settore: proroga al 2036, cosa cambia davvero per ETS, ASD e SSD.

3. Riepilogo Operativo per Tipologia di Ente

Per orientarsi, ecco uno schema sintetico delle situazioni più comuni nel quadro attuale.

Tipologia di ente e attivitàIRES/IRAPIVA
APS con finalità assistenziali Min. Interno, bar interno ai soci, attività strettamente complementareNon commerciale (art. 85 c. 7 CTS interpretato in raccordo con art. 4 c. 6 DPR 633/72)Fuori campo IVA fino al 2035 (art. 4 c. 6 DPR 633/72)
APS “ordinaria”, bar interno ai soci continuativoGeneralmente commerciale (art. 85 c. 7 CTS); regime art. 86 se sotto 85.000 €Fuori campo IVA per la parte verso soci (art. 4 c. 4 DPR 633/72, fino al 2035)
ODV, somministrazione in eventi occasionali (sagre, feste)Non commerciale entro 65.000 € annui (art. 84 c. 1 lett. c CTS)Fuori campo IVA fino al 2035
ODV, bar interno continuativoGeneralmente commerciale; regime art. 86 se sotto 85.000 €Fuori campo IVA per la parte verso soci (fino al 2035)
Circolo “generico” (ex art. 148 TUIR), fuori RUNTS, bar interno ai sociNon commerciale se ricorrono le condizioni dell’art. 148 c. 3 e 5 TUIRFuori campo IVA per la parte verso soci (fino al 2035)
Qualunque ente, somministrazione a terzi non soci o aperta al pubblicoSempre commercialeSempre imponibile IVA

4. Adempimenti Contabili e Autorizzativi

A. Contabilità separata

Se l’ente svolge sia attività istituzionali/decommercializzate sia attività commerciali, è obbligatoria la contabilità separata (art. 20-bis DPR 600/73 e art. 13 c. 2 CTS). Per gli ETS con proventi complessivi inferiori a 300.000 €, la Circolare 1/E del 2026 ha ammesso una valutazione unitaria semplificata, ma in presenza di un bar interno è comunque buona prassi tenere conti distinti.

B. Autorizzazioni amministrative

Per la somministrazione di alimenti e bevande è necessario ottenere:

  • SCIA sanitaria al Comune (per locali e attrezzature).
  • SCIA o licenza di somministrazione: per i circoli aderenti ad enti nazionali con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell’Interno e con somministrazione limitata ai soci, la procedura è semplificata (art. 3 c. 6 lett. e L. 287/1991).
  • Adempimenti HACCP e rispetto delle normative igienico-sanitarie.

C. Registratori telematici e ricevute

  • Per la somministrazione commerciale verso terzi non soci: obbligo di registratore telematico per la trasmissione dei corrispettivi.
  • Per la somministrazione decommercializzata o fuori campo IVA verso soci: nessun obbligo di scontrino fiscale. È buona pratica rilasciare comunque ricevute interne non fiscali per tracciare gli incassi e per la contabilità interna.

D. Tracciabilità dei pagamenti

Resta in vigore l’obbligo di mezzi di pagamento tracciabili per movimenti superiori a 1.000 euro previsto per la generalità degli enti associativi.

5. Casi Pratici

Caso 1: Circolo ricreativo “generico” (fuori RUNTS) con bar interno solo per soci

Statuto conforme all’art. 148 c. 8 TUIR, somministrazione limitata ai soci e ai loro familiari conviventi, prezzi coerenti con i costi di diretta imputazione, attività complementare alle attività istituzionali.

  • IRES: non commerciale (art. 148 c. 3 lett. a e c. 5 TUIR).
  • IVA: fuori campo fino al 2035 (art. 4 c. 4 DPR 633/72).
  • Nessun obbligo di P.IVA legato solo all’attività verso soci.

Caso 2: ODV iscritta al RUNTS che organizza una sagra paesana

Sagra estiva di tre giorni, con stand gastronomico aperto al pubblico, ricavi dell’evento 30.000 €.

  • IRES: non commerciale ex art. 84 c. 1 lett. c) CTS, perché si tratta di evento occasionale e i ricavi rientrano nella soglia di 65.000 € annui complessivi.
  • IVA: fuori campo IVA come operazione decommercializzata.
  • Se la ODV organizzasse più eventi annui con ricavi complessivi sopra i 65.000 €, la parte eccedente diventerebbe commerciale, con possibile applicazione del regime art. 86 (1%).

Caso 3: APS iscritta al RUNTS con bar interno continuativo verso soci

Bar aperto sei giorni su sette, gestito da volontari e qualche collaboratore retribuito, ricavi annui 40.000 € verso soci.

  • IRES: l’art. 85 c. 7 CTS esclude la somministrazione dalla decommercializzazione generale. Sui ricavi del bar (40.000 €) l’APS può applicare il regime forfetario art. 86 CTS (sotto la soglia di 85.000 €): reddito imponibile 40.000 × 3% = 1.200 €, IRES 1.200 × 24% = 288 €.
  • IVA: fuori campo per la parte verso soci, fino al 2035 (art. 4 c. 4 DPR 633/72). Se l’APS ha finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell’Interno, l’esclusione IVA è ancora più solida (art. 4 c. 6).

