Questa guida pratica analizza in modo dettagliato gli aspetti IVA rilevanti per gli ETS, fornendo indicazioni operative su presupposti impositivi, operazioni esenti o escluse, regimi speciali, adempimenti e semplificazioni.
L'Infografica illustra la gestione dell'IVA per gli Enti del Terzo Settore (ETS), integrando le sostanziali riforme introdotte dal D.Lgs. 186/2025.
Introduzione
Descrizione generale dell’argomento
L’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) rappresenta uno degli aspetti fiscali più complessi e articolati per gli Enti del Terzo Settore (ETS). La disciplina IVA per gli ETS è caratterizzata da un sistema di regole specifiche, esenzioni, esclusioni e regimi speciali che richiedono una conoscenza approfondita per una corretta gestione.
Attenzione: questa guida è stata aggiornata per recepire le novità introdotte dal D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186, dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19 febbraio 2026 e dalla proroga al 2036 del regime di esclusione IVA per gli enti associativi.
Un punto fondamentale chiarito dalla Circolare 1/E/2026 è che il Codice del Terzo Settore non ha introdotto un regime IVA speciale autonomo per gli ETS. Anche per questi enti continuano ad applicarsi le regole ordinarie del D.P.R. 633/1972, con la verifica dei presupposti soggettivi, oggettivi e territoriali previsti dalla normativa generale e dalla Direttiva UE 2006/112/CE.
La gestione dell’IVA è particolarmente delicata per gli ETS che svolgono sia attività istituzionali non commerciali sia attività commerciali, poiché richiede una chiara distinzione tra le diverse tipologie di operazioni e l’applicazione di regole differenziate.
Importanza e rilevanza per gli ETS
Conformità normativa: rispettare gli obblighi IVA evita sanzioni e problemi con l’Amministrazione Finanziaria.
Ottimizzazione fiscale: conoscere le esenzioni e i regimi speciali permette di ridurre l’impatto dell’IVA.
Gestione finanziaria: l’IVA ha un impatto significativo sui flussi di cassa dell’ente.
Pianificazione: comprendere le implicazioni IVA è fondamentale per la pianificazione delle attività e per evitare rischi di riqualificazione.
A chi è destinata la guida
Questa guida è rivolta a:
Amministratori e dirigenti di ETS iscritti al RUNTS.
Tesorieri e responsabili amministrativi degli ETS.
Commercialisti e Consulenti Fiscali che assistono gli ETS.
Centri Servizi per il Volontariato (CSV) e Reti Associative.
Ex Onlus in transizione verso la qualifica ETS.
Come utilizzare la guida
Verifica se il tuo ente è iscritto al RUNTS: dal 2026 il trattamento fiscale varia significativamente tra ETS iscritti e non iscritti.
Identifica la tipologia di attività svolte (istituzionali, commerciali).
Verifica i presupposti IVA per ciascuna attività.
Comprendi le esenzioni e le esclusioni applicabili, anche alla luce delle modifiche del D.Lgs. 186/2025.
Valuta i regimi speciali disponibili, con le soglie aggiornate al 2026.
Consulta la sezione FAQ per i casi pratici e i dubbi operativi.
Quadro Normativo
Riferimenti legislativi principali
Riferimenti legislativi principali
D.P.R. 633/1972: disciplina generale dell’IVA.
Art. 10 (modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 186/2025): operazioni esenti, sostituisce il riferimento alle ONLUS con quello agli ETS ai numeri 15, 19, 20 e 27-ter, con esclusione delle imprese sociali costituite in forma societaria per i nn. 19, 20 e 27-ter.
Art. 19-ter (introdotto dall’art. 10 del D.Lgs. 186/2025): disciplina la detrazione IVA per gli enti non commerciali con attività mista, limitandola alla quota imputabile all’attività economica svolta dall’ente.
Art. 79: criteri di non commercialità, pienamente operativi dal 1° gennaio 2026.
Artt. 84-85: regimi specifici per ODV e APS.
Art. 80: regime forfetario opzionale per ETS non commerciali iscritti al RUNTS (diversi da ODV e APS). Nessuna soglia di accesso: i coefficienti di redditività si applicano per scaglioni progressivi di ricavi. Agisce sulle sole imposte dirette; non prevede semplificazioni IVA.
Art. 86: regime forfetario opzionale per ODV e APS iscritte al RUNTS con ricavi commerciali ≤ 85.000 euro nell’anno precedente (soglia abbassata dal D.Lgs. 186/2025). Contiene disposizioni specifiche sia per le imposte dirette (coefficienti 1% ODV, 3% APS) sia per l’IVA (commi 7, 8 e 9): esonero dal versamento IVA e dalla quasi totalità degli obblighi IVA ordinari sulle operazioni nazionali, con specifiche regole per le operazioni internazionali.
Art. 89: coordinamento normativo.
Legge 398/1991: regime forfetario IRES e IVA riservato esclusivamente alle ASD e SSD non iscritte al RUNTS, con ricavi commerciali ≤ 400.000 euro. Dal 1° gennaio 2026 non è più applicabile a ODV, APS o qualsiasi altro ETS iscritto al RUNTS.
D.L. 146/2021, art. 5, commi 15-quater e 15-quinquies: regime di esclusione IVA per enti associativi, prorogato al 1° gennaio 2036 dal D.Lgs. 186/2025.
D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186: decreto attuativo della delega fiscale. Principali interventi:
Proroga al 2036 del regime di esclusione IVA per gli enti associativi.
Abbassamento della soglia dell’art. 86 CTS da 130.000 a 85.000 euro.
Introduzione del nuovo art. 19-ter DPR 633/1972 sulla detrazione IVA per enti non commerciali.
Aggiornamento dell’art. 10 DPR 633/1972 (sostituzione ONLUS con ETS).
Conferma dell’abrogazione della L. 398/1991 per tutti i soggetti diversi da ASD/SSD non iscritti al RUNTS.
Circolari e prassi amministrativa
Circolare 1/E del 19 febbraio 2026: documento sistematico di 103 pagine dell’Agenzia delle Entrate sulla nuova disciplina fiscale degli ETS iscritti al RUNTS. Chiarisce i criteri di non commercialità, i regimi forfetari, gli adempimenti IVA e il trattamento delle esenzioni. Riferimento principale per l’applicazione pratica dal 2026.
Telefisco 2026 (23 febbraio 2026): chiarimenti MEF su ex Onlus in attesa di iscrizione al RUNTS e sull’ambito soggettivo delle esenzioni IVA dopo il D.Lgs. 186/2025.
Circolare 19/E/2023: chiarimenti sul regime fiscale degli ETS (ancora valida per i profili non modificati dalla riforma 2026).
Circolare 18/E/2018: primi chiarimenti sulla Riforma del Terzo Settore.
