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Strada Prati, 12/3
65124 Pescara
Questa guida fornisce un quadro completo e aggiornato sulla gestione e rendicontazione del 5x1000.
Il contributo del cinque per mille rappresenta una delle più importanti forme di finanziamento per gli Enti del Terzo Settore (ETS) e per altre categorie di enti che svolgono attività di rilevanza sociale. Istituito dalla Legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006) e successivamente stabilizzato con la Legge n. 190/2014, questo strumento permette ai contribuenti di destinare una quota pari al 5 per mille della propria IRPEF a enti che operano in settori di interesse collettivo.
La Riforma del Terzo Settore ha modificato sostanzialmente i beneficiari e le procedure di accesso al contributo, con l’obiettivo di razionalizzare e semplificare il sistema. Questa guida fornisce un quadro completo e permanente sulla gestione e rendicontazione del 5×1000: le regole strutturali, le scadenze ricorrenti, gli obblighi che ogni anno tornano puntuali.
💡 Tool consigliato: per il quadro completo degli adempimenti del tuo ente, tieni a portata di mano la Checklist Operativa ETS 2026 e la Checklist Adempimenti per Enti Non Profit.
I potenziali beneficiari della ripartizione del 5×1000 sono:
Sono sempre escluse dal beneficio le imprese sociali costituite in forma di società (S.r.l., S.p.A., S.a.p.a., S.n.c., S.a.s.).
Le procedure di accreditamento sono diverse a seconda della tipologia di ente, ma seguono un calendario di scadenze che si ripete ogni anno.
ETS già iscritti al RUNTS e presenti nell’elenco permanente: sono accreditati automaticamente ogni anno. Devono però:
Senza IBAN corretto in piattaforma, il contributo non può essere erogato. È il controllo più banale ma anche quello che più spesso fa perdere il beneficio.
ETS iscritti al RUNTS ma non presenti nell’elenco permanente: devono presentare istanza di accreditamento attraverso il portale RUNTS, con questa procedura:
Le cooperative sociali e le imprese sociali iscritte alla sezione “imprese sociali” del Registro imprese sono iscritte automaticamente nella sezione d) del RUNTS e usano la stessa piattaforma.
Le ASD non rientrano nel perimetro degli ETS gestito dal Ministero del Lavoro, ma hanno un canale di accesso al 5×1000 gestito dall’Agenzia delle Entrate. Devono:
Procedura:
💡 Tool consigliato: se gestisci una ASD, prima di tutto verifica la regolarità complessiva con La tua ASD è davvero in regola? Scoprilo adesso e consulta Il libretto delle istruzioni per il presidente di ASD.
La domanda va presentata al Ministero dell’Università e della Ricerca tramite la piattaforma GEA (Gestione iniziative e progetti di ricerca).
Requisito preliminare: iscrizione all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche (è sufficiente che l’iscrizione sia stata anche solo richiesta entro la scadenza ordinaria).
La domanda va presentata al Ministero della Salute tramite PEC all’indirizzo dedicato, con allegata:
In caso di mancata iscrizione entro la scadenza ordinaria, è possibile usufruire del termine più ampio entro il 30 settembre dello stesso anno, previo pagamento di una sanzione di 250 euro da versare con modello F24 Elide (codice tributo 8115).
Condizione importante: i requisiti abilitativi all’iscrizione devono essere posseduti alla data della scadenza originaria del 10 aprile.
Attenzione: il versamento dei 250 euro non assicura automaticamente l’ammissione. Per chi non era ancora iscritto al RUNTS al momento dell’accreditamento, occorre completare l’iscrizione al Registro entro il 31 dicembre dello stesso anno. I tempi del procedimento di iscrizione restano quelli del DM 106/2020 e non sono garantiti: presentare la domanda di iscrizione a ridosso di settembre comporta un rischio concreto di non riuscire a completare l’iter in tempo utile.
Le scadenze del 5×1000 si ripetono identiche ogni anno. Tenendo a mente queste date, l’ente non sbaglia:
| Data ricorrente ogni anno | Adempimento |
|---|---|
| 10 aprile | Termine ordinario per presentare la domanda di iscrizione/accreditamento al 5×1000 |
| 20 aprile (circa) | Pubblicazione dell’elenco provvisorio degli enti accreditati |
| 30 aprile (circa) | Termine per segnalare eventuali errori negli elenchi |
| Inizio maggio | Pubblicazione dell’elenco aggiornato |
| 30 settembre | Termine ultimo per l’iscrizione tardiva con sanzione di 250 euro |
| 31 dicembre | Termine ultimo per l’effettiva iscrizione al RUNTS, per chi non era ancora iscritto al momento dell’accreditamento |
Nota: se una delle scadenze cade di sabato o in giorno festivo, è prorogata al primo giorno lavorativo successivo.
Tutti gli enti beneficiari del 5×1000, indipendentemente dall’importo percepito, hanno l’obbligo di:
Possibilità di accantonamento: è ammesso accantonare una parte delle somme non utilizzate entro i 12 mesi, da impiegare e rendicontare entro un periodo complessivo più lungo, fino a 24 mesi dalla ricezione. L’accantonamento va motivato nella relazione illustrativa e i fondi accantonati devono essere chiaramente identificabili in contabilità.
