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65124 Pescara
Questa guida offre un approfondimento completo sull'applicazione dell'IRAP agli enti non profit, analizzando i presupposti impositivi, le modalità di determinazione della base imponibile, le aliquote applicabili, le agevolazioni specifiche e gli adempimenti dichiarativi.
L’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) rappresenta un importante aspetto fiscale per gli Enti del Terzo Settore (ETS). Questa guida offre un approfondimento completo sull’applicazione dell’IRAP agli enti non profit, analizzando i presupposti impositivi, le modalità di determinazione della base imponibile, le aliquote applicabili, le agevolazioni specifiche e gli adempimenti dichiarativi.
L’IRAP è un’imposta di carattere reale che colpisce il valore della produzione netta derivante dall’attività esercitata nel territorio delle regioni. A differenza dell’IRES, che colpisce il reddito, l’IRAP ha come presupposto l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi.
La Riforma del Terzo Settore ha introdotto alcune novità in materia di IRAP per gli ETS, pur mantenendo l’impianto generale dell’imposta. Aggiornamento 2026: con la piena entrata in vigore del Titolo X del CTS dal 1° gennaio 2026, molti ETS hanno cambiato qualificazione fiscale (da “commerciale” a “non commerciale”) e questo ha un effetto diretto sulla modalità di calcolo della base IRAP. Inoltre, la riforma dell’IRAP prevista dalla legge delega (L. 111/2023), che dovrebbe sostituire l’imposta con una sovrimposta IRES, non è ancora stata attuata: l’IRAP resta quindi in vigore. La corretta applicazione della disciplina è fondamentale per ottimizzare il carico fiscale complessivo e garantire la conformità normativa.
La comprensione della disciplina IRAP è essenziale per gli ETS per molteplici ragioni:
La disciplina IRAP presenta numerose specificità per gli enti non profit, con un sistema di esenzioni e agevolazioni che richiede un’attenta analisi caso per caso, anche perché molte agevolazioni sono di matrice regionale.
Questa guida è rivolta a:
Per un utilizzo ottimale di questa guida:
💡 Tool consigliato: per il quadro complessivo degli adempimenti del tuo ente, tieni sotto mano la Checklist Operativa ETS 2026 e la Checklist Adempimenti per Enti Non Profit.
Il quadro normativo relativo all’IRAP per gli ETS si basa principalmente su:
L’interpretazione ufficiale della normativa è fornita da:
Alcune sentenze hanno contribuito a chiarire aspetti controversi:
L’Imposta Regionale sulle Attività Produttive è un’imposta reale che colpisce il valore della produzione netta derivante dall’attività esercitata nel territorio delle regioni, indipendentemente dalla realizzazione di un reddito. È destinata principalmente al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, ed è uno dei motivi per cui la sua abolizione non è ancora avvenuta nonostante la legge delega.
Il presupposto dell’IRAP è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi.
Requisito fondamentale per l’applicazione dell’IRAP, consiste nella presenza di un’organizzazione di mezzi e persone in grado di funzionare anche senza l’intervento del titolare. Per gli ETS, l’autonoma organizzazione è generalmente presunta data la natura collettiva dell’ente.
Rappresenta la base imponibile dell’IRAP, determinata come differenza tra il valore e i costi della produzione, con specifiche variazioni in aumento e in diminuzione.
La distinzione tra attività commerciale e non commerciale è rilevante per la determinazione della base imponibile IRAP:
Per gli ETS, dal 2026, questa distinzione segue i criteri specifici dell’art. 79 CTS (criterio costi/ricavi e tolleranza del 6%), e questo ha effetti diretti sulla base IRAP.
Metodo di determinazione della base imponibile IRAP per le amministrazioni pubbliche e per gli enti non commerciali in relazione all’attività istituzionale. La base imponibile è costituita dall’ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati e dei compensi per collaborazioni coordinate e continuative.
Metodo applicato alle attività commerciali, basato sul valore della produzione (differenza tra ricavi e costi rilevanti, secondo lo schema dell’art. 5 del D.Lgs. 446/1997).
Approccio utilizzato dagli enti non commerciali che svolgono sia attività istituzionale che commerciale, con applicazione di regole diverse per le due tipologie di attività e con possibile ripartizione dei costi promiscui.
L’IRAP si applica sul valore della produzione netta prodotto nel territorio della regione, indipendentemente dalla residenza del soggetto. Per gli enti che operano in più regioni, è prevista una ripartizione proporzionale.
L’IRAP non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi, salvo specifiche eccezioni introdotte nel tempo (es. deduzione IRAP relativa al costo del lavoro).
I componenti rilevanti ai fini IRAP sono quelli classificabili nelle voci del conto economico previste dall’art. 2425 del codice civile, con specifiche esclusioni.
La determinazione della base imponibile IRAP segue il principio di competenza economica, indipendentemente dal momento di manifestazione finanziaria.
I costi sono deducibili solo se inerenti all’attività da cui deriva il valore della produzione.
La disciplina IRAP per gli enti non profit ha subito una significativa evoluzione:
Le principali interpretazioni ufficiali hanno chiarito:
Sono soggetti passivi IRAP gli ETS che esercitano abitualmente un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi. Rientrano quindi nel perimetro IRAP:
L’imprenditore individuale “occasionale” non è soggetto passivo IRAP, ma per gli ETS la natura collettiva e l’organizzazione di mezzi e persone rendono il presupposto generalmente soddisfatto.