La Grande Novità 2026: Proroga al 2036 del Regime di Esclusione IVA
Cosa è stato prorogato e perché è importante
Con il D.Lgs. 186/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 dicembre 2025, è stato prorogato al 1° gennaio 2036 il nuovo regime di esclusione IVA per le operazioni degli enti associativi non commerciali nei confronti dei propri soci, associati e tesserati, la cui entrata in vigore era prevista dal D.L. 146/2021 (art. 5, commi 15-quater e 15-quinquies) ed era stata già più volte rinviata.
Questo significa che, fino al 31 dicembre 2035:
Rimane in vigore il previgente regime di esclusione IVA (vecchio art. 4, comma 4, DPR 633/1972) per le prestazioni istituzionali rese da ASD, SSD, APS, ODV, associazioni di categoria e altri enti associativi non commerciali verso i propri associati e tesserati.
Non scattano nuovi obblighi di partita IVA, fatturazione elettronica e contabilità IVA per le sole attività istituzionali verso i soci e i tesserati.
Le associazioni non iscritte al RUNTS mantengono le agevolazioni dell’art. 148 TUIR per i rapporti con gli associati fino al 2036.
A chi si applica la proroga:
Enti associativi non commerciali in generale, anche non ETS.
ASD e SSD affiliate a organismi sportivi riconosciuti dal CONI/CIP.
ODV, APS e altri ETS per le attività istituzionali verso associati e tesserati.
⚠️ Attenzione: la proroga riguarda esclusivamente le attività istituzionali verso soci e tesserati. Le attività commerciali (sponsorizzazioni, pubblicità, bar, cessioni di beni a terzi, ecc.) restano soggette alle regole IVA ordinarie senza alcuna proroga.
Le Modifiche del D.Lgs. 186/2025 all’Art. 10 DPR 633/1972
Il contesto
Con l’abrogazione della categoria delle ONLUS dal 1° gennaio 2026, l’art. 3 del D.Lgs. 186/2025 ha aggiornato l’art. 10 del D.P.R. 633/1972 sostituendo il riferimento alle ONLUS con quello agli ETS, per evitare che le esenzioni IVA storicamente riconosciute rimangano prive di soggetto beneficiario.
⚠️ Precisazione fondamentale: le imprese sociali costituite in forma societaria (forme di cui al libro V, titolo V del codice civile) sono escluse dalla maggior parte delle agevolazioni.
Le esenzioni IVA aggiornate
N. art. 10 DPR 633/1972
Prestazione esente
Soggetto beneficiario fino al 31/12/2025
Soggetto beneficiario dal 01/01/2026
n. 15
Prestazioni rese da associazioni verso i propri soci
ONLUS
Tutti gli ETS (incluse imprese sociali societarie)
n. 19
Prestazioni sociali in favore di persone svantaggiate
ONLUS
ETS, escluse imprese sociali societarie
n. 20
Prestazioni educative, didattiche e formative
ONLUS
ETS, escluse imprese sociali societarie
n. 27-ter
Prestazioni socio-sanitarie e assistenziali
ONLUS
ETS, escluse imprese sociali societarie
n. 18
Prestazioni sanitarie
Invariato
Invariato
n. 22
Prestazioni culturali e sportive
Invariato
Invariato
⚠️ Attenzione pratica: non è sufficiente essere un ETS per beneficiare dell’esenzione. L’attività svolta deve rientrare nelle tipologie espressamente elencate in ciascun numero dell’art. 10 e devono sussistere tutti i presupposti soggettivi e oggettivi richiesti.
Implicazione per le ex Onlus
Secondo i chiarimenti del MEF al Telefisco 2026 del 23 febbraio 2026:
Le ex Onlus che hanno presentato domanda di iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026 possono continuare ad applicare le esenzioni IVA anche nelle more dell’iscrizione.
In caso di accoglimento, la qualifica ETS decorre dal 1° gennaio 2026 senza soluzione di continuità.
In caso di diniego, l’ente dovrà rettificare le fatture già emesse e applicare il regime fiscale ordinario.
Il Nuovo Art. 19-ter DPR 633/1972: Detrazione IVA per Enti Non Commerciali
La norma
L’art. 10 del D.Lgs. 186/2025 ha introdotto il nuovo art. 19-ter del DPR 633/1972, che disciplina la detrazione IVA per gli enti non commerciali con attività mista (istituzionale + economica).
Regola principale
Per gli acquisti intracomunitari e le importazioni di beni e servizi, gli enti non commerciali possono detrarre l’IVA limitatamente alla quota imputabile all’attività economica svolta dall’ente, escludendo la quota riferibile all’attività istituzionale.
Implicazioni pratiche
Rispetto al previgente sistema del pro-rata (art. 19-bis DPR 633/1972), il nuovo art. 19-ter introduce un meccanismo di imputazione analitica per le operazioni passive di natura internazionale: non è più sufficiente applicare una percentuale forfetaria, ma occorre documentare la quota dell’acquisto effettivamente destinata all’attività economica.
Per gli acquisti nazionali continua ad applicarsi il sistema ordinario di detrazione previsto dagli artt. 19 e 19-bis DPR 633/1972 (detrazione analitica o pro-rata a seconda dei casi).
Gli enti non commerciali con attività mista devono dotarsi di una contabilità interna in grado di distinguere in modo chiaro e documentabile la quota di utilizzo dei beni e servizi acquistati per l’attività economica rispetto a quella istituzionale.
Esempio pratico: un ETS non commerciale che importa attrezzature informatiche utilizzate sia per l’attività istituzionale (80%) sia per l’attività commerciale (20%) potrà detrarre l’IVA sull’importazione solo per il 20%, corrispondente alla quota imputabile all’attività economica.
Presupposti IVA e Attività degli ETS
I tre presupposti dell’IVA
La Circolare 1/E/2026 conferma che il CTS non ha modificato l’architettura dell’IVA. L’imposta si applica solo quando sussistono contemporaneamente tutti e tre i seguenti presupposti:
Presupposto oggettivo: cessione di beni o prestazione di servizi.
Presupposto soggettivo: operazione effettuata nell’esercizio di impresa, arte o professione.
Presupposto territoriale: operazione effettuata nel territorio dello Stato.
Se anche uno solo dei tre presupposti manca, l’operazione è esclusa dal campo IVA e non genera alcun obbligo IVA formale.
Attività degli ETS e rilevanza IVA
La classificazione delle attività è il punto di partenza per ogni valutazione IVA.
1. Attività istituzionali non commerciali (art. 79 CTS, pienamente operativo dal 1° gennaio 2026):
Attività di interesse generale (art. 5 CTS) svolte gratuitamente oppure con corrispettivi che non superano i costi effettivi, con una tolleranza massima del 6% introdotta dal CTS.
