Gli "Altri Enti del Terzo Settore" rappresentano una categoria ampia e diversificata di organizzazioni che, pur non rientrando nelle specifiche tipologie di ODV o APS, sono comunque parte integrante del Terzo Settore e soggetti alla disciplina del Codice del Terzo Settore (CTS).
Titolo X del CTS pienamente operativo dal 1° gennaio 2026 dopo la comfort letter UE del 7 marzo 2025: per tutti gli ETS sono ora applicabili gli artt. 79 (criteri di non commercialità con tolleranza 6% triennale), 80 (regime forfetario generale), 82 (imposte indirette), 83 (erogazioni liberali).
D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186, art. 6: ha prorogato al 1° gennaio 2036 l’entrata in vigore della riforma IVA per il Terzo Settore.
D.M. 18 febbraio 2026 (in GU n. 67 del 21 marzo 2026): ha introdotto il nuovo Modello E di rendiconto per cassa in forma aggregata per gli ETS con entrate ≤ 60.000 € (art. 13 c. 2-bis CTS, introdotto dalla L. 104/2024). Applicabile dall’esercizio in corso al 21 marzo 2026, quindi dal bilancio 2026 da approvare nel 2027.
Circolare MLPS n. 6 del 17 aprile 2026: chiarimenti applicativi sull’utilizzo del rendiconto in forma aggregata.
D.M. n. 2 del 13 gennaio 2026 (in GU n. 66 del 20 marzo 2026): ha modificato il DM 106/2020 sul funzionamento del RUNTS. Operativo dal 9 aprile 2026. Introduce la delega del legale rappresentante (art. 8 c. 2-bis), nuove procedure di cancellazione e devoluzione patrimoniale (artt. 23-25), aggiornamento annuale dei dati sociali entro il 30 giugno. Decreto direttoriale n. 36 del 31 marzo 2026 ha aggiornato gli allegati tecnici.
Nota direttoriale MLPS n. 7741 del 15 maggio 2026: chiarisce che anche gli ETS diversi dalle imprese sociali, che svolgono la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, sono tenuti alla doppia iscrizione: RUNTS + Registro delle Imprese (art. 11 c. 2 CTS).
Nota direttoriale MLPS n. 6665 del 28 aprile 2026: indicazioni sui procedimenti di iscrizione al RUNTS delle ex-ONLUS dell’Anagrafe Unica avviati dopo il 31 marzo 2026.
L. 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024), art. 1 c. 71: ha esteso l’esenzione IMU agli immobili in comodato d’uso gratuito tra ETS collegati funzionalmente o strutturalmente (Circolare MEF n. 2/DF del 16 luglio 2024).
Art. 16-ter TUIR: ha introdotto la riduzione delle detrazioni IRPEF per redditi superiori a 50.000 €, applicabile anche alle erogazioni liberali agli ETS.
Art. 77 CTS (Titoli di Solidarietà) ANCORA SOSPESO: nonostante il via libera generale al Titolo X, l’art. 77 resta tra le poche disposizioni in attesa di una specifica autorizzazione UE.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19 febbraio 2026: documento di prassi organico sulla fiscalità ETS.
Cosa sono gli Altri Enti del Terzo Settore
Gli “Altri Enti del Terzo Settore” rappresentano una categoria ampia e diversificata di organizzazioni che, pur non rientrando nelle specifiche tipologie di ODV o APS, sono comunque parte integrante del Terzo Settore e soggetti alla disciplina del Codice del Terzo Settore (CTS).
Definizione legale
Il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) definisce come Enti del Terzo Settore le organizzazioni che, costituite per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgono una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
Nella categoria “Altri ETS” rientrano:
Enti filantropici (sezione c del RUNTS): enti che erogano denaro, beni o servizi a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.
Imprese sociali (sezione d del RUNTS, incluse le cooperative sociali): trattate dalla disciplina speciale del D.Lgs. 112/2017, integrativa rispetto al CTS.
Reti associative (sezione e del RUNTS): enti che coordinano, rappresentano o supportano altri ETS.
Società di mutuo soccorso (sezione f del RUNTS): forme antiche di mutualità, oggi rilanciate dal CTS.
Altri enti del Terzo Settore (sezione g del RUNTS): associazioni riconosciute e non riconosciute, fondazioni, altri enti di carattere privato diversi dalle società che svolgono attività di interesse generale ex art. 5 CTS senza rientrare nelle altre categorie.
Una precisazione importante: gli ETS in forma di impresa commerciale
Voglio essere chiaro su un punto che spesso genera confusione, ulteriormente chiarito dalla Nota MLPS n. 7741 del 15 maggio 2026: l’attività di interesse generale dell’ETS può essere svolta sia in modalità non commerciale (gratuitamente o con corrispettivi che non superano i costi effettivi, con tolleranza 6% triennale ex art. 79 CTS), sia in forma di impresa commerciale. La forma di impresa commerciale non è prerogativa esclusiva delle imprese sociali del D.Lgs. 112/2017: possono esserci anche associazioni o fondazioni che svolgono attività di interesse generale in forma imprenditoriale, senza assumere la qualifica di impresa sociale.
Conseguenza operativa fondamentale: questi ETS sono tenuti alla doppia iscrizione, oltre al RUNTS, anche al Registro delle Imprese (art. 11 c. 2 CTS). Solo per le imprese sociali, l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese assolve anche all’obbligo di iscrizione al RUNTS (art. 11 c. 3 CTS), evitando la doppia iscrizione.
Va distinta inoltre la nozione civilistica di “forma di impresa commerciale” (gestione professionalmente organizzata e tendenzialmente orientata al modello economico, ex art. 2082 c.c.) dalla qualifica fiscale di “ente commerciale” (ex art. 79 c. 5 CTS, basata sul rapporto ricavi/costi). I due piani sono distinti: la commercialità fiscale non determina automaticamente la natura imprenditoriale, e viceversa.
Caratteristiche distintive
Gli Altri ETS si caratterizzano per:
Diversità di forme giuridiche: possono assumere diverse forme (associazioni, fondazioni, enti di varia natura).
Flessibilità operativa: maggiore flessibilità rispetto a ODV e APS nella definizione delle attività e dei destinatari.
Possibilità di svolgere attività commerciali: entro i limiti della secondarietà e strumentalità (DM 107/2021) per le attività diverse, oppure anche come attività principale in forma di impresa commerciale (con i conseguenti obblighi di doppia iscrizione).
