Le Organizzazioni di Volontariato (ODV) rappresentano una delle forme più pure di impegno sociale nel panorama del Terzo Settore italiano. Sono enti costituiti in forma di associazione che svolgono prevalentemente attività di interesse generale avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati.
Titolo X del CTS pienamente operativo dal 1° gennaio 2026 dopo la comfort letter UE del 7 marzo 2025 e il D.L. 84/2025 conv. L. 108/2025: per le ODV sono ora applicabili gli artt. 79 (criteri di non commercialità con tolleranza 6% triennale), 80 (regime forfetario generale), 84 (regime fiscale ODV), 86 (forfetario specifico ODV/APS), 82 (imposte indirette), 83 (erogazioni liberali al 35%).
D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186 (correttivo CTS): art. 2 ha ridotto la soglia di accesso al regime art. 86 CTS a 85.000 € (era 130.000 €); art. 6 ha prorogato al 1° gennaio 2036 l’entrata in vigore della riforma IVA per il Terzo Settore.
L. 26 luglio 2024, n. 104: ha introdotto l’art. 13 c. 2-bis CTS (rendiconto in forma aggregata).
D.M. 18 febbraio 2026 (in GU n. 67 del 21 marzo 2026): nuovo Modello E di rendiconto per cassa in forma aggregata per ETS con entrate ≤ 60.000 €. Applicabile dal bilancio 2026 (approvato nel 2027). Chiarimenti applicativi nella Circolare MLPS n. 6 del 17 aprile 2026.
D.M. n. 2 del 13 gennaio 2026 (in GU n. 66 del 20 marzo 2026): modifiche al DM 106/2020 sul RUNTS, operative dal 9 aprile 2026. Introduzione della delega del legale rappresentante (art. 8 c. 2-bis), nuove procedure di cancellazione e devoluzione del patrimonio.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19 febbraio 2026: prassi organica sulla fiscalità ETS, con chiarimenti su art. 84, 86 CTS, soglie e coefficienti.
Nota direttoriale MLPS n. 7741 del 15 maggio 2026: chiarisce che gli ETS in forma di impresa commerciale sono tenuti alla doppia iscrizione RUNTS + Registro delle Imprese (situazione che riguarda raramente le ODV “tipiche” ma è utile conoscere).
L. 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024), art. 1 c. 71: estensione esenzione IMU agli immobili in comodato d’uso gratuito tra ETS collegati funzionalmente o strutturalmente (Circolare MEF n. 2/DF del 16 luglio 2024).
Art. 16-ter TUIR: riduzione delle detrazioni IRPEF per redditi superiori a 50.000 €, applicabile anche alle erogazioni liberali alle ODV.
Provvedimento direttoriale AdE del 4 marzo 2024: dal 2026 obbligo generalizzato di comunicazione delle erogazioni liberali ricevute (utile per la dichiarazione precompilata dei donatori).
Cos’è un’Organizzazione di Volontariato
Le Organizzazioni di Volontariato (ODV) rappresentano una delle forme più pure di impegno sociale nel panorama del Terzo Settore italiano. Sono enti costituiti in forma di associazione che svolgono prevalentemente attività di interesse generale avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati.
Definizione legale
Secondo l’art. 32 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), le ODV sono enti del Terzo Settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di interesse generale.
Caratteristiche distintive
Le ODV si distinguono dalle altre tipologie di enti non profit per alcune caratteristiche fondamentali:
Prevalenza del volontariato: l’attività è svolta principalmente attraverso il lavoro volontario e gratuito degli associati. Il volontariato deve essere “determinante” rispetto al raggiungimento delle finalità.
Finalità solidaristiche: operano prevalentemente a favore di terzi (non solo degli associati). Questa è la differenza più marcata rispetto alle APS.
Democraticità: struttura associativa basata su principi democratici (assemblee, voto singolo, eleggibilità delle cariche).
Cariche associative tendenzialmente gratuite: gli amministratori sono scelti tra gli associati. L’art. 32 c. 4 CTS richiede che le ODV si avvalgano “prevalentemente” del volontariato dei propri associati; l’art. 8 c. 3 CTS consente eventuali rimborsi spese e compensi per gli amministratori, nei limiti previsti dalla normativa e dallo statuto, ma con vincoli più stringenti rispetto ad altri ETS.
Limiti all’attività commerciale: possono svolgere attività diverse solo se secondarie e strumentali (criteri DM 107/2021), e devono rispettare il limite di entrate complessive previsto per l’accesso al regime art. 84 CTS.
Limiti ai lavoratori: il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al 50% dei volontari.
Requisiti fondamentali
Per costituire e mantenere lo status di ODV è necessario:
Avere almeno 7 persone fisiche o 3 ODV come fondatori/associati.
Svolgere una o più attività di interesse generale previste dall’art. 5 del CTS, prevalentemente a favore di terzi.
Avvalersi prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri associati.
Utilizzare la denominazione “Organizzazione di Volontariato” o l’acronimo “ODV” nella denominazione.
