Questa guida analizza in modo dettagliato gli aspetti fiscali delle diverse tipologie di crowdfunding, con particolare attenzione alle implicazioni per gli Enti del Terzo Settore (ETS), le imprese e i privati.
Il crowdfunding rappresenta oggi una delle modalità di raccolta fondi più innovative e diffuse, permettendo a enti, imprese e privati di finanziare progetti attraverso il contributo di una pluralità di soggetti. Questa guida analizza in modo dettagliato gli aspetti fiscali delle diverse tipologie di crowdfunding, con particolare attenzione alle implicazioni per gli Enti del Terzo Settore (ETS), le imprese e i privati.
La corretta gestione fiscale delle campagne di crowdfunding è fondamentale per evitare contestazioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria e per massimizzare i benefici economici derivanti da questa forma di finanziamento.
Aggiornamento 2026: la normativa italiana continua a non prevedere una disciplina fiscale unitaria per il crowdfunding, che viene quindi inquadrato all’interno delle categorie esistenti in base alle caratteristiche della singola operazione. Sul piano regolamentare, però, qualcosa è cambiato in modo deciso: per equity e lending “for business” è entrato pienamente in vigore il Regolamento europeo ECSP (UE 2020/1503), recepito in Italia con il D.Lgs. 30/2023, che ha sostituito la vecchia disciplina Consob. Questa guida tiene conto del nuovo quadro.
A chi è destinata la guida
Enti del Terzo Settore (ETS)
Imprese sociali e startup innovative
Associazioni culturali e sportive
Imprenditori e liberi professionisti
Privati che intendono lanciare campagne di crowdfunding
Commercialisti e consulenti fiscali
1. Tipologie di Crowdfunding e Inquadramento Fiscale Generale
Classificazione delle principali forme di crowdfunding
Donation-based crowdfunding: raccolta di donazioni senza alcuna ricompensa materiale per i donatori
Reward-based crowdfunding: offerta di ricompense (beni o servizi) in cambio delle somme versate
Equity crowdfunding: raccolta di capitale di rischio con attribuzione di quote societarie
Lending-based crowdfunding: prestiti da parte della “folla” con restituzione del capitale e interessi
Principi generali di inquadramento fiscale
Il trattamento fiscale del crowdfunding dipende principalmente da:
Natura del soggetto beneficiario (ETS, impresa commerciale, privato)
Tipologia di crowdfunding adottata
Controprestazione eventualmente prevista
Finalità della raccolta fondi
Non esistendo una normativa fiscale specifica, l’inquadramento segue i principi generali delle imposte dirette (IRES/IRPEF) e indirette (IVA), applicati alle diverse fattispecie in base alla loro sostanza economica. Attenzione però: equity e lending hanno oggi una disciplina regolamentare ben precisa (Regolamento ECSP), che incide indirettamente anche sugli aspetti fiscali, come vedremo.
2. Donation-based Crowdfunding
Caratteristiche e inquadramento civilistico
Il donation-based crowdfunding si configura come una raccolta di liberalità senza controprestazione. Dal punto di vista civilistico, si tratta di donazioni (art. 769 c.c.) che, se di modico valore, non richiedono l’atto pubblico (art. 783 c.c.).
Trattamento fiscale per il beneficiario
Per gli Enti del Terzo Settore (ETS)
IRES: le donazioni ricevute tramite donation-based crowdfunding sono considerate entrate non commerciali ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis del D.Lgs. 117/2017 (CTS), in quanto “contributi, sovvenzioni, liberalità”, e quindi non concorrono alla formazione del reddito imponibile dell’ETS, a condizione che l’ente mantenga la qualifica di ente non commerciale.
IVA: le donazioni sono fuori campo IVA per mancanza del presupposto oggettivo (non si tratta di cessioni di beni o prestazioni di servizi).
Altre imposte: le liberalità ricevute dagli ETS sono esenti dall’imposta sulle donazioni (art. 82, comma 2, CTS).
Per le imprese commerciali
IRES/IRPEF: le donazioni ricevute costituiscono sopravvenienze attive imponibili ai sensi dell’art. 88 del TUIR.
IVA: operazioni fuori campo IVA per mancanza del presupposto oggettivo.
Per i privati
IRPEF: le donazioni ricevute da privati non sono imponibili se riconducibili a liberalità occasionali (art. 50, comma 1, lett. i, TUIR).
IVA: non si applica l’IVA ai privati non soggetti passivi.
