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Strada Prati, 12/3
65124 Pescara
Questa guida si propone di offrire un quadro completo e aggiornato delle normative applicabili ai compensi erogati da Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), Società Sportive Dilettantistiche (SSD) e altri enti operanti nel settore sportivo.
La Riforma dello Sport, introdotta principalmente con il Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 e successivamente modificata e integrata da vari correttivi (tra cui il D.Lgs. 163/2022, il D.Lgs. 120/2023 e il D.L. 71/2024), ha profondamente innovato la disciplina del lavoro sportivo e il trattamento fiscale e previdenziale dei relativi compensi. Questa guida offre un quadro completo e aggiornato delle normative applicabili ai compensi erogati da Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), Società Sportive Dilettantistiche (SSD) e altri enti operanti nel settore sportivo.
L’obiettivo è fornire uno strumento pratico per comprendere le diverse tipologie di rapporti di lavoro e collaborazione nel mondo sportivo dilettantistico, le relative franchigie fiscali e previdenziali, gli adempimenti obbligatori e le principali novità introdotte.
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L’art. 25 del D.Lgs. 36/2021 definisce il lavoratore sportivo come “l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo”.
La Riforma ha superato la precedente figura dei “compensi sportivi ex art. 67, c. 1, lett. m) TUIR”, introducendo una disciplina organica per i rapporti di lavoro nel settore dilettantistico, che possono assumere la forma di:
È fondamentale distinguere il lavoratore sportivo dal volontario sportivo (di cui al punto 7): sono due figure giuridicamente diverse, con regole di rimborso e di tassazione opposte. Confondere le due categorie, ad esempio mascherando un collaboratore stabile da volontario, è uno degli errori più pericolosi in caso di controllo.
Una delle novità più rilevanti è l’introduzione di una franchigia fiscale per i compensi dei lavoratori sportivi operanti nell’area del dilettantismo.
Franchigia fiscale (art. 36, comma 6, D.Lgs. 36/2021): i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali (IRPEF e addizionali) fino all’importo complessivo annuo di 15.000 euro. La soglia è stata confermata anche per il 2026 dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 207/2024).
Un punto da chiarire bene: la franchigia di 15.000 euro riguarda i compensi di lavoro sportivo dilettantistico in senso proprio. Se la prestazione, per le sue caratteristiche concrete, non è qualificabile come lavoro sportivo dilettantistico ma come ordinario lavoro autonomo o co.co.co. non sportivo, la franchigia non si applica e la tassazione segue le regole ordinarie fin dal primo euro. La corretta qualificazione del rapporto è quindi il primo, decisivo passaggio.
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Anche ai fini previdenziali è prevista una franchigia, ma con una soglia diversa e più bassa rispetto a quella fiscale. È un punto che genera molta confusione, quindi va fissato bene: la soglia previdenziale (5.000 euro) è diversa e più bassa di quella fiscale (15.000 euro).
Franchigia previdenziale (art. 35, comma 8-bis, D.Lgs. 36/2021): i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini previdenziali fino all’importo complessivo annuo di 5.000 euro.
Attenzione all’autocertificazione: poiché entrambe le soglie (5.000 e 15.000 euro) sono cumulative tra tutti gli enti, l’autocertificazione che il lavoratore rende a ciascuna ASD/SSD è lo strumento che permette di applicare correttamente franchigie e ritenute. Senza quel documento, l’ente non è in grado di gestire correttamente il rapporto.
La Riforma ha tipizzato le co.co.co. sportive nell’area del dilettantismo (art. 28 D.Lgs. 36/2021), presumendole tali se la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 24 ore settimanali (esclusa la partecipazione a manifestazioni sportive) e se le prestazioni sono coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo in osservanza dei regolamenti degli Organismi Sportivi affilianti.
Oltre alle co.co.co., il lavoro sportivo dilettantistico può assumere la forma del lavoro autonomo, con due possibilità:
Il discrimine tra le varie forme (co.co.co., autonomo abituale, autonomo occasionale) dipende dalle caratteristiche concrete del rapporto: continuità, coordinamento, abitualità. È una valutazione che conviene fare con un consulente, perché da essa dipendono adempimenti diversi.
L’art. 29 del D.Lgs. 36/2021, come riscritto dal D.L. 71/2024 (in vigore dal 1° giugno 2024), disciplina l’attività dei volontari sportivi. Questa è la parte in cui la normativa è cambiata di più, e dove l’informazione “vecchia” circola ancora parecchio.
Principio di gratuità: i volontari non possono percepire compensi per l’attività prestata, in nessuna forma, neanche indiretta. La loro opera è caratterizzata dalla spontaneità e dalla finalità solidaristica. L’attività di volontario sportivo è inoltre incompatibile con un incarico di lavoro sportivo retribuito presso lo stesso ente.
Il volontario può però ricevere il rimborso delle spese sostenute, in due forme alternative.
Introdotto dal D.L. 71/2024, sostituisce il vecchio rimborso autocertificato fino a 150 euro/mese (che è stato abrogato dal 1° giugno 2024: non è più utilizzabile).
Il rimborso forfettario è ammesso a condizioni precise:
Resta pienamente ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Trattandosi del mero ristoro di spese sostenute per conto dell’ente, queste somme non concorrono per principio generale alla formazione del reddito del percipiente.
Condizioni operative:
Il rimborso analitico non ha tetti di importo e non richiede la comunicazione al RASD, ma proprio per questo richiede rigore nella documentazione. È buona prassi che l’organo amministrativo adotti comunque una delibera che fissi criteri e limiti dei rimborsi piè di lista.
