Introduzione
L’articolo 56 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) disciplina le convenzioni che le Amministrazioni Pubbliche possono stipulare con le Organizzazioni di Volontariato (ODV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS) iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Queste convenzioni rappresentano uno strumento di collaborazione strategico per lo svolgimento di attività di interesse generale o di servizi sociali.
Una delle caratteristiche fondamentali di tali convenzioni, con dirette implicazioni fiscali, è che esse possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dall’ODV o dall’APS. Questo aspetto distingue le convenzioni ex art. 56 CTS dagli appalti di servizi e incide profondamente sul trattamento fiscale dei flussi finanziari derivanti.
Una svolta importante è arrivata con la sentenza della Corte di Giustizia UE C-353/2024 del luglio 2025, che ha confermato la compatibilità dell’art. 56 CTS con il diritto europeo, mettendo fine a una stagione di incertezze e contenziosi.
Questa guida analizza gli aspetti fiscali di tali convenzioni, con particolare riferimento all’Imposta sul Reddito delle Società (IRES), all’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) e all’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), tenendo conto del quadro 2026.
A chi è destinata la guida
- Dirigenti e amministratori di ODV e APS.
- Funzionari di Enti Pubblici responsabili della stipula di convenzioni.
- Commercialisti e consulenti che assistono gli ETS.
- Chiunque sia interessato a comprendere la natura e la fiscalità delle convenzioni ex art. 56 CTS.
💡 Tool consigliato: per il quadro complessivo degli adempimenti del tuo ETS che opera in convenzione, dai un’occhiata alla Checklist Operativa ETS 2026.
1. Quadro Normativo di Riferimento
- Art. 55 del D.Lgs. 117/2017 (CTS): co-programmazione, co-progettazione e accreditamento, forme di amministrazione condivisa con il Terzo Settore.
- Art. 56 del D.Lgs. 117/2017 (CTS): disciplina specifica delle convenzioni tra Amministrazioni Pubbliche e ODV/APS.
- Art. 57 del D.Lgs. 117/2017 (CTS): disciplina delle convenzioni con Imprese Sociali (non oggetto di questa guida).
- Art. 79 del D.Lgs. 117/2017 (CTS): disposizioni generali in materia di imposte sui redditi per gli ETS, inclusi i criteri di non commercialità con la tolleranza del 6% triennale (c. 2-bis).
- Artt. 84 e 85 del D.Lgs. 117/2017 (CTS): regimi fiscali specifici per ODV e APS, pienamente operativi dal 1° gennaio 2026.
- D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186 (correttivo CTS), art. 6: proroga al 1° gennaio 2036 dell’entrata in vigore della riforma IVA per il Terzo Settore.
- D.P.R. 633/1972 (Decreto IVA), in particolare artt. 4 e 10.
- D.P.R. 917/1986 (TUIR).
- Direttiva UE 2014/24 sugli appalti pubblici: la Corte di Giustizia UE ha chiarito che le convenzioni ex art. 56 CTS non vi rientrano (sentenza C-353/2024).
Circolari, prassi e giurisprudenza
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19 febbraio 2026: documento di prassi organico sulla fiscalità ETS, con riferimenti specifici alle convenzioni ex art. 56.
- Linee guida ANAC n. 17 del 27 luglio 2022: indicazioni operative sull’affidamento di servizi sociali e sui rapporti con il Terzo Settore.
- Linee guida MLPS n. 72 dell’11 ottobre 2021: disciplina di co-programmazione, co-progettazione e convenzioni.
- Sentenza Corte di Giustizia UE C-353/2024 (luglio 2025): conferma della compatibilità dell’art. 56 CTS con la Direttiva 2014/24/UE.
- Corte Costituzionale n. 131/2020: legittimità costituzionale dell’art. 55 CTS.
- Giurisprudenza del Consiglio di Stato: numerose pronunce sull’individuazione delle ODV/APS partner e sui requisiti delle convenzioni.
2. Natura delle Convenzioni ex Art. 56 CTS e dei Relativi Flussi Finanziari
L’art. 56, comma 2, CTS stabilisce chiaramente che le convenzioni stipulate tra Amministrazioni Pubbliche e ODV/APS “possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate”.
Questo implica che:
- Non si tratta di un corrispettivo per una prestazione di servizi in un rapporto sinallagmatico (scambio).
- L’ODV/APS non realizza un profitto o un margine economico dalla convenzione.
