Introduzione
Le Imprese Sociali rappresentano una qualifica giuridica che può essere acquisita da organizzazioni private, incluse quelle costituite in forma societaria, che esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La loro disciplina è contenuta principalmente nel Decreto Legislativo n. 112 del 3 luglio 2017, che si integra con le disposizioni del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) per quanto compatibili.
Comprendere il regime fiscale specifico delle Imprese Sociali è fondamentale per la loro corretta gestione, per l’accesso alle agevolazioni previste e per garantire la sostenibilità economica nel perseguimento della loro missione.
Aggiornamento 2026: dopo quasi nove anni di attesa, le principali misure fiscali di favore contenute nell’art. 18 del D.Lgs. 112/2017 sono finalmente operative. La comfort letter della Commissione Europea del 7 marzo 2025 ha chiuso positivamente il percorso autorizzatorio sulla detassazione degli utili reinvestiti, e la Circolare n. 1/2026 dell’Agenzia delle Entrate ne ha definito le modalità applicative. Restano invece sospese (in attesa di un secondo pronunciamento UE) le agevolazioni per chi investe nel capitale delle imprese sociali (commi 4 e 5 dell’art. 18). Questa guida tiene conto di tali sviluppi.
A chi è destinata la guida
- Amministratori, soci, e manager di Imprese Sociali.
- Imprenditori e soggetti che intendono costituire un’Impresa Sociale.
- Commercialisti, consulenti legali ed esperti di finanza sociale.
- Investitori e finanziatori interessati al settore dell’imprenditoria sociale.
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1. Inquadramento Giuridico dell’Impresa Sociale (D.Lgs. 112/2017)
Possono acquisire la qualifica di Impresa Sociale tutte le organizzazioni private, inclusi gli enti di cui al libro V del codice civile (società di capitali, società di persone, cooperative) e gli enti del libro I (associazioni e fondazioni), che:
- Esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale: le attività di interesse generale sono elencate all’art. 2 del D.Lgs. 112/2017 (largamente coincidenti con quelle dell’art. 5 del CTS). L’attività è principale se i ricavi da essa derivanti sono superiori al 70% dei ricavi complessivi dell’impresa.
- Operano senza scopo di lucro (soggettivo): gli utili e gli avanzi di gestione devono essere destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, salvo specifiche e limitate eccezioni (es. remunerazione del capitale sociale versato entro certi limiti per le società).
- Perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- Adottano specifiche clausole statutarie: relative alla governance, al coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti, alla trasparenza.
- Si iscrivono nell’apposita sezione del Registro delle Imprese: l’iscrizione ha efficacia costitutiva della qualifica.
Le Imprese Sociali sono Enti del Terzo Settore di diritto, sebbene la loro disciplina sia prevalentemente contenuta nel D.Lgs. 112/2017. L’iscrizione al RUNTS non è richiesta se già iscritte come impresa sociale nel Registro Imprese, ma devono comunque rispettare le disposizioni del CTS per quanto compatibili e non derogate.
💡 Approfondisci: Cos’è il RUNTS e le 7 sezioni del RUNTS per capire come l’impresa sociale si relaziona con il Registro Unico.
2. Regime Fiscale delle Imprese Sociali: Principi Generali
Il regime fiscale delle Imprese Sociali è caratterizzato da un approccio ibrido, che riconosce la loro natura imprenditoriale ma anche le finalità sociali perseguite. Le principali agevolazioni fiscali sono subordinate al rispetto dei requisiti previsti dal D.Lgs. 112/2017.
Il percorso autorizzatorio UE: cronologia e stato attuale (aggiornato a maggio 2026)
La Commissione Europea, con comfort letter del 7 marzo 2025, ha fornito una valutazione sulla compatibilità del regime fiscale delle Imprese Sociali con la disciplina degli aiuti di Stato. In particolare:
- Ha ritenuto che le Imprese Sociali si trovano in una situazione giuridica e fattuale diversa rispetto alle imprese a scopo di lucro, in relazione agli obiettivi del sistema delle imposte sui redditi.
