Il 2026 si preannuncia come un anno di svolta per l’assetto giuridico-fiscale delle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e delle Società Sportive Dilettantistiche (SSD). L’entrata in vigore delle disposizioni del Titolo X del Codice del Terzo Settore (CTS) e il consolidamento della Riforma dello Sport ridefiniscono i confini operativi per migliaia di enti.
Ecco i pilastri fondamentali da monitorare per non farsi trovare impreparati.
1. IVA: La Grande Proroga al 2036
La notizia più rilevante riguarda il rinvio dell’applicazione del regime di esenzione IVA per le prestazioni rese ai soci.
- Cosa cambia: Il passaggio dall’esclusione (fuori campo) all’esenzione IVA, inizialmente previsto per il 1° gennaio 2026, è stato ufficialmente prorogato al 1° gennaio 2036.
- L’impatto: Questo rinvio garantisce continuità operativa, permettendo alle ASD e SSD di continuare a gestire le quote dei corsi sportivi verso i propri associati e tesserati in regime di esclusione IVA ai sensi dell’Art. 4 del DPR 633/72.
2. Imposte Dirette e il Futuro della Legge 398/1991
Il panorama delle imposte sui redditi vede una distinzione netta tra chi entra nel Terzo Settore e chi resta “solo” ente sportivo.
- Sopravvivenza della 398: Il regime forfettario della Legge 398/1991 non scompare, ma resta applicabile esclusivamente alle ASD e SSD che non hanno assunto la qualifica di ETS.
- Il Plafond dei 400.000€: Il limite dei proventi commerciali per accedere a questo regime rimane fissato a 400.000 euro per periodo d’imposta.
- Decommercializzazione: Per le ASD che rispettano i requisiti statutari di democraticità e assenza di lucro, i corrispettivi specifici versati dai soci per le attività istituzionali restano decommercializzati ai fini IRES ai sensi dell’Art. 148, comma 3 del TUIR.
3. Premi Sportivi: Addio alle Vecchie Franchigie
Dal 1° gennaio 2026 cambia radicalmente il trattamento dei premi erogati per risultati agonistici.
- Ritenuta del 20%: Viene esclusa la possibilità di applicare franchigie di esenzione generalizzate; sui premi deve essere applicata una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 20% sull’intero ammontare.
- Soglia di esenzione di 300€: È stata però reintrodotta una piccola soglia di esenzione: i premi di importo non superiore a 300 euro annui per singolo erogante non subiscono la ritenuta. Se tale soglia viene superata, la ritenuta si applica sull’intero valore del premio.
4. Semplificazioni: Niente Scontrino per chi è in 398
Sul fronte degli adempimenti contabili, ci sono conferme importanti per snellire la burocrazia.
- Certificazione Corrispettivi: Le ASD e SSD che applicano la Legge 398/91 sono esonerate dall’obbligo di certificazione fiscale (invio telematico dei corrispettivi e scontrino elettronico).
- Obbligo di POS: Resta l’obbligo di accettare pagamenti elettronici, ma per i soggetti in regime 398 non vi è l’obbligo di collegare il POS allo strumento di emissione dei corrispettivi.
5. Agevolazioni IMU e Registro RASD
L’esenzione dall’IMU per gli immobili destinati all’attività sportiva è ora strettamente legata alla trasparenza.
- Iscrizione al RASD: Il beneficio è riconosciuto esclusivamente alle ASD e SSD regolarmente iscritte nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD).
- Criteri Comunali: L’esenzione dipende dalle delibere annuali dei Comuni, che definiscono i parametri per identificare le modalità non commerciali dello svolgimento dell’attività.
In sintesi: Il 2026 richiede alle ASD e SSD un monitoraggio costante della propria natura “non commerciale” (test di economicità ex Art. 79 CTS per chi è anche ETS) e una gestione rigorosa dei nuovi obblighi sulle ritenute. La proroga IVA al 2036 offre un sospiro di sollievo, ma la conformità agli statuti e al RASD resta la condizione essenziale per godere di ogni vantaggio fiscale.
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