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Se stai cercando sponsor per la tua associazione sportiva, mostra loro questo articolo. La Corte di Cassazione ha appena ribadito che investire nello sport dilettantistico è, per le aziende, un vantaggio fiscale concreto, ma solo se si rispettano quattro condizioni precise.

Immagina questa scena: un’impresa edile locale decide di sostenere la tua squadra di pallavolo, mette il logo sulle divise, appende uno striscione a bordo campo. Qualche anno dopo si ritrova un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate che, invece di riconoscere quella spesa come pubblicità integralmente deducibile, la declassa a spesa di rappresentanza, con limiti molto più stretti.
È esattamente quello che è successo nel caso deciso dall’ordinanza n. 8650/2026, depositata dalla Corte di Cassazione il 7 aprile scorso. E la risposta dei giudici è stata netta: il Fisco aveva torto.
Prima di tutto, facciamo chiarezza sulla differenza, perché è qui che si gioca tutto.
| Spese di Pubblicità | Spese di Rappresentanza | |
|---|---|---|
| Finalità | Promuovere prodotti/servizi dello sponsor | Accrescere il prestigio generico dell’impresa |
| Controprestazione | Sì — l’ASD/SSD svolge attività promozionale concreta | No — il destinatario non è tenuto ad alcuna prestazione |
| Deducibilità IRES | Integrale nell’esercizio di competenza | Parziale: 1,5% dei ricavi fino a €10 mln, poi percentuali decrescenti |
| Detraibilità IVA | Generalmente piena | Limitata per legge |
| Norma | Art. 108 TUIR; Art. 12, co. 3, D.Lgs. 36/2021 | Art. 108, co. 2, TUIR + DM 19/11/2008 |
In pratica: se un’azienda con 3 milioni di fatturato spende 18.000 euro in sponsorizzazioni e questi vengono riclassificati come rappresentanza, la deduzione massima scende ai soli limiti percentuali sui ricavi, con potenziale perdita di una parte significativa del beneficio.
Qui sta il cuore della questione. La legge, prima l’art. 90, comma 8 della L. 289/2002, oggi l’art. 12, comma 3, del D.Lgs. 36/2021 (la riforma dello sport, in vigore dal 1° luglio 2023), prevede una presunzione legale assoluta: se le condizioni sono rispettate, la spesa è per definizione pubblicità.
Questo significa che:
La Cassazione è chiarissima: le condizioni sono cumulative. Saltarne anche una sola significa perdere il beneficio.
La norma (oggi art. 12, comma 3, D.Lgs. 36/2021, già art. 90, co. 8, L. 289/2002) non dice che sopra €200.000 la spesa è indeducibile. Dice che fino a €200.000 scatta una presunzione legale assoluta di pubblicità.
Cosa significa concretamente? Che entro quella soglia:
Il superamento della soglia non comporta automaticamente l’indeducibilità dell’eccedenza. Le somme oltre €200.000 escono dalla presunzione assoluta e rientrano nelle regole ordinarie: lo sponsor deve dimostrare che si tratta di spese di pubblicità con i requisiti dell’art. 108 TUIR (inerenza, congruità, documentazione). Se non ci riesce, l’eccedenza rischia di essere riqualificata come spesa di rappresentanza, con deducibilità limitata alle percentuali sui ricavi.
Schematicamente:
| Fascia | Regime | Cosa deve provare lo sponsor |
|---|---|---|
| fino a €200.000 | Presunzione assoluta di pubblicità | Solo le 4 condizioni di legge |
| oltre €200.000 | Regole ordinarie art. 108 TUIR | Inerenza, congruità, effettività della prestazione |
| se non provata pubblicità | Spesa di rappresentanza | Deducibile solo entro % sui ricavi |
Questo è il punto che genera più confusione in assoluto. La soglia di €200.000 è in capo allo sponsor, non all’ASD/SSD.
