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Strada Prati, 12/3
65124 Pescara
Questa guida si propone di illustrare in modo chiaro e completo le diverse agevolazioni fiscali (detrazioni e deduzioni) previste per chi effettua erogazioni liberali a favore degli ETS, specificando i requisiti, i limiti e le modalità per poterne beneficiare.
Sostenere gli Enti del Terzo Settore (ETS) attraverso donazioni ed erogazioni liberali non è solo un gesto di solidarietà, ma può anche comportare significativi vantaggi fiscali per i donatori, siano essi persone fisiche o soggetti IRES (imprese, società, enti commerciali). Il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), in particolare con l’articolo 83, ha riordinato e potenziato le misure fiscali volte a incentivare la filantropia e il sostegno al non profit.
Questa guida si propone di illustrare in modo chiaro e completo le diverse agevolazioni fiscali (detrazioni e deduzioni) previste per chi effettua erogazioni liberali a favore degli ETS, specificando i requisiti, i limiti e le modalità per poterne beneficiare. Saranno inoltre trattate le agevolazioni maggiorate previste per particolari tipologie di donazioni, come quelle rientranti nel “Social Bonus”.
È importante ricordare che, affinché il donatore possa usufruire dei benefici fiscali, l’Ente del Terzo Settore beneficiario deve essere regolarmente iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ad eccezione delle imprese sociali costituite in forma di società e di alcune casistiche transitorie.
Questa guida è rivolta a:
La guida analizza separatamente le agevolazioni per le persone fisiche e per i soggetti IRES, dettagliando le opzioni di detrazione e deduzione. Si consiglia di identificare la propria categoria di appartenenza e di verificare le condizioni specifiche per l’applicazione dei benefici. È sempre fondamentale conservare la documentazione attestante l’erogazione liberale effettuata con mezzi tracciabili.
Le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli ETS possono scegliere, in linea generale, tra due tipi di beneficio fiscale, alternativi tra loro:
La scelta tra detrazione e deduzione dipende dalla situazione reddituale del contribuente e dall’entità della donazione, e va operata in sede di dichiarazione dei redditi.
Le persone fisiche possono detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 30% degli oneri sostenuti per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli Enti del Terzo Settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, del CTS.
Esempio (Detrazione al 30%): Una persona fisica dona 1.000 euro a un ETS non commerciale (diverso da ODV). Potrà detrarre dall’IRPEF 300 euro (30% di 1.000 euro).
Esempio (Detrazione al 35% per ODV): Una persona fisica dona 1.000 euro a un’ODV. Potrà detrarre dall’IRPEF 350 euro (35% di 1.000 euro).
Quando conviene la detrazione? Generalmente, la detrazione è più vantaggiosa per i contribuenti con redditi medio-bassi e un’imposta lorda capiente, in quanto agisce direttamente sull’imposta da pagare.
In alternativa alla detrazione, le persone fisiche possono scegliere di dedurre le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli ETS (incluse le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società) dal proprio reddito complessivo netto.
Esempio: Una persona fisica con un reddito complessivo di 50.000 euro dona 6.000 euro a un ETS. Il limite di deducibilità è 5.000 euro (10% di 50.000 euro). Potrà dedurre 5.000 euro nel periodo d’imposta corrente. L’eccedenza di 1.000 euro potrà essere portata in deduzione nei periodi d’imposta successivi (fino al quarto).
Quando conviene la deduzione? La deduzione è generalmente più vantaggiosa per i contribuenti con redditi elevati, in quanto riduce la base imponibile su cui si applicano le aliquote IRPEF progressive. Maggiore è l’aliquota marginale del contribuente, maggiore sarà il risparmio fiscale ottenuto con la deduzione.
Sia la detrazione che la deduzione si applicano anche alle erogazioni liberali in natura. Il valore dei beni donati è determinato secondo criteri specifici stabiliti da un apposito Decreto Ministeriale (D.M. Lavoro 28 novembre 2019). È necessario che l’ente beneficiario rediga una dichiarazione che attesti il valore dei beni ricevuti.
Anche gli enti e le società soggetti all’Imposta sul Reddito delle Società (IRES) che effettuano erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli ETS possono beneficiare di una deduzione fiscale.
Le erogazioni liberali in denaro o in natura effettuate da enti soggetti IRES (es. società di capitali, enti commerciali) a favore degli ETS (incluse le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società) sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore.
Esempio: Una società con un reddito imponibile di 200.000 euro dona 25.000 euro a un ETS. Il limite di deducibilità è 20.000 euro (10% di 200.000 euro). La società potrà dedurre 20.000 euro. L’eccedenza di 5.000 euro potrà essere portata in deduzione nei periodi d’imposta successivi.
Anche per i soggetti IRES, le disposizioni relative alla deducibilità delle erogazioni in natura e alla loro valorizzazione sono le medesime previste per le persone fisiche (D.M. Lavoro 28 novembre 2019).
Per poter beneficiare delle detrazioni o deduzioni fiscali, è necessario rispettare alcuni requisiti fondamentali:
Le erogazioni liberali in denaro devono essere effettuate tramite sistemi di pagamento tracciabili, quali:
Non sono ammesse ai benefici fiscali le erogazioni effettuate in contanti (fatta eccezione per quelle di modico valore a favore di specifici enti e in determinate circostanze, da verificare con attenzione).
Il donatore deve conservare la documentazione attestante l’erogazione effettuata, ovvero:
La ricevuta dell’ETS dovrebbe contenere:
Come accennato, le agevolazioni si applicano alle erogazioni liberali a favore di:
Il “Social Bonus” (art. 81 CTS) prevede un credito d’imposta maggiorato per le erogazioni liberali in denaro effettuate per sostenere il recupero di immobili pubblici inutilizzati o di beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, da destinare a specifici progetti di attività di interesse generale da parte di ETS ammessi al beneficio dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Questa agevolazione è significativamente più vantaggiosa rispetto alle detrazioni/deduzioni ordinarie previste dall’art. 83 CTS e rappresenta un forte incentivo per sostenere progetti di recupero e riutilizzo sociale di beni pubblici o confiscati.
È fondamentale che gli ETS comunichino in modo chiaro e trasparente ai propri donatori le opportunità fiscali connesse alle erogazioni liberali. Questo può includere:
Le agevolazioni fiscali per i donatori rappresentano un pilastro fondamentale per la sostenibilità economica del Terzo Settore. Conoscere e applicare correttamente queste normative permette ai donatori di massimizzare il beneficio del proprio gesto di generosità e agli ETS di incentivare il flusso di risorse necessarie per perseguire le proprie finalità istituzionali.
Si raccomanda sempre di consultare il proprio commercialista o un consulente fiscale per una valutazione personalizzata della propria situazione e per la corretta applicazione delle agevolazioni in sede di dichiarazione dei redditi.