📋 Analisi Normativa 2026

Report Normativo Terzo Settore 2026

Analisi completa della riforma fiscale: Art. 143 e 148 TUIR, IVA e decommercializzazione

⚠️ Considerazione Preliminare

La riforma fiscale del Terzo Settore entrata in vigore il 1° gennaio 2026 comporta cambiamenti significativi per le associazioni culturali non iscritte al RUNTS. Questo report analizza nel dettaglio i riferimenti normativi, i rischi operativi e le strategie di compliance.

Evoluzione della Protezione Fiscale 2024-2036

Confronto: ETS (RUNTS) vs Associazioni Culturali Non ETS
Protezione fiscale nel tempo – Nota l’asimmetria tra IRES (2026) e IVA (2036)
100% 75% 50% 25% 0% 2024 2025 2026 2030 2036 ETS (RUNTS) Non ETS Stretta IRES Riforma IVA

Confronto tra i Regimi Fiscali

Regime Protezione Requisiti Rischio
Art. 148 (fino a 2025) Decommercializzazione a prescindere dall’organizzazione Corrispettivi ai soci Basso
Art. 143 (dal 2026) Richiede “mancanza di specifica organizzazione” Prestazioni senza organizzazione predisposta Alto
Art. 145 (Forfettario) Calcolo forfettario del reddito d’impresa Coefficiente di redditività Medio
RUNTS (ETS) Protezione integrale Iscrizione al Registro Unico Basso

Impatto della Riforma 2026

Prima vs Dopo il 1° Gennaio 2026
PRIMA (fino a 31/12/2025) ✓ Corrispettivi decommercializzati ✓ Fuori campo IVA ✓ Nessun reddito d’impresa ✓ Regime forfettario 398/91 ✓ Documentazione semplice ✓ Rischio fiscale basso DOPO (dal 1° gennaio 2026) ✗ Corrispettivi potenzialmente commerciali ✗ Potenzialmente imponibili IVA ✗ Generano reddito d’impresa ✗ Regime forfettario 398/91 abolito ✗ Documentazione complessa ✗ Rischio fiscale alto
💡 Implicazione Strategica: La perdita della protezione dell’art. 148 comma 3 rappresenta una “stretta” significativa. L’art. 143 diventa l’unica ancora di salvezza, ma è fragile e richiede estrema prudenza nella gestione contabile.

1. L’Art. 143 TUIR: Tra Chiarezza Normativa e Complessità Pratica

Il Testo della Norma

L’articolo 143, comma 1, secondo periodo del TUIR stabilisce che non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi che soddisfano contemporaneamente questi requisiti:

  • Non rientranti nell’articolo 2195 del Codice Civile
  • Rese in conformità alle finalità istituzionali dell’ente
  • Senza specifica organizzazione
  • Verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione

La Criticità: Il Requisito della “Mancanza di Specifica Organizzazione”

Sebbene la norma sia letteralmente chiara, la sua applicazione pratica si scontra con un ostacolo significativo: l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate in sede di accertamento.

Nella prassi, quando un’associazione culturale eroga corsi, l’Agenzia tende a contestare l’assenza di “specifica organizzazione” qualora l’ente presenti:

  • Una sede fissa dedicata alle attività
  • Un sito web con sistema di iscrizioni online
  • Un calendario ricorrente e prevedibile dei corsi
  • L’utilizzo di professionisti esterni retribuiti
  • Materiali didattici strutturati e personalizzati

L’Onere della Prova: Documentazione Analitica dei Costi

Un secondo ostacolo riguarda l’onere della prova sulla “diretta imputazione” dei costi:

  • L’onere della prova spetta all’ente, non all’Agenzia
  • Documentare che ogni euro incassato è stato assorbito da un costo “diretto” è complesso
  • Se la documentazione non è perfetta, l’ente è esposto a pesanti riprese a tassazione
  • I costi “indiretti” (affitto, utenze, amministrazione) non riducono il corrispettivo

2. La Riforma 2026: Abrogazione dell’Art. 148 comma 3

Il Cambiamento Strutturale

Dal 1° gennaio 2026, la riforma fiscale del Terzo Settore comporta un cambiamento radicale della disciplina fiscale per le associazioni culturali non iscritte al RUNTS.

Cosa Cambia

  • Esclusione delle associazioni culturali: Sono state espressamente rimosse dall’elenco degli enti che possono beneficiare della “decommercializzazione”
  • Mantenimento per altre categorie: L’art. 148 continuerà ad applicarsi solo per le associazioni politiche, sindacali e religiose
  • Conseguenza: Un’associazione culturale non ETS non potrà più considerare i corrispettivi come “istituzionali” in base all’art. 148

3. Il Doppio Binario IRES/IVA

IRES (Imposte Dirette): La Stretta dal 2026

Dal 1° gennaio 2026 le imposte dirette subiranno una stretta significativa. La perdita della protezione dell’art. 148 comma 3 significa che i corrispettivi diventeranno potenzialmente commerciali.

IVA (Imposta sul Valore Aggiunto): La Proroga al 2036

Il D.L. n. 186/2025 ha prorogato al 1° gennaio 2036 il passaggio dal regime di “esclusione” a quello di “esenzione” IVA.

