Social Bonus e Art Bonus per il Terzo Settore

Questa guida analizza il Social Bonus e l'Art Bonus, due fondamentali incentivi fiscali destinati a sostenere gli Enti del Terzo Settore e il patrimonio culturale in Italia. Il Social Bonus promuove il recupero di immobili pubblici o confiscati, offrendo un credito d'imposta fino al 65% per i donatori che finanziano progetti di riqualificazione sociale. Parallelamente, l'Art Bonus incentiva il mecenatismo attraverso benefici fiscali per chi sostiene interventi di restauro e protezione dei beni culturali pubblici o delle istituzioni dello spettacolo. Il testo specifica i soggetti beneficiari, i requisiti necessari per l'accesso e le procedure operative per ottenere le agevolazioni. Comprendere tali strumenti è essenziale per le organizzazioni che intendono raccogliere fondi in modo strutturato e per i cittadini che desiderano massimizzare l’impatto fiscale della propria generosità.

Introduzione

Il panorama degli incentivi fiscali a sostegno del Terzo Settore e della cultura in Italia si è arricchito negli anni di strumenti specifici volti a incoraggiare le erogazioni liberali da parte di privati cittadini e imprese. Tra questi, spiccano il Social Bonus e l’Art Bonus, due meccanismi che prevedono significativi crediti d’imposta per chi decide di contribuire economicamente a progetti di rilevanza sociale e culturale.

Questa guida si propone di analizzare in dettaglio le caratteristiche, i beneficiari, le modalità di accesso e le condizioni per fruire di queste importanti agevolazioni, con un focus particolare sulla loro applicazione e rilevanza per gli Enti del Terzo Settore (ETS).

Il Social Bonus, introdotto dall’articolo 81 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), è finalizzato a promuovere il recupero e la valorizzazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, da destinare ad attività di interesse generale svolte da ETS. Dopo anni di stallo, lo strumento è oggi operativo grazie al regolamento attuativo (D.I. n. 89 del 23 febbraio 2022) e dai primi mesi del 2024 ha cominciato a generare assegnazioni concrete.

L’Art Bonus, disciplinato dal D.L. 31 maggio 2014, n. 83, mira invece a favorire il mecenatismo culturale, sostenendo interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, nonché il sostegno a istituzioni e luoghi della cultura. È pienamente operativo dal 2014 e reso permanente dalla Legge di Stabilità 2016.

Comprendere il funzionamento di questi strumenti è cruciale sia per gli ETS che possono proporsi come beneficiari delle erogazioni, sia per i potenziali donatori (persone fisiche, enti e imprese) che possono così massimizzare l’impatto della loro generosità ottenendo un consistente beneficio fiscale.

A chi è destinata la guida

Questa guida è rivolta a:

  • Dirigenti, amministratori e responsabili fundraising di Enti del Terzo Settore.
  • Operatori di enti culturali, fondazioni lirico-sinfoniche, teatri di tradizione e altri soggetti ammissibili all’Art Bonus.
  • Persone fisiche, professionisti, imprenditori e società che desiderano effettuare erogazioni liberali beneficiando dei crediti d’imposta.
  • Commercialisti e consulenti fiscali che assistono ETS e donatori.

Come utilizzare la guida

La guida è suddivisa in due sezioni principali, dedicate rispettivamente al Social Bonus e all’Art Bonus. Ciascuna sezione descrive il quadro normativo, i soggetti beneficiari (sia enti che donatori), la tipologia di interventi ammissibili, l’entità del credito d’imposta e le modalità operative per la sua fruizione. Si consiglia di consultare la sezione di interesse e di verificare sempre i riferimenti normativi e le prassi amministrative più recenti.

💡 Prima di andare avanti: se non sei sicuro che la tua organizzazione sia un ETS in regola per accedere a queste misure, parti dalla Checklist Operativa ETS 2026 e dalla Checklist Adempimenti per Enti Non Profit.

1. Il Social Bonus (Art. 81, D.Lgs. 117/2017)

Il Social Bonus è un incentivo fiscale specificamente pensato per il Terzo Settore, con l’obiettivo di stimolare il recupero e la riqualificazione di patrimoni immobiliari pubblici o confiscati da destinare a finalità sociali.

