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Strada Prati, 12/3
65124 Pescara
Questa guida si propone di offrire un quadro completo e aggiornato delle normative applicabili ai compensi erogati da Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), Società Sportive Dilettantistiche (SSD) e altri enti operanti nel settore sportivo.
La Riforma dello Sport, introdotta principalmente con il Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 e successivamente modificata e integrata da vari correttivi (tra cui il D.Lgs. 163/2022, il D.Lgs. 120/2023 e il D.L. 71/2024), ha profondamente innovato la disciplina del lavoro sportivo e il trattamento fiscale e previdenziale dei relativi compensi. Questa guida offre un quadro completo e aggiornato delle normative applicabili ai compensi erogati da Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), Società Sportive Dilettantistiche (SSD) e altri enti operanti nel settore sportivo.
L’obiettivo è fornire uno strumento pratico per comprendere le diverse tipologie di rapporti di lavoro e collaborazione nel mondo sportivo dilettantistico, le relative franchigie fiscali e previdenziali, gli adempimenti obbligatori e le principali novità introdotte.
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L’art. 25 del D.Lgs. 36/2021 definisce il lavoratore sportivo come “l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo”.
La Riforma ha superato la precedente figura dei “compensi sportivi ex art. 67, c. 1, lett. m) TUIR”, introducendo una disciplina organica per i rapporti di lavoro nel settore dilettantistico, che possono assumere la forma di:
È fondamentale distinguere il lavoratore sportivo dal volontario sportivo (di cui al punto 7): sono due figure giuridicamente diverse, con regole di rimborso e di tassazione opposte. Confondere le due categorie, ad esempio mascherando un collaboratore stabile da volontario, è uno degli errori più pericolosi in caso di controllo.
Una delle novità più rilevanti è l’introduzione di una franchigia fiscale per i compensi dei lavoratori sportivi operanti nell’area del dilettantismo.
Franchigia fiscale (art. 36, comma 6, D.Lgs. 36/2021): i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali (IRPEF e addizionali) fino all’importo complessivo annuo di 15.000 euro. La soglia è stata confermata anche per il 2026 dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 207/2024).
Un punto da chiarire bene: la franchigia di 15.000 euro riguarda i compensi di lavoro sportivo dilettantistico in senso proprio. Se la prestazione, per le sue caratteristiche concrete, non è qualificabile come lavoro sportivo dilettantistico ma come ordinario lavoro autonomo o co.co.co. non sportivo, la franchigia non si applica e la tassazione segue le regole ordinarie fin dal primo euro. La corretta qualificazione del rapporto è quindi il primo, decisivo passaggio.
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Anche ai fini previdenziali è prevista una franchigia, ma con una soglia diversa e più bassa rispetto a quella fiscale. È un punto che genera molta confusione, quindi va fissato bene: la soglia previdenziale (5.000 euro) è diversa e più bassa di quella fiscale (15.000 euro).
Franchigia previdenziale (art. 35, comma 8-bis, D.Lgs. 36/2021): i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini previdenziali fino all’importo complessivo annuo di 5.000 euro.
Attenzione all’autocertificazione: poiché entrambe le soglie (5.000 e 15.000 euro) sono cumulative tra tutti gli enti, l’autocertificazione che il lavoratore rende a ciascuna ASD/SSD è lo strumento che permette di applicare correttamente franchigie e ritenute. Senza quel documento, l’ente non è in grado di gestire correttamente il rapporto.
La Riforma ha tipizzato le co.co.co. sportive nell’area del dilettantismo (art. 28 D.Lgs. 36/2021), presumendole tali se la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 24 ore settimanali (esclusa la partecipazione a manifestazioni sportive) e se le prestazioni sono coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo in osservanza dei regolamenti degli Organismi Sportivi affilianti.
Oltre alle co.co.co., il lavoro sportivo dilettantistico può assumere la forma del lavoro autonomo, con due possibilità:
Il discrimine tra le varie forme (co.co.co., autonomo abituale, autonomo occasionale) dipende dalle caratteristiche concrete del rapporto: continuità, coordinamento, abitualità. È una valutazione che conviene fare con un consulente, perché da essa dipendono adempimenti diversi.
L’art. 29 del D.Lgs. 36/2021, come riscritto dal D.L. 71/2024 (in vigore dal 1° giugno 2024), disciplina l’attività dei volontari sportivi. Questa è la parte in cui la normativa è cambiata di più, e dove l’informazione “vecchia” circola ancora parecchio.
Principio di gratuità: i volontari non possono percepire compensi per l’attività prestata, in nessuna forma, neanche indiretta. La loro opera è caratterizzata dalla spontaneità e dalla finalità solidaristica. L’attività di volontario sportivo è inoltre incompatibile con un incarico di lavoro sportivo retribuito presso lo stesso ente.
