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Guida tecnica alla certificazione dei corrispettivi dal 1° gennaio 2026. Analisi del collegamento obbligatorio POS-RT, esoneri per ODV/APS (soglia 85.000€) e stabilità del regime 398 per le ASD.

L’ingresso nel 2026 ha segnato lo spartiacque definitivo per la gestione amministrativa del non profit. Con la piena operatività del Titolo X del Codice del Terzo Settore (CTS) e l’attuazione delle norme sui pagamenti elettronici, la certificazione dei corrispettivi impone oggi una distinzione chirurgica tra le diverse categorie di enti. Gli obblighi strumentali, l’uso del Registratore Telematico (RT) e il collegamento tra POS e sistemi di memorizzazione non seguono un binario unico, ma dipendono strettamente dalla qualifica soggettiva e dal regime fiscale adottato.
In linea con il D.Lgs. 127/2015 e il provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate del 31.10.2025, è ormai pienamente vigente l’obbligo di collegamento logico tra strumenti di pagamento elettronico e RT per tutti i soggetti tenuti alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri. L’obiettivo è garantire la piena integrazione tra il processo di pagamento e la documentazione fiscale.
Tuttavia, permangono esclusioni specifiche per le attività rientranti nella Tabella C del D.P.R. 633/1972:
Mentre la regola generale vigente dal 1° gennaio 2026 impone che la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi avvengano tramite strumenti che garantiscano la “piena integrazione” tra POS e Registratore Telematico (RT), il legislatore ha preservato un regime di favore per il settore dello spettacolo e dell’intrattenimento.
Le Organizzazioni di Volontariato (ODV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS) iscritte al RUNTS che applicano il regime forfettario dell’art. 86 del CTS beneficiano della semplificazione tecnologica più incisiva.
È fondamentale non confondere le semplificazioni: l’esonero sopra descritto è circoscritto esclusivamente a ODV e APS. Gli ETS non commerciali (iscritti in altre sezioni del RUNTS) che optano per il regime forfettario dell’art. 80 del CTS:
Le associazioni sportive dilettantistiche che mantengono la sola iscrizione al RASD (senza aderire al RUNTS) continuano ad applicare la Legge 398/1991 e il TUIR.
Mentre le ASD e gli ETS in regime forfettario godono di specifiche tutele, per le associazioni culturali, di formazione o assistenziali non iscritte al RUNTS, l’inizio del 2026 ha segnato l’ingresso forzato in un regime di piena commercialità che trascina con sé l’obbligo di integrazione tecnologica dei pagamenti.
A differenza delle associazioni sportive (che preservano la Legge 398/91), gli enti associativi “ordinari” sono stati espunti dai benefici dell’Art. 148, comma 3 del TUIR.
• Corrispettivi commerciali: Da gennaio 2026, le somme versate dai soci per i corsi (musica, lingue, teatro) o per le attività specifiche non sono più “decommercializzate”.
• Obbligo di certificazione: Essendo entrate commerciali a tutti gli effetti, esse devono essere certificate tramite documento commerciale emesso da un Registratore Telematico.
• Integrazione forzata: Poiché l’ente è ora un soggetto tenuto alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, scatta automaticamente l’obbligo previsto dalla Legge di Bilancio 2025: il collegamento logico e tecnico tra il POS e il Registratore Telematico.
Per capire la gravità della situazione di questi enti, basta guardare chi è rimasto esonerato:
1. ASD/SSD in Legge 398/91: Sono esonerate dall’integrazione RT-POS perché non tenute all’emissione dello scontrino elettronico per le attività istituzionali.
2. ODV e APS sotto gli 85.000 euro: Sono esonerate in quanto beneficiano del regime forfettario ex Art. 86 CTS.
3. Associazioni “fuori sistema”: Non avendo più accesso alla Legge 398/91 né alla decommercializzazione, diventano soggetti IVA “ordinari” per i corrispettivi dei soci. Devono quindi dotarsi di RT e integrarlo col POS, subendo l’intero aggravio burocratico e tecnologico.
L’unica deroga: la Tabella C
L’unica possibilità di evitare il collegamento POS-RT per questi enti rimane l’esercizio di attività rientranti nella Tabella C del DPR 633/72 (spettacoli, mostre, fiere) con un volume d’affari inferiore a 50.000 euro. In questo caso, poiché i dati viaggiano tramite il canale SIAE, viene meno il presupposto per l’integrazione telematica diretta verso l’Agenzia delle Entrate.
Operativamente, tutti gli enti devono verificare periodicamente il proprio status e la natura delle entrate. L’attuale assetto dei controlli dell’Agenzia delle Entrate effettua verifiche incrociate tra flussi digitali e dati trasmessi: la mancata memorizzazione o trasmissione comporta la sanzione del 90% dell’imposta relativa (ex art. 6, c. 3 D.Lgs. 471/1997).
Ricordo infine che l’adozione di un regime forfettario (sia esso ETS o L. 398/1991) non esonera mai dall’emissione della fattura elettronica qualora richiesta dal committente o per operazioni verso la Pubblica Amministrazione.
La piena operatività della riforma richiede un audit immediato sulla configurazione dei vostri registratori di cassa e sulla conformità dei contratti POS. Resto a disposizione per un’analisi specifica sull’inquadramento del vostro ente e per assicurarvi il corretto accesso agli esoneri previsti per le ODV e APS sottosoglia.