Gli enti che ricevono un contributo inferiore a 20.000 euro devono:
Attenzione: “non è richiesta la trasmissione” non significa che il rendiconto sia facoltativo. Va comunque redatto, conservato e pubblicato sul sito dell’ente.
Gli enti che ricevono un contributo pari o superiore a 20.000 euro devono:
Nota importante: non saranno accettate rendicontazioni trasmesse con altre modalità (PEC, raccomandata, ecc.). Solo piattaforma.
Tutti gli enti beneficiari, indipendentemente dall’importo ricevuto, devono pubblicare sul proprio sito web:
La pubblicazione deve avvenire entro 60 giorni dal termine ultimo previsto per la redazione del rendiconto, quindi sostanzialmente entro 14 mesi dalla ricezione del contributo. La mancata pubblicazione è sanzionata con una somma pari al 25% del contributo percepito.
Le somme del 5×1000 devono essere destinate al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente. In particolare, sono ammessi:
Non sono ammessi:
💡 Approfondisci: per il quadro complessivo degli adempimenti del tuo ETS dopo l’iscrizione, consulta la guida Gestione RUNTS: Obblighi, Scadenze, Operatività e Controlli sugli ETS iscritti al RUNTS.
Il 5×1000 è oggi una risorsa stabile e strutturata, ma proprio per questo va gestito con metodo. I punti da fissare:
💡 Tool e guide consigliate:
- Procedura Guidata Scelta Forma Associativa, utile in fase di costituzione di un nuovo ente.
- Modelli di Statuto per Enti del Terzo Settore, per partire con basi solide e accedere al 5×1000.
- Adempimenti post-iscrizione al RUNTS.
Dovete completare l’accreditamento entro il 10 aprile dell’anno per cui volete partecipare al riparto, tramite la piattaforma RUNTS, barrando il campo “accreditamento del 5/1000” e inserendo l’IBAN. Se rispettate la scadenza ordinaria, sarete inseriti negli elenchi pubblicati dal Ministero del Lavoro entro la fine di aprile. Se invece mancate la scadenza, avete tempo fino al 30 settembre dello stesso anno versando 250 euro con modello F24 Elide (codice tributo 8115). In questo secondo caso, però, l’iscrizione vale solo se il vostro ente risulta effettivamente iscritto al RUNTS entro il 31 dicembre dello stesso anno.
Avete 12 mesi dalla ricezione del contributo per redigere il rendiconto e la relazione illustrativa, utilizzando la modulistica del D.D. 488/2021 prevista per i contributi sotto 20.000 euro. Essendo sotto soglia, non dovete trasmettere nulla al Ministero: dovete conservare il rendiconto e i giustificativi per 10 anni, e pubblicare il rendiconto sul vostro sito web entro 60 giorni dal termine ultimo (quindi sostanzialmente entro 14 mesi dalla ricezione). Se non avete ancora speso tutto entro i 12 mesi, potete accantonare la parte residua e rendicontarla entro 24 mesi totali dalla ricezione, motivando bene la scelta nella relazione illustrativa.
Superando la soglia dei 20.000 euro, scattano regole più stringenti. Dovete usare la modulistica del D.D. 396/2022 e compilare il rendiconto esclusivamente sulla piattaforma informatica dedicata del Ministero del Lavoro. Niente PEC, niente raccomandate: solo piattaforma. I singoli giustificativi di spesa non vanno trasmessi, ma vanno conservati in originale per 10 anni. Il sistema online guida la compilazione voce per voce, ma gli errori bloccano la trasmissione: conviene preparare il rendiconto offline e poi caricarlo in piattaforma quando è completo e verificato. E non dimenticate la pubblicazione sul vostro sito web entro 60 giorni dal termine: la sanzione del 25% del contributo è automatica.
No, perdete solo il riparto di quell’anno specifico. Le scadenze del 5×1000 sono annuali: chi non rientra in un anno può accreditarsi normalmente per l’anno successivo, sempre entro il 10 aprile. Le risorse del 5×1000 dipendono dalla destinazione fatta dai contribuenti nella dichiarazione dei redditi di ciascun anno: ogni anno è una “partita” a sé. Approfittate del tempo per consolidare la vostra presenza in piattaforma, comunicare bene l’IBAN e magari rafforzare la comunicazione verso i potenziali sostenitori, perché senza una buona base di scelte da parte dei contribuenti il 5×1000 vale poco anche per chi è accreditato.
Il 5×1000 è una di quelle cose che, se gestite bene, possono cambiare il bilancio di un’associazione. Eppure ogni anno ci sono enti che lo perdono per una distrazione, un IBAN sbagliato, una scadenza mancata. Eppure il meccanismo, una volta capito, è uno dei più stabili dell’intero impianto fiscale del Terzo Settore: le scadenze sono sempre le stesse, le soglie pure, e con un po’ di organizzazione diventa un appuntamento di routine.
I commenti qui sotto sono lo spazio giusto per condividere dubbi ed esperienze: spesso una domanda fatta da uno aiuta dieci che leggono e non chiedono. E se la vostra associazione ha appena ricevuto il primo accredito del 5×1000, raccontatelo: per molti enti più piccoli sapere come altri hanno gestito la rendicontazione è il modo migliore per non sbagliare al primo colpo.