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La fiscalità degli enti non commerciali rappresenta un ambito fondamentale per comprendere il trattamento tributario degli Enti del Terzo Settore (ETS).
L’inquadramento fiscale degli Enti del Terzo Settore (ETS) rappresenta uno degli aspetti più complessi e rilevanti della Riforma introdotta dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore). Questa guida offre una panoramica completa sulla qualificazione fiscale degli enti e sulle attività commerciali e non commerciali, analizzando i criteri di distinzione, le conseguenze fiscali e le opportunità di ottimizzazione.
La corretta qualificazione fiscale di un ente e delle sue attività è fondamentale per determinare il regime fiscale applicabile, le agevolazioni fruibili e gli adempimenti da rispettare. Il Codice del Terzo Settore ha introdotto una disciplina fiscale specifica per gli ETS, che si affianca e in parte sostituisce quella generale prevista per gli enti non commerciali dal TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).
Aggiornamento 2026: il quadro è ora a regime. Dopo la comfort letter della Commissione UE del 7 marzo 2025, il legislatore ha reso operativo il Titolo X del CTS a partire dal 1° gennaio 2026. La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19 febbraio 2026 ha fornito il primo documento di prassi organico, una guida di 103 pagine che chiarisce iscrizione al RUNTS, criteri di non commercialità, regimi forfetari e coordinamento con la disciplina IVA. Questa guida è aggiornata a quel quadro.
Un corretto inquadramento fiscale è essenziale per molteplici ragioni:
La Riforma del Terzo Settore ha introdotto importanti novità in materia fiscale, oggi finalmente uscite dalla fase transitoria.
Questa guida è rivolta a:
Per un utilizzo ottimale di questa guida:
La guida è strutturata per consentire sia una lettura completa e sequenziale, sia una consultazione mirata di specifici argomenti di interesse.
💡 Tool consigliato: se stai valutando quale forma associativa scegliere per il tuo ente, parti dalla Procedura Guidata Scelta Forma Associativa. Per fare il punto sulla regolarità complessiva, la Checklist Operativa ETS 2026 ti dà la lista degli adempimenti aggiornata.
Il quadro normativo relativo all’inquadramento fiscale degli ETS si basa principalmente su:
Numerosi decreti attuativi hanno completato il quadro normativo:
L’interpretazione ufficiale della normativa è fornita da:
Alcune sentenze hanno contribuito a chiarire aspetti controversi:
Ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 117/2017, sono ETS le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale.
L’iscrizione al RUNTS ha effetto costitutivo: senza iscrizione non c’è qualifica di ETS, e quindi non ci sono agevolazioni fiscali del Titolo X.
La distinzione tra ente commerciale e non commerciale è fondamentale per l’inquadramento fiscale:
Per gli ETS, questa distinzione non si fa più con i criteri ordinari del TUIR, ma con il criterio specifico dell’art. 79 CTS: la qualifica complessiva dell’ente dipende dal raffronto, in ciascun periodo d’imposta, tra i proventi derivanti dalle attività svolte in forma d’impresa (e dalle attività diverse) e le entrate derivanti dalle attività non commerciali. Se i primi superano i secondi, l’ETS assume natura commerciale.
Sono le attività elencate all’art. 5 del CTS che costituiscono il core business degli ETS. La loro qualificazione fiscale (commerciale o non commerciale) dipende dai criteri stabiliti dall’art. 79 del CTS.
💡 Approfondisci: per progettare correttamente l’oggetto sociale del tuo ente, consulta la Guida alle Attività di Interesse Generale (art. 5 CTS).
Sono attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, disciplinate dall’art. 6 del CTS e dal D.M. 107/2021, che ne stabilisce i criteri di secondarietà e strumentalità.
Ai fini fiscali, è considerata commerciale l’attività che presenta i requisiti dell’art. 55 del TUIR (esercizio per professione abituale di attività d’impresa).