- I flussi finanziari sono destinati a coprire i costi diretti e indiretti imputabili all’attività convenzionata.
La norma mira a valorizzare l’apporto volontaristico e solidaristico di ODV e APS, evitando che la collaborazione con la PA si trasformi in un’attività puramente commerciale.
Requisiti per le ODV/APS
- Iscrizione nel RUNTS da almeno sei mesi.
- Dimostrazione di adeguata capacità operativa e gestionale.
- Statuto conforme alle previsioni del CTS, con clausole di non lucratività.
Requisiti per le Amministrazioni Pubbliche
- Rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento.
- Individuazione delle ODV/APS partner attraverso procedure comparative che valorizzino la qualità del progetto e l’esperienza dell’ente.
- Predisposizione di un avviso pubblico, con criteri di selezione trasparenti e proporzionati.
La svolta della sentenza Corte UE C-353/2024
Per anni alcuni enti pubblici e operatori commerciali hanno contestato la compatibilità dell’art. 56 CTS con il diritto europeo, sostenendo che le convenzioni “saltassero” le regole sugli appalti pubblici. La sentenza della Corte di Giustizia UE C-353/2024 del luglio 2025 ha messo la parola fine a queste contestazioni, confermando che:
- Le convenzioni ex art. 56 CTS non costituiscono affidamento di appalti pubblici.
- Il principio del mero rimborso spese e l’assenza di profitto le sottraggono al perimetro della Direttiva 2014/24/UE.
- Le procedure comparative previste dal CTS sono conformi al diritto europeo e non richiedono il bando europeo.
Questa pronuncia ha consolidato definitivamente lo strumento della convenzione ex art. 56 CTS come strada alternativa e legittima all’appalto pubblico per i servizi di interesse generale gestiti con il volontariato.
3. Implicazioni Fiscali dei Rimborsi Spese nelle Convenzioni Art. 56 CTS
La natura di mero rimborso spese dei flussi finanziari derivanti dalle convenzioni ex art. 56 CTS ha conseguenze dirette sul loro trattamento fiscale.
3.1. Imposta sul Reddito delle Società (IRES)
- Principio generale: i rimborsi spese ricevuti da ODV e APS nell’ambito di convenzioni ex art. 56 CTS, essendo destinati a coprire costi effettivi e non a generare un utile, non costituiscono ricavi commerciali e, di conseguenza, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRES.
- Questa interpretazione è coerente con i criteri di non commercialità previsti dall’art. 79, comma 2, CTS, secondo cui non si considerano commerciali le attività di interesse generale svolte gratuitamente o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi.
- La Circolare 1/E del 2026 ha confermato espressamente questo trattamento: anche se nei rendiconti emergesse un piccolo “avanzo” derivante da una stima conservativa dei costi, la tolleranza del 6% triennale dell’art. 79 c. 2-bis CTS copre quei piccoli sbilanci.
- Per le ODV iscritte al RUNTS sotto la soglia di 65.000 € di entrate complessive, vale anche la decommercializzazione specifica dell’art. 84 CTS.
- Per le APS iscritte al RUNTS, vale la decommercializzazione dell’art. 85 CTS per le attività verso associati e, più in generale, il regime di non commercialità delle attività di interesse generale.
Importante: è cruciale che la convenzione e la rendicontazione delle spese siano strutturate in modo da dimostrare inequivocabilmente la natura di rimborso dei costi e l’assenza di margini di profitto.
3.2. Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP)
- Principio generale: analogamente a quanto detto per l’IRES, i rimborsi spese derivanti da convenzioni ex art. 56 CTS, non avendo natura di corrispettivo commerciale, non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP secondo il metodo ordinario.
- Le ODV e le APS, per le attività istituzionali non commerciali, sono soggette a IRAP con il metodo retributivo (se hanno personale dipendente o assimilato), basato sulle retribuzioni erogate. Le attività in convenzione, in questa logica, possono comunque generare base imponibile IRAP per la parte di personale impiegato.
- Esenzioni regionali: molte Regioni prevedono esenzioni o aliquote ridotte per ODV e APS. Va verificata la normativa della Regione di operatività.
3.3. Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)
Qui sta un punto su cui voglio essere particolarmente chiaro, perché negli ultimi mesi è cambiato in modo sostanziale.
