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Questa guida si propone di analizzare in dettaglio gli aspetti fiscali relativi ai proventi derivanti da contratti di sponsorizzazione e dalle spese di pubblicità, con un focus sulle normative applicabili agli enti sportivi dilettantistici (in particolare il regime della Legge 398/1991) e agli Enti del Terzo Settore, alla luce del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e delle relative disposizioni attuative, inclusa la prospettiva del nuovo regime fiscale ETS operativo dal 1° gennaio 2026.
Le sponsorizzazioni e le spese di pubblicità rappresentano importanti fonti di finanziamento per le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), le Società Sportive Dilettantistiche (SSD) e gli Enti del Terzo Settore (ETS). Tuttavia, la loro corretta qualificazione giuridica e fiscale è fondamentale per evitare contestazioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria e per applicare correttamente il regime impositivo (imposte dirette e IVA).
Questa guida analizza in dettaglio gli aspetti fiscali relativi ai proventi derivanti da contratti di sponsorizzazione e dalle spese di pubblicità, con un focus sulle normative applicabili agli enti sportivi dilettantistici e agli Enti del Terzo Settore.
Aggiornamento 2026: il quadro è cambiato su due fronti. Da un lato, il Titolo X del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) è pienamente operativo dal 1° gennaio 2026, con la nuova fiscalità degli ETS. Dall’altro, per il mondo sportivo dilettantistico la Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021) ha riordinato la disciplina, e una giurisprudenza di Cassazione ormai costante ha consolidato la cosiddetta “presunzione legale assoluta” sulla deducibilità delle sponsorizzazioni. Questa guida tiene conto di entrambi i quadri.
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Sebbene spesso utilizzati come sinonimi, sponsorizzazione e pubblicità hanno caratteristiche giuridiche e finalità distinte, con riflessi significativi sul trattamento fiscale.
La sponsorizzazione è un contratto atipico a prestazioni corrispettive con il quale un soggetto (lo sponsor) eroga un contributo (in denaro o in natura) a un altro soggetto (lo sponsee o ente sponsorizzato) affinché quest’ultimo, nell’ambito della propria attività (sportiva, culturale, sociale), si impegni a divulgare il nome, il marchio, i prodotti o i servizi dello sponsor. L’obiettivo principale per lo sponsor è accrescere la propria notorietà e immagine (il cosiddetto “ritorno di immagine”).
Caratteristiche chiave della sponsorizzazione:
La pubblicità (o spese di pubblicità e propaganda) consiste nell’acquisto di spazi o servizi finalizzati a promuovere direttamente la vendita di specifici prodotti o servizi dell’inserzionista. L’obiettivo è più diretto e commerciale rispetto alla sponsorizzazione.
Caratteristiche chiave della pubblicità:
Tabella di confronto:
| Caratteristica | Sponsorizzazione | Pubblicità |
|---|---|---|
| Obiettivo Sponsor | Ritorno di immagine, notorietà del marchio | Incremento vendite, promozione diretta prodotto/servizio |
| Natura Contratto | A prestazioni corrispettive (do ut facias) | Generalmente vendita di spazi/servizi |
| Messaggio | Associazione del marchio sponsor all’attività sponsee | Esaltazione qualità prodotto/servizio dell’inserzionista |
La corretta qualificazione del rapporto è cruciale: un’errata classificazione può portare a contestazioni sulla deducibilità dei costi per l’impresa erogante e sull’imponibilità dei proventi per l’ente ricevente. Come vedremo però al punto 4, per le sponsorizzazioni allo sport dilettantistico la legge ha “tagliato corto” con una presunzione che semplifica molto la vita.
I proventi derivanti da sponsorizzazioni e pubblicità sono generalmente considerati di natura commerciale per l’ente non profit che li riceve, e quindi rilevanti ai fini IRES.
Per gli enti non commerciali (incluse molte ASD/SSD e ETS che non optano per regimi forfetari), i proventi da sponsorizzazione e pubblicità concorrono alla formazione del reddito d’impresa secondo le regole ordinarie del TUIR (DPR 917/86).