- Ha considerato che il particolare regime fiscale delle Imprese Sociali è inerente ai principi fondamentali del sistema impositivo italiano e conforme ai principi di coerenza e proporzionalità.
- Ha concluso che la misura relativa alla detassazione degli utili (art. 18, comma 1, D.Lgs. 112/2017) non appare selettiva e pertanto non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, comma 1, del TFUE.
Aggiornamento operativo 2026: a seguito della comfort letter, il legislatore italiano ha emanato un decreto attuativo che ha perimetrato l’efficacia dell’art. 18 al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, limitatamente ai commi 2 e 3. Per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare, le nuove disposizioni si applicano dunque a partire dal 1° gennaio 2026. La Circolare n. 1/2026 dell’Agenzia delle Entrate ha fornito le indicazioni operative di dettaglio.
Restano invece sospese, in attesa di un secondo passaggio con la Commissione Europea, le misure relative:
- alle agevolazioni per gli investitori nel capitale di rischio delle imprese sociali (art. 18, commi 4 e 5);
- ai titoli di solidarietà (art. 77 CTS);
- alla deducibilità dei versamenti del 3% degli utili netti ai fondi per la promozione e sviluppo delle imprese sociali (art. 16 D.Lgs. 112/2017).
3. Imposte Dirette (IRES)
Non Distribuzione degli Utili e Avanzi di Gestione
- Principio Cardine (Art. 3, c. 1, D.Lgs. 112/2017): gli utili e gli avanzi di gestione delle Imprese Sociali devono essere destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione ai soci, associati, amministratori, lavoratori, collaboratori, ecc., salvo quanto previsto per la remunerazione del capitale (vedi sotto).
- Implicazioni Fiscali: il rispetto di tale divieto è condizione essenziale per beneficiare delle agevolazioni fiscali.
Detassazione degli Utili Reinvestiti (Art. 18 D.Lgs. 112/2017) – OPERATIVA DAL 2026
- Agevolazione Principale: gli utili e gli avanzi di gestione delle Imprese Sociali non concorrono a formare il reddito imponibile IRES a condizione che siano destinati:
- Entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati conseguiti, ad incremento del patrimonio mediante accantonamento ad apposite riserve indivisibili destinate allo svolgimento dell’attività statutaria.
- Oppure, entro lo stesso termine, allo svolgimento dell’attività statutaria di interesse generale, inclusa la realizzazione di programmi di investimento e sviluppo.
- Indivisibilità della riserva (chiarimento Circolare AdE 1/2026): la non imponibilità dell’utile accantonato a riserva permane anche qualora la riserva venga successivamente utilizzata per ripianare perdite di esercizio, a condizione che l’ente non distribuisca utili fino alla ricostituzione integrale della riserva. Non è ammessa, neppure mediante deliberazione dell’assemblea straordinaria, la riduzione della riserva in misura corrispondente.
- Eliminazione dell’effetto “imposta su imposta” (art. 18, c. 2): le imposte sui redditi non concorrono alla formazione del reddito imponibile dell’impresa sociale. Beneficio tecnico che riduce sensibilmente il carico fiscale effettivo nei bilanci pluriennali.
- Esclusione da società di comodo e ISA (art. 18, c. 7): alle imprese sociali non si applicano la disciplina delle società non operative (art. 30 L. 724/1994) né gli indici sintetici di affidabilità fiscale (art. 9-bis D.L. 50/2017). Due adempimenti pesanti in meno.
- Revoca dell’Agevolazione: in caso di mancato rispetto delle condizioni di destinazione o di perdita della qualifica di Impresa Sociale, gli utili precedentemente detassati concorrono a formare il reddito imponibile del periodo d’imposta in cui si verifica la violazione o la perdita della qualifica.
- Decorrenza Effettiva: l’agevolazione si applica dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, quindi dal 1° gennaio 2026 per chi ha esercizio solare.
