5×1000: Guida Completa alla Gestione e Rendicontazione

Questa guida fornisce un quadro completo e aggiornato sulla gestione e rendicontazione del 5x1000.

Introduzione

Il contributo del cinque per mille rappresenta una delle più importanti forme di finanziamento per gli Enti del Terzo Settore (ETS) e per altre categorie di enti che svolgono attività di rilevanza sociale. Istituito dalla Legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006) e successivamente stabilizzato con la Legge n. 190/2014, questo strumento permette ai contribuenti di destinare una quota pari al 5 per mille della propria IRPEF a enti che operano in settori di interesse collettivo.

La Riforma del Terzo Settore ha modificato sostanzialmente i beneficiari e le procedure di accesso al contributo, con l’obiettivo di razionalizzare e semplificare il sistema. Questa guida fornisce un quadro completo e permanente sulla gestione e rendicontazione del 5×1000: le regole strutturali, le scadenze ricorrenti, gli obblighi che ogni anno tornano puntuali.

A chi è destinata la guida

  • Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS.
  • Organizzazioni di Volontariato (ODV) e Associazioni di Promozione Sociale (APS).
  • Cooperative sociali e imprese sociali non costituite in forma societaria.
  • Associazioni Sportive Dilettantistiche.
  • Enti della ricerca scientifica e dell’università.
  • Enti della ricerca sanitaria.
  • Amministratori, consulenti e professionisti del settore non profit.

💡 Tool consigliato: per il quadro completo degli adempimenti del tuo ente, tieni a portata di mano la Checklist Operativa ETS 2026 e la Checklist Adempimenti per Enti Non Profit.

1. Quadro Normativo di Riferimento

Evoluzione normativa

  • Legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006): istituzione del 5×1000.
  • Legge n. 190/2014: stabilizzazione del contributo.
  • D.Lgs. n. 111/2017: disciplina dell’istituto del 5×1000 nell’ambito della Riforma del Terzo Settore.
  • D.P.C.M. 23 luglio 2020: disciplina delle modalità e dei termini per l’accesso al riparto del 5×1000. È il provvedimento di riferimento per le scadenze annuali.
  • D.D. 22 settembre 2021 n. 488: modulistica per la rendicontazione dei contributi inferiori a 20.000 euro.
  • D.D. 13 dicembre 2022 n. 396: modulistica e piattaforma informatica per la rendicontazione dei contributi pari o superiori a 20.000 euro.
  • D.M. 15 settembre 2020, n. 106: tempi del procedimento di iscrizione al RUNTS.

Soggetti beneficiari

I potenziali beneficiari della ripartizione del 5×1000 sono:

  1. Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS, inclusi:
  • Organizzazioni di Volontariato (ODV).
  • Associazioni di Promozione Sociale (APS).
  • Enti filantropici.
  • Reti associative.
  • Società di mutuo soccorso.
  • Associazioni riconosciute e non riconosciute.
  • Fondazioni.
  • ETS “generici” iscritti nella sezione residuale del RUNTS.
  1. Cooperative sociali e imprese sociali non costituite in forma societaria.
  2. Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.
  3. Enti della ricerca scientifica e dell’università: università, consorzi interuniversitari, istituzioni di alta formazione artistica/musicale/coreutica, enti e istituzioni di ricerca.
  4. Enti della ricerca sanitaria.
  5. Enti per la tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.
  6. Comuni (per le attività sociali svolte nel comune di residenza del contribuente).
  7. Enti gestori delle aree protette.

Sono sempre escluse dal beneficio le imprese sociali costituite in forma di società (S.r.l., S.p.A., S.a.p.a., S.n.c., S.a.s.).

2. Procedura di Accreditamento e Iscrizione

Le procedure di accreditamento sono diverse a seconda della tipologia di ente, ma seguono un calendario di scadenze che si ripete ogni anno.