Governance variabile: struttura di governance che varia in base alla forma giuridica adottata.
Possibilità di remunerare gli amministratori: con limiti ragionevoli e proporzionati ex art. 8 c. 3 CTS.
Requisiti fondamentali
Per qualificarsi come ETS è necessario:
Perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Svolgere una o più attività di interesse generale previste dall’art. 5 del CTS.
Non avere scopo di lucro (art. 8 CTS): divieto di distribuzione di utili diretta e indiretta.
Iscriversi al RUNTS nella sezione appropriata.
Rispettare gli obblighi di trasparenza e rendicontazione previsti dal CTS.
Utilizzare la denominazione di “Ente del Terzo Settore” o l’acronimo “ETS” nella denominazione (con la disciplina specifica per ciascuna sezione).
Differenze rispetto ad altre tipologie
Caratteristica
Altri ETS
ODV
APS
Destinatari attività
Variabile in base alla missione
Principalmente terzi
Principalmente associati e familiari
Numero minimo fondatori
Variabile (3 per associazioni, 1 per fondazioni)
7 persone fisiche o 3 ODV
7 persone fisiche o 3 APS
Volontari
Possibili
Obbligatoria prevalenza
Obbligatoria prevalenza
Lavoratori
Nessun limite specifico
Limitati al 50% dei volontari
Limitati al 50% dei volontari o 5% degli associati
Attività commerciale
Consentita se secondaria, oppure come attività principale (con doppia iscrizione)
Gli Altri ETS sono regolati principalmente dalle seguenti fonti normative:
D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).
D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 (per le imprese sociali, disciplina speciale).
D.M. 15 settembre 2020, n. 106 (Regolamento RUNTS), come modificato dal D.M. n. 2 del 13 gennaio 2026 (operativo dal 9 aprile 2026) e dal Decreto direttoriale n. 36 del 31 marzo 2026 (aggiornamento allegati tecnici).
D.M. 19 maggio 2021, n. 107 (Attività diverse).
D.M. 5 marzo 2020, n. 39 (Modelli di bilancio per gli ETS), integrato dal D.M. 18 febbraio 2026 (Modello E rendiconto in forma aggregata per ETS con entrate ≤ 60.000 €).
Codice Civile, in particolare Libro I (associazioni, fondazioni, comitati) e art. 42-bis (operazioni straordinarie ETS).
D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186 (correttivo CTS): in particolare artt. 2 (soglia 85.000 € art. 86) e 6 (proroga IVA 2036).
L. 26 luglio 2024, n. 104: introduzione dell’art. 13 c. 2-bis CTS (rendiconto in forma aggregata).
L. 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024), art. 1 c. 71: estensione esenzione IMU comodato.
Articoli specifici del Codice del Terzo Settore
Art. 4: definizione generale di ETS.
Art. 5: attività di interesse generale (26 ambiti).
Art. 6: attività diverse (secondarie e strumentali).
Art. 7: raccolta fondi.
Art. 8: destinazione del patrimonio e assenza di scopo di lucro.
Art. 9: devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento.
Art. 11: iscrizione al RUNTS e, per gli ETS che svolgono attività in forma di impresa commerciale, doppia iscrizione anche al Registro delle Imprese.
Artt. 11-19: disposizioni generali su denominazione, iscrizione, amministrazione, controllo, lavoratori.
Artt. 20-31: disposizioni specifiche per associazioni e fondazioni.
Artt. 37-44: disposizioni specifiche per enti filantropici, reti associative, società di mutuo soccorso.
Artt. 79-89: disposizioni in materia fiscale (Titolo X, operativo dal 2026).
Decreti attuativi rilevanti
D.M. 106/2020 (come modificato dal D.M. 2/2026): disciplina il funzionamento del RUNTS.
D.M. 107/2021: definisce i criteri per considerare “secondarie e strumentali” le attività diverse.
D.M. 72/2021: linee guida MLPS sulle convenzioni con ETS.
D.M. 39/2020 (integrato dal D.M. 18/2/2026): modelli di bilancio per gli ETS.
D.M. 4 luglio 2019: linee guida per il bilancio sociale.
Circolari, note ministeriali e prassi recenti
Nota direttoriale MLPS n. 7741 del 15 maggio 2026: ETS in forma di impresa commerciale e doppia iscrizione RUNTS + Registro delle Imprese.
Nota direttoriale MLPS n. 6665 del 28 aprile 2026: iscrizione tardiva al RUNTS delle ex-ONLUS dopo il 31 marzo 2026.
Circolare MLPS n. 6 del 17 aprile 2026: art. 13 c. 2-bis CTS, utilizzo del rendiconto per cassa in forma aggregata.
Nota direttoriale MLPS n. 5003 del 27 marzo 2026: quesiti sulla disciplina generale degli ETS.
Nota direttoriale MLPS n. 4027 del 12 marzo 2026: fabbricerie e ramo impresa sociale/ramo ETS.
Nota direttoriale MLPS n. 593 del 16 gennaio 2026: art. 35 CTS, indicazioni e chiarimenti.
Linee guida MLPS del 9 gennaio 2025: raccolte fondi ETS.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19 febbraio 2026: prassi organica sulla fiscalità ETS.
Circolare MEF n. 2/DF del 16 luglio 2024: IMU per ETS.
Vantaggi e Agevolazioni
Benefici fiscali
Gli Altri ETS iscritti al RUNTS godono di diversi benefici fiscali:
Imposte dirette (IRES, IRAP)
Regime di non commercialità per le attività di interesse generale svolte in modalità non commerciale (gratuite o con corrispettivi che non superano i costi, con tolleranza del 6% triennale ex art. 79 c. 2 e 2-bis CTS).
Regime forfetario generale art. 80 CTS: per le attività commerciali residue, nessuna soglia massima, coefficienti a scaglioni:
Per prestazioni di servizi: 7% fino a 130.000 €, 10% da 130.001 a 300.000 €, 17% oltre 300.000 €.
Per altre attività: 5% fino a 130.000 €, 7% da 130.001 a 300.000 €, 14% oltre 300.000 €.
Regime ordinario analitico: determinazione del reddito per differenza tra ricavi e costi inerenti, IRES 24%. Conveniente quando i costi reali sono elevati.
Esempio numerico: un ETS culturale (sezione “Altri ETS”) con 80.000 € di ricavi commerciali da attività diverse, regime art. 80 (coefficiente 7% per servizi sotto 130.000 €): reddito imponibile 80.000 × 7% = 5.600 €, IRES = 5.600 × 24% = 1.344 €.