Remunerazione del Capitale Sociale
- Eccezione al Divieto di Distribuzione (Art. 3, c. 3, D.Lgs. 112/2017): le Imprese Sociali costituite in forma societaria possono distribuire una quota inferiore al 50% degli utili annuali (dedotte le perdite pregresse) a titolo di:
- dividendi ai soci, in misura non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di 2,5 punti percentuali;
- oppure di destinarli a erogazioni gratuite a favore di altri ETS per la promozione di specifici progetti di utilità sociale.
- È analogamente consentito il rimborso al socio del capitale effettivamente versato, eventualmente rivalutato nei limiti delle variazioni dell’indice ISTAT.
- Trattamento Fiscale: la remunerazione, se deliberata e distribuita nei limiti consentiti, è tassata in capo ai soci percipienti come dividendo (con ritenuta alla fonte o concorso al reddito a seconda della natura del socio).
Tassazione degli Utili in Caso di Distribuzione
- Piena Tassazione degli Utili Distribuiti: la Circolare AdE n. 1/2026 ha confermato in modo inequivocabile che, qualora l’impresa sociale decida di distribuire utili o avanzi di gestione, anche nelle forme e nei limiti minimi consentiti dall’art. 3 del D.Lgs. 112/2017, tali utili sono interamente soggetti alle ordinarie norme di tassazione del reddito d’impresa.
- Perdita del Beneficio di Detassazione: di conseguenza, le imprese sociali che optano per una qualsiasi forma di distribuzione (anche minima e consentita) degli utili perdono il beneficio della detassazione su quella porzione di utili prodotti e poi distribuiti. Si configura quindi un doppio regime fiscale: detassazione integrale solo se gli utili sono interamente reinvestiti e vincolati alle finalità istituzionali o all’incremento patrimoniale; tassazione ordinaria integrale per gli utili che, seppur minimamente, vengono distribuiti o utilizzati per remunerare il capitale.
Perdite Fiscali
- Le perdite fiscali eventualmente conseguite dall’Impresa Sociale sono riportabili agli esercizi successivi secondo le regole ordinarie del TUIR (art. 84 TUIR).
Acconti IRES
- Le Imprese Sociali sono tenute al versamento degli acconti IRES secondo le regole generali, calcolati sul reddito imponibile dell’esercizio precedente (al netto degli utili detassati e reinvestiti).
4. Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)
Le Imprese Sociali, esercitando attività d’impresa, sono soggetti passivi IVA e applicano le regole ordinarie del DPR 633/72.
- Operazioni Imponibili: le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio dell’attività d’impresa sono generalmente imponibili IVA, con applicazione dell’aliquota propria della specifica operazione.
- Operazioni Esenti: alcune attività di interesse generale svolte dalle Imprese Sociali (es. prestazioni sanitarie, educative, socio-assistenziali) possono rientrare tra le operazioni esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72.
- Anche se esenti, tali operazioni concorrono alla formazione del volume d’affari e possono limitare il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti (pro-rata).
- 🆕 Aggiornamento 2026 – Proroga del nuovo regime IVA: l’entrata in vigore della riforma IVA del Terzo Settore (che prevedeva il passaggio delle operazioni “verso soci” da escluse a esenti) è stata prorogata al 1° gennaio 2036. Fino a tale data, le quote e i corrispettivi versati dai soci restano esclusi da IVA ex art. 4 DPR 633/72.
- Detrazione dell’IVA sugli Acquisti: l’IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi afferenti all’attività d’impresa è detraibile secondo le regole ordinarie, con l’eventuale applicazione del pro-rata di detraibilità se si effettuano anche operazioni esenti.
- Adempimenti IVA: le Imprese Sociali devono adempiere a tutti gli obblighi IVA (fatturazione, registrazione, liquidazioni periodiche, dichiarazione annuale).
