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Un ente si vede cancellare dal RUNTS e scopre della diffida solo dal provvedimento finale: la Regione l'aveva pubblicata sul Bollettino ufficiale. Tre sentenze del TAR Lazio del 2026 spiegano quando questo è illegittimo e quando invece è l'ente a doversene dolere con sé stesso.
Il quesito di oggi nasce da una situazione che negli ultimi mesi si è ripetuta per centinaia di enti, e che ha una particolarità: la differenza tra chi si vede annullare la cancellazione e chi la subisce definitivamente sta in un dettaglio apparentemente burocratico. Tre sentenze del TAR Lazio hanno appena tracciato la linea di confine.
“La nostra associazione è stata cancellata dal RUNTS. Della diffida ad adempiere non abbiamo mai saputo nulla: ne abbiamo scoperto l’esistenza solo leggendo il provvedimento finale di cancellazione, arrivato via PEC. La Regione sostiene di averla pubblicata sul Bollettino ufficiale e che questo sia sufficiente. È davvero legittimo? E possiamo ancora fare qualcosa?”
Dipende da un elemento preciso: se al RUNTS risultava o meno una PEC dell’ente.
⚠️ E poi c’è una questione di tempo, che nella pratica pesa più del merito: i termini per impugnare decorrono dalla conoscenza dell’atto, e attaccare in ritardo un provvedimento meramente confermativo di una cancellazione ormai definitiva porta a un ricorso dichiarato irricevibile, senza che il giudice arrivi nemmeno a esaminare le ragioni dell’ente.
La vicenda nasce da un’operazione di pulizia del registro che ha coinvolto un numero molto elevato di enti, cancellati per il mancato adempimento degli obblighi di aggiornamento dei dati e di deposito degli atti previsti dall’art. 48 del Codice del Terzo Settore e dal D.M. 106/2020.
Il principio che le tre pronunce affermano, e che vale la pena tenere a mente, è di sistema: la cancellazione dal RUNTS non è un mero adempimento tecnico conseguente all’accertamento di un’inadempienza documentale, ma un vero e proprio procedimento amministrativo, soggetto ai principi di imparzialità, buon andamento, proporzionalità e partecipazione. Ne discende che le garanzie procedimentali non sono un orpello: sono condizione di legittimità del provvedimento finale.
Con la sentenza n. 8140 del 4 maggio 2026 (Sez. V) il TAR Lazio ha esaminato la cancellazione di un’organizzazione di volontariato trasmigrata nel RUNTS dal vecchio registro regionale. L’ente lamentava di aver ricevuto via PEC soltanto il provvedimento finale, scoprendo dell’esistenza della diffida dal contenuto di quell’atto.
Il giudice ha qualificato la diffida come atto individuale e recettizio: non un atto generale rivolto a una pluralità indistinta di destinatari, ma il momento in cui al singolo ente viene concretamente garantita la possibilità di conoscere le irregolarità e di sanarle prima di perdere la qualifica di ETS. È il cuore del contraddittorio, non un passaggio formale.
💡 Nel caso concreto ha pesato un’incoerenza difficile da giustificare: la Regione disponeva già della PEC dell’ente, risultante dalla procedura di trasmigrazione, e la piattaforma informatica del RUNTS aveva trasmesso automaticamente via PEC proprio il provvedimento finale di cancellazione. Se il sistema era tecnicamente in grado di inviare la cancellazione, nulla impediva di usare lo stesso canale per la diffida. Le esigenze di economicità organizzativa, ha osservato il TAR, non bastano a sacrificare le garanzie partecipative. Cancellazione annullata.
Le due sentenze successive spostano il baricentro sull’ente, e vanno lette insieme.
