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Strada Prati, 12/3
65124 Pescara
Questa guida si propone di offrire una panoramica completa e aggiornata delle principali agevolazioni fiscali previste per gli ETS, con particolare attenzione alle imposte dirette (IRES), indirette (IVA, imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo, sulle successioni e donazioni) e ai tributi locali (IMU, TARI).
📌 AGGIORNAMENTO PROROGA IVA Le agevolazioni IVA discusse in questa guida restano confermate nella loro struttura, ma la loro piena entrata in vigore (con il passaggio al regime di esenzione per le attività istituzionali) è slittata al 1° gennaio 2036. 👉 Approfondisci cosa fare in questo “decennio di transizione” >
Il Codice del Terzo Settore (CTS), introdotto con il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ha ridefinito profondamente il quadro normativo per gli enti non profit in Italia, con l’obiettivo di riordinare, semplificare e potenziare il settore. Una delle aree di maggiore impatto della Riforma riguarda il regime fiscale applicabile agli Enti del Terzo Settore (ETS), con l’introduzione di specifiche agevolazioni volte a sostenere le loro attività di interesse generale e a incentivare la loro costituzione e operatività.
Questa guida offre una panoramica completa e aggiornata delle principali agevolazioni fiscali previste per gli ETS, con particolare attenzione alle imposte dirette (IRES), indirette (IVA, imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo, sulle successioni e donazioni) e ai tributi locali (IMU, TARI). Saranno inoltre analizzati i regimi fiscali specifici e le misure di favore introdotte per promuovere la trasparenza e la sostenibilità economica degli enti.
Aggiornamento 2026: l’efficacia di molte disposizioni fiscali del Titolo X del CTS è stata a lungo subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea, per verificare la compatibilità con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. A seguito della “comfort letter” della Commissione del marzo 2025, il legislatore ha reso operativo il nuovo regime fiscale a partire dal 1° gennaio 2026 (per gli enti con esercizio coincidente con l’anno solare). La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19 febbraio 2026 ha poi fornito i primi chiarimenti organici. Il periodo transitorio, con la coesistenza di norme previgenti e nuove, è quindi concluso: questa guida descrive il regime a regime.
Questa guida è rivolta a:
La guida è strutturata per temi, analizzando le diverse tipologie di agevolazioni fiscali. Si consiglia di consultare le sezioni di interesse specifico, tenendo sempre presente la necessità di verificare la normativa vigente al momento dell’applicazione e di fare riferimento ai chiarimenti ufficiali forniti dall’Agenzia delle Entrate e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
💡 Prima di iniziare: se vuoi un quadro operativo delle scadenze e degli adempimenti, tieni a portata di mano la Checklist Operativa ETS 2026 e la Checklist Adempimenti per Enti Non Profit.
Per accedere alla maggior parte delle agevolazioni fiscali, è indispensabile che l’ente abbia acquisito la qualifica di Ente del Terzo Settore attraverso l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Gli enti già iscritti all’Anagrafe ONLUS al 31 dicembre 2025 dovevano presentare domanda di iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026: in caso di accoglimento, la qualifica di ETS retroagisce al 1° gennaio 2026, evitando un vuoto di qualificazione fiscale.
Una distinzione cruciale ai fini fiscali è quella tra ETS non commerciali ed ETS commerciali.
ETS non commerciali: sono quelli che svolgono le attività di interesse generale (elencate all’art. 5 del CTS) prevalentemente in forma non commerciale. La qualificazione opera su due livelli:
ETS commerciali: sono quelli che non possiedono i requisiti di non commercialità sopra indicati, o che per natura (come le imprese sociali costituite in forma societaria) sono considerati fiscalmente commerciali.
Questa distinzione determina l’accesso a specifici regimi fiscali e agevolazioni.
💡 Tool consigliato: per capire da che parte pende il bilancio del tuo ente, usa il Test di Non Commercialità per gli ETS. Ti aiuta a fare i conti prima che li faccia l’Agenzia delle Entrate.
Il Codice del Terzo Settore prevede un impianto specifico per la tassazione IRES degli ETS, pienamente operativo dal 1° gennaio 2026. Una novità trasversale: è stato eliminato l’effetto “imposta su imposta”, ossia le imposte sul reddito non concorrono più alla formazione del reddito imponibile dell’ente.
