Introduzione
Descrizione generale dell’argomento
L’Imposta sul Reddito delle Società (IRES) rappresenta uno degli aspetti fiscali più rilevanti per gli Enti del Terzo Settore (ETS). Questa guida offre un’analisi completa dell’applicazione dell’IRES agli ETS, esaminando la determinazione della base imponibile, le aliquote applicabili, le agevolazioni specifiche e gli adempimenti dichiarativi.
La Riforma del Terzo Settore ha introdotto significative novità in materia di imposizione diretta, con un sistema articolato che tiene conto della natura non commerciale degli ETS e delle loro peculiarità operative. Il Codice del Terzo Settore (CTS) prevede un regime fiscale specifico, che si affianca e in parte sostituisce quello generale previsto dal TUIR per gli enti non commerciali. Dal 1° gennaio 2026 questo regime è pienamente operativo e i chiarimenti applicativi sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026.
La corretta applicazione della disciplina IRES è fondamentale per ottimizzare il carico fiscale, garantire la conformità normativa e preservare le risorse da destinare alle finalità istituzionali dell’ente.
Importanza e rilevanza per gli enti del Terzo Settore
La comprensione della disciplina IRES è essenziale per gli ETS per molteplici ragioni:
- Ottimizzazione fiscale: una corretta pianificazione consente di ridurre legittimamente il carico fiscale.
- Conformità normativa: garantisce il rispetto degli obblighi fiscali evitando sanzioni e contestazioni.
- Pianificazione finanziaria: permette di prevedere con maggiore accuratezza l’impatto fiscale sulle risorse dell’ente.
- Accesso alle agevolazioni: consente di beneficiare delle numerose agevolazioni previste per gli ETS.
- Sostenibilità economica: un’efficiente gestione fiscale contribuisce alla sostenibilità complessiva dell’ente.
- Trasparenza verso stakeholder: una corretta gestione fiscale rafforza la credibilità verso donatori e finanziatori.
A chi è destinata la guida
Questa guida è rivolta a:
- Amministratori e dirigenti di enti del Terzo Settore.
- Tesorieri e responsabili amministrativi degli ETS.
- Commercialisti e consulenti fiscali specializzati nel non profit.
- Responsabili della pianificazione finanziaria delle organizzazioni non profit.
- Professionisti che operano nel settore del Terzo Settore.
- Studiosi e ricercatori interessati agli aspetti fiscali del non profit.
- Funzionari pubblici che si occupano di controlli e verifiche sugli ETS.
Come utilizzare la guida
Per un utilizzo ottimale di questa guida:
- Inizia dalla panoramica generale sulla disciplina IRES per gli ETS.
- Approfondisci le sezioni specifiche relative alla tua tipologia di ente e alle attività svolte.
- Consulta gli esempi pratici per verificare l’applicazione concreta dei principi esposti.
- Utilizza le checklist per verificare la corretta applicazione della normativa.
- Implementa gli strumenti operativi suggeriti per ottimizzare la gestione fiscale.
- Verifica periodicamente l’aggiornamento della guida per eventuali novità normative.
La guida è strutturata per consentire sia una lettura completa e sequenziale, sia una consultazione mirata di specifici argomenti di interesse.
💡 Tool consigliato: prima di addentrarti nella disciplina IRES, è fondamentale capire se il tuo ente è qualificato come “non commerciale”. Usa il Test di Non Commercialità per gli ETS, che ti aiuta a fare i conti con i criteri dell’art. 79 CTS.
Quadro Normativo
Riferimenti legislativi principali
Il quadro normativo relativo all’IRES per gli ETS si basa principalmente su:
- D.P.R. 917/1986 (TUIR), in particolare:
- Art. 73: soggetti passivi.
- Art. 75: base imponibile.
- Artt. 76-142: determinazione della base imponibile.
- Artt. 143-149: enti non commerciali residenti.
- D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), in particolare:
- Art. 79: disposizioni in materia di imposte sui redditi, con i criteri di qualificazione delle attività e dell’ente.
- Art. 80: regime forfetario degli ETS non commerciali.
- Artt. 82-83: imposte indirette e detrazioni per erogazioni liberali (con riflessi indiretti sull’IRES).
- Artt. 84-85: regime fiscale di favore per ODV, APS, enti filantropici e SMS.
- Art. 86: regime forfetario specifico per ODV e APS.
- Art. 87: obblighi contabili.