Per gli Enti del Terzo Settore (ETS)

ETS già iscritti al RUNTS e presenti nell’elenco permanente: sono accreditati automaticamente ogni anno. Devono però:

  • Accedere alla piattaforma RUNTS e verificare che l’IBAN comunicato sia corretto e aggiornato.
  • Se l’IBAN non è mai stato comunicato o va modificato, presentare apposita istanza “Cinque per mille” tramite RUNTS, inserire l’IBAN, firmare digitalmente la distinta e inviarla.

Senza IBAN corretto in piattaforma, il contributo non può essere erogato. È il controllo più banale ma anche quello che più spesso fa perdere il beneficio.

ETS iscritti al RUNTS ma non presenti nell’elenco permanente: devono presentare istanza di accreditamento attraverso il portale RUNTS, con questa procedura:

  1. Accesso all’area riservata del RUNTS con SPID o CIE del legale rappresentante o di un componente dell’organo di amministrazione.
  2. Selezione dell’opzione “Cinque per mille” e barrare il campo “accreditamento del 5/1000”.
  3. Inserimento dell’IBAN sul quale ricevere l’accredito.
  4. Download della distinta, firma digitale e ricaricamento sul portale.
  5. Invio della pratica.

Per le Cooperative Sociali e Imprese Sociali non costituite in forma di società

  • Se già presenti nell’elenco permanente: accreditamento automatico, ma è necessario verificare/inserire l’IBAN tramite la piattaforma RUNTS.
  • Se non presenti nell’elenco: presentare istanza di accreditamento tramite il portale RUNTS, valorizzando la voce “Accreditamento al 5×1000” e indicando l’IBAN.

Le cooperative sociali e le imprese sociali iscritte alla sezione “imprese sociali” del Registro imprese sono iscritte automaticamente nella sezione d) del RUNTS e usano la stessa piattaforma.

Per le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD)

Le ASD non rientrano nel perimetro degli ETS gestito dal Ministero del Lavoro, ma hanno un canale di accesso al 5×1000 gestito dall’Agenzia delle Entrate. Devono:

  1. Essere iscritte al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD).
  2. Svolgere una rilevante attività di interesse sociale, con i seguenti requisiti:
  • Affiliazione agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
  • Presenza del settore giovanile.
  • Svolgimento in via prevalente di una delle seguenti attività: avviamento e formazione allo sport di giovani sotto i 18 anni, avviamento alla pratica sportiva di persone over 60, avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati.

Procedura:

  • ASD già presenti nell’elenco permanente: nessun adempimento necessario se permangono i requisiti.
  • ASD non presenti nell’elenco: presentazione telematica della domanda all’Agenzia delle Entrate entro la scadenza annuale.

💡 Tool consigliato: se gestisci una ASD, prima di tutto verifica la regolarità complessiva con La tua ASD è davvero in regola? Scoprilo adesso e consulta Il libretto delle istruzioni per il presidente di ASD.

Per gli Enti della Ricerca Scientifica e dell’Università

La domanda va presentata al Ministero dell’Università e della Ricerca tramite la piattaforma GEA (Gestione iniziative e progetti di ricerca).

Requisito preliminare: iscrizione all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche (è sufficiente che l’iscrizione sia stata anche solo richiesta entro la scadenza ordinaria).

Per gli Enti della Ricerca Sanitaria

La domanda va presentata al Ministero della Salute tramite PEC all’indirizzo dedicato, con allegata:

  • Dichiarazione sull’attività di ricerca sanitaria svolta.
  • Informazioni sui contributi erogati.
  • Dettagli sulle strutture di ricerca utilizzate per la realizzazione dei programmi approvati dal Ministero della Salute.

Iscrizione tardiva (remissione in bonis)

In caso di mancata iscrizione entro la scadenza ordinaria, è possibile usufruire del termine più ampio entro il 30 settembre dello stesso anno, previo pagamento di una sanzione di 250 euro da versare con modello F24 Elide (codice tributo 8115).

