📌 AGGIORNAMENTO PROROGA IVA
Le agevolazioni IVA discusse in questa guida restano confermate nella loro struttura, ma la loro piena entrata in vigore (con il passaggio al regime di esenzione per le attività istituzionali) è slittata al 1° gennaio 2036.
👉 Approfondisci cosa fare in questo “decennio di transizione” >
Introduzione
Il Codice del Terzo Settore (CTS), introdotto con il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ha ridefinito profondamente il quadro normativo per gli enti non profit in Italia, con l’obiettivo di riordinare, semplificare e potenziare il settore. Una delle aree di maggiore impatto della Riforma riguarda il regime fiscale applicabile agli Enti del Terzo Settore (ETS), con l’introduzione di specifiche agevolazioni volte a sostenere le loro attività di interesse generale e a incentivare la loro costituzione e operatività.
Questa guida si propone di offrire una panoramica completa e aggiornata delle principali agevolazioni fiscali previste per gli ETS, con particolare attenzione alle imposte dirette (IRES), indirette (IVA, imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo, sulle successioni e donazioni) e ai tributi locali (IMU, TARI). Saranno inoltre analizzati i regimi fiscali specifici e le misure di favore introdotte per promuovere la trasparenza e la sostenibilità economica degli enti.
È fondamentale sottolineare che l’efficacia di molte delle nuove disposizioni fiscali contenute nel Titolo X del Codice del Terzo Settore è stata a lungo subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea, per verificare la compatibilità con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. Tale autorizzazione è stata concessa nel marzo 2025 per gran parte del pacchetto fiscale, con la conseguenza che il nuovo regime fiscale per gli ETS entrerà pienamente in vigore a partire dal 1° gennaio 2026. Fino a tale data, si applica un regime transitorio complesso, che vede la coesistenza di norme previgenti e di alcune nuove disposizioni già operative.
A chi è destinata la guida
Questa guida è rivolta a:
- Dirigenti, amministratori e operatori di Enti del Terzo Settore (associazioni, fondazioni, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, società di mutuo soccorso, reti associative).
- Commercialisti, consulenti fiscali e legali che assistono gli ETS.
- Volontari e donatori che desiderano comprendere il contesto fiscale in cui operano gli enti che sostengono.
- Chiunque sia interessato ad approfondire le specificità fiscali del Terzo Settore italiano.
Come utilizzare la guida
La guida è strutturata per temi, analizzando le diverse tipologie di agevolazioni fiscali. Si consiglia di consultare le sezioni di interesse specifico, tenendo sempre presente la necessità di verificare la normativa vigente al momento dell’applicazione e di fare riferimento ai chiarimenti ufficiali forniti dall’Agenzia delle Entrate e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1. Inquadramento Generale: la Qualifica di ETS e la Distinzione tra Enti Commerciali e Non Commerciali
Per accedere alla maggior parte delle agevolazioni fiscali, è indispensabile che l’ente abbia acquisito la qualifica di Ente del Terzo Settore attraverso l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Fanno eccezione alcune disposizioni già applicabili o specifiche per determinate categorie (es. ONLUS in regime transitorio, imprese sociali).
Una distinzione cruciale ai fini fiscali è quella tra ETS non commerciali ed ETS commerciali.
- ETS non commerciali: sono quelli che svolgono le attività di interesse generale (elencate all’art. 5 del CTS) prevalentemente in forma non commerciale. Un ETS è considerato non commerciale se i proventi delle attività di interesse generale svolte in forma non commerciale sono superiori ai proventi delle attività di interesse generale svolte in forma commerciale. Inoltre, le singole attività di interesse generale si considerano svolte con modalità non commerciali quando sono erogate gratuitamente o dietro versamenti di corrispettivi che non superano i costi effettivi, oppure se i ricavi non superano di oltre il 6% i relativi costi per ciascun periodo d’imposta e per non oltre tre periodi d’imposta consecutivi (art. 79 CTS, come interpretato dalla prassi e in attesa di piena operatività dal 2026).
- ETS commerciali: sono quelli che non possiedono i requisiti di non commercialità sopra indicati, o che per scelta statutaria o per natura (come le imprese sociali costituite in forma societaria) sono considerati fiscalmente commerciali.
Questa distinzione determina l’accesso a specifici regimi fiscali e agevolazioni.
2. Agevolazioni ai Fini delle Imposte sui Redditi (IRES)
Il Codice del Terzo Settore ha previsto un impianto specifico per la tassazione IRES degli ETS, che entrerà pienamente in vigore dal 1° gennaio 2026.
