Come iscriversi al RUNTS
L’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è un processo interamente telematico che consente agli enti di acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS). La procedura si articola in diverse fasi, dalla preparazione della documentazione necessaria fino alla conclusione dell’iter con l’iscrizione effettiva o il diniego motivato. Questa guida illustra in dettaglio tutti i passaggi da seguire per completare con successo l’iscrizione al RUNTS.
Fasi della Procedura di Iscrizione
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Preparazione della Documentazione
Prima di avviare la procedura telematica, è necessario preparare tutta la documentazione richiesta per l’iscrizione:
- Atto costitutivo e statuto (conformi alle disposizioni del CTS)
- Codice fiscale dell’ente
- Documento d’identità del legale rappresentante
- Bilancio o rendiconto dell’ultimo esercizio (per enti già costituiti)
- Eventuale attestazione di affiliazione a una rete associativa
- Eventuale iscrizione ad altri registri (es. Registro Imprese per le imprese sociali)
È fondamentale verificare che lo statuto contenga tutte le clausole richieste dal Codice del Terzo Settore per la specifica tipologia di ente.
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Accesso al Portale
L’iscrizione avviene esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale del RUNTS:
- Accedere al portale servizi.lavoro.gov.it
- Autenticarsi tramite SPID, CIE o CNS del legale rappresentante o di un soggetto delegato
- Selezionare la voce “RUNTS – Registro Unico Nazionale del Terzo Settore”
- Scegliere l’opzione “Richiesta di iscrizione al RUNTS”
In alternativa, è possibile presentare la domanda tramite il notaio che ha redatto l’atto costitutivo o tramite la rete associativa a cui l’ente aderisce.
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Compilazione della Domanda
La procedura guidata richiede di inserire diverse informazioni sull’ente:
- Dati identificativi dell’ente (denominazione, codice fiscale, sede legale)
- Sezione del RUNTS in cui si richiede l’iscrizione
- Dati del legale rappresentante
- Composizione dell’organo di amministrazione
- Attività di interesse generale svolte (riferimento all’art. 5 del CTS)
- Eventuali attività diverse (art. 6 CTS)
- Eventuale patrimonio minimo per il riconoscimento della personalità giuridica
È importante compilare tutti i campi con attenzione e precisione, poiché eventuali errori o omissioni potrebbero comportare la richiesta di integrazioni o il rigetto della domanda.
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Caricamento degli Allegati
Dopo aver compilato la domanda, è necessario caricare i documenti richiesti:
- Atto costitutivo e statuto in formato PDF/A
- Bilancio o rendiconto dell’ultimo esercizio (per enti già costituiti)
- Eventuale attestazione di affiliazione a una rete associativa
- Altri documenti specifici in base alla tipologia di ente
I documenti devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante o dalla persona che presenta la domanda. In alternativa, è possibile caricare copie scansionate dei documenti firmati in originale, accompagnate da una dichiarazione di conformità all’originale.
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Invio della Domanda
Una volta completata la compilazione e caricati tutti i documenti richiesti:
- Verificare la correttezza di tutte le informazioni inserite
- Confermare l’invio della domanda
- Il sistema genera una ricevuta di avvenuta presentazione
- La domanda viene inoltrata all’Ufficio del RUNTS territorialmente competente
La competenza territoriale è determinata dalla sede legale dell’ente, ad eccezione delle reti associative, per le quali è competente l’Ufficio statale del RUNTS.
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Istruttoria dell’Ufficio del RUNTS
Dopo la presentazione della domanda, l’Ufficio del RUNTS avvia l’istruttoria:
- Verifica la completezza e correttezza formale della documentazione
- Controlla la sussistenza delle condizioni per l’iscrizione
- Verifica la conformità dello statuto alle disposizioni del CTS
- Può richiedere informazioni o documenti integrativi
L’istruttoria deve concludersi entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, salvo sospensione dei termini in caso di richiesta di integrazione documentale.
