Guida all’inquadramento fiscale degli ETS

La fiscalità degli enti non commerciali rappresenta un ambito fondamentale per comprendere il trattamento tributario degli Enti del Terzo Settore (ETS).

Introduzione

Descrizione generale dell’argomento

L’inquadramento fiscale degli Enti del Terzo Settore (ETS) rappresenta uno degli aspetti più complessi e rilevanti della Riforma introdotta dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore). Questa guida offre una panoramica completa sulla qualificazione fiscale degli enti e sulle attività commerciali e non commerciali, analizzando i criteri di distinzione, le conseguenze fiscali e le opportunità di ottimizzazione.

La corretta qualificazione fiscale di un ente e delle sue attività è fondamentale per determinare il regime fiscale applicabile, le agevolazioni fruibili e gli adempimenti da rispettare. Il Codice del Terzo Settore ha introdotto una disciplina fiscale specifica per gli ETS, che si affianca e in parte sostituisce quella generale prevista per gli enti non commerciali dal TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

Aggiornamento 2026: il quadro è ora a regime. Dopo la comfort letter della Commissione UE del 7 marzo 2025, il legislatore ha reso operativo il Titolo X del CTS a partire dal 1° gennaio 2026. La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19 febbraio 2026 ha fornito il primo documento di prassi organico, una guida di 103 pagine che chiarisce iscrizione al RUNTS, criteri di non commercialità, regimi forfetari e coordinamento con la disciplina IVA. Questa guida è aggiornata a quel quadro.

Importanza e rilevanza per gli enti del Terzo Settore

Un corretto inquadramento fiscale è essenziale per molteplici ragioni:

  • Ottimizzazione fiscale: consente di scegliere il regime fiscale più vantaggioso in base alle caratteristiche dell’ente e alle attività svolte.
  • Conformità normativa: permette di rispettare gli obblighi fiscali evitando sanzioni e contestazioni.
  • Pianificazione strategica: fornisce elementi fondamentali per le decisioni relative alle attività da svolgere e alle modalità operative.
  • Accesso alle agevolazioni: determina la possibilità di beneficiare delle numerose agevolazioni fiscali previste per gli ETS.
  • Sostenibilità economica: influisce significativamente sul carico fiscale complessivo e quindi sulla sostenibilità dell’ente.
  • Trasparenza verso stakeholder: garantisce chiarezza nei confronti di donatori, finanziatori e pubblica amministrazione.

La Riforma del Terzo Settore ha introdotto importanti novità in materia fiscale, oggi finalmente uscite dalla fase transitoria.

A chi è destinata la guida

Questa guida è rivolta a:

  • Amministratori e dirigenti di enti del Terzo Settore.
  • Fondatori di nuovi enti che intendono acquisire la qualifica di ETS.
  • Commercialisti e consulenti fiscali che assistono enti non profit.
  • Responsabili amministrativi di organizzazioni del Terzo Settore.
  • Professionisti che operano nel settore non profit.
  • Studiosi e ricercatori interessati agli aspetti fiscali del Terzo Settore.
  • Funzionari pubblici che si occupano di controlli e verifiche sugli ETS.

Come utilizzare la guida

Per un utilizzo ottimale di questa guida:

  1. Inizia dalla panoramica generale per comprendere i principi fondamentali dell’inquadramento fiscale.
  2. Approfondisci le sezioni specifiche relative alla tua tipologia di ente e alle attività svolte.
  3. Consulta gli esempi pratici per verificare l’applicazione concreta dei principi esposti.
  4. Utilizza le checklist per verificare la corretta qualificazione del tuo ente.
  5. Riferisciti ai modelli per implementare correttamente gli adempimenti richiesti.
  6. Verifica periodicamente l’aggiornamento della guida per eventuali novità normative.

La guida è strutturata per consentire sia una lettura completa e sequenziale, sia una consultazione mirata di specifici argomenti di interesse.

💡 Tool consigliato: se stai valutando quale forma associativa scegliere per il tuo ente, parti dalla Procedura Guidata Scelta Forma Associativa. Per fare il punto sulla regolarità complessiva, la Checklist Operativa ETS 2026 ti dà la lista degli adempimenti aggiornata.