2.1. ETS non commerciali
Per gli ETS non commerciali, il regime fiscale di favore si articola principalmente su:
- Decommercializzazione di specifiche attività: L’art. 79, comma 2, del CTS prevede che non si considerano commerciali, ai fini delle imposte sui redditi, le attività di interesse generale (art. 5 CTS) svolte dagli ETS non commerciali a determinate condizioni (es. corrispettivi che non eccedono i costi effettivi, svolgimento in conformità a convenzioni con enti pubblici, ecc.). Questo amplia l’area delle attività esenti da IRES.
- Regime forfetario per le attività commerciali (art. 80 CTS): Gli ETS non commerciali che svolgono attività commerciali (non rientranti nella decommercializzazione) possono optare per un regime forfetario di determinazione del reddito d’impresa, a condizione che i ricavi commerciali non superino i 130.000 euro annui. I coefficienti di redditività variano in base al tipo di attività (es. 7% per prestazioni di servizi, 5% per altre attività). Sul reddito così determinato si applica l’aliquota IRES ordinaria.
- Regime forfetario specifico per ODV e APS (art. 86 CTS): Le Organizzazioni di Volontariato (ODV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS) che svolgono attività commerciali possono beneficiare di un regime forfetario ancora più vantaggioso se i ricavi commerciali non superano i 130.000 euro. Per le ODV il coefficiente di redditività è dell’1%, per le APS è del 3%. Anche in questo caso, sul reddito forfetario si applica l’IRES.
- Esenzione per i redditi degli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività non commerciali: I redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciali da parte degli ETS non commerciali sono esenti da IRES (art. 82, comma 5, CTS).
2.2. ETS commerciali
Gli ETS commerciali, incluse le imprese sociali, sono soggetti all’IRES secondo le regole ordinarie previste per i soggetti commerciali (società di capitali o enti commerciali). Tuttavia, anche per loro sono previste alcune specificità:
- Imprese Sociali: Per le imprese sociali (qualunque sia la loro forma giuridica), gli utili e gli avanzi di gestione destinati, entro due periodi d’imposta successivi alla loro formazione, allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio, non sono soggetti a tassazione IRES (art. 18 D.Lgs. 112/2017). Questa è una delle agevolazioni più significative, volta a promuovere il reinvestimento delle risorse nelle finalità sociali.
- Attività di interesse generale: Anche per gli ETS commerciali, la natura delle attività svolte (se rientranti nell’art. 5 CTS) può avere rilevanza per l’accesso a specifiche forme di finanziamento o convenzioni, pur non modificando il regime IRES ordinario (salvo quanto detto per le imprese sociali).
3. Agevolazioni ai Fini IVA
La disciplina IVA per il Terzo Settore è particolarmente complessa e ha subito diverse proroghe per l’entrata in vigore delle nuove disposizioni. Attualmente, è previsto che il nuovo regime IVA per gli ETS, che dovrebbe allineare la normativa interna a quella comunitaria, entri in vigore il 1° gennaio 2026.
Fino a tale data, continua ad applicarsi un regime transitorio. Le principali agevolazioni IVA, alcune già esistenti e altre previste dal CTS (la cui piena operatività è attesa), includono:
- Esenzione IVA per specifiche prestazioni: Molte prestazioni di carattere sociale, sanitario, educativo e culturale, tipicamente svolte dagli ETS, sono esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 633/72. Il CTS mira a coordinare e potenziare queste esenzioni per gli ETS.
- Regime IVA speciale per ODV e APS: Le ODV e le APS che applicano il regime forfetario ai fini IRES (art. 86 CTS) sono esonerate dagli adempimenti IVA per le attività commerciali connesse agli scopi istituzionali (quando il nuovo regime sarà operativo).
- Operazioni interne alle reti associative: Non sono considerate cessioni di beni né prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA le operazioni effettuate tra ETS facenti parte di una stessa rete associativa, a determinate condizioni (art. 4, comma 6, CTS).
La transizione al nuovo regime IVA richiederà un’attenta valutazione da parte degli ETS, soprattutto per quelli che attualmente operano in regime di esclusione o esenzione e potrebbero dover rivedere le proprie modalità di gestione dell’imposta.
4. Agevolazioni ai Fini delle Imposte Indirette Diverse dall’IVA
Il Codice del Terzo Settore ha introdotto significative agevolazioni anche per le altre imposte indirette.