Per gli ETS non commerciali, il regime fiscale di favore si articola principalmente su:
Decommercializzazione di specifiche attività: l’art. 79, comma 2, del CTS prevede che non si considerano commerciali, ai fini delle imposte sui redditi, le attività di interesse generale (art. 5 CTS) svolte dagli ETS non commerciali a determinate condizioni (corrispettivi che non eccedono i costi effettivi, svolgimento in conformità a convenzioni con enti pubblici, ecc.). Questo amplia l’area delle attività esenti da IRES.
Regime forfetario generale per le attività commerciali (art. 80 CTS): gli ETS non commerciali che svolgono attività commerciali (non rientranti nella decommercializzazione) possono optare per un regime forfetario di determinazione del reddito d’impresa. Attenzione, qui c’è una correzione importante rispetto a quanto si leggeva in passato:
Regime forfetario specifico per ODV e APS (art. 86 CTS): le Organizzazioni di Volontariato (ODV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS) che svolgono attività commerciali possono beneficiare di un regime forfetario ancora più vantaggioso. Anche qui una correzione fondamentale:
Esempio pratico: una ODV con 100.000 € di entrate da attività commerciali ha base imponibile di 1.000 € (100.000 × 1%) e IRES dovuta di 240 € (1.000 × 24%). La stessa APS, con coefficiente 3%, avrebbe base imponibile 3.000 € e IRES 720 €.
Regime speciale per le ODV (art. 84 CTS): le ODV dispongono anche di un regime di favore specifico ai sensi dell’art. 84, che rende non commerciali determinate attività svolte senza l’impiego di mezzi organizzati per fini concorrenziali. Le ODV devono quindi valutare quale strada conviene di più: art. 84, art. 86 o art. 80.
Esenzione per i redditi degli immobili: i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciali da parte degli ETS non commerciali sono esenti da IRES.
💡 Tool consigliato: la scelta tra regime analitico, art. 80, art. 84 e art. 86 va fatta con i numeri alla mano. Per i conti di base, può aiutarti il Calcolatore Compensi Co.co.co. Sportivi se gestisci anche collaborazioni in ambito sportivo, e gli strumenti della sezione Guide fiscali del sito.
Gli ETS commerciali, incluse le imprese sociali, sono soggetti all’IRES secondo le regole ordinarie previste per i soggetti commerciali (società di capitali o enti commerciali). Tuttavia, anche per loro sono previste alcune specificità:
Imprese Sociali: per le imprese sociali (qualunque sia la loro forma giuridica), gli utili e gli avanzi di gestione destinati, entro due periodi d’imposta successivi alla loro formazione, allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio (con accantonamento a riserva indivisibile), non sono soggetti a tassazione IRES (art. 18, commi 2 e 3, D.Lgs. 112/2017). Questa agevolazione, dopo anni di attesa, è operativa dal 1° gennaio 2026 a seguito della comfort letter UE del 7 marzo 2025. Restano invece sospese le agevolazioni per chi investe nel capitale delle imprese sociali (commi 4 e 5 dell’art. 18).
Attività di interesse generale: anche per gli ETS commerciali, la natura delle attività svolte (se rientranti nell’art. 5 CTS) può avere rilevanza per l’accesso a specifiche forme di finanziamento o convenzioni, pur non modificando il regime IRES ordinario (salvo quanto detto per le imprese sociali).
💡 Approfondisci: se gestisci o vuoi costituire un’impresa sociale, leggi la guida dedicata al Regime fiscale delle Imprese Sociali.
Una precisazione necessaria. Il regime forfetario della Legge 398/1991, storicamente usato da moltissime associazioni, non è più applicabile agli ETS dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025. Sopravvive con un’unica eccezione: le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) che scelgono di non iscriversi al RUNTS. Le ASD/SSD che invece si iscrivono devono optare per uno dei regimi del CTS.
La disciplina IVA per il Terzo Settore è particolarmente complessa e ha subito diverse proroghe. Come indicato nel box in apertura, l’entrata in vigore del nuovo regime IVA per gli ETS (che prevede il passaggio delle attività istituzionali verso soci dal regime di esclusione a quello di esenzione) è stata prorogata al 1° gennaio 2036.
