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Trasformazione, fusione e scissione degli ETS dopo lo Studio CNN 7-2026: art. 42 bis c.c., Massima Milano n. 20, opposizione creditori, devoluzione patrimoniale.
Le operazioni straordinarie (trasformazione, fusione, scissione) di un ente del Terzo Settore sono tecnicamente complesse: coinvolgono il notaio, il RUNTS, eventualmente il Registro delle Imprese, controlli ministeriali, autorità governative. È materia da specialisti.
Ma il dirigente di un ETS che si trova a doverne valutare una (perché la propria associazione vuole trasformarsi in fondazione, perché due ODV vogliono fondersi, perché una APS deve essere scissa in due rami operativi) ha bisogno di capire la mappa: quando è possibile, quali sono i passaggi, quali documenti servono, quali controlli scattano, quali insidie tecniche evitare.
Questa guida è scritta proprio per loro: per dirigenti, presidenti, consulenti del Terzo Settore che vogliono orientarsi sulle operazioni straordinarie senza dover diventare notai. Per chi poi vorrà entrare nel dettaglio tecnico, lo Studio CNN n. 7-2026/CTS (Rocco Guglielmo, 15 aprile 2026) resta il riferimento autorevole più aggiornato.
Prima della riforma del 2003 del diritto societario, la dottrina prevalente negava agli enti non profit la possibilità di operazioni straordinarie: si riteneva che trasformazione, fusione e scissione fossero riservate alle società. Il passaggio da associazione a fondazione doveva passare per l’estinzione del primo ente e la costituzione di uno nuovo.
La riforma del 2003 ha aperto la strada con la disciplina della trasformazione eterogenea. Ma il vero salto è arrivato nel 2017: l’art. 98 del Codice del Terzo Settore ha introdotto nel codice civile l’art. 42 bis, che afferma esplicitamente:
“Le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni.”
È una norma che ha valore generale per tutti gli enti del Libro I, a prescindere dalla qualifica di ETS: la qualifica influisce su alcuni aspetti del procedimento, ma non sull’ammissibilità delle operazioni.
Oltre all’art. 42 bis, le operazioni straordinarie degli enti non profit chiamano in gioco:
💡 Punto chiave: la novità più importante che emerge dallo Studio CNN 2026 è metodologica: per gli enti del Libro I (associazioni e fondazioni), la disciplina applicabile è anzitutto l’art. 42 bis. Le norme societarie (artt. 2498 e seguenti) si applicano in quanto richiamate e per quanto compatibili. Non c’è “commistione” automatica tra le due discipline.
Una novità che lo Studio CNN ha consolidato: anche i comitati (art. 41 c.c.) rientrano nell’ambito dell’art. 42 bis. Lo conferma la Circolare MLPS n. 5 del 2025: i comitati costituiti per lo svolgimento di attività di interesse generale (art. 5 D.Lgs. 117/2017) sono “enti di carattere privato” diversi dalle società e perseguono finalità civiche e solidaristiche.
Per i comitati con personalità giuridica si applica l’art. 22 CTS sulle modalità di acquisto della stessa. La Circolare MLPS, in via precauzionale, ritiene che il patrimonio minimo debba essere equiparato a quello delle fondazioni (30.000 euro), non a quello delle associazioni.
Veniamo al primo dei tre istituti. Qui c’è un punto molto importante che chiarisce un equivoco frequente.
Il passaggio da associazione non riconosciuta ad associazione riconosciuta (e viceversa) NON è una trasformazione. È la conclusione consolidata dalla dottrina, dalla Massima Milano n. 5 del Consiglio Notarile, dalla Circolare MLPS n. 20/2018, dall’art. 18 del D.M. 106/2020 e dallo Studio CNN 9-2023/CTS.
La ragione: tra associazione riconosciuta e non riconosciuta non c’è una diversità tipologica, ma solo un diverso operare dell’autonomia patrimoniale (perfetta nel primo caso, imperfetta nel secondo). Sono lo stesso tipo di ente, con o senza personalità giuridica. Il passaggio segue le procedure dell’art. 22 CTS per l’ottenimento della personalità giuridica (o la sua perdita), non quelle dell’art. 42 bis.