5. Altre Imposte e Agevolazioni
Imposta di Registro, Ipotecaria e Catastale
- Atti Costitutivi e Modifiche Statutarie: gli atti costitutivi e le modifiche statutarie delle Imprese Sociali sono soggetti all’imposta di registro in misura fissa (art. 82, c. 3 CTS, applicabile in quanto ETS di diritto).
- Trasferimenti Immobiliari: per i trasferimenti immobiliari si applicano le regole ordinarie, salvo specifiche agevolazioni settoriali.
Imposta Municipale Propria (IMU)
- Regole Ordinarie: gli immobili posseduti dalle Imprese Sociali sono soggetti a IMU secondo le regole ordinarie previste per gli immobili utilizzati in attività d’impresa.
- Esenzione per Attività Non Commerciali (Limitata): se l’Impresa Sociale svolge anche attività di natura non commerciale (es. quelle previste dall’art. 7, c. 1, lett. i) D.Lgs. 504/92, come attività assistenziali, sanitarie, ecc., svolte con modalità non commerciali), la porzione di immobile direttamente utilizzata per tali attività potrebbe beneficiare dell’esenzione IMU, a condizione di una netta separazione (anche contabile) e del rispetto dei requisiti oggettivi e soggettivi. Questa casistica è meno frequente per le Imprese Sociali, la cui attività principale è per definizione d’impresa.
💡 Verifica la tua posizione: usa il Test di Non Commercialità per gli ETS per capire se l’attività rientra nei perimetri dell’esenzione.
Erogazioni Liberali (per i Donatori)
- Agevolazioni per i Donatori (Art. 83 CTS): le erogazioni liberali a favore delle Imprese Sociali (che sono ETS) consentono ai donatori (persone fisiche e imprese) di beneficiare di detrazioni d’imposta o deduzioni dal reddito imponibile, alle stesse condizioni previste per gli altri ETS.
- Investimenti nel Capitale Sociale (Art. 18, commi 3, 4, 5 e 8, D.Lgs. 112/2017) –⚠️ MISURE ANCORA SOSPESE:
- La normativa nazionale prevede specifiche agevolazioni fiscali (detrazione IRPEF del 30% per persone fisiche fino a 1.000.000 € investiti; deduzione IRES del 30% per persone giuridiche fino a 1.800.000 € investiti) per chi effettua investimenti nel capitale di Imprese Sociali costituite in forma societaria da non più di cinque anni, o per chi eroga contributi a Fondazioni imprese sociali costituite da non più di cinque anni.
- Aggiornamento maggio 2026: la comfort letter UE del 7 marzo 2025 non ha autorizzato queste specifiche misure (art. 18, commi 4 e 5). La Commissione ha avviato un’ulteriore interlocuzione con lo Stato italiano. Pertanto, l’effettiva entrata in vigore di queste agevolazioni rimane subordinata all’esito di future interlocuzioni con la Commissione Europea. Si raccomanda, in fase di pianificazione di operazioni di raccolta capitale, di non includere queste agevolazioni tra i benefici certi.
Imposta sulle Successioni e Donazioni
- I trasferimenti per successione o donazione a favore di Imprese Sociali, in quanto ETS, sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni se destinati al perseguimento delle finalità istituzionali (art. 82, c. 2 CTS).
6. Adempimenti Contabili e Bilancio Sociale
Le Imprese Sociali sono soggette a rigorosi obblighi contabili e di trasparenza:
- Scritture Contabili: devono tenere le scritture contabili previste per la loro forma giuridica (es. libro giornale, libro inventari per le società di capitali).
- Bilancio d’Esercizio: devono redigere il bilancio d’esercizio secondo le norme del codice civile, integrate dalle disposizioni specifiche del D.Lgs. 112/2017.
- Bilancio Sociale (Art. 9 D.Lgs. 112/2017): tutte le Imprese Sociali devono redigere e depositare presso il Registro delle Imprese (e pubblicare sul proprio sito internet) un documento di bilancio sociale, che dia conto del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e dell’impatto generato. Le linee guida per la redazione sono state definite con decreto ministeriale.
