La Disciplina Fiscale dei Compensi Sportivi (D.Lgs. 36/2021 e Aggiornamenti)

Questa guida si propone di offrire un quadro completo e aggiornato delle normative applicabili ai compensi erogati da Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), Società Sportive Dilettantistiche (SSD) e altri enti operanti nel settore sportivo.

Introduzione

La Riforma dello Sport, introdotta principalmente con il Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 e successivamente modificata e integrata da vari correttivi (tra cui il D.Lgs. 163/2022, il D.Lgs. 120/2023 e il DL 71/2024), ha profondamente innovato la disciplina del lavoro sportivo e il trattamento fiscale e previdenziale dei relativi compensi. Questa guida si propone di offrire un quadro completo e aggiornato delle normative applicabili ai compensi erogati da Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), Società Sportive Dilettantistiche (SSD) e altri enti operanti nel settore sportivo.

L’obiettivo è fornire uno strumento pratico per comprendere le diverse tipologie di rapporti di lavoro e collaborazione nel mondo sportivo dilettantistico, le relative franchigie fiscali e previdenziali, gli adempimenti obbligatori e le principali novità introdotte.

A chi è destinata la guida

  • Dirigenti, amministratori e tesorieri di ASD, SSD ed Enti del Terzo Settore (ETS) a vocazione sportiva.
  • Lavoratori sportivi (atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici).
  • Collaboratori coordinati e continuativi operanti nel settore sportivo.
  • Volontari sportivi.
  • Commercialisti e consulenti del lavoro che assistono gli enti sportivi.

1. Quadro Normativo di Riferimento Essenziale

  • Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36: “Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”. È il cardine della Riforma.
  • Decreto Legislativo 5 ottobre 2022, n. 163 (Correttivo I): Modifiche e integrazioni al D.Lgs. 36/2021.
  • Decreto Legislativo 29 agosto 2023, n. 120 (Correttivo II): Ulteriori modifiche e integrazioni.
  • Decreto Legge 25 maggio 2024, n. 71 (convertito con modificazioni dalla Legge 21 luglio 2024, n. 90 – ipotetica): Disposizioni urgenti in materia di sport, che hanno introdotto ulteriori novità, ad esempio per le prestazioni occasionali e i volontari.
  • Circolari dell’Agenzia delle Entrate, dell’INPS, dell’INAIL e del Dipartimento per lo Sport che forniscono chiarimenti interpretativi.
  • Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD): Piattaforma per la gestione degli adempimenti relativi ai lavoratori sportivi.

2. Definizione di Lavoratore Sportivo

L’art. 25 del D.Lgs. 36/2021 definisce il lavoratore sportivo come “l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo”.

La Riforma ha superato la precedente figura dei “compensi sportivi ex art. 67, c.1, lett. m) TUIR”, introducendo una disciplina organica per i rapporti di lavoro nel settore dilettantistico, che possono assumere la forma di:

  • Lavoro subordinato.
  • Lavoro autonomo (partita IVA).
  • Collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.).
  • Prestazione occasionale (entro certi limiti e condizioni).

3. Trattamento Fiscale dei Compensi dei Lavoratori Sportivi Dilettanti

Una delle novità più rilevanti è l’introduzione di una franchigia fiscale per i compensi dei lavoratori sportivi operanti nell’area del dilettantismo.

  • Franchigia Fiscale (Art. 36, comma 6, D.Lgs. 36/2021): I compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali (IRPEF e addizionali) fino all’importo complessivo annuo di 15.000 euro.
    • Questa soglia si applica a tutti i compensi percepiti dal lavoratore sportivo dilettante nell’anno solare, indipendentemente dal numero di enti eroganti.
    • Sulla parte eccedente i 15.000 euro, si applicano le normali ritenute fiscali (aliquote IRPEF ordinarie o, per i co.co.co., ritenuta a titolo d’imposta o d’acconto a seconda dei casi).
  • Natura dei Compensi: Rientrano in questa franchigia i compensi derivanti da rapporti di lavoro subordinato sportivo, co.co.co. sportive, e prestazioni di lavoro autonomo occasionale sportivo (entro i limiti previsti).
  • Obblighi del Percettore: Il lavoratore sportivo è tenuto a comunicare agli enti eroganti l’ammontare dei compensi già percepiti nell’anno per consentire la corretta applicazione della franchigia e delle eventuali ritenute.
  • Certificazione Unica (CU): Gli enti eroganti devono rilasciare la Certificazione Unica per i compensi corrisposti, indicando la parte esente e quella imponibile.

4. Trattamento Previdenziale dei Compensi dei Lavoratori Sportivi Dilettanti

Anche ai fini previdenziali è prevista una franchigia, ma con una soglia diversa.

