Lascito testamentario a favore di un ETS: la guida completa 2026

Come funziona un lascito testamentario a un ETS: esenzione totale art. 82 CTS, quote di legittima, tipologie, casi pratici. Guida aggiornata 2026.

📌 Aggiornamenti normativi più recenti

  • Maggio 2026: Titolo X del Codice del Terzo Settore pienamente operativo dal 1° gennaio 2026 dopo la comfort letter UE del 7 marzo 2025 e il D.L. 84/2025 convertito in L. 108/2025. L’esenzione totale dell’art. 82 CTS per i lasciti agli ETS iscritti al RUNTS è quindi piena.
  • Cassazione, ordinanza n. 15743 del 12 giugno 2025: la Corte ha sancito che l’ETS beneficiario di un lascito esente non è solidalmente responsabile per l’imposta di successione dovuta dagli altri eredi o legatari. Principio applicabile anche prima della L. 104/2024.
  • Circolare AdE n. 3/E del 16 aprile 2025: istruzioni operative complete sulla riforma dell’imposta di successione introdotta dal D.Lgs. 139/2024.
  • D.Lgs. 18 settembre 2024 n. 139 (vigore 1° gennaio 2025): riforma sostanziale del Testo Unico Successioni (D.Lgs. 346/1990). Introdotta l’autoliquidazione dell’imposta di successione (codice tributo 1539 su F24), entro 90 giorni dalla dichiarazione. Aliquote ora direttamente nell’art. 7 TUS.
  • D.Lgs. 14 giugno 2024 n. 87: riduzione generale delle sanzioni in materia di successioni (omessa presentazione passata dal 120-240% al 120%; ritardo non superiore a 30 giorni dal 60-120% al 45%).
  • Legge 4 luglio 2024 n. 104, art. 7: introdotto il comma 5-bis dell’art. 36 D.Lgs. 346/1990, che codifica normativamente l’esclusione della responsabilità solidale degli ETS per l’imposta dovuta dagli altri eredi.
  • Comitato Testamento Solidale – Ricerca 2025 con Walden Lab e VITA: lasciti aumentati del 12% tra 2020 e 2024. Le Non Profit con almeno un lascito sono salite dal 61% al 77%. Il peso dei lasciti sulle raccolte fondi è quasi raddoppiato (dall’8% al 14%).

Perché parlare di lasciti testamentari oggi

C’è un dato che dovrebbe far riflettere chi guida un ETS. Secondo la Fondazione Cariplo, in Italia tra il 2025 e il 2030 si trasferiranno per successione circa 1.124 miliardi di euro. Entro il 2040 la cifra salirà a 3.222 miliardi. È il più grande passaggio di ricchezza della storia repubblicana, dalla generazione dei baby boomer (nati tra il 1946 e il 1964) alle generazioni successive.

Di questa enorme massa di ricchezza, oggi solo una frazione minima viene intercettata dal Terzo Settore. Eppure le condizioni per cambiare scenario ci sono tutte: dal 1° gennaio 2026 il Titolo X del Codice del Terzo Settore è pienamente operativo, e i lasciti agli ETS godono di un’esenzione fiscale totale che pochi conoscono e che pochi ETS hanno imparato a comunicare ai propri sostenitori.

Questa guida è pensata per due interlocutori che hanno bisogno di parlare la stessa lingua: il presidente di un ETS che vuole strutturare un percorso serio di lasciti solidali, e il donatore o consulente che vuole capire come funziona davvero un lascito a favore di un ente del Terzo Settore.

Cosa significa, in concreto, “lascito testamentario”

Il lascito testamentario è una disposizione di volontà con cui una persona, attraverso il proprio testamento, destina una parte del proprio patrimonio a un beneficiario specifico, indicato per nome. Quando il beneficiario è un ETS, parliamo di lascito solidale o testamento solidale: due espressioni che il legislatore non usa formalmente, ma che il Terzo Settore ha adottato con efficacia comunicativa.

Una precisazione tecnica: il lascito propriamente detto è un legato (art. 588 c.c.), cioè la disposizione che attribuisce uno specifico bene o diritto, distinta dall’istituzione di erede che attribuisce invece una quota dell’intera eredità. In pratica:

  • se nel testamento scrivi “lascio alla Fondazione X il mio appartamento di Via Roma”, stai disponendo un legato (l’ETS è legatario);
  • se scrivi “istituisco la Fondazione X erede di metà del mio patrimonio”, l’ETS è erede (succede in una quota universale dei beni e dei debiti).