- Art. 89: coordinamento normativo.
- D.Lgs. 112/2017 (Riforma dell’impresa sociale), art. 18: misure fiscali per le imprese sociali, inclusa la detassazione degli utili reinvestiti operativa dal 2026.
- D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186: decreto correttivo del CTS, che ha rifinito il Titolo X prima dell’entrata in vigore.
- Legge 398/1991: regime forfetario per associazioni sportive dilettantistiche. Per gli ETS non è più applicabile, sopravvive solo per ASD/SSD che non si iscrivono al RUNTS.
Decreti attuativi e regolamenti
- D.M. 56/2023: attività non commerciali ex art. 79, comma 2.
- D.M. 107/2021: criteri e limiti delle attività diverse (art. 6 CTS).
- D.M. 39/2020: modelli di bilancio degli ETS.
Circolari e prassi amministrativa
L’interpretazione ufficiale della normativa è fornita da:
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19 febbraio 2026: documento di prassi organico sulla fiscalità degli ETS, oggi il riferimento operativo principale.
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 19/E del 2023: chiarimenti precedenti, utili per inquadramento storico.
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 18/2018: regime fiscale ODV.
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 12/E del 2009: determinazione del reddito degli enti non commerciali.
Giurisprudenza rilevante
Alcune sentenze hanno contribuito a chiarire aspetti controversi:
- Cassazione n. 23329/2023: criteri per la qualifica di ente non commerciale.
- Cassazione n. 15492/2022: onere della prova nella contestazione della qualifica di ente non commerciale.
- Cassazione n. 4657/2021: prevalenza dell’attività commerciale.
- Cassazione n. 22578/2019: requisiti formali e sostanziali per la qualifica di ente non commerciale.
Aspetti Teorici
Definizioni e concetti chiave
IRES
L’Imposta sul Reddito delle Società è un’imposta diretta, personale e proporzionale che colpisce il reddito complessivo netto dei soggetti passivi, tra cui gli enti non commerciali e gli ETS. L’aliquota ordinaria è del 24%.
Soggetti passivi
Ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. c) del TUIR, sono soggetti passivi IRES gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale.
Per gli ETS, l’iscrizione al RUNTS è la condizione necessaria per accedere al regime fiscale del Titolo X CTS. La qualifica di “non commerciale” o “commerciale” dipende dai criteri specifici dell’art. 79 CTS, non più dai criteri ordinari del TUIR.
Base imponibile
Per gli enti non commerciali, la base imponibile IRES è costituita dalla somma dei redditi fondiari, di capitale, d’impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva. Le imposte sul reddito non concorrono alla formazione del reddito imponibile dell’ente (è stato eliminato il classico effetto “imposta su imposta”).
Reddito complessivo
Il reddito complessivo degli enti non commerciali è determinato secondo le disposizioni dell’art. 143 del TUIR, integrate dalle regole specifiche degli artt. 79 e seguenti del CTS per gli ETS.
Attività commerciale e non commerciale
La distinzione tra attività commerciale e non commerciale è fondamentale per la determinazione della base imponibile. Per gli ETS, dal 2026, vale un criterio specifico:
- Attività non commerciale ai sensi dell’art. 79 CTS: attività di interesse generale (art. 5 CTS) svolta gratuitamente o dietro corrispettivi che non superano i costi effettivi (con tolleranza del 6% per non più di tre periodi d’imposta consecutivi, art. 79 c. 2-bis).
- Attività commerciale: attività che non rientra nei criteri di non commercialità dell’art. 79 o è qualificata come commerciale per natura.
Regimi forfetari
I regimi forfetari sono sistemi semplificati di determinazione del reddito imponibile che prevedono l’applicazione di coefficienti di redditività ai ricavi, senza considerare analiticamente i costi effettivamente sostenuti.
Principi generali
Tassazione per categorie di reddito
Gli enti non commerciali sono tassati secondo il principio della tassazione per categorie di reddito (fondiari, di capitale, d’impresa, diversi), a differenza degli enti commerciali che sono tassati unitariamente sul reddito d’impresa.
Verifica su due livelli
Per gli ETS, la Circolare 1/E/2026 ha chiarito che la qualificazione fiscale opera su due livelli sequenziali:
- Primo livello (art. 79, c. 2, 2-bis, 3 e 4 CTS): si verifica attività per attività se è commerciale o non commerciale, attraverso il test costi/ricavi con la tolleranza del 6% e il meccanismo triennale.