Quadro Normativo

Riferimenti legislativi principali

Il quadro normativo relativo all’inquadramento fiscale degli ETS si basa principalmente su:

  • D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), in particolare:
    • Titolo X (artt. 79-89): regime fiscale degli ETS.
    • Art. 79: disposizioni in materia di imposte sui redditi.
    • Art. 80: regime forfetario degli ETS non commerciali.
    • Art. 81: Social Bonus.
    • Art. 82: disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali.
    • Art. 83: detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali.
    • Artt. 84-85: disposizioni specifiche per ODV, APS, enti filantropici e Società di Mutuo Soccorso.
    • Art. 86: regime forfetario per ODV e APS.
    • Art. 87: obblighi contabili.
    • Artt. 88-89: controlli e coordinamento normativo.
  • D.P.R. 917/1986 (TUIR), in particolare:
    • Art. 73: soggetti passivi.
    • Artt. 143-149: enti non commerciali residenti.
    • Art. 150: disciplina ONLUS (di interesse storico, abrogata).
  • D.Lgs. 112/2017 (Riforma dell’impresa sociale), in particolare:
    • Art. 18: misure fiscali e di sostegno economico.
  • D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186 (decreto correttivo del CTS), che ha rifinito il Titolo X prima dell’entrata in vigore.

Decreti attuativi e regolamenti

Numerosi decreti attuativi hanno completato il quadro normativo:

  • D.M. 107/2021: criteri e limiti delle attività diverse (art. 6 CTS).
  • D.M. 56/2023: attività non commerciali ex art. 79, comma 2.
  • D.M. 13 febbraio 2023: modalità attuative del social bonus.
  • D.M. 39/2020: modelli di bilancio degli ETS.
  • D.M. 4 luglio 2019: erogazioni liberali agli ETS.
  • D.M. 30 gennaio 2023: erogazioni liberali in natura.

Circolari e prassi amministrativa

L’interpretazione ufficiale della normativa è fornita da:

  • Circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026 dell’Agenzia delle Entrate: documento organico di 103 pagine sulla fiscalità degli ETS, oggi il riferimento operativo principale. Affronta iscrizione al RUNTS, criteri di non commercialità, regimi forfetari, disciplina IVA e coordinamento con la disciplina previgente.
  • Circolare n. 19/E del 2023 dell’Agenzia delle Entrate: chiarimenti precedenti sul regime fiscale degli ETS, ancora utile per inquadramento storico.
  • Risoluzione n. 89/E del 2022 dell’Agenzia delle Entrate: erogazioni liberali agli ETS.
  • Nota n. 7180 del 2020 del Ministero del Lavoro: attività diverse degli ETS.

Giurisprudenza rilevante

Alcune sentenze hanno contribuito a chiarire aspetti controversi:

  • Cassazione n. 23329/2023: criteri per la qualifica di ente non commerciale.
  • Corte di Giustizia UE C-318/2021: esenzioni IVA per attività di interesse generale.
  • Cassazione n. 15492/2022: onere della prova nella contestazione della qualifica di ente non commerciale.

Aspetti Teorici

Definizioni e concetti chiave

Ente del Terzo Settore (ETS)

Ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 117/2017, sono ETS le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale.

L’iscrizione al RUNTS ha effetto costitutivo: senza iscrizione non c’è qualifica di ETS, e quindi non ci sono agevolazioni fiscali del Titolo X.

Ente commerciale e non commerciale

La distinzione tra ente commerciale e non commerciale è fondamentale per l’inquadramento fiscale:

  • Ente non commerciale: ente che non ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale (art. 73, comma 1, lett. c, TUIR).
  • Ente commerciale: ente che ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale (art. 73, comma 1, lett. b, TUIR).

Per gli ETS, questa distinzione non si fa più con i criteri ordinari del TUIR, ma con il criterio specifico dell’art. 79 CTS: la qualifica complessiva dell’ente dipende dal raffronto, in ciascun periodo d’imposta, tra i proventi derivanti dalle attività svolte in forma d’impresa (e dalle attività diverse) e le entrate derivanti dalle attività non commerciali. Se i primi superano i secondi, l’ETS assume natura commerciale.

Attività di interesse generale

Sono le attività elencate all’art. 5 del CTS che costituiscono il core business degli ETS. La loro qualificazione fiscale (commerciale o non commerciale) dipende dai criteri stabiliti dall’art. 79 del CTS.

💡 Approfondisci: per progettare correttamente l’oggetto sociale del tuo ente, consulta la Guida alle Attività di Interesse Generale (art. 5 CTS).