Condizione importante: i requisiti abilitativi all’iscrizione devono essere posseduti alla data della scadenza originaria del 10 aprile.

Attenzione: il versamento dei 250 euro non assicura automaticamente l’ammissione. Per chi non era ancora iscritto al RUNTS al momento dell’accreditamento, occorre completare l’iscrizione al Registro entro il 31 dicembre dello stesso anno. I tempi del procedimento di iscrizione restano quelli del DM 106/2020 e non sono garantiti: presentare la domanda di iscrizione a ridosso di settembre comporta un rischio concreto di non riuscire a completare l’iter in tempo utile.

3. Il Calendario Annuale delle Scadenze

Le scadenze del 5×1000 si ripetono identiche ogni anno. Tenendo a mente queste date, l’ente non sbaglia:

Data ricorrente ogni annoAdempimento
10 aprileTermine ordinario per presentare la domanda di iscrizione/accreditamento al 5×1000
20 aprile (circa)Pubblicazione dell’elenco provvisorio degli enti accreditati
30 aprile (circa)Termine per segnalare eventuali errori negli elenchi
Inizio maggioPubblicazione dell’elenco aggiornato
30 settembreTermine ultimo per l’iscrizione tardiva con sanzione di 250 euro
31 dicembreTermine ultimo per l’effettiva iscrizione al RUNTS, per chi non era ancora iscritto al momento dell’accreditamento

Nota: se una delle scadenze cade di sabato o in giorno festivo, è prorogata al primo giorno lavorativo successivo.

4. Rendicontazione del Contributo

Obblighi generali

Tutti gli enti beneficiari del 5×1000, indipendentemente dall’importo percepito, hanno l’obbligo di:

  1. Redigere un rendiconto e una relazione illustrativa entro 12 mesi dalla data di percezione del contributo.
  2. Conservare la documentazione per 10 anni.

Possibilità di accantonamento: è ammesso accantonare una parte delle somme non utilizzate entro i 12 mesi, da impiegare e rendicontare entro un periodo complessivo più lungo, fino a 24 mesi dalla ricezione. L’accantonamento va motivato nella relazione illustrativa e i fondi accantonati devono essere chiaramente identificabili in contabilità.

Rendicontazione per contributi inferiori a 20.000 euro

Gli enti che ricevono un contributo inferiore a 20.000 euro devono:

  1. Compilare il rendiconto utilizzando la modulistica approvata con D.D. 22.09.2021 n. 488.
  2. Conservare il rendiconto e la relazione illustrativa per 10 anni.
  3. Non è richiesta la trasmissione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Attenzione: “non è richiesta la trasmissione” non significa che il rendiconto sia facoltativo. Va comunque redatto, conservato e pubblicato sul sito dell’ente.

Rendicontazione per contributi pari o superiori a 20.000 euro

Gli enti che ricevono un contributo pari o superiore a 20.000 euro devono:

  1. Compilare il rendiconto utilizzando la modulistica aggiornata con D.D. 13.12.2022 n. 396.
  2. Utilizzare esclusivamente la piattaforma informatica dedicata per la compilazione e trasmissione del rendiconto e della relazione illustrativa.
  3. Non inviare i singoli giustificativi di spesa, che devono comunque essere conservati in originale per 10 anni.

Nota importante: non saranno accettate rendicontazioni trasmesse con altre modalità (PEC, raccomandata, ecc.). Solo piattaforma.

Obbligo di pubblicazione sul sito

Tutti gli enti beneficiari, indipendentemente dall’importo ricevuto, devono pubblicare sul proprio sito web:

  • Gli importi percepiti.
  • Il rendiconto con la relazione illustrativa.

La pubblicazione deve avvenire entro 60 giorni dal termine ultimo previsto per la redazione del rendiconto, quindi sostanzialmente entro 14 mesi dalla ricezione del contributo. La mancata pubblicazione è sanzionata con una somma pari al 25% del contributo percepito.