Altre ipotesi che NON sono trasformazione:
È trasformazione, ai sensi dell’art. 42 bis, il passaggio:
Restano fuori le trasformazioni eterogenee verso società di capitali, disciplinate dagli artt. 2500 septies e 2500 octies c.c.: hanno disciplina propria.
💡 Attenzione: la distinzione tra “trasformazione vera” e “passaggio di personalità giuridica” non è teorica. Cambia tutto: documenti richiesti, organi competenti, controlli, regime pubblicitario. Sbagliare la qualificazione iniziale espone a vizi formali che possono compromettere l’intera operazione.
L’art. 42 bis c. 2 richiede, per la deliberazione di trasformazione, una serie di documenti specifici:
Predisposta dall’organo amministrativo, contiene anche l’elenco dei creditori, aggiornata a non più di 120 giorni precedenti la delibera. È richiesta nell’interesse pubblico (controllo da parte dell’autorità governativa o del notaio ex art. 22 CTS): per questo motivo non è rinunciabile, neppure all’unanimità dei soci. Va allegata alla delibera di trasformazione.
L’organo amministrativo illustra le motivazioni e gli effetti della trasformazione. Va depositata nella sede dell’ente nei trenta giorni precedenti la delibera. È rinunciabile dall’unanimità degli associati (è prevista nel loro interesse, non in quello dei creditori).
È la perizia che valuta il patrimonio dell’ente sulla base dei valori attuali di attivo e passivo. Serve a verificare la congruità del patrimonio per l’attività dell’ente risultante dalla trasformazione, ed è necessaria per il giudizio dell’autorità governativa (o del notaio ex art. 22 CTS se l’ente di arrivo è ETS).
Eccezione: se l’ente di arrivo è un’associazione non riconosciuta (sia o meno ETS), vengono meno le esigenze di patrimonio minimo, e quindi la perizia di stima potrebbe non essere necessaria. Stesso ragionamento, in parte, per la relazione patrimoniale.
💡 Punto chiave: la relazione giurata sulla consistenza patrimoniale è sempre necessaria anche quando il patrimonio dell’ente di partenza è costituito solo da denaro (Circolare MLPS n. 9/2022). Non si tratta di una formalità: è uno degli strumenti che permette il controllo del notaio (art. 22 CTS) o dell’autorità governativa sulla congruità patrimoniale.
La risposta cambia secondo la forma giuridica dell’ente.
L’organo competente è l’assemblea, con il quorum dell’art. 21 c. 2 c.c. previsto per le modifiche statutarie: presenza di almeno tre quarti degli associati e voto favorevole della maggioranza dei presenti (salvo diversa previsione statutaria). Una parte della dottrina ritiene applicabile, per la trasformazione da associazione a fondazione (che determina la cessazione del rapporto associativo), il quorum aggravato dell’art. 21 c. 3 (tre quarti favorevoli, applicabile per lo scioglimento). Per la trasformazione in fondazione di partecipazione, vale il quorum ordinario perché gli associati possono mantenere un rapporto partecipativo.
Vale il principio dell’autonomia statutaria (art. 36 c.c.): l’ordinamento interno è regolato dagli accordi degli associati. La nota MLPS n. 6214/2020 ha però ricordato che, per gli ETS, l’esigenza di democraticità impone di evitare quorum costitutivi tali da consentire delibere con “presenza di un numero qualunque di associati”.
Mancando un organo assembleare, la trasformazione è deliberata dall’organo di amministrazione a maggioranza semplice, salvo diversa disposizione dello statuto. Resta ferma la necessità di rispettare la volontà del fondatore.
La competenza può essere attribuita all’organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato (art. 25 c. 3 CTS). I quorum vanno specificati nello statuto.
