La nostra APS supera gli 85.000 euro di ricavi commerciali: perdiamo subito le agevolazioni?

Un'associazione in crescita supererà quest'anno gli 85.000 euro di ricavi commerciali e teme di perdere tutto. La buona notizia è che l'uscita dal regime dell'art. 86 è differita all'anno successivo. Ma nel frattempo vanno preparate parecchie cose.

La crescita è una bella notizia, ma per un ente del Terzo settore porta con sé una domanda che vale la pena affrontare prima che i conti siano chiusi. Il quesito di oggi è di quelli che meritano una risposta articolata, perché la reazione istintiva “abbiamo sforato, addio agevolazioni” è sbagliata, ma la tranquillità totale lo sarebbe altrettanto.


Il quesito

“La mia associazione sta crescendo e quest’anno supereremo gli 85.000 euro di ricavi commerciali. Perdiamo subito le agevolazioni del regime forfetario?”


La risposta in breve

No, non perdete nulla subito. Il regime forfetario dell’art. 86 del Codice del Terzo Settore cessa a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui vengono meno le condizioni: per tutto l’anno in corso continuate ad applicarlo, coefficiente ridotto compreso. È la stessa legge a prevedere questa uscita a decorrenza differita (art. 86, comma 14, CTS), come conferma la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19 febbraio 2026.

Cambiano però le regole del gioco dall’anno dopo, e il tempo che avete davanti va usato per prepararsi. Prima di tutto, però, conviene verificare una cosa: siete sicuri di aver davvero superato la soglia?


Prima di allarmarsi: cosa conta davvero negli 85.000 euro

Il plafond si calcola sui soli ricavi di natura commerciale, individuati secondo i criteri dell’art. 79 del Codice, e (punto importante) a prescindere dalla qualifica fiscale dell’ente. Vi rientrano tipicamente i proventi delle attività di interesse generale svolte con modalità commerciali, quelli delle attività diverse e le raccolte fondi corrispettive di natura commerciale.

Restano invece fuori dal plafond:

  • i proventi da attività commerciali svolte in modo occasionale (art. 67, comma 1, lett. i, del TUIR);
  • le componenti positive straordinarie: plusvalenze patrimoniali, sopravvenienze attive, dividendi, interessi e proventi. La circolare è netta sul punto: trattandosi di poste straordinarie e non di ricavi, non incidono sul plafond e non concorrono al raggiungimento della soglia rilevante ai fini della permanenza nel regime.

💡 Questa precisazione salva più enti di quanto si pensi. Un’associazione che ha venduto un immobile o incassato una sopravvenienza rilevante può ritrovarsi ampiamente “sopra” nel conto economico e perfettamente dentro il plafond. Attenzione al rovescio della medaglia: quelle stesse componenti non sono tassate forfettariamente, ma restano assoggettate alle regole ordinarie del TUIR.


L’uscita è differita: cosa significa in pratica

Chiarito il conteggio, veniamo alla decorrenza. L’art. 86, comma 14, prevede che il regime cessi dal periodo d’imposta successivo a quello in cui vengono meno le condizioni del comma 1 sia per superamento della soglia di ricavi, sia per perdita dei requisiti soggettivi od oggettivi.

Tradotto per un ente con esercizio coincidente con l’anno solare: se il superamento avviene nel 2026, il regime forfetario si applica per tutto il 2026 e l’uscita opera dal 1° gennaio 2027. Avete quindi un anno pieno per organizzarvi che è esattamente il tempo che serve.

⚠️ Sulla comunicazione, una precisazione utile per evitare adempimenti inesistenti: la normativa disciplina espressamente la comunicazione dell’opzione per il regime (nella dichiarazione annuale o nella dichiarazione di inizio attività, art. 86, comma 2), mentre la fuoriuscita opera ex lege al venir meno dei requisiti. Non è prevista una comunicazione ad hoc di uscita: sarà semmai l’assetto IVA e contabile a dover essere aggiornato di conseguenza.


Il bivio dell’anno successivo: art. 80 o regime ordinario?

Usciti dall’art. 86, si aprono due strade e quale sia percorribile dipende da un elemento che con la soglia non ha nulla a che vedere: la qualifica fiscale dell’ente.