Attività diverse

Sono attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, disciplinate dall’art. 6 del CTS e dal D.M. 107/2021, che ne stabilisce i criteri di secondarietà e strumentalità.

Attività commerciale

Ai fini fiscali, è considerata commerciale l’attività che presenta i requisiti dell’art. 55 del TUIR (esercizio per professione abituale di attività d’impresa).

Attività decommercializzata

Attività che, pur presentando i requisiti oggettivi dell’attività commerciale, è considerata non commerciale per espressa previsione normativa (es. attività di interesse generale rese in conformità alle finalità istituzionali e dietro corrispettivi che non eccedono i costi effettivi).

Principi generali

Prevalenza della sostanza sulla forma

L’inquadramento fiscale deve basarsi sulla sostanza effettiva dell’attività svolta, non sulla mera qualificazione formale dell’ente o delle attività.

Verifica su due livelli

La Circolare 1/E del 2026 ha chiarito che la qualificazione fiscale opera su due livelli sequenziali:

  1. Primo livello (singola attività): si verifica attività per attività se è commerciale o non commerciale, in base ai criteri dell’art. 79, commi 2, 2-bis, 3 e 4 CTS.
  2. Secondo livello (ente nel suo complesso): si verifica la qualifica soggettiva dell’ente, raffrontando il totale dei proventi commerciali con il totale delle entrate non commerciali (art. 79, commi 5 e 5-bis CTS).

Criterio oggettivo costi-ricavi (art. 79, c. 2 CTS)

Le attività di interesse generale (art. 5 CTS) si considerano non commerciali quando sono svolte gratuitamente o dietro corrispettivi che non superano i costi effettivi. È un criterio oggettivo e quantitativo: la qualificazione dipende dal rapporto economico tra ricavi e costi. La Circolare 1/2026 ha precisato che nel confronto vanno inclusi i contributi pubblici aventi natura corrispettiva, mentre restano esclusi gli importi di partecipazione alla spesa relativi a servizi universali.

Tolleranza del 6% e meccanismo triennale (art. 79, c. 2-bis CTS)

Un margine di flessibilità importante. L’attività resta non commerciale anche se i ricavi superano i costi fino al 6%, per non più di tre periodi d’imposta consecutivi. La Circolare 1/2026 ha chiarito che il triennio decorre dal primo periodo d’imposta successivo a quello in cui l’ETS ha rispettato la condizione “pura” di non commercialità (corrispettivi non superiori ai costi effettivi). Nel periodo di prima applicazione, il triennio parte dal 2026.

Attenzione a un punto delicato: l’attività diventa comunque commerciale, a prescindere dall’entità dello scostamento, in due casi:

  • quando l’avanzo supera il 6% dei costi effettivi in un qualsiasi esercizio;
  • quando, dopo tre anni consecutivi di avanzo contenuto nel 6%, si registra un avanzo di qualsiasi ammontare nel quarto esercizio.

Semplificazione per i piccoli ETS

Per le realtà con proventi complessivi inferiori a 300.000 euro, l’Agenzia delle Entrate ha concesso la facoltà di valutare la non commercialità in modo unitario sull’intero volume delle attività svolte, semplificando la tenuta della contabilità separata.

Principio di non distribuzione degli utili

Gli ETS devono destinare eventuali utili o avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

Principio di trasparenza

Gli ETS devono assicurare la trasparenza e la pubblicità dei propri atti, anche attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet.

Evoluzione normativa

L’inquadramento fiscale degli enti non profit ha subito una significativa evoluzione:

Prima della Riforma del Terzo Settore

  • Frammentazione normativa con discipline specifiche per diverse tipologie di enti (ONLUS, ODV, APS).
  • Prevalenza della disciplina generale del TUIR per gli enti non commerciali.
  • Agevolazioni settoriali e non coordinate.

Con la Riforma del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017)

  • Creazione di una categoria unitaria di ETS con disciplina fiscale organica.
  • Introduzione di criteri specifici per la qualificazione fiscale delle attività di interesse generale.
  • Nuovi regimi forfetari dedicati agli ETS.
  • Sistema organico di agevolazioni fiscali.
  • Disciplina specifica per le attività diverse.

