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Il rimborso a piè di lista non è affatto scomparso, e non dipende dal calendario delle gare. Ha però un presupposto che nel caso più comune, quello dell'allenamento sotto casa, cambia completamente la risposta.
Il quesito di oggi contiene una premessa sbagliata, e per una volta la buona notizia arriva proprio dalla correzione. Il rimborso a piè di lista non è stato abolito e non dipende dal calendario delle gare. Ha però un presupposto che, nel caso più frequente, cambia del tutto la risposta.
“Presiedo una società di calcio che partecipa ai campionati dilettantistici. Diversi nostri dirigenti raggiungono il campo con la propria auto per seguire gli allenamenti, e qualcuno paga anche il pedaggio autostradale. Possiamo riconoscere loro qualcosa a titolo di rimborso? Da quello che ho letto, i rimborsi previsti per lo sport sembrano agganciati a eventi inseriti in un calendario: significa che il vecchio rimborso a piè di lista, con le ricevute alla mano, non si può più usare?”
Il rimborso a piè di lista esiste ancora, non è stato toccato dalle ultime modifiche e non ha alcun legame con il calendario delle manifestazioni. Il suo presupposto è un altro: vale per le prestazioni svolte fuori dal territorio comunale di residenza di chi lo riceve.
Da qui la risposta al Suo caso, che si divide in due.
💡 Le due forme di rimborso previste oggi non si sovrappongono: coprono ambiti complementari. Conoscere il confine di ciascuna evita sia di negare ai dirigenti quello che spetta loro, sia di erogare somme che in verifica verrebbero riqualificate come compensi.
Prima di parlare di rimborsi occorre stabilire come sono inquadrati i Suoi dirigenti, perché le regole cambiano radicalmente.
Se svolgono la loro attività a titolo gratuito, sono volontari sportivi ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 36/2021, e si applica quanto segue. Se invece percepiscono un compenso, sono collaboratori con mansioni amministrativo-gestionali, e valgono le regole proprie del lavoro.
⚠️ Le due posizioni non sono cumulabili nello stesso ente: chi riceve compensi da una società non può contemporaneamente figurare come volontario presso la stessa. È una linea che nella pratica viene spesso attraversata senza accorgersene, e che in sede di verifica costa cara.
L’art. 29, comma 2, riscritto dal decreto sport del maggio 2024, prevede oggi due modalità distinte.
| Rimborso documentato | Rimborso forfettario | |
|---|---|---|
| Spese ammesse | Vitto, alloggio, viaggio e trasporto | Secondo le tipologie deliberate |
| Limite territoriale | Solo fuori dal Comune di residenza | Anche nel Comune di residenza |
| Occasione | Qualsiasi prestazione di volontariato | Solo manifestazioni ed eventi riconosciuti |
| Importo | Nessun limite, se documentato | Fino a 400 euro mensili |
| Giustificativi | Necessari | Non richiesti |
Il rimborso documentato copre quindi ogni attività di volontariato, allenamenti compresi, purché comporti uno spostamento fuori dal Comune di residenza del dirigente. Non serve che sia in programma una gara, e non c’è un tetto: contano le spese effettivamente sostenute e provate.
Il rimborso forfettario nasce per risolvere il problema opposto, cioè quello di chi presta servizio in occasione di manifestazioni sportive sotto casa, dove il limite territoriale bloccava ogni riconoscimento. Vale fino a 400 euro mensili, non richiede giustificativi, ma è ammesso soltanto in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dagli organismi sportivi nazionali. Un allenamento infrasettimanale ordinario non rientra in questa nozione.
Va ricordato che il vecchio rimborso autocertificato fino a 150 euro mensili non è più previsto: è stato sostituito dall’attuale assetto a partire dal giugno 2024.
Veniamo al punto concreto del quesito. Per le trasferte fuori Comune sono rimborsabili le spese di viaggio e trasporto, e vi rientrano senza dubbio il pedaggio autostradale e il carburante, purché documentati.
Sull’uso dell’auto propria la strada praticabile è il rimborso chilometrico, calcolato sulle tabelle ACI in base alla percorrenza e al veicolo utilizzato. Perché regga, la richiesta di rimborso deve indicare data, motivo della trasferta, località di partenza e di arrivo e chilometri percorsi, e va conservata insieme alla delibera che ne stabilisce i criteri.
Una cautela onesta: la norma parla di spese documentate, e l’indennità chilometrica è per sua natura una forfettizzazione basata su tariffe standard. La prassi professionale la ritiene ammissibile quando è ancorata a un percorso verificabile, e i precedenti dell’Amministrazione finanziaria in materia di indennità chilometriche vanno nella stessa direzione, ma la questione non è affrontata da un documento di prassi specifico sui volontari sportivi. Se volete muovervi con il massimo margine di sicurezza, il rimborso del solo carburante e dei pedaggi sulla base dei giustificativi effettivi è la soluzione meno esposta.