Imposte indirette (art. 82 CTS)
Imposta di Registro: misura fissa di 200 € per atti costitutivi e modifiche statutarie.
Imposta sulle Successioni e Donazioni: esenzione totale.
Imposta di Bollo: esenzione generale per atti, documenti, istanze, contratti.
Imposte ipotecaria e catastale: misura fissa di 200 € ciascuna per gli immobili destinati ad attività non commerciali.
Tributi Locali (IMU, TARI):
Esenzione IMU per immobili utilizzati per attività di interesse generale in modalità non commerciale (art. 82 c. 6 CTS).
Estensione 2024: la L. 213/2023 ha esteso l’esenzione anche agli immobili in comodato d’uso gratuito tra ETS collegati funzionalmente o strutturalmente, e agli immobili temporaneamente non utilizzati.
Imposte sulle Concessioni Governative: esenzione.
IVA: il quadro 2026-2035
Il D.Lgs. 186/2025 art. 6 ha prorogato al 1° gennaio 2036 l’entrata in vigore della riforma IVA per il Terzo Settore. Per gli Altri ETS:
Fino al 31 dicembre 2035 resta in vigore il regime di esclusione IVA (art. 4 c. 4 DPR 633/72) per i corrispettivi specifici versati da soci e tesserati per le attività istituzionali.
Non scatta l’obbligo generalizzato di partita IVA dal 2026.
La partita IVA resta obbligatoria solo per le attività commerciali verso terzi non soci.
Erogazioni Liberali (art. 83 CTS)
I donatori che effettuano erogazioni liberali a favore degli Altri ETS godono di:
Persone fisiche – Detrazione IRPEF del 30%: su erogazioni fino a 30.000 € annui. Attenzione: dal 2024 si applica la riduzione dell’art. 16-ter TUIR per redditi sopra 50.000 € (riduzione di 260 €, con ulteriori riduzioni per scaglioni più alti).
Persone fisiche – Deduzione: in alternativa, deduzione fino al 10% del reddito complessivo (senza limite quantitativo, eccedenza riportabile in 4 anni).
Enti e società – Deduzione: fino al 10% del reddito complessivo dichiarato.
Nota: la detrazione/deduzione è del 35% (più favorevole) solo per le erogazioni liberali a favore delle ODV. Per tutti gli altri ETS (incluse APS, fondazioni, enti filantropici, “altri ETS” della sezione g), si applica il regime ordinario del 30%/10%.
Obbligo di comunicazione erogazioni liberali (novità 2026)
Con la piena operatività del Titolo X CTS dal 1° gennaio 2026 cambia il quadro della comunicazione delle erogazioni liberali ricevute all’Agenzia delle Entrate (utile per alimentare la dichiarazione precompilata dei donatori):
Per le erogazioni ricevute nel 2025 (comunicazione entro il 16 marzo 2026): obbligo solo per gli ETS che nel 2024 hanno superato 220.000 € di entrate. Per gli altri, comunicazione facoltativa.
Per le erogazioni ricevute nel 2026 (comunicazione entro il 16 marzo 2027): obbligo per tutti gli ETS, indipendentemente dal volume di entrate. Unica eccezione: imprese sociali costituite in forma societaria. Le cooperative sociali rientrano nell’obbligo.
Cosa va comunicato: dati delle erogazioni da donatori continuativi con anagrafica, e dati delle altre donazioni solo se dal pagamento risulta il codice fiscale del donatore. Pagamenti tracciabili. Non vanno comunicati i versamenti cumulativi.
Riferimento operativo: Provvedimento direttoriale Agenzia delle Entrate del 4 marzo 2024.
Agevolazioni amministrative
Possibilità di stipulare convenzioni con enti pubblici (art. 56 CTS per ODV e APS, art. 57 per altri ETS).
Accesso a concessioni e comodati di beni pubblici a condizioni agevolate (art. 71 CTS).
Semplificazioni per l’organizzazione di eventi e manifestazioni.
Accesso a bandi e finanziamenti pubblici dedicati.
Possibilità di ricevere beni mobili o immobili da enti pubblici.
Accesso a finanziamenti e contributi
5×1000 dell’IRPEF: iscrizione automatica all’elenco dei beneficiari per gli ETS iscritti al RUNTS.
Contributi pubblici a livello nazionale, regionale e locale.
Fondi specifici previsti dall’art. 72 del CTS (Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale).
Social Bonus (art. 81 CTS): credito d’imposta del 65% per persone fisiche o del 50% per imprese sulle erogazioni liberali per il recupero di immobili pubblici inutilizzati o beni confiscati.
Contributi da Fondazioni bancarie (Cariplo, Compagnia di San Paolo, ecc.).
Microcredito imprenditoriale (fino a 75.000 € dal D.M. 211/2024) per le imprese sociali e per ETS con attività commerciali strutturate.
Titoli di Solidarietà (art. 77 CTS): voglio essere chiaro, perché spesso vengono erroneamente citati come operativi. L’art. 77 CTS è ancora sospeso: la comfort letter UE del 7 marzo 2025 ha riguardato il Titolo X (artt. 79-89), ma l’art. 77 resta tra le poche disposizioni in attesa di una specifica autorizzazione UE. Il decreto attuativo MEF previsto dall’art. 77 c. 15 CTS non è ancora stato emanato. A oggi (2026), non risultano emissioni concrete di titoli di solidarietà ex art. 77 CTS.
Collaborazioni con enti pubblici
Gli ETS possono collaborare con gli enti pubblici attraverso:
Convenzioni (art. 56 CTS per ODV/APS, art. 57 per altri ETS): mero rimborso spese, regime fiscalmente neutro.
Co-programmazione (art. 55 CTS): definizione condivisa di bisogni e interventi.
Co-progettazione (art. 55 CTS): realizzazione condivisa di progetti.
Accreditamento (art. 55 CTS): abilitazione preliminare a operare in un settore.
Affidamento di servizi sociali (art. 57 CTS): possibilità per gli ETS di partecipare a procedure semplificate.
La sentenza CGUE C-353/2024 (luglio 2025) ha confermato la compatibilità dell’art. 56 CTS con il diritto europeo, dando solidità definitiva a questo strumento.