La differenza non è solo terminologica. Il legatario riceve solo il bene specifico e non risponde dei debiti del defunto oltre il valore del legato; l’erede subentra invece nei diritti e nei debiti del de cuius, con responsabilità più ampia (mitigata dall’accettazione con beneficio d’inventario). Per la pianificazione di un lascito a un ETS, nella stragrande maggioranza dei casi si utilizza la forma del legato.

Quote di legittima e quota disponibile: la cornice civilistica

Prima di parlare di fisco, è fondamentale fissare un punto: il testatore non è completamente libero di disporre dei propri beni. Il diritto italiano protegge i cosiddetti legittimari riservando loro una porzione minima del patrimonio (artt. 536 ss. c.c.). Sono legittimari:

  • il coniuge o la parte dell’unione civile;
  • i figli (e per rappresentazione i loro discendenti);
  • gli ascendenti (genitori, nonni), ma solo in assenza di figli.

La parte di patrimonio riservata ai legittimari prende il nome di quota di legittima. La parte restante, di cui il testatore può disporre liberamente anche a favore di terzi (compreso un ETS), si chiama quota disponibile. Le proporzioni dipendono dalla composizione del nucleo familiare:

Composizione familiareQuota di legittimaQuota disponibile
Solo coniuge (no figli, no ascendenti)1/21/2
Coniuge + 1 figlio1/3 coniuge + 1/3 figlio1/3
Coniuge + 2 o più figli1/4 coniuge + 1/2 figli (in parti uguali)1/4
Solo 1 figlio (no coniuge)1/21/2
Solo 2 o più figli (no coniuge)2/3 (in parti uguali)1/3
Coniuge + ascendenti (no figli)1/2 coniuge + 1/4 ascendenti1/4
Nessun legittimario0Intero patrimonio

La quota di legittima si calcola sulla massa fittizia: il patrimonio relitto al momento della morte sommato a tutte le donazioni effettuate in vita dal defunto. Questo meccanismo serve a impedire che il testatore aggiri la legittima svuotando il proprio patrimonio in vita con donazioni eccessive.

Se le disposizioni testamentarie a favore dell’ETS sforano la quota disponibile e ledono la legittima, i legittimari hanno dieci anni dall’apertura della successione per esercitare l’azione di riduzione. È quindi importante che il testatore conosca con precisione la propria situazione familiare prima di disporre del lascito.

💡 Punto chiave: in presenza di legittimari, il lascito all’ETS può colpire solo la quota disponibile. Questo non significa “poco”: una persona sposata con un figlio può ancora destinare un terzo del patrimonio al non profit. Una persona single senza figli e senza genitori può destinare tutto.

L’esenzione totale dell’art. 82 CTS: il vero gancio fiscale

Il cuore fiscale del lascito a un ETS è l’articolo 82 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), pienamente operativo dal 1° gennaio 2026 dopo il via libera definitivo dell’Unione Europea. Il comma 2 stabilisce, in modo cristallino, che i trasferimenti a titolo gratuito di beni e diritti a favore degli enti del Terzo Settore (comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società), utilizzati o destinati allo svolgimento dell’attività statutaria per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni e dalle imposte ipotecaria e catastale.

Tradotto in pratica: tutto il valore del lascito arriva integro all’ETS, senza alcuna decurtazione fiscale. Niente imposta di successione, niente imposta ipotecaria, niente imposta catastale. Anche le imposte di bollo sono escluse.

Quali ETS godono dell’esenzione

L’esenzione si applica a tutti gli ETS iscritti al RUNTS, in qualsiasi sezione:

  • ODV (Organizzazioni di Volontariato);
  • APS (Associazioni di Promozione Sociale);
  • Enti filantropici;
  • Fondazioni del Terzo Settore;
  • Reti associative;
  • Società di Mutuo Soccorso;
  • Altri ETS (sezione g, comitati, associazioni riconosciute);
  • Cooperative sociali (sono ETS di diritto).

