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Strada Prati, 12/3
65124 Pescara
Questa guida analizza dettagliatamente le agevolazioni fiscali riservate a chi sostiene gli Enti del Terzo Settore (ETS) attraverso donazioni in denaro o in natura. Il testo illustra le differenze tra detrazioni d'imposta e deduzioni dal reddito, evidenziando come la scelta dipenda dalla situazione economica del donatore e dalla tipologia di ente beneficiario. Vengono approfondite le novità normative introdotte fino al 2026, inclusi i nuovi limiti per i redditi elevati e l'obbligo di iscrizione degli enti al RUNTS. Il documento specifica inoltre l'importanza della tracciabilità dei pagamenti e della corretta conservazione dei documenti per non perdere i benefici. Infine, vengono forniti esempi pratici e strumenti operativi per aiutare sia i privati che le imprese a ottimizzare il proprio risparmio fiscale attraverso la filantropia.
Sostenere gli Enti del Terzo Settore (ETS) attraverso donazioni ed erogazioni liberali non è solo un gesto di solidarietà, ma può anche comportare significativi vantaggi fiscali per i donatori, siano essi persone fisiche o soggetti IRES (imprese, società, enti commerciali). Il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), in particolare con l’articolo 83, ha riordinato e potenziato le misure fiscali volte a incentivare la filantropia e il sostegno al non profit.
Questa guida illustra in modo chiaro e completo le diverse agevolazioni fiscali (detrazioni e deduzioni) previste per chi effettua erogazioni liberali a favore degli ETS, specificando i requisiti, i limiti e le modalità per poterne beneficiare. Saranno trattate anche le agevolazioni maggiorate previste per particolari tipologie di donazioni, come quelle rientranti nel “Social Bonus”.
Aggiornamento 2026: dopo l’entrata in vigore del Titolo X del CTS dal 1° gennaio 2026 e l’abrogazione del regime ONLUS, le agevolazioni dell’art. 83 si applicano esclusivamente alle erogazioni a favore di ETS iscritti al RUNTS. Lo ha confermato il Ministero del Lavoro con il comunicato stampa dell’8 marzo 2025. Per il donatore, questo significa una sola cosa: prima di donare, verifica sempre che l’ente sia presente nel RUNTS, altrimenti perdi il beneficio fiscale.
È importante ricordare che, affinché il donatore possa usufruire dei benefici fiscali, l’Ente del Terzo Settore beneficiario deve essere regolarmente iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ad eccezione delle imprese sociali costituite in forma di società che seguono una disciplina propria (D.Lgs. 112/2017).
Questa guida è rivolta a:
La guida analizza separatamente le agevolazioni per le persone fisiche e per i soggetti IRES, dettagliando le opzioni di detrazione e deduzione. Si consiglia di identificare la propria categoria di appartenenza e di verificare le condizioni specifiche per l’applicazione dei benefici. È sempre fondamentale conservare la documentazione attestante l’erogazione liberale effettuata con mezzi tracciabili.
💡 Tool utile per gli ETS: per assicurarti che la tua organizzazione sia in regola e quindi attrattiva per i donatori, consulta la Checklist Operativa ETS 2026 e la Checklist Adempimenti per Enti Non Profit.
Le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli ETS possono scegliere, in linea generale, tra due tipi di beneficio fiscale, alternativi tra loro:
La scelta tra detrazione e deduzione dipende dalla situazione reddituale del contribuente e dall’entità della donazione, e va operata in sede di dichiarazione dei redditi. Una volta scelta una via, non è possibile cumulare le due agevolazioni per la stessa erogazione.
Le persone fisiche possono detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 30% degli oneri sostenuti per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli Enti del Terzo Settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, del CTS.
Esempio (Detrazione al 30%): una persona fisica dona 1.000 euro a un ETS non commerciale (diverso da ODV). Potrà detrarre dall’IRPEF 300 euro (30% di 1.000 euro).
Esempio (Detrazione al 35% per ODV): una persona fisica dona 1.000 euro a un’ODV. Potrà detrarre dall’IRPEF 350 euro (35% di 1.000 euro).
Quando conviene la detrazione? Generalmente, la detrazione è più vantaggiosa per i contribuenti con redditi medio-bassi e un’imposta lorda capiente, in quanto agisce direttamente sull’imposta da pagare.
Va segnalato un dettaglio che spesso sfugge ai donatori. Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 50.000 euro, la detrazione dell’art. 83 c. 1 (sia 30% sia 35%) è soggetta a una riduzione forfetaria di 260 euro (art. 2 D.Lgs. 216/2023). La deduzione del 10% (vedi sezione 1.2) non è invece toccata da questa riduzione, e in alcuni casi diventa più conveniente già a questo livello di reddito.