- Principio generale: i rimborsi spese ricevuti nell’ambito delle convenzioni ex art. 56 CTS, non essendo considerati corrispettivi per prestazioni di servizi ma mere movimentazioni finanziarie a copertura di costi, sono fuori dal campo di applicazione dell’IVA per carenza del presupposto oggettivo.
- L’ODV/APS non emette fattura con IVA per i rimborsi ricevuti. Emette una richiesta di rimborso analitica corredata dalla documentazione probatoria dei costi sostenuti.
- Specularmente, l’Ente Pubblico non può detrarre alcuna IVA sul rimborso erogato.
- Proroga al 1° gennaio 2036: il D.Lgs. 186/2025, art. 6, ha prorogato di dieci anni l’entrata in vigore della riforma IVA per il Terzo Settore. Quindi fino al 31 dicembre 2035, per le convenzioni ex art. 56 CTS, restano integralmente valide le regole IVA previgenti, con il regime di fuori campo per i rimborsi spese.
- Anche dopo il 2036, qualora la riforma IVA entrerà effettivamente in vigore, la natura non corrispettiva dei rimborsi spese dovrebbe continuare a tenerli fuori dal campo IVA. Inoltre, molte attività di interesse generale tipicamente svolte in convenzione (socio-sanitarie, assistenziali, educative, culturali) dovrebbero rientrare nel regime di esenzione IVA del nuovo art. 10 DPR 633/72.
Attenzione: è fondamentale che la convenzione specifichi chiaramente che le somme erogate sono a titolo di rimborso spese e che la documentazione prodotta dall’ODV/APS sia idonea a comprovare tale natura.
💡 Approfondisci: per il quadro completo della proroga IVA, consulta la guida IVA e Terzo Settore: proroga al 2036.
4. Quali Spese Sono Rimborsabili?
Una delle aree più delicate è capire quali spese possono essere oggetto di rimborso nelle convenzioni ex art. 56 CTS. Il principio generale è: tutte le spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento dell’attività convenzionata, senza margini di profitto. In pratica:
Spese dirette rimborsabili
- Costi del personale: retribuzioni, oneri sociali e fiscali del personale dipendente, co.co.co. e assimilati direttamente impiegato nell’attività convenzionata. È legittimo rimborsare anche figure professionali specializzate, purché documentate.
- Costi degli operatori volontari: rimborsi spese ai volontari ex art. 17 CTS (rimborsi analitici documentati o rimborso forfettario fino a 10 €/giorno e 150 €/mese, con dichiarazione del volontario per attività svolte fuori dal territorio comunale).
- Assicurazione volontari: obbligatoria per gli ODV/APS, e rimborsabile in quanto costo direttamente connesso all’attività.
- Beni e servizi acquisiti: materiali di consumo, attrezzature, utenze, servizi specifici acquistati per la convenzione.
- Spese di trasporto: legate all’esecuzione dell’attività.
- Formazione del personale e dei volontari: se finalizzata all’attività convenzionata.
Spese indirette rimborsabili (con cautela)
Tema più delicato, su cui si concentrano molti dubbi. Le spese indirette (costi generali di funzionamento, ammortamenti, quota parte affitto sede, utenze generali) possono essere rimborsate, ma con criteri trasparenti di imputazione:
- La convenzione dovrebbe specificare in anticipo la metodologia di calcolo dei costi indiretti (es. quota oraria del personale, percentuale forfettaria sui costi diretti).
- È necessario documentare il nesso di causalità tra il costo indiretto e l’attività convenzionata.
- Una prassi diffusa è il tasso forfettario sui costi diretti (es. 10-15% sui costi diretti come copertura dei costi indiretti), seguendo modelli analoghi a quelli dei progetti europei.
Spese non rimborsabili
- Spese non documentate o non documentabili.
- Costi non inerenti all’attività convenzionata.
- “Margini” o “utili” sull’attività.
- Compensi a dirigenti dell’ETS non legati a un’attività specifica.
5. Adempimenti Contabili e Documentali
Per gestire correttamente gli aspetti fiscali delle convenzioni ex art. 56 CTS, le ODV e APS devono:
- Tenere una contabilità analitica: è essenziale poter tracciare e documentare in modo preciso tutte le spese sostenute per l’attività convenzionata, distinguendole da quelle relative ad altre attività dell’ente.
- Predisporre rendiconti dettagliati: i rendiconti da presentare all’Ente Pubblico devono elencare analiticamente le spese sostenute, allegando la relativa documentazione giustificativa (fatture, ricevute, scontrini, note spese per volontari, ecc.).