Sono escluse le imprese sociali costituite in forma di società (Srl, Spa): per loro l’esenzione del comma 2 non opera, perché si tratta di soggetti che operano comunque in forma commerciale. Per queste, può eventualmente applicarsi il regime delle imposte fisse previsto dal comma 3, da valutare caso per caso.

Il requisito della destinazione all’attività di interesse generale

L’esenzione non è automatica per il solo fatto che il beneficiario sia un ETS. La norma richiede espressamente che i beni siano utilizzati o destinati allo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In pratica: l’ETS deve impiegare il lascito per le proprie attività di interesse generale (art. 5 CTS), non per finalità diverse o commerciali.

Su questo punto la Cassazione n. 1149/2021 aveva già anticipato un orientamento netto, ribadito in pronunce successive: non basta la natura non profit dell’ente, occorre il riscontro fattuale dello svolgimento di attività benefica coerente con la finalità del lascito.

Cassazione 15743/2025: l’ETS non risponde solidalmente per gli altri eredi

Una delle ansie storiche degli ETS in materia di lasciti riguardava un punto delicato: nonostante l’esenzione propria, l’ETS poteva trovarsi a rispondere solidalmente dell’imposta di successione dovuta dagli altri eredi o legatari del de cuius? L’art. 36, comma 1, D.Lgs. 346/1990 prevedeva infatti una responsabilità solidale generalizzata di tutti i chiamati all’eredità.

La Cassazione, Sezione tributaria, con ordinanza n. 15743 del 12 giugno 2025 ha messo definitivamente fine al dubbio: l’ente del Terzo Settore beneficiario dell’esenzione prevista dall’art. 82, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 non è soggetto a responsabilità solidale per l’imposta dovuta dagli altri eredi o dai legatari ai sensi dell’art. 36, comma 1, del D.Lgs. 346/1990. Diversamente, sarebbe vanificata la ratio della norma, che è proprio quella di escludere l’ETS da ogni soggettività passiva rispetto all’obbligazione tributaria.

La pronuncia segue l’intervento legislativo della L. 104/2024, art. 7, che ha codificato il principio inserendo il comma 5-bis nell’art. 36 D.Lgs. 346/1990. La Cassazione chiarisce che il principio vale anche per il passato, cioè anche per successioni aperte prima dell’entrata in vigore della L. 104/2024.

💡 Punto chiave: l’ETS beneficiario di un lascito esente non corre alcun rischio fiscale collegato alle posizioni degli altri eredi. Riceve il proprio lascito, non risponde dell’imposta degli altri. Comunicalo con chiarezza ai potenziali donatori: rimuove una delle obiezioni più frequenti dei legittimari preoccupati.

Le tipologie di lasciti che un ETS può ricevere

Spesso si pensa al lascito come a una somma di denaro, ma le forme sono molto più ampie. Vediamole una per una, con i profili specifici per chi gestisce un ETS.

1. Denaro

È la forma più frequente: il 74% dei lasciti in Italia consiste in somme di denaro (dato Consiglio Nazionale Notariato 2024). Il testatore può lasciare una somma determinata (“lascio alla Fondazione X la somma di 25.000 euro”) oppure una percentuale del patrimonio mobiliare. Vantaggi per l’ETS: liquidità immediata, nessuna complessità gestionale, esenzione totale ex art. 82 CTS.

2. Beni immobili

Sono il 24,7% dei lasciti. Casa, appartamento, terreni, capannoni. L’esenzione dell’art. 82 CTS copre anche le imposte ipotecarie e catastali. Per l’ETS l’acquisizione di un immobile va valutata con cura: serve un piano di destinazione (uso istituzionale, locazione, vendita), bisogna sostenere oneri condominiali, IMU (con eventuale esenzione se ricorrono i requisiti di L. 213/2023), spese di manutenzione. È utile prevedere già nel testamento la facoltà di vendere l’immobile per destinare il ricavato all’attività statutaria.

3. Titoli, azioni, fondi di investimento

Portafoglio titoli, quote di fondi, obbligazioni. L’esenzione si applica integralmente. Per l’ETS, la valutazione operativa è simile a quella del denaro, con l’aggiunta della scelta gestionale: dismettere immediatamente o mantenere l’investimento? Se il testatore aveva un consulente finanziario di fiducia, può essere utile mantenere temporaneamente la consulenza per pianificare una smobilitazione ordinata.

