Bar riservato ai soci in una APS: durante gli eventi sì, tutti i giorni forse no

Un centro culturale in via di costituzione chiede se il bar riservato ai soci comporti obblighi fiscali, sia durante gli eventi musicali sia aperto in modo continuativo. La risposta cambia tra i due casi, e il discrimine sta in un aggettivo del Codice.

Il quesito di oggi arriva da un gruppo che sta costituendo un centro culturale, e ha il pregio di porre le domande giuste prima di partire anziché dopo. Aggiungo però una verifica che precede tutte le altre e che nel quesito non compare.


Il quesito

“Siamo un centro culturale nato da un accordo con il Comune e alcuni privati cittadini. Ci costituiremo a breve come APS, ci iscriveremo al RUNTS e ci affilieremo a un ente nazionale riconosciuto. Cosa comporterebbe avere un bar riservato esclusivamente ai soci durante gli eventi musicali, con ingresso allo spazio consentito ai soli soci, nell’ordine di uno o due eventi a settimana? E cosa cambia se apriamo il bar in modo continuativo, cinque giorni su sette, sempre solo per i soci? I prezzi sono fissi e i proventi vengono reinvestiti nelle attività dell’associazione o tenuti come fondo cassa.”


La risposta in breve

Il bar riservato ai soci può essere fiscalmente non commerciale, sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini IVA, grazie a una previsione dedicata proprio alle APS. Ma la decommercializzazione dipende da cinque condizioni, e una in particolare separa i vostri due scenari.

Nel primo caso, bar aperto in occasione degli eventi, una o due volte a settimana, il requisito della stretta complementarità con l’attività culturale è agevolmente sostenibile: il punto di ristoro accompagna il concerto, non lo sostituisce.

Nel secondo caso, bar aperto cinque giorni su sette in via continuativa, quel requisito diventa arduo da difendere. La mia posizione è netta: un bar operativo quasi tutti i giorni si presenta come attività autonoma, e come tale va trattato, con partita IVA, contabilità separata e imposizione ordinaria. Preferisco dirvelo adesso che vederlo contestato tra tre anni.

⚠️ Prima di tutto questo, però, va sciolto un nodo che riguarda la vostra stessa iscrizione al registro.


Il rapporto con il Comune: da verificare per primo

Scrivete che il centro nasce da un accordo con il Comune. È un’ottima cosa sul piano progettuale, ma va tradotta con cura sul piano giuridico, perché l’art. 4, comma 2, del Codice del Terzo Settore esclude dagli enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche e gli enti sottoposti a loro direzione, coordinamento o controllo.

Il controllo rilevante non è soltanto quello formale. La prassi ministeriale distingue il controllo di diritto, quello di fatto e quello cosiddetto esterno, e guarda a elementi concreti: chi nomina gli organi, chi detiene poteri di indirizzo o di veto, quanto pesa il finanziamento pubblico sul bilancio, chi mette a disposizione i locali e a quali condizioni.

💡 Cosa fare, in concreto: portate al vostro consulente lo schema di accordo con il Comune e la bozza di statuto prima della costituzione. Nella grande maggioranza dei casi bastano piccoli accorgimenti sulla governance per collocarsi al riparo, ma è una verifica che va fatta all’inizio, perché a iscrizione avvenuta rimediare costa molto di più.


Le cinque condizioni della decommercializzazione

Veniamo al bar. Per le APS il Codice detta una previsione speciale all’art. 85, comma 4: la somministrazione di alimenti e bevande non si considera commerciale, anche se effettuata a fronte di corrispettivi specifici, quando ricorrono insieme queste condizioni.

CondizioneCosa significa per voi
1. Ente nazionale riconosciutoL’APS deve aderire a un ente le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno
2. Iscrizione nell’apposito registroIscrizione al RUNTS nella sezione delle APS
3. Sede istituzionaleLa somministrazione avviene nei locali dove si svolge l’attività dell’associazione
4. Stretta complementaritàIl bar accompagna l’attività culturale, senza vita propria
5. Solo soci e familiari conviventiDestinatari limitati agli associati e ai loro familiari conviventi

Quando tutte e cinque ricorrono, la somministrazione resta fuori dall’imposizione sui redditi e, per effetto della corrispondente previsione del decreto IVA, anche fuori dal campo IVA. È un regime di favore ampio, che il legislatore ha confermato nel passaggio al Codice.

Due condizioni meritano un chiarimento

Sul riconoscimento ministeriale. Il requisito non lo possedete voi, lo possiede l’ente nazionale a cui aderite: l’affiliazione ve lo trasmette. Chiedete all’ente, prima di firmare, copia del provvedimento con cui il Ministero dell’Interno ha riconosciuto le sue finalità assistenziali, e conservatelo nel fascicolo. È il documento che vi verrà chiesto sia dal SUAP sia, eventualmente, in sede di verifica fiscale.