  • Franchigia Previdenziale (Art. 35, comma 8-bis e 8-ter, D.Lgs. 36/2021): I compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini previdenziali (INPS – Gestione Separata o Fondo Pensione Lavoratori Sportivi – FPSP) fino all’importo complessivo annuo di 5.000 euro.
    • Sulla parte eccedente i 5.000 euro e fino a 15.000 euro (limite della franchigia fiscale), si applicano le aliquote contributive previdenziali (generalmente aliquota del 25% per la Gestione Separata INPS o aliquote specifiche per il FPSP, più eventuali aliquote minori per malattia, maternità, DIS-COLL).
    • Sulla parte eccedente i 15.000 euro, si applicano le aliquote contributive piene.
  • Obblighi Contributivi: L’obbligo di versamento dei contributi è ripartito tra ente erogante (committente) e lavoratore sportivo, secondo le regole ordinarie.
  • Iscrizione: I lavoratori sportivi dilettanti che superano la franchigia previdenziale devono essere iscritti alla Gestione Separata INPS o al FPSP (per i professionisti e, in prospettiva, per alcune figure dilettantistiche).

5. Collaborazioni Coordinate e Continuative (Co.co.co.) Sportive

La Riforma ha tipizzato le co.co.co. sportive nell’area del dilettantismo (art. 28 D.Lgs. 36/2021), presumendole tali se la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 24 ore settimanali (esclusa la partecipazione a manifestazioni sportive) e se le prestazioni sono coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo in osservanza dei regolamenti degli Organismi Sportivi affilianti.

  • Trattamento Fiscale e Previdenziale: Si applicano le franchigie di 15.000 euro (fiscale) e 5.000 euro (previdenziale) viste sopra.
  • Adempimenti: Comunicazione obbligatoria al Centro per l’Impiego (tramite RASD) e tenuta del Libro Unico del Lavoro (LUL) in modalità semplificata tramite il RASD.

6. Prestazioni Occasionali nel Settore Sportivo

Il D.Lgs. 36/2021 e i successivi correttivi hanno cercato di definire meglio le prestazioni occasionali.

  • Lavoro Autonomo Occasionale Sportivo (Art. 54-bis DL 50/2017 come richiamato per compatibilità): Per prestazioni effettivamente sporadiche e non abituali, con compensi fino a 5.000 euro annui per committente, si applica una ritenuta d’acconto del 20% (se il percipiente non ha P.IVA). La franchigia fiscale di 15.000 euro per i lavoratori sportivi dilettanti assorbe anche questi compensi se la prestazione è qualificabile come “sportiva”.
  • Prestazioni Occasionali dei Volontari (DL 71/2024): Ha introdotto la possibilità per i volontari sportivi (che non percepiscono compensi ma solo rimborsi spese documentati o autocertificati fino a 150€/mese) di svolgere prestazioni occasionali retribuite, entro limiti stringenti e con adempimenti specifici, per mansioni diverse da quelle volontarie.

7. Volontari Sportivi (Aggiornato con D.L. 71/2024 e chiarimenti sui rimborsi analitici)

L’art. 29 del D.Lgs. 36/2021, come modificato dal D.L. 71/2024 (efficace dal 1° giugno 2024) e interpretato alla luce della prassi sui rimborsi analitici, disciplina l’attività dei volontari sportivi.

  • Gratuità: I volontari non possono percepire compensi per l’attività prestata. La loro opera è caratterizzata dalla spontaneità e dalla finalità solidaristica.

Tipologie di Rimborsi Spesa Ammessi

a) Rimborsi Spese Analitici (Piè di Lista)

Nonostante la riformulazione dell’art. 29, comma 2, del D.Lgs. 36/2021 ad opera del D.L. 71/2024 (che si concentra sui rimborsi forfettari per manifestazioni), si ritiene che i rimborsi analitici e documentati (c.d. “piè di lista”) continuino ad essere ammessi. Questo perché tali somme, rappresentando un mero ristoro di spese effettivamente sostenute per conto dell’ente, non concorrono per principio generale alla formazione del reddito del percipiente.