Iscriversi nella sezione a) del RUNTS.
Rispettare il limite per cui i lavoratori impiegati non possono superare il 50% dei volontari.
Rispettare i principi di democraticità e i limiti ai compensi previsti dal CTS.
Art. 86: regime forfetario specifico per ODV e APS sotto 85.000 € di ricavi commerciali (coefficiente 1% per ODV).
Decreti attuativi rilevanti
D.M. 106/2020 (come modificato dal D.M. 2/2026): funzionamento del RUNTS.
D.M. 107/2021: criteri per le attività diverse “secondarie e strumentali”.
D.M. 39/2020 (integrato dal D.M. 18/2/2026): modelli di bilancio ETS.
D.M. 72/2021: linee guida sulle convenzioni MLPS.
Decreto direttoriale n. 36 del 31 marzo 2026: aggiornamento allegati tecnici DM 106/2020.
Circolari e note ministeriali recenti
Nota direttoriale MLPS n. 7741 del 15 maggio 2026: ETS in forma di impresa commerciale e doppia iscrizione.
Nota direttoriale MLPS n. 6665 del 28 aprile 2026: iscrizione tardiva al RUNTS delle ex-ONLUS.
Circolare MLPS n. 6 del 17 aprile 2026: utilizzo del rendiconto in forma aggregata.
Nota direttoriale MLPS n. 5003 del 27 marzo 2026: quesiti sulla disciplina generale degli ETS.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19 febbraio 2026: prassi organica sulla fiscalità ETS.
Circolare MEF n. 2/DF del 16 luglio 2024: IMU per ETS.
Linee guida MLPS del 9 gennaio 2025: raccolte fondi ETS.
Nota MLPS n. 4995/2019: costituzione di ODV e APS.
Vantaggi e Agevolazioni
Il regime fiscale art. 84 CTS: il cuore del regime ODV
L’art. 84 del CTS è il pilastro della fiscalità ODV e prevede tre macro-aree di favore:
Decommercializzazione delle attività verso terzi (art. 84 c. 1 CTS)
Le attività di interesse generale svolte dalle ODV in conformità ai criteri dell’art. 79 CTS (corrispettivi che non superano i costi effettivi, con tolleranza del 6% triennale ex art. 79 c. 2-bis) non si considerano commerciali. Inoltre, l’art. 84 c. 1 stabilisce ulteriori specificità di favore per le ODV nello svolgimento delle attività istituzionali.
Attività commerciali marginali (art. 84 c. 2 CTS)
L’art. 84 c. 2 prevede che, fino al raggiungimento di entrate complessive di 65.000 € nell’esercizio precedente, alcune attività delle ODV non si considerano commerciali. La soglia è verificata sulle entrate complessive dell’ente (non solo sui ricavi commerciali), e comprende contributi pubblici, erogazioni liberali, quote associative, raccolte fondi e proventi delle attività di interesse generale.
Attenzione: oltre la soglia 65.000 €, l’ODV deve verificare le attività commerciali svolte e applicare il regime ordinario (analitico) o, se rispetta i requisiti, optare per il regime forfetario art. 86 CTS o art. 80 CTS.
Esclusione di alcuni proventi (art. 84 c. 3 CTS)
L’art. 84 c. 3 esclude dalla base imponibile alcuni proventi tipici delle ODV:
Quote associative versate dai soci.
Contributi pubblici e liberalità (senza obbligo di rendicontazione specifica diversa da quella prevista dal CTS).
Raccolte fondi pubbliche occasionali ex art. 7 CTS (fuori IRES e IVA, vedere Linee guida MLPS 9 gennaio 2025).
Rimborsi dalle convenzioni ex art. 56 CTS (mero rimborso spese, fiscalmente neutro).
Il regime forfetario art. 86 CTS
L’art. 86 CTS, applicabile alle ODV e alle APS iscritte al RUNTS, prevede un regime forfetario opzionale per la determinazione del reddito d’impresa relativo alle attività commerciali residue (quelle non decommercializzate dall’art. 84):
Soglia di accesso: ricavi commerciali fino a 85.000 € nell’esercizio precedente (soglia ridotta dal D.Lgs. 186/2025 art. 2; era precedentemente 130.000 €).
Coefficiente di redditività per le ODV: 1% dei ricavi commerciali (vs 3% per le APS). Il più basso in assoluto del Terzo Settore.
IVA: regime di franchigia (no detrazione IVA sugli acquisti, no addebito IVA sulle vendite).
Semplificazioni contabili: esonero da scritture contabili ordinarie, no fatturazione elettronica (salvo eccezioni), no liquidazioni periodiche IVA, no dichiarazione IVA annuale.
Esercizio dell’opzione: in dichiarazione annuale dei redditi (per ODV già operative), o in sede di apertura della partita IVA (per ODV neocostituite). Vincolo triennale.
Disapplicazione ISA.
Chiarimento Circolare 1/E/2026: non rilevano rispetto alla soglia 85.000 € le plusvalenze, sopravvenienze, dividendi e altri proventi finanziari occasionali.