4. Polizze vita

Il contraente può designare un ETS come beneficiario di una polizza vita. È uno strumento utile perché la prestazione assicurativa, in caso di morte, non rientra nell’asse ereditario (art. 1920 c.c.): l’ETS riceve il capitale direttamente, senza passare per la procedura successoria. Va ricordato che la disciplina fiscale delle polizze vita distingue tra la componente “caso morte” (esente) e gli eventuali rendimenti finanziari maturati; un punto da chiarire con la compagnia. Strategia particolarmente efficace per i grandi donatori che vogliono garantire all’ETS una somma certa senza intaccare la quota di legittima.

5. Usufrutto

Il testatore può lasciare all’ETS solo l’usufrutto vitalizio di un immobile, riservando ad altri (es. ai figli) la nuda proprietà. L’ETS gode dei frutti (canoni di locazione, uso diretto) per la durata stabilita. Soluzione interessante per conciliare lascito solidale e tutela degli eredi familiari.

6. Beni mobili registrati e oggetti di valore

Autoveicoli, imbarcazioni, opere d’arte, gioielli, collezioni. Spesso questi beni hanno un valore economico significativo ma una complessità gestionale alta. Buona pratica: nel testamento autorizzare l’ETS alla vendita per destinare il ricavato. Per opere d’arte e collezioni si può valutare la cessione gratuita a musei o istituzioni culturali partner dell’ETS.

7. Crediti, diritti d’autore, royalty

Diritti d’autore di scrittori, musicisti, registi possono generare flussi pluriennali. Royalty su brevetti. Quote societarie (con cautele particolari sulla compatibilità con l’oggetto sociale dell’ETS). Forme più rare ma di alto valore economico per ETS strutturati.

Le tre forme di testamento: pro e contro

Il Codice civile prevede tre forme principali di testamento, ciascuna con caratteristiche diverse.

Testamento olografo (art. 602 c.c.)

Scritto, datato e firmato di pugno dal testatore. Non richiede notaio. Costo: zero. Vantaggi: massima riservatezza, modificabilità immediata (basta strapparlo e rifarlo), nessun costo. Svantaggi: rischio di smarrimento o distruzione, possibili contestazioni sull’autenticità della scrittura, errori formali che invalidano il documento. Per un lascito a un ETS l’olografo va bene, purché il testatore segua scrupolosamente i requisiti formali.

Testamento pubblico (art. 603 c.c.)

Redatto dal notaio alla presenza di due testimoni. La dichiarazione del testatore viene messa per iscritto dal notaio, letta in presenza dei testimoni, sottoscritta da tutti. Costo: variabile, in genere tra 500 e 1.500 euro per un testamento standard. Vantaggi: massima sicurezza giuridica, conservazione presso il notaio, niente rischio smarrimento, validità formale garantita. Svantaggi: costo, minor riservatezza (il notaio e i testimoni conoscono il contenuto), procedura più formale per le modifiche.

Testamento segreto (art. 604 c.c.)

Forma ibrida: il testatore prepara il documento (anche in forma dattilografata), lo sigilla in busta chiusa, lo consegna al notaio alla presenza di due testimoni. Il notaio redige un atto di ricevimento. Il contenuto resta segreto fino all’apertura. Forma poco utilizzata, sopravvive per casi particolari.

💡 Consiglio operativo: per lasciti di importo significativo o che includono immobili, è fortemente consigliato il testamento pubblico. Il costo del notaio si ammortizza ampiamente con la sicurezza giuridica che ne deriva e con la riduzione del rischio di contestazioni post mortem.

Come formulare la disposizione testamentaria a favore di un ETS

Per evitare equivoci o contestazioni, la disposizione testamentaria a favore di un ETS deve contenere alcuni elementi essenziali. Vediamoli.

Elementi obbligatori

  • Denominazione completa dell’ETS (per esteso, come risulta dal RUNTS);
  • Codice fiscale dell’ETS;
  • Sede legale (città almeno);
  • Numero di iscrizione al RUNTS (utile a fini probatori in caso di omonimie);
  • Oggetto del lascito (somma specifica, bene determinato, percentuale);
  • Volontà chiara e univoca (“lascio”, “destino”, “attribuisco a titolo di legato a favore di…”).