- Secondo livello (art. 79, c. 5 e 5-bis CTS): si verifica la qualifica complessiva dell’ente, raffrontando il totale dei proventi commerciali con il totale delle entrate non commerciali.
L’ETS assume natura “commerciale” complessiva quando, nello stesso periodo d’imposta, i proventi delle attività in forma d’impresa e delle attività diverse superano le entrate non commerciali.
Principio di cassa e competenza
La determinazione dei redditi segue regole diverse a seconda della categoria:
- Redditi fondiari: principio di competenza.
- Redditi di capitale: principio di cassa.
- Redditi d’impresa: principio di competenza.
- Redditi diversi: principio di cassa o competenza a seconda della tipologia.
Principio di inerenza
I costi sono deducibili solo se inerenti all’attività da cui derivano i ricavi imponibili. Per gli enti non commerciali, questo principio si applica principalmente ai redditi d’impresa.
Principio di competenza territoriale
Sono soggetti a tassazione in Italia i redditi ovunque prodotti dagli enti residenti, salvo quanto previsto dalle convenzioni contro le doppie imposizioni.
Principio di non distribuzione degli utili
Gli ETS devono destinare eventuali utili o avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio. Il divieto di distribuzione si riflette anche nel trattamento fiscale: la sua violazione comporta la perdita della qualifica di ETS non commerciale e l’applicazione delle regole ordinarie.
Evoluzione normativa
Prima della Riforma del Terzo Settore
- Tassazione degli enti non commerciali secondo le regole generali del TUIR.
- Regime agevolato per le ONLUS (art. 150 TUIR, abrogato).
- Regimi specifici per ODV e APS.
- Regime forfetario ex art. 145 TUIR per enti non commerciali minori.
Con la Riforma del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017)
- Introduzione di criteri specifici di non commercialità per gli ETS (art. 79 CTS).
- Nuovo regime forfetario ex art. 80 CTS per tutti gli ETS non commerciali con attività commerciali.
- Regime forfetario ex art. 86 CTS specifico per ODV e APS.
- Coordinamento con i regimi preesistenti.
Con la piena entrata in vigore del Titolo X (dal 1° gennaio 2026)
- Le disposizioni del Titolo X (artt. 79-89) sono pienamente operative.
- Il regime ONLUS è stato abrogato e l’Anagrafe ONLUS soppressa.
- Per le imprese sociali, è diventata operativa la detassazione degli utili reinvestiti ex art. 18 D.Lgs. 112/2017 (limitatamente ai commi 2 e 3).
- La Circolare Agenzia Entrate n. 1/E del 19 febbraio 2026 ha fornito i chiarimenti applicativi organici.
Interpretazioni ufficiali
Circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026
- Criteri di non commercialità specifici per gli ETS (art. 79).
- Meccanismo della tolleranza del 6% e del triennio.
- Modalità di determinazione della base imponibile.
- Operatività dei regimi forfetari (artt. 80 e 86).
- Regime di maggior favore per ODV, APS, enti filantropici e SMS (artt. 84-85).
- Esenzione redditi immobiliari destinati ad attività non commerciali.
- Coordinamento tra disciplina TUIR e disciplina CTS.
Circolare n. 12/E del 2009
- Determinazione del reddito degli enti non commerciali.
- Criteri di deducibilità dei costi.
- Gestione delle perdite fiscali.
Aspetti Pratici
Determinazione della base imponibile
Regole generali per gli ETS non commerciali
Per gli ETS qualificati come non commerciali, la base imponibile IRES è determinata sommando le seguenti categorie di reddito (al netto delle attività che rientrano nella decommercializzazione dell’art. 79 CTS o nell’esenzione degli artt. 84-85):
- Redditi fondiari:
- Redditi dei terreni (dominicale e agrario).
- Redditi dei fabbricati.
- Determinati secondo le regole ordinarie del TUIR.
- Per ODV, APS ed enti filantropici, i redditi degli immobili destinati esclusivamente ad attività non commerciali sono esenti (artt. 84-85 CTS).
- Redditi di capitale:
- Interessi, dividendi, proventi da partecipazioni.
- Generalmente soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o imposta sostitutiva (e quindi non confluiscono nella base IRES).
- I proventi che invece concorrono al reddito complessivo seguono il principio di cassa.
- Redditi diversi:
- Plusvalenze patrimoniali occasionali, redditi da attività non abituali, ecc.