Sulla qualità di socio. Qui si annida l’errore più diffuso tra i circoli, ed è bene fissarlo con precisione. La tessera dell’ente nazionale, da sola, non basta: la norma richiede che i destinatari siano associati della vostra APS. Chi entra deve quindi essere socio del vostro centro, con domanda di ammissione, delibera dell’organo competente e iscrizione nel libro soci. Un tesserato del circuito nazionale che non sia anche vostro socio è, per la somministrazione, un terzo.


Perché i due scenari si separano

La condizione che decide è la quarta, quella della stretta complementarità, e il Codice la esige espressamente.

Bar durante gli eventi, una o due volte a settimana

È l’ipotesi tipica per cui la norma è stata scritta. Il servizio segue l’attività culturale, apre quando c’è il concerto e chiude con esso: senza l’evento non esisterebbe. La complementarità è evidente e documentabile con il calendario delle iniziative.

Per rafforzarla ulteriormente, curate tre cose: orari di apertura del bar coincidenti con quelli degli eventi, delibere del direttivo che programmano le iniziative culturali, e un listino contenuto, coerente con un servizio di supporto e non con un pubblico esercizio.

Bar aperto cinque giorni su sette

Qui il ragionamento si capovolge. Un servizio attivo quasi tutti i giorni ha una propria clientela, propri orari e propri ricavi ricorrenti: vive di vita autonoma rispetto all’attività culturale, e la complementarità stretta viene meno. La circostanza che l’accesso sia riservato ai soci non è sufficiente, perché la norma richiede entrambi i requisiti, quello soggettivo e quello funzionale.

In quello scenario la somministrazione va trattata come attività commerciale, con le conseguenze che vedremo. Esiste una zona intermedia, fatta di aperture regolari ma limitate, in cui la valutazione si fa davvero opinabile: se è lì che vi collocate, conviene affrontare la questione con un parere scritto prima di partire, non dopo il primo controllo.


Il reinvestimento dei proventi non cambia la qualificazione

Scrivete che i prezzi sono fissi e i proventi tornano all’associazione o restano come fondo cassa. È corretto e doveroso, e il divieto di distribuzione, anche indiretta, è uno dei pilastri della vostra qualifica.

Va però chiarito senza equivoci, perché è una convinzione diffusa e costosa: reinvestire tutto è un requisito necessario, mai sufficiente. La qualificazione fiscale di un’attività dipende da come è organizzata e a chi si rivolge, non dalla destinazione dei suoi utili. Un bar commerciale gestito da un’associazione resta un bar commerciale anche se ogni euro finisce in un concerto gratuito.


Se la somministrazione è commerciale: cosa comporta

  • Partita IVA e applicazione dell’imposta sui corrispettivi;
  • contabilità separata rispetto alla sfera istituzionale, obbligatoria per gli ETS non commerciali che svolgono attività commerciale;
  • certificazione dei corrispettivi, con registratore telematico, salvo che ricorrano gli esoneri previsti dal regime adottato;
  • imposte sui redditi, con la possibilità di optare per il regime forfetario dell’art. 86 se i ricavi commerciali restano sotto gli 85.000 euro, che per le APS applica un coefficiente del 3% e semplifica sensibilmente gli adempimenti IVA;
  • monitoraggio del test di prevalenza: se le entrate commerciali superano quelle non commerciali, l’ente perde la qualifica di ente non commerciale.

Quest’ultimo punto è quello da sorvegliare con più attenzione in uno scenario a cinque giorni su sette: un bar continuativo genera incassi ricorrenti che possono facilmente superare quote associative e contributi.


Gli adempimenti amministrativi, in entrambi gli scenari

La qualificazione fiscale non esaurisce la partita: la somministrazione richiede comunque i titoli amministrativi, e su questo l’affiliazione a un ente nazionale riconosciuto vi aiuta parecchio.

SCIA al SUAP. I circoli affiliati a enti nazionali con finalità assistenziali riconosciute seguono la procedura semplificata del DPR n. 235/2001: basta la segnalazione certificata, senza l’autorizzazione ordinaria richiesta ai circoli non affiliati. È uno dei vantaggi concreti dell’adesione.

Requisiti di sorvegliabilità. Sono spesso ignorati e generano rilievi in sede di controllo. I locali devono trovarsi nella struttura adibita a sede dell’associazione, non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici, e all’esterno non possono essere apposte insegne che pubblicizzino il bar. Se lo spazio che il Comune vi mette a disposizione ha una vetrina sulla via, è un aspetto da affrontare in fase di progettazione.

Requisiti morali in capo al presidente, notifica sanitaria e adempimenti in materia di igiene degli alimenti completano il quadro.

Per gli eventi musicali si aggiungono il diritto d’autore dovuto alla SIAE, con permesso e rendicontazione, e la verifica della disciplina sui locali di pubblico spettacolo, che dipende dalla capienza e dalle caratteristiche dello spazio. Il fatto che l’ingresso sia riservato ai soci non esclude di per sé gli obblighi di sicurezza: è una verifica da fare con il Comune sulla base della capienza effettiva.


