Introduzione
Le Imprese Sociali rappresentano una qualifica giuridica che può essere acquisita da organizzazioni private, incluse quelle costituite in forma societaria, che esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La loro disciplina è contenuta principalmente nel Decreto Legislativo n. 112 del 3 luglio 2017, che si integra con le disposizioni del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) per quanto compatibili.
Comprendere il regime fiscale specifico delle Imprese Sociali è fondamentale per la loro corretta gestione, per l’accesso alle agevolazioni previste e per garantire la sostenibilità economica nel perseguimento della loro missione.
È importante sottolineare che l’effettiva applicazione di alcune delle principali misure fiscali di favore, in particolare quelle contenute nell’art. 18 del D.Lgs. 112/2017, è subordinata all’autorizzazione definitiva della Commissione Europea. Una recente comfort letter della Commissione Europea del 7 marzo 2025 ha fornito una valutazione preliminare positiva sulla compatibilità di alcune di queste norme (come la detassazione degli utili reinvestiti) con la disciplina degli aiuti di Stato, suggerendo che, in caso di conferma definitiva entro il 2025, tali disposizioni potrebbero entrare in vigore dal 1° gennaio 2026. Tuttavia, la stessa comfort letter ha sollevato dubbi su altre misure, come le agevolazioni per gli investitori, che saranno oggetto di ulteriori discussioni. Questa guida terrà conto di tali recenti sviluppi.
A chi è destinata la guida
- Amministratori, soci, e manager di Imprese Sociali.
- Imprenditori e soggetti che intendono costituire un’Impresa Sociale.
- Commercialisti, consulenti legali ed esperti di finanza sociale.
- Investitori e finanziatori interessati al settore dell’imprenditoria sociale.
1. Inquadramento Giuridico dell’Impresa Sociale (D.Lgs. 112/2017)
Possono acquisire la qualifica di Impresa Sociale tutte le organizzazioni private, inclusi gli enti di cui al libro V del codice civile (società di capitali, società di persone, cooperative) e gli enti del libro I (associazioni e fondazioni), che:
- Esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale: Le attività di interesse generale sono elencate all’art. 2 del D.Lgs. 112/2017 (largamente coincidenti con quelle dell’art. 5 del CTS). L’attività è principale se i ricavi da essa derivanti sono superiori al 70% dei ricavi complessivi dell’impresa.
- Operano senza scopo di lucro (soggettivo): Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, salvo specifiche e limitate eccezioni (es. remunerazione del capitale sociale versato entro certi limiti per le società).
- Perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- Adottano specifiche clausole statutarie: Relative alla governance, al coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti, alla trasparenza.
- Si iscrivono nell’apposita sezione del Registro delle Imprese: L’iscrizione ha efficacia costitutiva della qualifica.
Le Imprese Sociali sono Enti del Terzo Settore di diritto, sebbene la loro disciplina sia prevalentemente contenuta nel D.Lgs. 112/2017. L’iscrizione al RUNTS non è richiesta se già iscritte come impresa sociale nel Registro Imprese, ma devono comunque rispettare le disposizioni del CTS per quanto compatibili e non derogate.
2. Regime Fiscale delle Imprese Sociali: Principi Generali
Il regime fiscale delle Imprese Sociali è caratterizzato da un approccio ibrido, che riconosce la loro natura imprenditoriale ma anche le finalità sociali perseguite. Le principali agevolazioni fiscali sono subordinate al rispetto dei requisiti previsti dal D.Lgs. 112/2017.
Comfort Letter della Commissione Europea (7 marzo 2025)
La Commissione Europea, con una comfort letter del 7 marzo 2025, ha fornito una valutazione preliminare sulla compatibilità del regime fiscale delle Imprese Sociali con la disciplina degli aiuti di Stato. In particolare:
- Ha ritenuto che le Imprese Sociali si trovano in una situazione giuridica e fattuale diversa rispetto alle imprese a scopo di lucro, in relazione agli obiettivi del sistema delle imposte sui redditi.