Periodo transitorio (concluso)

  • Per anni il Titolo X è rimasto inapplicato per la necessità dell’autorizzazione della Commissione Europea, con coesistenza di vecchi e nuovi regimi.
  • La comfort letter della Commissione UE del 7 marzo 2025 ha sbloccato l’efficacia delle disposizioni fiscali.
  • Il D.Lgs. 186/2025 ha rifinito il Titolo X prima dell’entrata in vigore.

Dal 1° gennaio 2026

  • Il Titolo X del CTS è pienamente operativo.
  • La disciplina delle ONLUS è stata abrogata, con un termine ultimo per il passaggio al RUNTS fissato al 31 marzo 2026 (in caso di iscrizione, gli effetti retroagiscono al 1° gennaio 2026, per evitare un vuoto di qualificazione).
  • I regimi forfetari degli artt. 80 e 86 CTS diventano operativi.

Interpretazioni ufficiali

Le principali interpretazioni ufficiali hanno chiarito:

Circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026

  • Sequenza logica dei test di qualificazione: prima sulla singola attività (commi 2, 2-bis, 3), poi sull’ente nel suo complesso (commi 5 e 5-bis).
  • Meccanismo della tolleranza del 6% e decorrenza del triennio.
  • Regole sui contributi pubblici (art. 79, c. 4 lett. b): non concorrono al reddito se erogati per attività di interesse generale a un ETS non commerciale.
  • Regimi forfetari art. 80 (generale) e art. 86 (ODV e APS sotto 85.000 euro).
  • Esenzione dei redditi immobiliari per ODV, APS ed enti filantropici (artt. 84-85 e art. 79 c. 2-bis).
  • Disciplina IVA in attesa della riforma (l’entrata in vigore del nuovo regime IVA è stata prorogata al 1° gennaio 2036).

D.M. 56/2023

  • Individuazione delle attività non commerciali ex art. 79, comma 2.
  • Criteri per la determinazione dei costi effettivi.
  • Documentazione necessaria per provare la non commercialità.

Nota n. 7180 del 2020 del Ministero del Lavoro

  • Criteri di secondarietà e strumentalità delle attività diverse.
  • Modalità di calcolo dei limiti quantitativi.
  • Conseguenze del superamento dei limiti.

Aspetti Pratici

Qualificazione fiscale dell’ente

Verifica della natura non commerciale

Per qualificarsi come ente non commerciale, un ETS deve:

  1. Svolgere in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale.
  2. Svolgere tali attività in conformità ai criteri di non commercialità dell’art. 79 CTS (criterio oggettivo costi/ricavi, eventualmente con la tolleranza del 6%).
  3. Rispettare il divieto di distribuzione degli utili.
  4. Destinare il patrimonio a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  5. Superare il test di qualificazione complessiva dell’art. 79, c. 5: le entrate non commerciali devono prevalere sui proventi commerciali e da attività diverse.

La verifica va effettuata annualmente, attività per attività, con un monitoraggio attento del rapporto costi/ricavi. Per gli enti sopra i 300.000 euro di proventi è necessaria la contabilità separata; sotto questa soglia è ammessa la valutazione unitaria.

💡 Tool consigliato: per fare il punto sulla tua posizione, usa il Test di Non Commercialità per gli ETS.

I regimi di tassazione disponibili

Una volta verificato che l’ETS è non commerciale, sull’eventuale parte commerciale dell’attività si può scegliere tra:

Regime ordinario (analitico)

Determinazione del reddito d’impresa per differenza tra ricavi e costi inerenti, con applicazione dell’aliquota IRES del 24%. È il regime “di default” per chi non opta diversamente o non rientra nei requisiti dei regimi forfetari.

Regime forfetario generale (art. 80 CTS)

  • Disponibile per tutti gli ETS non commerciali che svolgono attività commerciali.
  • Non ha una soglia massima di ricavi: funziona con coefficienti di redditività a scaglioni.
  • Per le prestazioni di servizi: 7% fino a 130.000 €, 10% da 130.001 a 300.000 €, 17% oltre 300.000 €.
  • Per le altre attività: 5% fino a 130.000 €, 7% da 130.001 a 300.000 €, 14% oltre 300.000 €.
  • Possono accedervi anche enti in contabilità ordinaria.
  • L’opzione è triennale e va comunicata in dichiarazione.