La scelta della forma giuridica più adatta dipende da diversi fattori:
Associazione riconosciuta: adatta per attività associative con autonomia patrimoniale perfetta. Richiede patrimonio minimo (consigliato 15.000 € per le associazioni riconosciute) e iscrizione al RUNTS con personalità giuridica.
Associazione non riconosciuta: soluzione più semplice per attività di minore complessità. Niente personalità giuridica, niente patrimonio minimo, responsabilità degli amministratori che hanno agito.
Fondazione: ideale per la gestione di patrimoni destinati a uno scopo. Patrimonio minimo consigliato 30.000 € o superiore, governance basata su organo di amministrazione (no assemblea dei soci).
Ente filantropico: specifico per attività di erogazione di denaro, beni o servizi.
Società di mutuo soccorso: per attività di assistenza sanitaria e sociale tra associati.
Rete associativa: per coordinare, rappresentare o supportare altri ETS (numerosità minima 50 ETS).
Impresa sociale: per chi vuole svolgere attività imprenditoriale di interesse generale, anche in forma societaria (SRL, SPA, cooperative). Disciplina speciale del D.Lgs. 112/2017.
Procedura di costituzione
La procedura varia in base alla forma giuridica scelta, ma generalmente prevede:
Definizione dello scopo e delle attività di interesse generale tra quelle previste dall’art. 5 CTS.
Redazione dell’atto costitutivo e dello statuto conformi al CTS.
Registrazione presso l’Agenzia delle Entrate (registro fisso 200 € per gli ETS).
Richiesta del codice fiscale ed eventualmente partita IVA.
Eventuale riconoscimento della personalità giuridica (per associazioni riconosciute e fondazioni): la nuova procedura introdotta dal CTS è semplificata, con iscrizione al RUNTS contestuale al riconoscimento.
Iscrizione al RUNTS nella sezione appropriata.
Per gli ETS che svolgono attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale (non imprese sociali): doppia iscrizione anche al Registro delle Imprese (art. 11 c. 2 CTS, chiarito dalla Nota MLPS 7741/2026).
Requisiti statutari comuni
Lo statuto di un ETS deve contenere:
Denominazione con l’indicazione di “Ente del Terzo Settore” o “ETS”.
Assenza di scopo di lucro e finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Attività di interesse generale da svolgere (tra quelle elencate all’art. 5 CTS).
Eventuali attività diverse (secondarie e strumentali, ex art. 6 CTS).
Patrimonio e risorse per il funzionamento.
Ordinamento interno ispirato a principi di democraticità (per le associazioni).
Diritti e obblighi degli associati, requisiti per l’ammissione, modalità di voto.
Nomina e poteri degli amministratori, eventuali remunerazioni nei limiti dell’art. 8 c. 3 CTS.
Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento (ad altro ETS o ai fini di pubblica utilità, art. 9 CTS).
Processo di iscrizione al RUNTS (con novità 2026)
L’iscrizione al RUNTS avviene tramite il portale telematico accessibile dal sito del Ministero del Lavoro e prevede:
Scelta della sezione appropriata:
Sezione a: Organizzazioni di Volontariato (ODV).
Sezione b: Associazioni di Promozione Sociale (APS).
Sezione c: Enti filantropici.
Sezione d: Imprese sociali (incluse le cooperative sociali).
Sezione e: Reti associative.
Sezione f: Società di mutuo soccorso.
Sezione g: Altri enti del Terzo Settore.
Compilazione della domanda con i dati dell’ente e dei rappresentanti legali.
Caricamento dei documenti (atto costitutivo, statuto, verbali, ecc.).
Invio telematico della richiesta.
Verifica da parte dell’Ufficio RUNTS (entro 60 giorni, salvo richieste di integrazione).
Eventuale richiesta di integrazione documentale (con sospensione dei termini).
Iscrizione o diniego motivato (impugnabile davanti al TAR).
Novità RUNTS dal 9 aprile 2026 (D.M. 2/2026)
Il D.M. n. 2 del 13 gennaio 2026 ha modificato il DM 106/2020 introducendo importanti novità operative:
Delega del legale rappresentante (art. 8 c. 2-bis DM 106/2020): è possibile delegare un soggetto fiduciario (es. commercialista, consulente) alla gestione delle pratiche sul RUNTS. La delega può riguardare iscrizione, variazioni, cancellazione, accreditamento 5×1000, deposito bilanci. Conferibile e revocabile online sul portale.
Cancellazione e devoluzione del patrimonio (artt. 23, 24, 25 DM 106/2020): nuove procedure dettagliate, con distinzione tra devoluzione dell’intero patrimonio residuo e devoluzione del solo incremento patrimoniale. L’incremento patrimoniale da devolvere si riferisce non solo al periodo di iscrizione al RUNTS, ma anche agli esercizi precedenti nei registri previgenti (ODV, APS, ONLUS).
Aggiornamento annuale dei dati sociali (numero di associati, volontari, dipendenti, lavoratori parasubordinati) entro il 30 giugno di ogni anno.
Digitalizzazione delle comunicazioni: portale RUNTS canale prioritario, PEC ammessa per interlocuzioni con enti già cancellati.
Iscrizione tardiva delle ex-ONLUS dopo il 31 marzo 2026
Le ex-ONLUS dell’Anagrafe Unica avrebbero dovuto presentare istanza di iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026, ai sensi dell’art. 34 c. 3 DM 106/2020, per assicurare la continuità operativa nel passaggio dal regime ONLUS (abrogato dal 1° gennaio 2026) a quello ETS. La Nota direttoriale MLPS n. 6665 del 28 aprile 2026 ha confermato che è comunque possibile presentare l’istanza di iscrizione al RUNTS anche dopo il 31 marzo 2026, ma con due conseguenze importanti:
Perdita della qualifica fiscale di ONLUS dal 1° gennaio 2026.
Obbligo di devoluzione del patrimonio maturato sotto regime ONLUS (in attesa dell’eventuale rientro tramite iscrizione tardiva).
Doppia iscrizione: RUNTS + Registro delle Imprese (Nota MLPS 7741/2026)
Questa è una sezione che merita attenzione particolare, perché la Nota MLPS n. 7741 del 15 maggio 2026 ha chiarito un tema spesso frainteso.
Il principio
L’art. 11 c. 2 CTS dispone: “Gli enti del Terzo Settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese”. Questo obbligo non vale solo per le imprese sociali (che hanno regime specifico nel D.Lgs. 112/2017), ma anche per altri ETS (associazioni, fondazioni, enti filantropici, reti associative) che svolgono attività di interesse generale in forma imprenditoriale.