Cosa è ammesso rendicontare

Le somme del 5×1000 devono essere destinate al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente. In particolare, sono ammessi:

  • Costi del personale impiegato nelle attività istituzionali.
  • Spese per servizi acquistati per la realizzazione delle attività.
  • Spese per acquisto di beni strumentali e materiali di consumo.
  • Spese per progetti specifici realizzati.
  • Spese di funzionamento (parzialmente, secondo le linee guida ministeriali).

Non sono ammessi:

  • Spese personali degli amministratori non collegate all’attività istituzionale.
  • Distribuzione di utili o avanzi.
  • Spese non documentate.

💡 Approfondisci: per il quadro complessivo degli adempimenti del tuo ETS dopo l’iscrizione, consulta la guida Gestione RUNTS: Obblighi, Scadenze, Operatività e Controlli sugli ETS iscritti al RUNTS.

5. Conclusioni e Raccomandazioni

Il 5×1000 è oggi una risorsa stabile e strutturata, ma proprio per questo va gestito con metodo. I punti da fissare:

  1. Verifica sempre l’IBAN in piattaforma RUNTS: il primo motivo per cui il contributo non arriva è un IBAN mancante o sbagliato.
  2. Memorizza le tre date chiave: 10 aprile (scadenza ordinaria), 30 settembre (ultima chiamata con sanzione), 31 dicembre (termine ultimo iscrizione RUNTS).
  3. Tieni traccia dei 12+12 mesi: 12 mesi per spendere, possibilità di accantonare fino a 24 mesi complessivi, sempre con motivazione nella relazione.
  4. Pubblica il rendiconto sul tuo sito web: indipendentemente dall’importo. La sanzione del 25% per omessa pubblicazione è automatica e pesante.
  5. Conserva tutto per 10 anni: anche se non trasmetti i giustificativi al Ministero, in caso di controllo serviranno tutti, in originale.

💡 Tool e guide consigliate:

Riferimenti Normativi Essenziali (Riepilogo)

  • Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006), art. 1 c. 337, istituzione del 5×1000.
  • Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), art. 1 c. 154, stabilizzazione.
  • D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 111, disciplina del 5×1000 nell’ambito della Riforma del Terzo Settore.
  • D.P.C.M. 23 luglio 2020, modalità e termini per l’accesso al riparto.
  • D.D. 22 settembre 2021, n. 488, modulistica rendicontazione per contributi inferiori a 20.000 euro.
  • D.D. 13 dicembre 2022, n. 396, modulistica e piattaforma per contributi pari o superiori a 20.000 euro.
  • D.M. 15 settembre 2020, n. 106, tempi del procedimento di iscrizione al RUNTS.
  • D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

FAQ Operative

La nostra associazione si è iscritta al RUNTS da poco, ma non eravamo nell’elenco permanente del 5×1000. Come ci accreditiamo?

Dovete completare l’accreditamento entro il 10 aprile dell’anno per cui volete partecipare al riparto, tramite la piattaforma RUNTS, barrando il campo “accreditamento del 5/1000” e inserendo l’IBAN. Se rispettate la scadenza ordinaria, sarete inseriti negli elenchi pubblicati dal Ministero del Lavoro entro la fine di aprile. Se invece mancate la scadenza, avete tempo fino al 30 settembre dello stesso anno versando 250 euro con modello F24 Elide (codice tributo 8115). In questo secondo caso, però, l’iscrizione vale solo se il vostro ente risulta effettivamente iscritto al RUNTS entro il 31 dicembre dello stesso anno.

Abbiamo ricevuto 8.500 euro di 5×1000. Quando dobbiamo rendicontare e dove?