Trattamento fiscale per il donatore
Persone fisiche
IRPEF: le donazioni a favore di ETS consentono di beneficiare di:
Detrazione del 30% fino a 30.000 euro (art. 83, comma 1, CTS), elevata al 35% per le ODV
Deduzione nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato (art. 83, comma 2, CTS)
🆕 Attenzione 2026: dal periodo d’imposta 2026 queste agevolazioni valgono solo se l’ETS beneficiario è iscritto al RUNTS. Prima di lanciare o sostenere una campagna donation-based, verifica sempre l’iscrizione dell’ente.
Le donazioni a soggetti diversi dagli ETS generalmente non godono di benefici fiscali, salvo specifiche disposizioni (es. Art Bonus).
Imprese
IRES/IRPEF: le donazioni a favore di ETS sono:
Deducibili nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato (art. 83, comma 2, CTS)
In alternativa, deducibili secondo le regole ordinarie dell’art. 100 del TUIR
IVA: non è detraibile l’IVA su beni/servizi oggetto di donazione.
Adempimenti e documentazione
Tracciabilità: le donazioni devono essere tracciabili per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali (bonifico, carta di credito, ecc.). Le piattaforme di crowdfunding serie garantiscono già la tracciabilità di ogni transazione.
Ricevuta: l’ETS deve rilasciare una ricevuta con indicazione dei dati del donatore, importo e causale.
Rendicontazione: gli ETS devono rendicontare l’utilizzo delle donazioni ricevute secondo le regole di trasparenza previste dal CTS. Le somme raccolte con crowdfunding vanno rappresentate con evidenza separata nel rendiconto gestionale.
💡 Tool consigliato: per gestire correttamente la rendicontazione delle raccolte fondi e non perdere nessun adempimento, dai un’occhiata alla Checklist Operativa ETS 2026.
3. Reward-based Crowdfunding
Caratteristiche e inquadramento civilistico
Il reward-based crowdfunding prevede l’offerta di ricompense (beni o servizi) in cambio del finanziamento. Dal punto di vista civilistico, può configurarsi come:
Vendita di beni futuri (art. 1472 c.c.)
Contratto atipico con elementi della donazione e della vendita
Trattamento fiscale per il beneficiario
Per gli Enti del Terzo Settore (ETS)
IRES: il trattamento dipende dal valore della ricompensa:
Se di modico valore e nell’ambito di raccolte fondi occasionali: non imponibili ai sensi dell’art. 79, comma 4, lett. a) del CTS
Se di valore significativo o nell’ambito di attività continuative: configurano attività commerciale, con reddito determinabile secondo le regole ordinarie o i regimi forfetari previsti dal CTS (art. 80 o 86)
🆕 Chiarimento Circolare AdE n. 1/2026: le raccolte fondi (art. 7 CTS), anche tramite crowdfunding, restano escluse dal reddito imponibile se occasionali e con beni di modico valore. Le raccolte fondi continuative svolte in forma corrispettiva sono invece fiscalmente rilevanti, ma vengono escluse dal test di qualificazione complessiva dell’ente. È una distinzione che conviene avere chiara prima di impostare le “reward” della campagna.
IVA:
Operazioni escluse da IVA se nell’ambito di raccolte fondi occasionali con beni di modico valore
Operazioni soggette a IVA negli altri casi, con applicazione dell’aliquota propria del bene/servizio offerto
Per le imprese commerciali
IRES/IRPEF: i proventi costituiscono ricavi ai sensi dell’art. 85 del TUIR.
IVA: operazioni imponibili con applicazione dell’aliquota propria del bene/servizio offerto.
Per i privati
IRPEF: se l’attività è occasionale, i proventi costituiscono redditi diversi (art. 67 TUIR); se abituale, configurano redditi d’impresa o di lavoro autonomo.
IVA: operazioni fuori campo IVA se occasionali; se abituali, obbligo di apertura partita IVA.
Trattamento fiscale per il finanziatore
Persone fisiche
IRPEF: nessun beneficio fiscale, trattandosi di acquisto di beni/servizi.
IVA: l’IVA è a carico del finanziatore come consumatore finale.
Imprese
IRES/IRPEF: costo deducibile se inerente all’attività d’impresa.
IVA: detraibile se relativa a beni/servizi inerenti all’attività d’impresa.
Adempimenti e documentazione
Fatturazione: obbligo di emissione di fattura o documento commerciale per le operazioni imponibili.
Registrazione: registrazione dei corrispettivi e tenuta dei registri IVA per i soggetti obbligati.
Dichiarazioni fiscali: inclusione dei proventi nelle dichiarazioni fiscali secondo la natura (commerciale o non).
4. Equity Crowdfunding
Caratteristiche e inquadramento civilistico
L’equity crowdfunding consiste nella raccolta di capitale di rischio con attribuzione di quote societarie.