- Ha considerato che il particolare regime fiscale delle Imprese Sociali è inerente ai principi fondamentali del sistema impositivo italiano e conforme ai principi di coerenza e proporzionalità.
- Ha concluso che la misura relativa alla detassazione degli utili delle Imprese Sociali (art. 18, comma 1, D.Lgs. 112/2017) non appare selettiva e pertanto non sembra costituire aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, comma 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.
Se questa valutazione preliminare sarà confermata definitivamente entro il 2025, le disposizioni fiscali dell’art. 18 del D.Lgs. 112/2017 entreranno in vigore dal 1° gennaio 2026.
3. Imposte Dirette (IRES)
Non Distribuzione degli Utili e Avanzi di Gestione
- Principio Cardine (Art. 3, c. 1, D.Lgs. 112/2017): Gli utili e gli avanzi di gestione delle Imprese Sociali devono essere destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione ai soci, associati, amministratori, lavoratori, collaboratori, ecc., salvo quanto previsto per la remunerazione del capitale (vedi sotto).
- Implicazioni Fiscali: Il rispetto di tale divieto è condizione essenziale per beneficiare delle agevolazioni fiscali.
Detassazione degli Utili Reinvestiti (Art. 18 D.Lgs. 112/2017)
- Agevolazione Principale: Gli utili e gli avanzi di gestione delle Imprese Sociali non sono soggetti a tassazione IRES a condizione che siano destinati:
- Entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati conseguiti, ad incremento del patrimonio (es. riserve indivisibili).
- Oppure, entro lo stesso termine, allo svolgimento dell’attività statutaria di interesse generale, inclusa la realizzazione di programmi di investimento e sviluppo.
- Condizioni: L’agevolazione è subordinata al rispetto di tutti i requisiti previsti dal D.Lgs. 112/2017, inclusa la non distribuzione degli utili (salvo eccezioni) e la redazione di un bilancio conforme.
- Revoca dell’Agevolazione: In caso di mancato rispetto delle condizioni di destinazione o di perdita della qualifica di Impresa Sociale, gli utili precedentemente detassati concorrono a formare il reddito imponibile del periodo d’imposta in cui si verifica la violazione o la perdita della qualifica.
- Chiarimenti della Comfort Letter (7 marzo 2025): La Commissione Europea ha esplicitamente confermato che la detassazione degli utili è giustificata in quanto tali redditi, essendo vincolati a riserve legalmente indisponibili per la remunerazione del capitale di rischio, non possono essere considerati “realmente posseduti” ai fini del presupposto impositivo. Questa interpretazione è fondamentale per comprendere la ratio dell’agevolazione e la sua compatibilità con il diritto UE.
- Decorrenza Effettiva: Questa agevolazione, pur prevista dal D.Lgs. 112/2017, entrerà in vigore solo dal 1° gennaio 2026, a condizione che la valutazione preliminare positiva della Commissione Europea sia confermata definitivamente entro il 2025.
Remunerazione del Capitale Sociale
- Eccezione al Divieto di Distribuzione (Art. 3, c. 3, lett. a) D.Lgs. 112/2017): Le Imprese Sociali costituite in forma societaria possono remunerare il capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, entro un limite massimo pari all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2,5 punti percentuali.
- Trattamento Fiscale della Remunerazione: Tale remunerazione, se deliberata e distribuita nei limiti consentiti, è tassata in capo ai soci percipienti come dividendo (con ritenuta alla fonte o concorso al reddito a seconda della natura del socio).
Tassazione degli Utili in Caso di Distribuzione (Chiarimento Fondamentale dalla Comfort Letter del 7 marzo 2025)
- Piena Tassazione degli Utili Distribuiti: La comfort letter della Commissione Europea ha chiarito in modo inequivocabile che, qualora l’impresa sociale decida di distribuire utili o avanzi di gestione – anche nelle forme e nei limiti minimi consentiti dall’art. 3 del D.Lgs. n. 112/2017 (come la remunerazione del capitale o l’aumento gratuito del capitale sociale nei limiti dell’inflazione) – tali utili saranno interamente soggetti alle ordinarie norme di tassazione del reddito d’impresa.