Le ASD e SSD che hanno optato per il regime agevolato della Legge 398/1991 beneficiano di importanti semplificazioni. Attenzione però alla novità 2026: dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025, il regime L. 398/1991 si applica soltanto alle ASD e SSD che non si iscrivono al RUNTS. Le associazioni e società sportive che assumono la qualifica di ETS devono invece scegliere uno dei regimi del Codice del Terzo Settore.
Per le ASD/SSD che restano fuori dal RUNTS e mantengono la L. 398/91:
Importante: i proventi da sponsorizzazione e pubblicità rientrano a pieno titolo tra quelli commerciali da considerare sia per il calcolo del plafond di 400.000 euro, sia per la determinazione del reddito imponibile forfetario.
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Con la piena entrata in vigore del Titolo X del Codice del Terzo Settore dal 1° gennaio 2026, la disciplina fiscale degli ETS è cambiata. Per le attività di sponsorizzazione e pubblicità valgono questi principi:
💡 Approfondisci: per il quadro completo dei regimi fiscali ETS, vedi la guida Agevolazioni Fiscali per gli Enti del Terzo Settore. Se hai dubbi sulla qualificazione del tuo ente, usa il Test di Non Commercialità per gli ETS.
Le prestazioni di sponsorizzazione e pubblicità sono considerate prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA (art. 3 DPR 633/72). Su questo punto non ci sono “scorciatoie”: a differenza di quanto vedremo per le imposte dirette, l’IVA sulle sponsorizzazioni si applica con le regole ordinarie.
L’ente non profit che incassa corrispettivi per sponsorizzazione o pubblicità:
Per le ASD/SSD in regime L. 398/91, l’IVA sulle sponsorizzazioni e pubblicità si versa in modo forfetario: l’imposta dovuta è pari al 50% dell’IVA incassata (detrazione forfetaria del 50%). Non si detrae l’IVA sugli acquisti in modo analitico. Restano gli obblighi di fatturazione, numerazione e conservazione, e l’annotazione nel registro previsto dal D.M. 11 febbraio 1997.
Le ODV e APS che applicano il regime forfetario dell’art. 86 CTS beneficiano di semplificazioni IVA significative: esonero da versamento, dichiarazione e tenuta dei registri, fermo restando l’obbligo di numerare e conservare le fatture di acquisto.
Questa è la sezione più importante per chi sponsorizza, e va conosciuta bene perché è il principale argomento di vendita che una ASD può mettere sul tavolo di un’azienda.
La disciplina speciale sulle sponsorizzazioni a favore dello sport dilettantistico, originariamente contenuta nell’art. 90, comma 8, della Legge 289/2002, è oggi confluita nell’art. 12, comma 3, del D.Lgs. 36/2021 (la Riforma dello Sport). Il principio è rimasto identico: il corrispettivo in denaro o in natura erogato da un’impresa o un lavoratore autonomo a favore di ASD e SSD costituisce, per il soggetto erogante e fino a 200.000 euro annui, “spesa di pubblicità”, e come tale è integralmente deducibile nell’esercizio di competenza.
Significa che la legge presume in modo incontrovertibile che quella spesa sia pubblicità. Non ammette prova contraria. Una volta verificate le condizioni, l’Agenzia delle Entrate non può contestare:
In altre parole: anche se la tua azienda sponsorizza una squadra di pallavolo di provincia e nessuno comprerà mai un tuo prodotto grazie a quello striscione, la deduzione resta. È esattamente questo lo scopo della norma: incentivare il finanziamento dello sport dilettantistico.
La Cassazione, in una giurisprudenza ormai costante (tra le tante, ordinanze n. 20900/2024, n. 30036/2025, n. 375/2026, n. 2567/2026, n. 5869/2026, n. 6530/2026), ha fissato i quattro presupposti che devono ricorrere tutti insieme:
Attenzione, perché qui sta il rischio concreto. La presunzione copre congruità e inerenza, ma non esime dal provare che l’operazione è reale. La Cassazione (ad esempio l’ordinanza n. 2567/2026) ha confermato accertamenti in cui mancava la prova dell’effettiva esecuzione della prestazione promozionale. Per blindare la deduzione servono:
💡 Tool consigliato: se sei un dirigente di ASD e vuoi capire come strutturare correttamente contratti e adempimenti, dai un’occhiata a Il libretto delle istruzioni per il presidente di ASD e all’Atto costitutivo e Statuto ASD.