1.1. Finalità e Oggetto del Social Bonus

Il Social Bonus è stato istituito per favorire le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche, enti o società a sostegno di progetti di recupero di:

  • Immobili pubblici inutilizzati.
  • Beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata.

Questi beni, una volta recuperati grazie alle donazioni, devono essere destinati dagli Enti del Terzo Settore beneficiari allo svolgimento di attività di interesse generale (elencate all’art. 5 del CTS) con modalità esclusivamente non commerciali.

1.2. Soggetti Beneficiari delle Erogazioni (Enti)

Possono beneficiare delle erogazioni liberali incentivate con il Social Bonus gli Enti del Terzo Settore (ETS) che:

  1. Siano regolarmente iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
  2. Abbiano presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un progetto di recupero per i beni sopra indicati.
  3. Abbiano ottenuto l’approvazione del progetto da parte del Ministero, che pubblica l’elenco degli ETS ammessi al beneficio.

È quindi l’ETS che, dopo aver identificato un bene e predisposto un progetto di recupero e riutilizzo sociale, si candida per diventare destinatario di donazioni agevolate con il Social Bonus.

🆕 Chiarimento Nota MLPS prot. 6447 del 23 aprile 2024: la qualifica di ETS deve sussistere in modo continuativo:

  • dal momento della presentazione dell’istanza,
  • alla data di adozione del provvedimento di approvazione,
  • e per tutto il periodo di realizzazione dell’intervento di recupero.

Se l’ente perde la qualifica di ETS in qualsiasi momento, i donatori perdono il diritto al credito d’imposta. È un punto di attenzione critico in fase di pianificazione pluriennale.

1.3. Soggetti Erogatori e Misura del Credito d’Imposta

Il credito d’imposta varia a seconda della natura del donatore:

  • Persone Fisiche: spetta un credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate. Il credito d’imposta è riconosciuto nei limiti del 15% del reddito imponibile.
  • Enti e Società (soggetti IRES): spetta un credito d’imposta pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro effettuate. Il credito d’imposta è riconosciuto nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui.

Il credito d’imposta è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata effettuata l’erogazione. L’eventuale quota non utilizzata in un anno può essere riportata negli esercizi successivi.

Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, il credito è utilizzabile in compensazione tramite F24 (art. 17 D.Lgs. 241/1997) e non rileva ai fini IRES e IRAP. Inoltre, non si applicano:

  • il limite di 250.000 € sui crediti d’imposta agevolativi (art. 1, c. 53, L. 244/2007);
  • il limite generale di compensabilità (art. 34 L. 388/2000).

⚠️ Non cumulabilità: il credito d’imposta Social Bonus non è cumulabile con altre detrazioni o deduzioni previste dal CTS per le stesse erogazioni (es. art. 83 CTS).

1.4. Modalità Operative

  • Erogazioni tracciabili: le donazioni devono essere effettuate esclusivamente tramite sistemi di pagamento tracciabili (bonifico bancario/postale, carte di credito/debito, assegni).
  • 🆕 Scadenze per la presentazione dei progetti al MLPS: tre finestre temporali fisse ogni anno:
    • 15 gennaio
    • 15 maggio
    • 15 settembre
  • Esame dei progetti: l’istruttoria è affidata a una Commissione di valutazione nominata con decreto direttoriale, composta da rappresentanti dei Ministeri del Lavoro, dell’Economia, della Cultura, dell’ANBSC, dell’Agenzia del Demanio, dell’ANCI e del Terzo Settore. Non è una procedura comparativa: si verifica solo la sussistenza dei requisiti.
  • Comunicazione al Ministero: gli ETS beneficiari devono comunicare trimestralmente al MLPS l’ammontare delle erogazioni ricevute e provvedere a darne pubblica comunicazione (es. sul proprio sito web).
  • Documentazione: i donatori devono conservare la documentazione attestante l’erogazione e la ricevuta dell’ETS. Gli ETS devono rilasciare apposita attestazione.

1.5. Importanza Strategica per gli ETS

Il Social Bonus rappresenta un’opportunità significativa per gli ETS per:

  • Reperire risorse finanziarie per progetti di investimento immobiliare ad alto impatto sociale.
  • Riqualificare spazi urbani o rurali degradati o inutilizzati.
  • Ampliare la propria capacità operativa e i servizi offerti alla comunità.
  • Coinvolgere attivamente cittadini e imprese nel sostegno a iniziative concrete.

