Allenatori delle giovanili: il certificato del casellario va chiesto a tutti, volontari compresi?

Una società con un settore giovanile si chiede se debba acquisire il certificato penale di tutti gli allenatori, anche di quelli volontari, e con quale frequenza. La norma dice una cosa, il Ministero ne ha detta un'altra: ecco come conviene muoversi.

Di tutti gli adempimenti che riguardano un ente sportivo, questo è quello che mette più a disagio, perché tocca la fiducia riposta in persone che spesso si conoscono da anni. Proprio per questo conviene averlo chiaro, e distinguere ciò che la legge impone da ciò che è semplicemente prudente fare.


Il quesito

“Abbiamo un settore giovanile numeroso e i nostri tesserati sono tutti minorenni. Gli allenatori sono in parte collaboratori che paghiamo e in parte genitori che ci danno una mano come volontari. Il certificato del casellario lo chiediamo, ma su alcuni punti non abbiamo mai avuto risposte certe: quanto dura, chi deve materialmente richiederlo, se noi o la persona interessata, e a quale ufficio ci si rivolge. Aggiungo due dubbi: vale anche per i volontari, e per chi collabora con noi da molti anni siamo tenuti a metterci in regola adesso?”


La risposta in breve

Per i collaboratori retribuiti che hanno contatti diretti e regolari con i ragazzi, sì: il certificato va acquisito prima dell’inizio del rapporto, e l’omissione espone l’ente a una sanzione amministrativa da 10.000 a 15.000 euro.

Per i volontari la risposta è più articolata, perché la norma e la prassi ministeriale non dicono la stessa cosa. La mia indicazione, che trovate motivata più avanti, è di acquisirlo comunque.

Il certificato non va rinnovato periodicamente: si chiede al momento dell’instaurazione del rapporto. E l’obbligo non retroagisce sui rapporti già in corso quando è stato introdotto.


Cosa prevede la norma

L’obbligo nasce dall’art. 25-bis del D.P.R. n. 313/2002, il testo unico sul casellario giudiziale, introdotto dall’art. 2 del d.lgs. n. 39/2014 in attuazione di una direttiva europea sulla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori.

La disposizione impone il certificato a chi intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o di attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori. La finalità è verificare l’assenza di condanne per i reati di prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pedopornografico, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile e adescamento di minori, previsti dagli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonché l’assenza di sanzioni interdittive all’esercizio di attività con minori e di misure di sicurezza che vietino lavori con contatto abituale con i minori.

Il certificato è specifico: riporta soltanto le iscrizioni relative a quei reati, e non l’intero casellario della persona.


Il criterio decisivo: contatti diretti e regolari

L’obbligo non scatta per chiunque metta piede in un impianto frequentato da ragazzi. Il presupposto è che la mansione comporti un contatto diretto con i minori e che questo contatto sia regolare, cioè non occasionale.

FiguraContatto diretto e regolare?
Allenatore di una squadra giovanile✅ Sì
Istruttore di corsi per bambini✅ Sì
Accompagnatore stabile nelle trasferte✅ Sì
Allenatore della sola prima squadra adulta❌ Di norma no
Addetto alla segreteria o alla manutenzione⚠️ Dipende da come è organizzata la mansione

La valutazione va fatta sulla mansione concreta, non sul ruolo formale. Un addetto alla segreteria che accoglie quotidianamente i bambini all’ingresso e li affida agli istruttori ha un contatto diretto e regolare; uno che si occupa soltanto della contabilità, no.


Chi è obbligato: il nodo dei volontari

Qui sta la parte che richiede una cautela onesta, perché su questo punto norma e prassi divergono.

Il testo della norma menziona espressamente le «attività volontarie organizzate». Letta isolatamente, sembrerebbe comprendere anche il genitore che allena come volontario in una struttura organizzata.

Il Ministero della Giustizia, con una nota diffusa nell’aprile 2014 a ridosso dell’entrata in vigore, ha però chiarito che l’obbligo sorge soltanto quando chi si avvale dell’opera di terzi si appresta a stipulare un contratto di lavoro, e non quando si avvale di forme di collaborazione che non si strutturano in un rapporto di lavoro. L’argomento è testuale: il comma che prevede la sanzione si rivolge al «datore di lavoro», e al di fuori di un rapporto di lavoro non si può parlare di datore di lavoro.