Elementi opzionali ma raccomandati

  • Destinazione d’uso (“…affinché sia utilizzato per le attività di assistenza ai minori”). Attenzione: la destinazione vincolante può complicare la gestione futura. Cassazione costante: nullo il vincolo perpetuo di inalienabilità (cfr. art. 2645-ter c.c.).
  • Autorizzazione alla vendita di beni immobili o mobili, con destinazione del ricavato all’attività istituzionale.
  • Nomina di un esecutore testamentario per facilitare l’attuazione del lascito.

Esempio di formulazione (testamento olografo)

Io sottoscritto/a [Nome Cognome], nato/a a […] il […], residente in […], nel pieno delle mie facoltà mentali, dispongo come segue delle mie ultime volontà.

Lascio a titolo di legato, e con dispensa da collazione, alla [Denominazione completa dell’ETS], ETS iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con il numero […], codice fiscale […], con sede in […], la somma di euro […] / il mio appartamento sito in […], affinché sia utilizzato per le finalità statutarie dell’ente.

Autorizzo l’ente legatario, ove lo ritenga opportuno, ad alienare il bene oggetto del presente legato e a destinarne il ricavato alle proprie attività di interesse generale.

[Data, luogo] – [Firma per esteso]

La novità 2025: autoliquidazione dell’imposta di successione (anche se l’ETS è esente)

Il D.Lgs. 139/2024, in vigore dal 1° gennaio 2025, ha rivoluzionato la procedura di liquidazione dell’imposta di successione. La novità più rilevante: l’imposta non è più liquidata dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate, ma è il contribuente che la calcola e versa in autoliquidazione, compilando il quadro EF della dichiarazione di successione.

Il versamento si esegue tramite modello F24 con codice tributo 1539, entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione. È prevista la possibilità di rateizzare (minimo 20% subito, resto in rate trimestrali).

Per gli ETS l’autoliquidazione è una questione marginale, perché l’esenzione totale dell’art. 82 CTS rimane piena. Tuttavia, l’ETS che è chiamato all’eredità o al legato:

  • è comunque tenuto a presentare la dichiarazione di successione (entro 12 mesi dall’apertura della successione) come chiamato all’eredità;
  • nella dichiarazione indica i beni ricevuti e la propria condizione di ETS esente ex art. 82 CTS;
  • non versa alcuna imposta, in virtù dell’esenzione;
  • la responsabilità solidale per l’imposta degli altri eredi è esclusa (Cass. 15743/2025).

Il quadro sanzionatorio aggiornato

Il D.Lgs. 87/2024 ha ridotto le sanzioni per le violazioni in materia di successione. Le più rilevanti:

  • Omessa presentazione della dichiarazione di successione: dal 120% al 240% dell’imposta liquidata, ora fissa al 120%;
  • Ritardo non superiore a 30 giorni: dal 60% al 120% dell’imposta, ora fissa al 45%;
  • Dichiarazione infedele: rimane prevista, con riduzioni in caso di ravvedimento operoso.

Per gli ETS esenti, l’incidenza sanzionatoria è ovviamente ridotta (la sanzione è proporzionale all’imposta, che però è zero), ma resta l’obbligo dichiarativo formale.

Le agevolazioni per il donatore in vita: un’alternativa o un complemento

Il lascito testamentario non esclude la possibilità di sostenere l’ETS già in vita. La normativa italiana prevede tre incentivi fiscali importanti per i donatori a favore degli ETS, regolati dall’art. 83 CTS:

1. Detrazione IRPEF del 30% (35% per ODV)

Per le erogazioni liberali in denaro o in natura, le persone fisiche possono detrarre dall’IRPEF il 30% dell’importo donato, fino a un massimo di 30.000 euro annui. Per le donazioni a favore di ODV la detrazione sale al 35%. Limite: dal 2020 i donatori con reddito superiore a 50.000 euro subiscono la riduzione progressiva delle detrazioni (art. 16-ter TUIR), che non incide se la donazione è inferiore a 30.000 euro complessivi.

2. Deduzione dal reddito complessivo (fino al 10%)

In alternativa, le persone fisiche possono dedurre dal reddito complessivo le erogazioni liberali, fino al limite del 10% del reddito stesso. L’eventuale eccedenza può essere riportata nei 4 anni successivi. Per donatori con redditi alti e donazioni importanti, la deduzione è spesso più conveniente della detrazione.