🆕 Lo strumento è finalmente vivo: dopo anni di stallo, dal decreto direttoriale n. 190 del 4 settembre 2024 (primi 5 progetti ammessi) si sono susseguite ulteriori 5 finestre di approvazione (decreti n. 296/2024, 36/2025, 138/2025, 281/2025, 383/2025) per un totale di oltre 12 progetti ammessi. È quindi il momento giusto per ETS strutturati di valutare la presentazione di un’istanza.

💡 Tool consigliato: se stai progettando l’oggetto sociale o devi adeguare lo statuto per qualificarti come ETS in modo solido, consulta i Modelli di Statuto per Enti del Terzo Settore e la Guida alle Attività di Interesse Generale (art. 5 CTS).

2. L’Art Bonus (D.L. 83/2014)

L’Art Bonus è un credito d’imposta introdotto per promuovere il mecenatismo a favore del patrimonio culturale italiano. Sebbene non sia uno strumento esclusivo del Terzo Settore, molti ETS che operano in ambito culturale possono rientrare tra i soggetti beneficiari delle erogazioni.

2.1. Finalità e Oggetto dell’Art Bonus

L’Art Bonus incentiva le erogazioni liberali in denaro a sostegno di:

  1. Interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici.
  2. Sostegno agli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica (es. musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali).
  3. Sostegno alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri di tradizione.
  4. Realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.
  5. Sostegno a istituti e luoghi della cultura privati, a condizione che siano aperti al pubblico o che i loro beni culturali siano fruibili pubblicamente, e che non abbiano scopo di lucro.
  6. 🆕 Soggetti finanziati dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo (FNSV) – estensione operata dal Codice dello Spettacolo (L. 175/2017): istituzioni concertistico-orchestrali, teatri nazionali, teatri di rilevante interesse culturale, festival, imprese e centri di produzione teatrale e di danza, circuiti di distribuzione.

Molti ETS, come fondazioni culturali, associazioni che gestiscono musei o biblioteche private aperte al pubblico, o che organizzano spettacoli, possono rientrare in queste categorie.

2.2. Soggetti Beneficiari delle Erogazioni (Enti/Istituzioni)

I principali soggetti che possono ricevere erogazioni liberali agevolate con l’Art Bonus includono:

  • Enti pubblici territoriali (Stato, Regioni, Comuni) per interventi su beni culturali pubblici.
  • Istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica.
  • Fondazioni lirico-sinfoniche e Teatri di tradizione.
  • Enti e istituzioni pubbliche che operano nello spettacolo (senza scopo di lucro).
  • Soggetti concessionari o affidatari di beni culturali pubblici per la realizzazione di interventi di restauro.
  • Enti e istituzioni private senza scopo di lucro, inclusi gli ETS, che gestiscono istituti e luoghi della cultura aperti al pubblico o con beni fruibili pubblicamente (es. musei privati, archivi storici di associazioni, ecc.).

È fondamentale che l’ente beneficiario sia riconosciuto e che l’intervento o l’attività rientrino tra quelli ammessi dalla normativa. La verifica si fa sul portale ufficiale www.artbonus.gov.it, dove sono pre-caricate le anagrafiche fornite dal MIC.

2.3. Soggetti Erogatori e Misura del Credito d’Imposta

Il credito d’imposta spetta a:

  • Persone Fisiche ed Enti non commerciali: un credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate. Il credito è riconosciuto nel limite del 15% del reddito imponibile.
  • Soggetti titolari di reddito d’impresa (Società ed Enti commerciali): un credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate. Il credito è riconosciuto nel limite del 5 per mille dei ricavi annui.

Il credito d’imposta è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata effettuata l’erogazione. Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, il credito è utilizzabile in compensazione tramite F24 (art. 17 D.Lgs. 241/1997).

🆕 Chiarimenti Circolare AdE n. 34/E del 28 dicembre 2023:

  • La fruizione dell’Art Bonus non è vincolata al limite di 250.000 € applicabile ai crediti d’imposta agevolativi (art. 1, c. 53, L. 244/2007).
  • Non si applica nemmeno il limite generale di compensabilità di 2 milioni di euro (art. 34 L. 388/2000).
  • Non si applica il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro.
  • Il credito non rileva ai fini IRES e IRAP.
  • Le erogazioni devono essere in denaro: non sono ammesse forniture gratuite di beni o prestazioni di servizio.