- Monitoraggio dell’Impatto Sociale: sono tenute a descrivere e monitorare l’impatto sociale delle proprie attività.
💡 Tool e checklist utili:
7. Conclusioni e Raccomandazioni
Il regime fiscale delle Imprese Sociali, finalmente operativo dal 2026 nelle sue componenti principali, è pensato per sostenere organizzazioni che coniugano l’efficienza imprenditoriale con il perseguimento di finalità di interesse generale. Punti chiave per una corretta gestione fiscale:
- Rispetto Rigoroso dei Requisiti: la qualifica di Impresa Sociale e le relative agevolazioni sono subordinate al mantenimento di tutti i requisiti previsti dal D.Lgs. 112/2017.
- Corretta Gestione degli Utili: la destinazione degli utili e degli avanzi di gestione è cruciale per beneficiare della detassazione IRES. Anche una distribuzione minima fa perdere il beneficio sulla quota distribuita.
- Trasparenza e Rendicontazione: il bilancio sociale e gli altri obblighi di trasparenza sono fondamentali per la credibilità e l’accountability.
- Pianificazione Fiscale: una corretta pianificazione è necessaria per ottimizzare il carico fiscale. Attenzione: le agevolazioni per gli investitori sono ancora sospese, non vanno comunicate come certe.
Data la complessità della normativa e le sue continue evoluzioni, è indispensabile avvalersi della consulenza di professionisti specializzati nel settore dell’imprenditoria sociale e del Terzo Settore.
💡 Costruisci il tuo statuto: se stai progettando una nuova realtà, dai un’occhiata ai Modelli di Statuto per Enti del Terzo Settore e alla Guida alle Attività di Interesse Generale (art. 5 CTS) per progettare l’oggetto sociale.
Riferimenti Normativi Essenziali (Riepilogo)
- Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale).
- Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore – CTS), per le disposizioni compatibili.
- DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR – Testo Unico Imposte sui Redditi).
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (Decreto IVA).
- Comfort letter della Commissione UE – DG Concorrenza, 7 marzo 2025.
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/2026 – Fiscalità delle imprese sociali.
- Linee guida ministeriali per la redazione del bilancio sociale delle imprese sociali.
FAQ Operative
La mia S.r.l. impresa sociale ha chiuso il 2025 in utile. Posso già applicare la detassazione? No. La Circolare AdE n. 1/2026 è esplicita: le nuove disposizioni si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Per chi ha esercizio solare, riguarda gli utili prodotti dal 2026 in avanti, da destinare entro il 2028. Sugli utili 2025 e precedenti vale il regime ordinario.
Se distribuisco anche solo 100 € di dividendo, perdo la detassazione su tutto l’utile? Solo sulla quota distribuita, ma occhio: la quota distribuita torna integralmente alla tassazione ordinaria. Resta detassata la parte reinvestita in riserva indivisibile o nell’attività statutaria. La pianificazione va fatta prima della delibera di destinazione utile.
Sono un’associazione: per diventare impresa sociale devo trasformarmi in società? No. L’impresa sociale può assumere qualsiasi forma giuridica privata: associazione, fondazione, società di capitali, di persone, cooperativa. La differenza pratica è che solo nella veste societaria è possibile distribuire dividendi (entro i limiti dell’art. 3, c. 3). Per associazioni e fondazioni il reinvestimento è del 100%.
Il bilancio sociale è obbligatorio anche per le micro-imprese sociali? Sì, per tutte le imprese sociali senza soglie dimensionali. Va depositato al Registro Imprese e pubblicato sul sito. La sua omissione può portare a contestazioni in sede di vigilanza ministeriale, fino alla perdita della qualifica.
📩 La parola a te
Dopo nove anni di attesa, il regime fiscale dell’impresa sociale è finalmente realtà. È il momento di rivedere statuti, ripianificare la destinazione degli utili e ottimizzare il carico fiscale.
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