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Un fisioterapista iscritto all'albo può svolgere attività di lavoratore sportivo con mansioni di istruttore? La risposta è sì, ma il criterio non è chi sei: è cosa fai concretamente. E il confronto con il maestro di sci spiega perché.
Il quesito di oggi è breve ma tocca uno dei punti più fraintesi della Riforma dello Sport. Ed è un fraintendimento che costa: c’è chi rinuncia a inquadramenti perfettamente legittimi e chi, all’opposto, fa passare per lavoro sportivo prestazioni che non lo sono.
“Si chiede se un fisioterapista, iscritto quindi all’albo professionale, possa svolgere attività come collaboratore sportivo con mansione di istruttore.”
Sì, può a una condizione decisiva: che l’attività concretamente svolta sia effettivamente quella di istruttore sportivo e non quella propria della professione sanitaria di fisioterapista.
L’esclusione prevista dall’art. 25 del d.lgs. 36/2021 non è un’incompatibilità soggettiva che colpisce chi è iscritto a un albo: è un criterio oggettivo, fondato sulla natura della prestazione resa. Non conta chi sei, conta cosa fai.
⚠️ Anticipo però un elemento di cautela, perché è giusto saperlo: su questo punto la dottrina non è del tutto unanime e circola anche una lettura più restrittiva. Ne parlo in fondo all’articolo, insieme a come proteggersi.
L’art. 25, comma 1, del d.lgs. 36/2021 definisce lavoratore sportivo, tra gli altri, l’istruttore che esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo. È inoltre lavoratore sportivo ogni altro tesserato ai sensi dell’art. 15 che svolge, verso corrispettivo, mansioni rientranti (sulla base dei regolamenti tecnici della disciplina) tra quelle necessarie allo svolgimento dell’attività sportiva, escluse quelle amministrativo-gestionali.
Poi arriva la clausola che genera il dubbio, nel terzo periodo dello stesso comma: “Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.”
Primo, la lettera della norma. Il legislatore non ha scritto “non sono lavoratori sportivi gli iscritti agli albi professionali”. Ha scritto che non lo sono coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione. L’oggetto dell’esclusione è la prestazione, non la persona: serve che l’attività resa ricada nel perimetro della professione regolamentata.
Secondo, il parallelo sistematico. La stessa formula compare all’art. 37 per le collaborazioni amministrativo-gestionali: non vi rientrano coloro che forniscono attività amministrativo-gestionale nell’ambito di una professione per il cui esercizio serve l’iscrizione a un albo. La ratio è evidente e identica: impedire che prestazioni professionali regolamentate (la contabilità di un commercialista, la fisioterapia di un fisioterapista) vengano incanalate nel regime agevolato del lavoro sportivo. È una norma antielusiva, non una barriera all’ingresso.
Terzo, l’approccio delle FAQ ministeriali. Il Dipartimento per lo Sport, nelle FAQ sul lavoro sportivo, applica costantemente il principio secondo cui il corretto inquadramento dipende “come per tutte le altre fattispecie” dalle modalità concrete con le quali il soggetto svolge la propria prestazione. È esattamente il criterio oggettivo.
C’è un caso che chiarisce il meccanismo meglio di qualunque spiegazione teorica, ed è quello dei maestri di sci. Pur svolgendo un’attività didattica tipicamente da istruttore, sono pacificamente esclusi dalla nozione di lavoratore sportivo. Perché? Perché la loro abilitazione all’insegnamento dello sci è rilasciata fuori dall’ordinamento sportivo (legge n. 81/1991) e richiede l’iscrizione in un albo: insegnare sci è il contenuto stesso della loro professione regolamentata.
Ecco il confronto che scioglie il quesito. Per il maestro di sci, l’attività di insegnamento coincide con la professione per cui è abilitato: l’esclusione scatta. Per il fisioterapista che allena una squadra di pallavolo o conduce un corso di ginnastica, l’attività di istruttore non rientra nel perimetro della professione sanitaria per cui è iscritto all’albo: l’esclusione non scatta.
Il maestro di sci, insomma, non è escluso “perché iscritto a un albo”, ma perché quello specifico albo abilita proprio all’attività che sta svolgendo. Che è la conferma più netta della natura oggettiva del criterio.
| ✅ Può essere lavoro sportivo | ❌ Resta professione sanitaria |
|---|---|
| Insegnamento della disciplina sportiva | Valutazione funzionale |
| Allenamento e preparazione tecnica | Riabilitazione |
| Conduzione di corsi e sedute secondo i regolamenti dell’organismo affiliante | Terapia manuale |
| Attività didattica e formativa sportiva | Recupero post-infortunio e trattamento di patologie |
Le prestazioni della colonna di destra vanno rese nell’ambito della professione sanitaria, con il relativo regime giuridico, fiscale e previdenziale: fattura del professionista, esenzione IVA per le prestazioni sanitarie (art. 10, n. 18, del decreto IVA), ritenuta d’acconto, previdenza propria. Nessuna agevolazione da lavoro sportivo.
Un punto che spesso sfugge, e che ribalta la prospettiva. Il fatto che la legge non escluda il fisioterapista non significa che egli possa automaticamente essere inquadrato come istruttore. Servono i requisiti propri di quel ruolo:
Il caso più frequente nella pratica è quello del fisioterapista che, per la stessa ASD, allena e tratta gli infortunati. È possibile, ma va gestito con rigore documentale, perché è la situazione che un verificatore guarda con maggiore attenzione:
🛑 Una trappola da conoscere. L’art. 29 del d.lgs. 36/2021 stabilisce che le prestazioni dei volontari sportivi sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito, con l’ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività. Tradotto: il fisioterapista che viene retribuito dall’ASD per le prestazioni sanitarie non può, per la stessa associazione, figurare come volontario nell’attività di istruttore. O l’una o l’altra.