La sentenza n. 11418 del 22 giugno 2026 riguarda un ETS che lamentava di non aver avuto contezza della diffida. L’elemento decisivo: l’ente non aveva mai inserito nel RUNTS una PEC intestata all’associazione. Il TAR ha ritenuto che, in quelle condizioni, la comunicazione personale fosse divenuta eccessivamente gravosa, legittimando il ricorso alla pubblicazione sul Bollettino ai sensi degli artt. 8 e 21-bis della legge n. 241/1990. Ha inoltre richiamato il principio di leale collaborazione: anche gli enti sono tenuti a cooperare, mantenendo aggiornati i propri dati nel registro; la mancata indicazione della PEC non può tradursi in un aggravio per l’Amministrazione, che non è tenuta a cercare recapiti in altre banche dati.
La sentenza n. 11634 del 25 giugno 2026, relativa a una cancellazione disposta per mancato adempimento alla diffida ai sensi dell’art. 20, comma 7, del D.M. 106/2020, consolida l’orientamento: gli uffici RUNTS non devono supplire alle omissioni degli enti. Considerato anche l’elevato numero di soggetti coinvolti, la pubblicazione sul Bollettino è stata giudicata forma di comunicazione idonea e proporzionata.
Il TAR ha precisato espressamente che non vi è contrasto con la prima decisione: là la PEC era nota e utilizzabile, qui l’omissione informativa dell’ente rendeva la comunicazione individuale oggettivamente difficoltosa. La regola, insomma, è una sola, applicata a situazioni di fatto opposte.
Messe in fila, le tre pronunce disegnano un equilibrio chiaro. L’Amministrazione deve usare la PEC quando ce l’ha, e non può ripararsi dietro esigenze organizzative per comprimere il diritto di difesa dell’ente. Ma l’ente deve mettere l’Amministrazione in condizione di raggiungerlo: la PEC nel RUNTS non è un dato anagrafico facoltativo, è il presupposto stesso del contraddittorio.
Detto senza giri di parole: la PEC censita e attiva è oggi la principale assicurazione sulla vita di un ETS. Chi non l’ha inserita non solo rischia di non ricevere la diffida, ma perde anche l’argomento difensivo per contestarne la mancata ricezione.
C’è un aspetto della seconda sentenza che merita un paragrafo a sé, perché è quello che chiude la porta in modo definitivo. Il ricorso è stato dichiarato irricevibile per tardività: l’atto impugnato è stato qualificato come meramente confermativo di una cancellazione già disposta e divenuta definitiva per mancata impugnazione nei termini.
Significa che il giudice non è nemmeno entrato nel merito. Il termine per impugnare davanti al TAR è di sessanta giorni, e chiedere all’ufficio un riesame o un nuovo pronunciamento, sperando di riaprire i giochi impugnando la risposta, non rimette in moto l’orologio. Se ricevete un provvedimento di cancellazione, la valutazione sull’impugnazione va fatta subito, non dopo mesi di interlocuzioni.
Questa giurisprudenza arriva nel momento peggiore per chi ha la posizione disallineata, perché si somma al sistema di vigilanza in fase di avvio. I modelli di verbale approvati con il decreto ministeriale dello scorso 10 agosto chiedono all’incaricato del controllo di verificare espressamente che la PEC sia riferibile all’ente e attiva, e fanno decorrere il controllo dalla data di ricezione della PEC di avvio. Esiste inoltre un apposito verbale di non avvenuto controllo per irreperibilità: se la notifica non va a buon fine, l’esito è la proposta di cancellazione dal registro.
Il messaggio dei due fronti è identico. Una PEC non censita, scaduta o non presidiata produce lo stesso risultato (l’ente diventa irraggiungibile) sia nel procedimento di cancellazione sia in sede di controllo.
