La fiscalità delle Associazioni di Promozione Sociale (APS)

La guida si concentra sulle APS qualificate come ETS non commerciali.

Introduzione

Descrizione generale dell’argomento

Le Associazioni di Promozione Sociale (APS) costituiscono una delle categorie più diffuse di Enti del Terzo Settore (ETS), dedicate allo svolgimento di attività di interesse generale a beneficio dei propri associati, dei loro familiari o di terzi. Come le ODV, le APS si avvalgono prevalentemente dell’attività di volontariato e perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale senza scopo di lucro. Il Codice del Terzo Settore (CTS) ha delineato un regime fiscale specifico per le APS, tenendo conto delle loro peculiarità, in particolare del rapporto con i propri associati.

Questa guida esplora in dettaglio il trattamento fiscale delle APS iscritte al RUNTS, analizzando le agevolazioni IRES, IRAP, IVA e le altre disposizioni fiscali rilevanti.

Il regime fiscale delle APS presenta similitudini con quello delle ODV, ma anche differenze significative, soprattutto per quanto riguarda la decommercializzazione delle attività svolte verso gli associati (art. 85 CTS). Comprendere queste specificità è fondamentale per le APS per gestire correttamente la fiscalità, ottimizzare le risorse e operare in conformità con la normativa.

La guida si concentra sulle APS qualificate come ETS non commerciali. Dal 1° gennaio 2026 il Titolo X del CTS è pienamente operativo, dopo la comfort letter della Commissione Europea del 7 marzo 2025. Per le APS sono finalmente applicabili gli artt. 85 e 86 CTS. Va invece tenuto presente che la riforma IVA per gli ETS è stata prorogata al 1° gennaio 2036 per effetto del D.Lgs. 186/2025: fino a quella data, per le operazioni verso soci e tesserati resta in vigore il regime di esclusione IVA previgente, senza obbligo generalizzato di apertura della partita IVA.

Importanza e rilevanza per le APS

La conoscenza del regime fiscale specifico è cruciale per le APS per:

  • Gestire il rapporto con gli associati: applicare correttamente le regole sulla decommercializzazione delle attività rese agli associati.
  • Beneficiare delle agevolazioni: sfruttare le esenzioni e i regimi forfetari per ridurre il carico fiscale.
  • Garantire la conformità normativa: rispettare gli obblighi fiscali, contabili e statutari per evitare sanzioni e la perdita della qualifica.
  • Pianificare le attività: valutare le implicazioni fiscali delle diverse iniziative (verso associati, verso terzi, commerciali).
  • Sostenibilità economica: una corretta gestione fiscale contribuisce alla sostenibilità dell’associazione.

A chi è destinata la guida

Questa guida è rivolta a:

  • Presidenti, consiglieri e dirigenti di APS.
  • Soci volontari coinvolti nella gestione.
  • Tesorieri e responsabili amministrativi delle APS.
  • Commercialisti e consulenti fiscali che assistono le APS.
  • Reti associative di APS.

Come utilizzare la guida

  1. Verifica l’iscrizione dell’APS al RUNTS.
  2. Comprendi le differenze tra il regime APS (art. 85) e quello ODV (art. 84).
  3. Analizza le condizioni per la decommercializzazione delle attività verso gli associati.
  4. Valuta l’applicabilità del regime forfetario (art. 86) per le attività commerciali, con la nuova soglia di 85.000 euro.
  5. Consulta le sezioni relative alle singole imposte e alle agevolazioni.
  6. Utilizza gli esempi pratici e le FAQ per risolvere dubbi specifici.

💡 Tool consigliato: per verificare la qualifica di “non commerciale” della tua APS, usa il Test di Non Commercialità per gli ETS. Per il quadro completo degli adempimenti, Checklist Operativa ETS 2026.