In sintesi

Bar durante gli eventiBar cinque giorni su sette
Stretta complementarità✅ Sostenibile❌ Difficile da difendere
Imposte sui redditiNon commercialeAttività commerciale
IVAFuori campoDovuta
SCIANecessaria in entrambi i casi, semplificata per i circoli affiliati
Solo sociRequisito necessario, da solo mai sufficiente

Domande frequenti

Il bar riservato ai soci di una APS è sempre attività commerciale?

No. L’art. 85, comma 4, del Codice del Terzo Settore prevede che la somministrazione non si consideri commerciale, anche a fronte di corrispettivi specifici, quando l’APS aderisce a un ente nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, è iscritta nell’apposito registro, la somministrazione avviene nella sede dove si svolge l’attività istituzionale, è strettamente complementare a quest’ultima ed è rivolta ad associati e familiari conviventi.

Basta essere tesserati dell’ente nazionale per accedere al bar?

No, ed è l’errore più diffuso. La norma richiede che i destinatari siano associati dell’APS che gestisce il bar: occorrono domanda di ammissione, delibera dell’organo competente e iscrizione nel libro soci. Chi possiede soltanto la tessera del circuito nazionale, ai fini della somministrazione, va considerato un terzo.

Un bar aperto tutti i giorni resta non commerciale se è riservato ai soci?

Difficilmente. Il requisito soggettivo, cioè la riserva ai soci, deve concorrere con quello funzionale della stretta complementarità rispetto all’attività istituzionale. Un servizio attivo quasi tutti i giorni, con clientela e ricavi propri, assume di regola natura autonoma e va trattato come attività commerciale, con partita IVA, contabilità separata e imposizione ordinaria.

Il fatto che i proventi siano reinvestiti rende l’attività non commerciale?

No. Il reinvestimento e il divieto di distribuzione degli utili sono requisiti necessari per la qualifica dell’ente, ma non incidono sulla qualificazione della singola attività, che dipende dalle modalità organizzative e dai destinatari. Un’attività commerciale resta tale anche se i proventi finanziano interamente iniziative istituzionali.

Quali titoli amministrativi servono per il bar sociale?

La segnalazione certificata di inizio attività al SUAP, secondo la procedura semplificata del DPR n. 235/2001 riservata ai circoli affiliati a enti nazionali con finalità assistenziali riconosciute, il rispetto dei requisiti di sorvegliabilità dei locali, i requisiti morali in capo al presidente e la notifica sanitaria. I locali non devono avere accesso diretto da luoghi pubblici e all’esterno non possono comparire insegne del bar.


Fonti

Artt. 4 (comma 2), 5, 6, 13, 79, 85 (comma 4) e 86 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117; art. 4, quarto e sesto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella versione vigente per effetto della proroga al 1° gennaio 2036; art. 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287; D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235; D.M. 17 dicembre 1992, n. 564, in materia di requisiti di sorvegliabilità; nota direttoriale del Ministero del Lavoro n. 2243 del 4 marzo 2020, sulle nozioni di controllo rilevanti ai fini dell’art. 4, comma 2, del Codice.


Per approfondire

Il quadro completo della somministrazione negli enti associativi, con le differenze tra circoli, ODV e APS, è in Circoli e somministrazione di alimenti e bevande. Per la somministrazione in occasione di sagre e feste, che segue regole in parte diverse: APS e stand gastronomici: la guida fiscale 2026 per le sagre.

Se la somministrazione dovesse assumere natura commerciale, il funzionamento del regime forfetario riservato alle APS è illustrato in Sponsorizzazioni e gadget dal 2026: APS in art. 86 CTS, mentre gli obblighi di certificazione dei corrispettivi sono in Certificazione corrispettivi e integrazione POS-RT. Sul test che determina la qualifica fiscale dell’ente, con esempi e calcolatore: Test di non commercialità ETS 2026.


State costituendo l’associazione?

Il momento giusto per impostare queste scelte è adesso, quando statuto, accordo con il Comune e progetto delle attività sono ancora sul tavolo: lo stesso bar può essere fiscalmente neutro oppure generare imposte e adempimenti, a seconda di come viene organizzato e descritto negli atti. Se volete impostare la partenza in modo ordinato, vi invito a contattarmi per una consulenza dedicata.

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Articolo aggiornato a settembre 2026. La valutazione della stretta complementarità dipende dalle circostanze concrete e non si presta a soluzioni standardizzate; gli adempimenti amministrativi in materia di somministrazione presentano inoltre differenze tra Regioni e Comuni, da verificare presso lo sportello competente. Per situazioni specifiche è sempre consigliabile il supporto di un professionista abilitato.

Alessio Cipollone
Alessio Cipollone

Sono un dottore commercialista appassionato di nuove tecnologie ed offro consulenza a liberi professionisti, imprenditori e società. Il mio lavoro non consiste solo nel gestire la contabilità e redigere le dichiarazioni dei redditi ma soprattutto prestare assistenza e fornire una soluzione ai problemi e ai dubbi che possono sorgere nell’amministrazione di un'azienda. Il mio intento è quello di aiutare coloro che vogliono intraprendere nuove attività imprenditoriali con entusiasmo e passione, la stessa che dedico al mio lavoro.

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