La qualificazione non è un’etichetta: produce effetti molto concreti.
Come lavoratore sportivo (co.co.co. nell’area del dilettantismo): i compensi non costituiscono base imponibile fiscale fino a 15.000 euro annui (art. 36, comma 6) e la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 7 agosto 2026 ha chiarito che l’esclusione opera a prescindere dalla categoria reddituale, quindi anche per il lavoro subordinato. Sul fronte previdenziale, iscrizione alla Gestione separata INPS con contributi calcolati sulla parte eccedente i primi 5.000 euro annui e, fino al 31 dicembre 2027, contribuzione dovuta nei limiti del 50% dell’imponibile.
Come professionista sanitario: reddito di lavoro autonomo secondo le regole ordinarie, fatturazione con esenzione IVA per le prestazioni sanitarie, previdenza propria della professione. Nessuna delle soglie sopra indicate si applica.
La differenza economica è tale da rendere la tentazione evidente e da rendere il tema uno dei più presidiati in sede di verifica.
Va detto con onestà, perché chi legge deve poter valutare il rischio. Accanto alla lettura oggettiva qui esposta (che ritengo la più aderente al testo e alla ratio della norma) parte della dottrina propone una lettura più restrittiva, indicando i fisioterapisti tra i soggetti esclusi dalla nozione di lavoratore sportivo in quanto professionisti iscritti a un albo, senza distinguere in base all’attività resa.
Non risultano, allo stato, pronunce o documenti di prassi che abbiano affrontato specificamente il caso del professionista sanitario impiegato con mansioni tecnico-sportive. In attesa di un chiarimento ufficiale, il consiglio è di costruire il fascicolo in modo che la distinzione sia autoevidente: qualifica tecnica federale, contratto che descriva puntualmente le mansioni di istruttore, tracciabilità dell’attività didattica, separazione netta da eventuali prestazioni sanitarie. Un inquadramento corretto ma mal documentato è comunque un inquadramento fragile.
| Domanda | Risposta |
|---|---|
| L’iscrizione all’albo esclude dal lavoro sportivo? | No: l’esclusione riguarda le prestazioni rese nell’ambito della professione, non la persona |
| Un fisioterapista può fare l’istruttore? | Sì, se svolge realmente insegnamento, allenamento o preparazione tecnica |
| Perché il maestro di sci è escluso? | Perché insegnare sci è il contenuto della sua professione abilitata fuori dall’ordinamento sportivo |
| Basta essere fisioterapista? | No: servono tesseramento, qualifica tecnica federale e mansione prevista dai regolamenti |
| Si possono cumulare i due ruoli? | Sì, con contratti e compensi distinti. Ma il retribuito non può essere anche volontario nello stesso ente |
Sì, purché l’attività concretamente svolta sia quella di istruttore sportivo e non quella propria della professione sanitaria. L’art. 25, comma 1, del d.lgs. 36/2021 esclude dalla nozione di lavoratore sportivo chi fornisce prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione è rilasciata fuori dall’ordinamento sportivo: si tratta di un criterio oggettivo, riferito alla prestazione, non di un’incompatibilità soggettiva legata all’iscrizione all’albo.
Le valutazioni funzionali, la riabilitazione, la terapia manuale, il recupero post-infortunio e in generale ogni prestazione riconducibile alla professione sanitaria. Queste vanno rese nell’ambito della professione, con il relativo regime giuridico, fiscale e previdenziale.
Perché la loro abilitazione all’insegnamento dello sci è rilasciata fuori dall’ordinamento sportivo, ai sensi della legge n. 81/1991, e richiede l’iscrizione in un albo: l’attività di insegnamento coincide quindi con il contenuto della professione regolamentata. È l’esempio che meglio chiarisce la natura oggettiva dell’esclusione.
No. Occorrono i requisiti propri del ruolo: il tesseramento presso l’organismo affiliante, l’eventuale qualifica tecnica rilasciata dalla Federazione, Disciplina associata o Ente di promozione sportiva, e la riconducibilità della mansione a quelle previste dai regolamenti tecnici della disciplina. La laurea in fisioterapia non conferisce il titolo di istruttore.
Sì, ma con due rapporti distinti, contratti separati e compensi coerenti con le rispettive attività, oltre a una documentazione che tenga tracciata la distinzione. Attenzione però all’art. 29 del d.lgs. 36/2021: chi è retribuito dall’ente con un rapporto di lavoro non può, per lo stesso ente, essere anche volontario sportivo.
Artt. 15, 25 (comma 1), 28, 29, 35 (commi 8-bis e 8-ter), 36 (comma 6) e 37 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120; circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 2 del 25 ottobre 2023; FAQ sul lavoro sportivo del Dipartimento per lo Sport; art. 10, primo comma, n. 18), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; legge 8 marzo 1991, n. 81 (professione di maestro di sci); circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 7 agosto 2026, quesito n. 3.
Per il quadro complessivo di adempimenti e fiscalità degli enti sportivi: ASD e SSD 2026: guida completa alla nuova fiscalità. Per situazioni concrete di gestione quotidiana: Casi pratici di fiscalità per ASD/SSD: guida operativa.
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Articolo aggiornato ad agosto 2026. Le informazioni contenute riflettono il quadro normativo e di prassi vigente alla data di pubblicazione. Su alcuni profili interpretativi qui trattati non risultano documenti di prassi specifici: per situazioni concrete è sempre consigliabile il supporto di un professionista abilitato.