Quadro Normativo

Riferimenti legislativi principali

  • D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore – CTS), in particolare:
    • Artt. 35-36: definizione e disciplina delle APS.
    • Art. 5: attività di interesse generale.
    • Art. 6: attività diverse (secondarie e strumentali).
    • Art. 7: raccolte fondi.
    • Art. 79: disposizioni generali in materia di imposte sui redditi per gli ETS, inclusi i commi 2-bis (tolleranza 6% triennale) e 5 (qualificazione complessiva dell’ente).
    • Art. 82: imposte indirette e tributi locali.
    • Art. 83: detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali a favore degli ETS.
    • Art. 85: regime fiscale specifico per le APS ai fini IRES.
    • Art. 86: regime forfetario per attività commerciali di ODV e APS.
    • Art. 89: coordinamento normativo, in particolare c. 4 (modifica all’art. 148 TUIR).
  • D.P.R. 917/1986 (TUIR): norme generali applicabili.
  • D.P.R. 633/1972 (Decreto IVA): l’art. 4 c. 4 (esclusione IVA per corrispettivi verso soci) resta in vigore fino al 31/12/2035 per effetto della proroga. L’art. 4 c. 6 disciplina il regime di favore per APS con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell’Interno.
  • L. 25 agosto 1991, n. 287, art. 3 c. 6 lett. e): definizione di APS con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell’Interno.
  • D.Lgs. 446/1997 (Disciplina IRAP).
  • D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186 (correttivo CTS): in particolare art. 2 (riduzione soglia art. 86 a 85.000 €) e art. 6 (proroga IVA al 2036).
  • L. 7 dicembre 2000, n. 383 (vecchia disciplina APS): abrogata dal CTS, rilevante solo per inquadramento storico.

Circolari e prassi amministrativa

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19 febbraio 2026: prassi su fiscalità ETS, riferimento operativo principale.
  • Circolare MEF n. 2/DF del 16 luglio 2024: chiarimenti su IMU per ETS, in particolare su comodato e temporaneo inutilizzo.
  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 19/E/2023: chiarimenti precedenti sul regime fiscale degli ETS.
  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 18/E/2018: primi chiarimenti sulla Riforma del Terzo Settore.
  • Risoluzioni specifiche dell’Agenzia delle Entrate su quesiti relativi alle APS.

Aspetti Teorici

Definizione di APS

  • Ente costituito in forma di associazione (riconosciuta o non) da un numero minimo di 7 persone fisiche o 3 APS.
  • Svolge attività di interesse generale (art. 5 CTS) prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi.
  • Si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati (requisito quantitativo: numero volontari > 50% numero lavoratori; oppure numero volontari ≥ numero associati se < 50 lavoratori).
  • Iscritta nell’apposita sezione del RUNTS.

Qualifica fiscale prevalente: ente non commerciale

Analogamente alle ODV, le APS si considerano enti non commerciali ai fini fiscali per presunzione di legge (art. 79, c. 5, CTS), a condizione che l’attività d’impresa non sia esclusiva o principale.

Il test di qualificazione complessiva (art. 79 c. 5 CTS) confronta i proventi delle attività in forma d’impresa e delle attività diverse con le entrate non commerciali: se i primi superano le seconde, l’APS perde la qualifica di non commerciale per quel periodo d’imposta.

Principio di non commercialità delle attività

Anche per le APS, molte agevolazioni sono legate allo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non commerciali:

  • Gratuite, oppure
  • Dietro corrispettivi che non superano i costi effettivi (art. 79 c. 2 CTS).

L’art. 79 c. 2-bis prevede una tolleranza del 6%: l’attività resta non commerciale anche se i ricavi superano i costi fino al 6%, per non più di tre periodi d’imposta consecutivi. Al quarto periodo deve esserci avanzo zero o negativo, altrimenti l’attività diventa commerciale a prescindere dall’entità dello scostamento.

Attività commerciali

Le APS possono svolgere attività commerciali diverse, purché secondarie e strumentali (art. 6 CTS, D.M. 107/2021). I relativi proventi sono soggetti a tassazione, salvo regimi specifici (art. 85 per le attività verso associati, art. 86 per il regime forfetario).