Regime forfetario dell’art. 80 CTS

È riservato agli ETS non commerciali: è quindi praticabile solo se, all’esito del test di prevalenza dell’art. 79, l’ente conserva la natura non commerciale. Non ha limiti di ricavi, ma i coefficienti sono più alti e crescono a scaglioni. Per le prestazioni di servizi: 7% fino a 130.000 euro, 10% da 130.001 a 300.000 euro, 17% oltre. Per le altre attività: 5%, 7% e 14% sui medesimi scaglioni. Va inoltre tenuto presente che al reddito così determinato si aggiungono plusvalenze, sopravvenienze attive, dividendi, interessi e proventi immobiliari.

Regime ordinario (analitico)

Il reddito si determina sottraendo i costi dai ricavi. Diventa la strada obbligata se l’ente ha assunto natura fiscale commerciale.

💡 Qui c’è un’asimmetria che merita di essere conosciuta, perché è controintuitiva: il regime dell’art. 86 può essere applicato da ODV e APS anche se risultano ETS commerciali l’unico vincolo è la soglia degli 85.000 euro, come ha chiarito la circolare 1/E. Il regime dell’art. 80, invece, presuppone la natura non commerciale. Ne consegue che l’ente che perde entrambi i requisiti supera la soglia e diventa commerciale si ritrova direttamente nel regime ordinario.


Il passaggio di regime: le regole per non pagare due volte

È l’aspetto più tecnico e il più trascurato. Nel passaggio dall’art. 86 al regime ordinario o a quello dell’art. 80, la legge detta regole precise per evitare salti o duplicazioni d’imposta:

  • ricavi già tassati in vigenza del forfetario non rilevano nei periodi successivi, anche se di competenza di quei periodi;
  • i ricavi di competenza del periodo forfetario che non hanno concorso al reddito assumono rilevanza nei periodi successivi, quando si realizzano i presupposti del nuovo regime;
  • analoga disciplina vale per i costi sostenuti in vigenza del forfetario, che non rilevano negli anni successivi;
  • per i beni strumentali, ai fini di plusvalenze e minusvalenze: se acquistati prima dell’opzione, il costo non ammortizzato è quello risultante alla fine del periodo precedente all’ingresso nel regime; se acquistati durante il regime forfetario, il costo non ammortizzato è il prezzo di acquisto.

Sono regole da impostare in contabilità prima del passaggio, non da ricostruire dopo.


Gli esoneri che si perdono

Il regime dell’art. 86 non è solo un coefficiente favorevole: è un pacchetto di semplificazioni che all’uscita viene meno per intero. L’ente torna a essere soggetto a:

  • registrazione e tenuta delle scritture contabili;
  • ritenute alla fonte: nel regime forfetario ODV e APS non sono tenute a operarle; uscendo, tornano sostituti d’imposta a pieno titolo. È l’adempimento che più spesso coglie impreparati, perché va gestito dal primo pagamento dell’anno;
  • indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), dai quali il regime forfetario esclude;
  • certificazione dei corrispettivi: viene meno l’esonero di cui all’art. 2, comma 1, lett. hh), del DPR 696/1996, con conseguente necessità di dotarsi di registratore telematico per le operazioni che lo richiedono (restano naturalmente fuori le operazioni non rilevanti ai fini IVA);
  • fatturazione: cessa l’esonero dall’emissione della fattura, che torna dovuta secondo le regole ordinarie, in formato elettronico;
  • adempimenti IVA ordinari: liquidazioni periodiche, dichiarazione annuale e, questa volta a favore, il diritto alla detrazione.

Proprio sul recupero della detrazione va ricordata la rettifica ai sensi dell’art. 19-bis2 del decreto IVA, per i beni ammortizzabili e le rimanenze presenti al momento del passaggio: è una posta che, se gestita bene, attenua sensibilmente il costo del cambio di regime.


Il mutamento di qualifica e la finestra transitoria 2026-2027

Superare gli 85.000 euro di ricavi commerciali è spesso il segnale che l’ente sta cambiando natura. Sono però due verifiche distinte: la soglia riguarda l’accesso al regime, il test dell’art. 79 riguarda la qualifica dell’ente. Si può superare la soglia restando pienamente non commerciali.

La regola ordinaria (art. 79, comma 5-ter) è severa: il mutamento da ETS non commerciale a ETS commerciale opera dal periodo d’imposta in cui l’ente assume natura commerciale quindi, per chi ha esercizio solare, retroattivamente dal 1° gennaio di quell’anno.