Combinazione strategica art. 84 + art. 86: per una ODV “tipica” (entrate complessive sotto 65.000 €, ricavi commerciali sotto 85.000 €), il combinato disposto dei due articoli rende l’incidenza fiscale praticamente nulla.
Per le ODV con ricavi commerciali sopra 85.000 €, oltre al regime ordinario, è disponibile il regime forfetario generale dell’art. 80 CTS:
Nessuna soglia massima di accesso.
Coefficienti a scaglioni in base al volume dei ricavi:
Prestazioni di servizi: 7% fino a 130.000 €, 10% da 130.001 a 300.000 €, 17% oltre 300.000 €.
Altre attività: 5% fino a 130.000 €, 7% da 130.001 a 300.000 €, 14% oltre 300.000 €.
Esercizio dell’opzione: in dichiarazione annuale, vincolo triennale.
Si applica con il regime IVA ordinario (no franchigia IVA).
Test di non commercialità (art. 79 CTS) e tolleranza 6%
Le ODV rientrano nella disciplina generale dell’art. 79 c. 2 e 2-bis CTS:
Le attività di interesse generale sono considerate non commerciali se i corrispettivi specifici non superano i costi effettivi.
Tolleranza: l’attività resta non commerciale anche se i corrispettivi superano i costi, ma non oltre il 6% e per non oltre tre periodi d’imposta consecutivi.
Imposte indirette (art. 82 CTS)
Imposta di Registro: misura fissa di 200 € per atti costitutivi e modifiche statutarie. Per le ODV iscritte nei previgenti registri del volontariato, alcune modifiche statutarie di adeguamento al CTS possono essere esenti.
Imposta sulle Successioni e Donazioni: esenzione totale per i trasferimenti a titolo gratuito.
Imposta di Bollo: esenzione generale per atti, documenti, istanze, contratti.
Imposte ipotecaria e catastale: misura fissa di 200 € ciascuna per immobili destinati ad attività non commerciali.
Tributi Locali (IMU, TARI):
Esenzione IMU per immobili utilizzati per attività di interesse generale in modalità non commerciale (art. 82 c. 6 CTS).
Estensione 2024: la L. 213/2023 ha esteso l’esenzione anche agli immobili in comodato d’uso gratuito tra ETS collegati funzionalmente o strutturalmente (Circolare MEF n. 2/DF del 16 luglio 2024).
Imposte sulle Concessioni Governative: esenzione.
IVA: il quadro 2026-2035
Il D.Lgs. 186/2025 art. 6 ha prorogato al 1° gennaio 2036 l’entrata in vigore della riforma IVA per il Terzo Settore. Per le ODV:
Fino al 31 dicembre 2035 resta in vigore il regime di esclusione IVA (art. 4 c. 4 DPR 633/72) per i corrispettivi specifici versati da soci e tesserati per le attività istituzionali.
Non scatta l’obbligo generalizzato di partita IVA dal 2026.
La partita IVA resta obbligatoria solo per le attività commerciali verso terzi non soci (salvo regime di franchigia art. 86).
Erogazioni Liberali (art. 83 CTS): la detrazione 35% riservata alle ODV
Le ODV beneficiano del regime più favorevole del Terzo Settore per le erogazioni liberali ricevute. I donatori godono di:
Persone fisiche – Detrazione IRPEF del 35%: su erogazioni fino a 30.000 € annui (vs 30% per gli altri ETS). Attenzione: dal 2024 si applica la riduzione dell’art. 16-ter TUIR per redditi sopra 50.000 €.
Persone fisiche – Deduzione: in alternativa, deduzione fino al 10% del reddito complessivo (senza limite quantitativo, eccedenza riportabile in 4 anni).
Enti e società – Deduzione: fino al 10% del reddito complessivo dichiarato.
Strumento di fundraising potente: la detrazione 35% va comunicata bene ai vostri donatori. Per un donatore con redditi tra 28.000 e 50.000 € (aliquota IRPEF 35%), la detrazione 35% sull’erogazione è praticamente totale.
Obbligo di comunicazione erogazioni liberali (novità 2026)
Con la piena operatività del Titolo X CTS dal 1° gennaio 2026 cambia il quadro della comunicazione delle erogazioni liberali ricevute all’Agenzia delle Entrate:
Per le erogazioni ricevute nel 2025 (comunicazione entro il 16 marzo 2026): obbligo solo per le ODV che nel 2024 hanno superato 220.000 € di entrate.
Per le erogazioni ricevute nel 2026 (comunicazione entro il 16 marzo 2027): obbligo per tutte le ODV, indipendentemente dal volume di entrate.
Riferimento operativo: Provvedimento direttoriale Agenzia delle Entrate del 4 marzo 2024.
La gestione dei volontari è un tema critico per le ODV. Due aspetti principali:
Rimborsi ai volontari (art. 17 CTS)
L’art. 17 CTS stabilisce che l’attività del volontario è personale, spontanea e gratuita, senza fini di lucro, anche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Non possono essere previsti compensi in alcun modo per l’attività del volontario.