Regime Fiscale Specifico (art. 85 CTS)

L’art. 85 del CTS introduce un regime di decommercializzazione specifico per le attività svolte dalle APS verso i propri associati e i loro familiari conviventi.

Decommercializzazione ai fini IRES

Non si considerano commerciali, ai fini delle imposte sui redditi (IRES), le attività svolte dalle APS in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici in favore di:

  • Propri associati.
  • Familiari conviventi degli associati.
  • Associati di altre APS che fanno parte della medesima rete associativa nazionale.

Condizioni per la decommercializzazione

  • L’attività deve essere strettamente connessa agli scopi istituzionali dell’APS.
  • L’attività deve essere svolta verso associati (o soggetti equiparati).
  • L’APS deve essere iscritta al RUNTS.
  • Lo statuto deve rispettare le clausole di non lucratività e le altre previsioni del CTS.

Esempi di attività decommercializzate (se rese agli associati)

  • Corsi di formazione (musica, lingue, informatica, ecc.).
  • Attività sportive dilettantistiche (se l’APS non è anche ASD).
  • Attività culturali (visite guidate, cineforum, ecc.).
  • Attività ricreative e di socializzazione.

Limiti alla decommercializzazione: il comma 7

Il comma 7 dell’art. 85 esclude espressamente dalla decommercializzazione generale alcune attività, anche se rese verso associati:

  • Cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita.
  • Cessioni di beni usati ricevuti da terzi non gratuitamente.
  • Prestazioni alberghiere, di alloggio, marine, termali.
  • Somministrazioni di pasti e bevande, salvo che siano strettamente complementari ad attività di interesse generale (esempio classico: il rinfresco al termine di un convegno; il bar continuativo all’interno di una sede, anche se solo per soci, è generalmente commerciale).
  • Trasporti, depositi, magazzini, pubblicità commerciale e telecomunicazioni.

Per queste attività, anche se svolte verso associati, l’APS è considerata commerciale e può applicare il regime forfetario art. 86 (sotto la soglia di 85.000 €) o il regime ordinario.

Le APS con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell’Interno

Una categoria storica importante: le APS che rientrano tra gli enti di cui all’art. 3, comma 6, lettera e), della L. 287/1991, con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell’Interno, godono di un regime di favore specifico, in particolare ai fini IVA (art. 4, comma 6, DPR 633/72). Per questi enti, la somministrazione di alimenti e bevande presso le sedi istituzionali, anche verso pagamento di corrispettivi specifici, non si considera commerciale, purché sia strettamente complementare alle attività di diretta attuazione degli scopi istituzionali ed effettuata nei confronti di soci, associati o partecipanti.

È un regime particolarmente rilevante per i circoli storici che gestiscono bar interni: vale la pena verificare se la propria APS rientra nell’elenco degli enti riconosciuti dal Ministero dell’Interno.

Conseguenze della decommercializzazione

  • I corrispettivi specifici percepiti per queste attività non concorrono alla formazione del reddito imponibile IRES.
  • Ai fini IVA, fino al 31 dicembre 2035 (proroga D.Lgs. 186/2025) le operazioni verso soci restano fuori campo IVA (art. 4 c. 4 DPR 633/72), senza obbligo di partita IVA per questa parte dell’attività.

Regime Forfetario per Attività Commerciali (art. 86 CTS)

Per le attività commerciali svolte dalle APS (quelle non decommercializzate ai sensi dell’art. 85 o non rientranti nei criteri dell’art. 79, o quelle svolte verso terzi con modalità commerciali), si applica il regime forfetario dell’art. 86 CTS.

Ambito di applicazione

Applicabile (su opzione) alle APS con ricavi commerciali dell’anno precedente non superiori a 85.000 euro annui (soglia ridotta dal D.Lgs. 186/2025, in recepimento della Direttiva UE 2020/285). Prima del 2026, la soglia era 130.000 euro.