Caso 4: ETS “generico” con ristorante interno aperto anche a non soci

Ristorante interno gestito da una fondazione ETS, aperto sia a soci sia a terzi, ricavi annui 250.000 €.

  • IRES: attività integralmente commerciale (assenza dei presupposti di decommercializzazione). Possibile regime forfetario art. 80 CTS: coefficiente 7% fino a 130.000 € + 10% sulla parte eccedente (130.000 + 120.000 × 10% = 130.000 × 7% + 120.000 × 10% = 9.100 + 12.000 = 21.100 € di reddito imponibile, IRES 5.064 €). Oppure regime ordinario analitico.
  • IVA: imponibile con regole ordinarie sulla parte verso terzi. Per la parte verso soci, fino al 2035 fuori campo. Obbligo di P.IVA, fatturazione elettronica, liquidazioni periodiche.

6. Conclusioni e Raccomandazioni

La fiscalità della somministrazione di alimenti e bevande nel mondo associativo è uno dei territori più tecnici e insidiosi. I punti da fissare:

  1. Distingui IRES/IRAP da IVA: dal 2026 sono cambiate solo le regole IRES (con le decommercializzazioni art. 84 e 85 CTS e i nuovi regimi forfetari). La riforma IVA è prorogata al 1° gennaio 2036.
  2. Nessun obbligo generalizzato di P.IVA per i bar interni ai soci: la proroga decennale ha congelato lo scenario “pre-2026”. La P.IVA resta obbligatoria solo per le attività commerciali verso non soci.
  3. Per le APS, il bar interno continuativo è generalmente commerciale ai fini IRES: l’art. 85 c. 7 CTS lo esclude dalla decommercializzazione generale. Il regime art. 86 con coefficiente 3% è la strada più conveniente, sotto i 85.000 €.
  4. Per le ODV, la decommercializzazione vale solo per eventi occasionali: la soglia è 65.000 € annui complessivi delle attività dell’art. 84.
  5. Statuto e adempimenti formali sono la prima linea di difesa: clausole di democraticità, contabilità separata (almeno gestionale), tracciabilità, autorizzazioni amministrative. In caso di controllo, sono questi i documenti che fanno la differenza.

💡 Tool e guide consigliate:

Riferimenti Normativi Essenziali (Riepilogo)

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 148.
  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Decreto IVA), artt. 4 c. 4 e 6, art. 10.
  • D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), artt. 5, 6, 79, 84, 85, 86.
  • D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186, art. 6 – Proroga IVA al 1° gennaio 2036.
  • L. 25 agosto 1991, n. 287, art. 3 c. 6 lett. e) – APS con finalità assistenziali Ministero dell’Interno.
  • D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 – Riforma IVA terzo settore (entrata in vigore prorogata al 2036).
  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 20-bis – Contabilità separata.
  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19 febbraio 2026 – Fiscalità ETS.

FAQ Operative

Sono presidente di un circolo ricreativo storico, fuori RUNTS, con un bar interno solo per soci. Dal 2026 devo aprire la partita IVA?

No, non per il bar interno verso soci. Il D.Lgs. 186/2025 ha prorogato al 1° gennaio 2036 l’entrata in vigore della riforma IVA che avrebbe portato all’apertura “generalizzata” della partita IVA per molte associazioni. Per i prossimi dieci anni, resta in vigore l’esclusione IVA (art. 4 c. 4 DPR 633/72) per le operazioni verso soci, comprese le somministrazioni di alimenti e bevande. Ai fini IRES, se il vostro circolo è un ente non commerciale con statuto conforme all’art. 148 c. 8 TUIR e la somministrazione è strettamente complementare alle attività istituzionali, con prezzi che non eccedono i costi di diretta imputazione, l’attività resta non commerciale. La partita IVA vi servirebbe solo se aveste attività commerciali verso terzi non soci, come sponsorizzazioni o vendite al pubblico.

La mia APS gestisce un bar interno ai soci. È vero che ai fini IRES diventa attività commerciale dal 2026?

Sì, è proprio così, ed è uno dei punti su cui voglio essere chiaro. L’art. 85 c. 7 del CTS esclude espressamente la somministrazione di alimenti e bevande dalla decommercializzazione “generale” prevista per le APS, a meno che non sia strettamente complementare a specifiche attività istituzionali (per esempio il rinfresco al termine di un convegno). Il bar continuativo, anche se aperto solo ai soci, è quindi attività commerciale ai fini IRES. La buona notizia è che, se rientrate nei requisiti, potete optare per il regime forfetario art. 86 CTS, che con coefficiente del 3% vi dà un carico IRES bassissimo: su 40.000 € di ricavi annui pagate 288 € di IRES. La condizione è non superare 85.000 € di ricavi commerciali complessivi nell’anno precedente. Se la vostra APS è tra quelle con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell’Interno, vale anche il regime di favore dell’art. 4 c. 6 DPR 633/72 che mantiene il bar interno fuori campo IVA.