Avete 12 mesi dalla ricezione del contributo per redigere il rendiconto e la relazione illustrativa, utilizzando la modulistica del D.D. 488/2021 prevista per i contributi sotto 20.000 euro. Essendo sotto soglia, non dovete trasmettere nulla al Ministero: dovete conservare il rendiconto e i giustificativi per 10 anni, e pubblicare il rendiconto sul vostro sito web entro 60 giorni dal termine ultimo (quindi sostanzialmente entro 14 mesi dalla ricezione). Se non avete ancora speso tutto entro i 12 mesi, potete accantonare la parte residua e rendicontarla entro 24 mesi totali dalla ricezione, motivando bene la scelta nella relazione illustrativa.

Abbiamo ricevuto 22.000 euro di 5×1000. Cosa cambia rispetto a una rendicontazione “leggera”?

Superando la soglia dei 20.000 euro, scattano regole più stringenti. Dovete usare la modulistica del D.D. 396/2022 e compilare il rendiconto esclusivamente sulla piattaforma informatica dedicata del Ministero del Lavoro. Niente PEC, niente raccomandate: solo piattaforma. I singoli giustificativi di spesa non vanno trasmessi, ma vanno conservati in originale per 10 anni. Il sistema online guida la compilazione voce per voce, ma gli errori bloccano la trasmissione: conviene preparare il rendiconto offline e poi caricarlo in piattaforma quando è completo e verificato. E non dimenticate la pubblicazione sul vostro sito web entro 60 giorni dal termine: la sanzione del 25% del contributo è automatica.

Cosa succede se per un anno non veniamo accreditati al 5×1000 in tempo? Perdiamo il diritto per sempre?

No, perdete solo il riparto di quell’anno specifico. Le scadenze del 5×1000 sono annuali: chi non rientra in un anno può accreditarsi normalmente per l’anno successivo, sempre entro il 10 aprile. Le risorse del 5×1000 dipendono dalla destinazione fatta dai contribuenti nella dichiarazione dei redditi di ciascun anno: ogni anno è una “partita” a sé. Approfittate del tempo per consolidare la vostra presenza in piattaforma, comunicare bene l’IBAN e magari rafforzare la comunicazione verso i potenziali sostenitori, perché senza una buona base di scelte da parte dei contribuenti il 5×1000 vale poco anche per chi è accreditato.


📩 La parola a te

Il 5×1000 è una di quelle cose che, se gestite bene, possono cambiare il bilancio di un’associazione. Eppure ogni anno ci sono enti che lo perdono per una distrazione, un IBAN sbagliato, una scadenza mancata. Eppure il meccanismo, una volta capito, è uno dei più stabili dell’intero impianto fiscale del Terzo Settore: le scadenze sono sempre le stesse, le soglie pure, e con un po’ di organizzazione diventa un appuntamento di routine.

  • Vi siete accreditati al 5×1000 in tempo, oppure quest’anno vi tocca la remissione in bonis di settembre?
  • Avete dubbi su come rendicontare correttamente un contributo sopra la soglia dei 20.000 euro?
  • C’è un caso particolare nella vostra associazione, come un accantonamento di fondi o una spesa che non sapete se è ammissibile?

I commenti qui sotto sono lo spazio giusto per condividere dubbi ed esperienze: spesso una domanda fatta da uno aiuta dieci che leggono e non chiedono. E se la vostra associazione ha appena ricevuto il primo accredito del 5×1000, raccontatelo: per molti enti più piccoli sapere come altri hanno gestito la rendicontazione è il modo migliore per non sbagliare al primo colpo.

Alessio Cipollone
Alessio Cipollone

Sono un dottore commercialista appassionato di nuove tecnologie ed offro consulenza a liberi professionisti, imprenditori e società. Il mio lavoro non consiste solo nel gestire la contabilità e redigere le dichiarazioni dei redditi ma soprattutto prestare assistenza e fornire una soluzione ai problemi e ai dubbi che possono sorgere nell’amministrazione di un'azienda. Il mio intento è quello di aiutare coloro che vogliono intraprendere nuove attività imprenditoriali con entusiasmo e passione, la stessa che dedico al mio lavoro.

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