3. Deduzione per imprese (10% del reddito)

Anche imprese e società possono dedurre erogazioni liberali a favore degli ETS, fino al 10% del reddito d’impresa dichiarato. Strumento utile per pianificazione fiscale aziendale combinata con strategia di responsabilità sociale.

💡 Strategia operativa: per i grandi donatori il binomio “donazione in vita + lascito testamentario” è quello più efficace. La donazione in vita produce un vantaggio fiscale immediato (detrazione o deduzione IRPEF); il lascito testamentario consolida l’impegno nel lungo periodo con esenzione totale.

Strategia per l’ETS: come strutturare un programma serio di lasciti solidali

Vuoi sviluppare i lasciti come fonte di sostegno per il tuo ETS? Non basta dichiararsi disponibili a riceverli. Serve una strategia di medio-lungo periodo. Ecco i passaggi.

1. Designare un referente lasciti

Anche piccolo, anche part-time. Una persona dedicata che gestisca le richieste di informazione, accompagni i potenziali donatori, mantenga la relazione nel tempo. Senza un referente identificato, le richieste si perdono e i potenziali donatori si scoraggiano.

2. Predisporre materiali informativi semplici

Una guida ai lasciti in pdf o brochure, con queste informazioni: chi sei (ETS, missione, codice fiscale, RUNTS), perché destinare un lascito a te, come formulare la disposizione testamentaria, esempi di formulazione, contatti per approfondimenti, FAQ sui dubbi più comuni. Linguaggio semplice, niente legalese.

3. Costruire una sezione dedicata sul sito

Una landing page chiara, con un form di contatto, una guida scaricabile, le risposte alle domande più frequenti. Lasciare la sezione “lasciti” sepolta nel menù è un errore: chi cerca queste informazioni le cerca attivamente, ma deve trovarle subito.

4. Comunicare con i sostenitori esistenti

I tuoi donatori storici sono i candidati naturali al lascito. Hanno già una relazione fiduciaria con il tuo ETS. Una comunicazione delicata (newsletter dedicata, lettera personalizzata) ai sostenitori più affezionati può aprire conversazioni importanti.

5. Coltivare la rete dei consulenti

Notai, commercialisti, avvocati, consulenti patrimoniali sono i moltiplicatori naturali dei lasciti solidali. Quando un cliente chiede loro come strutturare il proprio testamento, sono loro a poter suggerire l’opzione del lascito a un ETS. Costruire relazioni con questa rete è un investimento di lungo periodo ma di altissimo ritorno.

6. Partecipare al Comitato Testamento Solidale

Il Comitato Testamento Solidale, attivo dal 2013, riunisce oggi 27 organizzazioni del Terzo Settore italiane. L’adesione (a pagamento) dà accesso a campagne nazionali di sensibilizzazione, ricerche di mercato annuali, eventi (come la Giornata Internazionale del Lascito Solidale del 13 settembre). Per ETS strutturati può essere un investimento di valore.

7. Stewardship: ringraziare e raccontare

Dopo aver ricevuto un lascito, l’ETS dovrebbe attivare una stewardship verso gli eredi familiari del de cuius e verso la propria base sociale: ringraziamento ufficiale, rendiconto dell’utilizzo del lascito, eventuale intitolazione di progetti o spazi. Riconoscere e raccontare i lasciti li trasforma in casi-studio che ispirano altri sostenitori.

Casi pratici risolti

Caso 1 – Lascito di denaro a una APS

Situazione: la signora Rosa, vedova senza figli, residente in Toscana, redige testamento olografo destinando 30.000 euro a una APS locale che si occupa di anziani non autosufficienti. L’unica parente prossima è una sorella.

Analisi: in mancanza di coniuge, figli e ascendenti, la sorella non è legittimaria. L’intera quota disponibile è pari al 100% del patrimonio. La signora Rosa può quindi destinare validamente l’intera somma alla APS. Alla sua morte, la APS:

  • presenta dichiarazione di successione entro 12 mesi, indicando il lascito;
  • non versa imposta di successione (esenzione art. 82 CTS);
  • riceve i 30.000 euro integri, da destinare alle attività di assistenza agli anziani come da finalità statutarie.