- Redditi d’impresa:
- Derivanti dalle attività commerciali eventualmente svolte.
- Determinati analiticamente o con il regime forfetario opzionale.
Le attività non commerciali ex art. 79 CTS
Le attività di interesse generale (art. 5 CTS) si considerano non commerciali quando sono svolte:
- Gratuitamente, oppure
- Dietro corrispettivi che non superano i costi effettivi.
È prevista una tolleranza del 6%: l’attività resta non commerciale anche se i ricavi superano i costi fino al 6%, ma per non più di tre periodi d’imposta consecutivi. Al quarto periodo d’imposta deve necessariamente esserci un avanzo zero o negativo, altrimenti l’attività diventa commerciale a prescindere dall’entità dello scostamento.
Sono inoltre considerate non commerciali, indipendentemente dal rapporto costi/ricavi:
- Le raccolte fondi occasionali (art. 7 CTS).
- I contributi e gli apporti erogati da amministrazioni pubbliche per attività di interesse generale.
- Le erogazioni liberali ricevute.
Le attività commerciali e i regimi di tassazione disponibili
Sulle attività commerciali eventualmente svolte da un ETS non commerciale, è possibile scegliere tra tre strade.
Regime ordinario (analitico)
Determinazione del reddito d’impresa per differenza tra ricavi e costi inerenti, secondo le regole degli artt. 55 e seguenti del TUIR. È il regime “di default” per chi non opta diversamente o non rientra nei requisiti dei regimi forfetari.
Regime forfetario generale (art. 80 CTS)
- Disponibile per tutti gli ETS non commerciali che svolgono attività commerciali.
- Non ha una soglia massima di ricavi: funziona con coefficienti di redditività a scaglioni.
- Coefficienti per le prestazioni di servizi: 7% fino a 130.000 €, 10% da 130.001 a 300.000 €, 17% oltre 300.000 €.
- Coefficienti per le altre attività: 5% fino a 130.000 €, 7% da 130.001 a 300.000 €, 14% oltre 300.000 €.
- Possono accedervi anche enti in contabilità ordinaria.
- L’opzione è triennale e va comunicata in dichiarazione.
Esempio: un’associazione ETS svolge un’attività commerciale di prestazioni di servizi con ricavi annui di 50.000 euro. Nel regime forfetario art. 80, il reddito imponibile è 50.000 × 7% = 3.500 euro. L’IRES dovuta è 3.500 × 24% = 840 euro.
Regime forfetario per ODV e APS (art. 86 CTS)
- Riservato a ODV e APS iscritte al RUNTS.
- Soglia di accesso: ricavi commerciali dell’anno precedente non superiori a 85.000 euro (la soglia è stata ridotta dal D.Lgs. 186/2025, in recepimento della Direttiva UE 2020/285).
- Coefficienti di redditività: 1% per le ODV, 3% per le APS.
- Comporta significative semplificazioni IVA (esonero da versamento, dichiarazione e tenuta dei registri, fermo l’obbligo di numerare e conservare le fatture di acquisto).
- L’opzione si comunica nella dichiarazione annuale o in quella di inizio attività e non è soggetta al vincolo triennale.
Esempio: un’ODV svolge un’attività commerciale con ricavi annui di 60.000 euro. Nel regime forfetario art. 86, il reddito imponibile è 60.000 × 1% = 600 euro. L’IRES dovuta è 600 × 24% = 144 euro. Notevole la differenza rispetto all’art. 80, dove sarebbe stata di 1.008 euro (60.000 × 7% × 24%).
Regimi di maggior favore per ODV, APS, Enti Filantropici e SMS (artt. 84-85 CTS)
Le Organizzazioni di Volontariato e le APS iscritte al RUNTS beneficiano di agevolazioni aggiuntive rispetto alle previsioni generali dell’art. 79:
- Per le ODV: art. 84 CTS prevede una decommercializzazione strutturale di determinate attività svolte senza l’impiego di mezzi organizzati per fini concorrenziali. L’agevolazione è estesa anche agli enti filantropici per effetto dell’art. 79 c. 2-bis.
- Per le APS: art. 85 CTS prevede regole analoghe e l’esenzione dei redditi degli immobili destinati ad attività istituzionali non commerciali.
- Quote e contributi corrisposti alle APS non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti.
Aliquote e calcolo dell’IRES
- Aliquota ordinaria: 24%.