Attività verso associati svolte nel rispetto delle condizioni dell’art. 85 CTS (per ODV e APS iscritte al RUNTS).
Rilevanza IVA: generalmente escluse per mancanza del presupposto soggettivo, l’ente non agisce come soggetto d’impresa ma come ente non commerciale.
2. Attività commerciali:
Attività di interesse generale svolte con corrispettivi che superano i costi effettivi oltre la soglia del 6%.
Attività diverse (art. 6 CTS) svolte con modalità commerciali.
Rilevanza IVA: soggette a IVA secondo le regole ordinarie, salvo specifiche esenzioni o esclusioni applicabili.
3. Raccolte fondi occasionali (art. 7 CTS):
Iniziative occasionali organizzate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
Rilevanza IVA: escluse espressamente da IVA per disposizione di legge.
I proventi da raccolta fondi occasionale non rilevano ai fini del calcolo della soglia per i regimi forfetari (artt. 80 e 86 CTS).
Obbligo di rendiconto separato della raccolta fondi (art. 87, comma 6, CTS).
Operazioni Escluse da IVA
Le operazioni escluse non rientrano nel campo IVA per mancanza di uno dei tre presupposti. Non generano obblighi formali IVA (nessuna fattura, nessuna registrazione, nessuna dichiarazione).
Attività istituzionali non commerciali: escluse per mancanza del presupposto soggettivo (art. 79 CTS).
Quote associative: escluse se versate a fronte del puro vincolo associativo e non come corrispettivo specifico per prestazioni determinate. Questo vale sia per gli ETS iscritti al RUNTS sia per le associazioni non ETS.
Raccolte fondi occasionali (art. 7 CTS): escluse espressamente per disposizione di legge.
Contributi a fondo perduto: esclusi se privi di sinallagma, ovvero se non costituiscono il corrispettivo di una specifica cessione di beni o prestazione di servizi. Se invece il contributo è corrispettivo di una prestazione resa all’ente pubblico erogatore, è soggetto a IVA (salvo esenzioni).
Cessioni gratuite di beni: escluse se non costituiscono destinazione a finalità estranee all’impresa e se ricorrono le condizioni previste dall’art. 2 DPR 633/1972.
Attività verso soci/associati/tesserati degli enti associativi non commerciali: escluse fino al 31 dicembre 2035 in forza della proroga introdotta dal D.Lgs. 186/2025 (vecchio art. 4, comma 4, DPR 633/1972).
Operazioni Esenti da IVA
Le operazioni esenti rientrano nel campo IVA (i presupposti sussistono tutti) ma sono espressamente esonerate dall’imposta da una norma di legge (art. 10 DPR 633/1972).
⚠️ Differenza fondamentale rispetto alle operazioni escluse: le operazioni esenti generano comunque obblighi formali (obbligo di fatturazione con indicazione della norma di esenzione) e possono incidere negativamente sul pro-rata di detrazione dell’IVA sugli acquisti. Le operazioni escluse, invece, non generano alcun obbligo IVA e non incidono sul pro-rata.
Le principali esenzioni applicabili agli ETS dopo le modifiche del D.Lgs. 186/2025:
Art. 10, n. 15: prestazioni rese da associazioni verso i propri soci, applicabile a tutti gli ETS, incluse le imprese sociali societarie.
Art. 10, n. 19: prestazioni sociali in favore di persone svantaggiate, applicabile agli ETS, escluse le imprese sociali societarie.
Art. 10, n. 20: prestazioni educative, didattiche e formative, applicabile agli ETS, escluse le imprese sociali societarie.
Art. 10, n. 27-ter: prestazioni socio-sanitarie e assistenziali, applicabile agli ETS, escluse le imprese sociali societarie.
Art. 10, n. 18: prestazioni sanitarie, invariato rispetto al passato.
Art. 10, n. 22: prestazioni culturali e sportive, invariato rispetto al passato.
Implicazioni delle Operazioni Esenti: il Pro-Rata
Quando un ETS effettua sia operazioni imponibili sia operazioni esenti, la detrazione dell’IVA sugli acquisti non è integrale ma è limitata in proporzione, attraverso il meccanismo del pro-rata di detraibilità (art. 19-bis DPR 633/1972).
La percentuale ottenuta, arrotondata all’unità superiore, rappresenta la quota di IVA sugli acquisti che l’ente può detrarre. La quota restante è indetraibile e costituisce un costo per l’ente.
Esempio pratico:
Operazioni imponibili (bookshop): 80.000 €
Operazioni esenti (biglietti museo): 120.000 €
Pro-rata = 80.000 / 200.000 × 100 = 40%
Su 1.000 € di IVA sugli acquisti, solo 400 € sono detraibili; i restanti 600 € sono un costo.
Ulteriori implicazioni del pro-rata:
Rettifica annuale: il pro-rata si calcola provvisoriamente durante l’anno e viene definitivamente determinato a fine anno. Se il pro-rata definitivo differisce da quello provvisorio, occorre procedere alla rettifica della detrazione nella dichiarazione annuale.
Rettifica pluriennale (art. 19-bis2 DPR 633/1972): per i beni ammortizzabili (es. immobili, macchinari), la rettifica della detrazione si effettua nell’arco di un periodo di osservazione di 5 anni (10 anni per gli immobili), se il pro-rata varia di oltre 10 punti percentuali rispetto all’anno di acquisto.
Separazione delle attività (art. 36, comma 3, DPR 633/1972): alternativa al pro-rata, applicabile quando le attività imponibili ed esenti sono distinte e obiettivamente autonome (con codici ATECO differenti). Richiede contabilità separata, comunicazione preventiva nella dichiarazione dell’anno precedente. Una volta esercitata, l’opzione è vincolante e non può essere revocata arbitrariamente da un anno all’altro, ma non è soggetto a un periodo minimo triennale per legge, il vincolo triennale riguarda invece i regimi forfetari ex artt. 80 e 86 CTS.
Sempre (ma abrogata per tutti gli altri soggetti dal 01/01/2026)
Art. 86 CTS
ODV e APS iscritte al RUNTS
Ricavi commerciali ≤ 85.000 € anno precedente
Speciale: no rivalsa, no detrazione, esonero da versamento IVA e da tutti gli obblighi IVA ordinari (salvo operazioni con debito d’imposta)
01/01/2026
Art. 80 CTS
Altri ETS non commerciali iscritti al RUNTS
Nessuna — coefficienti per scaglioni progressivi
Regime ordinario IVA (nessuna semplificazione)
01/01/2026
⚠️ Regola fondamentale: L. 398/1991 e art. 86 CTS sono mutuamente esclusivi e non cumulabili. Un’ASD/SSD non iscritta al RUNTS applica la L. 398/1991; un’ODV o APS iscritta al RUNTS applica l’art. 86 CTS. Non esistono sovrapposizioni.