Il Ministero del Lavoro, dal canto suo, ha precisato che l’obbligo non riguarda soltanto il lavoro subordinato ma si estende alle forme di lavoro autonomo quando vi sia un contatto continuativo con i minori. Ne discende che le collaborazioni coordinate e continuative sportive, che sono la forma tipica con cui si inquadrano i tecnici retribuiti, rientrano pienamente nell’obbligo.

💡 La mia posizione. Per i collaboratori retribuiti l’obbligo c’è e non va discusso. Per i volontari, sul piano strettamente sanzionatorio, la nota ministeriale offre un riparo; vi consiglio però di acquisire comunque il certificato anche per loro, quando hanno contatti regolari con i ragazzi. Le ragioni sono due. La prima è che l’assenza di un obbligo sanzionato non esclude l’opportunità di una verifica che la stessa direttiva europea considera centrale. La seconda è che il sistema di tutela dei minori introdotto dalla riforma dello sport, di cui parliamo più avanti, chiede agli enti di prevenire i rischi nella sostanza, e un volontario non verificato è esattamente il punto debole di un modello organizzativo.


Quando va chiesto, e se va rinnovato

Il certificato va acquisito prima di stipulare il contratto, cioè prima che la persona inizi a operare con i minori. Non esiste un obbligo di rinnovo periodico: la verifica si compie all’instaurazione del rapporto.

Per evitare che i tempi di rilascio blocchino l’avvio dell’attività, le indicazioni ministeriali hanno consentito di procedere all’impiego, nelle more del rilascio, sulla base di una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall’interessato che attesti l’assenza delle condanne rilevanti. La dichiarazione copre il tempo necessario a ottenere il certificato, non lo sostituisce.

⚠️ Attenzione a un dettaglio operativo: la richiesta proviene dal datore di lavoro, con il consenso della persona interessata, e non va delegata al collaboratore chiedendogli di presentarsi con un certificato generico ottenuto per conto proprio. Il certificato previsto è quello specifico dell’art. 25-bis.


Come si richiede, in pratica

Tre domande ricorrono sempre, e conviene rispondervi con precisione perché da esse dipende la regolarità della procedura.

Quanto dura. Tutti i certificati del casellario hanno una validità di sei mesi dalla data di rilascio. Il dato non introduce un obbligo di rinnovo semestrale durante il rapporto: significa che il certificato deve essere recente nel momento in cui il rapporto si instaura. Un documento acquisito più di sei mesi prima dell’avvio non è più utilizzabile e va richiesto di nuovo.

Chi lo richiede. È l’ente, nella persona del legale rappresentante o di un suo delegato, e non la persona interessata. Chiedere al collaboratore di presentarsi con un certificato ottenuto per conto proprio è una prassi diffusa ma non conforme: quello dell’art. 25-bis è una tipologia distinta di certificato, e per ottenerlo è sempre indispensabile indicare i dati del datore di lavoro. Servono i documenti di identità di entrambi e, se la richiesta non è presentata personalmente dal legale rappresentante, la delega sottoscritta.

A chi si chiede. All’ufficio del casellario giudiziale presso una Procura della Repubblica, previa prenotazione sul portale dei certificati del Ministero della Giustizia. Molte Procure non accettano più istanze cartacee: si prenota online, si sceglie l’ufficio di ritiro e si fissa l’appuntamento allo sportello. Attenzione al termine, perché se il certificato non viene ritirato entro trenta giorni la richiesta è annullata dal sistema e la procedura va rifatta.

💡 Un risparmio che quasi nessuno sfrutta. Il certificato sconta ordinariamente 16 euro di bollo, più i diritti pari a 3,92 euro senza urgenza o a 7,84 per il rilascio immediato. Le associazioni e società sportive dilettantistiche possono però chiedere l’esenzione dal bollo prevista dalla Tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972, allegando la documentazione che ne attesti il diritto, a partire dal certificato di affiliazione. Su un settore giovanile con dieci tecnici sono 160 euro di risparmio, che però va richiesto espressamente perché non viene applicato d’ufficio.

Quando le richieste riguardano più persone contemporaneamente esiste inoltre una procedura massiva, attivabile rivolgendosi all’ufficio locale del casellario, che evita di ripetere la pratica per ciascun nominativo.


I rapporti già in essere

L’obbligo riguarda i rapporti che si instaurano successivamente alla sua introduzione, e non retroagisce su quelli già in corso in quel momento. Un collaboratore che opera con l’ente senza interruzioni da prima del 2014 non impone quindi di regolarizzare nulla.