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Conclusione del Procedimento
L’istruttoria può concludersi in tre modi:
- Iscrizione: l’Ufficio adotta un provvedimento di iscrizione dell’ente nella sezione richiesta
- Silenzio assenso: decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda senza che l’Ufficio abbia emanato un provvedimento espresso, l’ente si intende iscritto
- Diniego: l’Ufficio adotta un provvedimento motivato di diniego dell’iscrizione, contro il quale è possibile presentare ricorso
In caso di iscrizione, l’ente acquisisce la qualifica di ETS e può utilizzare la denominazione di “Ente del Terzo Settore” o l’acronimo “ETS” (o la specifica qualifica: ODV, APS, ecc.).
Documentazione Necessaria per l’Iscrizione
Atto Costitutivo e Statuto
Documenti fondamentali che devono essere conformi alle disposizioni del CTS. Per gli enti già costituiti, è possibile adeguare lo statuto esistente.
Bilancio o Rendiconto
Per gli enti già costituiti, è necessario allegare il bilancio o rendiconto dell’ultimo esercizio chiuso.
Registro dei Volontari
Per gli enti che si avvalgono di volontari, è necessario istituire il registro dei volontari prima dell’iscrizione.
Attestazione di Affiliazione
Se l’ente è affiliato a una rete associativa, può allegare l’attestazione di affiliazione.
Relazione Attività
Descrizione delle attività svolte e di quelle in programma, utile per dimostrare l’effettivo svolgimento di attività di interesse generale.
Regolamento (Enti Religiosi)
Gli enti religiosi devono allegare il regolamento che recepisce le norme del CTS, redatto in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Tempistiche del Procedimento
Giorno 0
Presentazione della domanda di iscrizione
Entro 60 gg
Conclusione dell’istruttoria con provvedimento espresso di iscrizione o diniego
Dopo 60 gg
In assenza di provvedimento espresso, opera il silenzio assenso e l’ente si intende iscritto
Entro 30 gg
Termine per rispondere a eventuali richieste di integrazione documentale (con sospensione dei termini del procedimento)
Entro 60 gg
Termine per presentare ricorso contro il provvedimento di diniego
Iscrizione tramite Notaio
Per gli enti che si costituiscono ex novo o che acquisiscono la personalità giuridica, è possibile presentare la domanda di iscrizione tramite il notaio che ha redatto l’atto. In questo caso:
- Il notaio verifica la sussistenza delle condizioni per l’iscrizione
- Entro 20 giorni dalla stipula dell’atto, il notaio presenta la domanda di iscrizione
- L’Ufficio del RUNTS può richiedere integrazioni o modifiche entro 30 giorni
- In assenza di richieste, l’ente è iscritto entro 60 giorni dalla presentazione della domanda
Questa procedura è particolarmente indicata per gli enti che intendono acquisire la personalità giuridica ai sensi dell’art. 22 del CTS, che richiede un patrimonio minimo di 15.000 euro per le associazioni e 30.000 euro per le fondazioni.
Attenzione: Casi Particolari
Esistono alcune situazioni che richiedono procedure specifiche:
- Enti già iscritti al Registro Imprese (es. imprese sociali): devono comunicare l’iscrizione al RUNTS tramite una procedura semplificata
- Enti con personalità giuridica già acquisita: devono sospendere il procedimento di iscrizione al RUNTS fino alla comunicazione dell’esito positivo da parte della Prefettura o della Regione
- ONLUS: possono iscriversi al RUNTS solo dopo l’autorizzazione della Commissione Europea e l’operatività del regime fiscale del Terzo Settore
- Enti stranieri: devono presentare documentazione equivalente a quella richiesta agli enti italiani, tradotta e legalizzata
In caso di dubbi sulla procedura da seguire, è consigliabile consultare un professionista esperto in materia di Terzo Settore o contattare l’Ufficio del RUNTS territorialmente competente.