La Fiscalità degli Enti Filantropici ETS

Questa guida si propone di analizzare in dettaglio il regime fiscale applicabile agli Enti Filantropici, con riferimento alle disposizioni del Codice del Terzo Settore, alle normative transitorie e alla prospettiva del nuovo assetto fiscale che entrerà pienamente in vigore il 1° gennaio 2026.

Introduzione

Gli Enti Filantropici rappresentano una specifica tipologia di Ente del Terzo Settore (ETS), introdotta e disciplinata dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017). La loro missione principale è l’erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale. Comprendere il loro particolare regime fiscale è essenziale per operare in conformità con la normativa e per massimizzare l’efficacia della loro azione.

Questa guida si propone di analizzare in dettaglio il regime fiscale applicabile agli Enti Filantropici, con riferimento alle disposizioni del Codice del Terzo Settore, alle normative transitorie e alla prospettiva del nuovo assetto fiscale che entrerà pienamente in vigore il 1° gennaio 2026.

A chi è destinata la guida

  • Amministratori, consiglieri, e responsabili di Enti Filantropici.
  • Professionisti (commercialisti, consulenti legali) che assistono tali enti.
  • Soggetti interessati a costituire un Ente Filantropico.
  • Donatori e sostenitori di Enti Filantropici.

1. Inquadramento Giuridico degli Enti Filantropici (Art. 37-39 CTS)

Gli Enti Filantropici sono definiti dall’art. 37 del CTS come enti costituiti in forma di associazione riconosciuta o di fondazione, al fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

Caratteristiche chiave:

  • Forma Giuridica: Possono essere costituiti solo come associazione riconosciuta o fondazione. Devono quindi ottenere la personalità giuridica.
  • Scopo Principale: Erogazione di risorse (denaro, beni, servizi, investimenti) per sostenere:
    • Persone svantaggiate (definite dall’art. 81, c. 2, lett. b) del TUIR, o altre categorie individuate dallo statuto).
    • Attività di interesse generale (elencate all’art. 5 CTS).
  • Patrimonio: Devono disporre di un patrimonio adeguato per il perseguimento delle loro finalità. Per le fondazioni, il patrimonio minimo è di 30.000 euro; per le associazioni riconosciute, la normativa regionale o statale può prevedere requisiti patrimoniali.
  • Gestione delle Risorse: Devono gestire le risorse raccolte in modo trasparente e coerente con le finalità statutarie, con obblighi di rendicontazione specifici.
  • Iscrizione al RUNTS: Devono iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella specifica sezione dedicata agli “Enti Filantropici”.

2. Regime Fiscale degli Enti Filantropici: Principi Generali

Come per gli altri ETS, il regime fiscale degli Enti Filantropici dipende dalla loro qualificazione come enti non commerciali o enti commerciali.

  • Enti Filantropici Non Commerciali: Sono quelli la cui attività erogativa e le eventuali altre attività di interesse generale sono svolte in via esclusiva o principale, e le eventuali attività diverse (art. 6 CTS) sono secondarie e strumentali. La stragrande maggioranza degli Enti Filantropici rientra in questa categoria.
  • Enti Filantropici Commerciali: Casistica rara, in cui l’attività d’impresa (non strettamente erogativa o di gestione patrimoniale finalizzata all’erogazione) risulti prevalente.

Questa guida si focalizza sugli Enti Filantropici non commerciali.

3. Imposte Dirette (IRES)

Il Titolo X del Codice del Terzo Settore (artt. 79-89), con piena operatività dal 1° gennaio 2026, definisce il quadro fiscale.

