La Disciplina Fiscale dei Compensi Sportivi (D.Lgs. 36/2021 e Aggiornamenti)

Questa guida si propone di offrire un quadro completo e aggiornato delle normative applicabili ai compensi erogati da Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), Società Sportive Dilettantistiche (SSD) e altri enti operanti nel settore sportivo.

Introduzione

La Riforma dello Sport, introdotta principalmente con il Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 e successivamente modificata e integrata da vari correttivi (tra cui il D.Lgs. 163/2022, il D.Lgs. 120/2023 e il D.L. 71/2024), ha profondamente innovato la disciplina del lavoro sportivo e il trattamento fiscale e previdenziale dei relativi compensi. Questa guida offre un quadro completo e aggiornato delle normative applicabili ai compensi erogati da Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), Società Sportive Dilettantistiche (SSD) e altri enti operanti nel settore sportivo.

L’obiettivo è fornire uno strumento pratico per comprendere le diverse tipologie di rapporti di lavoro e collaborazione nel mondo sportivo dilettantistico, le relative franchigie fiscali e previdenziali, gli adempimenti obbligatori e le principali novità introdotte.

A chi è destinata la guida

  • Dirigenti, amministratori e tesorieri di ASD, SSD ed Enti del Terzo Settore (ETS) a vocazione sportiva.
  • Lavoratori sportivi (atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici).
  • Collaboratori coordinati e continuativi operanti nel settore sportivo.
  • Volontari sportivi.
  • Commercialisti e consulenti del lavoro che assistono gli enti sportivi.

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1. Quadro Normativo di Riferimento Essenziale

  • Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36: “Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”. È il cardine della Riforma.
  • Decreto Legislativo 5 ottobre 2022, n. 163 (Correttivo I): modifiche e integrazioni al D.Lgs. 36/2021.
  • Decreto Legislativo 29 agosto 2023, n. 120 (Correttivo II): ulteriori modifiche e integrazioni.
  • Decreto Legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2024, n. 106: disposizioni urgenti in materia di sport, che hanno riscritto la disciplina dei rimborsi ai volontari sportivi a decorrere dal 1° giugno 2024.
  • Circolari e messaggi dell’Agenzia delle Entrate, dell’INPS, dell’INAIL e del Dipartimento per lo Sport che forniscono i chiarimenti interpretativi.
  • Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD): gestito da Sport e Salute S.p.A., è la piattaforma per la gestione degli adempimenti relativi ai lavoratori sportivi e alle comunicazioni dei rimborsi ai volontari.

2. Definizione di Lavoratore Sportivo

L’art. 25 del D.Lgs. 36/2021 definisce il lavoratore sportivo come “l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo”.

La Riforma ha superato la precedente figura dei “compensi sportivi ex art. 67, c. 1, lett. m) TUIR”, introducendo una disciplina organica per i rapporti di lavoro nel settore dilettantistico, che possono assumere la forma di:

  • Lavoro subordinato.
  • Lavoro autonomo (partita IVA).
  • Collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.).
  • Prestazione occasionale (entro certi limiti e condizioni).

È fondamentale distinguere il lavoratore sportivo dal volontario sportivo (di cui al punto 7): sono due figure giuridicamente diverse, con regole di rimborso e di tassazione opposte. Confondere le due categorie, ad esempio mascherando un collaboratore stabile da volontario, è uno degli errori più pericolosi in caso di controllo.

3. Trattamento Fiscale dei Compensi dei Lavoratori Sportivi Dilettanti

Una delle novità più rilevanti è l’introduzione di una franchigia fiscale per i compensi dei lavoratori sportivi operanti nell’area del dilettantismo.

Franchigia fiscale (art. 36, comma 6, D.Lgs. 36/2021): i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali (IRPEF e addizionali) fino all’importo complessivo annuo di 15.000 euro. La soglia è stata confermata anche per il 2026 dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 207/2024).