- Perdita del Beneficio di Detassazione: Di conseguenza, le imprese sociali che optano per una qualsiasi forma di distribuzione (anche minima e consentita) degli utili perderanno il beneficio della detassazione su quella porzione di utili prodotti e poi distribuiti. Si configura quindi un doppio regime fiscale per gli utili: detassazione integrale solo se interamente reinvestiti e vincolati alle finalità istituzionali o all’incremento patrimoniale; tassazione ordinaria integrale per gli utili che, seppur minimamente, vengono distribuiti o utilizzati per remunerare il capitale.
- Decorrenza: Questa interpretazione sarà applicabile con l’entrata in vigore del regime fiscale previsto dall’art. 18 D.Lgs. 112/2017 (prevista per il 1° gennaio 2026, previa conferma definitiva UE).
Perdite Fiscali
- Le perdite fiscali eventualmente conseguite dall’Impresa Sociale sono riportabili agli esercizi successivi secondo le regole ordinarie del TUIR (art. 84 TUIR).
Acconti IRES
- Le Imprese Sociali sono tenute al versamento degli acconti IRES secondo le regole generali, calcolati sul reddito imponibile dell’esercizio precedente (al netto degli utili detassati e reinvestiti).
4. Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)
Le Imprese Sociali, esercitando attività d’impresa, sono soggetti passivi IVA e applicano le regole ordinarie del DPR 633/72.
- Operazioni Imponibili: Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio dell’attività d’impresa sono generalmente imponibili IVA, con applicazione dell’aliquota propria della specifica operazione.
- Operazioni Esenti: Alcune attività di interesse generale svolte dalle Imprese Sociali (es. prestazioni sanitarie, educative, socio-assistenziali) possono rientrare tra le operazioni esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72 (come modificato dalla riforma IVA del Terzo Settore, con piena operatività dal 1° gennaio 2026).
- Anche se esenti, tali operazioni concorrono alla formazione del volume d’affari e possono limitare il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti (pro-rata).
- Detrazione dell’IVA sugli Acquisti: L’IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi afferenti all’attività d’impresa è detraibile secondo le regole ordinarie, con l’eventuale applicazione del pro-rata di detraibilità se si effettuano anche operazioni esenti.
- Adempimenti IVA: Le Imprese Sociali devono adempiere a tutti gli obblighi IVA (fatturazione, registrazione, liquidazioni periodiche, dichiarazione annuale).
5. Altre Imposte e Agevolazioni
Imposta di Registro, Ipotecaria e Catastale
- Atti Costitutivi e Modifiche Statutarie: Gli atti costitutivi e le modifiche statutarie delle Imprese Sociali sono soggetti all’imposta di registro in misura fissa (art. 82, c. 3 CTS, applicabile in quanto ETS di diritto).
- Trasferimenti Immobiliari: Per i trasferimenti immobiliari si applicano le regole ordinarie, salvo specifiche agevolazioni settoriali.
Imposta Municipale Propria (IMU)
- Regole Ordinarie: Gli immobili posseduti dalle Imprese Sociali sono soggetti a IMU secondo le regole ordinarie previste per gli immobili utilizzati in attività d’impresa.
- Esenzione per Attività Non Commerciali (Limitata): Se l’Impresa Sociale svolge anche attività di natura non commerciale (es. quelle previste dall’art. 7, c. 1, lett. i) D.Lgs. 504/92, come attività assistenziali, sanitarie, ecc., svolte con modalità non commerciali), la porzione di immobile direttamente utilizzata per tali attività potrebbe beneficiare dell’esenzione IMU, a condizione di una netta separazione (anche contabile) e del rispetto dei requisiti oggettivi e soggettivi. Questa casistica è meno frequente per le Imprese Sociali, la cui attività principale è per definizione d’impresa.
Erogazioni Liberali (per i Donatori)
- Agevolazioni per i Donatori (Art. 83 CTS): Le erogazioni liberali a favore delle Imprese Sociali (che sono ETS) consentono ai donatori (persone fisiche e imprese) di beneficiare di detrazioni d’imposta o deduzioni dal reddito imponibile, alle stesse condizioni previste per gli altri ETS.