In alternativa alla detrazione, le persone fisiche possono scegliere di dedurre le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli ETS (incluse le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società) dal proprio reddito complessivo netto.
Esempio: una persona fisica con un reddito complessivo di 50.000 euro dona 6.000 euro a un ETS. Il limite di deducibilità è 5.000 euro (10% di 50.000 euro). Potrà dedurre 5.000 euro nel periodo d’imposta corrente. L’eccedenza di 1.000 euro potrà essere portata in deduzione nei periodi d’imposta successivi (fino al quarto).
Quando conviene la deduzione? La deduzione è generalmente più vantaggiosa per i contribuenti con redditi elevati, in quanto riduce la base imponibile su cui si applicano le aliquote IRPEF progressive. Maggiore è l’aliquota marginale del contribuente, maggiore sarà il risparmio fiscale ottenuto con la deduzione. Inoltre, la deduzione non è toccata né dalla riduzione di 260 € né dal nuovo tetto dell’art. 16-ter TUIR (vedi sezione 1.4).
Sia la detrazione che la deduzione si applicano anche alle erogazioni liberali in natura. Il valore dei beni donati è determinato secondo criteri specifici stabiliti dal Decreto del Ministero del Lavoro 28 novembre 2019 (in attuazione dell’art. 83, c. 2 CTS).
Regole di valorizzazione:
Documentazione richiesta:
Questa è una novità importante che impatta direttamente sulla pianificazione delle donazioni dei contribuenti benestanti.
La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024, art. 1 c. 10) ha introdotto il nuovo art. 16-ter del TUIR che, dal 1° gennaio 2025, fissa un tetto massimo complessivo agli oneri detraibili per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 €. Il tetto si applica anche alla detrazione del 30%/35% dell’art. 83 c. 1 CTS.
Come funziona il meccanismo:
Il limite si calcola moltiplicando un importo base (variabile per scaglione di reddito) per un coefficiente legato al numero di figli a carico:
| Reddito complessivo | Importo base |
|---|---|
| da 75.001 € a 100.000 € | 14.000 € |
| oltre 100.000 € | 8.000 € |
| Numero figli a carico | Coefficiente |
|---|---|
| Nessun figlio | 0,50 |
| 1 figlio | 0,70 |
| 2 figli | 0,85 |
| ≥3 figli o figlio con disabilità | 1,00 |
Esempio pratico: contribuente con reddito 85.000 € e 2 figli a carico. Il tetto massimo di oneri detraibili è 14.000 × 0,85 = 11.900 €. Tutte le sue detrazioni IRPEF (ristrutturazioni, erogazioni liberali ex art. 83, spese sanitarie non escluse, ecc.) devono stare dentro questo plafond.
Conseguenza per i donatori “alti”: se hai già molti oneri detraibili (mutuo, ristrutturazioni, ecc.) e stai per raggiungere il tetto, la detrazione del 30%/35% per la tua donazione potrebbe non darti più alcun vantaggio fiscale aggiuntivo. In questi casi, la deduzione del 10% (che NON rientra nel limite art. 16-ter) diventa quasi sempre la scelta migliore.
Anche gli enti e le società soggetti all’Imposta sul Reddito delle Società (IRES) che effettuano erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli ETS possono beneficiare di una deduzione fiscale.
Le erogazioni liberali in denaro o in natura effettuate da enti soggetti IRES (es. società di capitali, enti commerciali) a favore degli ETS (incluse le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società) sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore.
Esempio: una società con un reddito imponibile di 200.000 euro dona 25.000 euro a un ETS. Il limite di deducibilità è 20.000 euro (10% di 200.000 euro). La società potrà dedurre 20.000 euro. L’eccedenza di 5.000 euro potrà essere portata in deduzione nei periodi d’imposta successivi.
Anche per i soggetti IRES, le disposizioni relative alla deducibilità delle erogazioni in natura e alla loro valorizzazione sono le medesime previste per le persone fisiche (D.M. 28 novembre 2019).
Per poter beneficiare delle detrazioni o deduzioni fiscali, è necessario rispettare alcuni requisiti fondamentali.
Le erogazioni liberali in denaro devono essere effettuate tramite sistemi di pagamento tracciabili, quali:
Non sono ammesse ai benefici fiscali le erogazioni effettuate in contanti.