Regime forfetario per ODV e APS (art. 86 CTS)

  • Riservato a ODV e APS iscritte al RUNTS.
  • Soglia di accesso: ricavi commerciali dell’anno precedente non superiori a 85.000 euro (ridotta da 130.000 a 85.000 dal D.Lgs. 186/2025, in recepimento della Direttiva UE 2020/285).
  • Coefficiente di redditività: 1% per le ODV, 3% per le APS.
  • Comporta significative semplificazioni IVA (esonero da versamento, dichiarazione e tenuta dei registri, fermo l’obbligo di numerare e conservare le fatture di acquisto).
  • L’opzione si comunica nella dichiarazione annuale o in quella di inizio attività e non è soggetta al vincolo triennale.

Casi che richiedono attenzione

ETS ex-ONLUS

Le ONLUS che non hanno completato l’iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026 hanno perso la qualifica, con applicazione delle regole sulla devoluzione patrimoniale previste dagli artt. 9 e 101 del Codice. Per chi ha completato l’iscrizione in tempo, la qualifica di ETS retroagisce al 1° gennaio 2026.

ETS con attività diverse rilevanti

Le attività diverse (art. 6 CTS) sono ammesse a condizione di secondarietà e strumentalità rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri del D.M. 107/2021. Il superamento dei limiti quantitativi comporta conseguenze sulla qualifica.

Imprese sociali

Le imprese sociali, disciplinate dal D.Lgs. 112/2017, sono sempre qualificate come soggetti commerciali ai fini IRES, ai sensi dell’art. 73 TUIR, e determinano il reddito secondo le regole del reddito d’impresa. Sono però previsti correttivi specifici, in particolare all’art. 18 del D.Lgs. 112/2017, che dal 2026 consente di detassare gli utili reinvestiti in riserve indivisibili o nell’attività statutaria.

💡 Approfondisci: se gestisci un’impresa sociale, leggi la guida dedicata al Regime fiscale delle Imprese Sociali.

Conclusioni e Raccomandazioni

L’inquadramento fiscale degli ETS, dopo anni di incertezza, ha raggiunto un assetto stabile dal 2026. I punti da tenere a mente:

  1. L’iscrizione al RUNTS è la condizione: senza iscrizione, nessuna agevolazione del Titolo X.
  2. La qualificazione opera su due livelli: prima sulle singole attività (test costi/ricavi con tolleranza 6%), poi sull’ente nel complesso.
  3. Conosci la tolleranza del 6% ma non sforare: dopo tre anni di “avanzo tollerato”, il quarto deve riportarti sotto i costi, altrimenti l’attività diventa commerciale.
  4. Scegli bene il regime per la parte commerciale: art. 80 (generale), art. 86 (ODV e APS sotto 85.000 €) o analitico. La differenza in tasse può essere notevole.
  5. Attenzione alle attività diverse: i criteri di secondarietà e strumentalità del D.M. 107/2021 vanno rispettati, altrimenti rischi di sbilanciare la qualifica.
  6. La Circolare 1/2026 è la tua bussola: 103 pagine, ma è il documento operativo di riferimento.

💡 Tool e guide consigliate:

Riferimenti Normativi Essenziali (Riepilogo)

  • D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), Titolo X (artt. 79-89).
  • D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186 (decreto correttivo del CTS).
  • D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 (Riforma dell’impresa sociale), art. 18.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 55, 73, 143-149.
  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19 febbraio 2026 – Fiscalità ETS.
  • D.M. 107/2021 – Attività diverse.
  • D.M. 56/2023 – Attività non commerciali ex art. 79 c. 2.
  • D.M. 39/2020 – Modelli di bilancio.
  • D.M. 4 luglio 2019 – Erogazioni liberali agli ETS.
  • Direttiva UE 2020/285 – Armonizzazione regimi IVA semplificati.
  • Comfort letter Commissione UE – DG Concorrenza, 7 marzo 2025.

FAQ Operative

La nostra associazione ha avuto un piccolo avanzo (3% sui costi) per due anni di fila. Per il 2026 siamo ancora “non commerciali”?

Sì, rientrate nella tolleranza del 6% dell’art. 79, c. 2-bis. Ma attenzione: il triennio di tolleranza ha cominciato a decorrere e va monitorato con cura. Se anche nel 2026, 2027 e 2028 restate entro il 6%, dal 2029 dovrete necessariamente rientrare sotto i costi effettivi (avanzo zero o negativo), altrimenti l’attività diventerà commerciale a prescindere dall’ammontare dello scostamento. È un meccanismo pensato per dare flessibilità ma non per giustificare avanzi strutturali: tenete sotto controllo costi e ricavi in tempo reale, non a consuntivo a fine anno.

