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Un'associazione in regime agevolato si chiede se debba documentare le quote incassate dai tesserati. L'obbligo fiscale non c'è, per due ragioni indipendenti, ma rinunciare alla ricevuta costa più di quanto faccia risparmiare.
È una delle domande che ricevo più spesso, e la risposta secca rischia di essere fuorviante. L’obbligo fiscale, in effetti, non c’è. Ma tra il non essere obbligati e il non farlo passa una differenza che negli anni si misura in contestazioni evitate e in famiglie scontente.
“Gestiamo un’associazione sportiva che ha optato per il regime della legge 398. I nostri tesserati versano una quota per frequentare i corsi che organizziamo. Siamo tenuti a rilasciare loro una ricevuta oppure ne siamo esonerati? Vorrei capire se si tratta di un obbligo o di una scelta, perché finora ci siamo regolati in modo diverso da un anno all’altro.”
Obbligo di certificazione non ne avete, e per due ragioni che operano in modo indipendente l’una dall’altra: i corrispettivi versati dai tesserati per le attività istituzionali sono fuori dal campo di applicazione dell’IVA, e in ogni caso le associazioni sportive in regime 398 sono espressamente esonerate dall’obbligo di scontrino e ricevuta fiscale.
Detto questo, la ricevuta va emessa comunque, e la mia indicazione è netta. Le ragioni sono tre, e l’ultima riguarda direttamente i vostri tesserati: senza quel documento i genitori dei ragazzi perdono una detrazione che spetta loro.
Conviene tenere distinte le due ragioni, perché coprono situazioni diverse e sapere quale si applica serve a non sbagliare quando le cose cambiano.
La prima riguarda la natura dell’operazione. I corrispettivi specifici versati da soci e tesserati per le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali non si considerano effettuati nell’esercizio di attività commerciali, ai sensi dell’art. 4, quarto comma, del decreto IVA. Sono quindi operazioni fuori campo, e gli obblighi di certificazione riguardano le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta.
La seconda riguarda il regime che avete adottato. L’art. 2, comma 1, lettera hh), del D.P.R. n. 696/1996 esonera espressamente dall’obbligo di scontrino e ricevuta fiscale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono del regime della legge n. 398/1991. Le condizioni sono due soltanto: essere ASD e aver esercitato l’opzione.
💡 Questo secondo esonero è più ampio del primo, perché copre anche le operazioni commerciali. Ed è sopravvissuto all’introduzione del registratore telematico: il decreto ministeriale del 10 maggio 2019 ha confermato che l’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi non si applica alle operazioni già esonerate dal D.P.R. n. 696/1996. Nessun registratore, quindi, neppure per il bar sociale.
Le agevolazioni di cui godete presuppongono che i corrispettivi provengano da soci e tesserati e riguardino attività istituzionali. In sede di verifica l’onere di dimostrarlo grava su di voi, e un incasso privo di documentazione nominativa è esattamente ciò che non consente di provare nulla.
La ricevuta, abbinata al libro soci e al registro dei tesserati, costruisce la catena che regge la decommercializzazione. Senza, resta la sola contabilità di cassa, che dice quanto avete incassato ma non da chi né per cosa.
C’è un punto che nella pratica genera errori ricorrenti: i corrispettivi decommercializzati non sono proventi commerciali. Non concorrono quindi al plafond di ricavi previsto per la permanenza nel regime 398, e non vanno confusi con quelli soggetti all’imposta forfetaria.
Distinguere le due categorie richiede di sapere, per ciascun incasso, da chi proviene e a che titolo. La ricevuta è lo strumento che lo consente, e senza di essa la separazione si fa a memoria.
È la ragione che vi consiglio di considerare per prima, perché riguarda il rapporto con i vostri tesserati.
Le spese sostenute per l’attività sportiva praticata dai ragazzi tra i 5 e i 18 anni danno diritto a una detrazione del 19% su un importo massimo di 210 euro per ciascun ragazzo, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera i-quinquies, del TUIR. Per usufruirne il genitore deve però poter esibire un documento con contenuti precisi.
Il documento, che può essere una ricevuta, una quietanza, una fattura o un bollettino, deve riportare:
⚠️ Va aggiunto un requisito che molte associazioni ignorano e che rende inutile la ricevuta se non rispettato: la detrazione spetta soltanto se il pagamento è avvenuto con strumenti tracciabili. Il contante fa perdere il beneficio anche in presenza di una ricevuta perfetta. Se accettate pagamenti in contanti, conviene informarne le famiglie, perché scoprirlo in sede di dichiarazione genera comprensibile malcontento.