Sono ammessi solo i rimborsi spese effettivamente sostenute e documentate, purché:
Sostenute per l’attività di volontariato.
Documentate mediante fatture, scontrini, ricevute.
Inerenti all’attività svolta.
Rimborsi forfettari: l’art. 17 c. 4 CTS prevede una particolare modalità di rimborso forfettario, solo per il volontariato non occasionale e in casi tassativi, con autocertificazione del volontario. Importante: questa modalità è applicabile in modo restrittivo e non va confusa con i rimborsi forfettari della Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021), che valgono solo per il volontariato sportivo.
Compensi non ammessi: rimborsi chilometrici “spannometrici”, gettoni di presenza, indennità giornaliere non documentate, rimborsi forfettari mensili al di fuori dei casi tassativi.
Assicurazione obbligatoria (art. 18 CTS)
Le ODV sono obbligate ad assicurare i volontari iscritti nel registro contro:
Infortuni e malattie connesse allo svolgimento dell’attività di volontariato.
Responsabilità civile verso terzi.
Le polizze devono essere stipulate prima dell’iscrizione del volontario nel registro, e la copertura deve essere effettiva.
Agevolazioni amministrative
Accesso semplificato a convenzioni con enti pubblici (art. 56 CTS). La sentenza CGUE C-353/2024 (luglio 2025) ha confermato la compatibilità dell’art. 56 CTS con il diritto europeo.
Priorità nell’assegnazione di immobili pubblici in comodato (art. 71 CTS).
Semplificazioni per l’organizzazione di eventi e manifestazioni.
Accesso privilegiato a bandi e finanziamenti pubblici dedicati al volontariato.
Possibilità di ricevere beni mobili o immobili da enti pubblici.
Accesso a finanziamenti e contributi
5×1000 dell’IRPEF: iscrizione automatica all’elenco dei beneficiari per le ODV iscritte al RUNTS.
Contributi pubblici dedicati alle ODV a livello nazionale, regionale e locale (es. bandi CSV, contributi regionali).
Fondi specifici previsti dall’art. 72 del CTS (Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale).
Social Bonus (art. 81 CTS): credito d’imposta del 65% per persone fisiche o del 50% per imprese sulle erogazioni per il recupero di immobili pubblici inutilizzati o beni confiscati.
Contributi da Fondazioni bancarie con linee dedicate al volontariato.
Centri di Servizio per il Volontariato (CSV): servizi gratuiti di consulenza, formazione, comunicazione, ricerca fondi, finanziati tramite Fondo Unico Nazionale (FUN).
Convenzioni con enti pubblici (art. 56 CTS)
L’art. 56 del CTS prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di stipulare convenzioni con le ODV per lo svolgimento di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato. Le convenzioni possono prevedere:
Rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
Copertura assicurativa complementare per i volontari.
Utilizzo di strutture e attrezzature pubbliche.
Accesso a formazione e aggiornamento.
Il regime è fiscalmente neutro (mero rimborso, no attività commerciale).
La costituzione di un’ODV prevede i seguenti passaggi:
Riunione dei fondatori (almeno 7 persone fisiche o 3 ODV).
Redazione dell’atto costitutivo e dello statuto conformi al CTS.
Registrazione presso l’Agenzia delle Entrate (registro fisso 200 € per ETS).
Richiesta del codice fiscale ed eventualmente partita IVA.
Apertura di un conto corrente intestato all’organizzazione.
Stipula dell’assicurazione obbligatoria per i volontari (art. 18 CTS).
Iscrizione al RUNTS nella sezione a) dedicata alle ODV.
Requisiti statutari specifici
Lo statuto di un’ODV deve contenere:
Denominazione con l’indicazione di “Organizzazione di Volontariato” o “ODV”.
Assenza di scopo di lucro e finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Attività di interesse generale da svolgere (tra quelle elencate all’art. 5 CTS), prevalentemente a favore di terzi.
Previsione dell’utilizzo prevalente e determinante dell’attività di volontariato degli associati.
Criteri di ammissione ed esclusione degli associati.
Diritti e obblighi degli associati.
Ordinamento interno ispirato a principi di democrazia.
Disciplina del rimborso spese ai volontari (in conformità all’art. 17 CTS).
Limiti ai compensi per gli amministratori (art. 8 c. 3 CTS, nei limiti del CTS).
Limiti ai lavoratori impiegati (non superiori al 50% dei volontari).
Obbligo di assicurazione dei volontari (art. 18 CTS).
Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento.
Processo di iscrizione al RUNTS (con novità 2026)
L’iscrizione al RUNTS avviene tramite il portale telematico accessibile dal sito del Ministero del Lavoro e prevede:
Compilazione della domanda con i dati dell’ente e dei rappresentanti legali.
Caricamento dei documenti (atto costitutivo, statuto, verbali, ecc.).
Invio telematico della richiesta.
Verifica da parte dell’Ufficio RUNTS (entro 60 giorni).
Eventuale richiesta di integrazione documentale (con sospensione dei termini).