Attività che, pur presentando i requisiti oggettivi dell’attività commerciale, è considerata non commerciale per espressa previsione normativa (es. attività di interesse generale rese in conformità alle finalità istituzionali e dietro corrispettivi che non eccedono i costi effettivi).
L’inquadramento fiscale deve basarsi sulla sostanza effettiva dell’attività svolta, non sulla mera qualificazione formale dell’ente o delle attività.
La Circolare 1/E del 2026 ha chiarito che la qualificazione fiscale opera su due livelli sequenziali:
Le attività di interesse generale (art. 5 CTS) si considerano non commerciali quando sono svolte gratuitamente o dietro corrispettivi che non superano i costi effettivi. È un criterio oggettivo e quantitativo: la qualificazione dipende dal rapporto economico tra ricavi e costi. La Circolare 1/2026 ha precisato che nel confronto vanno inclusi i contributi pubblici aventi natura corrispettiva, mentre restano esclusi gli importi di partecipazione alla spesa relativi a servizi universali.
Un margine di flessibilità importante. L’attività resta non commerciale anche se i ricavi superano i costi fino al 6%, per non più di tre periodi d’imposta consecutivi. La Circolare 1/2026 ha chiarito che il triennio decorre dal primo periodo d’imposta successivo a quello in cui l’ETS ha rispettato la condizione “pura” di non commercialità (corrispettivi non superiori ai costi effettivi). Nel periodo di prima applicazione, il triennio parte dal 2026.
Attenzione a un punto delicato: l’attività diventa comunque commerciale, a prescindere dall’entità dello scostamento, in due casi:
Per le realtà con proventi complessivi inferiori a 300.000 euro, l’Agenzia delle Entrate ha concesso la facoltà di valutare la non commercialità in modo unitario sull’intero volume delle attività svolte, semplificando la tenuta della contabilità separata.
Gli ETS devono destinare eventuali utili o avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio.
Gli ETS devono assicurare la trasparenza e la pubblicità dei propri atti, anche attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet.
L’inquadramento fiscale degli enti non profit ha subito una significativa evoluzione:
Le principali interpretazioni ufficiali hanno chiarito:
Per qualificarsi come ente non commerciale, un ETS deve:
La verifica va effettuata annualmente, attività per attività, con un monitoraggio attento del rapporto costi/ricavi. Per gli enti sopra i 300.000 euro di proventi è necessaria la contabilità separata; sotto questa soglia è ammessa la valutazione unitaria.
💡 Tool consigliato: per fare il punto sulla tua posizione, usa il Test di Non Commercialità per gli ETS.
Una volta verificato che l’ETS è non commerciale, sull’eventuale parte commerciale dell’attività si può scegliere tra:
Determinazione del reddito d’impresa per differenza tra ricavi e costi inerenti, con applicazione dell’aliquota IRES del 24%. È il regime “di default” per chi non opta diversamente o non rientra nei requisiti dei regimi forfetari.
Le ONLUS che non hanno completato l’iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026 hanno perso la qualifica, con applicazione delle regole sulla devoluzione patrimoniale previste dagli artt. 9 e 101 del Codice. Per chi ha completato l’iscrizione in tempo, la qualifica di ETS retroagisce al 1° gennaio 2026.
Le attività diverse (art. 6 CTS) sono ammesse a condizione di secondarietà e strumentalità rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri del D.M. 107/2021. Il superamento dei limiti quantitativi comporta conseguenze sulla qualifica.
Le imprese sociali, disciplinate dal D.Lgs. 112/2017, sono sempre qualificate come soggetti commerciali ai fini IRES, ai sensi dell’art. 73 TUIR, e determinano il reddito secondo le regole del reddito d’impresa. Sono però previsti correttivi specifici, in particolare all’art. 18 del D.Lgs. 112/2017, che dal 2026 consente di detassare gli utili reinvestiti in riserve indivisibili o nell’attività statutaria.
💡 Approfondisci: se gestisci un’impresa sociale, leggi la guida dedicata al Regime fiscale delle Imprese Sociali.