Caso 2 – Lascito di appartamento a una Fondazione

Situazione: il signor Giovanni, vedovo con due figli adulti, vuole lasciare il suo appartamento di Milano (valore stimato 350.000 euro) a una Fondazione del Terzo Settore che si occupa di ricerca medica. Il suo patrimonio complessivo vale 700.000 euro.

Analisi quote di legittima: con due figli e senza coniuge, ai figli spetta complessivamente i 2/3 del patrimonio (artt. 537-540 c.c.), cioè 466.666 euro. La quota disponibile è di 1/3, cioè 233.333 euro. L’appartamento da 350.000 euro supera la quota disponibile di 116.667 euro.

Possibili strategie:

  1. Riduzione dell’oggetto del lascito: il signor Giovanni può lasciare alla Fondazione solo una quota dell’appartamento (es. 2/3), riservando ai figli il restante 1/3. Soluzione complicata da gestire in concreto (comproprietà).
  2. Sostituzione con somma di denaro: lasciare alla Fondazione 233.000 euro in denaro (sotto la quota disponibile) e lasciare l’appartamento ai figli. Soluzione più pulita.
  3. Tener conto della donazione in vita: se Giovanni in passato ha già donato beni ai figli (es. soldi per acquistare casa), quel valore concorre alla legittima e può aprire spazio per un lascito maggiore alla Fondazione.
  4. Accettazione del rischio: lasciare l’appartamento per intero e accettare il rischio che i figli, se non d’accordo, esercitino l’azione di riduzione entro 10 anni. Soluzione sconsigliata senza preventivo accordo familiare.

In ogni caso, la Fondazione che riceve il lascito (ridotto o pieno) gode dell’esenzione totale ex art. 82 CTS.

Caso 3 – Polizza vita con beneficiario ODV

Situazione: il signor Carlo, 65 anni, sposato con un figlio, stipula una polizza vita di 50.000 euro designando come beneficiario in caso di morte una ODV che si occupa di disabili.

Analisi: la prestazione assicurativa in caso di morte non rientra nell’asse ereditario ai sensi dell’art. 1920 c.c. La somma viene corrisposta direttamente dalla compagnia assicurativa all’ODV, senza passare per la procedura successoria. Quindi:

  • nessun problema di quote di legittima (la somma non concorre alla massa ereditaria);
  • nessuna imposta di successione (la componente “caso morte” è esente);
  • l’ODV riceve direttamente i 50.000 euro entro pochi mesi dalla morte;
  • la moglie e il figlio mantengono i loro diritti sull’eredità ordinaria.

Soluzione particolarmente efficace per donatori che vogliono garantire un sostegno certo all’ETS senza intaccare la quota dei familiari.

Caso 4 – Lascito a impresa sociale in forma di Srl

Situazione: il signor Marco vuole lasciare 100.000 euro a una impresa sociale costituita in forma di Srl che gestisce una comunità di accoglienza per persone con disagio psichico.

Analisi: l’art. 82 comma 2 CTS esclude espressamente le imprese sociali in forma societaria dall’esenzione totale. Quindi:

  • il lascito è soggetto all’imposta di successione secondo le aliquote ordinarie (per i terzi non legittimari: 8% sul valore eccedente la franchigia se non vi è alcuna parentela);
  • se include immobili, sono dovute imposte ipotecarie e catastali ordinarie;
  • può eventualmente applicarsi il regime delle imposte fisse previsto dall’art. 82 c. 3 CTS, da valutare caso per caso con il notaio.

Per ottenere il beneficio fiscale pieno, il donatore può valutare di destinare il lascito a un ETS diverso (associazione, fondazione, cooperativa sociale) che persegua le stesse finalità.

Le 4 domande operative più frequenti

Quando conviene il lascito testamentario rispetto alla donazione in vita?

Sono strumenti complementari, non alternativi. La donazione in vita ti dà un vantaggio fiscale immediato (detrazione 30% o deduzione 10%) e ti permette di vedere subito gli effetti del tuo sostegno. Il lascito testamentario consolida l’impegno nel lungo periodo: trasferisce all’ETS l’intero importo senza alcuna decurtazione fiscale, ma solo dopo la morte. Per i grandi donatori il binomio è ottimale: donazione regolare in vita per finanziare i progetti correnti, lascito testamentario per costituire un patrimonio di lungo periodo.

Si può lasciare un bene specifico anche se ho figli?