Va però fatta una precisazione che nella pratica pesa. Nel mondo sportivo i rapporti sono tipicamente stagionali: un contratto che scade a giugno e ne viene stipulato uno nuovo a settembre configura un nuovo rapporto, e con esso rinasce l’obbligo. Chi ragiona sulla continuità della persona, anziché sulla continuità del rapporto giuridico, rischia di dare per coperte situazioni che non lo sono.


Il certificato dentro il sistema di tutela dei minori

Il certificato del casellario non va letto come un adempimento isolato. La riforma dello sport ha costruito un sistema di tutela dei minori di cui è soltanto uno dei tasselli.

L’art. 33, comma 6, del d.lgs. n. 36/2021 ha imposto alle associazioni e società sportive dilettantistiche di nominare un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, e l’art. 16 del d.lgs. n. 39/2021 ha previsto l’adozione di modelli organizzativi e codici di condotta a tutela dei minori. Il termine per la nomina del responsabile, inizialmente fissato al 1° luglio 2024, è stato prorogato al 31 dicembre 2024 con delibera presidenziale del CONI del 28 giugno 2024.

Il responsabile deve essere indipendente rispetto all’ente, e non può quindi coincidere con il presidente o con chi riveste ruoli decisionali; il suo nominativo e i suoi recapiti vanno resi noti a tesserati e famiglie attraverso i canali dell’ente. La mancata adozione di questi strumenti espone a sanzioni disciplinari da parte dell’organismo sportivo di appartenenza.

La verifica dei requisiti di chi opera con i minori, certificato del casellario compreso, è uno dei contenuti naturali del modello organizzativo. Un ente che ha adottato il modello dovrebbe quindi trovarvi già descritta la procedura, e un ente che non l’ha adottato ha un problema più ampio del singolo certificato.


Cosa fare, in concreto

  • Mappate le mansioni che comportano contatti diretti e regolari con minori, valutandole sulla base di cosa la persona fa davvero;
  • per ogni nuovo collaboratore retribuito, richiedete il certificato prima dell’inizio, acquisendo nel frattempo la dichiarazione sostitutiva;
  • considerate stagione per stagione se il rapporto è nuovo, perché con il nuovo contratto torna l’obbligo;
  • valutate di estendere la verifica ai volontari con contatti regolari, e disciplinatela nel modello organizzativo;
  • verificate di avere nominato il responsabile per la tutela dei minori e di averne reso noti i recapiti;
  • conservate i certificati nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati, trattandosi di dati giudiziari.

In sintesi

DomandaRisposta
Serve per i collaboratori retribuiti?Sì, se hanno contatti diretti e regolari con minori
Serve per i volontari?La norma li nomina, il Ministero li ha esclusi: consiglio di acquisirlo comunque
Quando va chiesto?Prima dell’inizio del rapporto
Va rinnovato?No, ma ogni nuovo contratto stagionale riapre l’obbligo
Chi lo richiede?L’ente, tramite il legale rappresentante o un delegato, non l’interessato
Quanto dura?Sei mesi dal rilascio: deve essere recente all’avvio del rapporto
A quale ufficio?Casellario giudiziale presso una Procura, con prenotazione online
Qual è la sanzione?Da 10.000 a 15.000 euro

Domande frequenti

Un’associazione sportiva deve richiedere il certificato penale degli allenatori delle giovanili?

Sì, per i collaboratori retribuiti che hanno contatti diretti e regolari con minori. L’art. 25-bis del D.P.R. n. 313/2002, introdotto dal d.lgs. n. 39/2014, impone a chi intende impiegare al lavoro una persona in attività di questo tipo di acquisirne il certificato del casellario giudiziale prima dell’inizio del rapporto, al fine di verificare l’assenza di condanne per i reati contro i minori indicati dalla norma.

Il certificato va chiesto anche ai volontari?

Il testo della norma menziona le attività volontarie organizzate, ma il Ministero della Giustizia ha chiarito nel 2014 che l’obbligo sorge soltanto in presenza di un contratto di lavoro, poiché la sanzione è riferita al datore di lavoro. Sul piano sanzionatorio i volontari sono quindi esclusi; resta tuttavia opportuno acquisire il certificato anche per loro quando abbiano contatti regolari con i minori, coerentemente con gli obblighi di tutela previsti dalla riforma dello sport.