- Su questa aliquota possono essere previste aliquote agevolate o premiali in via temporanea (per esempio, per il periodo d’imposta 2025 è stata prevista un’aliquota IRES premiale ridotta al 20% al ricorrere di specifiche condizioni).
- Per gli ETS non commerciali, l’IRES si applica solo sulla parte di reddito imponibile (attività commerciali non rientranti nelle decommercializzazioni e redditi fondiari/di capitale/diversi non esenti).
Adempimenti dichiarativi
Gli ETS non commerciali presentano il Modello REDDITI ENC annualmente, che include:
- Quadro RA: redditi dei terreni.
- Quadro RB: redditi dei fabbricati.
- Quadro RF/RG: redditi d’impresa (analitico o semplificato).
- Quadro RC: regime forfetario art. 80 CTS.
- Quadro RN: determinazione dell’imposta.
- Quadro RL: redditi di capitale e diversi.
Versamenti:
- Saldo IRES: entro il 30 giugno dell’anno successivo (con possibilità di rateizzazione).
- Acconto IRES: in due rate (acconto del 40% entro il 30 giugno e il restante 60% entro il 30 novembre).
La contabilità separata
Per gli ETS che svolgono sia attività non commerciali sia attività commerciali, è obbligatoria la contabilità separata (art. 87 CTS). Tuttavia, per gli enti di minori dimensioni (con proventi complessivi inferiori a 300.000 euro), la Circolare 1/E del 2026 ha ammesso la possibilità di valutare la non commercialità in modo unitario, semplificando la tenuta della contabilità.
💡 Tool e guide consigliate:
Conclusioni e Raccomandazioni
L’IRES per gli ETS è il cuore della fiscalità del Terzo Settore, e dal 2026 è finalmente uscita dalla fase transitoria. I punti da fissare per gestirla bene:
- Verifica la qualificazione dell’ente: non commerciale o commerciale? Da questa scelta dipende tutto. Il test del 6% dell’art. 79 e quello complessivo dell’art. 79 c. 5 sono la bussola.
- Conosci i tre regimi per la parte commerciale: analitico ordinario, forfetario generale (art. 80), forfetario per ODV/APS (art. 86). Una simulazione comparativa annuale è quasi sempre l’investimento di tempo migliore.
- Attenzione alla soglia degli 85.000 euro per l’art. 86: chi supera la soglia perde l’accesso al regime “leggero” delle ODV e APS, e può ripiegare sull’art. 80.
- Sfrutta le decommercializzazioni: art. 79 (generali), artt. 84-85 (specifiche per ODV, APS, enti filantropici, SMS). Possono ridurre sensibilmente la base imponibile.
- Cura la documentazione: contabilità separata (o unitaria con motivazione, sotto i 300.000 euro), delibere, bilancio sociale dove obbligatorio. Sono la prima linea di difesa in caso di controllo.
Riferimenti Normativi Essenziali (Riepilogo)
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), in particolare artt. 55, 73, 143-149.
- D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), in particolare artt. 5, 79-89.
- D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 (Riforma dell’impresa sociale), art. 18.
- D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186 — Correttivo CTS.
- D.M. 56/2023 — Attività non commerciali ex art. 79 c. 2.
- D.M. 107/2021 — Attività diverse (art. 6 CTS).
- D.M. 39/2020 — Modelli di bilancio ETS.
- Direttiva UE 2020/285 — Recepita per la soglia 85.000 € art. 86.
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19 febbraio 2026 — Fiscalità ETS.
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 12/E del 2009 — Determinazione reddito enti non commerciali.
FAQ Operative
La nostra associazione ETS ha sia attività istituzionali non commerciali sia un piccolo bar interno aperto solo ai soci. Come calcoliamo l’IRES? Sull’attività istituzionale, se è svolta gratuitamente o dietro corrispettivi che non superano i costi (con la tolleranza del 6%), non c’è IRES da pagare. Sull’attività del bar, occorre valutarne la natura: se è rivolta esclusivamente ai soci e i prezzi sono allineati ai costi, può rientrare nella decommercializzazione per le APS o per gli ETS (art. 79 c. 6 CTS); se invece c’è apertura al pubblico esterno o prezzi di mercato, è attività commerciale a tutti gli effetti. In quest’ultimo caso, sui ricavi del bar potete scegliere il regime forfetario art. 80 (con coefficiente 5%-14% a seconda dei ricavi), oppure analitico ordinario. Tenete una contabilità separata del bar: è il presupposto per qualsiasi scelta.