Attività istituzionale (non commerciale): si applica il metodo retributivo. La base imponibile è costituita da:
Attività commerciale eventuale: si applica il metodo ordinario. La base imponibile è il valore della produzione netta (ricavi meno costi rilevanti, secondo lo schema dell’art. 5 D.Lgs. 446/1997).
Costi promiscui: per i costi che attengono sia all’attività istituzionale sia a quella commerciale, occorre una ripartizione proporzionale.
Si applica integralmente il metodo ordinario: tutto il valore della produzione concorre alla base imponibile IRAP, con le regole degli enti commerciali.
Questo è il punto su cui c’è più confusione, quindi va fissato bene. Non esiste un’esenzione IRAP nazionale automatica per ODV e APS in forza del CTS. Le esenzioni IRAP per il Terzo Settore sono materia regionale, e ogni Regione disciplina autonomamente:
Esempi pratici:
Cosa fare in pratica: prima di calcolare l’IRAP, controllare la legge regionale di riferimento o la circolare regionale più recente. Un’associazione lombarda può avere un trattamento radicalmente diverso da una pugliese, anche se le due hanno la stessa struttura giuridica.
Anche per gli ETS si applicano le principali deduzioni IRAP:
Per gli ETS in metodo retributivo (attività istituzionale), queste deduzioni possono abbattere sensibilmente la base imponibile.
Un punto operativo importante. Molti ex-ONLUS o ETS che, in passato, erano stati qualificati come commerciali, dal 2026 potrebbero passare alla qualificazione di “non commerciali” grazie ai nuovi criteri dell’art. 79 CTS. Per loro:
È un punto su cui Fondazione Terzjus ha richiamato l’attenzione nel dicembre 2025, segnalando la necessità di un coordinamento normativo. A maggio 2026 il quadro normativo non è ancora stato adattato a queste situazioni: la verifica caso per caso è quindi indispensabile.
L’IRAP nel Terzo Settore è un terreno meno toccato dalla riforma del CTS rispetto all’IRES e all’IVA, ma proprio per questo richiede attenzione. I punti chiave:
💡 Tool e guide consigliate:
- Agevolazioni Fiscali per gli Enti del Terzo Settore, per il quadro fiscale generale.
- Test di Non Commercialità per gli ETS, per inquadrare la natura del tuo ente.
- Gestione RUNTS: Obblighi, Scadenze, Operatività.
Per le ODV lombarde è storicamente prevista un’esenzione IRAP a livello regionale, ma va verificata la situazione aggiornata sulla legge regionale di stabilità più recente, perché le esenzioni IRAP sono materia rinnovata anno per anno. In ogni caso, l’esenzione regionale non è automatica: serve la qualifica di ODV iscritta al RUNTS e il rispetto delle condizioni regionali. Vi suggerisco di consultare il sito della Regione Lombardia o il vostro commercialista, perché la situazione può cambiare con la legge finanziaria regionale annuale.
Sì, cambia il metodo di calcolo. Sull’attività istituzionale ora si applica il metodo retributivo, che si basa sulle retribuzioni erogate e non più sul valore della produzione. L’effetto dipende dalla vostra struttura: se avevate molti dipendenti e pochi ricavi commerciali, il nuovo metodo può portare un aggravio; se avevate poco personale e molti ricavi, è invece probabile un risparmio. Inoltre, se la vostra Regione prevede un’esenzione IRAP per le APS, potreste ora rientrarvi. Una simulazione comparativa con il vostro commercialista, prima della prossima dichiarazione, è davvero raccomandata.
Ad oggi (maggio 2026) non ci sono ancora date certe. La legge delega 111/2023 prevede l’introduzione di una “sovrimposta IRES” in sostituzione dell’IRAP, ma l’attuazione richiede decreti legislativi che non sono stati ancora emanati. Il principale ostacolo è il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, di cui l’IRAP è la fonte principale: senza una soluzione alternativa, l’abolizione è in stallo. Per gli enti non commerciali sono previste “regole particolari” che dovrebbero garantire l’invarianza del carico fiscale, ma i dettagli arriveranno solo con i decreti attuativi.
Sì, e qui sta un punto importante. Anche per gli ETS in metodo retributivo si applicano le deduzioni del cuneo fiscale previste dall’art. 11 del D.Lgs. 446/1997, in particolare la deduzione integrale del costo dei dipendenti a tempo indeterminato. In pratica: il costo dei dipendenti entra nella base imponibile, ma viene poi neutralizzato dalla deduzione, lasciando come imponibile principalmente i compensi da collaborazione coordinata e continuativa e prestazioni autonome occasionali. Verificate la corretta applicazione di tutte le deduzioni: spesso è qui che si “perdono” centinaia o migliaia di euro evitabili.
L’IRAP è quell’imposta di cui tutti aspettano l’abolizione, ma che intanto continua a bussare puntuale ogni anno. Per il Terzo Settore è particolarmente insidiosa, perché l’agevolazione vera non sta in una norma nazionale ma nelle leggi regionali, e cambia da Regione a Regione. E con il passaggio del 2026 al nuovo regime fiscale degli ETS, anche il metodo di calcolo può cambiare per molte associazioni.
Scrivimi nei commenti la tua situazione: i casi concreti sono particolarmente utili in materia IRAP, perché ogni Regione è un mondo a sé. E se conosci un tesoriere di un’associazione che dà per scontato di essere “esente IRAP” senza aver mai letto la legge regionale, fagli leggere questo articolo: scoprire troppo tardi di non avere l’esenzione è un errore che costa caro. Il Terzo Settore funziona meglio quando le informazioni regionali, oltre a quelle nazionali, circolano.