- Conservare la documentazione: tutta la documentazione relativa alla convenzione e alle spese rendicontate deve essere conservata accuratamente per almeno 10 anni.
- Garantire la copertura assicurativa: l’assicurazione dei volontari coinvolti nell’attività convenzionata è obbligatoria ex art. 18 CTS. Il relativo costo è rimborsabile.
- Prevedere nello statuto: la possibilità di stipulare convenzioni con Enti Pubblici è coerente con le finalità dell’ente.
- Comunicare al RUNTS: alcune Regioni richiedono la comunicazione delle convenzioni stipulate al proprio Ufficio del RUNTS competente.
6. Distinzione da Altre Forme di Collaborazione
È importante distinguere le convenzioni ex art. 56 CTS dalle altre forme di rapporto con la Pubblica Amministrazione:
Appalti pubblici di servizi
Negli appalti, l’ente fornitore opera in un regime di scambio, fornendo un servizio verso un corrispettivo che include un margine di profitto. Gli appalti sono pienamente rilevanti ai fini IRES, IRAP e IVA. Per gli ETS l’appalto è una strada percorribile ma con caratteristiche fiscali radicalmente diverse: l’ETS che vince un appalto diventa per quella parte di attività un soggetto commerciale a tutti gli effetti.
Co-programmazione (art. 55 CTS)
Forma di amministrazione condivisa preliminare alla co-progettazione. Non prevede flussi finanziari diretti tra PA e ETS, ma è uno strumento per definire bisogni, interventi e modalità d’azione. Fiscalmente neutra.
Co-progettazione (art. 55 CTS)
Strumento più strutturato di amministrazione condivisa, in cui PA e ETS definiscono insieme un progetto e ne attuano congiuntamente la realizzazione. Le risorse pubbliche assegnate all’ETS hanno natura di contributo per la realizzazione del progetto condiviso, non di corrispettivo. Trattamento fiscale analogo alle convenzioni ex art. 56 (non imponibili IRES e IRAP, fuori campo IVA).
Contributi pubblici generici
I contributi a fondo perduto per sostenere l’attività istituzionale dell’ente, non legati a specifiche prestazioni, hanno un trattamento fiscale di esclusione dal reddito imponibile ex art. 79 c. 4 CTS, purché destinati ad attività di interesse generale. Sono spesso fuori campo IVA.
Accreditamento (art. 55 CTS)
Forma di “abilitazione” preliminare a operare in un certo settore (es. servizi socio-assistenziali). Non genera flussi finanziari diretti, ma è prerequisito per l’accesso a convenzioni, co-progettazioni, finanziamenti.
7. Casi Pratici
Caso 1: Convenzione tra Comune e ODV per gestione mensa sociale
Situazione: un Comune stipula con un’ODV iscritta al RUNTS una convenzione ex art. 56 CTS per la gestione di una mensa sociale aperta a persone in difficoltà. La convenzione prevede un rimborso annuo di 80.000 € per i costi sostenuti dall’ODV (personale, alimenti, utenze).
- IRES: i 80.000 € sono fuori dal reddito imponibile dell’ODV, in quanto rimborso di costi documentati.
- IRAP: il costo del personale dipendente dell’ODV impiegato nella mensa rientra nella base imponibile IRAP con metodo retributivo, ma l’esenzione regionale (se prevista) può azzerarla.
- IVA: il rimborso è fuori campo IVA, nessuna fattura, solo richiesta di rimborso analitica con documentazione probatoria.
- Adempimenti: contabilità analitica della mensa, rendiconto dettagliato al Comune, conservazione della documentazione.
Caso 2: Convenzione tra ASL e APS per assistenza domiciliare
Situazione: un’ASL stipula con un’APS una convenzione per l’erogazione di un servizio di assistenza domiciliare ai pazienti fragili. La convenzione prevede un budget di 120.000 € annui, di cui 100.000 € per i costi del personale e 20.000 € per spese accessorie (trasporti, materiali, assicurazione).
- IRES: i 120.000 € sono fuori dal reddito imponibile dell’APS, in quanto rimborso di costi documentati.
- IVA: fuori campo IVA. Va fatta attenzione: se la convenzione prevedesse importi forfettari non legati a costi specifici (es. una “tariffa giornaliera per paziente”), l’Amministrazione finanziaria potrebbe riqualificare il rapporto come prestazione di servizi imponibile.