Determinazione del reddito imponibile IRES

Si applica ai ricavi derivanti dalle attività commerciali un coefficiente di redditività del 3%. L’IRES si calcola poi al 24% sul reddito così determinato.

Esempio: APS con 40.000 € di ricavi commerciali annui. Reddito imponibile: 40.000 × 3% = 1.200 €. IRES dovuta: 1.200 × 24% = 288 €.

Determinazione della base imponibile IRAP

La base imponibile IRAP è determinata forfetariamente applicando le stesse regole previste per l’IRES (ricavi commerciali × 3%), con aliquote regionali variabili (aliquota base 3,90%).

Semplificazioni IVA

Le APS che applicano il regime forfetario ex art. 86 CTS beneficiano di significative semplificazioni IVA: esonero da versamento, dichiarazione e tenuta dei registri, fermo l’obbligo di numerare e conservare le fatture di acquisto.

Opzione e condizioni

  • L’opzione si comunica nella dichiarazione annuale o in quella di inizio attività.
  • Non è soggetta al vincolo triennale.
  • Rispetto della soglia di 85.000 euro di ricavi commerciali nell’anno precedente.
  • Se nel corso dell’anno si supera la soglia, il regime cessa di applicarsi dal periodo d’imposta successivo.

Alternative al regime art. 86 sopra la soglia

Se la vostra APS supera gli 85.000 € di ricavi commerciali, le alternative sono:

  • Regime forfetario art. 80 CTS (regime generale per ETS non commerciali): nessuna soglia massima. Per prestazioni di servizi: 7% fino a 130.000 €, 10% da 130.001 a 300.000 €, 17% oltre 300.000 €. Per altre attività: 5%, 7%, 14%.
  • Regime ordinario analitico: determinazione del reddito d’impresa per differenza tra ricavi e costi inerenti, con aliquota IRES 24%. Conveniente quando i costi reali sono elevati.

Per le APS che svolgono attività di prestazione di servizi (la maggior parte), l’art. 80 con coefficiente 7% resta comunque conveniente sotto i 130.000 €, anche se meno del 3% dell’art. 86.

Tassazione IRES (Regime Ordinario)

Se un’APS non può applicare l’art. 85 e non opta (o non può optare) per il regime forfetario dell’art. 86, si applicano le regole ordinarie per gli enti non commerciali:

  • Attività istituzionali non commerciali (art. 79 c. 2 CTS, eventualmente con tolleranza 6%): proventi non imponibili.
  • Attività decommercializzate ex art. 85: corrispettivi non imponibili.
  • Attività commerciali residue: reddito imponibile determinato analiticamente (ricavi – costi inerenti) o con regime forfetario art. 80.
  • Obbligo di contabilità separata (con valutazione unitaria semplificata sotto i 300.000 € di proventi complessivi, come chiarito dalla Circolare 1/E/2026).
  • Aliquota IRES: 24%.

Tassazione IRAP

  • Attività istituzionali non commerciali e attività decommercializzate ex art. 85: base imponibile determinata con il metodo retributivo (retribuzioni del personale dipendente, redditi assimilati, co.co.co.).
  • Attività commerciali residue: si applica il metodo ordinario (valore della produzione netta).
  • Aliquote IRAP: stabilite dalle Regioni (base 3,90%, variabilità ±0,92%).
  • Esenzioni regionali: molte Regioni prevedono esenzioni o aliquote ridotte per APS. La verifica va fatta sulla normativa della Regione di operatività.

IVA: il quadro 2026-2035

Un punto su cui voglio essere particolarmente chiaro, perché negli ultimi due anni è cambiato in modo sostanziale.

Il D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186, art. 6, ha prorogato al 1° gennaio 2036 l’entrata in vigore della riforma IVA per il Terzo Settore. Quella riforma avrebbe portato in campo IVA (seppur in esenzione) molte operazioni verso soci e tesserati, con conseguente obbligo per molte APS di aprire partita IVA e gestire fatturazione elettronica, registri, LIPE e dichiarazione annuale.