Il volontario può però ricevere il rimborso delle spese sostenute, in due forme alternative.
Introdotto dal D.L. 71/2024, sostituisce il vecchio rimborso autocertificato fino a 150 euro/mese (che è stato abrogato dal 1° giugno 2024: non è più utilizzabile).
Il rimborso forfettario è ammesso a condizioni precise:
Resta pienamente ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Trattandosi del mero ristoro di spese sostenute per conto dell’ente, queste somme non concorrono per principio generale alla formazione del reddito del percipiente.
Condizioni operative:
Il rimborso analitico non ha tetti di importo e non richiede la comunicazione al RASD, ma proprio per questo richiede rigore nella documentazione. È buona prassi che l’organo amministrativo adotti comunque una delibera che fissi criteri e limiti dei rimborsi piè di lista.
Forfettario e analitico sono alternativi per la medesima manifestazione o evento: per lo stesso volontario e lo stesso evento si sceglie una sola formula. Diverse Federazioni (FIGC, FIP) lo hanno chiarito espressamente nelle proprie delibere.
Punto da non sottovalutare. I rimborsi forfettari ai volontari, pur non costituendo reddito, concorrono al calcolo delle soglie di non imponibilità previste per i lavoratori sportivi: 5.000 euro previdenziali e 15.000 euro fiscali (art. 36, c. 6-bis). Quindi, se la stessa persona riceve da un ente sia compensi di lavoro sportivo sia rimborsi forfettari da volontariato, le somme si sommano ai fini della verifica delle soglie. I rimborsi analitici documentati, invece, restano fuori da questo calcolo.
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| Fascia di compenso annuo (lavoro sportivo dilettantistico) | Fisco (IRPEF) | Previdenza (INPS) |
|---|---|---|
| Da 0 a 5.000 € | Esente | Esente |
| Da 5.001 a 15.000 € | Esente | Contributi sull’eccedenza (con riduzione 50% imponibile fino al 31/12/2027) |
| Oltre 15.000 € | Imponibile solo l’eccedenza | Contributi sull’eccedenza |
Per i volontari: nessun compenso. Rimborso forfettario fino a 400 €/mese (solo eventi riconosciuti, delibera, comunicazione RASD) oppure rimborso analitico documentato (senza tetto). Il forfettario concorre alle soglie di 5.000 e 15.000 €; l’analitico no.
La disciplina del lavoro sportivo dilettantistico è ormai a regime, ma resta tecnica e ricca di insidie. I punti da fissare:
💡 Tool e risorse consigliate:
Qui le soglie cumulative entrano in gioco in pieno. Sul fronte fiscale: l’istruttore ha già 12.000 euro, con i vostri 5.000 arriva a 17.000, quindi 2.000 euro superano la franchigia di 15.000 e su quei 2.000 va applicata la ritenuta. Sul fronte previdenziale: ha già ampiamente superato i 5.000 euro, quindi i vostri 5.000 sono interamente soggetti a contributi (con la riduzione del 50% dell’imponibile fino al 2027). Il punto chiave: tutto questo lo potete gestire solo se l’istruttore vi ha consegnato l’autocertificazione dei compensi già percepiti altrove. Pretendetela sempre prima di erogare.
No, e questo è il punto su cui voglio essere chiarissimo. Il rimborso autocertificato fino a 150 euro mensili è stato abrogato dal 1° giugno 2024. Non è più una modalità valida. Oggi avete due strade: il rimborso forfettario fino a 400 euro/mese, che però è ammesso solo per attività legate a manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti, richiede una delibera preventiva e la comunicazione al RASD; oppure il rimborso analitico documentato, che non ha tetti ma richiede note spese e giustificativi originali. Se i vostri volontari fanno attività ordinaria (segreteria, gestione impianto), il forfettario da 400 euro non è utilizzabile: resta il rimborso analitico, oppure dovete valutare un vero rapporto di lavoro sportivo.
Con 4.000 euro siete sotto entrambe le soglie: niente IRPEF (sotto i 15.000) e niente contributi (sotto i 5.000). Però attenzione a due cose. Primo: i 5.000 euro sono cumulativi, quindi dovete farvi autocertificare dal collaboratore che non ha altri compensi sportivi che, sommati ai vostri, superino la soglia. Secondo: anche per compensi sotto i 5.000 euro può essere necessario gestire la sezione previdenziale della Certificazione Unica. Su questo specifico adempimento vi conviene una verifica puntuale con il consulente, perché la prassi su CU e dati previdenziali sotto soglia ha avuto diversi chiarimenti.