Una novità interpretativa di grande utilità arriva dalla Massima n. 20 del Consiglio Notarile di Milano – Commissione Terzo Settore (settembre 2025). Affronta una questione molto pratica: cosa può prevedere lo statuto di una fondazione in materia di operazioni straordinarie?
La Massima chiarisce che lo statuto di una fondazione può:
E ancora, lo statuto di una fondazione che non escluda espressamente queste operazioni può:
💡 Punto chiave: la Massima n. 20 è uno strumento prezioso per chi deve redigere o aggiornare lo statuto di una fondazione, perché chiarisce gli spazi di autonomia. La piena consapevolezza di queste possibilità, al momento della costituzione o della modifica dello statuto, permette di costruire architetture di governance più precise e di prevenire futuri contenziosi.
È uno dei punti più discussi delle operazioni straordinarie degli ETS. L’art. 42 bis richiama, tra le norme applicabili “in quanto compatibili”, l’art. 2500 nonies c.c., che subordina l’efficacia della trasformazione al decorso del termine di 60 giorni concesso ai creditori sociali per proporre opposizione.
La norma nasce nel diritto societario per le trasformazioni eterogenee, sul presupposto che il mutamento di finalità (da lucrativa a non lucrativa o viceversa) possa incidere sulla valutazione del rischio creditizio. Ma per le operazioni dell’art. 42 bis (tra enti non profit), questa preoccupazione esiste ancora?
Lo Studio CNN propone una lettura sofisticata, che mutua un’espressione del professor Spada: le trasformazioni dell’art. 42 bis sono “diversamente omogenee”. Non sono eterogenee (perché tutti gli enti coinvolti restano non profit), ma non sono neppure perfettamente omogenee (perché passare da associazione a fondazione comporta comunque cambiamenti di governance e di disponibilità dello scopo).
Per gli ETS, lo Studio CNN sostiene una tesi forte: l’opposizione dei creditori non dovrebbe applicarsi. Ragioni:
Le deliberazioni Regione Lombardia n. XII/5357 e XII/5358 del 24 novembre 2025 richiedono comunque il rispetto dell’art. 2500 nonies in tutti i casi di trasformazione. È una posizione “prudente” basata sul dato letterale dell’art. 42 bis, che però – osserva lo Studio CNN – si scontra con l’onere di effettuare il giudizio di compatibilità imposto dalla stessa norma.
💡 Punto operativo: in attesa di un intervento del legislatore che chiarisca definitivamente l’ambito di applicazione dell’opposizione, la prassi prudente suggerisce di rispettare il termine di 60 giorni dell’art. 2500 nonies, soprattutto se l’operazione coinvolge una Regione (come la Lombardia) che lo richiede espressamente. È un costo procedurale, ma assicura la stabilità dell’operazione.
L’art. 42 bis (richiamando l’art. 2500 c.c.) sottopone gli atti di trasformazione, fusione e scissione al regime pubblicitario degli registri coinvolti. Vediamo i casi:
Caso particolare: trasformazione da associazione non riconosciuta non ETS in fondazione ETS, dove manca una pubblicità di partenza (l’associazione non era iscritta in alcun registro). Lo Studio CNN chiarisce che non è un problema reale: anche le trasformazioni eterogenee verso società di capitali contemplano casi analoghi (consorzi con attività interna, comunioni d’azienda).
Lo Studio CNN elenca le ipotesi che si possono concretamente verificare nelle trasformazioni “omogenee” tra enti del Libro I:
A queste si aggiungono le trasformazioni “da” e “in” impresa sociale (art. 12 D.Lgs. 112/2017).
Una questione delicata: nelle trasformazioni da fondazione ad associazione, l’ente di arrivo richiede degli associati, ma la fondazione di partenza non li aveva. Come si individuano?
Due tesi in dottrina:
Per le fondazioni di partecipazione, il problema non si pone: la veste di associati può essere attribuita ai partecipanti fondatori.
L’art. 42 bis c. 3 stabilisce che alle fusioni e alle scissioni si applicano “le disposizioni di cui alle sezioni II e III del Capo X, titolo V, libro V” del codice civile, in quanto compatibili. In altre parole, la disciplina della fusione e scissione delle società si applica anche agli enti non profit, con i necessari adattamenti.