Sì, ma con attenzione alle quote di legittima. La regola è: puoi lasciare a un ETS qualsiasi bene, purché il valore complessivo del lascito non superi la quota disponibile. Se hai figli, la quota disponibile varia da 1/4 (con coniuge e 2+ figli) a 1/2 (con un solo figlio senza coniuge). Per evitare contestazioni post mortem, è altamente consigliato un confronto preventivo con un notaio o un consulente patrimoniale, che possa simulare gli scenari sulla base dei tuoi dati specifici.

L’ETS può rifiutare un lascito?

Sì. L’ETS può rinunciare all’eredità (art. 519 c.c.) o al legato (art. 649 c.c.) entro 10 anni dall’apertura della successione. È utile farlo quando l’eredità presenta passività superiori all’attivo, oppure quando i beni hanno costi gestionali sproporzionati rispetto al valore (es. immobile fatiscente in zona remota). In alternativa, per le eredità, è possibile accettare con beneficio d’inventario (art. 484 c.c.), che limita la responsabilità del successore al valore dei beni ricevuti. Per i legati l’acquisto è automatico, con possibilità di rinuncia espressa.

Come dimostrare ai donatori che siamo un ETS abilitato a ricevere lasciti esenti?

La prova è semplice: l’iscrizione al RUNTS. Sul portale del Ministero del Lavoro chiunque può verificare l’iscrizione di un ETS, vedendone numero, sezione, sede legale, codice fiscale. Buona pratica: inserire nei materiali informativi e nel sito web dell’ETS i seguenti dati: denominazione completa, codice fiscale, numero di iscrizione al RUNTS, sezione, data di iscrizione. Trasparenza piena è il primo segnale di affidabilità per chi sta valutando un lascito di importo significativo.

Riferimenti normativi essenziali

  • D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), in particolare art. 82 comma 2 (esenzione lasciti) e comma 3 (imposte fisse)
  • D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346 (Testo Unico delle imposte sulle successioni e donazioni – TUS), come modificato dal D.Lgs. 139/2024
  • D.Lgs. 18 settembre 2024 n. 139: riforma TUS, autoliquidazione imposta, vigore dal 1° gennaio 2025
  • D.Lgs. 14 giugno 2024 n. 87: riduzione sanzioni in materia di successioni
  • Legge 4 luglio 2024 n. 104, art. 7: comma 5-bis art. 36 TUS (esclusione responsabilità solidale ETS)
  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 3/E del 16 aprile 2025: istruzioni operative sulla riforma successioni
  • D.L. 84/2025 conv. L. 108/2025: piena operatività Titolo X CTS dal 1° gennaio 2026
  • Cassazione, Sezione tributaria, ordinanza n. 15743 del 12 giugno 2025: ETS non solidalmente responsabile
  • Cassazione, ordinanza n. 1149 del 21 gennaio 2021: requisito dell’esercizio effettivo dell’attività benefica
  • Codice civile: artt. 536 ss. (legittimari), artt. 587 ss. (testamento), artt. 602-604 (forme), art. 1920 (polizze vita), art. 2645-ter (vincoli di destinazione)

Stai pensando a un lascito? O guidi un ETS che vuole svilupparli?

Il lascito testamentario è uno strumento potente ma delicato. Pianificarlo bene fa la differenza tra una buona intenzione e un sostegno concreto e duraturo per un ETS. Se hai dubbi sulla quota disponibile, sulla formulazione del testamento, sulla strutturazione di un programma di lasciti per il tuo ente, scrivimi: ti aiuto a fare chiarezza sui tuoi obiettivi specifici, senza burocratese e con risposte concrete.

Scrivimi per un confronto: alessiocipollone@hotmail.com – oppure su WhatsApp.


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Alessio Cipollone
Alessio Cipollone

Sono un dottore commercialista appassionato di nuove tecnologie ed offro consulenza a liberi professionisti, imprenditori e società. Il mio lavoro non consiste solo nel gestire la contabilità e redigere le dichiarazioni dei redditi ma soprattutto prestare assistenza e fornire una soluzione ai problemi e ai dubbi che possono sorgere nell’amministrazione di un'azienda. Il mio intento è quello di aiutare coloro che vogliono intraprendere nuove attività imprenditoriali con entusiasmo e passione, la stessa che dedico al mio lavoro.

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