Regime Ordinario IVA
Soggetti: tutti gli ETS che svolgono attività commerciali e non rientrano in un regime speciale; obbligatoriamente anche gli ETS in regime art. 80 CTS per la componente IVA.
Funzionamento IVA:
Emissione di fatture elettroniche tramite SDI per tutte le operazioni commerciali attive.
Registrazione delle fatture emesse (entro 15 giorni dall’emissione) e degli acquisti.
Liquidazioni IVA periodiche: mensili se volume d’affari > 400.000 € (prestazioni di servizi) o > 700.000 € (altre attività); trimestrali al di sotto di tali soglie, con maggiorazione dell’1% sull’imposta dovuta.
Versamento IVA tramite F24 entro il 16 del mese successivo al periodo di liquidazione.
Comunicazione delle liquidazioni periodiche (LIPE): trasmissione trimestrale telematica.
Dichiarazione IVA annuale: entro il 30 aprile dell’anno successivo.
Detrazione IVA sugli acquisti: integrale per gli acquisti destinati esclusivamente all’attività imponibile; soggetta a pro-rata se l’ente effettua anche operazioni esenti; limitata alla quota imputabile all’attività economica per gli acquisti intracomunitari e le importazioni (nuovo art. 19-ter DPR 633/1972).
Regime Forfetario L. 398/1991
⚠️ Dal 1° gennaio 2026 questo regime è applicabile esclusivamente alle ASD e SSD non iscritte al RUNTS. ODV, APS e qualsiasi altro ETS iscritto al RUNTS non possono più avvalersene.
Soggetti: associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e società sportive dilettantistiche (SSD) non iscritte al RUNTS, affiliate a organismi sportivi riconosciuti dal CONI/CIP.
Soglia: ricavi commerciali complessivi ≤ 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente.
Come si accede: mediante comportamento concludente (applicazione del regime dall’inizio dell’anno) + comunicazione alla SIAE entro il 31 gennaio (o all’inizio dell’attività per i soggetti di nuova costituzione). Non è richiesta alcuna comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate.
Il versamento avviene trimestralmente, entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre solare di riferimento (es. per il I trimestre gennaio-marzo: entro il 16 maggio).
Semplificazioni IVA:
✅ Esonero dalla fatturazione elettronica per tutte le operazioni, ad eccezione delle sponsorizzazioni per le quali l’obbligo di fattura elettronica tramite SDI permane.
✅ Esonero dalla registrazione delle fatture emesse.
✅ Esonero dalle liquidazioni periodiche IVA.
✅ Esonero dalla comunicazione LIPE.
✅ Esonero dalla dichiarazione IVA annuale.
✅ Esonero dalla certificazione dei corrispettivi (scontrino/registratore telematico).
❌ Obbligo di conservare e numerare le fatture di acquisto.
❌ Obbligo di annotare i corrispettivi nel Registro IVA minori (D.M. 11/02/1997) entro il 15 del mese successivo a quello di incasso.
Vantaggi: semplificazione amministrativa significativa; versamento IVA ridotto (specialmente sulle sponsorizzazioni al 33,33%).
Svantaggi: totale indetraibilità dell’IVA sugli acquisti — l’IVA pagata ai fornitori è un costo definitivo per l’ente.
Nota: la L. 398/1991 rimane il regime più conveniente per le ASD/SSD non iscritte al RUNTS, in quanto combina agevolazioni sia IVA sia IRES con una soglia di accesso (400.000 €) molto più elevata rispetto all’art. 86 CTS.
Regime Forfetario Art. 86 CTS (ODV e APS)
Soggetti: organizzazioni di volontariato (ODV) e associazioni di promozione sociale (APS) iscritte al RUNTS.
Soglia di accesso: ricavi commerciali ≤ 85.000 euro nel periodo d’imposta precedente (soglia abbassata da 130.000 € dal D.Lgs. 186/2025, in recepimento dell’art. 284 della Direttiva UE 2020/285).
Come si accede: comunicando l’opzione nella dichiarazione annuale dei redditi dell’anno precedente, oppure nella dichiarazione di inizio attività (art. 35 DPR 633/1972). È possibile optare anche in via presuntiva nel primo anno di applicazione, presumendo il possesso dei requisiti (art. 86, comma 2, CTS).
Trattamento ai fini delle imposte dirette (IRES/IRPEF):
Coefficiente di redditività 1% per le ODV.
Coefficiente di redditività 3% per le APS.
Il reddito imponibile così determinato è soggetto a IRES al 24%.
Regola generale (comma 8): le ODV e APS in regime forfetario sono esonerati dal versamento dell’IVA e da tutti gli obblighi previsti dal DPR 633/1972, salvo:
Numerazione e conservazione delle fatture di acquisto.
Conservazione delle bollette doganali.
Esonero dalla certificazione dei corrispettivi (art. 2 DPR 696/1996) — confermato espressamente.
Operazioni nazionali (comma 7, lett. a): divieto di rivalsa dell’IVA sulle operazioni nazionali — l’IVA non viene addebitata al cliente e non viene versata.
Operazioni internazionali (comma 7, lett. b-e):
Cessioni intracomunitarie: si applica l’art. 41, comma 2-bis, D.L. 331/1993.
Acquisti intracomunitari: si applica l’art. 38, comma 5, lett. c), D.L. 331/1993.
Servizi da/verso soggetti non residenti: si applicano gli artt. 7-ter e seguenti DPR 633/1972.
Importazioni ed esportazioni: si applicano le regole ordinarie del DPR 633/1972, ma senza la facoltà di acquistare senza IVA ex art. 8, comma 1, lett. c) e comma 2.
Nessuna detrazione (comma 7, ultima parte): le ODV e APS in regime forfetario non hanno diritto alla detrazione dell’IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti, per nessuna operazione (nazionale o internazionale).
Obbligo residuale (comma 9): quando l’ente risulta debitore d’imposta (es. reverse charge, acquisti intracomunitari soggetti a IVA, importazioni), deve emettere o integrare la fattura con indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, e versare l’IVA entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Cessazione del regime (comma 14): il regime cessa a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui vengono meno le condizioni di accesso (superamento della soglia di 85.000 €).
Passaggio da/a regime ordinario (commi 10-12): il passaggio al regime forfetario comporta la rettifica della detrazione (art. 19-bis2 DPR 633/1972) nell’ultima dichiarazione IVA ordinaria. L’eventuale credito IVA emergente può essere chiesto a rimborso o utilizzato in compensazione (comma 12).
Opzione per il regime ordinario (comma 13): l’ente può sempre optare per il ritorno al regime ordinario IVA (e IRES), comunicandolo nella prima dichiarazione annuale. L’opzione è vincolante per almeno un triennio.
