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"Posso lavorare sotto il regime dell'ASD?" è la domanda che si pongono molti chinesiologi e operatori del benessere. Ma è formulata male: l'associazione non è un ombrello sotto cui mettersi, e il criterio che decide è un altro.
Il quesito di oggi arriva da un giovane professionista del movimento, e contiene nella sua stessa formulazione l’equivoco più diffuso in questo settore. Vale la pena partire proprio da lì.
“Sono un chinesiologo e massaggiatore. Pur appoggiandomi a diverse strutture e studi, lavoro in autonomia: non ho una palestra mia, ma utilizzo studi o spazi all’interno di palestre dove erogo personalmente i servizi. Posso lavorare sotto il regime dell’ASD, oppure mi serve la partita IVA?”
La domanda va riformulata, perché contiene un presupposto sbagliato: l’ASD non è un “regime” sotto cui ci si può mettere. È un soggetto giuridico autonomo, non un ombrello che ripara chi vi si appoggia. E questo cambia completamente il modo di impostare la risposta.
Il criterio che decide non è dove lavori, ma chi è il tuo committente e chi sono i destinatari della prestazione:
Dalla descrizione che fai (lavori in autonomia, utilizzi studi e spazi in diverse strutture) il secondo scenario sembra il più aderente alla tua situazione. Ma vediamo il criterio nel dettaglio, perché le sfumature contano, e perché sulla tua figura professionale c’è un nodo che merita attenzione.
L’espressione ricorre di continuo, ed è il segnale di una prassi che negli anni si è diffusa: il professionista che ha i propri clienti li fa “passare” attraverso un’associazione, con la quale ha un accordo, per evitare l’apertura della partita IVA. Il cliente si tessera, paga l’associazione, e l’associazione retrocede al professionista un compenso da lavoro sportivo.
È lo schema che, in sede di verifica, viene contestato con maggiore frequenza e le conseguenze non ricadono solo sul professionista: colpiscono anche l’associazione, che rischia il disconoscimento della propria natura e delle agevolazioni.
💡 Il criterio sostanziale che un verificatore applica è semplice, e conviene applicarlo per primi a sé stessi. Chi acquisisce il cliente? Chi decide il prezzo? Chi incassa e con quale titolo? Chi assume il rischio dell’attività? Chi risponde della prestazione? Se le risposte indicano il professionista, siamo in presenza di attività professionale, quale che sia la veste formale adottata.
È l’ipotesi genuina del lavoro sportivo. L’associazione organizza corsi, allenamenti o attività per i propri tesserati e si avvale della tua professionalità per erogarli.
In questo caso il rapporto rientra nella disciplina del d.lgs. 36/2021, con effetti molto favorevoli:
Restano gli adempimenti a carico dell’associazione: tesseramento, comunicazione del rapporto al Registro delle attività sportive dilettantistiche, libro unico del lavoro e autocertificazione del lavoratore sull’ammontare complessivo percepito nell’anno.
Qui la sostanza è diversa. Il rapporto contrattuale corre tra te e il cliente; la palestra o lo studio ti forniscono soltanto un servizio, mettendoti a disposizione uno spazio a fronte di un corrispettivo o di una percentuale.
Si tratta di esercizio abituale di attività professionale, e comporta l’apertura della partita IVA, con il regime che risulterà più adatto ai volumi previsti. In questa configurazione la franchigia dei 15.000 euro del lavoro sportivo non è invocabile: appartiene a un’altra fattispecie.
⚠️ Attenzione a una possibilità che spesso si trascura: i due scenari possono convivere. Nulla vieta di essere collaboratore sportivo di un’associazione per i corsi che essa organizza e, in parallelo, esercitare come libero professionista con la propria clientela. Ma i due ambiti vanno tenuti rigorosamente distinti (contratti, incassi, documentazione) perché è proprio la confusione tra i due a generare le contestazioni.
Qui devo essere trasparente, perché la questione non è pacifica e chi legge deve poterlo sapere.
Il d.lgs. 36/2021 riconosce all’art. 41 le figure professionali del chinesiologo di base, del chinesiologo delle attività motorie preventive e adattate, del chinesiologo sportivo e del manager dello sport, ciascuna con i propri requisiti di laurea. È un riconoscimento importante, arrivato dopo anni di attesa.
Ma proprio quel riconoscimento apre un interrogativo sul fronte del lavoro sportivo. L’art. 25 esclude dalla nozione di lavoratore sportivo coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione in albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali. Secondo una lettura sostenuta da commentatori qualificati e rafforzatasi con la riclassificazione ATECO del 2025, che avvicina la figura all’area sanitaria il chinesiologo che opera in quanto tale ricadrebbe in questa esclusione, non potendo quindi beneficiare del regime fiscale e previdenziale del lavoro sportivo.
La lettura opposta esiste ed è tutt’altro che debole: l’esclusione richiede due requisiti congiunti, e per i chinesiologi manca il secondo, non essendo istituito alcun ordine professionale né alcun albo. La sola qualifica professionale riconosciuta per legge, in assenza di ordine, non integrerebbe la fattispecie.
💡 La via sicura, indicata dalla stessa dottrina che segnala il problema, è questa: il laureato in scienze motorie che sia anche in possesso di una qualifica tecnica rilasciata dall’organismo affiliante e che venga tesserato può essere contrattualizzato come tecnico di disciplina. In quella veste il lavoro sportivo è pacifico. Il che significa, in concreto: se intendi collaborare con associazioni sportive, procurati la qualifica tecnica federale non è un formalismo, è ciò che rende inattaccabile l’inquadramento.
Sulla seconda attività che indichi serve una precisazione netta, perché il rischio qui non è solo fiscale.