- Adempimenti: contabilità analitica, rendiconto dettagliato, copertura assicurativa dei volontari.
Caso 3: Convenzione con co-progettazione iniziale (art. 55 + 56 CTS)
Situazione: un Comune avvia un percorso di co-progettazione ex art. 55 CTS con varie ODV/APS del territorio per definire un piano di interventi sui giovani. A valle della co-progettazione, viene stipulata una convenzione ex art. 56 CTS con l’ente capofila.
- Fase di co-progettazione: nessun flusso finanziario, neutra fiscalmente.
- Fase di convenzione: rimborso spese fuori IRES, IRAP (salvo metodo retributivo per il personale) e IVA.
- Adempimenti: documentazione del percorso di co-progettazione (verbali, atti deliberativi), rendiconto della convenzione.
Conclusioni e Raccomandazioni
Le convenzioni ex art. 56 del Codice del Terzo Settore sono oggi, dopo la sentenza CGUE del 2025 e l’operatività piena del Titolo X dal 2026, uno strumento maturo e legittimato per la collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni e il mondo del volontariato e della promozione sociale. I punti da fissare:
- Mero rimborso spese, mai corrispettivo: la natura del flusso finanziario è la chiave di tutto. La convenzione e la rendicontazione devono dimostrare inequivocabilmente che non c’è margine di profitto.
- Fuori IRES, fuori IVA, IRAP secondo metodo retributivo: il trattamento fiscale dei rimborsi è il principale vantaggio dello strumento.
- Proroga IVA al 2036: nessun obbligo di partita IVA per le convenzioni ex art. 56 CTS. La situazione resta stabile per dieci anni.
- Contabilità analitica e rendicontazione dettagliata: sono la prima linea di difesa in caso di controllo. Vanno predisposte fin dall’inizio della convenzione, non a consuntivo.
- Iscrizione al RUNTS da almeno 6 mesi: requisito non negoziabile. Senza, niente convenzione.
- Sentenza CGUE C-353/2024: il fondamento di legittimità europea è oggi solido. Le contestazioni sulla compatibilità con le regole degli appalti sono superate.
💡 Tool e guide consigliate:
Riferimenti Normativi Essenziali (Riepilogo)
- D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), artt. 17, 18, 55, 56, 57, 79, 84, 85.
- D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186 (correttivo CTS), art. 6.
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Decreto IVA).
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
- Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici.
- Corte di Giustizia UE, sentenza C-353/2024 (luglio 2025).
- Corte Costituzionale n. 131/2020.
- Linee guida ANAC n. 17 del 27 luglio 2022.
- Linee guida MLPS n. 72 dell’11 ottobre 2021.
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19 febbraio 2026.
FAQ Operative
La nostra APS sta per firmare una convenzione ex art. 56 con il Comune. Dobbiamo aprire la partita IVA? No, e questo è uno dei principali vantaggi delle convenzioni ex art. 56 CTS. I rimborsi spese ricevuti dal Comune non sono corrispettivi per prestazioni di servizi, ma mere movimentazioni finanziarie a copertura di costi documentati. Sono quindi fuori dal campo di applicazione dell’IVA per carenza del presupposto oggettivo. Non dovete emettere fatture con IVA, ma richieste di rimborso analitiche corredate dalla documentazione delle spese sostenute. Aggiungo che il D.Lgs. 186/2025 ha prorogato al 2036 l’entrata in vigore della riforma IVA per il Terzo Settore: anche sotto il profilo prospettico, l’assetto resta stabile per i prossimi dieci anni. Verificate solo che la convenzione sia stata correttamente impostata come rimborso spese (e non come prestazione di servizi forfettaria) e che la documentazione delle spese sia rigorosa.
Possiamo rimborsarci anche il costo dello staff retribuito dell’associazione, oppure solo i costi dei volontari? Sì, potete rimborsarvi anche il costo dello staff retribuito. La norma parla genericamente di “spese effettivamente sostenute e documentate”, e questo include retribuzioni, oneri sociali e fiscali del personale dipendente, co.co.co. e altri assimilati direttamente impiegati nell’attività convenzionata. Importante: il costo va imputato in modo trasparente, con criteri di ripartizione chiari se il personale lavora solo in parte sulla convenzione. Per esempio, se un dipendente lavora il 50% del suo tempo sulla mensa sociale e il 50% su altre attività dell’associazione, alla convenzione si imputa il 50% del suo costo. La quota va documentata con time-sheet o altri strumenti analoghi. Importante anche: i costi rimborsati non includono “margini” o “ricarichi” sul costo del lavoro, ma solo il costo effettivo sostenuto dall’ETS.