Siamo una ODV con 70.000 euro di ricavi commerciali da una piccola attività di vendita di gadget. Possiamo usare il forfetario al 1%? Sì, siete pienamente nei requisiti dell’art. 86: la soglia è 85.000 euro e voi siete sotto. Con il coefficiente dell’1%, il reddito imponibile sarà 700 euro e l’IRES dovuta 168 euro. Per una ODV è il regime più conveniente in assoluto. Se nei prossimi anni i ricavi commerciali dovessero salire sopra gli 85.000 euro, dovrete passare al forfetario generale dell’art. 80 (coefficiente 5% sulle “altre attività” fino a 130.000 euro) o al regime analitico. Fate una simulazione comparativa prima di lasciar crescere troppo l’attività commerciale: la differenza di IRES può essere consistente.
Cosa significa concretamente il “test triennale” con tolleranza del 6%? Significa che la vostra attività di interesse generale, se chiude con un avanzo (ricavi superiori ai costi) entro il 6%, resta qualificata come non commerciale per quel periodo d’imposta. Ma questa “tolleranza” non è infinita: dopo tre periodi d’imposta consecutivi in cui registrate un avanzo entro il 6%, il quarto periodo deve necessariamente chiudere senza avanzo (ricavi pari o inferiori ai costi). Se anche al quarto anno c’è un avanzo, di qualsiasi entità, l’attività diventa commerciale. La Circolare 1/E del 2026 ha fatto un esempio molto chiaro: il meccanismo serve a tollerare oscillazioni transitorie, non a giustificare avanzi strutturali. Tenete sotto controllo costi e ricavi delle vostre attività non in dichiarazione, ma in tempo reale durante l’anno.
La nostra fondazione ETS ha redditi fondiari da alcuni immobili di proprietà. Vanno tassati IRES? Dipende dalla destinazione degli immobili e dalla natura della vostra fondazione. Se gli immobili sono destinati esclusivamente alle attività istituzionali non commerciali e la fondazione è qualificata come “non commerciale” ai sensi dell’art. 79 CTS, può applicarsi l’esenzione prevista dagli artt. 84-85 CTS (per le fondazioni che operano come ODV, APS o enti filantropici) o le specifiche disposizioni sui redditi immobiliari degli ETS. La Circolare 1/E/2026 ha chiarito che l’esenzione si estende anche ai redditi catastali degli immobili strumentali e ai redditi da locazione, a condizione che gli immobili non siano gestiti “in forma d’impresa” (contesto produttivo). Per una fondazione “ETS generico” che non rientra nei regimi degli artt. 84-85, vale comunque la regola che i redditi destinati al patrimonio finalizzato all’attività istituzionale possono beneficiare di trattamenti agevolati: è un’area dove la verifica caso per caso con il commercialista è particolarmente importante.
📩 La parola a te
Capire l’IRES degli ETS significa capire la sostanza fiscale del Terzo Settore italiano. È la materia in cui si misura davvero la differenza tra un’organizzazione “non commerciale” e un’impresa qualunque, e dove la scelta del regime giusto può tradursi in centinaia o migliaia di euro di risparmio ogni anno, soldi che restano dentro l’ente e finiscono dritti nelle attività istituzionali.
- Avete fatto la simulazione comparativa tra regime ordinario, art. 80 e art. 86 per la vostra parte commerciale?
- State affrontando il primo bilancio in regime “art. 79 pieno” e avete dubbi su come trattare l’avanzo entro il 6%?
- Siete una fondazione con patrimonio immobiliare e volete capire fino a che punto l’esenzione sui redditi degli immobili vi copre?
Raccontate nei commenti il vostro caso, anche con i numeri concreti se vi va: capire come ragiona un altro tesoriere, di fronte a un’attività commerciale marginale o a un avanzo tollerato, è di solito molto più utile della teoria. Per gli enti che si stanno avvicinando per la prima volta a una dichiarazione redditi “vera” dopo anni di ONLUS o di vecchie regole, il consiglio operativo è uno solo: fate una simulazione fiscale prima di chiudere il bilancio, non dopo. Una scelta di regime ben ponderata può cambiare di molto il risultato dell’anno, ma serve farla mentre i conti si possono ancora orientare, non quando ormai sono fotografati.