Cancellati dal RUNTS senza aver mai ricevuto la diffida: è legittimo?

Un ente si vede cancellare dal RUNTS e scopre della diffida solo dal provvedimento finale: la Regione l'aveva pubblicata sul Bollettino ufficiale. Tre sentenze del TAR Lazio del 2026 spiegano quando questo è illegittimo e quando invece è l'ente a doversene dolere con sé stesso.

Il quesito di oggi nasce da una situazione che negli ultimi mesi si è ripetuta per centinaia di enti, e che ha una particolarità: la differenza tra chi si vede annullare la cancellazione e chi la subisce definitivamente sta in un dettaglio apparentemente burocratico. Tre sentenze del TAR Lazio hanno appena tracciato la linea di confine.


Il quesito

“La nostra associazione è stata cancellata dal RUNTS. Della diffida ad adempiere non abbiamo mai saputo nulla: ne abbiamo scoperto l’esistenza solo leggendo il provvedimento finale di cancellazione, arrivato via PEC. La Regione sostiene di averla pubblicata sul Bollettino ufficiale e che questo sia sufficiente. È davvero legittimo? E possiamo ancora fare qualcosa?”


La risposta in breve

Dipende da un elemento preciso: se al RUNTS risultava o meno una PEC dell’ente.

  • Se la PEC era presente e utilizzabile, la Regione doveva notificare la diffida individualmente. Averla pubblicata solo sul Bollettino rende la cancellazione illegittima.
  • Se la PEC non era stata inserita nel registro, la pubblicazione sul Bollettino può essere considerata legittima e proporzionata, e l’ente non può dolersi di un’omissione che è la sua.

⚠️ E poi c’è una questione di tempo, che nella pratica pesa più del merito: i termini per impugnare decorrono dalla conoscenza dell’atto, e attaccare in ritardo un provvedimento meramente confermativo di una cancellazione ormai definitiva porta a un ricorso dichiarato irricevibile, senza che il giudice arrivi nemmeno a esaminare le ragioni dell’ente.


Il contesto: la cancellazione non è un atto automatico

La vicenda nasce da un’operazione di pulizia del registro che ha coinvolto un numero molto elevato di enti, cancellati per il mancato adempimento degli obblighi di aggiornamento dei dati e di deposito degli atti previsti dall’art. 48 del Codice del Terzo Settore e dal D.M. 106/2020.

Il principio che le tre pronunce affermano, e che vale la pena tenere a mente, è di sistema: la cancellazione dal RUNTS non è un mero adempimento tecnico conseguente all’accertamento di un’inadempienza documentale, ma un vero e proprio procedimento amministrativo, soggetto ai principi di imparzialità, buon andamento, proporzionalità e partecipazione. Ne discende che le garanzie procedimentali non sono un orpello: sono condizione di legittimità del provvedimento finale.


Prima pronuncia: la diffida è un atto individuale e recettizio

Con la sentenza n. 8140 del 4 maggio 2026 (Sez. V) il TAR Lazio ha esaminato la cancellazione di un’organizzazione di volontariato trasmigrata nel RUNTS dal vecchio registro regionale. L’ente lamentava di aver ricevuto via PEC soltanto il provvedimento finale, scoprendo dell’esistenza della diffida dal contenuto di quell’atto.

Il giudice ha qualificato la diffida come atto individuale e recettizio: non un atto generale rivolto a una pluralità indistinta di destinatari, ma il momento in cui al singolo ente viene concretamente garantita la possibilità di conoscere le irregolarità e di sanarle prima di perdere la qualifica di ETS. È il cuore del contraddittorio, non un passaggio formale.

💡 Nel caso concreto ha pesato un’incoerenza difficile da giustificare: la Regione disponeva già della PEC dell’ente, risultante dalla procedura di trasmigrazione, e la piattaforma informatica del RUNTS aveva trasmesso automaticamente via PEC proprio il provvedimento finale di cancellazione. Se il sistema era tecnicamente in grado di inviare la cancellazione, nulla impediva di usare lo stesso canale per la diffida. Le esigenze di economicità organizzativa, ha osservato il TAR, non bastano a sacrificare le garanzie partecipative. Cancellazione annullata.


Seconda e terza pronuncia: il rovescio della medaglia

Le due sentenze successive spostano il baricentro sull’ente, e vanno lette insieme.

La sentenza n. 11418 del 22 giugno 2026 riguarda un ETS che lamentava di non aver avuto contezza della diffida. L’elemento decisivo: l’ente non aveva mai inserito nel RUNTS una PEC intestata all’associazione. Il TAR ha ritenuto che, in quelle condizioni, la comunicazione personale fosse divenuta eccessivamente gravosa, legittimando il ricorso alla pubblicazione sul Bollettino ai sensi degli artt. 8 e 21-bis della legge n. 241/1990. Ha inoltre richiamato il principio di leale collaborazione: anche gli enti sono tenuti a cooperare, mantenendo aggiornati i propri dati nel registro; la mancata indicazione della PEC non può tradursi in un aggravio per l’Amministrazione, che non è tenuta a cercare recapiti in altre banche dati.