  • Questa soglia si applica a tutti i compensi percepiti dal lavoratore sportivo dilettante nell’anno solare, indipendentemente dal numero di enti eroganti.
  • Sulla parte eccedente i 15.000 euro, concorre al reddito solo l’eccedenza. Per i co.co.co. sportivi, sull’eccedenza si applica una ritenuta del 23%.
  • Obblighi del percettore: il lavoratore sportivo deve autocertificare agli enti eroganti l’ammontare dei compensi già percepiti nell’anno, per consentire la corretta applicazione della franchigia e delle eventuali ritenute. Questa autocertificazione è un documento da conservare con cura.
  • Certificazione Unica (CU): gli enti eroganti rilasciano la CU per i compensi corrisposti. Fino a 15.000 euro di soli compensi esenti non scatta l’obbligo di certificazione fiscale, ma attenzione: i dati previdenziali vanno comunque gestiti (vedi punto 4).

Un punto da chiarire bene: la franchigia di 15.000 euro riguarda i compensi di lavoro sportivo dilettantistico in senso proprio. Se la prestazione, per le sue caratteristiche concrete, non è qualificabile come lavoro sportivo dilettantistico ma come ordinario lavoro autonomo o co.co.co. non sportivo, la franchigia non si applica e la tassazione segue le regole ordinarie fin dal primo euro. La corretta qualificazione del rapporto è quindi il primo, decisivo passaggio.

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4. Trattamento Previdenziale dei Compensi dei Lavoratori Sportivi Dilettanti

Anche ai fini previdenziali è prevista una franchigia, ma con una soglia diversa e più bassa rispetto a quella fiscale. È un punto che genera molta confusione, quindi va fissato bene: la soglia previdenziale (5.000 euro) è diversa e più bassa di quella fiscale (15.000 euro).

Franchigia previdenziale (art. 35, comma 8-bis, D.Lgs. 36/2021): i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini previdenziali fino all’importo complessivo annuo di 5.000 euro.

  • Sulla parte eccedente i 5.000 euro, scattano i contributi previdenziali (Gestione Separata INPS per i co.co.co. sportivi senza altra copertura).
  • Il limite dei 5.000 euro è cumulativo tra tutti gli enti sportivi con cui il lavoratore ha rapporti. Esempio: un istruttore che riceve 5.000 euro da ciascuna di due ASD ha un totale di 10.000 euro, quindi scatta l’obbligo contributivo sull’eccedenza.
  • Riduzione transitoria: fino al 31 dicembre 2027, l’imponibile contributivo è ridotto del 50%. In pratica, i contributi si calcolano solo sulla metà della base eccedente i 5.000 euro.
  • Aliquota: per i collaboratori sportivi senza altra copertura previdenziale, l’aliquota della Gestione Separata è di circa il 25%, ripartita per due terzi a carico dell’ente e un terzo a carico del collaboratore.
  • Adempimenti: la gestione previdenziale passa attraverso le comunicazioni al RASD e gli adempimenti INPS ordinari.

Attenzione all’autocertificazione: poiché entrambe le soglie (5.000 e 15.000 euro) sono cumulative tra tutti gli enti, l’autocertificazione che il lavoratore rende a ciascuna ASD/SSD è lo strumento che permette di applicare correttamente franchigie e ritenute. Senza quel documento, l’ente non è in grado di gestire correttamente il rapporto.

5. Collaborazioni Coordinate e Continuative (Co.co.co.) Sportive

La Riforma ha tipizzato le co.co.co. sportive nell’area del dilettantismo (art. 28 D.Lgs. 36/2021), presumendole tali se la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 24 ore settimanali (esclusa la partecipazione a manifestazioni sportive) e se le prestazioni sono coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo in osservanza dei regolamenti degli Organismi Sportivi affilianti.

  • Trattamento fiscale e previdenziale: si applicano le franchigie di 15.000 euro (fiscale) e 5.000 euro (previdenziale) viste sopra.
  • Adempimenti: comunicazione del rapporto tramite il RASD e tenuta del Libro Unico del Lavoro (LUL) in modalità semplificata, sempre tramite il RASD.
  • La comunicazione al RASD assolve anche la funzione di comunicazione preventiva del rapporto di lavoro.