In sintesi: la co.co.co. sportiva è una collaborazione continuativa e coordinata, tipizzata dall’art. 28, che si presume tale se non supera le 24 ore settimanali e se è coordinata secondo i regolamenti dell’organismo affiliante. Il lavoro autonomo occasionale è invece per prestazioni davvero sporadiche e non abituali, prive del carattere della continuità. La differenza non è formale: cambia il tipo di contratto, gli adempimenti e la gestione al RASD. Nella pratica, se un istruttore tiene corsi tutte le settimane per tutta la stagione, difficilmente è “occasionale”: è molto più probabile una co.co.co. La qualificazione va fatta sulla sostanza del rapporto, non sull’etichetta, ed è esattamente il tipo di valutazione da fare con un consulente del lavoro.
La gestione di compensi e rimborsi nel mondo sportivo dilettantistico è una delle aree più delicate per una ASD: le soglie sono due e diverse, le regole sui volontari sono cambiate da poco, e gli errori di qualificazione si pagano in sede di controllo. Per questo ho voluto aggiornare questa guida con la massima cura, segnalando in modo chiaro cosa non è più valido.
Scrivimi nei commenti la tua situazione: i casi concreti che mi raccontate sono spesso i più utili per chi legge dopo, e mi aiutano a capire dove la riforma crea più dubbi. E se conosci un dirigente di ASD ancora convinto di poter usare il vecchio rimborso autocertificato da 150 euro, fagli leggere questo articolo: è proprio il tipo di informazione superata che, applicata oggi, mette a rischio l’associazione. Lo sport dilettantistico cresce quando le regole, quelle giuste e aggiornate, circolano.
Oggetto: Regime forfettario – soglia di 35.000 euro e compensi da co.co.co. sportiva dilettantistica
Vorrei sottoporre un quesito relativo alla causa ostativa all’accesso/permanenza nel regime forfettario prevista dall’art. 1, comma 57, lett. d-ter), L. 190/2014, relativa al conseguimento nell’anno precedente di redditi di lavoro dipendente e assimilati superiori a 35.000 euro.
Il caso è il seguente: un contribuente percepisce nello stesso anno:
– redditi ordinari di lavoro dipendente;
– compensi derivanti da una co.co.co. di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo, qualificati fiscalmente come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
– i compensi sportivi rientrano, in tutto o in parte, nella soglia di 15.000 euro prevista dall’art. 36, comma 6, D.Lgs. 36/2021.
Il quesito specifico è: ai fini della verifica della soglia dei 35.000 euro, deve essere sommato al reddito di lavoro dipendente l’intero compenso lordo della co.co.co. sportiva, compresa la quota fino a 15.000 euro, oppure deve essere considerata soltanto l’eventuale parte eccedente i 15.000 euro?
Ad esempio:
– reddito di lavoro dipendente: 32.000 euro;
– compensi co.co.co. sportiva dilettantistica: 10.000 euro.
Ai fini della causa ostativa, il contribuente deve considerare 42.000 euro, risultando quindi escluso dal forfettario, oppure 32.000 euro, rimanendo sotto la soglia dei 35.000 euro?
Il dubbio nasce in particolare dalla Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 14/2025, nella quale l’Agenzia afferma che l’art. 36, comma 6, determina «l’irrilevanza reddituale dei compensi fino a 15.000 euro» e precisa che tale esclusione opera «indipendentemente dalla categoria reddituale nella quale si collocano i relativi compensi».
La stessa risposta distingue inoltre espressamente, con riferimento al lavoratore sportivo autonomo in regime forfettario, tra reddito fiscalmente rilevante e compensi percepiti: il coefficiente di redditività si applica esclusivamente alla parte eccedente 15.000 euro, mentre l’intero compenso, compresa la franchigia, rileva ai fini della diversa soglia massima dei ricavi/compensi prevista per il regime forfettario.
Mi chiedo pertanto se tale distinzione possa essere applicata anche alla lett. d-ter, che fa riferimento ai “redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati” e non all’ammontare dei compensi percepiti.
Segnalo infine che altri blog specializzato, in risposta a un quesito specifico sul tema, hanno espresso prudenzialmente l’interpretazione opposta, ritenendo che dovrebbe essere considerato il compenso sportivo lordo comprensivo della franchigia. Tale conclusione viene però ricavata principalmente dalla Risoluzione AdE n. 7/E/2020, che fa riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati di “importo lordo”, e sono precedente all’introduzione dell’attuale disciplina fiscale del lavoro sportivo e alla Risposta AdE n. 14/2025.