Nel caso in cui percepiscano compensi, l’inquadramento è quello dei collaboratori con mansioni amministrativo-gestionali, e il trattamento dei rimborsi segue le regole dettate per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Cambia un aspetto che nel Suo caso conta: per i lavoratori, i rimborsi delle spese di trasporto all’interno del territorio comunale non concorrono al reddito quando sono comprovati da documenti provenienti dal vettore. Il perimetro, quindi, è diverso da quello dei volontari, e il limite territoriale non opera nello stesso modo.
⚠️ Un’ultima avvertenza che riguarda i pagamenti. Se la Sua società si avvale del regime della legge n. 398/1991, resta applicabile l’obbligo di eseguire con strumenti tracciabili i pagamenti e i versamenti di importo pari o superiore a 1.000 euro. Un rimborso ordinario non raggiunge la soglia, ma l’erogazione cumulativa di più mensilità o un rimborso per una trasferta impegnativa possono superarla.
| Situazione | Cosa si può riconoscere |
|---|---|
| Allenamento nel Comune di residenza del dirigente | Nulla, salvo che ricorra una manifestazione riconosciuta |
| Allenamento fuori dal Comune di residenza | Rimborso documentato, pedaggi e carburante compresi |
| Manifestazione o evento riconosciuto | Forfait fino a 400 euro mensili, anche nel Comune |
| Dirigente retribuito | Regole dei redditi assimilati, con perimetro diverso |
| Rimborso autocertificato da 150 euro | Non più previsto |
Sì. L’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 36/2021 continua a prevedere il rimborso delle spese documentate relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto, senza limiti di importo e senza alcun collegamento con il calendario delle manifestazioni. Il presupposto è che la prestazione sia svolta fuori dal territorio comunale di residenza di chi riceve il rimborso.
No, se si tratta di volontari. Il rimborso documentato richiede lo spostamento fuori dal Comune di residenza, mentre il rimborso forfettario, pur essendo ammesso anche nel Comune, è riservato alle prestazioni rese in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dagli organismi sportivi nazionali. Un allenamento ordinario non rientra in tale nozione.
Fino a 400 euro mensili, senza necessità di giustificativi, a condizione che l’organo sociale competente abbia deliberato sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità, e che la prestazione sia resa in occasione di manifestazioni o eventi sportivi riconosciuti. Gli enti erogatori sono tenuti a comunicare i nominativi dei volontari e gli importi corrisposti.
Per le trasferte fuori Comune il rimborso delle spese di viaggio e trasporto è ammesso, e vi rientrano carburante e pedaggi documentati. Il rimborso chilometrico calcolato sulle tabelle ACI è ritenuto praticabile quando è ancorato a un percorso verificabile, con indicazione di data, motivo, località e chilometri; poiché però la norma richiede spese documentate e manca un documento di prassi specifico sui volontari sportivi, la soluzione meno esposta resta il rimborso dei giustificativi effettivi.
No. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, con il medesimo ente sportivo. Chi percepisce compensi segue le regole proprie dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, che prevedono un perimetro diverso anche quanto al limite territoriale.
Art. 29 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, il cui comma 2 è stato sostituito dall’art. 3, comma 3, lettera b), del D.L. 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106; art. 37 del D.Lgs. n. 36/2021 per le mansioni amministrativo-gestionali; art. 51, comma 5, del TUIR; art. 25, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133; risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 38/E dell’11 aprile 2014, in materia di indennità chilometriche.
Sull’inquadramento dei collaboratori retribuiti e sulle franchigie che ne derivano: La disciplina fiscale dei compensi sportivi, con il Calcolatore compensi co.co.co. sportivi. Sugli adempimenti che accompagnano ogni rapporto di collaborazione: UNILAV-SPORT: adempimenti e sanzioni. Per il quadro complessivo della gestione di una società sportiva: ASD e SSD 2026: guida completa alla nuova fiscalità e Casi pratici di fiscalità per ASD/SSD.
La differenza tra un rimborso legittimo e una somma che in verifica viene riqualificata come compenso sta quasi sempre nella delibera, nella nota spese e nella coerenza con il limite territoriale. Se volete predisporre la modulistica e il regolamento interno dei rimborsi, o far verificare quelli già erogati, vi invito a contattarmi per una consulenza dedicata.
Articolo aggiornato a settembre 2026. Sull’ammissibilità del rimborso chilometrico ai volontari sportivi non risulta un documento di prassi specifico: l’indicazione fornita costituisce una valutazione prudenziale. Per situazioni specifiche è sempre consigliabile il supporto di un professionista abilitato.