6. Prestazioni di Lavoro Autonomo nel Settore Sportivo

Oltre alle co.co.co., il lavoro sportivo dilettantistico può assumere la forma del lavoro autonomo, con due possibilità:

  • Lavoro autonomo con partita IVA: il lavoratore sportivo che svolge l’attività in modo abituale apre la partita IVA. Anche in questo caso opera la franchigia fiscale di 15.000 euro: i compensi non concorrono al reddito fino a quella soglia. Per chi è in regime forfettario, attenzione a un punto importante: i primi 15.000 euro, pur non tassati, contano comunque per la verifica del tetto di ricavi/compensi del regime forfettario (85.000 euro).
  • Lavoro autonomo occasionale: per prestazioni effettivamente sporadiche e non abituali. Anche qui, se la prestazione è qualificabile come “sportiva dilettantistica”, rientra nella franchigia dei 15.000 euro.

Il discrimine tra le varie forme (co.co.co., autonomo abituale, autonomo occasionale) dipende dalle caratteristiche concrete del rapporto: continuità, coordinamento, abitualità. È una valutazione che conviene fare con un consulente, perché da essa dipendono adempimenti diversi.

7. Volontari Sportivi (la sezione da leggere con più attenzione)

L’art. 29 del D.Lgs. 36/2021, come riscritto dal D.L. 71/2024 (in vigore dal 1° giugno 2024), disciplina l’attività dei volontari sportivi. Questa è la parte in cui la normativa è cambiata di più, e dove l’informazione “vecchia” circola ancora parecchio.

Principio di gratuità: i volontari non possono percepire compensi per l’attività prestata, in nessuna forma, neanche indiretta. La loro opera è caratterizzata dalla spontaneità e dalla finalità solidaristica. L’attività di volontario sportivo è inoltre incompatibile con un incarico di lavoro sportivo retribuito presso lo stesso ente.

Il volontario può però ricevere il rimborso delle spese sostenute, in due forme alternative.

a) Rimborso forfettario fino a 400 euro mensili (la modalità “nuova”)

Introdotto dal D.L. 71/2024, sostituisce il vecchio rimborso autocertificato fino a 150 euro/mese (che è stato abrogato dal 1° giugno 2024: non è più utilizzabile).

Il rimborso forfettario è ammesso a condizioni precise:

  • È riconosciuto fino a un massimo di 400 euro mensili per ciascun volontario (limite riferito alla singola persona, non all’ente).
  • Spetta solo per attività svolte in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti da Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva (anche paralimpici), CONI, CIP o Sport e Salute S.p.A. Non è ammesso per le attività ordinarie e quotidiane (segreteria, gestione dell’impianto, allenamenti continuativi, centri estivi).
  • Richiede una delibera preventiva dell’organo amministrativo (o dell’ente affiliante) che individui le tipologie di spesa e le attività per cui il rimborso è ammesso.
  • Non deve essere documentato in modo analitico, ma le spese devono essere effettivamente sostenute.
  • Comporta l’obbligo di comunicazione al RASD dei nominativi dei volontari e degli importi, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento dell’attività.
  • Va richiesta al volontario un’autocertificazione sugli eventuali altri rimborsi forfettari ricevuti nello stesso mese da altri enti.

b) Rimborso analitico documentato (piè di lista)

Resta pienamente ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Trattandosi del mero ristoro di spese sostenute per conto dell’ente, queste somme non concorrono per principio generale alla formazione del reddito del percipiente.

Condizioni operative:

  1. Nota spese dettagliata: il volontario presenta una distinta (nota a piè di lista) con i propri dati, luogo, data e motivo della missione o incarico, e il riepilogo analitico delle singole spese.
  2. Giustificativi originali: alla nota vanno allegati gli scontrini, i biglietti, le ricevute e le fatture.
  3. Pagamento tracciabile: il rimborso va erogato con bonifico o altro mezzo tracciabile.
  4. Conservazione: la documentazione va conservata per almeno 5 anni.

Il rimborso analitico non ha tetti di importo e non richiede la comunicazione al RASD, ma proprio per questo richiede rigore nella documentazione. È buona prassi che l’organo amministrativo adotti comunque una delibera che fissi criteri e limiti dei rimborsi piè di lista.

Le due modalità non si cumulano per lo stesso evento

Forfettario e analitico sono alternativi per la medesima manifestazione o evento: per lo stesso volontario e lo stesso evento si sceglie una sola formula. Diverse Federazioni (FIGC, FIP) lo hanno chiarito espressamente nelle proprie delibere.