Ma c’è una finestra transitoria da conoscere. La circolare 1/E chiarisce che, limitatamente ai primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2025 (quindi, per gli enti solari, il 2026 e il 2027) il mutamento di qualifica opera invece dal periodo d’imposta successivo a quello in cui avviene. E vale in entrambe le direzioni: sia da non commerciale a commerciale, sia da commerciale a non commerciale. Per gli enti con esercizio non coincidente con l’anno solare il calcolo segue il proprio periodo d’imposta.

È una boccata d’ossigeno significativa, che dà un anno ulteriore per riorganizzarsi. Sul piano contabile, poi, va ricordato il termine di tre mesi per adeguare le scritture comprese quelle cronologiche relative alle operazioni dall’inizio del periodo d’imposta fino al momento in cui si verificano i presupposti del mutamento.

🛑 Una precisazione per sgombrare il campo da un timore ricorrente: diventare “ETS commerciale” sul piano fiscale non significa perdere la qualifica di ente del Terzo settore, né uscire dal RUNTS, né attivare l’obbligo di devoluzione del patrimonio. L’ente resta un ETS a tutti gli effetti, con un diverso regime di determinazione del reddito. La devoluzione riguarda ben altre vicende, scioglimento, estinzione, cancellazione dal Registro. Quello che invece va davvero curato è la coerenza tra ciò che l’ente fa in concreto e ciò che il suo statuto prevede.


Le soglie contabili che si avvicinano con la crescita

La crescita dei proventi (tutti i proventi, non solo quelli commerciali) porta con sé obblighi documentali più impegnativi. Due soglie da tenere d’occhio.

300.000 euro. Il bilancio degli ETS privi di personalità giuridica con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 300.000 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa (art. 13, comma 2, CTS). Superata la soglia (o in presenza di personalità giuridica) si passa al bilancio d’esercizio in contabilità economica: stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione.

💡 La stessa soglia dei 300.000 euro porta con sé una semplificazione poco nota e molto utile: gli enti che vi restano sotto (compresi quelli con personalità giuridica) possono, ai fini del test di non commercialità, considerare le diverse attività di interesse generale svolte come un’unica attività, senza doverne separare costi e ricavi voce per voce.

1.000.000 di euro. Al superamento del milione di entrate scatta l’obbligo di redigere il bilancio sociale secondo le linee guida ministeriali, depositarlo al RUNTS e pubblicarlo sul sito dell’ente. Una soglia intermedia da non dimenticare è quella dei 100.000 euro, oltre la quale vanno pubblicati sul sito gli emolumenti e i compensi attribuiti ad amministratori, organi di controllo, dirigenti e associati.


Il consiglio operativo

Non limitatevi a un controllo a fine anno, quando ormai i giochi sono fatti. Serve un monitoraggio periodico (trimestrale è una buona cadenza) di tre parametri distinti: i ricavi commerciali rispetto agli 85.000 euro, il rapporto tra entrate commerciali e non commerciali ai fini del test dell’art. 79, e le entrate complessive rispetto alle soglie di bilancio.

Solo così la crescita diventa una scelta consapevole: si può decidere di superare le soglie sapendo cosa comporta, oppure di modulare l’attività commerciale. Quello che non conviene mai è scoprirlo a consuntivo.


In sintesi

DomandaRisposta
Si perde subito il regime art. 86?No: cessa dal periodo d’imposta successivo (art. 86, co. 14)
Cosa entra negli 85.000 euro?Solo i ricavi commerciali. Fuori i proventi occasionali e le componenti straordinarie
Va comunicata l’uscita?No: opera ex lege. La comunicazione riguarda l’opzione di ingresso
Quale regime dall’anno dopo?Art. 80 se l’ente resta non commerciale; altrimenti regime ordinario
Superare la soglia rende l’ente commerciale?No: sono due verifiche distinte. La qualifica dipende dal test dell’art. 79
Il mutamento di qualifica è retroattivo?Di regola sì, ma nel 2026 e 2027 opera dal periodo d’imposta successivo

Domande frequenti

Una ODV o APS che supera gli 85.000 euro perde subito il regime forfetario?

No. L’art. 86, comma 14, del Codice del Terzo Settore prevede che il regime cessi a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui vengono meno le condizioni. Per un ente con esercizio coincidente con l’anno solare che supera la soglia nel 2026, il regime forfetario si applica per tutto il 2026 e l’uscita decorre dal 1° gennaio 2027.