Elemento IRES (Imposte Dirette) IVA (Imposta sul Valore Aggiunto)
Data di Cambiamento 1° gennaio 2026 1° gennaio 2036
Protezione Attuale Art. 148 comma 3 Esclusione (fuori campo)
Protezione Futura Art. 143 (fragile) Esenzione (più solida)
Impatto per Culturali Non ETS Molto negativo Rimane stabile fino al 2036
💡 Considerazione: L’IRES subirà una stretta dal 2026, mentre l’IVA rimane “congelata” fino al 2036. Questa asimmetria crea un contesto di maggiore complessità.

Timeline della Riforma 2026-2036

31 Dicembre 2025
Ultimo giorno di applicazione dell’Art. 148 comma 3 per le culturali
Le associazioni culturali non ETS possono ancora beneficiare della decommercializzazione fino a questa data
1° Gennaio 2026
Entrata in Vigore della Riforma Fiscale
Abolizione del regime forfettario 398/91 e dell’Art. 148 comma 3 per le associazioni culturali non ETS. Applicazione dell’Art. 143 come unico riferimento normativo
1° Gennaio 2026
Scadenza per l’Iscrizione al RUNTS (ONLUS)
Le ONLUS hanno tempo fino a questa data per iscriversi al RUNTS e mantenere protezioni specifiche
1° Gennaio 2036
Riforma IVA Completa (Proroga D.L. 186/2025)
Passaggio dal regime di esclusione (fuori campo) a quello di esenzione IVA per gli ETS iscritti al RUNTS
Grafico Temporale della Riforma
31/12/2025 Ultimo giorno Art. 148 1/1/2026 Riforma IRES 1/1/2036 Riforma IVA Protezione Art. 148 Transizione (Art. 143) Esenzione IVA

Domande Frequenti

D: Se i ricavi non superano i costi, l’attività non è commerciale?

R: Sì, letteralmente secondo l’art. 143. Tuttavia, il requisito della “mancanza di specifica organizzazione” è il vero collo di bottiglia. Per i corsi ripetitivi e strutturati, l’Agenzia delle Entrate contesta frequentemente questo requisito, sostenendo che l’attività è “organizzata” e quindi commerciale, indipendentemente dai costi.

D: Cosa significa “fuori campo IVA e imposte dirette”?

R: Significa che i corrispettivi specifici non sono soggetti a IVA (fuori campo) e non generano reddito d’impresa (non soggetti a IRES/IRAP). Fino a fine 2025, l’art. 148 comma 3 offriva questa protezione per le associazioni culturali non ETS. Dal 2026, questa protezione viene meno.

D: Quali sono i riferimenti normativi precisi della riforma 2026?

R: I principali sono: D.L. n. 146/2021 (riforma fiscale Terzo Settore), Art. 79 del Codice del Terzo Settore (definisce la commercialità degli ETS), Art. 148 TUIR (rimane applicabile solo per associazioni politiche, sindacali e religiose dal 2026), D.L. n. 186/2025 (proroga della riforma IVA al 2036).

D: Cosa conviene fare per un’associazione culturale non ETS?

R: Valutare strategicamente tre opzioni: 1) Iscriversi al RUNTS come ETS per mantenere protezioni maggiori; 2) Applicare l’art. 143 con estrema prudenza nella documentazione; 3) Utilizzare il regime forfettario art. 145 TUIR per calcolare il reddito d’impresa in modo forfetario.

D: L’IVA cambierà nel 2026?

R: No, l’IVA rimane “congelata” fino al 1° gennaio 2036. Il D.L. n. 186/2025 ha prorogato il passaggio dal regime di esclusione (fuori campo) a quello di esenzione. Fino al 2036, gli ETS iscritti al RUNTS mantengono il regime di esclusione IVA.

D: Qual è il rischio maggiore per chi resta fuori dal RUNTS?

R: Il rischio maggiore è l’accertamento fiscale. L’Agenzia delle Entrate potrebbe contestare la qualificazione di “attività non commerciale” sulla base della “specifica organizzazione”, esponendo l’ente a pesanti riprese a tassazione. Per questo, molti consulenti suggeriscono un approccio “prudenziale” che consideri i corrispettivi come ricavi commerciali.

Strategie Operative e Raccomandazioni

  1. Fino a fine 2025: E’ possibile applicare l’art. 148 comma 3
  2. Dal 1° gennaio 2026: Valutare strategicamente tre opzioni:
    • Opzione A: Iscriversi al RUNTS come ETS per mantenere protezioni maggiori
    • Opzione B: Applicare l’art. 143 con estrema prudenza nella documentazione contabile
    • Opzione C: Utilizzare il regime forfettario art. 145 TUIR
  3. Documentazione Contabile: Mantenere una documentazione impeccabile che distingua chiaramente quote associative, corrispettivi specifici, donazioni e costi diretti/indiretti
  4. Pianificazione IVA: Fino al 2036, rimane il regime di esclusione IVA per gli ETS iscritti al RUNTS
  5. Consulenza Specializzata: Valutare una consulenza con un commercialista specializzato in Terzo Settore

Fonti Normative e Riferimenti

  • Decreto Legge n. 146/2021 – Riforma fiscale del Terzo Settore
  • Decreto Legislativo n. 186/2025 – Proroga della riforma IVA al 2036
  • Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) – Articolo 79
  • TUIR – Articoli 143, 145, 148
  • D.P.R. 633/1972 – Articolo 10 (esenzioni IVA)
Art. 143 TUIR Art. 148 TUIR IVA 2026 Terzo Settore RUNTS Associazioni Culturali Decommercializzazione Riforma Fiscale

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Alessio Cipollone
Dottore Commercialista