Attenzione: i rimborsi forfettari “pesano” sulle soglie

Punto da non sottovalutare. I rimborsi forfettari ai volontari, pur non costituendo reddito, concorrono al calcolo delle soglie di non imponibilità previste per i lavoratori sportivi: 5.000 euro previdenziali e 15.000 euro fiscali (art. 36, c. 6-bis). Quindi, se la stessa persona riceve da un ente sia compensi di lavoro sportivo sia rimborsi forfettari da volontariato, le somme si sommano ai fini della verifica delle soglie. I rimborsi analitici documentati, invece, restano fuori da questo calcolo.

💡 Tool consigliato: se gestisci una ASD e vuoi un quadro degli adempimenti su lavoratori e volontari, dai un’occhiata a Il libretto delle istruzioni per il presidente di ASD e verifica la regolarità complessiva con La tua ASD è davvero in regola? Scoprilo adesso.

8. Riepilogo delle Soglie (schema pratico)

Fascia di compenso annuo (lavoro sportivo dilettantistico)Fisco (IRPEF)Previdenza (INPS)
Da 0 a 5.000 €EsenteEsente
Da 5.001 a 15.000 €EsenteContributi sull’eccedenza (con riduzione 50% imponibile fino al 31/12/2027)
Oltre 15.000 €Imponibile solo l’eccedenzaContributi sull’eccedenza

Per i volontari: nessun compenso. Rimborso forfettario fino a 400 €/mese (solo eventi riconosciuti, delibera, comunicazione RASD) oppure rimborso analitico documentato (senza tetto). Il forfettario concorre alle soglie di 5.000 e 15.000 €; l’analitico no.

9. Conclusioni e Raccomandazioni

La disciplina del lavoro sportivo dilettantistico è ormai a regime, ma resta tecnica e ricca di insidie. I punti da fissare:

  1. Qualifica bene il rapporto: lavoratore sportivo o volontario? Da questa scelta dipende tutto. Mascherare un collaboratore da volontario è l’errore che costa di più.
  2. Tieni separate le due soglie: 5.000 euro per la previdenza, 15.000 euro per il fisco. Sono cumulative tra tutti gli enti.
  3. Raccogli le autocertificazioni: sono lo strumento che ti permette di applicare correttamente franchigie e ritenute. Senza, sei scoperto.
  4. Sui volontari, dimentica i 150 euro autocertificati: quella regola non esiste più dal giugno 2024. Oggi è forfettario 400 euro/mese (solo eventi riconosciuti) o analitico documentato.
  5. Non improvvisare: la gestione dei rapporti di lavoro sportivo è materia da consulente del lavoro. Questa guida ti dà la mappa, ma la rotta va tracciata con un professionista.

💡 Tool e risorse consigliate:

Riferimenti Normativi Essenziali (Riepilogo)

  • D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 (Riforma del lavoro sportivo), in particolare artt. 25, 28, 29, 35, 36.
  • D.Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163 (Correttivo I).
  • D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120 (Correttivo II).
  • D.L. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla L. 29 luglio 2024, n. 106 – Riscrittura dell’art. 29 sui rimborsi ai volontari.
  • Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) e Legge di Bilancio 2026 – Conferma della soglia di franchigia fiscale di 15.000 euro.
  • DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
  • Circolari e messaggi di Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL e Dipartimento per lo Sport.
  • Delibere delle Federazioni Sportive Nazionali sui rimborsi forfettari ai volontari (es. FIGC, FIP, FIDAL).

FAQ Operative

Un istruttore della nostra ASD ha già preso 12.000 euro da un’altra associazione. Se gli diamo altri 5.000 euro, come li gestiamo?

Qui le soglie cumulative entrano in gioco in pieno. Sul fronte fiscale: l’istruttore ha già 12.000 euro, con i vostri 5.000 arriva a 17.000, quindi 2.000 euro superano la franchigia di 15.000 e su quei 2.000 va applicata la ritenuta. Sul fronte previdenziale: ha già ampiamente superato i 5.000 euro, quindi i vostri 5.000 sono interamente soggetti a contributi (con la riduzione del 50% dell’imponibile fino al 2027). Il punto chiave: tutto questo lo potete gestire solo se l’istruttore vi ha consegnato l’autocertificazione dei compensi già percepiti altrove. Pretendetela sempre prima di erogare.