2.4. Modalità Operative

  • Erogazioni tracciabili: bonifico, carta di credito/debito, assegno.
  • Pubblicazione sul portale www.artbonus.gov.it: gli enti beneficiari pubblicano gli interventi e le erogazioni ricevute. I mecenati possono scaricare un’autodichiarazione valida ai fini fiscali.
  • Trasparenza: gli enti beneficiari sono tenuti a comunicare mensilmente al MIC l’ammontare delle erogazioni ricevute e la destinazione delle stesse.
  • Ritenuta d’acconto 4%: Regioni, Province, Comuni e altri enti pubblici devono operare la ritenuta del 4% (art. 28, c. 2, DPR 600/1973) sulle erogazioni liberali effettuate a imprese, salvo quelle per acquisto di beni strumentali.

3. Confronto Sintetico Social Bonus vs Art Bonus

CaratteristicaSocial BonusArt Bonus
Norma istitutivaArt. 81 D.Lgs. 117/2017Art. 1 D.L. 83/2014
FinalitàRecupero beni pubblici inutilizzati/confiscatiTutela patrimonio culturale e spettacolo
BeneficiariETS iscritti RUNTS con progetto approvato MLPSEnti pubblici cultura, ETS culturali con luoghi aperti al pubblico
% credito persone fisiche65%65%
% credito società50%65%
Limite persone fisiche15% reddito imponibile15% reddito imponibile
Limite società5‰ ricavi annui5‰ ricavi annui
Rateazione3 quote annuali3 quote annuali
Procedura accesso ETSIstanza al MLPS (3 finestre/anno)Iscrizione portale artbonus.gov.it
Cumulabilità con art. 83 CTS❌ No❌ No
Stato operativoOperativo dal 2022 (D.I. 89/2022); progetti ammessi dal 2024Operativo dal 2014, permanente dal 2016

4. Conclusioni e Raccomandazioni

Social Bonus e Art Bonus sono due leve fiscali potenti e oggi entrambe pienamente operative. Per gli ETS rappresentano canali di fundraising strutturato, alternativi alle classiche donazioni liberali con detrazione art. 83 CTS. Punti di attenzione:

  1. Verifica continua della qualifica ETS: la perdita della qualifica blocca il credito ai donatori. È un vincolo che impone una governance fiscale impeccabile per tutto il periodo del progetto.
  2. Tracciabilità rigorosa: ogni erogazione va effettuata con strumenti tracciabili e accompagnata da documentazione idonea.
  3. Non cumulabilità con art. 83 CTS: scegli con cura quale beneficio comunicare al donatore, non si può fare il “menu à la carte”.
  4. Comunicazione trasparente: pubblica sul tuo sito le erogazioni ricevute, comunica al MLPS o al MIC le rendicontazioni nei tempi previsti.
  5. Pianificazione progettuale: per il Social Bonus, lavora con largo anticipo sulle scadenze del 15 gennaio / maggio / settembre. Un progetto ben costruito è il 70% del lavoro.

💡 Tool e guide consigliate:

Riferimenti Normativi Essenziali (Riepilogo)

  • Art. 81 D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) – Social Bonus.
  • D.I. n. 89 del 23 febbraio 2022 (MLPS) – Regolamento attuativo Social Bonus.
  • Nota MLPS prot. 6447 del 23 aprile 2024 – Chiarimenti sull’ambito soggettivo.
  • Decreti direttoriali MLPS n. 190/2024, 296/2024, 36/2025, 138/2025, 281/2025, 383/2025 – Approvazione progetti.
  • Art. 1 D.L. 31 maggio 2014, n. 83 (convertito in L. 106/2014) – Art Bonus.
  • L. 208/2015 (Legge Stabilità 2016) – Stabilizzazione Art Bonus.
  • L. 175/2017 (Codice dello Spettacolo) – Estensione ai soggetti FNSV.
  • Circolare AdE n. 34/E del 28 dicembre 2023 – Chiarimenti Art Bonus.
  • Circolare AdE n. 24/E del 31 luglio 2014 – Prima circolare Art Bonus.
  • Circolare AdE n. 1/E del 19 febbraio 2026 – Fiscalità ETS.