Molte associazioni rinunciano alla ricevuta temendo il bollo da 2 euro sulle somme superiori a 77,47 euro. Si tratta di un timore privo di fondamento.
L’art. 27-bis della Tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972 esenta dall’imposta di bollo gli atti e i documenti posti in essere dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, e l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 361 del 30 agosto 2019, ha confermato espressamente che l’esenzione copre anche le ricevute rilasciate ad associati e tesserati a fronte dei corrispettivi specifici, oltre agli estratti conto bancari.
Emettere la ricevuta, quindi, non comporta alcun costo.
L’esonero dalla certificazione non equivale all’assenza di adempimenti. Per chi ha optato per il regime 398 restano fermi, tra gli altri:
| Domanda | Risposta |
|---|---|
| C’è obbligo di scontrino o ricevuta fiscale? | No, per doppia ragione: fuori campo IVA ed esonero del regime 398 |
| Serve il registratore telematico? | No: l’esonero è stato confermato anche dopo la sua introduzione |
| Conviene emettere la ricevuta? | Sì: prova in verifica, separazione dei proventi, detrazione delle famiglie |
| La ricevuta sconta il bollo? | No: esenzione confermata dall’Agenzia anche per le ricevute ai tesserati |
| Il contante va bene? | Per voi sì, ma fa perdere la detrazione al genitore |
No. I corrispettivi specifici versati da soci e tesserati per le attività istituzionali sono fuori dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972, e in ogni caso l’art. 2, comma 1, lettera hh), del D.P.R. n. 696/1996 esonera le associazioni sportive dilettantistiche in regime 398 dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi. Resta però opportuno emettere una ricevuta non fiscale.
Sì. Il decreto ministeriale del 10 maggio 2019 ha stabilito che l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri non si applica alle operazioni già non soggette all’obbligo di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 696/1996. L’esonero delle associazioni sportive in regime 398 continua quindi a operare.
Per tre ragioni. Consente di dimostrare, in sede di verifica, che i corrispettivi provengono da soci e tesserati e riguardano attività istituzionali, circostanza il cui onere probatorio grava sull’ente. Permette di distinguere i proventi decommercializzati da quelli commerciali, che seguono regole diverse e non concorrono allo stesso plafond. Consente infine ai genitori di fruire della detrazione prevista per l’attività sportiva dei ragazzi.
Denominazione e sede dell’associazione, causale del pagamento, attività sportiva esercitata, importo corrisposto, dati anagrafici del ragazzo che pratica l’attività e codice fiscale di chi effettua il pagamento. La detrazione, pari al 19% su un massimo di 210 euro per ciascun ragazzo tra i 5 e i 18 anni, spetta inoltre soltanto se il pagamento è stato eseguito con strumenti tracciabili.
No. L’art. 27-bis della Tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972 esenta dall’imposta di bollo gli atti e i documenti delle associazioni e società sportive dilettantistiche, e l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 361 del 30 agosto 2019, ha confermato che l’esenzione si applica anche alle ricevute rilasciate ad associati e tesserati a fronte di corrispettivi specifici, oltre che agli estratti conto bancari.
Art. 4, quarto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; art. 148, commi 3 e 8, del TUIR; art. 2, comma 1, lettera hh), del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696; D.M. 10 maggio 2019, art. 1; legge 16 dicembre 1991, n. 398, e D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544; art. 15, comma 1, lettera i-quinquies, del TUIR e relativo decreto attuativo; art. 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di tracciabilità dei pagamenti ai fini delle detrazioni; art. 27-bis della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 361 del 30 agosto 2019.
Il quadro completo di ciò da cui il regime agevolato esonera, e di ciò che invece resta dovuto, è in Quali sono esattamente gli esoneri per chi esercita l’opzione 398/91 e nella Guida al regime forfettario Legge 398/1991. Sugli obblighi di certificazione e sull’integrazione tra POS e registratore telematico, per le attività che vi sono soggette: Certificazione corrispettivi e integrazione POS-RT. Per il quadro complessivo di fiscalità e adempimenti: ASD e SSD 2026: guida completa alla nuova fiscalità.
Un modello di ricevuta costruito bene risolve in un colpo solo la prova in caso di verifica, la separazione dei proventi e la detrazione delle famiglie. Se volete predisporlo insieme al regolamento degli incassi, o far verificare come state documentando le quote oggi, vi invito a contattarmi per una consulenza dedicata.
Articolo aggiornato a settembre 2026. Le informazioni contenute riflettono il quadro normativo e di prassi vigente alla data di pubblicazione. Per situazioni specifiche è sempre consigliabile il supporto di un professionista abilitato.