La sentenza n. 11634 del 25 giugno 2026, relativa a una cancellazione disposta per mancato adempimento alla diffida ai sensi dell’art. 20, comma 7, del D.M. 106/2020, consolida l’orientamento: gli uffici RUNTS non devono supplire alle omissioni degli enti. Considerato anche l’elevato numero di soggetti coinvolti, la pubblicazione sul Bollettino è stata giudicata forma di comunicazione idonea e proporzionata.

Il TAR ha precisato espressamente che non vi è contrasto con la prima decisione: là la PEC era nota e utilizzabile, qui l’omissione informativa dell’ente rendeva la comunicazione individuale oggettivamente difficoltosa. La regola, insomma, è una sola, applicata a situazioni di fatto opposte.


Il principio che ne esce: una reciprocità

Messe in fila, le tre pronunce disegnano un equilibrio chiaro. L’Amministrazione deve usare la PEC quando ce l’ha, e non può ripararsi dietro esigenze organizzative per comprimere il diritto di difesa dell’ente. Ma l’ente deve mettere l’Amministrazione in condizione di raggiungerlo: la PEC nel RUNTS non è un dato anagrafico facoltativo, è il presupposto stesso del contraddittorio.

Detto senza giri di parole: la PEC censita e attiva è oggi la principale assicurazione sulla vita di un ETS. Chi non l’ha inserita non solo rischia di non ricevere la diffida, ma perde anche l’argomento difensivo per contestarne la mancata ricezione.


La trappola più costosa: i termini

C’è un aspetto della seconda sentenza che merita un paragrafo a sé, perché è quello che chiude la porta in modo definitivo. Il ricorso è stato dichiarato irricevibile per tardività: l’atto impugnato è stato qualificato come meramente confermativo di una cancellazione già disposta e divenuta definitiva per mancata impugnazione nei termini.

Significa che il giudice non è nemmeno entrato nel merito. Il termine per impugnare davanti al TAR è di sessanta giorni, e chiedere all’ufficio un riesame o un nuovo pronunciamento, sperando di riaprire i giochi impugnando la risposta, non rimette in moto l’orologio. Se ricevete un provvedimento di cancellazione, la valutazione sull’impugnazione va fatta subito, non dopo mesi di interlocuzioni.


Il collegamento con il nuovo sistema dei controlli

Questa giurisprudenza arriva nel momento peggiore per chi ha la posizione disallineata, perché si somma al sistema di vigilanza in fase di avvio. I modelli di verbale approvati con il decreto ministeriale dello scorso 10 agosto chiedono all’incaricato del controllo di verificare espressamente che la PEC sia riferibile all’ente e attiva, e fanno decorrere il controllo dalla data di ricezione della PEC di avvio. Esiste inoltre un apposito verbale di non avvenuto controllo per irreperibilità: se la notifica non va a buon fine, l’esito è la proposta di cancellazione dal registro.

Il messaggio dei due fronti è identico. Una PEC non censita, scaduta o non presidiata produce lo stesso risultato (l’ente diventa irraggiungibile) sia nel procedimento di cancellazione sia in sede di controllo.


Cosa fare, concretamente

Se l’ente è in regola ma vuole restare al sicuro:

  • verificare che nel RUNTS risulti una PEC intestata all’ente non quella personale del presidente, non quella dello studio che vi assiste;
  • controllare che sia attiva e rinnovata: le caselle PEC scadono, e una casella scaduta equivale a non averla;
  • presidiarla, con più persone abilitate alla lettura e un inoltro automatico su una mail ordinaria controllata quotidianamente;
  • comunicare al registro ogni variazione di dati e recapiti nei termini previsti, e depositare bilanci e atti alle scadenze dell’art. 48;
  • se la PEC non è mai stata inserita, farlo subito: è l’intervento con il miglior rapporto tra costo e rischio evitato.

Se la cancellazione è già arrivata:

  • verificare immediatamente la data di conoscenza dell’atto e calcolare i sessanta giorni;
  • ricostruire se al RUNTS risultasse una PEC dell’ente al momento della diffida: è il fatto che decide l’esito;
  • rivolgersi a un legale amministrativista senza attendere l’esito di interlocuzioni con l’ufficio, che non sospendono i termini;
  • valutare in parallelo la strada alternativa della nuova domanda di iscrizione, previa regolarizzazione della posizione, quando l’impugnazione non sia più praticabile o convenga comunque ripartire.

⚠️ Va ricordato che si tratta di pronunce di primo grado, potenzialmente soggette ad appello: l’orientamento è netto e convergente, ma non ancora definitivo.