Cosa significa concretamente per le APS:

  • Fino al 31 dicembre 2035 resta in vigore il regime di esclusione IVA (art. 4 c. 4 DPR 633/72) per i corrispettivi specifici versati da soci, associati o tesserati per lo svolgimento delle attività istituzionali.
  • Per le APS con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell’Interno, resta in vigore anche l’esclusione IVA sulla somministrazione di alimenti e bevande presso le sedi istituzionali verso soci, associati e partecipanti (art. 4 c. 6 DPR 633/72).
  • Non scatta l’obbligo generalizzato di partita IVA dal 2026.
  • La partita IVA resta obbligatoria solo per le attività commerciali verso terzi non soci: sponsorizzazioni, vendite e prestazioni a non soci, eventi a pagamento aperti al pubblico.
  • Raccolte fondi occasionali: escluse da IVA (art. 7 CTS).

💡 Approfondisci: per il quadro completo della proroga IVA, consulta la guida IVA e Terzo Settore: proroga al 2036, cosa cambia davvero per ETS, ASD e SSD.

Imposte Indirette e Tributi Locali (Art. 82 CTS)

Le APS beneficiano delle stesse agevolazioni previste per gli altri ETS:

  • Imposta di Registro: misura fissa (200 euro) per atti costitutivi e modifiche.
  • Imposta sulle Successioni e Donazioni: esenzione totale.
  • Imposta di Bollo: esenzione generale.
  • Tributi Locali (IMU, TARI):
    • Esenzione IMU: per immobili posseduti e utilizzati per attività istituzionali con modalità non commerciali. Dal 2024 l’esenzione è stata estesa anche agli immobili in comodato d’uso gratuito tra ENC collegati funzionalmente o strutturalmente (L. 213/2023 e Circolare MEF 2/DF/2024).
    • Agevolazioni TARI: possibili agevolazioni comunali, da verificare nel regolamento del proprio Comune.
  • Tasse sulle Concessioni Governative: esenzione.

Erogazioni Liberali (Art. 83 CTS)

Le erogazioni liberali a favore delle APS godono delle agevolazioni fiscali previste per gli ETS:

  • Persone fisiche: detrazione IRPEF del 30% (per donazioni fino a 30.000 €) o, in alternativa, deduzione dal reddito complessivo fino al 10% (senza limite quantitativo).
  • Enti e società: deducibilità fino al 10% del reddito complessivo.

Importante: dal 2024 il TUIR ha introdotto l’art. 16-ter, che riduce le detrazioni IRPEF di 260 € per redditi superiori a 50.000 €. La pianificazione della raccolta donazioni andrebbe tarata anche su questo punto.

Adempimenti Contabili e Fiscali

Gli adempimenti per le APS includono:

  • Scritture contabili (art. 87 CTS e normativa fiscale).
  • Bilancio secondo i modelli ministeriali del D.M. 39/2020.
  • Contabilità separata (se attività commerciali imponibili), con valutazione unitaria semplificata sotto i 300.000 € di proventi complessivi.
  • Dichiarazione dei redditi (REDDITI ENC).
  • Dichiarazione IRAP (se dovuta).
  • Dichiarazione IVA (se l’APS svolge attività commerciali verso terzi).
  • Dichiarazione IMU ENC (se possiede immobili esenti).

Casi Pratici

Caso 1: APS con corsi solo per associati

Situazione: APS organizza corsi di lingua solo per i propri 80 associati, con quota corso di 50 € a partecipante. Ricavi totali: 4.000 € all’anno.

  • IRES: i corrispettivi rientrano nella decommercializzazione dell’art. 85 (attività istituzionale verso associati). Non imponibili.
  • IVA: fuori campo IVA fino al 2035 (art. 4 c. 4 DPR 633/72).
  • Adempimenti: contabilità ordinaria, REDDITI ENC senza esposizione di reddito d’impresa.

