Indirizzo
Strada Prati, 12/3
65124 Pescara
Questa guida si propone di analizzare il trattamento fiscale della somministrazione di alimenti e bevande per gli ETS, con un focus particolare su circoli ODV e APS.
La gestione di attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, spacci interni) da parte di circoli, associazioni ed Enti del Terzo Settore (ETS) presenta numerose complessità dal punto di vista fiscale. È fondamentale comprendere quando tale attività rientra nell’ambito istituzionale e quando, invece, assume natura commerciale, con tutte le conseguenze che ne derivano ai fini IRES, IRAP e IVA.
Questa guida analizza il trattamento fiscale della somministrazione di alimenti e bevande per gli ETS, con un focus particolare su circoli, Organizzazioni di Volontariato (ODV) e Associazioni di Promozione Sociale (APS), tenendo conto sia delle disposizioni del Codice del Terzo Settore pienamente operative dal 1° gennaio 2026, sia della proroga decennale del regime IVA che mantiene fino al 1° gennaio 2036 l’esclusione IVA per molte operazioni verso soci e tesserati.
💡 Tool consigliato: se sei dirigente di un circolo o associazione e vuoi inquadrare correttamente la natura della tua attività, parti dal Test di Non Commercialità per gli ETS.
La qualificazione dell’attività di somministrazione come istituzionale (non commerciale) o commerciale è il primo passo per determinarne il corretto trattamento fiscale. La distinzione opera in modo diverso ai fini IRES/IRAP e ai fini IVA, e nel quadro attuale 2026 conviene tenerle separate.
Per gli enti associativi non commerciali che non hanno acquisito la qualifica di ETS (associazioni “generiche” rimaste fuori dal RUNTS):
Per le ODV, dal 1° gennaio 2026 vale la specifica decommercializzazione dell’art. 84, c. 1, lett. c) del CTS: non si considera commerciale la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale, purché i ricavi complessivi delle attività decommercializzate dall’art. 84 non superino 65.000 euro annui.
Importante: questa decommercializzazione vale solo per la somministrazione occasionale legata a eventi (sagre, raduni, feste, anniversari). La somministrazione continuativa di un bar interno svolta da una ODV, anche se solo ai soci, se non rientra nella copertura dei costi effettivi ex art. 79 c. 2 CTS (eventualmente con la tolleranza del 6% triennale), è tendenzialmente commerciale. Per la parte commerciale, la ODV può optare per il regime forfetario art. 86 CTS (coefficiente 1%) se rispetta la soglia di 85.000 € di ricavi commerciali.
Per le APS, l’art. 85, c. 1 CTS prevede che non si considerino commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici in favore dei propri associati, dei familiari conviventi e degli associati di altre APS della medesima rete nazionale.
Attenzione: il comma 7 dell’art. 85 esclude espressamente da questa decommercializzazione le attività di somministrazione di alimenti e bevande, salvo che siano rese in conformità alle finalità istituzionali e strettamente complementari alle attività di interesse generale (esempio classico: il rinfresco offerto al termine di un convegno). La gestione continuativa di un bar interno, anche se solo ai soci, è quindi generalmente commerciale ai fini IRES per le APS.
Per la parte commerciale, le APS possono optare per il regime forfetario art. 86 CTS (coefficiente 3%) se rispettano la soglia di 85.000 € di ricavi commerciali.
Per le APS che rientrano tra gli enti di cui all’art. 3, c. 6 lett. e) della L. 287/1991, con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell’Interno, l’art. 4 c. 6 del DPR 633/72 prevede una disciplina di favore: la somministrazione di alimenti e bevande presso le sedi istituzionali, anche verso pagamento di corrispettivi specifici, non si considera commerciale, purché sia strettamente complementare alle attività di diretta attuazione degli scopi istituzionali ed effettuata nei confronti di soci, associati o partecipanti.
Qui sta il punto su cui voglio essere particolarmente chiaro, perché è cambiato in modo sostanziale rispetto a quanto si scriveva fino a un anno fa.
Il D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186, art. 6, ha prorogato al 1° gennaio 2036 l’entrata in vigore delle nuove regole IVA per il Terzo Settore introdotte dal D.L. 146/2021. Quelle regole avrebbero portato in campo IVA (seppur in esenzione) molte operazioni che oggi sono fuori campo IVA, con conseguente obbligo per moltissime associazioni di aprire la partita IVA e gestire fatturazione elettronica, registri, LIPE e dichiarazione annuale.