Quali proventi rientrano nel plafond degli 85.000 euro?

Solo i ricavi di natura commerciale individuati secondo i criteri dell’art. 79 del Codice, a prescindere dalla qualifica fiscale dell’ente. Restano esclusi i proventi da attività commerciali occasionali e le componenti positive straordinarie (plusvalenze, sopravvenienze attive, dividendi, interessi e proventi) che non incidono sul plafond ma sono tassate secondo le regole ordinarie del TUIR.

Dopo l’uscita si può passare al regime dell’art. 80 CTS?

Sì, ma solo se l’ente conserva la natura di ETS non commerciale all’esito del test dell’art. 79. Il regime dell’art. 80 non ha limiti di ricavi ma applica coefficienti crescenti a scaglioni (per le prestazioni di servizi: 7% fino a 130.000 euro, 10% fino a 300.000, 17% oltre) e vi si aggiungono plusvalenze, sopravvenienze, dividendi, interessi e proventi immobiliari. Se l’ente è diventato commerciale, la strada è il regime ordinario.

Superare gli 85.000 euro significa diventare ente commerciale?

No, sono due verifiche distinte. La soglia riguarda l’accesso al regime forfetario; la qualifica dell’ente dipende dal test di prevalenza dell’art. 79, che confronta le entrate commerciali con quelle non commerciali. Un ente può superare la soglia e restare pienamente non commerciale.

Il mutamento di qualifica opera retroattivamente?

La regola ordinaria dell’art. 79, comma 5-ter, prevede che operi dal periodo d’imposta in cui l’ente assume natura commerciale. In via transitoria, però, per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2025 il mutamento opera dal periodo d’imposta successivo a quello in cui avviene, in entrambe le direzioni.


Fonti

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19 febbraio 2026, in particolare i paragrafi sul mutamento della qualifica dell’ETS e sui regimi forfetari degli artt. 80 e 86; artt. 13, 14, 79 (commi 2, 5, 5-bis e 5-ter), 80 e 86 (commi 1, 2, 4, 5, 6, 9 e 14) del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117; art. 67, comma 1, lett. i), del TUIR; artt. 19-bis2 e 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; art. 2, comma 1, lett. hh), del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696; D.M. 4 luglio 2019 (linee guida bilancio sociale).


Per approfondire

Sul funzionamento quotidiano del regime dell’art. 86 fatture senza IVA, gadget, banchetti: Sponsorizzazioni e gadget dal 2026: APS in art. 86 CTS. Per confrontare tutti i regimi disponibili: I regimi fiscali per gli ETS e la Guida pratica alla scelta del regime fiscale. Sul test che determina la qualifica dell’ente, con esempi e calcolatore: Test di non commercialità ETS 2026. Sulle conseguenze del passaggio a ente commerciale: Attività commerciali e rischio di perdita della qualifica. Sulla certificazione dei corrispettivi e il registratore telematico: Certificazione corrispettivi e integrazione POS-RT.


La tua associazione è vicina alle soglie?

Il momento giusto per pianificare non è quando il bilancio è chiuso, ma quando la crescita è ancora in corso: impostare per tempo il passaggio di regime (contabilità, ritenute, IVA e rettifica della detrazione) trasforma un adempimento oneroso in una transizione ordinata. Se vuoi una simulazione sui numeri della tua ODV o APS, ti invito a contattarmi per una consulenza dedicata.

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Articolo aggiornato ad agosto 2026. Le informazioni contenute riflettono il quadro normativo e di prassi vigente alla data di pubblicazione. Per situazioni specifiche è sempre consigliabile il supporto di un professionista abilitato.

Alessio Cipollone
Alessio Cipollone

Sono un dottore commercialista appassionato di nuove tecnologie ed offro consulenza a liberi professionisti, imprenditori e società. Il mio lavoro non consiste solo nel gestire la contabilità e redigere le dichiarazioni dei redditi ma soprattutto prestare assistenza e fornire una soluzione ai problemi e ai dubbi che possono sorgere nell’amministrazione di un'azienda. Il mio intento è quello di aiutare coloro che vogliono intraprendere nuove attività imprenditoriali con entusiasmo e passione, la stessa che dedico al mio lavoro.

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