Regime Forfetario Art. 80 CTS (Altri ETS non commerciali)
Soggetti: ETS non commerciali ai sensi dell’art. 79, comma 5, CTS, iscritti al RUNTS, diversi da ODV e APS (che hanno il loro regime specifico all’art. 86).
Soglia di accesso: nessuna — il regime è accessibile a qualsiasi ETS non commerciale iscritto al RUNTS, indipendentemente dall’ammontare dei ricavi commerciali.
Come si accede: mediante opzione nella dichiarazione annuale dei redditi, con effetto dall’inizio del periodo d’imposta. L’opzione è vincolante per un triennio ed è revocabile nella dichiarazione annuale con effetto dall’inizio del periodo d’imposta di presentazione.
Trattamento ai fini delle imposte dirette (IRES) — coefficienti di redditività per scaglioni:
Tipologia di attività
Scaglione di ricavi commerciali
Coefficiente
Prestazioni di servizi
Fino a 130.000 €
7%
Prestazioni di servizi
Da 130.001 € a 300.000 €
10%
Prestazioni di servizi
Oltre 300.000 €
17%
Altre attività
Fino a 130.000 €
5%
Altre attività
Da 130.001 € a 300.000 €
7%
Altre attività
Oltre 300.000 €
14%
In caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi e altre attività, il coefficiente si determina con riferimento all’attività prevalente per ricavi. In mancanza di distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le prestazioni di servizi.
Trattamento IVA: il regime art. 80 CTS non prevede alcuna semplificazione IVA. L’ETS che opta per l’art. 80 applica il regime ordinario IVA in tutte le sue componenti: fatturazione elettronica, registrazioni, liquidazioni periodiche, comunicazione LIPE, dichiarazione annuale, detrazione IVA (con eventuale pro-rata).
Ulteriori benefici:
Esonero dagli studi di settore, dai parametri e dagli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità), art. 80, comma 7, CTS.
Possibilità di computare in diminuzione le perdite fiscali dei periodi d’imposta anteriori (comma 6).
Adempimenti IVA
Adempimenti iniziali comuni a tutti i regimi
Apertura della partita IVA: obbligatoria per tutti gli ETS che svolgono attività commerciali, indipendentemente dal regime applicato. Le sole attività istituzionali non commerciali, le quote associative e i contributi a fondo perduto non richiedono l’apertura della partita IVA.
Scelta del regime: va effettuata prima dell’inizio del periodo d’imposta (o all’avvio dell’attività) secondo le modalità specifiche di ciascun regime illustrate nel Pezzo 4.
Adempimenti in Regime Ordinario IVA (e Art. 80 CTS)
Fatturazione
Fattura elettronica tramite SDI: obbligatoria per tutte le operazioni commerciali attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi verso altri soggetti IVA e verso privati con partita IVA).
La fattura deve contenere tutti gli elementi obbligatori previsti dall’art. 21 DPR 633/1972: dati identificativi delle parti, data, numero progressivo, descrizione dell’operazione, imponibile, aliquota IVA, imposta.
Fatture per operazioni esenti: devono riportare espressamente il riferimento normativo dell’esenzione (es. “operazione esente ai sensi dell’art. 10, n. 20, DPR 633/1972”).
Autofattura / integrazione: necessaria nei casi di reverse charge (acquisti da soggetti non residenti, servizi intracomunitari, ecc.).
Registrazione
Registro delle fatture emesse: le fatture devono essere registrate entro 15 giorni dall’emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione.
Registro degli acquisti: registrazione delle fatture passive per esercitare il diritto alla detrazione IVA.
Registro dei corrispettivi: per le operazioni con consumatori finali non documentate da fattura.
Liquidazioni e Versamenti
Liquidazioni mensili: per gli ETS con volume d’affari superiore a 400.000 € (prestazioni di servizi) o 700.000 € (altre attività). Versamento entro il 16 del mese successivo.
Liquidazioni trimestrali: per gli ETS sotto le suddette soglie. Versamento entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre, con maggiorazione dell’1% sull’imposta dovuta a titolo di interessi.
Versamento tramite modello F24 con i codici tributo specifici.
Comunicazione LIPE
Trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, con cadenza trimestrale.
Scadenze: entro il 31 maggio (I trimestre), 16 settembre (II trimestre), 30 novembre (III trimestre), 28 febbraio dell’anno successivo (IV trimestre incluso nella dichiarazione annuale IVA).
Dichiarazione IVA Annuale
Presentazione in via telematica entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
Comprende il riepilogo di tutte le operazioni attive e passive, il calcolo del pro-rata definitivo e l’eventuale rettifica della detrazione.
Adempimenti in Regime L. 398/1991 (Solo ASD/SSD non iscritte al RUNTS)
Accesso al regime
Comunicazione alla SIAE: da effettuarsi entro il 31 gennaio dell’anno di applicazione (o all’inizio dell’attività). Non è richiesta comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate.
Il regime si applica mediante comportamento concludente dall’inizio dell’anno solare.
Fatturazione
Esonero dalla fatturazione elettronica per tutte le operazioni commerciali, ad eccezione delle sponsorizzazioni, per le quali l’obbligo di fattura elettronica tramite SDI permane.
Esonero dalla certificazione dei corrispettivi (scontrino/registratore telematico) per le operazioni al pubblico.
Adempimenti obbligatori
❌ Esonero dalla registrazione delle fatture emesse.
❌ Esonero dalle liquidazioni periodiche IVA.
❌ Esonero dalla comunicazione LIPE.
❌ Esonero dalla dichiarazione IVA annuale.
✅ Conservazione e numerazione delle fatture di acquisto ricevute.
✅ Annotazione dei corrispettivi nel Registro IVA minori (D.M. 11 febbraio 1997) entro il 15 del mese successivo a quello di incasso.
Versamento IVA forfetario
Trimestrale, entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre solare di riferimento:
Trimestre
Scadenza versamento
I trimestre (gen-mar)
16 maggio
II trimestre (apr-giu)
16 agosto
III trimestre (lug-set)
16 novembre
IV trimestre (ott-dic)
16 febbraio anno successivo
Le percentuali da applicare sull’IVA incassata nel trimestre:
50% sulle entrate commerciali generiche
33,33% sulle sponsorizzazioni e proventi pubblicitari
66,67% sui diritti televisivi e radiofonici
Adempimenti in Regime Art. 86 CTS (ODV e APS iscritte al RUNTS)
Accesso al regime
Comunicazione dell’opzione nella dichiarazione annuale dei redditi relativa all’anno precedente, oppure nella dichiarazione di inizio attività (art. 35 DPR 633/1972).
Nel primo periodo d’imposta di applicazione è possibile optare in via presuntiva, dichiarando di presumere il possesso dei requisiti dimensionali (comma 2, art. 86 CTS).