- Investimenti nel Capitale Sociale (Art. 18, commi 3, 4, 5 e 8, D.Lgs. 112/2017 e normativa correlata):
- La normativa nazionale (in particolare l’art. 18, commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 112/2017) prevede specifiche agevolazioni fiscali (detrazioni/deduzioni del 30%) per le persone fisiche e giuridiche che effettuano investimenti nel capitale di Imprese Sociali (costituite in forma societaria da non più di cinque anni) o che erogano contributi a Fondazioni imprese sociali (costituite da non più di cinque anni).
- Queste misure mirano a incentivare l’afflusso di capitali privati verso l’imprenditoria sociale.
- Aggiornamento dalla Comfort Letter (7 marzo 2025): È cruciale evidenziare che la comfort letter della Commissione Europea NON ha fornito un parere favorevole preliminare su queste specifiche agevolazioni per gli investitori (art. 18, commi 3, 4 e 5). La Commissione ha dichiarato che inviterà lo Stato italiano a discutere ulteriormente tali misure. Pertanto, l’effettiva entrata in vigore e la portata di queste agevolazioni per i soci/investitori rimangono incerte e subordinate all’esito di future interlocuzioni con la Commissione Europea. Questa è un’area di significativa attenzione e potenziale revisione.
Imposta sulle Successioni e Donazioni
- I trasferimenti per successione o donazione a favore di Imprese Sociali, in quanto ETS, sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni se destinati al perseguimento delle finalità istituzionali (art. 82, c. 2 CTS).
6. Adempimenti Contabili e Bilancio Sociale
Le Imprese Sociali sono soggette a rigorosi obblighi contabili e di trasparenza:
- Scritture Contabili: Devono tenere le scritture contabili previste per la loro forma giuridica (es. libro giornale, libro inventari per le società di capitali).
- Bilancio d’Esercizio: Devono redigere il bilancio d’esercizio secondo le norme del codice civile, integrate dalle disposizioni specifiche del D.Lgs. 112/2017.
- Bilancio Sociale (Art. 9 D.Lgs. 112/2017): Tutte le Imprese Sociali devono redigere e depositare presso il Registro delle Imprese (e pubblicare sul proprio sito internet) un documento di bilancio sociale, che dia conto del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e dell’impatto generato. Le linee guida per la redazione sono state definite con decreto ministeriale.
- Monitoraggio dell’Impatto Sociale: Sono tenute a descrivere e monitorare l’impatto sociale delle proprie attività.
7. Conclusioni e Raccomandazioni
Il regime fiscale delle Imprese Sociali è pensato per sostenere organizzazioni che coniugano l’efficienza imprenditoriale con il perseguimento di finalità di interesse generale. Punti chiave per una corretta gestione fiscale:
- Rispetto Rigoroso dei Requisiti: La qualifica di Impresa Sociale e le relative agevolazioni sono subordinate al mantenimento di tutti i requisiti previsti dal D.Lgs. 112/2017.
- Corretta Gestione degli Utili: La destinazione degli utili e degli avanzi di gestione è cruciale per beneficiare della detassazione IRES.
- Trasparenza e Rendicontazione: Il bilancio sociale e gli altri obblighi di trasparenza sono fondamentali per la credibilità e la accountability.
- Pianificazione Fiscale: Una corretta pianificazione è necessaria per ottimizzare il carico fiscale e accedere a tutte le agevolazioni disponibili (es. per gli investitori).
Data la complessità della normativa e le sue continue evoluzioni, è indispensabile avvalersi della consulenza di professionisti specializzati nel settore dell’imprenditoria sociale e del Terzo Settore.
Riferimenti Normativi Essenziali (Riepilogo)
- Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale).
- Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore – CTS), per le disposizioni compatibili.
- DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR – Testo Unico Imposte sui Redditi).
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (Decreto IVA).
- Linee guida ministeriali per la redazione del bilancio sociale delle imprese sociali.
- Circolari e Risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.