Se l’ente è in regola ma vuole restare al sicuro:
Se la cancellazione è già arrivata:
⚠️ Va ricordato che si tratta di pronunce di primo grado, potenzialmente soggette ad appello: l’orientamento è netto e convergente, ma non ancora definitivo.
| Situazione | Esito |
|---|---|
| PEC dell’ente presente nel RUNTS, diffida solo sul Bollettino | Cancellazione illegittima: serviva la comunicazione individuale |
| PEC mai inserita nel RUNTS, diffida sul Bollettino | Pubblicazione legittima e proporzionata: cancellazione confermata |
| Natura della diffida | Atto individuale e recettizio, non atto generale |
| Ruolo dell’ente | Leale collaborazione: tenere aggiornati dati e recapiti nel registro |
| Termini di impugnazione | 60 giorni; l’atto meramente confermativo non li riapre |
Sì, quando l’Amministrazione dispone della PEC dell’ente. Secondo la sentenza del TAR Lazio, Sez. V, n. 8140 del 4 maggio 2026, la diffida prevista dall’art. 48 del Codice del Terzo Settore e dall’art. 20 del D.M. 106/2020 è un atto individuale e recettizio: garantisce al singolo ente la possibilità di conoscere le irregolarità e di sanarle prima di perdere la qualifica. Se la PEC è nota e utilizzabile, la sola pubblicazione sul Bollettino regionale non è sufficiente e la cancellazione è illegittima.
No. Le sentenze n. 11418 del 22 giugno 2026 e n. 11634 del 25 giugno 2026 hanno ritenuto legittima la pubblicazione sul Bollettino nei casi in cui l’ente non avesse inserito nel RUNTS alcuna PEC a sé intestata: in quelle condizioni la comunicazione personale diventa eccessivamente gravosa e trovano applicazione gli artt. 8 e 21-bis della legge n. 241/1990, anche in considerazione dell’elevato numero di destinatari.
No. Il TAR ha escluso che gli uffici debbano supplire alle omissioni degli enti, richiamando il principio di leale collaborazione: sono gli enti a dover assicurare l’aggiornamento dei propri dati nel registro, e la mancata indicazione della PEC non può tradursi in un aggravio per l’Amministrazione.
Il termine per il ricorso al TAR è di sessanta giorni dalla conoscenza dell’atto. Attenzione: impugnare un successivo provvedimento meramente confermativo di una cancellazione già divenuta definitiva non riapre i termini. In un caso deciso nel giugno 2026 il ricorso è stato dichiarato irricevibile per tardività, senza esame del merito.
Una PEC intestata all’ente, attiva e presidiata: non l’indirizzo personale del legale rappresentante né quello del professionista che assiste l’associazione. Va inoltre verificato periodicamente che la casella non sia scaduta, perché una PEC non rinnovata equivale, ai fini delle comunicazioni, a non averla.
TAR Lazio, Sezione V, sentenze n. 8140 del 4 maggio 2026, n. 11418 del 22 giugno 2026 e n. 11634 del 25 giugno 2026; artt. 47, 48 e 50 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117; art. 20 del D.M. 15 settembre 2020, n. 106, in particolare comma 7; artt. 8 e 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241; D.M. 7 agosto 2025, n. 125 e decreto direttoriale n. 198 del 10 agosto 2026 (modelli di verbale dei controlli); art. 29 dell’Allegato 1 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (termine per il ricorso).
Sul nuovo sistema di vigilanza e su cosa verificheranno i controlli: Presto i controlli sugli ETS iscritti al RUNTS: cosa prevede il D.M. 7 agosto 2025. Sulle percentuali di enti interessati e sulle tempistiche effettive: Controlli 2026: è vero che verrà verificata un’associazione su due?.
Controllare che nel RUNTS risultino una PEC attiva e dati aggiornati richiede pochi minuti; rimediare a una cancellazione ne richiede molti di più, e non sempre riesce. Se vuoi una verifica della posizione del tuo ente (recapiti, depositi, adempimenti dell’art. 48) oppure hai ricevuto una diffida e devi decidere come muoverti, ti invito a contattarmi per una consulenza dedicata.
Articolo aggiornato ad agosto 2026. Le pronunce citate sono decisioni di primo grado, potenzialmente soggette ad appello. Le informazioni contenute riflettono il quadro normativo e giurisprudenziale alla data di pubblicazione; per l’assistenza in giudizio è necessario rivolgersi a un avvocato. Per situazioni specifiche è sempre consigliabile il supporto di un professionista abilitato.