✅ Numerazione e conservazione delle fatture di acquisto ricevute.
✅ Conservazione delle bollette doganali.
✅ Quando l’ente è debitore d’imposta (reverse charge, acquisti intracomunitari soggetti a IVA, importazioni): emissione o integrazione della fattura con aliquota e imposta, e versamento IVA entro il 16 del mese successivo all’operazione (comma 9, art. 86 CTS).
Adempimenti IVA esonerati (comma 8, art. 86 CTS)
❌ Versamento IVA ordinario sulle operazioni nazionali.
❌ Liquidazioni periodiche IVA.
❌ Comunicazione LIPE.
❌ Dichiarazione IVA annuale.
❌ Certificazione dei corrispettivi (scontrino/registratore telematico) per le operazioni al pubblico.
❌ Registrazione delle fatture emesse.
Passaggio da regime ordinario a art. 86 CTS
Nell’ultima dichiarazione IVA ordinaria occorre effettuare la rettifica della detrazione (art. 19-bis2 DPR 633/1972) per i beni ancora in uso.
L’eventuale credito IVA residuo può essere chiesto a rimborso o utilizzato in compensazione (comma 12, art. 86 CTS).
Checklist Operative per Regime
✅ Checklist Regime Ordinario IVA (e Art. 80 CTS)
☐ Apertura partita IVA
☐ Emissione fatture elettroniche tramite SDI per tutte le operazioni commerciali
☐ Registrazione fatture emesse (entro 15 giorni dall’emissione)
☐ Registrazione fatture di acquisto
☐ Registrazione corrispettivi (se operazioni con consumatori finali)
☐ Liquidazione IVA mensile o trimestrale
☐ Versamento IVA tramite F24 nei termini previsti
☐ Comunicazione LIPE trimestrale
☐ Calcolo pro-rata provvisorio e applicazione durante l’anno
☐ Calcolo pro-rata definitivo a fine anno e rettifica detrazione
✅ Checklist Regime L. 398/1991 (Solo ASD/SSD non iscritte al RUNTS)
☐ Apertura partita IVA
☐ Comunicazione opzione alla SIAE (entro il 31 gennaio o all’avvio attività)
☐ Conservazione e numerazione delle fatture di acquisto
☐ Annotazione corrispettivi nel Registro IVA minori (entro il 15 del mese successivo all’incasso)
☐ Versamento IVA forfetaria trimestrale tramite F24:
50% sulle entrate commerciali generiche
33,33% sulle sponsorizzazioni
66,67% sui diritti televisivi/radiofonici
☐ Fattura elettronica tramite SDI obbligatoria solo per le sponsorizzazioni
☐ Verifica annuale del rispetto della soglia di 400.000 € di ricavi commerciali
✅ Checklist Regime Art. 86 CTS (ODV e APS iscritte al RUNTS)
☐ Verifica iscrizione al RUNTS (condizione necessaria)
☐ Verifica ricavi commerciali anno precedente ≤ 85.000 euro
☐ Apertura partita IVA
☐ Comunicazione opzione nella dichiarazione annuale dei redditi (o in via presuntiva nel primo anno)
☐ Numerazione e conservazione delle fatture di acquisto
☐ Conservazione delle bollette doganali
☐ Monitoraggio delle operazioni con debito d’imposta (reverse charge, acquisti intra-UE, importazioni):
Emissione/integrazione fattura con IVA
Versamento IVA entro il 16 del mese successivo
☐ Verifica annuale del rispetto della soglia di 85.000 € di ricavi commerciali
☐ In caso di uscita dal regime: rettifica della detrazione nell’ultima dichiarazione IVA ordinaria
Modello Registro IVA minori (L. 398/1991)
Data
Documento
Descrizione
Importo
IVA
Totale
IVA Versata
10/1/2025
Fatt. n. 1
Pubblicità
1.000,00
220,00
1.220,00
110,00
15/2/2025
Fatt. n. 2
Pubblicità
2.000,00
440,00
2.440,00
220,00
…
…
…
…
…
…
…
Totale Mese
3.000,00
660,00
3.660,00
330,00
Casi Pratici
Questa sezione illustra, attraverso esempi concreti, l’applicazione delle regole IVA alle principali tipologie di ETS. Ogni caso è costruito su situazioni reali ricorrenti nella prassi professionale.
Caso 1 — ODV iscritta al RUNTS: raccolta fondi e attività commerciale accessoria
Soggetto: Organizzazione di Volontariato (ODV) iscritta al RUNTS nella sezione ODV.
Situazione:
Svolge attività di interesse generale in forma non commerciale (assistenza anziani).
Gestisce un piccolo bar interno aperto anche a soggetti terzi.
Analisi IVA:
Attività
Regime IVA
Norma
Attività istituzionale (assistenza)
Fuori campo IVA
Art. 4 D.P.R. 633/1972
Raccolte fondi occasionali
Escluse IVA
Art. 7 D.Lgs. 117/2017
Bar aperto al pubblico
Soggetta IVA ordinaria
Art. 4 D.P.R. 633/1972
Conseguenze operative:
L’ODV non è soggetto passivo IVA per le attività istituzionali.
Per le raccolte fondi occasionali (nei limiti di legge): nessun obbligo di fatturazione, registrazione o dichiarazione IVA.
Per il bar: obbligo di aprire una partita IVA, tenere i registri IVA, emettere scontrini/ricevute, versare l’imposta periodicamente.
Si configura una separazione di fatto tra attività istituzionale (non commerciale) e attività commerciale (bar), con applicazione dell’IVA solo alla seconda.
Per gli ETS iscritti al RUNTS, l’art. 7 CTS non fissa un numero massimo di eventi: il requisito è l’occasionalità (iniziative organizzate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione). Il limite di due eventi per periodo d’imposta riguarda invece le associazioni non ETS, ai sensi dell’art. 143, comma 3, TUIR.
Caso 2 — APS iscritta al RUNTS: quote associative e corrispettivi specifici
Soggetto: Associazione di Promozione Sociale (APS) iscritta al RUNTS nella sezione APS.
Situazione:
Incassa quote associative annuali.
Organizza corsi di formazione aperti anche a non soci (previo tesseramento).
Eroga servizi di accompagnamento lavorativo a pagamento verso enti pubblici.
Analisi IVA:
Attività
Regime IVA
Norma
Quote associative
Fuori campo IVA
Art. 4 c. 4 D.P.R. 633/1972
Corsi riservati agli associati
Fuori campo IVA
Art. 4 c. 4 D.P.R. 633/1972
Servizi verso enti pubblici a pagamento
Soggetta IVA (o esente ex art. 10)
D.P.R. 633/1972
Conseguenze operative:
Le quote associative e i corrispettivi specifici verso associati non sono mai assoggettati a IVA, purché le attività rientrino negli scopi statutari e non vi sia discriminazione nell’accesso rispetto ai non associati (che devono poter aderire all’associazione).