4.1. Imposta di Registro
- Atti costitutivi e modifiche statutarie: Gli atti costitutivi e le modifiche statutarie degli ETS (incluse ODV, APS e ONLUS in regime transitorio) sono soggetti all’imposta di registro in misura fissa (attualmente 200 euro), anziché proporzionale (art. 82, comma 3, CTS).
- Trasferimenti a titolo gratuito: I trasferimenti a titolo gratuito di beni (diversi da quelli immobiliari) a favore degli ETS, destinati allo svolgimento delle attività di interesse generale, sono esenti dall’imposta di registro.
- Atti relativi allo svolgimento di attività istituzionali: Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni poste in essere o richiesti dagli ETS sono esenti dall’imposta di bollo (art. 82, comma 5, CTS). Questa è un’agevolazione di ampia portata che riduce i costi amministrativi.
- Convenzioni con la Pubblica Amministrazione: Le convenzioni stipulate dalle ODV e APS iscritte nel RUNTS con le pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attività di interesse generale sono esenti dall’imposta di registro (art. 82, comma 4, CTS).
4.2. Imposte Ipotecaria e Catastale
- Atti costitutivi e modifiche statutarie: Anche per le imposte ipotecaria e catastale, gli atti costitutivi e le modifiche statutarie degli ETS sono soggetti a misura fissa (art. 82, comma 3, CTS).
- Trasferimenti a titolo gratuito: I trasferimenti a titolo gratuito di beni immobili a favore degli ETS, destinati allo svolgimento delle attività di interesse generale, sono soggetti alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.
4.3. Imposta sulle Successioni e Donazioni
- Esenzione totale: I trasferimenti di beni e diritti per successione o donazione a favore degli ETS sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni (art. 82, comma 2, CTS). Questa agevolazione è molto importante per incentivare lasciti e donazioni di rilevante entità.
4.4. Imposta di Bollo
Come già accennato, l’art. 82, comma 5, del CTS prevede una generale esenzione dall’imposta di bollo per tutti gli atti, documenti, istanze, contratti, copie, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni posti in essere o richiesti dagli ETS. Questa esenzione si applica sia ai documenti cartacei che a quelli informatici.
5. Agevolazioni ai Fini dei Tributi Locali (IMU, TARI)
5.1. IMU (Imposta Municipale Propria)
- Esenzione per immobili destinati ad attività non commerciali: L’art. 82, comma 6, del CTS estende l’esenzione IMU, già prevista dall’art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 504/1992, agli immobili posseduti e utilizzati dagli ETS non commerciali per lo svolgimento, con modalità non commerciali, delle loro attività istituzionali di interesse generale (elencate all’art. 5 CTS).
- Per beneficiare dell’esenzione, è necessario che l’immobile sia utilizzato esclusivamente per tali attività e con modalità non commerciali.
- La Legge di Bilancio 2024 e la successiva Circolare MEF n. 2/DF del 16 luglio 2024 hanno fornito importanti chiarimenti, estendendo l’esenzione anche agli immobili concessi in comodato d’uso gratuito tra ETS non commerciali collegati funzionalmente o strutturalmente (se il comodatario svolge attività meritevoli non commerciali) e in caso di temporaneo mancato utilizzo dell’immobile, purché non venga meno la sua strumentalità alle finalità istituzionali.
- Gli ETS non commerciali che beneficiano dell’esenzione devono presentare annualmente la Dichiarazione IMU ENC.
5.2. TARI (Tassa sui Rifiuti)
- Non esiste un’esenzione nazionale generalizzata dalla TARI per gli ETS. Tuttavia, i singoli Comuni possono deliberare specifiche riduzioni o esenzioni tariffarie per locali utilizzati da enti non profit per attività istituzionali, sedi associative, ecc. È quindi necessario consultare il regolamento TARI del Comune in cui l’ente ha sede o opera.
6. Altre Misure Fiscali di Favore
6.1. Social Bonus (Art. 81 CTS)
- È un credito d’imposta riconosciuto a persone fisiche, enti e società che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore di ETS che hanno presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un progetto per il recupero di immobili pubblici inutilizzati o di beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, da destinare allo svolgimento di attività di interesse generale.
- Per le persone fisiche, il credito d’imposta è pari al 65% dell’erogazione.
- Per enti e società, il credito d’imposta è pari al 50% dell’erogazione.
- Il credito è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo.