Caso 2: APS con corsi aperti anche a non soci

Situazione: APS organizza corsi di lingua aperti sia a soci (50 €) sia a esterni (80 €). Ricavi: 3.000 € da soci, 7.000 € da non soci. Totale 10.000 €.

  • IRES: i 3.000 € da soci rientrano nell’art. 85 (decommercializzati). I 7.000 € da non soci sono commerciali. Se l’APS rientra nei requisiti dell’art. 86 (ricavi commerciali sotto 85.000 €): IRES su 7.000 × 3% × 24% = 50,40 €.
  • IVA: la parte verso soci resta fuori campo IVA. La parte verso terzi è commerciale, ma con regime forfetario art. 86 si beneficia delle semplificazioni IVA.
  • Adempimenti: opzione per il regime art. 86 in dichiarazione, contabilità separata semplificata.

Caso 3: APS con bar interno continuativo per soci

Situazione: APS gestisce un bar interno aperto solo ai soci, con ricavi annui di 30.000 €.

  • IRES: la somministrazione di alimenti e bevande è esclusa dalla decommercializzazione dell’art. 85 (comma 7), salvo stretta complementarità. Il bar continuativo è quindi attività commerciale. Con regime art. 86 (sotto 85.000 €): IRES su 30.000 × 3% × 24% = 216 €.
  • IVA: se l’APS è tra quelle con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell’Interno (art. 3 c. 6 lett. e L. 287/1991), la somministrazione resta fuori campo IVA (art. 4 c. 6 DPR 633/72). Altrimenti, fino al 2035 vale l’esclusione IVA generale per operazioni verso soci.
  • Adempimenti: contabilità separata, eventuale licenza di somministrazione (procedura semplificata per APS con finalità assistenziali).

Caso 4: APS con grossa attività commerciale verso terzi

Situazione: APS culturale organizza eventi a pagamento aperti al pubblico con ricavi annui di 150.000 €.

  • Verifica preliminare: con 150.000 € di ricavi commerciali, l’APS supera la soglia art. 86. Va valutato se la qualifica complessiva di “non commerciale” è ancora salva (test art. 79 c. 5), considerando anche le entrate non commerciali (quote, donazioni, ecc.).
  • IRES: regime ordinario analitico o regime forfetario art. 80 CTS. Con coefficiente 7% (prestazioni di servizi fino a 130.000 €) + 10% sulla parte eccedente: 130.000 × 7% + 20.000 × 10% = 9.100 + 2.000 = 11.100 € di reddito, IRES 2.664 €.
  • IVA: applicabile con regole ordinarie sulla parte verso terzi (apertura partita IVA, fatturazione elettronica, liquidazioni periodiche).
  • Adempimenti: contabilità separata, partita IVA per la parte commerciale, eventuale rivalutazione strategica.

💡 Tool consigliato: per simulare il regime fiscale migliore per la tua APS, dai un’occhiata al Test di Non Commercialità per gli ETS e alla guida Agevolazioni Fiscali per gli Enti del Terzo Settore.

Conclusioni e Raccomandazioni

La fiscalità delle APS, dopo anni di attesa, è uscita dalla fase transitoria. I punti da fissare per gestirla bene:

  1. L’art. 85 è il vostro alleato principale: per le attività verso associati e familiari conviventi, decommercializzazione ampia ai fini IRES. Ma attenzione al comma 7: somministrazioni, alloggi, pubblicità commerciali e cessioni di beni sono escluse, salvo eccezioni.
  2. Soglia art. 86 a 85.000 euro, non più 130.000: il D.Lgs. 186/2025 ha ridotto la soglia. Verificate subito se la vostra APS rientra ancora nel regime forfetario.
  3. Coefficiente 3% per il forfetario art. 86: con un carico fiscale bassissimo (1% × 24% = poche centinaia di euro all’anno per le attività commerciali tipiche). Per molte APS è il regime di elezione.
  4. L’IVA è prorogata al 2036: niente obbligo generalizzato di partita IVA per i corrispettivi verso soci. Fino al 2035 vale l’esclusione IVA dell’art. 4 c. 4 DPR 633/72.
  5. Per le APS con finalità assistenziali Min. Interno: esiste un regime di favore specifico ex art. 4 c. 6 DPR 633/72 sulla somministrazione. Verificate se rientrate.
  6. Lo statuto e la documentazione sono la prima linea di difesa: clausole conformi all’art. 21 CTS, registro soci aggiornato, contabilità separata. In caso di controllo, sono i documenti che fanno la differenza.

💡 Tool e guide consigliate:

Riferimenti Normativi Essenziali (Riepilogo)

  • D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (CTS), artt. 5, 6, 7, 35, 36, 79, 82, 83, 85, 86, 89.
  • D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186 (correttivo CTS), artt. 2 e 6.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 148, 16-ter, 73, 143-149.
  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Decreto IVA), artt. 4 c. 4 e 6, art. 10.
  • L. 25 agosto 1991, n. 287, art. 3 c. 6 lett. e).
  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (IRAP).
  • L. 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024), art. 1 c. 71 – Estensione esenzione IMU.
  • Direttiva UE 2020/285 – Recepita per la soglia 85.000 € art. 86.
  • D.M. 107/2021 – Attività diverse.
  • D.M. 39/2020 – Modelli di bilancio ETS.
  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19 febbraio 2026 – Fiscalità ETS.
  • Circolare MEF n. 2/DF del 16 luglio 2024 – IMU ETS.

FAQ Operative

La nostra APS aveva 100.000 € di ricavi commerciali nel 2025. Possiamo applicare il regime art. 86 nel 2026?

Purtroppo no, e questo è uno dei cambi più impattanti del 2026. Il D.Lgs. 186/2025 ha ridotto la soglia di accesso al regime forfetario art. 86 da 130.000 a 85.000 euro di ricavi commerciali dell’anno precedente. Con 100.000 € siete sopra la soglia e per il 2026 non potete più applicare l’art. 86. Avete due alternative: il regime forfetario generale dell’art. 80 CTS (che non ha soglia massima, con coefficienti 7%-10%-17% per prestazioni di servizi o 5%-7%-14% per altre attività), oppure il regime ordinario analitico. Spesso l’art. 80 resta più conveniente del regime ordinario, ma fate una simulazione comparativa con il vostro commercialista perché su volumi di questa entità anche piccole differenze contano.

La nostra APS gestisce un piccolo bar interno per i soli soci. Da quando entra in vigore l’obbligo di partita IVA dal 2026 che si diceva?

Il D.Lgs. 186/2025 ha prorogato al 1° gennaio 2036 l’entrata in vigore della nuova riforma IVA per gli ETS. Per i prossimi dieci anni resta in vigore il regime di esclusione IVA per le operazioni verso soci (art. 4 c. 4 DPR 633/72). Quindi sul fronte IVA non cambia nulla per il vostro bar interno. Sul fronte IRES invece sì: l’art. 85 c. 7 esclude la somministrazione di alimenti e bevande dalla decommercializzazione generale, quindi il bar continuativo è commerciale ai fini IRES. La buona notizia è che con il regime art. 86 (sotto 85.000 € di ricavi commerciali, coefficiente 3%) il carico IRES resta bassissimo. Verificate inoltre se la vostra APS rientra tra quelle con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell’Interno (art. 3 c. 6 lett. e L. 287/1991): in tal caso vale l’art. 4 c. 6 DPR 633/72 e l’esclusione IVA sulla somministrazione è ancora più solida.

La nostra APS culturale apre corsi al pubblico (anche non soci) per autofinanziarsi. Come la gestiamo fiscalmente?