Significa che:
💡 Esempio pratico: Se la Rossi S.r.l. sponsorizza tre associazioni sportive diverse con €80.000 ciascuna (totale €240.000), solo i primi €200.000 beneficiano della presunzione assoluta. I restanti €40.000 devono essere giustificati con le regole ordinarie. Per questo nel contratto è fondamentale inserire la dichiarazione di non superamento della soglia da parte dello sponsor.
Nel caso dell’ordinanza 8650/2026, la società aveva perso in appello proprio perché non aveva dimostrato l’effettiva esecuzione dell’attività promozionale. La Cassazione ha rimandato tutto al giudice di rinvio per una nuova valutazione, ma la lezione è chiara.
💡 Consiglio pratico: per ogni stagione sportiva, costruisci un fascicolo documentale da conservare insieme al contratto. Deve contenere: fotografie delle divise con il logo dello sponsor, immagini degli striscioni esposti, screenshot del sito web e dei canali social dell’associazione, locandine e comunicati stampa, e copia del bonifico. Se arriva un accertamento, è quel fascicolo che fa la differenza.
Un dettaglio importante che molti ignorano: la norma di riferimento è cambiata.
I contenuti sostanziali non sono cambiati, ma citare la vecchia norma per rapporti attuali — in contratti, consulenze o atti tributari — è formalmente scorretto. Aggiorna sempre i riferimenti normativi.
Gestire correttamente una sponsorizzazione non è complicato, ma richiede attenzione ai dettagli giusti. Sul mio sito trovi la sezione dei tool gratuiti pensati per presidenti, segretari e dirigenti di ASD/SSD: modelli di contratto, checklist fiscali, calcolatori e molto altro.
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Assolutamente sì. La Cassazione ha confermato che l’inerenza tra il settore dell’azienda e quello sportivo non è richiesta dalla norma speciale. Un’impresa edile, un’officina meccanica o uno studio dentistico possono sponsorizzare la tua ASD e dedurre integralmente la spesa, purché siano rispettate le quattro condizioni.
No. Questa è proprio la vittoria contenuta nell’ordinanza 8650/2026: la presunzione assoluta di legge dispensa lo sponsor da qualsiasi prova sul ritorno economico dell’investimento. Rispettate le quattro condizioni, il Fisco non può contestare nulla.
Rischia molto. Se in sede di accertamento non si riesce a provare che l’attività promozionale è stata realmente eseguita, le spese vengono riqualificate come rappresentanza, con perdita parziale della deducibilità e possibile recupero di IRES e IVA, più sanzioni e interessi. Per questo il fascicolo documentale è fondamentale.
La soglia si applica per singolo sponsor: ogni azienda può beneficiare della presunzione assoluta fino a 200.000 euro annui complessivi verso ASD/SSD. Una singola associazione può quindi ricevere sponsorizzazioni da più aziende, ciascuna nei propri limiti.
Questa sentenza non è una novità isolata, la Cassazione si esprime in modo costante e coerente su questo tema da anni (si vedano le ordinanze n. 26733/2022, n. 4627/2023, n. 20900/2024 e n. 30036/2025). Eppure gli accertamenti continuano, perché gli uffici locali a volte applicano le regole generali ignorando la norma speciale.
Il messaggio da portare ai tuoi sponsor è semplice: investire nella tua ASD è fiscalmente sicuro e vantaggioso, a patto di farlo con il contratto giusto e la documentazione in ordine. E il messaggio per le associazioni è altrettanto chiaro: offrire ai propri sponsor una controprestazione reale, visibile e documentata non è solo correttezza è la condizione che protegge entrambe le parti in caso di accertamento.
Hai già un contratto di sponsorizzazione? Stai cercando sponsor ma non sai come impostare l’accordo? Lascia un commento qui sotto oppure contattami direttamente: sono a disposizione per presidenti, dirigenti e colleghi che vogliono muoversi sul sicuro.