FAQ Operative

La nostra ASD culturale gestisce un piccolo museo aperto al pubblico. Possiamo accedere all’Art Bonus?

Sì, ma con condizioni precise. Dovete essere un ente senza scopo di lucro (non basta essere ASD: serve la coerenza statutaria con la natura culturale) e il museo deve essere effettivamente aperto al pubblico o i suoi beni culturali devono essere fruibili pubblicamente. La verifica si fa registrandosi al portale www.artbonus.gov.it: se l’ente compare nelle anagrafiche precaricate dal MIC, è ammesso. Suggerisco di affiancare all’inquadramento ASD anche quello di ETS culturale (RUNTS sezione “altri ETS”), che rafforza il profilo e dà accesso anche al regime art. 83 CTS.

Abbiamo presentato un progetto al MLPS per il Social Bonus il 15 maggio 2025 ma è stato respinto. Possiamo ripresentarlo?

Sì, certo. La procedura non è comparativa, è una verifica di requisiti: se il diniego è motivato da carenze documentali o di requisiti, potete ripresentarlo nella finestra successiva (15 settembre, 15 gennaio, 15 maggio) sanando le criticità segnalate dalla Commissione. Studiate attentamente il provvedimento di diniego: spesso i motivi sono formali e risolvibili (es. assenza di convenzione con la PA, progetto poco dettagliato, mancanza di sostenibilità economica).

Un donatore privato vorrebbe versare alla nostra ETS 5.000 € e applicare la detrazione del 65% del Social Bonus. Va bene?

Prima di rispondere “sì” controlla due cose:
1- il vostro progetto deve essere stato approvato dal MLPS e voi inseriti nell’elenco ufficiale;
2- il donatore non potrà cumulare il Social Bonus con la detrazione art. 83 CTS (30% IRPEF).
Se conviene di più il 65% rispetto al 30%, sì. Però attenzione al limite del 15% del reddito imponibile: se il donatore ha un reddito di 20.000 €, il credito massimo utilizzabile è 3.000 €, anche se ha donato di più. La parte eccedente non si perde, si riporta agli anni successivi.

La nostra società ha donato 50.000 € a un progetto di restauro di un Comune (Art Bonus). Possiamo compensare il credito con i contributi previdenziali?

Sì. La Circolare AdE n. 34/E del 2023 ha chiarito che il credito Art Bonus per i soggetti d’impresa è utilizzabile in compensazione tramite F24 (art. 17 D.Lgs. 241/1997) senza i limiti generali (250.000 €, 2 milioni, divieto in presenza di ruoli superiori a 1.500 €). Quindi sì, potete compensare anche con contributi INPS, IVA, ritenute, ecc., sempre nei limiti delle tre rate annuali. È uno dei vantaggi più sottovalutati dell’Art Bonus rispetto ad altri crediti.


📩 La parola a te

Social Bonus e Art Bonus sono due strumenti molto potenti, ma ancora sotto-utilizzati dal Terzo Settore italiano. Eppure, dopo la sblocco operativo del Social Bonus nel 2024, lo scenario è cambiato: chi si muove ora ha un vantaggio competitivo nel fundraising.

  • Stai pensando di presentare un progetto Social Bonus ma non sai da dove iniziare?
  • Gestisci un museo, una biblioteca o un archivio storico privato e vuoi capire se rientri tra i beneficiari Art Bonus?
  • Hai un donatore strutturato (impresa, professionista) e vuoi capire se conviene il 30% art. 83 CTS o il 65% Social/Art Bonus?

Lascia un commento qui sotto con la tua domanda o la tua esperienza, oppure condividi l’articolo con un collega o un fundraiser di un’altra organizzazione. La cultura del Terzo Settore cresce solo se la facciamo girare.

Alessio Cipollone
Alessio Cipollone

Sono un dottore commercialista appassionato di nuove tecnologie ed offro consulenza a liberi professionisti, imprenditori e società. Il mio lavoro non consiste solo nel gestire la contabilità e redigere le dichiarazioni dei redditi ma soprattutto prestare assistenza e fornire una soluzione ai problemi e ai dubbi che possono sorgere nell’amministrazione di un'azienda. Il mio intento è quello di aiutare coloro che vogliono intraprendere nuove attività imprenditoriali con entusiasmo e passione, la stessa che dedico al mio lavoro.

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