Iscrizione o diniego motivato (impugnabile davanti al TAR).
Novità RUNTS dal 9 aprile 2026 (D.M. 2/2026)
Il D.M. n. 2 del 13 gennaio 2026 ha modificato il DM 106/2020 introducendo:
Delega del legale rappresentante (art. 8 c. 2-bis DM 106/2020): è possibile delegare un soggetto fiduciario (es. commercialista, consulente) alla gestione delle pratiche sul RUNTS. La delega può riguardare iscrizione, variazioni, cancellazione, accreditamento 5×1000, deposito bilanci.
Cancellazione e devoluzione del patrimonio: nuove procedure dettagliate, con distinzione tra devoluzione dell’intero patrimonio residuo e devoluzione del solo incremento patrimoniale (esteso anche ai periodi nel registro previgente delle ODV ex L. 266/1991).
Aggiornamento annuale dei dati sociali (associati, volontari, dipendenti, lavoratori parasubordinati) entro il 30 giugno di ogni anno.
Documentazione necessaria
Per l’iscrizione al RUNTS è necessario predisporre:
Atto costitutivo e statuto (in formato PDF/A).
Verbali delle assemblee che hanno modificato lo statuto.
Dichiarazione di possesso dei requisiti per la qualifica di ODV.
Ultimi due bilanci/rendiconti (per enti già esistenti).
Elenco dei membri del consiglio direttivo.
Elenco dei soci (almeno 7 persone fisiche o 3 ODV).
Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.
Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo (se presente).
Registro dei volontari che svolgono attività in modo non occasionale (fondamentale per ODV).
Redigere il bilancio/rendiconto annuale secondo i modelli ministeriali (D.M. 39/2020 e D.M. 18 febbraio 2026), in base al volume di entrate:
Entrate ≤ 60.000 €: rendiconto per cassa in forma aggregata (Modello E), introdotto dal D.M. 18 febbraio 2026 (GU n. 67 del 21 marzo 2026) in attuazione dell’art. 13 c. 2-bis CTS (L. 104/2024). Applicabile dal bilancio 2026 (approvato nel 2027). Per il bilancio 2025 si utilizza il Modello D. Chiarimenti applicativi nella Circolare MLPS n. 6 del 17 aprile 2026.
Entrate tra 60.000 € e 220.000 €: rendiconto per cassa ordinario (Modello D).
Entrate > 220.000 €: stato patrimoniale, rendiconto gestionale, relazione di missione (Modelli A, B, C).
Entrate > 1 milione € (o 5+ dipendenti): obbligo aggiuntivo di bilancio sociale (art. 14 CTS, D.M. 4 luglio 2019).
Conservare la documentazione relativa alle entrate e alle uscite per almeno 10 anni.
Tenere separate le attività diverse da quelle di interesse generale (contabilità separata o, per ODV con proventi sotto 300.000 €, valutazione unitaria semplificata ammessa dalla Circolare 1/E/2026).
Rendicontazione annuale
Il bilancio/rendiconto deve essere:
Redatto secondo i modelli ministeriali aggiornati (D.M. 39/2020 + D.M. 18 febbraio 2026).
Approvato dall’assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio (eventualmente 6 mesi per particolari motivi indicati nello statuto).
Depositato al RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno.
Pubblicato sul sito web dell’organizzazione (se esistente, obbligatorio per ODV con ricavi sopra 100.000 €).
Scadenze fiscali
Le principali scadenze fiscali per le ODV includono:
Modello EAS (solo per variazioni di dati rilevanti rispetto al modello iniziale).
Dichiarazione dei redditi (Modello REDDITI ENC) (se svolgono attività commerciale).
Dichiarazione IRAP (se dovuta).
Certificazioni Uniche per i compensi erogati (entro il 16 marzo dell’anno successivo).
Modello 770 (se hanno effettuato ritenute).
Rendicontazione 5×1000 (entro 12 mesi dalla ricezione).
Dichiarazione IVA (se in regime IVA ordinario; non dovuta in regime art. 86 CTS).
Comunicazione erogazioni liberali all’AdE entro il 16 marzo dell’anno successivo (dal 2026 obbligo generalizzato).
Controlli e vigilanza
Le ODV sono soggette a:
Controllo dell’Ufficio del RUNTS sulla permanenza dei requisiti.
Vigilanza del Ministero del Lavoro (o delle Regioni per le ODV territoriali).
Organo di controllo interno (obbligatorio per ODV con patrimonio > 110.000 €, ricavi > 220.000 € o lavoratori > 5 nei due esercizi precedenti, art. 30 CTS).
Revisione legale dei conti (obbligatoria per ODV con patrimonio > 1,1 milioni €, ricavi > 2,2 milioni € o lavoratori > 12 nei due esercizi precedenti, art. 31 CTS).
Controlli fiscali da parte dell’Agenzia delle Entrate (intensificati nel triennio 2026-2028).
Caso 1: Costituzione di una ODV nel settore sanitario
Situazione: un gruppo di 10 persone vuole costituire una ODV per fornire assistenza domiciliare a malati oncologici.