I servizi resi verso enti terzi a fronte di corrispettivi sono attività commerciali: occorre partita IVA e applicazione dell’aliquota ordinaria (o verifica dell’esenzione ex art. 10 se trattasi di formazione professionale).
Caso 3 — ETS non commerciale ex art. 79 CTS: attività verso associati con corrispettivi
Soggetto: Ente del Terzo Settore (forma: associazione riconosciuta) iscritto al RUNTS — non ODV né APS.
Situazione:
Svolge attività di interesse generale verso i propri associati e familiari conviventi.
Incassa corrispettivi specifici per tali attività.
Non ha attività commerciali verso terzi.
Analisi IVA:
Ai sensi dell’art. 79, comma 4, del D.Lgs. 117/2017, le attività di interesse generale svolte verso associati, familiari conviventi e tesserati, a fronte di corrispettivi che non eccedono i costi effettivi (con una tolleranza del 6%), sono considerate non commerciali anche ai fini IVA.
Conseguenze operative:
Le attività rientrano nel fuori campo IVA: nessun obbligo di partita IVA per queste operazioni.
Non è prevista una soglia massima di corrispettivi: il limite è dato dalla copertura dei costi (con margine massimo del 6%).
Se i corrispettivi eccedono stabilmente i costi, l’attività diventa commerciale e torna nel perimetro IVA ordinario.
La non commercialità ex art. 79 opera automaticamente al verificarsi dei presupposti: non richiede alcuna opzione o comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Nota: l’art. 80 CTS disciplina invece il regime forfetario opzionale IRES per gli ETS non commerciali iscritti al RUNTS (diversi da ODV e APS), applicabile su scelta dell’ente per la tassazione dei ricavi commerciali eventualmente prodotti. Non contiene disposizioni specifiche in materia di IVA, che rimane disciplinata in regime ordinario.
Caso 4 — ODV/APS iscritta al RUNTS: regime forfetario art. 86 CTS
Soggetto: Associazione di Promozione Sociale (APS) iscritta al RUNTS nella sezione APS.
Situazione:
Proventi commerciali dell’anno precedente: € 60.000 (entro la soglia di accesso).
Ha comunicato l’opzione per il regime art. 86 CTS nella dichiarazione annuale dei redditi.
Analisi IVA:
Ai sensi dell’art. 86, commi 7, 8 e 9, D.Lgs. 117/2017 (come modificato dal D.Lgs. 186/2025):
Soglia di accesso: il regime è applicabile se i proventi commerciali dell’anno precedente non superano € 85.000 (soglia abbassata da 130.000 a 85.000 euro dal D.Lgs. 186/2025 in recepimento della Direttiva UE 2020/285).
Divieto di rivalsa (comma 7, lett. a): l’APS non addebita l’IVA al cliente sulle operazioni nazionali. Non viene emessa rivalsa, non viene incassata imposta, non viene versata.
Nessuna detrazione (comma 7, ultima parte): l’APS non detrae l’IVA assolta sugli acquisti, per nessuna operazione. L’IVA sui costi è un onere definitivo per l’ente.
Esonero totale dagli adempimenti IVA ordinari (comma 8): niente liquidazioni periodiche, niente comunicazione LIPE, niente dichiarazione IVA annuale, niente registrazione delle fatture emesse, niente certificazione dei corrispettivi.
Adempimenti residui obbligatori: numerazione e conservazione delle fatture di acquisto; conservazione delle bollette doganali.
Unica eccezione, debito d’imposta (comma 9): quando l’APS è debitore d’imposta (reverse charge su acquisti da soggetti non residenti, acquisti intracomunitari soggetti a IVA, importazioni), deve emettere o integrare la fattura con aliquota e imposta e versare l’IVA entro il 16 del mese successivo all’operazione.
Esempio pratico — acquisto da fornitore estero UE:
Voce
Importo
Servizio acquistato da fornitore UE (es. software)
€ 1.000
IVA dovuta per reverse charge (22%)
€ 220
Integrazione fattura con IVA
Obbligatoria
Versamento entro il 16 del mese successivo
€ 220
Detrazione IVA
❌ Non spetta
IVA residua = costo netto aggiuntivo per l’ente
€ 220
⚠️ Attenzione: il regime art. 86 CTS non prevede alcuna percentuale forfettaria di detrazione né alcun versamento periodico calcolato sull’IVA incassata. Il meccanismo è strutturalmente diverso dalla L. 398/1991: non c’è IVA da incassare, non c’è IVA da detrarre, non c’è IVA da versare sulle operazioni nazionali. L’unica IVA che transita per cassa è quella dovuta nelle rare ipotesi di debito d’imposta per operazioni internazionali.
Caso 5 — ASD/SSD: L. 398/1991 e IVA
Soggetto: Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) non iscritta al RUNTS.
Situazione:
Proventi commerciali (sponsorizzazioni, pubblicità, gestione impianti) nell’anno precedente: € 250.000 (entro la soglia di € 400.000).
Ha optato per il regime L. 398/1991.
Analisi IVA:
La L. 11 febbraio 1992, n. 398 prevede per le ASD/SSD (non iscritte al RUNTS) un regime forfettario IVA specifico:
Entrate commerciali generiche: versamento del 50% dell’IVA incassata nel trimestre.
Sponsorizzazioni e proventi pubblicitari: versamento del 33,33% dell’IVA incassata nel trimestre.
Diritti televisivi e radiofonici: versamento del 66,67% dell’IVA incassata nel trimestre.
Esonero: dalle liquidazioni periodiche, dalla comunicazione LIPE e dalla dichiarazione IVA annuale.
Adempimenti obbligatori: annotazione dei corrispettivi nel Registro IVA minori (D.M. 11/02/1997) entro il 15 del mese successivo all’incasso; conservazione e numerazione delle fatture di acquisto.
⚠️ Nota: l’IVA sugli acquisti è totalmente indetraibile nel regime L. 398/1991. Il versamento trimestrale non è calcolato come differenza tra IVA a debito e IVA a credito, ma come percentuale fissa dell’IVA incassata, indipendentemente dall’IVA pagata ai fornitori.
FAQ – Domande Frequenti
Un ETS deve sempre aprire la partita IVA?
No, solo se svolge attività commerciali. Le attività istituzionali non commerciali, le quote associative e i contributi a fondo perduto non richiedono l’apertura della partita IVA.
Le quote associative sono soggette a IVA?
No. Le quote associative versate a fronte del vincolo associativo — e non come corrispettivo per specifiche prestazioni — sono escluse da IVA per mancanza del presupposto oggettivo. Questo vale sia per gli ETS iscritti al RUNTS sia per le associazioni non ETS.