Cosa significa “in forma di impresa commerciale”?
La nozione è quella civilistica dell’art. 2082 c.c.: attività economica organizzata professionalmente al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi. L’ETS che ha una struttura organizzata professionalmente (sede, personale, attività continuativa, mercato di riferimento) e che svolge l’attività di interesse generale principalmente in questa modalità, rientra nella nozione.
Va distinta dalla nozione fiscale di “ente commerciale”: la commercialità fiscale ex art. 79 CTS si basa sul rapporto ricavi/costi delle attività di interesse generale. I due piani sono autonomi: un ETS può essere “in forma di impresa commerciale” (e quindi obbligato alla doppia iscrizione) senza essere “ente commerciale” sotto il profilo fiscale, e viceversa.
Conseguenze pratiche della doppia iscrizione
Iscrizione al RUNTS nella sezione appropriata (di solito sezione g per “Altri ETS”, oppure sezione e per reti associative).
Iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio territorialmente competente. Va effettuata in una sezione speciale dedicata, non in quella ordinaria delle imprese commerciali.
Adempimenti tipici degli imprenditori commerciali: bilancio in forma di stato patrimoniale + conto economico + nota integrativa (oltre ai bilanci ETS del DM 39/2020), tenuta dei libri sociali e contabili obbligatori del Codice Civile.
Pubblicità degli atti anche presso il Registro delle Imprese.
Diritti camerali annuali.
L’eccezione delle imprese sociali
Solo per le imprese sociali (D.Lgs. 112/2017), l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese (art. 5 c. 2 D.Lgs. 112/2017) assolve anche all’obbligo di iscrizione al RUNTS (art. 11 c. 3 CTS). Questa “iscrizione unica” è un beneficio esclusivo dell’impresa sociale, in quanto la sua disciplina speciale già prevede tutti gli adempimenti pubblicitari richiesti.
Quando non scatta la doppia iscrizione?
La doppia iscrizione NON è dovuta quando:
L’ETS svolge l’attività di interesse generale in modalità non commerciale (gratuitamente o con corrispettivi che non superano i costi, art. 79 CTS).
L’attività commerciale è solo secondaria e strumentale ex art. 6 CTS (criteri DM 107/2021: 30% ricavi o 66% costi).
L’ETS supera occasionalmente i criteri di commercialità fiscale dell’art. 79 (con tolleranza 6% triennale) ma la sua organizzazione operativa non è strutturata come “impresa”.
In sintesi: la doppia iscrizione scatta quando l’ETS è strutturato e opera come impresa, non quando per ragioni meramente fiscali emerge una commercialità delle attività.
Gestione e Adempimenti
Obblighi contabili (con novità 2026)
Gli ETS sono tenuti a:
Tenere i libri sociali obbligatori (libro soci, verbali assemblee, verbali consiglio direttivo).
Redigere il bilancio/rendiconto annuale secondo i modelli ministeriali (D.M. 39/2020 e D.M. 18 febbraio 2026), in base al volume di entrate:
Entrate ≤ 60.000 €: rendiconto per cassa in forma aggregata (Modello E), introdotto dal D.M. 18 febbraio 2026 (GU n. 67 del 21 marzo 2026) in attuazione dell’art. 13 c. 2-bis CTS (introdotto dalla L. 104/2024). Applicabile dal bilancio 2026 (approvato nel 2027). Per il bilancio 2025 si utilizza il Modello D. Chiarimenti applicativi forniti dalla Circolare MLPS n. 6 del 17 aprile 2026.
Entrate tra 60.000 € e 220.000 €: rendiconto per cassa ordinario (Modello D).
Entrate > 220.000 €: stato patrimoniale, rendiconto gestionale, relazione di missione (Modelli A, B, C).
Entrate > 1 milione € (o 5+ dipendenti): obbligo aggiuntivo di bilancio sociale (art. 14 CTS, D.M. 4 luglio 2019).
Conservare la documentazione relativa alle entrate e alle uscite per almeno 10 anni.
Tenere separate le attività diverse da quelle di interesse generale (contabilità separata o, per ETS con proventi sotto 300.000 €, valutazione unitaria semplificata ammessa dalla Circolare 1/E/2026).
Documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse (criteri del DM 107/2021).
ETS in forma di impresa commerciale (Nota MLPS 7741/2026): a questi obblighi si aggiungono anche le scritture contabili ordinarie del Codice Civile (libro giornale, libro inventari, registri IVA) e il deposito annuale del bilancio al Registro delle Imprese.
Adempimenti specifici per forma giuridica
Associazioni
Tenuta del libro soci.
Convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie.
Rinnovo periodico delle cariche sociali secondo lo statuto.
Gestione delle quote associative.
Fondazioni
Rispetto delle finalità statutarie.
Gestione del patrimonio secondo criteri prudenziali (vincolo di destinazione).
Rendicontazione dettagliata dell’utilizzo dei fondi.
Relazione periodica all’autorità di vigilanza (se prevista per fondazioni riconosciute con personalità giuridica).
Enti filantropici
Programmazione e rendicontazione delle erogazioni.
Trasparenza sui criteri di selezione dei beneficiari.
Pubblicazione dei contributi erogati.
Rendiconto specifico per ciascuna attività erogativa significativa.
Reti associative
Monitoraggio degli enti aderenti.
Attività di coordinamento e rappresentanza.
Eventuale attività di controllo sugli enti aderenti, se prevista dallo statuto.
Soglia minima di 50 ETS aderenti (100 per le reti nazionali).
Imprese sociali
Adempimenti speciali ex D.Lgs. 112/2017 (vincoli patrimoniali, divieto distribuzione utili più rigoroso, organi di controllo specifici).
Bilancio sociale obbligatorio.
Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari.
Iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese (che assolve anche all’obbligo RUNTS).
Trasparenza e rendicontazione
Gli ETS sono soggetti a obblighi di trasparenza che includono:
Pubblicazione sul sito web dei bilanci e degli eventuali emolumenti agli amministratori (per ETS con ricavi sopra 100.000 € annui).
Redazione del bilancio sociale (obbligatorio per enti con ricavi superiori a 1 milione di euro o con 5+ dipendenti).
Deposito del bilancio al RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno.
Pubblicazione dei contributi pubblici ricevuti superiori a 10.000 € annui (art. 1 c. 125-129 L. 124/2017).