Enti Filantropici Non Commerciali

Attività Istituzionali (Non Commerciali):

  • De-commercializzazione (Art. 79 CTS): Le attività tipiche degli Enti Filantropici, ossia l’erogazione di denaro, beni o servizi a persone svantaggiate o a sostegno di attività di interesse generale, non sono considerate commerciali ai fini IRES, in quanto rappresentano l’attuazione delle finalità istituzionali.
  • Proventi da Patrimonio: I redditi derivanti dalla gestione del patrimonio (es. affitti, interessi, dividendi) destinato a sostenere l’attività erogativa sono tassati secondo le categorie reddituali di appartenenza (redditi fondiari, di capitale, diversi). Tuttavia, il CTS incentiva il reinvestimento di tali proventi nelle attività istituzionali.
  • Raccolta Fondi (Art. 7 CTS): Le attività di raccolta fondi, se svolte nel rispetto dei limiti e delle modalità previste (occasionali, pubbliche, ecc.), non sono considerate commerciali.
  • Contributi e Liberalità: I contributi, le sovvenzioni e le erogazioni liberali ricevute non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

Attività Commerciali (Svolte in modo non prevalente):

  • Se l’Ente Filantropico svolge attività commerciali diverse da quelle istituzionali (es. vendita di beni o servizi non strettamente connessa all’attività erogativa, gestione di attività produttive), i relativi proventi sono considerati reddito d’impresa.
  • Regime Forfetario (Art. 80 CTS): Gli Enti Filantropici non commerciali che svolgono attività d’impresa possono optare per un regime forfetario se i ricavi commerciali annui non superano 130.000 euro. Si applicano i coefficienti di redditività previsti per le specifiche attività commerciali svolte.
  • Regime Ordinario: In assenza di opzione per il forfetario o al superamento del limite, si applica il regime analitico di determinazione del reddito d’impresa.

Agevolazioni Specifiche IRES:

  • L’attività erogativa principale è intrinsecamente non commerciale.
  • Possibilità di beneficiare di deduzioni o crediti d’imposta per investimenti specifici, se previsti da normative di settore.

Periodo Transitorio (fino al 31 dicembre 2025 o data di operatività del Titolo X CTS)

Fino alla piena entrata in vigore del Titolo X:

  • Gli Enti Filantropici già costituiti e iscritti al RUNTS (o nei registri previgenti se qualificabili come ONLUS) applicano le disposizioni del TUIR per gli enti non commerciali (art. 143 ss.) o, se ONLUS, il D.Lgs. 460/97.
  • Per gli Enti Filantropici ONLUS, le attività istituzionali sono escluse da IRES.
  • Per gli altri, la natura commerciale o meno delle attività (diverse dall’erogazione pura) va valutata secondo i criteri del TUIR.

4. Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)

La disciplina IVA per gli ETS, inclusi gli Enti Filantropici, è in fase di riforma, con piena operatività prevista per il 1° gennaio 2026.

Nuovo Regime IVA per ETS (dal 2026):

  • Attività Erogativa: L’attività principale di erogazione di denaro, beni o servizi a titolo gratuito da parte degli Enti Filantropici è generalmente fuori dal campo di applicazione dell’IVA, in quanto non configura una prestazione di servizi a titolo oneroso.
  • Acquisto di Beni e Servizi da Erogare: L’IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi destinati ad essere erogati gratuitamente potrebbe non essere detraibile, salvo specifiche disposizioni.
  • Attività Commerciali Eventuali: Se l’Ente Filantropico svolge attività commerciali (es. vendita di beni, prestazioni di servizi dietro corrispettivo specifico), queste saranno imponibili IVA secondo le regole ordinarie, a meno che non rientrino in specifiche esenzioni (previste dal nuovo art. 10 DPR 633/72).
  • Opzione per la Dispensa dagli Adempimenti (Art. 36-bis DPR 633/72): Applicabile se l’ente svolge prevalentemente operazioni esenti e ha un volume d’affari annuo non superiore a 85.000 euro.

Periodo Transitorio IVA:

  • Enti Filantropici ONLUS: Continuano a beneficiare del regime IVA agevolato del D.Lgs. 460/97.
  • Altri Enti Filantropici: L’attività erogativa gratuita è fuori campo IVA. Eventuali attività commerciali seguono le regole ordinarie.

5. Altre Imposte e Agevolazioni

Imposta di Registro, Ipotecaria e Catastale

  • Atti Costitutivi e Modifiche Statutarie: Imposta di registro in misura fissa (art. 82, c. 3 CTS).
  • Trasferimenti Immobiliari e Successioni/Donazioni: Esenzione da imposta di registro, ipotecaria e catastale per trasferimenti gratuiti e successioni/donazioni a favore di Enti Filantropici (non commerciali), a condizione che i beni siano direttamente utilizzati per le attività istituzionali (art. 82, c. 1 e 2 CTS).