Cosa significa concretamente per i circoli e gli enti che gestiscono bar interni:
Il punto chiave da fissare: per la maggior parte dei circoli con bar interno verso soci, fino al 2036 non cambia nulla sul fronte IVA. Quello che cambia dal 2026 sono le regole IRES/IRAP, su cui agiscono le decommercializzazioni dell’art. 84 (ODV) e dell’art. 85 (APS) e i regimi forfetari del CTS. Non esiste, alla data attuale, un obbligo generalizzato di apertura della partita IVA dal 2026.
💡 Approfondisci: per il quadro completo della proroga IVA, consulta la guida IVA e Terzo Settore: proroga al 2036, cosa cambia davvero per ETS, ASD e SSD.
Per orientarsi, ecco uno schema sintetico delle situazioni più comuni nel quadro attuale.
| Tipologia di ente e attività | IRES/IRAP | IVA |
|---|---|---|
| APS con finalità assistenziali Min. Interno, bar interno ai soci, attività strettamente complementare | Non commerciale (art. 85 c. 7 CTS interpretato in raccordo con art. 4 c. 6 DPR 633/72) | Fuori campo IVA fino al 2035 (art. 4 c. 6 DPR 633/72) |
| APS “ordinaria”, bar interno ai soci continuativo | Generalmente commerciale (art. 85 c. 7 CTS); regime art. 86 se sotto 85.000 € | Fuori campo IVA per la parte verso soci (art. 4 c. 4 DPR 633/72, fino al 2035) |
| ODV, somministrazione in eventi occasionali (sagre, feste) | Non commerciale entro 65.000 € annui (art. 84 c. 1 lett. c CTS) | Fuori campo IVA fino al 2035 |
| ODV, bar interno continuativo | Generalmente commerciale; regime art. 86 se sotto 85.000 € | Fuori campo IVA per la parte verso soci (fino al 2035) |
| Circolo “generico” (ex art. 148 TUIR), fuori RUNTS, bar interno ai soci | Non commerciale se ricorrono le condizioni dell’art. 148 c. 3 e 5 TUIR | Fuori campo IVA per la parte verso soci (fino al 2035) |
| Qualunque ente, somministrazione a terzi non soci o aperta al pubblico | Sempre commerciale | Sempre imponibile IVA |
Se l’ente svolge sia attività istituzionali/decommercializzate sia attività commerciali, è obbligatoria la contabilità separata (art. 20-bis DPR 600/73 e art. 13 c. 2 CTS). Per gli ETS con proventi complessivi inferiori a 300.000 €, la Circolare 1/E del 2026 ha ammesso una valutazione unitaria semplificata, ma in presenza di un bar interno è comunque buona prassi tenere conti distinti.
Per la somministrazione di alimenti e bevande è necessario ottenere:
Resta in vigore l’obbligo di mezzi di pagamento tracciabili per movimenti superiori a 1.000 euro previsto per la generalità degli enti associativi.
Statuto conforme all’art. 148 c. 8 TUIR, somministrazione limitata ai soci e ai loro familiari conviventi, prezzi coerenti con i costi di diretta imputazione, attività complementare alle attività istituzionali.
Sagra estiva di tre giorni, con stand gastronomico aperto al pubblico, ricavi dell’evento 30.000 €.
Bar aperto sei giorni su sette, gestito da volontari e qualche collaboratore retribuito, ricavi annui 40.000 € verso soci.
Ristorante interno gestito da una fondazione ETS, aperto sia a soci sia a terzi, ricavi annui 250.000 €.
La fiscalità della somministrazione di alimenti e bevande nel mondo associativo è uno dei territori più tecnici e insidiosi. I punti da fissare:
💡 Tool e guide consigliate:
- Agevolazioni Fiscali per gli Enti del Terzo Settore per il quadro fiscale complessivo dei regimi disponibili.
- IVA e Terzo Settore: proroga al 2036 per gli effetti del rinvio.
- Test di Non Commercialità per gli ETS per inquadrare la natura della tua attività.
- Modelli di Statuto per Enti del Terzo Settore per partire con clausole conformi.
No, non per il bar interno verso soci. Il D.Lgs. 186/2025 ha prorogato al 1° gennaio 2036 l’entrata in vigore della riforma IVA che avrebbe portato all’apertura “generalizzata” della partita IVA per molte associazioni. Per i prossimi dieci anni, resta in vigore l’esclusione IVA (art. 4 c. 4 DPR 633/72) per le operazioni verso soci, comprese le somministrazioni di alimenti e bevande. Ai fini IRES, se il vostro circolo è un ente non commerciale con statuto conforme all’art. 148 c. 8 TUIR e la somministrazione è strettamente complementare alle attività istituzionali, con prezzi che non eccedono i costi di diretta imputazione, l’attività resta non commerciale. La partita IVA vi servirebbe solo se aveste attività commerciali verso terzi non soci, come sponsorizzazioni o vendite al pubblico.