Condizioni e Modalità Operative per i Rimborsi Analitici:

  1. Documentazione Dettagliata: Il volontario deve presentare una distinta o nota spese (nota a piè di lista) che includa:
    • Dati del volontario.
    • Luogo, data e motivo della missione, trasferta o incarico.
    • Riepilogo analitico delle singole spese sostenute.
  2. Giustificativi Originali: Alla nota spese devono essere allegati i giustificativi originali (scontrini, ricevute fiscali, fatture, biglietti di viaggio, ecc.) relativi a:
    • Spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate per l’ente.
    • Eventuali altre spese anticipate per conto dell’ente (es. acquisto di materiale di cancelleria, piccole attrezzature, ecc.), purché autorizzate.
  3. Autorizzazione e Coerenza: Le spese devono essere:
    • Effettivamente sostenute dal volontario.
    • Autorizzate preventivamente dall’ente.
    • Inerenti e coerenti con le attività statutarie e gli scopi dell’ente.
    • Il rimborso non deve eccedere l’importo delle spese documentate.
  4. Delibera Preventiva (Buona Prassi): Sebbene non sempre obbligatoria per legge per questa tipologia di rimborso (a differenza di quanto previsto per i rimborsi forfettari o per i rimborsi nel Terzo Settore ex art. 17 D.Lgs. 117/17), è altamente raccomandata l’adozione di una delibera da parte dell’organo sociale competente che stabilisca:
    • Criteri, limiti e condizioni per l’erogazione dei rimborsi spese analitici.
    • Le tipologie di spese ammissibili.
    • Le attività di volontariato per le quali è ammesso il rimborso.
    • Eventuali massimali per singole voci di spesa. Ciò garantisce trasparenza e corretta gestione delle risorse.
  5. Pagamento: I rimborsi analitici possono essere erogati anche in contanti, nel rispetto dei limiti generali sull’uso del contante (attualmente 999,99 euro per i sodalizi sportivi, salvo modifiche normative). L’obbligo di tracciabilità dei pagamenti riguarda i compensi da lavoro, non i meri rimborsi spese documentati ai volontari.

Rimborsi Chilometrici per Utilizzo dell’Auto Propria: Il rimborso chilometrico per l’utilizzo del proprio veicolo da parte del volontario può essere considerato un rimborso analitico e quindi esente se:

  • L’importo è calcolato in base al tipo di veicolo e alla distanza percorsa.
  • Si utilizzano come riferimento le tabelle nazionali dei costi chilometrici elaborate dall’ACI (ex art. 3, c. 1, D.Lgs. 314/1997).
  • L’utilizzo del mezzo proprio sia stato autorizzato dall’ente. È opportuno che la delibera sui rimborsi spese definisca anche i criteri per i rimborsi chilometrici.

Nozione di “Trasferta” per i Rimborsi Analitici: Un punto dibattuto riguarda la definizione di “trasferta” per i volontari, ossia se il rimborso spetti solo per spostamenti fuori dal comune di residenza del volontario o della sede dell’ente.

  • La versione dell’art. 29, c. 2, D.Lgs. 36/2021 in vigore dal 1° luglio 2023 al 4 settembre 2023 faceva espresso riferimento a prestazioni “fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente”.
  • L’attuale formulazione (post D.L. 71/2024), focalizzata sui rimborsi forfettari per manifestazioni, non fornisce indicazioni specifiche per i rimborsi analitici.
  • Interpretazione Prevalente (ma non Pacifica): Si tende a ritenere che, non trattandosi di un rapporto di lavoro (per il quale la trasferta è generalmente intesa rispetto alla sede di lavoro), per i volontari possa continuare a valere il criterio della trasferta rispetto al comune di residenza del volontario. Ciò includerebbe anche il rimborso delle spese per il tragitto dalla propria abitazione al luogo di svolgimento dell’attività sportiva. Questa interpretazione si basa sulla natura non reddituale del rapporto di volontariato e su precedenti orientamenti (es. Ris. Ag. Entrate 38/E/2014, seppur riferita a un contesto normativo previgente).
  • Criticità: Esistono pareri difformi (es. una risposta DRE Emilia Romagna del 2012 che considerava la trasferta rispetto alla sede dell’ente). Sarebbe auspicabile un chiarimento ufficiale per dirimere ogni dubbio.

b) Nuovi Rimborsi Forfettari (Art. 29, c. 2, D.Lgs. 36/2021 come modificato dal D.L. 71/2024)

  • È introdotta la possibilità di erogare rimborsi forfettari nel limite complessivo di 400 euro mensili.
  • Questi rimborsi sono a ristoro dei costi sostenuti unicamente in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti da FSN, DSA, EPS, CONI, CIP e Sport e Salute S.p.A.
  • Le delibere sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa la forfettizzazione del rimborso sono di competenza dei suddetti Organismi Sportivi Nazionali (non più dell’organo sociale dell’ente sportivo).
  • I rimborsi forfettari sono erogabili anche per attività svolte nel Comune di residenza del volontario.
  • Obbligo di Comunicazione al RASD: L’ente sportivo erogante i rimborsi forfettari deve comunicare i nominativi dei volontari e l’importo dei rimborsi corrisposti attraverso il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD).