In sintesi

SituazioneEsito
PEC dell’ente presente nel RUNTS, diffida solo sul BollettinoCancellazione illegittima: serviva la comunicazione individuale
PEC mai inserita nel RUNTS, diffida sul BollettinoPubblicazione legittima e proporzionata: cancellazione confermata
Natura della diffidaAtto individuale e recettizio, non atto generale
Ruolo dell’enteLeale collaborazione: tenere aggiornati dati e recapiti nel registro
Termini di impugnazione60 giorni; l’atto meramente confermativo non li riapre

Domande frequenti

La diffida che precede la cancellazione dal RUNTS deve essere inviata via PEC?

Sì, quando l’Amministrazione dispone della PEC dell’ente. Secondo la sentenza del TAR Lazio, Sez. V, n. 8140 del 4 maggio 2026, la diffida prevista dall’art. 48 del Codice del Terzo Settore e dall’art. 20 del D.M. 106/2020 è un atto individuale e recettizio: garantisce al singolo ente la possibilità di conoscere le irregolarità e di sanarle prima di perdere la qualifica. Se la PEC è nota e utilizzabile, la sola pubblicazione sul Bollettino regionale non è sufficiente e la cancellazione è illegittima.

La pubblicazione sul Bollettino regionale è sempre insufficiente?

No. Le sentenze n. 11418 del 22 giugno 2026 e n. 11634 del 25 giugno 2026 hanno ritenuto legittima la pubblicazione sul Bollettino nei casi in cui l’ente non avesse inserito nel RUNTS alcuna PEC a sé intestata: in quelle condizioni la comunicazione personale diventa eccessivamente gravosa e trovano applicazione gli artt. 8 e 21-bis della legge n. 241/1990, anche in considerazione dell’elevato numero di destinatari.

Gli uffici del RUNTS devono cercare la PEC dell’ente in altre banche dati?

No. Il TAR ha escluso che gli uffici debbano supplire alle omissioni degli enti, richiamando il principio di leale collaborazione: sono gli enti a dover assicurare l’aggiornamento dei propri dati nel registro, e la mancata indicazione della PEC non può tradursi in un aggravio per l’Amministrazione.

Quanto tempo c’è per impugnare la cancellazione dal RUNTS?

Il termine per il ricorso al TAR è di sessanta giorni dalla conoscenza dell’atto. Attenzione: impugnare un successivo provvedimento meramente confermativo di una cancellazione già divenuta definitiva non riapre i termini. In un caso deciso nel giugno 2026 il ricorso è stato dichiarato irricevibile per tardività, senza esame del merito.

Quale PEC va indicata nel RUNTS?

Una PEC intestata all’ente, attiva e presidiata: non l’indirizzo personale del legale rappresentante né quello del professionista che assiste l’associazione. Va inoltre verificato periodicamente che la casella non sia scaduta, perché una PEC non rinnovata equivale, ai fini delle comunicazioni, a non averla.


Fonti

TAR Lazio, Sezione V, sentenze n. 8140 del 4 maggio 2026, n. 11418 del 22 giugno 2026 e n. 11634 del 25 giugno 2026; artt. 47, 48 e 50 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117; art. 20 del D.M. 15 settembre 2020, n. 106, in particolare comma 7; artt. 8 e 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241; D.M. 7 agosto 2025, n. 125 e decreto direttoriale n. 198 del 10 agosto 2026 (modelli di verbale dei controlli); art. 29 dell’Allegato 1 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (termine per il ricorso).


Per approfondire

Sul nuovo sistema di vigilanza e su cosa verificheranno i controlli: Presto i controlli sugli ETS iscritti al RUNTS: cosa prevede il D.M. 7 agosto 2025. Sulle percentuali di enti interessati e sulle tempistiche effettive: Controlli 2026: è vero che verrà verificata un’associazione su due?.


La posizione della tua associazione è allineata?

Controllare che nel RUNTS risultino una PEC attiva e dati aggiornati richiede pochi minuti; rimediare a una cancellazione ne richiede molti di più, e non sempre riesce. Se vuoi una verifica della posizione del tuo ente (recapiti, depositi, adempimenti dell’art. 48) oppure hai ricevuto una diffida e devi decidere come muoverti, ti invito a contattarmi per una consulenza dedicata.

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Articolo aggiornato ad agosto 2026. Le pronunce citate sono decisioni di primo grado, potenzialmente soggette ad appello. Le informazioni contenute riflettono il quadro normativo e giurisprudenziale alla data di pubblicazione; per l’assistenza in giudizio è necessario rivolgersi a un avvocato. Per situazioni specifiche è sempre consigliabile il supporto di un professionista abilitato.

Alessio Cipollone
Alessio Cipollone

Sono un dottore commercialista appassionato di nuove tecnologie ed offro consulenza a liberi professionisti, imprenditori e società. Il mio lavoro non consiste solo nel gestire la contabilità e redigere le dichiarazioni dei redditi ma soprattutto prestare assistenza e fornire una soluzione ai problemi e ai dubbi che possono sorgere nell’amministrazione di un'azienda. Il mio intento è quello di aiutare coloro che vogliono intraprendere nuove attività imprenditoriali con entusiasmo e passione, la stessa che dedico al mio lavoro.

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