Il donatore deve conservare la documentazione attestante l’erogazione effettuata, ovvero:
La ricevuta dell’ETS dovrebbe contenere:
Una novità importante per gli ETS, che semplifica la vita ai donatori. Gli ETS che dal bilancio approvato risultano avere ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a 220.000 € sono obbligati a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati delle erogazioni liberali ricevute. Il dato finisce così direttamente nel 730 precompilato del donatore, che non deve più ricordarsi di indicarlo manualmente.
Per gli ETS sotto la soglia, la trasmissione è facoltativa ma fortemente consigliata: i donatori apprezzano molto la precompilazione automatica, e per voi diventa un argomento di fidelizzazione.
Come approfondito in una guida dedicata, il Social Bonus (art. 81 CTS) prevede un credito d’imposta del 65% per persone fisiche e del 50% per società sulle erogazioni in denaro a favore di ETS che hanno presentato un progetto approvato dal MLPS per il recupero di beni pubblici inutilizzati o confiscati. Va sottolineato che le agevolazioni del Social Bonus non sono cumulabili con quelle dell’art. 83 CTS: si sceglie l’una o l’altra.
Le erogazioni a favore di imprese sociali costituite in forma di società seguono una disciplina specifica del D.Lgs. 112/2017 (art. 18), che prevede agevolazioni dedicate per chi investe nel capitale di imprese sociali costituite da non più di 5 anni. Attenzione: a maggio 2026 queste specifiche misure (commi 4 e 5 dell’art. 18) risultano ancora sospese, in attesa di un secondo pronunciamento della Commissione UE successivo alla comfort letter del 7 marzo 2025.
💡 Approfondisci: se hai un’impresa sociale o ti interessa capire come investirvi, consulta la guida dedicata al Regime fiscale delle Imprese Sociali.
| Caratteristica | Detrazione (art. 83 c. 1) | Deduzione (art. 83 c. 2) |
|---|---|---|
| Beneficiari | Solo persone fisiche | Persone fisiche, enti e società |
| Misura | 30% (35% per ODV) | 10% del reddito |
| Limite spesa | 30.000 € annui | Nessun tetto in valore assoluto |
| Riduzione 260 € (redditi > 50.000 €) | ✅ Sì | ❌ No |
| Tetto art. 16-ter (redditi > 75.000 €) | ✅ Sì | ❌ No |
| Riporto eccedenza | ❌ No | ✅ Sì, fino a 4 esercizi |
| Conviene a redditi | Bassi/medi con imposta capiente | Medio-alti |
| Cumulo con altre agevolazioni stessa erogazione | ❌ No | ❌ No |
Facciamo i conti. Con la detrazione al 30% otterresti uno sconto IRPEF di 1.500 €, ma rientreresti nel tetto art. 16-ter (importo base 14.000 × coefficiente 0,85 = 11.900 €) che ti limita le detrazioni totali, e subiresti pure la riduzione di 260 € sul beneficio. Con la deduzione al 10% dedurresti 5.000 € dal reddito imponibile, risparmiando in IRPEF circa 1.850 € (alla tua aliquota marginale del 37%) senza nessuna limitazione del 16-ter. La deduzione è quasi sempre più conveniente sopra i 75.000 € di reddito.
No, mi dispiace. Le erogazioni in contanti non sono ammesse ai benefici fiscali dell’art. 83 CTS, qualunque sia l’importo. Servono strumenti tracciabili: bonifico, carta di credito/debito, assegno. Per le piccole donazioni “spontanee” in piazza, il consiglio è di usare i POS che ormai molte ODV portano agli eventi, o un bonifico successivo con causale chiara.
Sì, ma con attenzione alla valorizzazione. Per i beni strumentali iscritti tra i cespiti il valore è il costo residuo non ammortizzato (D.M. 28 novembre 2019). Quindi puoi dedurre 8.000 € nel limite del 10% del reddito imponibile della società. Documentazione necessaria: atto scritto con descrizione analitica dei beni, dichiarazione dell’APS che si impegna a usarli per l’attività statutaria. La perizia giurata non serve perché il valore è sotto i 30.000 € e deriva da criteri oggettivi (registro cespiti).
Non sei obbligato (la soglia è 220.000 €), ma ti consiglio caldamente di farlo lo stesso volontariamente. I tuoi donatori troveranno la donazione già caricata nel 730 precompilato, senza dover conservare e cercare ricevute. Per il fundraising è un argomento d’oro: “Dona alla nostra associazione, te lo ritrovi già in dichiarazione”. Aumenta il tasso di rinnovo delle donazioni in modo notevole.
Le agevolazioni fiscali per i donatori sono uno degli strumenti più sottoutilizzati dal Terzo Settore italiano, soprattutto dopo le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 che cambiano la convenienza tra detrazione e deduzione per le fasce di reddito alte.
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