Le collaborazioni sportive retribuite rientrano nell’obbligo?

Sì. Il Ministero del Lavoro ha precisato che l’obbligo non riguarda solo il lavoro subordinato ma si estende alle forme di lavoro autonomo quando vi sia un contatto continuativo con i minori. Le collaborazioni coordinate e continuative sportive, forma tipica di inquadramento dei tecnici retribuiti, vi rientrano pienamente.

Chi deve materialmente richiedere il certificato e a quale ufficio?

La richiesta spetta all’ente, nella persona del legale rappresentante o di un suo delegato, e non alla persona interessata: quello previsto dall’art. 25-bis è un certificato di tipo specifico, per il cui rilascio è indispensabile indicare i dati del datore di lavoro. Ci si rivolge all’ufficio del casellario giudiziale presso una Procura della Repubblica, con prenotazione preventiva sul portale dei certificati del Ministero della Giustizia e ritiro allo sportello entro trenta giorni, decorsi i quali la richiesta viene annullata.

Quanto dura il certificato del casellario?

Sei mesi dalla data di rilascio, come tutti i certificati del casellario. Non si tratta di un obbligo di rinnovo semestrale durante il rapporto: il certificato deve essere recente nel momento in cui il rapporto viene instaurato, e un documento acquisito più di sei mesi prima dell’avvio non è più utilizzabile.

Il certificato va rinnovato periodicamente?

No. La verifica si compie al momento dell’instaurazione del rapporto e non è previsto un rinnovo periodico. Occorre però considerare che nello sport i rapporti sono spesso stagionali: la stipula di un nuovo contratto configura un nuovo rapporto e fa sorgere nuovamente l’obbligo.

Cosa si rischia se non si acquisisce il certificato?

Il datore di lavoro inadempiente è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 15.000 euro, prevista dall’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 39/2014. Nelle more del rilascio è possibile avviare il rapporto sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell’interessato che attesti l’assenza delle condanne rilevanti.


Fonti

Art. 25-bis del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, introdotto dall’art. 2 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39, di attuazione della direttiva 2011/93/UE; art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 39/2014; artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale; note di chiarimento del Ministero della Giustizia dell’aprile 2014; nota del Ministero del Lavoro in materia di ambito di applicazione dell’obbligo; art. 33, comma 6, del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36; art. 16 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39; delibera presidenziale CONI n. 159/89 del 28 giugno 2024; circolari del Ministero della Giustizia del 3 aprile 2014 e del 24 luglio 2014; art. 33 del D.P.R. n. 313/2002 in materia di validità dei certificati; Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, per l’esenzione dall’imposta di bollo.


Per approfondire

Sull’inquadramento dei tecnici retribuiti come collaboratori sportivi, da cui dipende l’applicazione dell’obbligo: La disciplina fiscale dei compensi sportivi. Sugli adempimenti che accompagnano l’avvio di ogni rapporto di collaborazione: UNILAV-SPORT: adempimenti e sanzioni. Per il quadro complessivo della gestione di un ente sportivo: ASD e SSD 2026: guida completa alla nuova fiscalità.


Avete un settore giovanile?

La tutela dei minori è la parte della gestione di un ente sportivo in cui l’errore costa di più, sul piano economico e prima ancora su quello della fiducia delle famiglie. Se volete verificare la procedura di acquisizione dei certificati, lo stato del modello organizzativo e la nomina del responsabile, vi invito a contattarmi per una revisione dedicata.

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Articolo aggiornato a settembre 2026. Sull’estensione dell’obbligo ai volontari la prassi ministeriale diverge dal tenore letterale della norma: la posizione qui espressa costituisce un’indicazione prudenziale. Per situazioni specifiche è sempre consigliabile il supporto di un professionista abilitato.

Alessio Cipollone
Alessio Cipollone

Sono un dottore commercialista appassionato di nuove tecnologie ed offro consulenza a liberi professionisti, imprenditori e società. Il mio lavoro non consiste solo nel gestire la contabilità e redigere le dichiarazioni dei redditi ma soprattutto prestare assistenza e fornire una soluzione ai problemi e ai dubbi che possono sorgere nell’amministrazione di un'azienda. Il mio intento è quello di aiutare coloro che vogliono intraprendere nuove attività imprenditoriali con entusiasmo e passione, la stessa che dedico al mio lavoro.

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