Controlli e vigilanza
Gli ETS sono soggetti a:
Controllo dell’Ufficio del RUNTS sulla permanenza dei requisiti.
Vigilanza del Ministero del Lavoro (o delle Regioni per gli enti territoriali).
Organo di controllo interno (obbligatorio per ETS con patrimonio > 110.000 €, ricavi > 220.000 € o lavoratori > 5 nei due esercizi precedenti, art. 30 CTS).
Revisione legale dei conti (obbligatoria per ETS con patrimonio > 1,1 milioni €, ricavi > 2,2 milioni € o lavoratori > 12 nei due esercizi precedenti, art. 31 CTS).
Controlli fiscali da parte dell’Agenzia delle Entrate (intensificati nel triennio 2026-2028).
Caso 1: Costituzione di una fondazione ETS per borse di studio
Situazione: un gruppo di imprenditori vuole costituire una fondazione per erogare borse di studio a studenti meritevoli del proprio territorio. Patrimonio iniziale 100.000 €.
Soluzione:
Definire il patrimonio iniziale (100.000 € superiore al consigliato 30.000 €).
Redigere atto costitutivo e statuto con attività ex art. 5 c. 1 lett. g) CTS (formazione extra-scolastica) o lett. m) (interventi per l’istruzione e la formazione).
Richiedere il riconoscimento della personalità giuridica tramite l’iscrizione al RUNTS (la nuova procedura semplificata del CTS è contestuale).
Iscrizione al RUNTS nella sezione c) Enti filantropici se l’erogazione è l’attività principale, oppure nella sezione g) Altri ETS.
Impostare un sistema di selezione trasparente dei beneficiari (commissione, criteri pubblici, bando annuale).
Predisporre un piano di rendicontazione delle erogazioni.
Vantaggi fiscali: i fondatori e gli eventuali donatori successivi possono dedurre fino al 10% del reddito complessivo. La fondazione gode di esenzione IMU sull’immobile della sede e tassazione fissa di 200 € su atti costitutivi e modifiche statutarie.
Caso 2: Trasformazione di un’associazione culturale “generica” in ETS
Situazione: un’associazione culturale storica, attiva da 30 anni con 200 soci, vuole acquisire la qualifica di ETS per accedere alle agevolazioni del Titolo X.
Soluzione:
Verificare che le attività rientrino tra quelle di interesse generale ex art. 5 CTS (probabilmente sì: attività culturali, artistiche, educative).
Modificare lo statuto per adeguarlo ai requisiti del CTS:
Clausole di democraticità.
Divieto di distribuzione utili (diretta e indiretta).
Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento.
Disciplina del rapporto associativo conforme.
Approvare le modifiche in assemblea straordinaria.
Registrare il nuovo statuto presso l’Agenzia delle Entrate (registro 200 € per ETS).
Presentare domanda di iscrizione al RUNTS nella sezione appropriata: tipicamente sezione b) APS (se ricorrono i requisiti del volontariato prevalente) o sezione g) Altri ETS.
Adeguare il sistema contabile e di rendicontazione ai modelli D.M. 39/2020 (+ D.M. 18 febbraio 2026 per ETS sotto 60.000 €).
Vantaggi: accesso al 5×1000, erogazioni liberali deducibili/detraibili per i donatori, esenzione IMU sugli immobili istituzionali, eventuale accesso a regime art. 86 (3% se APS) o art. 80 CTS.
Caso 3: Gestione di attività commerciali secondarie
Situazione: un ETS culturale vuole avviare un piccolo negozio di libri e merchandising per sostenere le proprie finalità istituzionali. Ricavi attesi: 40.000 €/anno. Ricavi istituzionali: 100.000 €/anno.
Soluzione:
Verificare che l’attività sia prevista nello statuto come “attività diversa” ex art. 6 CTS.
Verificare i criteri di secondarietà e strumentalità (D.M. 107/2021):
Criterio del 30%: ricavi delle attività diverse / ricavi complessivi = 40.000 / 140.000 = 28,57% (entro il 30%, ok).
Tenere contabilità separata per questa attività (o valutazione unitaria semplificata se proventi complessivi sotto 300.000 €, ex Circolare 1/E/2026).
Valutare l’applicazione del regime forfetario ex art. 80 CTS: coefficiente 5% per “altre attività” sotto 130.000 €. Reddito imponibile 40.000 × 5% = 2.000 €, IRES = 480 €.
Monitorare costantemente il rapporto tra attività istituzionali e commerciali per non superare il limite del 30%.
Caso 4: Costituzione di un ente filantropico con dotazione iniziale di una famiglia
Situazione: una famiglia imprenditoriale vuole costituire un ente filantropico con dotazione iniziale di 500.000 € per sostenere progetti di assistenza sanitaria nel proprio territorio.
Soluzione:
Costituire una fondazione ETS con dotazione iniziale di 500.000 € (atto pubblico notarile).
Iscrizione al RUNTS nella sezione c) Enti filantropici.
Definire i criteri di erogazione (territorio, beneficiari, modalità di selezione).
Adottare un regolamento interno sulla gestione del patrimonio (criteri prudenziali, asset allocation).
Predisporre un piano triennale di erogazioni con obiettivi e metriche di impatto.
Rendicontazione annuale dettagliata delle erogazioni e dei progetti finanziati.
Vantaggi: la dotazione iniziale dei fondatori è deducibile/detraibile entro i limiti dell’art. 83 CTS. La fondazione gode di esenzione IMU sugli immobili istituzionali e di tassazione fissa sulle imposte indirette.
Caso 5: ETS in forma di impresa commerciale (caso nuovo post-Nota 7741/2026)
Situazione: una fondazione costituita per gestire un complesso museale aperto al pubblico, con biglietti d’ingresso, bookshop, caffetteria e attività didattiche a pagamento. Ricavi annui 800.000 €, organizzazione professionale con 12 dipendenti, attività continuativa. La fondazione persegue le finalità di interesse generale di cui all’art. 5 c. 1 lett. f) CTS (interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale).
Soluzione:
Inquadramento: la fondazione svolge attività di interesse generale ex art. 5 CTS in forma di impresa commerciale (art. 2082 c.c.: organizzazione professionale, attività economica continuativa).
Doppia iscrizione (art. 11 c. 2 CTS, Nota MLPS 7741/2026):
RUNTS, sezione g) Altri ETS.
Registro delle Imprese, sezione speciale.