Nostra ODV organizza ogni anno una sagra di paese e una grande festa di Natale. I ricavi sono attorno a 50.000 € totali. Tutto decommercializzato?

Sì, rientrate pienamente nei requisiti dell’art. 84 c. 1 lett. c) del CTS: somministrazione in occasione di raduni, manifestazioni e celebrazioni occasionali, entro la soglia di 65.000 € annui complessivi delle attività decommercializzate dell’art. 84. La sagra e la festa di Natale sono esattamente il tipo di eventi occasionali coperti dalla norma. I 50.000 € di ricavi non concorrono al reddito imponibile IRES e restano fuori campo IVA. Attenzione però a due cose: la decommercializzazione vale solo per eventi davvero occasionali (non una pizzeria sotto le feste che apre ogni weekend per dodici mesi), e la soglia di 65.000 € va monitorata insieme alle altre eventuali attività coperte dall’art. 84. Se nei prossimi anni dovesse crescere il numero di eventi e i ricavi salire sopra i 65.000 €, la parte eccedente diventerebbe commerciale, con possibile applicazione del regime art. 86 CTS.

Il nostro circolo culturale, non sportivo, prima usava la Legge 398/91. Possiamo ancora gestire il bar interno con quel regime?

No, e questo è il cambio più impattante del 2026 per le realtà come la vostra. Dal 1° gennaio 2026, per effetto dell’art. 89 c. 1 lett. c) del CTS, la Legge 398/91 è applicabile esclusivamente alle ASD e SSD non iscritte al RUNTS. Per i circoli culturali, ricreativi, sociali e per le Pro Loco, il regime è semplicemente non più disponibile. Le alternative concrete sono: rimanere fuori dal RUNTS applicando il regime ordinario o il forfetario art. 145 TUIR (coefficienti meno favorevoli del 3% della 398/91); oppure iscrivervi al RUNTS come APS (se ne avete i requisiti) e applicare il regime forfetario art. 86 CTS (3% per le APS), che fiscalmente è quasi equivalente alla vecchia 398/91 per la parte IRES, ma comporta anche vantaggi accessori (5×1000, detrazioni per i donatori, accesso a bandi del Terzo Settore). Vi consiglio una simulazione comparativa con il vostro commercialista: per molti circoli culturali l’ingresso nel RUNTS come APS è oggi la scelta più conveniente, ma va valutata caso per caso.


📩 La parola a te

Bar e ristoranti associativi sono spesso il cuore pulsante della vita di un circolo: il luogo dove i soci si incontrano, le sagre si organizzano, i progetti prendono forma davanti a un caffè o a un piatto di pasta. Ma proprio perché muovono soldi veri, sono il primo punto su cui si concentra l’attenzione del Fisco. La buona notizia è che il quadro 2026 è meno drammatico di quanto si temeva: la proroga IVA al 2036 ha evitato l’apertura generalizzata di partite IVA, e per ODV e APS i nuovi regimi forfetari rendono sostenibile anche la somministrazione “strutturata”.

  • Avete un bar interno e non siete sicuri se vada inquadrato come attività decommercializzata, art. 86 CTS o art. 80 CTS?
  • La vostra APS ha le finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell’Interno e volete capire fino in fondo le agevolazioni IVA che vi spettano?
  • Organizzate sagre o feste annuali e dovete capire come monitorare la soglia di 65.000 € dell’art. 84 c. 1 lett. c?

Raccontatemi nei commenti il vostro caso: la somministrazione associativa è uno degli ambiti in cui la teoria fa il 30% e il restante 70% è prassi locale, statuti reali, scelte gestionali. Per i dirigenti di circoli storici che hanno passato anni con la 398/91 e ora devono ripensare il regime, una considerazione finale: lo strappo è meno violento di quanto sembri se si entra nel RUNTS come APS. Il regime art. 86 al 3% replica nella sostanza il vantaggio IRES della vecchia 398, e in più aggiunge il 5×1000 e le detrazioni per i donatori. Per molti dei vostri sostenitori storici, scoprire che possono detrarre il 30% della loro donazione è un argomento che vale ben più dell’adeguamento contabile.

Alessio Cipollone
Alessio Cipollone

Sono un dottore commercialista appassionato di nuove tecnologie ed offro consulenza a liberi professionisti, imprenditori e società. Il mio lavoro non consiste solo nel gestire la contabilità e redigere le dichiarazioni dei redditi ma soprattutto prestare assistenza e fornire una soluzione ai problemi e ai dubbi che possono sorgere nell’amministrazione di un'azienda. Il mio intento è quello di aiutare coloro che vogliono intraprendere nuove attività imprenditoriali con entusiasmo e passione, la stessa che dedico al mio lavoro.

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