Chiedo quindi quale delle due interpretazioni ritenga corretta e, in particolare, se esistano prassi dell’Agenzia delle Entrate, dottrina professionale o altri chiarimenti che consentano di stabilire se i primi 15.000 euro di compensi da co.co.co. sportiva debbano o meno concorrere alla soglia dei 35.000 euro.
Grazie.
Gentile lettore,
la ringrazio per il commento: il quesito è formulato con una precisione che merita una risposta altrettanto puntuale, e la sua ricostruzione è già in larga parte corretta.
Comincio dal dato che condiziona tutto il resto: su questo specifico punto non esiste prassi dell’Agenzia delle Entrate. La consulenza giuridica n. 14/2025 ha chiarito che la franchigia di 15.000 euro si applica anche ai contribuenti forfettari, che il coefficiente di redditività opera sulla sola eccedenza e che l’intero compenso rileva invece ai fini del plafond degli 85.000 euro; ma sulla lettera d-ter) non si è pronunciata. Nemmeno la circolare n. 7/E del 7 agosto 2026, pur tornando diffusamente sull’art. 36, comma 6, affronta la questione.
Nel merito ritengo preferibile la sua lettura, e le offro un argomento che non ho visto emergere nel dibattito: sulla stessa lettera d-ter) è pacifico che gli emolumenti arretrati soggetti a tassazione separata non concorrano alla soglia, pur essendo a tutti gli effetti redditi di lavoro dipendente per natura. Se un componente indiscutibilmente riconducibile all’art. 49 resta fuori dal computo perché sottratto alla tassazione ordinaria, a maggior ragione dovrebbe restarne fuori un compenso che per espressa previsione di legge non costituisce nemmeno base imponibile. È un precedente interno alla norma, non un’analogia costruita. Depone nello stesso senso la modulistica: nel quadro LM di Redditi PF 2026 il codice dedicato a questi compensi esprime proprio la distinzione tra ciò che non è reddito entro i 15.000 euro e ciò che rileva integralmente per il tetto degli 85.000.
Le devo però una precisazione sulla Certificazione Unica, perché il dato è più sfumato di come viene talvolta riassunto e gioca in parte contro la tesi che entrambi preferiamo. I punti 781 e 784 della CU 2026 accolgono l’importo al lordo della franchigia, e le istruzioni li qualificano come “reddito di lavoro sportivo”, imponendone la ripresa al punto 720. Resta però decisivo il seguito: se il compenso non supera i 15.000 euro, nulla viene riportato nei punti 1 e 2, cioè nei campi che accolgono i redditi di lavoro dipendente e assimilati imponibili; solo l’eccedenza vi confluisce.
Condivido la sua obiezione sulla risoluzione n. 7/E/2020, e aggiungo un rilievo che la indebolisce ulteriormente: quel documento si occupa della decorrenza della causa ostativa introdotta per il 2020, e l’espressione “importo lordo” vi compare in funzione descrittiva della norma, non come presa di posizione sulla composizione della soglia. Analogamente, la risposta n. 359 del 16 settembre 2020 si limita a confermare la struttura della lettera d-ter) senza occuparsi dei compensi sportivi.
Il vero argomento contrario, a mio avviso, è un altro e più recente: la circolare 7/E/2026 ribadisce che l’agevolazione incide sulla determinazione della base imponibile e non sulla natura del reddito, che resta quella propria del rapporto instaurato tra le parti. Se la qualificazione come reddito assimilato ex art. 50 permane anche entro la franchigia, una lettura strettamente letterale della d-ter) può condurre a computare l’intero compenso. È su questo che si fonderebbe un eventuale rilievo in sede di controllo.
La mia raccomandazione operativa è quindi duplice. Se lo scostamento è marginale, prudenza: il rischio non è una sanzione formale, ma la decadenza retroattiva dal regime con ricalcolo dell’IRPEF ordinaria. Se invece, come nel suo esempio, la questione è dirimente, l’interpello ordinario è lo strumento appropriato: ricorrono obiettive condizioni di incertezza e la risposta offre copertura vincolante per il caso concreto.
Un ultimo elemento che potrebbe cambiarle i conti: la soglia dei 35.000 euro è una deroga temporanea, introdotta per il solo 2025 ed estesa al 2026 sostituendo le parole “l’anno 2025” con “gli anni 2025 e 2026”. Salvo ulteriori proroghe, dal 2027 tornerà applicabile il limite di 30.000 euro: nel suo esempio, i soli 32.000 euro di lavoro dipendente farebbero scattare la causa ostativa a prescindere dal trattamento della franchigia.
Ho dedicato all’argomento un articolo sul blog, nel quale entrambe le tesi sono analizzate per esteso con i relativi riferimenti. Qualora intervenga un chiarimento ufficiale, ne darò conto.
Un caro saluto