I contributi pubblici ricevuti da un ETS sono soggetti a IVA?
Dipende dalla natura del contributo. Se si tratta di contributi a fondo perduto privi di sinallagma (non vi è un corrispettivo specifico), sono esclusi da IVA. Se invece sono corrispettivi per specifiche prestazioni rese all’ente pubblico, sono soggetti a IVA (salvo esenzioni applicabili).
Con la proroga al 2036, le ASD non devono fare nulla?
La proroga conserva lo status quo per le attività istituzionali verso soci e tesserati: nessun nuovo obbligo IVA per questi proventi fino al 31 dicembre 2035. Tuttavia, le attività commerciali (sponsorizzazioni, pubblicità, bar, ecc.) restano soggette alle regole IVA ordinarie o al regime L. 398/1991, senza modifiche.
La soglia per l’art. 86 CTS è davvero scesa a 85.000 euro?
Sì. Il D.Lgs. 186/2025 ha abbassato la soglia da 130.000 euro a 85.000 euro, uniformandola a quella del regime forfetario “classico” per le persone fisiche. Le ODV e le APS che nell’anno precedente hanno superato tale soglia di ricavi commerciali non possono accedere al regime agevolato e devono applicare il regime ordinario (o la L. 398/1991 se i requisiti lo consentono).
Un ETS in regime art. 86 CTS deve emettere fattura elettronica?
Il regime art. 86 CTS non contiene un esonero generico dalla fatturazione elettronica come invece prevede la L. 398/1991. La Circolare 1/E/2026 chiarisce che le ODV e APS in regime forfetario art. 86 CTS sono esonerate dall’obbligo di emissione della fattura in via generale (e dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi con scontrino/ricevuta), salvo nei casi in cui assumano la posizione di debitore d’imposta: reverse charge, acquisti intracomunitari e importazioni. Per le sponsorizzazioni, la fattura elettronica tramite SDI va emessa regolarmente, ma senza addebito dell’IVA in rivalsa, con la dicitura: “Operazione non imponibile ai sensi dell’art. 86, comma 7, D.Lgs. 117/2017 – IVA non addebitata in rivalsa” e codice natura N2.2 nel file XML. La distinzione chiave rispetto alla L. 398/1991 è che nel regime art. 86 CTS l’esonero riguarda la certificazione dei corrispettivi in senso lato (niente scontrino, niente registratore telematico per le vendite al pubblico), non la fatturazione elettronica in quanto tale: quando si emette una fattura (come nel caso delle sponsorizzazioni) questa deve transitare obbligatoriamente dal SDI.
Le ex Onlus possono ancora beneficiare delle esenzioni IVA nel 2026?
Sì, a condizione che abbiano presentato domanda di iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026. Il MEF ha chiarito al Telefisco 2026 che, in attesa dell’iscrizione, le ex Onlus possono continuare ad applicare le esenzioni IVA. In caso di accoglimento della domanda, la qualifica ETS decorre dal 1° gennaio 2026 senza soluzione di continuità. In caso di diniego, dovranno rettificare le fatture già emesse.
Come si calcola il pro-rata di detrazione IVA?
Il pro-rata si calcola come rapporto percentuale tra le operazioni imponibili e il volume d’affari totale (operazioni imponibili + operazioni esenti). La percentuale, arrotondata all’unità superiore, determina la quota di IVA detraibile sugli acquisti. Dal 2026, per gli acquisti intracomunitari e le importazioni il nuovo art. 19-ter DPR 633/1972 introduce criteri di imputazione più analitici.
Le erogazioni liberali ricevute da un ETS sono soggette a IVA?
No. Le erogazioni liberali (donazioni) non sono corrispettivi di prestazioni o cessioni: mancano il presupposto oggettivo e quello soggettivo dell’IVA. Non rilevano ai fini IVA né in capo all’ente ricevente né in capo al donante.
Aliquota IVA: percentuale applicata alla base imponibile per determinare l’imposta (ordinaria 22%, ridotta 10% o 4%).
Art. 19-ter DPR 633/1972: norma introdotta dal D.Lgs. 186/2025 che disciplina la detrazione IVA per gli enti non commerciali con attività mista, limitandola alla quota imputabile all’attività economica.
Art. 86 CTS: regime forfetario opzionale per ODV e APS iscritte al RUNTS con ricavi commerciali ≤ 85.000 euro (soglia aggiornata dal D.Lgs. 186/2025).
Base imponibile: valore su cui si calcola l’IVA.
CTS: Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).
D.Lgs. 186/2025: decreto legislativo del 4 dicembre 2025 che ha apportato modifiche sostanziali alla disciplina IVA del Terzo Settore, abbassato la soglia dell’art. 86 CTS a 85.000 euro, introdotto il nuovo art. 19-ter DPR 633/1972 e prorogato al 2036 il regime di esclusione IVA per gli enti associativi.
Detrazione IVA: diritto a detrarre l’IVA sugli acquisti dall’IVA sulle vendite, nei limiti consentiti dalla legge.
ETS: Ente del Terzo Settore iscritto al RUNTS.
Esenzione IVA: operazione che rientra nel campo IVA ma è espressamente esonerata dall’imposta dalla legge (art. 10 DPR 633/1972). Comporta obblighi formali e può incidere sul pro-rata.
Esclusione IVA: operazione che non rientra nel campo IVA per mancanza di uno dei presupposti (soggettivo, oggettivo o territoriale). Non genera obblighi IVA formali.
Fatturazione elettronica: obbligo di emettere fatture in formato XML strutturato tramite il Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate.
IVA: Imposta sul Valore Aggiunto, disciplinata dal DPR 633/1972 e dalla Direttiva UE 2006/112/CE.
LIPE: Comunicazione delle Liquidazioni Periodiche IVA, da trasmettere trimestralmente.
Operazione esclusa: operazione fuori dal campo IVA per mancanza di uno dei presupposti.
Operazione esente: operazione nel campo IVA ma esente da imposta per espressa previsione normativa.
Pro-rata: percentuale di detrazione IVA applicabile a chi effettua sia operazioni imponibili che esenti (art. 19-bis DPR 633/1972).
Regime forfetario: Regime fiscale semplificato.
RUNTS: Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
SDI: Sistema di Interscambio per la fatturazione elettronica.
Sono un dottore commercialista appassionato di nuove tecnologie ed offro consulenza a liberi professionisti, imprenditori e società. Il mio lavoro non consiste solo nel gestire la contabilità e redigere le dichiarazioni dei redditi ma soprattutto prestare assistenza e fornire una soluzione ai problemi e ai dubbi che possono sorgere nell’amministrazione di un'azienda. Il mio intento è quello di aiutare coloro che vogliono intraprendere nuove attività imprenditoriali con entusiasmo e passione, la stessa che dedico al mio lavoro.
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