Fino a tale data, continua ad applicarsi il regime attuale. Le principali agevolazioni IVA includono:
💡 Approfondisci: per capire come muoversi nel “decennio di transizione” IVA fino al 2036, leggi la guida IVA e Terzo Settore: proroga al 2036, cosa cambia davvero per ETS, ASD e SSD.
Le agevolazioni non sono automatiche né definitive: vanno “mantenute” con il rispetto degli obblighi previsti dal Codice. I principali:
💡 Tool e guide consigliate:
Con la piena entrata in vigore del Titolo X del CTS dal 2026 e i chiarimenti della Circolare AdE n. 1/2026, il quadro delle agevolazioni fiscali per gli ETS è finalmente stabile e leggibile. I punti su cui concentrarsi:
💡 Costruisci basi solide: se stai costituendo o adeguando un ente, parti dai Modelli di Statuto per Enti del Terzo Settore e dalla Guida alle Attività di Interesse Generale (art. 5 CTS). Se hai dubbi su quale forma scegliere, c’è la Procedura Guidata Scelta Forma Associativa.
No, e questa è la novità che spiazza più persone. La soglia dell’art. 86 è scesa da 130.000 a 85.000 euro con il D.Lgs. 186/2025. Con 110.000 euro di ricavi commerciali sei sopra il limite e per il 2026 non puoi accedere al regime art. 86. Puoi però valutare il regime forfetario generale dell’art. 80, che non ha soglie massime e funziona a scaglioni di coefficienti. Fai una simulazione: con un coefficiente del 7% o 10% il conto potrebbe comunque essere sostenibile, anche se meno vantaggioso dell’1% o 3% dell’art. 86.
Se la tua associazione non incassa corrispettivi e svolge tutto a titolo gratuito, sei tranquillamente nell’area “non commerciale” e il test del 6% non ti crea problemi: quel test serve proprio a misurare lo scarto tra ricavi e costi nelle attività dietro corrispettivo. Diverso è se inizi a chiedere quote o contributi specifici per singoli servizi: in quel caso devi tenere la contabilità di costi e ricavi di quelle attività e verificare di non sforare stabilmente la tolleranza del 6%.
Vanno fatti i conti caso per caso, ma in linea generale: l’art. 84 è un regime di favore “strutturale” che rende non commerciali certe attività delle ODV a monte, mentre l’art. 86 è un regime forfetario opzionale che si applica ai ricavi commerciali che restano. Per molte ODV l’art. 84 è il punto di partenza naturale, e l’art. 86 entra in gioco solo per la quota di attività che resta comunque commerciale. La cosa importante è che art. 80 e art. 86 non sono cumulabili tra loro: si sceglie una strada. Ti consiglio una simulazione comparativa con il tuo commercialista prima di esercitare l’opzione in dichiarazione.
Purtroppo è lo scenario peggiore. Senza iscrizione al RUNTS l’ente ha perso la qualifica di ETS e con essa tutte le agevolazioni del Titolo X: niente regimi forfetari del CTS, niente esenzioni art. 82, e soprattutto non puoi più rilasciare ricevute valide per le detrazioni dei donatori. Si applica il regime ordinario degli enti non commerciali del TUIR e, peggio ancora, scattano le regole sulla devoluzione del patrimonio previste dagli artt. 9 e 50 del CTS. Il consiglio è di verificare immediatamente la posizione presso l’Ufficio RUNTS competente e valutare con un professionista se ci sono margini di recupero.
La riforma fiscale del Terzo Settore è finalmente realtà, ma proprio perché è “nuova” è il momento in cui si fanno più errori: una qualificazione sbagliata, un regime scelto male, una soglia letta con i vecchi numeri. E gli errori, in fiscalità, costano.
Scrivimi nei commenti la tua situazione: i casi concreti che mi raccontate diventano spesso lo spunto per nuove guide, e aiutano chi legge dopo di voi. E se conosci un dirigente di associazione ancora convinto che la soglia dell’art. 86 sia 130.000 euro, fagli leggere questo articolo: gli eviti un errore costoso. Il Terzo Settore funziona meglio quando le informazioni giuste circolano.