La mia APS aveva 120.000 € di ricavi commerciali nel 2025. Posso usare il regime art. 86 nel 2026?

No, e questo è il punto che spiazza più persone. Il D.Lgs. 186/2025 ha ridotto la soglia dell’art. 86 da 130.000 a 85.000 euro di ricavi commerciali. Con 120.000 € siete sopra il limite e per il 2026 non potete accedere all’art. 86. Però avete due alternative: il regime ordinario analitico, oppure il regime forfetario generale dell’art. 80, che non ha soglie massime e applica coefficienti a scaglioni (per le APS, prestazioni di servizi al 10% sulla fascia 130-300mila e 17% oltre). Fate una simulazione comparativa: in alcuni casi l’art. 80 risulta comunque più conveniente del regime ordinario, in altri no.

La nostra fondazione gestisce un asilo nido a pagamento. È un’attività commerciale o no?

Dipende dall’aritmetica. Si applica il test dell’art. 79, c. 2: confrontate i corrispettivi delle rette con i costi effettivi dell’attività (personale, materiali, utenze, ammortamenti). Se le rette non superano i costi, l’attività è non commerciale. Se li superano di poco (fino al 6%), per tre anni resta non commerciale grazie alla tolleranza. Se li superano stabilmente di più, l’attività è commerciale a tutti gli effetti. Suggerimento operativo: tenete una contabilità analitica del servizio, perché in caso di verifica l’Agenzia vuole vedere costi e ricavi documentati, non solo dichiarati.

Siamo un’associazione che era ONLUS, ci siamo iscritti al RUNTS il 28 marzo 2026. Da quando si applica la nuova fiscalità?

Avete preso il treno giusto. Avendo completato l’iscrizione entro il 31 marzo 2026, la qualifica di ETS retroagisce al 1° gennaio 2026: non avete un vuoto di qualificazione fiscale e tutta la fiscalità del Titolo X (con le agevolazioni dell’art. 82 sulle imposte indirette, dell’art. 83 sulle erogazioni liberali, e degli eventuali artt. 84-85 se siete una ODV o APS) si applica fin dall’inizio dell’anno. Verificate che lo statuto sia stato adeguato alle clausole obbligatorie del CTS e che l’attività sia coerente con quelle di interesse generale dell’art. 5: sono le prime cose che guarderebbero in caso di controllo.


📩 La parola a te

Dopo otto anni di attesa, la fiscalità del Terzo Settore è finalmente uscita dal limbo. Tutto è chiarito, ma proprio per questo gli errori non sono più “scusabili”: chi non si è messo in regola, ora rischia davvero. La buona notizia è che le regole sono più chiare di quanto si pensi, una volta capito che la qualificazione viaggia su due livelli e che la tolleranza del 6% va monitorata anno per anno.

  • Hai un dubbio sulla qualificazione fiscale della tua singola attività?
  • Stai facendo i conti sulla nuova soglia di 85.000 euro per l’art. 86 e non sai come muoverti?
  • Sei un ex-ONLUS e vuoi capire se la retroattività al 1° gennaio 2026 ti copre davvero?

Scrivimi nei commenti la tua situazione: i casi concreti che mi raccontate spesso diventano spunto per nuove guide e per chiarimenti che aiutano chi legge dopo. E se conosci un presidente di associazione che pensa ancora di essere “tranquillo” perché l’ente è piccolo, fagli leggere questo articolo: anche la più piccola associazione, dal 2026, deve sapere se è commerciale o no e con quale regime opera. Il Terzo Settore cresce quando la consapevolezza fiscale circola.

Alessio Cipollone
Alessio Cipollone

Sono un dottore commercialista appassionato di nuove tecnologie ed offro consulenza a liberi professionisti, imprenditori e società. Il mio lavoro non consiste solo nel gestire la contabilità e redigere le dichiarazioni dei redditi ma soprattutto prestare assistenza e fornire una soluzione ai problemi e ai dubbi che possono sorgere nell’amministrazione di un'azienda. Il mio intento è quello di aiutare coloro che vogliono intraprendere nuove attività imprenditoriali con entusiasmo e passione, la stessa che dedico al mio lavoro.

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