I corsi aperti a non soci non rientrano nella decommercializzazione dell’art. 85, quindi sono attività commerciali ai fini IRES. La buona notizia è che, se i ricavi commerciali totali stanno sotto 85.000 € l’anno, potete optare per il regime forfetario art. 86 con coefficiente 3%, che è particolarmente conveniente. Ai fini IVA, per la parte verso non soci vale il regime ordinario, ma se applicate l’art. 86 beneficiate delle semplificazioni IVA (esonero da versamento, dichiarazione e registri, fermo l’obbligo di numerare e conservare le fatture di acquisto). Aspetto importante: la parte di corsi verso soci resta decommercializzata ex art. 85 (sia IRES sia, fino al 2035, IVA). Quindi va tenuta contabilità separata tra le due aree.

Lo statuto della nostra APS è del 2015 e non l’abbiamo mai aggiornato. Possiamo ancora applicare l’art. 85?

Solo se lo statuto contiene già tutte le clausole obbligatorie del CTS (art. 21, artt. 35-36 per la specifica disciplina APS, clausole di non lucratività, devoluzione del patrimonio, democraticità). Per essere certi, fate una verifica statutaria con il vostro commercialista o consulente. Se mancano clausole, è il momento di adeguare lo statuto con un’assemblea straordinaria, perché l’iscrizione al RUNTS e l’applicazione del regime CTS richiedono uno statuto conforme. Considerate inoltre che gli statuti pre-2017 non distinguevano correttamente tra quote associative e corrispettivi specifici, e questa è una delle aree più verificate in caso di controllo. Un adeguamento ben fatto vi mette al riparo da contestazioni e vi permette di applicare pienamente l’art. 85.


📩 La parola a te

Per migliaia di APS italiane, dal 2026 si è aperta una stagione nuova: il Titolo X è finalmente operativo, l’art. 85 decommercializza ampiamente le attività verso associati, il regime forfetario art. 86 al 3% rende sostenibili anche le attività commerciali tipiche. Dall’altra parte, la soglia di 85.000 € è più bassa di prima e va monitorata, e per i casi più complessi (bar interni, eventi misti soci/non soci, prestazioni alberghiere) ci sono limiti precisi da rispettare.

  • La vostra APS ha appena fatto i conti per il 2026 e vi state chiedendo se siete dentro o fuori dalla soglia di 85.000 € dell’art. 86?
  • Avete dubbi sull’applicazione del comma 7 dell’art. 85 in casi specifici come la somministrazione interna o l’organizzazione di eventi misti?
  • Siete una APS storica con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell’Interno e volete capire fino in fondo i vantaggi del regime di favore dell’art. 4 c. 6 DPR 633/72?

Scrivetemi nei commenti la vostra situazione: la fiscalità delle APS è uno dei terreni più tecnici del Terzo Settore italiano, e ogni caso ha le sue sfumature. Per i tesorieri che leggono questa guida con un bilancio in lavorazione tra le mani, una considerazione finale: il regime art. 86 al 3% è una delle agevolazioni più favorevoli dell’intero ordinamento fiscale italiano, e va difeso anno per anno con una gestione attenta della soglia. Tenere sotto controllo i ricavi commerciali in tempo reale, mese per mese, è il modo migliore per non scoprire a marzo dell’anno dopo che la soglia è stata sforata e che ci tocca il regime ordinario. Una buona pianificazione fiscale, in questo settore, vale più di mille controlli a consuntivo.

Alessio Cipollone
Alessio Cipollone

Sono un dottore commercialista appassionato di nuove tecnologie ed offro consulenza a liberi professionisti, imprenditori e società. Il mio lavoro non consiste solo nel gestire la contabilità e redigere le dichiarazioni dei redditi ma soprattutto prestare assistenza e fornire una soluzione ai problemi e ai dubbi che possono sorgere nell’amministrazione di un'azienda. Il mio intento è quello di aiutare coloro che vogliono intraprendere nuove attività imprenditoriali con entusiasmo e passione, la stessa che dedico al mio lavoro.

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