L’inquadramento fiscale degli ETS, dopo anni di incertezza, ha raggiunto un assetto stabile dal 2026. I punti da tenere a mente:
💡 Tool e guide consigliate:
- Agevolazioni Fiscali per gli Enti del Terzo Settore, per il quadro completo dei benefici.
- Modelli di Statuto per Enti del Terzo Settore, per partire con basi solide.
- Gestione RUNTS: Obblighi, Scadenze, Operatività.
- Controlli sugli ETS iscritti al RUNTS.
Sì, rientrate nella tolleranza del 6% dell’art. 79, c. 2-bis. Ma attenzione: il triennio di tolleranza ha cominciato a decorrere e va monitorato con cura. Se anche nel 2026, 2027 e 2028 restate entro il 6%, dal 2029 dovrete necessariamente rientrare sotto i costi effettivi (avanzo zero o negativo), altrimenti l’attività diventerà commerciale a prescindere dall’ammontare dello scostamento. È un meccanismo pensato per dare flessibilità ma non per giustificare avanzi strutturali: tenete sotto controllo costi e ricavi in tempo reale, non a consuntivo a fine anno.
No, e questo è il punto che spiazza più persone. Il D.Lgs. 186/2025 ha ridotto la soglia dell’art. 86 da 130.000 a 85.000 euro di ricavi commerciali. Con 120.000 € siete sopra il limite e per il 2026 non potete accedere all’art. 86. Però avete due alternative: il regime ordinario analitico, oppure il regime forfetario generale dell’art. 80, che non ha soglie massime e applica coefficienti a scaglioni (per le APS, prestazioni di servizi al 10% sulla fascia 130-300mila e 17% oltre). Fate una simulazione comparativa: in alcuni casi l’art. 80 risulta comunque più conveniente del regime ordinario, in altri no.
Dipende dall’aritmetica. Si applica il test dell’art. 79, c. 2: confrontate i corrispettivi delle rette con i costi effettivi dell’attività (personale, materiali, utenze, ammortamenti). Se le rette non superano i costi, l’attività è non commerciale. Se li superano di poco (fino al 6%), per tre anni resta non commerciale grazie alla tolleranza. Se li superano stabilmente di più, l’attività è commerciale a tutti gli effetti. Suggerimento operativo: tenete una contabilità analitica del servizio, perché in caso di verifica l’Agenzia vuole vedere costi e ricavi documentati, non solo dichiarati.
Avete preso il treno giusto. Avendo completato l’iscrizione entro il 31 marzo 2026, la qualifica di ETS retroagisce al 1° gennaio 2026: non avete un vuoto di qualificazione fiscale e tutta la fiscalità del Titolo X (con le agevolazioni dell’art. 82 sulle imposte indirette, dell’art. 83 sulle erogazioni liberali, e degli eventuali artt. 84-85 se siete una ODV o APS) si applica fin dall’inizio dell’anno. Verificate che lo statuto sia stato adeguato alle clausole obbligatorie del CTS e che l’attività sia coerente con quelle di interesse generale dell’art. 5: sono le prime cose che guarderebbero in caso di controllo.
Dopo otto anni di attesa, la fiscalità del Terzo Settore è finalmente uscita dal limbo. Tutto è chiarito, ma proprio per questo gli errori non sono più “scusabili”: chi non si è messo in regola, ora rischia davvero. La buona notizia è che le regole sono più chiare di quanto si pensi, una volta capito che la qualificazione viaggia su due livelli e che la tolleranza del 6% va monitorata anno per anno.
Scrivimi nei commenti la tua situazione: i casi concreti che mi raccontate spesso diventano spunto per nuove guide e per chiarimenti che aiutano chi legge dopo. E se conosci un presidente di associazione che pensa ancora di essere “tranquillo” perché l’ente è piccolo, fagli leggere questo articolo: anche la più piccola associazione, dal 2026, deve sapere se è commerciale o no e con quale regime opera. Il Terzo Settore cresce quando la consapevolezza fiscale circola.