Per anni si è discusso se l’art. 56 CTS fosse compatibile con le regole europee sugli appalti. La sentenza CGUE C-353/2024 ha davvero chiuso la questione? Sì, sostanzialmente sì. La sentenza della Corte di Giustizia UE C-353/2024 del luglio 2025 ha confermato che le convenzioni ex art. 56 CTS, basate sul mero rimborso spese e senza margini di profitto per l’ETS, non costituiscono affidamento di appalti pubblici ai sensi della Direttiva 2014/24/UE. Le procedure comparative previste dal CTS (avvisi pubblici con criteri di selezione trasparenti, valutazione di qualità e esperienza) sono ritenute conformi al diritto europeo e non richiedono il bando europeo. Questo significa che le contestazioni di operatori commerciali che invocavano la “concorrenza sleale” delle convenzioni con ODV/APS sono oggi infondate alla luce del diritto europeo. Resta importante che la convenzione sia ben impostata: se prevedesse veri e propri corrispettivi o margini di profitto, la qualificazione di “convenzione ex art. 56” non reggerebbe e si tornerebbe nell’orbita dell’appalto.
Cosa succede se nei conti finali della convenzione emerge un piccolo avanzo, ad esempio perché abbiamo sovrastimato i costi? Non succede niente di drammatico, ed è un punto su cui la Circolare 1/E/2026 dell’Agenzia delle Entrate ha portato chiarezza. Piccoli sbilanci tra preventivo e consuntivo sono fisiologici e non snaturano il carattere di “rimborso spese” della convenzione. Sotto il profilo fiscale, l’art. 79 c. 2-bis CTS prevede una tolleranza del 6%: se l’avanzo (ricavi superiori ai costi) sta entro il 6% dei costi, l’attività resta non commerciale, e questo per non più di tre periodi d’imposta consecutivi. Sotto il profilo della convenzione, la prassi consolidata è di prevedere nel testo della convenzione la restituzione dell’eventuale avanzo all’Ente pubblico, oppure il riutilizzo per estensioni dell’attività concordate con la PA. La cosa importante è la trasparenza: comunicate immediatamente all’Ente pubblico l’emergere di un avanzo, allegando il rendiconto dettagliato. Una gestione trasparente è la migliore garanzia per il prossimo rinnovo della convenzione.
📩 La parola a te
Le convenzioni ex art. 56 del Codice del Terzo Settore sono lo strumento principe della collaborazione tra Pubblica Amministrazione e mondo del volontariato. Oggi, dopo dieci anni di incertezze e una sentenza europea chiarificatrice nel 2025, la cornice è solida: fiscalmente vantaggiosa, giuridicamente legittimata anche a livello UE, prorogata sul versante IVA fino al 2036. Per ODV e APS è un’opportunità da cogliere con metodo e rigore documentale.
- State per firmare la prima convenzione ex art. 56 con un ente pubblico e volete capire come strutturare correttamente la rendicontazione?
- Avete dubbi sulla rimborsabilità di specifici costi, come gli ammortamenti dei beni strumentali o il personale a tempo parziale?
- Una PA del vostro territorio ha proposto un appalto invece di una convenzione e volete valutare la convenienza delle due strade?
Raccontatemi nei commenti la vostra situazione: il rapporto tra Terzo Settore e Pubblica Amministrazione è uno dei terreni dove la teoria normativa incontra mille declinazioni pratiche, e ogni territorio ha le sue prassi. Per il presidente di un’ODV che sta affrontando la sua prima convenzione con un Comune o un’ASL, un consiglio operativo: prima di firmare, fate una simulazione completa dei costi reali dell’attività, includendo anche i costi indiretti (utenze, ammortamenti, quota parte affitto sede, formazione del personale). Spesso le PA propongono budget calibrati al ribasso, e una ODV che entra in convenzione “in perdita strutturale” si ritrova dopo sei mesi a dover scegliere tra mantenere la qualità del servizio e mantenere la solvibilità dell’ente. Una negoziazione preventiva del budget, supportata da dati analitici, è il modo migliore per costruire collaborazioni durature.