🆕 Aggiornamento 2026 – Il nuovo quadro ECSP: la disciplina di riferimento non è più il Regolamento Consob n. 18592/2013 (abrogato). Dal 10 novembre 2023 vige il Regolamento europeo ECSP (UE 2020/1503), recepito in Italia con il D.Lgs. 30/2023. Le novità principali:
Autorizzazione unica europea e “passaporto” per operare in tutti gli Stati membri.
Vigilanza ripartita in Italia tra Consob e Banca d’Italia.
Tetto di raccolta: ogni impresa può raccogliere fino a 5 milioni di euro in 12 mesi tramite piattaforme ECSP.
Modello informativo standardizzato (KIIS, Key Investment Information Sheet) obbligatorio per ogni progetto.
Test d’ingresso di verifica delle conoscenze per gli investitori non sofisticati.
Non è più possibile collocare quote di OICR.
Soggetti che possono ricorrere all’equity crowdfunding
Startup innovative
PMI innovative
PMI (anche non innovative)
Imprese sociali
Altre imprese diverse dalle PMI (ampliamento introdotto dal Regolamento ECSP)
Trattamento fiscale per la società emittente
IRES: l’apporto di capitale non costituisce reddito imponibile.
Imposta di registro: applicabile in misura fissa per gli atti costitutivi e modificativi.
Altre imposte: possibili agevolazioni specifiche per startup innovative (es. esenzione da diritti camerali e imposta di bollo nei primi anni).
Trattamento fiscale per l’investitore
Persone fisiche
IRPEF: detrazione del 30% dell’investimento in startup innovative o PMI innovative, fino a un massimo di 1 milione di euro (art. 29 D.L. 179/2012). In alternativa, è disponibile la detrazione “de minimis” del 50% (art. 29-bis D.L. 179/2012) per investimenti in startup innovative, entro limiti e condizioni specifici e nel rispetto del massimale “de minimis”.
Capital gain: tassazione al 26% delle plusvalenze realizzate. È prevista un’esenzione per le plusvalenze da cessione di partecipazioni in startup innovative acquisite e mantenute secondo le condizioni di legge.
Imprese
IRES/IRPEF: deduzione del 30% dell’investimento in startup innovative o PMI innovative, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro.
Participation exemption: possibile esenzione parziale (95%) delle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate, al ricorrere dei requisiti dell’art. 87 TUIR.
Adempimento da non dimenticare: il quadro RW
Se l’investimento in equity crowdfunding è effettuato tramite una piattaforma con sede all’estero, l’investitore persona fisica deve indicare la partecipazione nel quadro RW della dichiarazione dei redditi, ai fini del monitoraggio fiscale. È un punto spesso trascurato che può generare sanzioni.
Adempimenti e documentazione
Piattaforme autorizzate: l’equity crowdfunding può essere realizzato solo tramite piattaforme autorizzate ai sensi del Regolamento ECSP.
KIIS: obbligo di pubblicazione del Key Investment Information Sheet con le caratteristiche dell’offerta.
Comunicazioni alle autorità: obblighi informativi verso Consob/Banca d’Italia e gli investitori.
Registrazione: iscrizione dell’aumento di capitale nel Registro delle Imprese.
5. Lending-based Crowdfunding
Caratteristiche e inquadramento civilistico
Il lending-based crowdfunding (o peer-to-peer lending) consiste nell’erogazione di prestiti da parte della “folla” con restituzione del capitale e degli interessi. Il lending “for business” rientra oggi nel perimetro del Regolamento ECSP, mentre i prestiti puramente tra privati (peer-to-peer ai consumatori) restano fuori da quel quadro e seguono le disposizioni del TUB e di Banca d’Italia.
Trattamento fiscale per il soggetto finanziato
Per gli Enti del Terzo Settore (ETS)
IRES: la somma ricevuta a titolo di prestito non è un provento imponibile: è un debito che va restituito. Gli interessi passivi eventualmente corrisposti seguono le regole ordinarie di deducibilità.
IVA: l’operazione di finanziamento è fuori campo o esente IVA (operazione finanziaria).
Per le imprese
IRES/IRPEF: il capitale ricevuto non è reddito imponibile; gli interessi passivi sono deducibili secondo le regole ordinarie (art. 96 TUIR per i soggetti IRES).
Trattamento fiscale per il finanziatore
Persone fisiche (finanziatori non professionali)
IRPEF: i proventi (interessi) derivanti dal lending crowdfunding sono redditi di capitale.