Sponsorizzazioni e pubblicità sono leve di finanziamento preziose, ma vanno gestite con metodo. I punti da tenere a mente:
💡 Tool e guide consigliate:
- Calcolatore Compensi Co.co.co. Sportivi, utile se la tua ASD gestisce anche collaboratori.
- Terzo Settore 2026: art. 143 e 148 TUIR, per il quadro fiscale generale.
- Gestione RUNTS: Obblighi, Scadenze, Operatività.
Sì. È esattamente il caso coperto dalla presunzione legale assoluta dell’art. 12, c. 3, del D.Lgs. 36/2021. Fino a 200.000 euro annui la spesa è “pubblicità” per legge, e l’Agenzia delle Entrate non può contestarti che l’investimento è antieconomico o che non c’è ritorno. L’unica cosa che devi fare è blindare la prova: contratto scritto di sponsorizzazione, bonifico tracciabile, e qualche foto degli striscioni o delle divise con il tuo logo. Quella documentazione è la tua assicurazione in caso di accertamento.
Le sponsorizzazioni vanno sempre fatturate con IVA, non sono esenti. Il punto è come versi quell’IVA: se la tua ASD è in regime L. 398/1991 (e quindi non iscritta al RUNTS), versi il 50% dell’IVA incassata in modo forfetario. Se invece sei un ETS iscritto al RUNTS, applichi le regole del regime che hai scelto. In ogni caso il provento da sponsorizzazione è commerciale e concorre alla determinazione del tuo reddito imponibile: non è mai una donazione.
No. Dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025, la L. 398/91 vale solo per le ASD e SSD che restano fuori dal RUNTS. Iscrivendovi come ETS dovete passare a un regime del Codice del Terzo Settore: il regime ordinario analitico, il forfetario generale dell’art. 80, oppure, se siete una APS sportiva sotto gli 85.000 euro di ricavi commerciali, il forfetario dell’art. 86. Vi consiglio una simulazione comparativa: per alcune realtà il nuovo regime è più conveniente della vecchia 398, per altre meno. È una scelta che va fatta con i numeri davanti.
Sul piano sostanziale, per lo sport dilettantistico la presunzione dell’art. 12 c. 3 D.Lgs. 36/2021 qualifica comunque la spesa come pubblicità. Ma attenzione alla terminologia del contratto: usare con precisione i termini “sponsorizzazione” e “corrispettivo” aiuta a inquadrare correttamente il rapporto ed evita che in sede di verifica qualcuno provi a riqualificarlo come spesa di rappresentanza (deducibile solo parzialmente) o, peggio, come erogazione liberale. Un contratto scritto con la terminologia giusta, data certa e descrizione puntuale delle prestazioni promozionali è il modo migliore per non lasciare spazio a interpretazioni.
Le sponsorizzazioni sono il punto di incontro tra il mondo delle imprese e quello dello sport e del sociale: un’azienda finanzia, un’associazione cresce, e il Fisco, se le regole sono rispettate, sta a guardare. Ma proprio perché ci sono soldi in ballo, è il terreno su cui si concentrano più accertamenti, e dove un contratto fatto male o una foto mancante possono costare cari.
Scrivimi nei commenti la tua situazione: i casi concreti che mi raccontate sono spesso quelli che aiutano di più chi legge dopo. E se conosci un imprenditore che sponsorizza lo sport dilettantistico senza tenere uno straccio di contratto scritto, gira loro questo articolo: una sponsorizzazione ben documentata è una sponsorizzazione che nessun accertamento può toccare. Il Terzo Settore e lo sport crescono quando le informazioni giuste circolano.