Bilancio: doppia rendicontazione. Modelli A, B, C del D.M. 39/2020 (entrate > 220.000 €) + bilancio sociale (entrate > 1 milione €… attenzione: in questo caso 800.000 €, quindi sotto soglia, ma con 12 dipendenti scatta comunque l’obbligo di bilancio sociale ex art. 14 CTS) + bilancio civilistico ordinario al Registro delle Imprese.
Regime fiscale: opzione tra regime forfetario art. 80 CTS (coefficiente 17% per servizi sopra 300.000 € sulla parte eccedente, scaglioni progressivi) e regime ordinario. Da valutare caso per caso con simulazione.
Adempimenti aggiuntivi: tenuta libro giornale e libro inventari, scritture contabili ordinarie, pagamento diritti camerali annuali, eventuale partita IVA con regime ordinario IVA per le attività commerciali.
Considerazione strategica: in alternativa, la fondazione potrebbe valutare la qualifica di impresa sociale ex D.Lgs. 112/2017, che le consentirebbe l’iscrizione unica nella sezione speciale del Registro delle Imprese (che assolve anche al RUNTS, art. 11 c. 3 CTS), con maggiori vincoli ma anche specifiche agevolazioni (es. accesso più semplice al microcredito imprenditoriale e ai fondi di impact investing).
Gli “Altri ETS” rappresentano una galassia ampia e diversificata, oggi pienamente operativa nel quadro del Titolo X del CTS. I punti da fissare:
Forma giuridica adatta alla missione: associazione, fondazione, ente filantropico, rete associativa, impresa sociale. Ogni scelta ha implicazioni profonde su governance, patrimonio, adempimenti.
Regime forfetario art. 80 CTS senza soglia massima: per le attività commerciali residue, coefficienti 7%-10%-17% (servizi) o 5%-7%-14% (altre attività).
Doppia iscrizione RUNTS + Registro Imprese per ETS in forma di impresa commerciale (Nota MLPS 7741/2026): valutate attentamente se la vostra struttura operativa rientra nella nozione civilistica di impresa, perché in tal caso scatta l’obbligo.
Modello E rendiconto in forma aggregata per ETS sotto 60.000 € (D.M. 18 febbraio 2026): semplificazione operativa importante dal bilancio 2026.
Erogazioni liberali al 30%/10% per “Altri ETS” (35%/10% solo per ODV): leva potente per attrarre donatori. Dal 2026 obbligo di comunicazione AdE generalizzato.
Delega del legale rappresentante al RUNTS (D.M. 2/2026): dal 9 aprile 2026 possibile gestire le pratiche tramite consulente delegato.
Imposte indirette pienamente agevolate: registro fisso 200 €, esenzione successioni/donazioni, esenzione IMU per immobili istituzionali (anche in comodato dal 2024).
IVA prorogata al 2036: niente obbligo generalizzato di partita IVA. Lo scenario fiscale è stabile per dieci anni.
Titoli di solidarietà ex art. 77 CTS: ancora sospesi, non fate affidamento.
Trasparenza e rendicontazione: bilancio modello D.M. 39/2020, deposito al RUNTS, pubblicazione sul sito web per gli ETS oltre 100.000 € di ricavi.
D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186 (correttivo CTS), artt. 2 e 6.
Codice Civile, artt. 2082, 42-bis e Libro I.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 16-ter, 143-149.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Decreto IVA), art. 4 c. 4.
L. 26 luglio 2024, n. 104: art. 13 c. 2-bis CTS (rendiconto aggregato).
L. 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024), art. 1 c. 71.
L. 7 agosto 2017, n. 124, art. 1 c. 125-129 (trasparenza contributi pubblici).
D.M. 106/2020 (RUNTS), come modificato dal D.M. n. 2 del 13 gennaio 2026 e Decreto direttoriale n. 36 del 31 marzo 2026.
D.M. 107/2021 (attività diverse).
D.M. 39/2020 (bilanci ETS), integrato dal D.M. 18 febbraio 2026 (Modello E).
D.M. 4 luglio 2019 (bilancio sociale).
Nota direttoriale MLPS n. 7741 del 15 maggio 2026 (ETS in forma di impresa commerciale).
Nota direttoriale MLPS n. 6665 del 28 aprile 2026 (ex-ONLUS dopo 31/3/2026).
Circolare MLPS n. 6 del 17 aprile 2026 (rendiconto in forma aggregata).
Nota direttoriale MLPS n. 5003 del 27 marzo 2026 (quesiti generali ETS).
Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19 febbraio 2026.
Provvedimento direttoriale AdE del 4 marzo 2024 (comunicazione erogazioni liberali).
Circolare MEF n. 2/DF del 16 luglio 2024.
FAQ Operative
La nostra fondazione gestisce un servizio educativo a pagamento (asilo nido) con dipendenti e organizzazione strutturata, ma siamo iscritti solo al RUNTS. Stiamo violando un obbligo?
Probabilmente sì, e la Nota MLPS n. 7741 del 15 maggio 2026 ha chiarito il punto in modo definitivo. Se la vostra fondazione svolge l’attività di interesse generale (formazione/istruzione ex art. 5 c. 1 lett. g) o m) CTS) in modalità professionalmente organizzata e in forma di impresa commerciale (organizzazione strutturata, dipendenti, attività continuativa, retta dai genitori), si applica l’art. 11 c. 2 CTS: doppia iscrizione obbligatoria al RUNTS e al Registro delle Imprese. Cosa fare ora: a) chiedere consulenza a un commercialista del Terzo Settore per la verifica formale del vostro inquadramento; b) se confermato l’obbligo, presentare domanda di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente, nella sezione speciale; c) adeguare il sistema contabile (libro giornale, libro inventari, bilancio civilistico annuale); d) valutare se non sia più conveniente assumere la qualifica di impresa sociale ex D.Lgs. 112/2017, che con l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese assolve anche all’obbligo RUNTS (art. 11 c. 3 CTS). Attenzione: l’omissione della doppia iscrizione può configurare violazione degli obblighi di pubblicità, con conseguenze sia amministrative sia in termini di opponibilità degli atti. Meglio regolarizzare quanto prima.
La nostra ex-ONLUS storica non si è iscritta al RUNTS entro il 31 marzo 2026. Cosa possiamo fare?