Può avvenire in due forme (art. 2501):
Può realizzarsi (art. 2506):
Difficili o impossibili:
Le operazioni che coinvolgono enti sportivi dilettantistici (ASD/SSD) hanno disciplina specifica: il CNN ha qualificato come omogeneo ogni passaggio tra i tipi di cui all’art. 6 D.Lgs. 36/2021. Per approfondimenti specifici si rinvia agli Studi CNN dedicati (in particolare lo Studio n. 23-2023/CTS sulle trasformazioni degli enti sportivi).
Le operazioni “da” e “in” impresa sociale sono disciplinate dall’art. 12 D.Lgs. 112/2017, con particolari adempimenti che abbiamo trattato in un articolo del cluster dedicato alle imprese sociali.
Un ultimo punto, di grande rilievo pratico. In tutti i casi in cui l’operazione straordinaria comporti la cancellazione dell’ente dal RUNTS, scatta l’obbligo di rispettare le norme sulla devoluzione del patrimonio incrementale (artt. 9 e 50 CTS).
Il patrimonio “incrementale” (la parte di patrimonio formatasi nel periodo di iscrizione al RUNTS, anche per effetto di agevolazioni fiscali) non può essere “perso”: deve essere devoluto ad altri ETS (con le procedure previste). La violazione è sanzionata dall’art. 91 c. 2 CTS.
La Circolare AdE n. 1/E del 19 febbraio 2026 ha fornito chiarimenti operativi su questo profilo, particolarmente delicato perché incrocia diritto del Terzo Settore e profili fiscali.
Situazione: una APS non riconosciuta vuole acquisire la personalità giuridica.
Analisi: non è una trasformazione. Si applica la procedura dell’art. 22 CTS per l’acquisto della personalità giuridica (notaio, verifica patrimonio minimo, iscrizione al RUNTS), non quella dell’art. 42 bis. Errore frequente nella prassi: passaggi formali da “trasformazione” che invece sono semplici procedure di acquisizione della personalità giuridica. La qualificazione corretta dell’operazione, fin dall’inizio, è essenziale per non commettere vizi procedurali.
Situazione: una APS riconosciuta ETS vuole trasformarsi in fondazione ETS.
Analisi: è una trasformazione vera, disciplinata dall’art. 42 bis. Documenti necessari: relazione sulla situazione patrimoniale + elenco creditori (non rinunciabile), relazione 2500 sexies c. 2 (rinunciabile dall’unanimità), relazione di stima 2500 ter c. 2 (necessaria per la verifica di congruità del patrimonio per la fondazione). Delibera dell’assemblea con quorum 3/4 (dottrina prevalente). Atto notarile. Iscrizione al RUNTS. Da valutare l’applicazione dell’art. 2500 nonies sull’opposizione dei creditori. Problema da gestire: il rapporto associativo dei vecchi soci cessa nella fondazione tradizionale (a meno che si scelga una fondazione di partecipazione).
Situazione: due ODV operative nello stesso territorio, in difficoltà a sostenere costi e adempimenti da sole, decidono di fondersi.
Analisi: operazione di fusione ex art. 42 bis c. 3. Possibili modalità: fusione per incorporazione (una assorbe l’altra) o fusione per costituzione di nuova ODV. Documenti necessari: progetto di fusione (adattato, senza riferimenti al cambio quote), situazione patrimoniale, bilanci ultimi 3 esercizi. Deliberazioni delle rispettive assemblee con quorum statutari. Pubblicità al RUNTS. È un’operazione molto utile per consolidare realtà piccole ma in difficoltà operativa, sempre più frequente nel Terzo Settore italiano.
Situazione: una APS svolge due attività distinte (educative + culturali). Per ragioni di governance e di gestione, vuole scindere queste due aree in due APS autonome.