Cumulo dei Rimborsi Forfettari con le Soglie di Non Imponibilità e Implicazioni Previdenziali

Una novità di grande impatto è che i rimborsi forfettari erogati ai volontari (quelli fino a 400€/mese per manifestazioni) concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità previsti per i lavoratori sportivi (15.000 euro ai fini fiscali ex art. 36, c. 6, e 5.000 euro ai fini previdenziali ex art. 35, c. 8-bis).

  • Al superamento della soglia di 5.000 euro annui (cumulando compensi da lavoro sportivo e rimborsi forfettari da volontariato), i rimborsi forfettari costituiscono base imponibile previdenziale.
  • Criticità Applicative: La normativa solleva dubbi su come debba avvenire l’assoggettamento previdenziale dei rimborsi forfettari (che non sono redditi da lavoro) in caso di superamento cumulativo della soglia, specialmente se i compensi da lavoro sportivo sono stati percepiti da enti diversi da quello che eroga il rimborso. Si auspicano chiarimenti ufficiali su questo punto. Nota Bene: I rimborsi spese analitici (piè di lista), essendo meri ristori di spese documentate, non concorrono di per sé alla formazione del reddito e quindi non dovrebbero rientrare nel meccanismo di cumulo con le soglie di non imponibilità previste per i compensi da lavoro sportivo e per i rimborsi forfettari ex art. 29 c.2.

Assicurazione dei Volontari

Rimane l’obbligo per gli enti sportivi di assicurare i propri volontari per:

  • Responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni cagionati nell’esercizio dell’attività.
  • Infortuni subiti durante lo svolgimento dell’attività di volontariato.

Distinzione Fondamentale tra Volontariato e Lavoro Sportivo

È cruciale mantenere una netta e inequivocabile distinzione tra l’attività di volontariato (caratterizzata da gratuità, con possibilità di soli rimborsi spese nei limiti e modi consentiti) e l’attività di lavoro sportivo (che prevede un corrispettivo). La mancanza di una chiara distinzione, la corresponsione di somme non qualificabili come rimborsi spese o l’utilizzo improprio della figura del volontario possono portare alla riqualificazione del rapporto come lavoro subordinato o autonomo, con conseguenti sanzioni fiscali, previdenziali e amministrative.

8. Adempimenti degli Enti Sportivi

  • Iscrizione al RASD: Fondamentale per poter beneficiare delle agevolazioni e per gli adempimenti relativi ai lavoratori sportivi.
  • Comunicazioni Obbligatorie: Tramite il RASD, per l’instaurazione, trasformazione, cessazione dei rapporti di lavoro sportivo (co.co.co., subordinato) e per i volontari con rimborsi forfettari.
  • Tenuta del LUL: In modalità semplificata tramite il RASD per i co.co.co. sportive.
  • Certificazione Unica (CU): Da rilasciare ai percipienti e trasmettere all’Agenzia delle Entrate.
  • Modello 770: Per riepilogare le ritenute operate.
  • UNIEMENS: Per i contributi previdenziali dovuti.

9. Esempi Pratici

  • Istruttore co.co.co. con compenso annuo di 12.000 euro: Fiscalmente esente. Previdenzialmente: 5.000 euro esenti, 7.000 euro imponibili (su cui calcolare contributi al 25% + aliquote minori).
  • Atleta con contratto di lavoro subordinato sportivo part-time, compenso annuo 18.000 euro: Fiscalmente: 15.000 euro esenti, 3.000 euro imponibili. Previdenzialmente: 5.000 euro esenti, 13.000 euro imponibili.

Conclusioni

La Riforma dello Sport ha introdotto un quadro complesso ma più organico per la gestione dei compensi nel settore dilettantistico. Le franchigie fiscali e previdenziali rappresentano un’importante agevolazione, ma richiedono un’attenta gestione degli adempimenti e una corretta qualificazione dei rapporti. È essenziale per gli enti sportivi e per i lavoratori del settore mantenersi costantemente aggiornati sulle evoluzioni normative e sulla prassi amministrativa per operare in conformità e cogliere le opportunità offerte dalla nuova disciplina.

Riferimenti Normativi Essenziali (Riepilogo)

  • D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 (e correttivi successivi).
  • Circolari Agenzia delle Entrate, INPS, Dipartimento per lo Sport.
Alessio Cipollone
Alessio Cipollone

Sono un dottore commercialista appassionato di nuove tecnologie ed offro consulenza a liberi professionisti, imprenditori e società. Il mio lavoro non consiste solo nel gestire la contabilità e redigere le dichiarazioni dei redditi ma soprattutto prestare assistenza e fornire una soluzione ai problemi e ai dubbi che possono sorgere nell’amministrazione di un'azienda. Il mio intento è quello di aiutare coloro che vogliono intraprendere nuove attività imprenditoriali con entusiasmo e passione, la stessa che dedico al mio lavoro.

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