Soluzione:
Redigere statuto con attività di interesse generale ex art. 5 c. 1 lett. c) CTS (prestazioni socio-sanitarie).
Prevedere l’utilizzo di volontari formati e assicurati ex art. 18 CTS.
Iscriversi al RUNTS nella sezione a) ODV.
Stipulare convenzioni con ASL locale ex art. 56 CTS per servizi complementari (mero rimborso spese).
Richiedere accreditamento regionale per i servizi offerti (se richiesto dalla normativa regionale).
Tenere il registro dei volontari aggiornato e l’assicurazione attiva.
Caso 2: Gestione delle attività commerciali marginali (regime art. 86 CTS)
Situazione: una ODV che si occupa di assistenza agli anziani vuole vendere manufatti realizzati dagli assistiti come forma di autofinanziamento. Ricavi attesi: 30.000 €/anno.
Soluzione:
Verificare che l’attività sia prevista nello statuto come “attività diversa” ex art. 6 CTS (DM 107/2021: 30% ricavi o 66% costi).
Aprire partita IVA per l’attività commerciale.
Optare per il regime art. 86 CTS (ricavi commerciali 30.000 € < 85.000 €): coefficiente 1% per ODV, IVA franchigia.
Verificare la soglia art. 84 c. 2 CTS (entrate complessive 65.000 €): se le entrate complessive dell’ODV (compresi contributi e raccolte fondi) restano sotto questa soglia, ulteriori semplificazioni.
Tenere registro dei ricavi e fatture di acquisto (no scritture contabili ordinarie in art. 86).
Pagamenti tracciabili per le vendite.
Caso 3: Convenzione con ente pubblico (art. 56 CTS)
Situazione: un Comune vuole affidare a una ODV la gestione di un centro di aggregazione giovanile.
Soluzione:
Stipulare una convenzione ai sensi dell’art. 56 CTS, riconosciuta compatibile con il diritto UE dalla sentenza CGUE C-353/2024.
Prevedere solo rimborso spese effettivamente sostenute (no margini, no remunerazione).
Documentare dettagliatamente tutte le spese (fatture, scontrini, ricevute).
Assicurare tutti i volontari coinvolti ex art. 18 CTS.
Inquadramento fiscale: regime neutro, no attività commerciale, no IVA sui rimborsi.
Caso 4: ODV con donazioni rilevanti e detrazione 35%
Situazione: una ODV ambientale riceve nel 2026 erogazioni liberali per 80.000 € da circa 200 donatori (persone fisiche).
Soluzione:
Inquadramento: le erogazioni liberali non rientrano nelle entrate commerciali. Sono entrate non imponibili (art. 79 c. 4 lett. a CTS).
Detrazione 35% per i donatori: comunicarla bene attraverso ricevute, sito web, comunicazioni di fine anno. Per un donatore con redditi 30.000 € (IRPEF 35%), l’erogazione di 200 € comporta un risparmio fiscale di 70 € (35% × 200 €).
Riduzione art. 16-ter TUIR: per donatori con redditi sopra 50.000 €, la detrazione può essere ridotta. Comunicate questo aspetto solo se rilevante per il vostro target.
Comunicazione AdE delle erogazioni: dal 2026 obbligo generalizzato. Entro il 16 marzo 2027, trasmettere telematicamente i dati delle 200 erogazioni con anagrafica e importo.
Pagamenti tracciabili: bonifico, carta, assegno. No contanti (no detrazione).
Adempimento operativo: tenere registro dedicato dei donatori con dati anagrafici e CF.
Le ODV rappresentano la forma più “pura” del Terzo Settore italiano: volontariato prevalente, finalità solidaristiche verso terzi, regime fiscale particolarmente favorevole. Dal 2026, con la piena operatività del Titolo X CTS, il quadro è finalmente stabilizzato. I punti da fissare:
Art. 84 CTS: regime di favore per le ODV con entrate complessive sotto 65.000 €. Esclude dalla base imponibile quote, contributi, liberalità, rimborsi convenzioni.
Regime forfetario art. 86 CTS: coefficiente 1% per ODV (il più basso del Terzo Settore), soglia 85.000 € di ricavi commerciali, IVA franchigia.
Combinazione strategica art. 84 + art. 86: per ODV “tipiche” l’incidenza fiscale è praticamente nulla.
Detrazione 35% per i donatori: leva fiscale più favorevole del Terzo Settore, riservata alle ODV.
Modello E rendiconto in forma aggregata: nuova opportunità per ODV con entrate sotto 60.000 € (D.M. 18 febbraio 2026).
Imposte indirette pienamente agevolate: registro fisso 200 €, esenzione successioni/donazioni, esenzione IMU (anche in comodato dal 2024).
Volontari: rimborso solo a piè di lista (art. 17 CTS), assicurazione obbligatoria (art. 18 CTS), registro dei volontari da tenere aggiornato.
Cariche associative tendenzialmente gratuite: amministratori scelti tra gli associati, eventuali compensi nei limiti stringenti dell’art. 8 c. 3 CTS.