🆕 Ritenuta del 26% – attenzione alla condizione: la Legge di Bilancio 2018 (art. 1, commi 43-44) prevede una ritenuta a titolo d’imposta del 26%, ma solo se la piattaforma è gestita da un intermediario finanziario iscritto all’albo o da un istituto di pagamento autorizzato dalla Banca d’Italia.
Se la piattaforma ha solo la licenza ECSP (caso oggi molto frequente), la ritenuta del 26% non si applica a titolo d’imposta: i proventi vanno dichiarati dall’investitore nella propria dichiarazione dei redditi e tassati come interessi (art. 44 TUIR). In alcuni casi la piattaforma applica comunque una ritenuta a titolo di acconto.
Conseguenza pratica: prima di investire, l’investitore deve verificare la natura della piattaforma, perché cambia in modo sostanziale il carico di adempimenti.
Imprese
IRES/IRPEF: gli interessi attivi costituiscono ricavi/proventi imponibili secondo le regole ordinarie del reddito d’impresa.
🆕 La novità 2026: la garanzia del Fondo PMI sul crowdlending
Una novità di sistema importante per le imprese (incluse le imprese sociali) che si finanziano tramite lending. Il decreto interministeriale MIMIT-MEF del 7 gennaio 2026 (in vigore dall’11 febbraio 2026) ha esteso per la prima volta la garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI alle operazioni di crowdlending e social lending realizzate tramite piattaforme autorizzate ECSP.
In pratica:
La piattaforma ECSP raccoglie capitale dagli investitori e lo eroga come prestito alla PMI.
Può richiedere l’intervento del Fondo a copertura fino all’80% del rischio.
In caso di default dell’impresa finanziata, la garanzia pubblica viene escussa e le somme retrocesse agli investitori.
Le piattaforme devono completare un iter di accreditamento presso Mediocredito Centrale S.p.A.
Per un’impresa sociale o una PMI del Terzo Settore, questo rende il canale del lending crowdfunding molto più solido e appetibile rispetto al passato.
6. Tabella di Sintesi: il Crowdfunding per gli ETS
Tipologia
Provento per l’ETS
IVA
Beneficio per chi versa
Donation-based
Entrata non commerciale (art. 79 c. 5-bis CTS), non imponibile
Fuori campo
Detrazione 30%/35% o deduzione 10% (art. 83 CTS)
Reward-based occasionale, modico valore
Non imponibile (art. 79 c. 4 CTS)
Esclusa
Nessuno (acquisto)
Reward-based continuativo/significativo
Attività commerciale
Imponibile
Nessuno (acquisto)
Equity
Apporto di capitale, non imponibile
Fuori campo
Detrazione/deduzione 30% se startup/PMI innovativa
Lending
Debito da restituire, non imponibile
Esente/fuori campo
Interessi tassati 26% (con le condizioni viste)
7. Conclusioni e Raccomandazioni
Il crowdfunding è uno strumento di raccolta fondi sempre più maturo, ma il suo trattamento fiscale resta “a geometria variabile”: dipende dalla forma scelta, dal soggetto che raccoglie e da chi versa. Punti chiave per muoversi bene:
Scegli la forma giusta: per un ETS, donation-based e reward-based occasionale sono le strade più semplici e fiscalmente “leggere”. Equity e lending hanno senso per imprese sociali strutturate.
Verifica sempre l’iscrizione al RUNTS: dal 2026 le agevolazioni art. 83 per i donatori valgono solo per ETS iscritti. Comunicalo chiaramente nella tua campagna: è un argomento di raccolta.
Tieni la contabilità separata delle raccolte fondi: il rendiconto gestionale deve dare evidenza autonoma alle somme raccolte con crowdfunding.
Attenzione al modico valore nelle reward: se le ricompense diventano significative, scatta la natura commerciale con IVA e tassazione. Pianifica le reward con consapevolezza.
Per equity e lending, controlla l’autorizzazione della piattaforma: solo le piattaforme ECSP autorizzate danno le garanzie (e, per il lending, l’accesso al Fondo PMI). E ricorda il quadro RW per le piattaforme estere.
Regolamento (UE) 2020/1503 (ECSP) – Fornitori europei di servizi di crowdfunding.
D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 30 – Recepimento del Regolamento ECSP in Italia.
D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), artt. 7, 79, 82, 83.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19 febbraio 2026 – Fiscalità ETS.
D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito in L. 221/2012), artt. 29 e 29-bis – Detrazioni investimenti startup innovative.
Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), art. 1 commi 43-44 – Ritenuta 26% lending.
Decreto interministeriale MIMIT-MEF 7 gennaio 2026 – Garanzia Fondo PMI su crowdlending (in vigore dall’11 febbraio 2026).
DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 44, 67, 85, 87, 88, 96, 100.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 56/E del 2020 – Lending e qualificazione dei proventi.
FAQ Operative
La nostra associazione ETS vuole lanciare una campagna su una piattaforma di crowdfunding per ristrutturare la sede. Le somme raccolte sono tassate?
Dipende da come imposti la campagna. Se è una raccolta donation-based pura (i sostenitori donano senza ricevere nulla in cambio), le somme sono entrate non commerciali ex art. 79 c. 5-bis CTS e non sono imponibili IRES. Se invece prevedi delle “ricompense” (reward), occorre valutare il valore: se sono gadget di modico valore nell’ambito di una raccolta occasionale, restano fuori dal reddito imponibile; se diventano significative, la parte corrispondente diventa attività commerciale con IVA. Il consiglio: per una ristrutturazione, punta sul donation-based puro e tieni la contabilità della raccolta separata nel rendiconto.
Sono un privato e ho prestato 2.000 € tramite una piattaforma di lending crowdfunding. Ho ricevuto 150 € di interessi. Come li dichiaro?
Prima cosa da verificare: che tipo di piattaforma è. Se è gestita da un intermediario finanziario iscritto all’albo della Banca d’Italia, la piattaforma ha già applicato la ritenuta del 26% a titolo d’imposta e tu non devi fare nulla in dichiarazione. Se invece la piattaforma ha solo la licenza ECSP (caso molto comune oggi), gli interessi vanno dichiarati da te come redditi di capitale: spesso la piattaforma applica una ritenuta a titolo di acconto, ma l’obbligo dichiarativo resta tuo. Chiedi sempre alla piattaforma una certificazione dei proventi percepiti.
La mia impresa sociale è una S.r.l. e sta pensando all’equity crowdfunding. C’è un limite a quanto possiamo raccogliere?
Sì. Con il Regolamento ECSP il tetto è di 5 milioni di euro nell’arco di 12 mesi per impresa, tramite piattaforme autorizzate. Le imprese sociali rientrano tra i soggetti ammessi alla raccolta di capitale di rischio. Sul fronte fiscale, ricorda che i tuoi investitori persone fisiche potrebbero beneficiare della detrazione IRPEF del 30% (o del 50% “de minimis”) se la società ha i requisiti di startup o PMI innovativa: è un argomento di vendita potente per la campagna, ma va verificato con attenzione il possesso dei requisiti.
Una donazione ricevuta tramite crowdfunding da una persona che poi vuole la detrazione: cosa devo rilasciare come ETS?
Devi rilasciare una ricevuta che attesti la natura di erogazione liberale, con: dati del donatore (nome, codice fiscale), dati del tuo ETS e attestazione di iscrizione al RUNTS, importo, data e modalità di pagamento. La maggior parte delle piattaforme di crowdfunding genera già una ricevuta, ma verifica che contenga tutti questi elementi: senza l’indicazione dell’iscrizione al RUNTS, dal 2026 il donatore rischia di vedersi contestare il beneficio. Se l’ente supera i 220.000 € di proventi, sei anche obbligato a trasmettere il dato all’Anagrafe Tributaria per il 730 precompilato.
📩 La parola a te
Il crowdfunding ha aperto possibilità enormi per il Terzo Settore, ma proprio perché la fiscalità non è “una sola” è facile fare confusione tra donazione, ricompensa, prestito e capitale. E ogni errore di inquadramento, in sede di controllo, si paga.
Stai progettando una campagna di crowdfunding per la tua associazione e non sai quale forma scegliere?
Hai un dubbio su come rendicontare in bilancio le somme raccolte?
Sei un investitore e non capisci se i tuoi proventi da lending vanno dichiarati o no?
Scrivimi nei commenti la tua domanda o raccontami com’è andata la tua campagna: i casi concreti sono quelli che aiutano di più chi legge. E se conosci un’associazione che sta per lanciarsi nel crowdfunding senza aver pensato al lato fiscale, gira loro questo articolo: gli eviti più di un grattacapo. Il Terzo Settore cresce quando le buone informazioni circolano.
Sono un dottore commercialista appassionato di nuove tecnologie ed offro consulenza a liberi professionisti, imprenditori e società. Il mio lavoro non consiste solo nel gestire la contabilità e redigere le dichiarazioni dei redditi ma soprattutto prestare assistenza e fornire una soluzione ai problemi e ai dubbi che possono sorgere nell’amministrazione di un'azienda. Il mio intento è quello di aiutare coloro che vogliono intraprendere nuove attività imprenditoriali con entusiasmo e passione, la stessa che dedico al mio lavoro.
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