Possiamo dare ai nostri volontari 100 euro al mese di rimborso autocertificato, come facevamo prima?

No, e questo è il punto su cui voglio essere chiarissimo. Il rimborso autocertificato fino a 150 euro mensili è stato abrogato dal 1° giugno 2024. Non è più una modalità valida. Oggi avete due strade: il rimborso forfettario fino a 400 euro/mese, che però è ammesso solo per attività legate a manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti, richiede una delibera preventiva e la comunicazione al RASD; oppure il rimborso analitico documentato, che non ha tetti ma richiede note spese e giustificativi originali. Se i vostri volontari fanno attività ordinaria (segreteria, gestione impianto), il forfettario da 400 euro non è utilizzabile: resta il rimborso analitico, oppure dovete valutare un vero rapporto di lavoro sportivo.

Un nostro collaboratore prende 4.000 euro l’anno. Dobbiamo fare qualcosa con l’INPS o è tutto esente?

Con 4.000 euro siete sotto entrambe le soglie: niente IRPEF (sotto i 15.000) e niente contributi (sotto i 5.000). Però attenzione a due cose. Primo: i 5.000 euro sono cumulativi, quindi dovete farvi autocertificare dal collaboratore che non ha altri compensi sportivi che, sommati ai vostri, superino la soglia. Secondo: anche per compensi sotto i 5.000 euro può essere necessario gestire la sezione previdenziale della Certificazione Unica. Su questo specifico adempimento vi conviene una verifica puntuale con il consulente, perché la prassi su CU e dati previdenziali sotto soglia ha avuto diversi chiarimenti.

La differenza tra co.co.co. sportiva e lavoro autonomo occasionale qual è, in pratica?

In sintesi: la co.co.co. sportiva è una collaborazione continuativa e coordinata, tipizzata dall’art. 28, che si presume tale se non supera le 24 ore settimanali e se è coordinata secondo i regolamenti dell’organismo affiliante. Il lavoro autonomo occasionale è invece per prestazioni davvero sporadiche e non abituali, prive del carattere della continuità. La differenza non è formale: cambia il tipo di contratto, gli adempimenti e la gestione al RASD. Nella pratica, se un istruttore tiene corsi tutte le settimane per tutta la stagione, difficilmente è “occasionale”: è molto più probabile una co.co.co. La qualificazione va fatta sulla sostanza del rapporto, non sull’etichetta, ed è esattamente il tipo di valutazione da fare con un consulente del lavoro.


📩 La parola a te

La gestione di compensi e rimborsi nel mondo sportivo dilettantistico è una delle aree più delicate per una ASD: le soglie sono due e diverse, le regole sui volontari sono cambiate da poco, e gli errori di qualificazione si pagano in sede di controllo. Per questo ho voluto aggiornare questa guida con la massima cura, segnalando in modo chiaro cosa non è più valido.

  • Hai un dubbio su come gestire un collaboratore a cavallo delle soglie di 5.000 o 15.000 euro?
  • Non sei sicuro se i tuoi volontari rientrino nel rimborso forfettario da 400 euro o solo nell’analitico?
  • Stai cercando di capire se un rapporto vada inquadrato come co.co.co. o lavoro occasionale?

Scrivimi nei commenti la tua situazione: i casi concreti che mi raccontate sono spesso i più utili per chi legge dopo, e mi aiutano a capire dove la riforma crea più dubbi. E se conosci un dirigente di ASD ancora convinto di poter usare il vecchio rimborso autocertificato da 150 euro, fagli leggere questo articolo: è proprio il tipo di informazione superata che, applicata oggi, mette a rischio l’associazione. Lo sport dilettantistico cresce quando le regole, quelle giuste e aggiornate, circolano.

Alessio Cipollone
Alessio Cipollone

Sono un dottore commercialista appassionato di nuove tecnologie ed offro consulenza a liberi professionisti, imprenditori e società. Il mio lavoro non consiste solo nel gestire la contabilità e redigere le dichiarazioni dei redditi ma soprattutto prestare assistenza e fornire una soluzione ai problemi e ai dubbi che possono sorgere nell’amministrazione di un'azienda. Il mio intento è quello di aiutare coloro che vogliono intraprendere nuove attività imprenditoriali con entusiasmo e passione, la stessa che dedico al mio lavoro.

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