Convenzioni art. 56 CTS: strumento neutro fiscalmente per collaborare con la PA, confermato dalla CGUE C-353/2024.
Delega del legale rappresentante al RUNTS (D.M. 2/2026): dal 9 aprile 2026 possibile delegare il commercialista alle pratiche RUNTS.
D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186 (correttivo CTS), artt. 2 e 6.
L. 26 luglio 2024, n. 104: art. 13 c. 2-bis CTS (rendiconto aggregato).
L. 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024), art. 1 c. 71.
L. 7 agosto 2017, n. 124, art. 1 c. 125-129 (trasparenza contributi pubblici).
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 16-ter, 143-149.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Decreto IVA), art. 4 c. 4.
D.M. 106/2020 (RUNTS), come modificato dal D.M. n. 2 del 13 gennaio 2026 e Decreto direttoriale n. 36 del 31 marzo 2026.
D.M. 107/2021 (attività diverse).
D.M. 39/2020 (bilanci ETS), integrato dal D.M. 18 febbraio 2026 (Modello E).
D.M. 4 luglio 2019 (bilancio sociale).
Nota direttoriale MLPS n. 7741 del 15 maggio 2026 (doppia iscrizione ETS in forma di impresa).
Nota direttoriale MLPS n. 6665 del 28 aprile 2026 (ex-ONLUS tardive).
Circolare MLPS n. 6 del 17 aprile 2026 (rendiconto aggregato).
Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19 febbraio 2026.
Provvedimento direttoriale AdE del 4 marzo 2024 (comunicazione erogazioni liberali).
Circolare MEF n. 2/DF del 16 luglio 2024.
Sentenza CGUE C-353/2024 (luglio 2025): compatibilità art. 56 CTS con diritto UE.
FAQ Operative
La nostra ODV ha entrate complessive di 50.000 € (di cui 35.000 € da contributi pubblici e 15.000 € da raccolte fondi e quote associative). Dobbiamo pagare tasse?
Praticamente no, e questo è il bello del regime ODV. Inquadramento: a) Contributi pubblici (35.000 €): esclusi dalla base imponibile ex art. 84 c. 3 CTS. b) Raccolte fondi occasionali ex art. 7 CTS (parte dei 15.000 €): fuori IRES e IVA, secondo le Linee guida MLPS 9 gennaio 2025. c) Quote associative: non concorrono al reddito imponibile ex art. 79 c. 4 CTS. Risultato: nessuna base imponibile IRES, nessuna attività commerciale, nessuna partita IVA necessaria. Adempimenti: a) bilancio annuale secondo il Modello E (rendiconto per cassa in forma aggregata, ammesso dal D.M. 18 febbraio 2026 per ETS sotto 60.000 €), applicabile dal bilancio 2026 approvato nel 2027 (per il 2025 si usa il Modello D). b) Deposito del bilancio al RUNTS entro il 30 giugno. c) Tenuta dei libri sociali e del registro dei volontari. d) Assicurazione dei volontari ex art. 18 CTS. e) Eventuale aggiornamento annuale dei dati sociali al RUNTS entro il 30 giugno (D.M. 2/2026). Una macchina molto semplice da governare, una volta fissate le basi.
La nostra ODV vuole vendere merchandising in piazza durante un evento, con incasso atteso di 5.000 €. È attività commerciale?
Dipende. Se la vendita rientra nella raccolta fondi occasionale ex art. 7 CTS, è fuori IRES e IVA, secondo le Linee guida MLPS del 9 gennaio 2025. Condizioni per la qualifica di “raccolta fondi occasionale”: occasionalità (eventi non strutturati, non ripetuti in modo sistematico, es. una sagra paesana, una giornata di sensibilizzazione, una vendita natalizia), finalità di reperimento risorse per le attività istituzionali, trasparenza verso il pubblico (chiara identificazione dello scopo). Se invece la vendita è strutturata, continuativa, organizzata professionalmente, diventa attività commerciale ex art. 6 CTS (attività diversa). In questo caso: a) verificare la previsione statutaria; b) aprire partita IVA se non già aperta; c) optare per il regime art. 86 CTS (coefficiente 1%, IVA franchigia) se i ricavi commerciali totali dell’anno restano sotto 85.000 €; d) tenere registro dei ricavi e fatture di acquisto. Consiglio operativo: per una ODV piccola, la qualifica di “raccolta fondi occasionale” è spesso quella corretta. Documentate bene il carattere occasionale, comunicate al pubblico lo scopo dell’iniziativa, conservate verbali e relazioni dell’evento.
Possiamo rimborsare 50 € al mese forfettariamente ai volontari che usano la propria auto per portare gli anziani a fare visite mediche?