Imposta Municipale Propria (IMU)

  • Esenzione IMU: Applicabile agli immobili posseduti e utilizzati dagli Enti Filantropici non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali (erogative, di supporto a categorie svantaggiate, ecc.), secondo i criteri generali previsti per gli enti non commerciali (art. 7, c. 1, lett. i), D.Lgs. 504/92; art. 1, c. 759, L. 160/2019).

Tributi Locali Minori (TARI)

  • Generalmente dovuta, salvo specifiche riduzioni o esenzioni comunali.

Erogazioni Liberali (per i Donatori)

  • Le donazioni a favore degli Enti Filantropici (non commerciali) consentono ai donatori (persone fisiche e imprese) di beneficiare delle detrazioni d’imposta o deduzioni dal reddito imponibile previste dall’art. 83 CTS, alle stesse condizioni degli altri ETS non commerciali.

6. Adempimenti Contabili e Obblighi di Trasparenza

Gli Enti Filantropici sono soggetti a rigorosi obblighi di rendicontazione e trasparenza, data la loro funzione fiduciaria nella gestione di patrimoni destinati a scopi sociali.

  • Scritture Contabili: Devono tenere scritture contabili che rappresentino in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.
  • Bilancio d’Esercizio (Art. 13 CTS): Redazione del bilancio secondo gli schemi ministeriali, con particolare attenzione alla rendicontazione delle erogazioni effettuate e dei fondi gestiti.
  • Bilancio Sociale (Art. 14 CTS): Obbligatorio per gli Enti Filantropici con ricavi/rendite/proventi superiori a 1 milione di euro. Per gli altri è facoltativo ma fortemente raccomandato per la trasparenza verso i donatori e la comunità.
  • Relazione sull’Attività Erogativa: Lo statuto o l’organo di amministrazione può prevedere una specifica relazione periodica sull’attività erogativa, i beneficiari e l’impatto sociale.
  • Pubblicazione nel RUNTS: Deposito del bilancio e degli altri documenti obbligatori.
  • Trasparenza Erogazioni Pubbliche: Obblighi previsti dalla Legge 124/2017.

7. Conclusioni e Raccomandazioni

Gli Enti Filantropici svolgono un ruolo cruciale nel sistema del Terzo Settore, canalizzando risorse verso chi ne ha più bisogno e a sostegno di cause meritevoli. La loro gestione fiscale richiede:

  1. Attenta Configurazione Statutaria: Per definire chiaramente le finalità erogative e la natura non commerciale.
  2. Trasparenza Assoluta: Nella gestione dei fondi e nella rendicontazione delle erogazioni.
  3. Corretta Applicazione dei Regimi Fiscali: Sia per le imposte dirette che per l’IVA, monitorando l’evoluzione normativa.
  4. Valorizzazione delle Agevolazioni: Per massimizzare le risorse da destinare alle finalità istituzionali e incentivare le donazioni.

La consulenza di professionisti esperti è indispensabile per navigare la complessità normativa e assicurare una gestione efficace e conforme.

Riferimenti Normativi Essenziali (Riepilogo)

  • Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore – CTS), in particolare Artt. 37-39 (Enti Filantropici) e Titolo X (Regime fiscale).
  • DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
  • DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (Decreto IVA).
  • Circolari e Risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Alessio Cipollone
Alessio Cipollone

Sono un dottore commercialista appassionato di nuove tecnologie ed offro consulenza a liberi professionisti, imprenditori e società. Il mio lavoro non consiste solo nel gestire la contabilità e redigere le dichiarazioni dei redditi ma soprattutto prestare assistenza e fornire una soluzione ai problemi e ai dubbi che possono sorgere nell’amministrazione di un'azienda. Il mio intento è quello di aiutare coloro che vogliono intraprendere nuove attività imprenditoriali con entusiasmo e passione, la stessa che dedico al mio lavoro.

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