Forfettario e analitico sono alternativi per la medesima manifestazione o evento: per lo stesso volontario e lo stesso evento si sceglie una sola formula. Diverse Federazioni (FIGC, FIP) lo hanno chiarito espressamente nelle proprie delibere.
Punto da non sottovalutare. I rimborsi forfettari ai volontari, pur non costituendo reddito, concorrono al calcolo delle soglie di non imponibilità previste per i lavoratori sportivi: 5.000 euro previdenziali e 15.000 euro fiscali (art. 36, c. 6-bis). Quindi, se la stessa persona riceve da un ente sia compensi di lavoro sportivo sia rimborsi forfettari da volontariato, le somme si sommano ai fini della verifica delle soglie. I rimborsi analitici documentati, invece, restano fuori da questo calcolo.
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| Fascia di compenso annuo (lavoro sportivo dilettantistico) | Fisco (IRPEF) | Previdenza (INPS) |
|---|---|---|
| Da 0 a 5.000 € | Esente | Esente |
| Da 5.001 a 15.000 € | Esente | Contributi sull’eccedenza (con riduzione 50% imponibile fino al 31/12/2027) |
| Oltre 15.000 € | Imponibile solo l’eccedenza | Contributi sull’eccedenza |
Per i volontari: nessun compenso. Rimborso forfettario fino a 400 €/mese (solo eventi riconosciuti, delibera, comunicazione RASD) oppure rimborso analitico documentato (senza tetto). Il forfettario concorre alle soglie di 5.000 e 15.000 €; l’analitico no.
La disciplina del lavoro sportivo dilettantistico è ormai a regime, ma resta tecnica e ricca di insidie. I punti da fissare:
💡 Tool e risorse consigliate:
Qui le soglie cumulative entrano in gioco in pieno. Sul fronte fiscale: l’istruttore ha già 12.000 euro, con i vostri 5.000 arriva a 17.000, quindi 2.000 euro superano la franchigia di 15.000 e su quei 2.000 va applicata la ritenuta. Sul fronte previdenziale: ha già ampiamente superato i 5.000 euro, quindi i vostri 5.000 sono interamente soggetti a contributi (con la riduzione del 50% dell’imponibile fino al 2027). Il punto chiave: tutto questo lo potete gestire solo se l’istruttore vi ha consegnato l’autocertificazione dei compensi già percepiti altrove. Pretendetela sempre prima di erogare.
No, e questo è il punto su cui voglio essere chiarissimo. Il rimborso autocertificato fino a 150 euro mensili è stato abrogato dal 1° giugno 2024. Non è più una modalità valida. Oggi avete due strade: il rimborso forfettario fino a 400 euro/mese, che però è ammesso solo per attività legate a manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti, richiede una delibera preventiva e la comunicazione al RASD; oppure il rimborso analitico documentato, che non ha tetti ma richiede note spese e giustificativi originali. Se i vostri volontari fanno attività ordinaria (segreteria, gestione impianto), il forfettario da 400 euro non è utilizzabile: resta il rimborso analitico, oppure dovete valutare un vero rapporto di lavoro sportivo.
Con 4.000 euro siete sotto entrambe le soglie: niente IRPEF (sotto i 15.000) e niente contributi (sotto i 5.000). Però attenzione a due cose. Primo: i 5.000 euro sono cumulativi, quindi dovete farvi autocertificare dal collaboratore che non ha altri compensi sportivi che, sommati ai vostri, superino la soglia. Secondo: anche per compensi sotto i 5.000 euro può essere necessario gestire la sezione previdenziale della Certificazione Unica. Su questo specifico adempimento vi conviene una verifica puntuale con il consulente, perché la prassi su CU e dati previdenziali sotto soglia ha avuto diversi chiarimenti.
In sintesi: la co.co.co. sportiva è una collaborazione continuativa e coordinata, tipizzata dall’art. 28, che si presume tale se non supera le 24 ore settimanali e se è coordinata secondo i regolamenti dell’organismo affiliante. Il lavoro autonomo occasionale è invece per prestazioni davvero sporadiche e non abituali, prive del carattere della continuità. La differenza non è formale: cambia il tipo di contratto, gli adempimenti e la gestione al RASD. Nella pratica, se un istruttore tiene corsi tutte le settimane per tutta la stagione, difficilmente è “occasionale”: è molto più probabile una co.co.co. La qualificazione va fatta sulla sostanza del rapporto, non sull’etichetta, ed è esattamente il tipo di valutazione da fare con un consulente del lavoro.
La gestione di compensi e rimborsi nel mondo sportivo dilettantistico è una delle aree più delicate per una ASD: le soglie sono due e diverse, le regole sui volontari sono cambiate da poco, e gli errori di qualificazione si pagano in sede di controllo. Per questo ho voluto aggiornare questa guida con la massima cura, segnalando in modo chiaro cosa non è più valido.
Scrivimi nei commenti la tua situazione: i casi concreti che mi raccontate sono spesso i più utili per chi legge dopo, e mi aiutano a capire dove la riforma crea più dubbi. E se conosci un dirigente di ASD ancora convinto di poter usare il vecchio rimborso autocertificato da 150 euro, fagli leggere questo articolo: è proprio il tipo di informazione superata che, applicata oggi, mette a rischio l’associazione. Lo sport dilettantistico cresce quando le regole, quelle giuste e aggiornate, circolano.