No, almeno non in modo “spannometrico”. L’art. 17 CTS è chiaro: i rimborsi ai volontari sono ammessi solo se le spese sono effettivamente sostenute e documentate. Non sono ammessi gettoni di presenza, indennità giornaliere forfettarie, rimborsi mensili “tutto compreso”. Come fare correttamente: a) rimborso chilometrico documentato: usare le tabelle ACI (o un sistema interno coerente), il volontario presenta un foglio con destinazioni, km percorsi, motivo, importo. L’ODV rimborsa sulla base del calcolo (es. 0,40 €/km × km effettivi). b) rimborso di altre spese: scontrini per benzina, pedaggi autostradali, parcheggi, pasti durante missioni fuori sede. c) autocertificazione: il volontario firma una dichiarazione di aver sostenuto le spese e di chiedere il rimborso ai sensi dell’art. 17 CTS. d) conservazione documentazione: l’ODV tiene la documentazione per almeno 10 anni. Forfettari ex art. 17 c. 4 CTS: il CTS prevede un’eccezione molto ristretta, applicabile in casi tassativi, con autocertificazione del volontario. Non è la regola, ma l’eccezione. Per la generalità delle ODV, il rimborso a piè di lista è la modalità da preferire. Importante: rimborsi non documentati possono essere riqualificati come compensi, con conseguenze fiscali (imposizione IRPEF) e contributive, e con rischio di perdita della qualifica ODV.
La nostra ODV è iscritta al RUNTS. Possiamo avere dipendenti per gestire le attività di assistenza?
Sì, ma con limiti. L’art. 33 c. 1 CTS stabilisce che il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari. Esempio: ODV con 20 volontari attivi può avere fino a 10 lavoratori. Conseguenze del superamento del limite: perdita della qualifica di ODV con cancellazione dal RUNTS (sezione a) e trasferimento in altra sezione (es. APS se compatibile, o “Altri ETS”). Tipologie di rapporti di lavoro: a) dipendenti: contratto di lavoro subordinato (es. CCNL Cooperative Sociali, CCNL UNEBA), con tutti gli adempimenti contributivi standard. b) collaboratori coordinati e continuativi: rapporti di collaborazione strutturata. c) autonomi occasionali: prestazioni occasionali sotto i limiti del lavoro autonomo occasionale. d) prestatori d’opera professionali: avvocati, commercialisti, consulenti con partita IVA. Verifica continuativa: il rapporto lavoratori/volontari va monitorato costantemente. Se i volontari attivi diminuiscono, anche il numero massimo di lavoratori diminuisce proporzionalmente. Documentazione: tenere registro aggiornato dei volontari attivi non occasionali e dei rapporti di lavoro, con verifica annuale del rispetto del limite.
📩 La parola a te
Le ODV italiane sono il cuore pulsante del volontariato organizzato: assistenza socio-sanitaria, protezione civile, tutela dei diritti, ambiente, animali, tutela dei più fragili. Dal 2026, con la piena operatività del Titolo X CTS, il quadro fiscale è chiaro: l’art. 84 CTS protegge le ODV “tipiche” sotto 65.000 € di entrate complessive con esclusioni mirate, l’art. 86 CTS con coefficiente 1% premia chi svolge attività commerciali residue sotto 85.000 €, la detrazione 35% per i donatori è la più favorevole del Terzo Settore.
Avete una ODV storica del territorio che sta per superare la soglia 65.000 € di entrate complessive e volete capire come pianificare la transizione al regime art. 86 o art. 80?
Gestite una piccola ODV con tante donazioni dai sostenitori e vi state organizzando per la comunicazione AdE delle erogazioni liberali (obbligo generalizzato dal 2026)?
Avete bisogno di assumere il primo dipendente per gestire un’attività strutturata e volete verificare il rispetto del limite del 50% dei volontari?
State pensando a una convenzione con il Comune ex art. 56 CTS per gestire un servizio sociale e cercate orientamento sui passi operativi?
Raccontatemi nei commenti la vostra situazione: le ODV sono uno dei terreni dove la varietà di casi concreti è enorme, e ogni associazione ha le sue specificità. Per le ODV che si avvicinano per la prima volta al nuovo quadro fiscale 2026, una considerazione finale: fate attenzione alla gestione dei volontari e dei loro rimborsi. È l’area dove più frequentemente i controlli del Fisco e dell’Ispettorato del Lavoro trovano irregolarità: rimborsi forfettari non documentati che vengono riqualificati come compensi, rapporti di lavoro mascherati da volontariato, mancato rispetto del limite 50% lavoratori/volontari. Una buona governance del volontariato (registro aggiornato, assicurazione attiva, regolamento interno sui rimborsi, procedure di rendicontazione delle spese) è la base solida che vi permette di dedicare l’energia a quello che davvero conta: fare bene il bene.
Sono un dottore commercialista appassionato di nuove tecnologie ed offro consulenza a liberi professionisti, imprenditori e società. Il mio lavoro non consiste solo nel gestire la contabilità e redigere le dichiarazioni dei redditi ma soprattutto prestare assistenza e fornire una soluzione ai problemi e ai dubbi che possono sorgere nell’amministrazione di un'azienda. Il mio intento è quello di aiutare coloro che vogliono intraprendere nuove attività imprenditoriali con entusiasmo e passione, la stessa che dedico al mio lavoro.
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