Analisi: operazione di scissione ex art. 42 bis c. 3. Possibile la scissione totale (la APS originaria si estingue dando vita a due nuove APS) o parziale (la APS conserva un ramo e cede l’altro a una nuova APS). La modalità asimmetrica permette di distribuire diversamente gli associati tra le due entità risultanti, se opportuno. Documenti: progetto di scissione, situazione patrimoniale, bilanci. Pubblicità sul RUNTS. Va valutato attentamente il regime del patrimonio incrementale e gli effetti su eventuali contributi pubblici in corso.
No, perché non è una trasformazione. Lo Studio CNN 7-2026, la Massima Milano n. 5 e la Circolare MLPS 20/2018 lo chiariscono: il passaggio da associazione non riconosciuta a riconosciuta (e viceversa) non comporta una diversità tipologica, ma solo l’acquisto o la perdita dell’autonomia patrimoniale perfetta. Si applica la procedura dell’art. 22 CTS (per gli ETS) o dell’art. 18 D.M. 106/2020 (per le associazioni non ETS), non quella dell’art. 42 bis. Distinzione tecnicamente fondamentale: la qualificazione errata comporta vizi procedurali.
L’art. 42 bis stabilisce che le operazioni straordinarie sono possibili “se non sono espressamente escluse dall’atto costitutivo o dallo statuto”. Se lo statuto esclude esplicitamente la trasformazione, non puoi farla. Per le fondazioni, c’è una sfumatura importante: il divieto del fondatore in atto costitutivo è superabile solo con il consenso del fondatore stesso. Per le associazioni, il divieto statutario può essere rimosso con una modifica statutaria (con le maggioranze ordinarie per le modifiche, secondo la dottrina prevalente, non con il consenso unanime). La Massima Milano n. 20/2025 chiarisce gli spazi di autonomia statutaria.
Lo Studio CNN sostiene una tesi raffinata: per gli ETS, l’opposizione dei creditori ex art. 2500 nonies non dovrebbe applicarsi, perché tra enti del Libro I la trasformazione è “diversamente omogenea”. Per gli ETS, gli scopi sono uniformi e i controlli sono uniformati, e in caso di perdita della qualifica scatta comunque la devoluzione del patrimonio. Tuttavia, le deliberazioni Regione Lombardia n. XII/5357 e XII/5358 del 24 novembre 2025 richiedono l’applicazione dell’art. 2500 nonies in tutti i casi di trasformazione. La prassi prudente, in attesa di chiarimento legislativo, è rispettare il termine di 60 giorni dell’opposizione.
Vale il principio di continuità dell’art. 2498 c.c., richiamato dall’art. 42 bis: l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi dell’ente di partenza. Il patrimonio “passa” automaticamente all’ente risultante dalla trasformazione (non c’è estinzione e ricostituzione). Caso particolare: se l’operazione comporta la cancellazione dal RUNTS, scatta l’obbligo di devoluzione del patrimonio incrementale (artt. 9 e 50 CTS), con le sanzioni previste dall’art. 91 c. 2 CTS in caso di violazione. La Circolare AdE n. 1/E del 19 febbraio 2026 ha chiarito i profili fiscali di questi passaggi.
Le operazioni straordinarie del Terzo Settore sono un terreno tecnico dove gli errori formali costano cari: una qualificazione sbagliata, un documento mancante, un quorum non rispettato possono compromettere l’intera operazione. La materia richiede competenze incrociate (notarile, fiscale, di compliance Terzo Settore) e va sempre affrontata in squadra con un notaio specializzato e un consulente. Se vuoi valutare se nel tuo caso conviene una trasformazione, una fusione con un altro ente, o una scissione, e impostare correttamente il percorso, scrivimi: facciamo insieme una prima analisi di fattibilità e ti aiuto a coordinare gli interlocutori giusti per portarla a termine.
Stai valutando un’operazione straordinaria per il tuo ETS? Lascia un commento qui sotto con la tua situazione o le tue domande, e condividi l’articolo con chi nel tuo ente sta riflettendo su trasformazioni, fusioni o scissioni: è una materia che merita di essere conosciuta prima di affrontarla.