Il chinesiologo opera nell’ambito dell’attività motoria a fini di salute, prevenzione e performance. Non opera in ambito terapeutico o riabilitativo, che resta riservato ai professionisti sanitari fisioterapisti in primo luogo. Non è una precisazione formale: è la linea che separa una prestazione lecita da un possibile esercizio abusivo di professione sanitaria.
Applicato al massaggio, il crinale è questo:
| ✅ Ambito non sanitario | ❌ Ambito riservato ai sanitari |
|---|---|
| Massaggio sportivo pre-gara e defaticante | Trattamento di patologie |
| Finalità di preparazione e recupero funzionale dell’atleta sano | Riabilitazione post-infortunio |
| Benessere e rilassamento | Terapia manuale a fini curativi |
Presentare la propria attività con terminologia terapeutica “cura”, “riabilitazione”, “terapia” su siti, social o listini è uno degli errori che espone di più, anche quando la prestazione effettivamente resa è lecita. La comunicazione va allineata al perimetro professionale.
Chiudo con un elemento che gioca a favore di chi ha questa formazione. L’art. 42 del d.lgs. 36/2021 prevede che i corsi di attività motoria e sportiva svolti a pagamento siano coordinati da un chinesiologo oppure da un istruttore di specifica disciplina in possesso dei requisiti abilitanti rilasciati dagli organismi sportivi, con sanzioni amministrative in caso di violazione.
Per un laureato in scienze motorie questo si traduce in una posizione di mercato precisa: le strutture che erogano corsi a pagamento hanno bisogno di quella figura per essere in regola. È un argomento da spendere nel proporsi alle palestre, ben più solido della disponibilità a “passare sotto l’ASD”.
| Domanda | Risposta |
|---|---|
| L’ASD è un regime sotto cui lavorare? | No: è un soggetto giuridico, non un ombrello |
| Qual è il criterio che decide? | Chi è il committente e chi sono i destinatari della prestazione |
| Se l’associazione mi ingaggia per i suoi tesserati? | Lavoro sportivo con co.co.co., senza obbligo di partita IVA |
| Se ho clienti miei e affitto lo spazio? | Libera professione: partita IVA necessaria |
| Il limite orario della presunzione? | 24 ore settimanali, escluse le manifestazioni sportive |
| Il chinesiologo è pacificamente lavoratore sportivo? | No: la questione è controversa. La via sicura è la qualifica tecnica federale |
Sì, se è l’associazione a ingaggiarlo per svolgere attività a favore dei propri tesserati. In tal caso il rapporto può essere inquadrato come lavoro sportivo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, senza obbligo di partita IVA. Se invece il professionista ha clienti propri e si limita a utilizzare gli spazi dell’associazione o della palestra, si tratta di attività professionale e la partita IVA è necessaria.
Nell’area del dilettantismo la presunzione opera quando la durata delle prestazioni, pur avendo carattere continuativo, non supera le ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive, e quando le prestazioni risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo secondo i regolamenti dell’organismo affiliante.
La questione è controversa. Secondo una lettura, il chinesiologo che opera in quanto tale ricadrebbe nell’esclusione dell’art. 25 del d.lgs. 36/2021, riguardante le professioni la cui abilitazione è rilasciata fuori dall’ordinamento sportivo. Secondo un’altra, l’esclusione non opera perché richiede anche l’iscrizione a un albo tenuto da un ordine professionale, che per i chinesiologi non esiste. La soluzione più sicura è che il laureato in scienze motorie, in possesso anche di una qualifica tecnica rilasciata dall’organismo affiliante e regolarmente tesserato, sia contrattualizzato come tecnico di disciplina.
Può effettuare massaggi con finalità sportive, di preparazione, defaticamento o benessere su soggetti sani. Non può operare in ambito terapeutico o riabilitativo, riservato ai professionisti sanitari: il trattamento di patologie e la riabilitazione post-infortunio esulano dal suo perimetro professionale e la loro esecuzione può configurare esercizio abusivo di professione sanitaria.
Sì. È possibile collaborare con un’associazione per le attività che essa organizza a favore dei propri tesserati e, in parallelo, esercitare come libero professionista con clientela propria. I due ambiti devono però restare nettamente distinti quanto a contratti, incassi e documentazione, perché la loro confusione è all’origine della maggior parte delle contestazioni.
Artt. 15, 25, 28 (comma 2), 35 (comma 8-bis), 36 (commi 6 e 6-bis), 41 e 42 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal D.Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163 e dal D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120; circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 2 del 25 ottobre 2023; circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 7 agosto 2026; art. 348 del codice penale.
Sul medesimo confine, visto dal lato di un professionista sanitario che voglia operare come istruttore: Un fisioterapista può essere inquadrato come istruttore sportivo?. Per il quadro complessivo di fiscalità e adempimenti degli enti sportivi: ASD e SSD 2026: guida completa alla nuova fiscalità. Per casi concreti di gestione: Casi pratici di fiscalità per ASD/SSD: guida operativa.
La scelta tra collaborazione sportiva e libera professione non è una formalità: incide sul carico fiscale e contributivo, sugli adempimenti e sull’esposizione in caso di verifica e un inquadramento sbagliato si trascina per anni, coinvolgendo anche le associazioni con cui collabori. Se vuoi impostare correttamente la tua posizione fin dall’inizio, ti invito a contattarmi per una consulenza dedicata.
Articolo aggiornato ad agosto 2026. Su alcuni dei profili trattati, in particolare la riconducibilità del chinesiologo alla nozione di lavoratore sportivo, non risultano documenti di prassi risolutivi: le posizioni espresse costituiscono un’opinione professionale motivata. Per situazioni specifiche è sempre consigliabile il supporto di un professionista abilitato.