6.2. Art Bonus (Legge 106/2014)
- Sebbene non specifico solo per gli ETS, l’Art Bonus è un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo. Molti ETS operanti in ambito culturale possono beneficiare di questo strumento per raccogliere fondi, e i loro donatori possono usufruire del credito d’imposta (generalmente al 65%).
6.3. Titoli di Solidarietà (Art. 77 CTS)
- Il CTS ha previsto l’emissione di Titoli di Solidarietà da parte di banche e intermediari finanziari autorizzati, finalizzati a finanziare gli ETS. Si tratta di strumenti di finanza sociale che possono beneficiare di un regime fiscale agevolato per gli investitori (persone fisiche e giuridiche), con una parziale detassazione degli interessi e altri proventi derivanti da tali titoli, a condizione che le somme raccolte siano effettivamente impiegate per finanziare attività di interesse generale degli ETS.
- La piena operatività di questa misura è ancora subordinata all’emanazione di decreti attuativi e all’autorizzazione della Commissione Europea per alcuni profili.
6.4. Agevolazioni per gli investimenti in Imprese Sociali (Art. 18, D.Lgs. 112/2017)
- Per incentivare gli investimenti nel capitale di rischio delle imprese sociali (costituite da non più di 60 mesi), sono previste specifiche agevolazioni fiscali per gli investitori (persone fisiche e giuridiche), simili a quelle per le start-up innovative.
- Persone fisiche: detrazione IRPEF del 30% dell’investimento, fino a un massimo investito di 1 milione di euro.
- Persone giuridiche: deduzione IRES del 30% dell’investimento, fino a un massimo investito di 1,8 milioni di euro.
- Anche l’efficacia di queste misure è in parte legata all’autorizzazione UE, che è stata parzialmente concessa ma necessita di ulteriori chiarimenti per la piena applicazione.
7. Regime Transitorio e ONLUS
È importante ricordare che fino al 31 dicembre 2025 (o meglio, fino alla piena operatività del Titolo X del CTS dal 1° gennaio 2026), continua ad applicarsi un complesso regime transitorio.
- Le ONLUS iscritte nell’apposita Anagrafe continuano ad applicare le disposizioni fiscali di maggior favore previste dal D.Lgs. 460/97 fino al termine del periodo transitorio (31 marzo 2026, data entro cui devono iscriversi al RUNTS per non perdere la qualifica e dover devolvere il patrimonio, o fino all’iscrizione se precedente). Una volta iscritte al RUNTS, applicheranno la disciplina fiscale degli ETS.
- Per le ODV e APS già iscritte nei rispettivi registri e migrate nel RUNTS, alcune disposizioni del CTS sono già applicabili, mentre per altre si attende il 2026.
Conclusioni
Il nuovo regime IVA per gli ETS
La riforma prevede che le operazioni verso i soci passino da “escluse” a “esenti”. Tuttavia, l’entrata in vigore di questa novità è stata prorogata dal 2026 al 2036.
- Oggi (fino al 31/12/2035): Esclusione IVA (art. 4 DPR 633/72) su quote e corrispettivi soci.
- Domani (dal 01/01/2036): Esenzione IVA (art. 10 DPR 633/72) con obblighi strumentali (o regimi forfetari).
Il quadro delle agevolazioni fiscali per gli Enti del Terzo Settore è ampio e articolato, con l’obiettivo di sostenere la loro preziosa funzione sociale. La piena entrata in vigore del nuovo regime fiscale dal 1° gennaio 2026, a seguito dell’autorizzazione europea, segna un passaggio cruciale che richiederà agli ETS e ai loro consulenti un’attenta pianificazione e un costante aggiornamento.
Comprendere appieno le opportunità offerte, scegliere i regimi fiscali più convenienti e adempiere correttamente agli obblighi normativi sono passaggi fondamentali per garantire la sostenibilità e lo sviluppo delle organizzazioni non profit, permettendo loro di concentrarsi sulla realizzazione delle proprie finalità istituzionali a beneficio della collettività.
Si raccomanda di consultare sempre un professionista esperto per una valutazione specifica della propria situazione e per l’applicazione corretta delle normative fiscali.
Riferimenti Normativi Essenziali
- Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore – CTS): in particolare Titolo X (Disposizioni fiscali e di sostegno economico).
- Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112: Revisione della disciplina in materia di impresa sociale.
- Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460: Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (per il regime transitorio delle ONLUS).
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto (IVA).
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917: Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).
- Circolari e Risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate e Note del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relative all’interpretazione e applicazione delle norme fiscali per il Terzo Settore.