Sì, è proprio così, ed è uno dei punti su cui voglio essere chiaro. L’art. 85 c. 7 del CTS esclude espressamente la somministrazione di alimenti e bevande dalla decommercializzazione “generale” prevista per le APS, a meno che non sia strettamente complementare a specifiche attività istituzionali (per esempio il rinfresco al termine di un convegno). Il bar continuativo, anche se aperto solo ai soci, è quindi attività commerciale ai fini IRES. La buona notizia è che, se rientrate nei requisiti, potete optare per il regime forfetario art. 86 CTS, che con coefficiente del 3% vi dà un carico IRES bassissimo: su 40.000 € di ricavi annui pagate 288 € di IRES. La condizione è non superare 85.000 € di ricavi commerciali complessivi nell’anno precedente. Se la vostra APS è tra quelle con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell’Interno, vale anche il regime di favore dell’art. 4 c. 6 DPR 633/72 che mantiene il bar interno fuori campo IVA.
Sì, rientrate pienamente nei requisiti dell’art. 84 c. 1 lett. c) del CTS: somministrazione in occasione di raduni, manifestazioni e celebrazioni occasionali, entro la soglia di 65.000 € annui complessivi delle attività decommercializzate dell’art. 84. La sagra e la festa di Natale sono esattamente il tipo di eventi occasionali coperti dalla norma. I 50.000 € di ricavi non concorrono al reddito imponibile IRES e restano fuori campo IVA. Attenzione però a due cose: la decommercializzazione vale solo per eventi davvero occasionali (non una pizzeria sotto le feste che apre ogni weekend per dodici mesi), e la soglia di 65.000 € va monitorata insieme alle altre eventuali attività coperte dall’art. 84. Se nei prossimi anni dovesse crescere il numero di eventi e i ricavi salire sopra i 65.000 €, la parte eccedente diventerebbe commerciale, con possibile applicazione del regime art. 86 CTS.
No, e questo è il cambio più impattante del 2026 per le realtà come la vostra. Dal 1° gennaio 2026, per effetto dell’art. 89 c. 1 lett. c) del CTS, la Legge 398/91 è applicabile esclusivamente alle ASD e SSD non iscritte al RUNTS. Per i circoli culturali, ricreativi, sociali e per le Pro Loco, il regime è semplicemente non più disponibile. Le alternative concrete sono: rimanere fuori dal RUNTS applicando il regime ordinario o il forfetario art. 145 TUIR (coefficienti meno favorevoli del 3% della 398/91); oppure iscrivervi al RUNTS come APS (se ne avete i requisiti) e applicare il regime forfetario art. 86 CTS (3% per le APS), che fiscalmente è quasi equivalente alla vecchia 398/91 per la parte IRES, ma comporta anche vantaggi accessori (5×1000, detrazioni per i donatori, accesso a bandi del Terzo Settore). Vi consiglio una simulazione comparativa con il vostro commercialista: per molti circoli culturali l’ingresso nel RUNTS come APS è oggi la scelta più conveniente, ma va valutata caso per caso.
Bar e ristoranti associativi sono spesso il cuore pulsante della vita di un circolo: il luogo dove i soci si incontrano, le sagre si organizzano, i progetti prendono forma davanti a un caffè o a un piatto di pasta. Ma proprio perché muovono soldi veri, sono il primo punto su cui si concentra l’attenzione del Fisco. La buona notizia è che il quadro 2026 è meno drammatico di quanto si temeva: la proroga IVA al 2036 ha evitato l’apertura generalizzata di partite IVA, e per ODV e APS i nuovi regimi forfetari rendono sostenibile anche la somministrazione “strutturata”.
Raccontatemi nei commenti il vostro caso: la somministrazione associativa è uno degli ambiti in cui la teoria fa il 30% e il restante 70% è prassi locale, statuti reali, scelte gestionali. Per i dirigenti di circoli storici che hanno passato anni con la 398/91 e ora devono ripensare il regime, una considerazione finale: lo strappo è meno violento di quanto sembri se si entra nel RUNTS come APS. Il regime art. 86 al 3% replica nella sostanza il vantaggio IRES della vecchia 398, e in più aggiunge il 5×1000 e le detrazioni per i donatori. Per molti dei vostri sostenitori storici, scoprire che possono detrarre il 30% della loro donazione è un argomento che vale ben più dell’adeguamento contabile.