La Nota direttoriale MLPS n. 6665 del 28 aprile 2026 ha chiarito che è comunque possibile presentare l’istanza di iscrizione al RUNTS anche dopo il 31 marzo 2026, ma con due conseguenze importanti: a) perdita della qualifica fiscale di ONLUS dal 1° gennaio 2026, con applicazione delle imposte secondo il regime ordinario per il periodo intercorso; b) obbligo di devoluzione del patrimonio maturato sotto regime ONLUS, ai sensi dell’art. 10 c. 1 lett. f) D.Lgs. 460/97 (in attesa dell’eventuale rientro tramite iscrizione tardiva). Cosa fare ora: a) presentare immediatamente domanda di iscrizione al RUNTS, scegliendo la sezione più adatta (tipicamente APS sezione b, ODV sezione a, o “Altri ETS” sezione g); b) valutare con il commercialista gli adempimenti fiscali del periodo “scoperto” (gennaio – data di iscrizione al RUNTS); c) verificare con l’Agenzia delle Entrate l’eventuale devoluzione del patrimonio. In molti casi, la posizione si può ricondurre a normalità con il completamento della procedura, ma la fascia temporale “scoperta” può richiedere ravvedimenti operosi o ricalcoli fiscali. Affrontate il tema con un professionista esperto del Terzo Settore.
Qual è la differenza tra una “fondazione” e un “ente filantropico” iscritto al RUNTS?
La differenza è sottile ma importante. Una fondazione ETS (iscritta nella sezione g “Altri ETS” del RUNTS) è una qualunque fondazione del Libro I del codice civile che svolge attività di interesse generale e si è iscritta al RUNTS. Il suo scopo può essere svolgere direttamente attività di interesse generale (es. gestire un museo, un centro di ricerca, un servizio educativo). Un ente filantropico (sezione c del RUNTS) è invece un ente specificamente caratterizzato dalla finalità di erogare denaro, beni o servizi a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale svolte da altri soggetti (artt. 37-39 CTS). In pratica, un ente filantropico è una “fondazione che eroga” (es. eroga borse di studio, sovvenziona altri ETS, finanzia progetti di ricerca). Una fondazione che invece “opera direttamente” (gestendo strutture, servizi, attività) sta meglio nella sezione g. La distinzione ha implicazioni operative (l’ente filantropico ha obblighi di trasparenza specifici sulle erogazioni) ma non particolari differenze fiscali. La sezione di iscrizione dipende dalla “missione prevalente” dell’ente.
La nostra associazione svolge attività di solidarietà sociale, ma non rispetta il requisito del volontariato prevalente per qualificarsi come ODV. Cosa possiamo fare?
Potete iscrivervi nella sezione g “Altri ETS” del RUNTS, mantenendo tutte le attività di interesse generale ex art. 5 CTS. Perdete alcune agevolazioni specifiche delle ODV (in particolare la detrazione 35% per donazioni invece del 30%, e il regime art. 84 CTS sotto 65.000 €), ma mantenete: a) accesso al regime forfetario art. 80 CTS per attività commerciali; b) detrazione 30% / deduzione 10% sulle erogazioni liberali (art. 83 CTS); c) esenzione IMU per immobili istituzionali; d) esenzione imposte indirette (registro fisso 200 €, esenzione successioni/donazioni e bollo, art. 82 CTS); e) accesso al 5×1000. Alternativa: se avete attività prevalentemente verso associati e ricorrono i requisiti, potete valutare l’iscrizione come APS (sezione b), che ha un regime specifico con art. 85 CTS (decommercializzazione corrispettivi verso soci) e art. 86 CTS (forfetario al 3%). Il consiglio operativo è di fare una simulazione comparativa con il vostro commercialista.
📩 La parola a te
La categoria degli “Altri ETS” è la più ampia e variegata del Terzo Settore italiano: fondazioni storiche, enti filantropici familiari, reti associative nazionali, società di mutuo soccorso, associazioni culturali “generiche”. Ognuna ha le sue specificità. Quello che le accomuna, dal 2026, è un quadro fiscale finalmente operativo e generalmente favorevole, ma anche una serie di novità procedurali importanti: la delega del legale rappresentante al RUNTS (DM 2/2026), il nuovo Modello E di rendiconto semplificato per gli ETS sotto 60.000 € (DM 18/2/2026), e soprattutto la chiarificazione della Nota MLPS 7741/2026 sulla doppia iscrizione per gli ETS in forma di impresa commerciale.
State valutando la forma giuridica più adatta per una nuova iniziativa filantropica e non sapete se andare verso fondazione, ente filantropico o impresa sociale?
Avete un’associazione storica che vuole entrare nel RUNTS e dovete capire in quale sezione iscrivervi?
Gestite una fondazione strutturata con attività in forma di impresa (museo, centro culturale, servizio educativo a pagamento, casa di riposo) e volete capire se ricadete nell’obbligo della doppia iscrizione RUNTS + Registro delle Imprese?
Avete una ex-ONLUS che non è entrata nel RUNTS entro il 31 marzo 2026 e cercate di capire come regolarizzare la situazione?
Raccontatemi nei commenti la vostra situazione: gli “Altri ETS” sono uno dei terreni dove la varietà di casi concreti è massima, e ogni progetto ha le sue specificità. Per chi sta valutando per la prima volta l’ingresso nel RUNTS come “Altro ETS”, una considerazione finale: non sottovalutate la fase di scelta della sezione e dell’inquadramento operativo. Iscriversi nella sezione c (Enti filantropici), nella g (Altri ETS), nella d (Imprese sociali) o eventualmente nella b (APS) ha implicazioni diverse su agevolazioni, adempimenti, doppia iscrizione obbligatoria. Una valutazione attenta nei primi mesi vi farà risparmiare poi tempo e complessità per anni. E un buon commercialista del Terzo Settore vi sarà di grande aiuto per allineare la qualifica formale con la missione effettiva del vostro ente: la forma giuridica giusta, in questo settore, è quella che vi permette di fare al meglio quello che davvero vi interessa fare.
Sono un dottore commercialista appassionato di nuove tecnologie ed offro consulenza a liberi professionisti, imprenditori e società. Il mio lavoro non consiste solo nel gestire la contabilità e redigere le dichiarazioni dei redditi ma soprattutto prestare assistenza e fornire una soluzione ai problemi e ai dubbi che possono sorgere nell’amministrazione di un'azienda. Il mio intento è quello di aiutare coloro che vogliono intraprendere nuove attività imprenditoriali con entusiasmo e passione, la stessa che dedico al mio lavoro.
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